Clausola di riserva Clausole campione

Clausola di riserva. L’Acquirente non è obbligato a rispettare il contratto, se tale adempimento è impedito da eventuali limiti derivanti da restrizioni nazionali e internazionali sul commercio estero o doganali ovvero da embarghi o altre sanzioni.
Clausola di riserva. Se qualsiasi disposizione o parte di essa è o diventa invalida, illecita o inapplicabile del presente Contratto, sarà considerata modificata nella misura minima necessaria per renderla valida, lecita e applicabile. Se tale modifica non fosse possibile, la relativa disposizione o parte di essa sarà considerata eliminata. Qualsiasi modifica o cancellazione di una disposizione o di parte di essa ai sensi del presente articolo 9.1 non pregiudica la validità e l'applicabilità del resto del presente Contratto. Se una qualsiasi disposizione o parte di essa del presente Contratto è invalida, illecita o inapplicabile, le Parti negozieranno in buona fede al fine di modificare tale disposizione in modo che, così come emendata, sia lecita, valida e applicabile e, nella misura del possibile, raggiunga il risultato commerciale previsto dalla disposizione originale.
Clausola di riserva. 7.1 La merce rimane di nostra proprietà fino al pagamento completo del prezzo di acquisto e all‘estinzione di tutti i debiti accessori. 7.2 Per tutta la durata della riserva di proprietà, l‘acquirente ha l‘obbligo di conservare in buono stato l‘oggetto di compravendita. 7.3 Qualora le merci da noi fornite venissero sottoposte a successive lavorazioni fino a diventare parte di un nuovo prodotto, acquisiremo la comproprietà dei nuovi prodotti ottenuti mediante lavorazione in proporzione all‘ammontare del valore di fornitura dei nostri prodotti rispetto al nuovo prodotto ottenuto. 7.4 Il cliente è autorizzato a lavorare e ad alienare la merce soggetta al riservato dominio nel xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nella misura in cui non sia in mora. Non sono ammesse costituzioni in pegno o cessioni fiduciarie. Per motivi di sicurezza il cliente ci cede pienamente sin d’ora i crediti derivanti dalla rivendita o da altro motivo giuridico (assicurazione, atto illecito) riguardanti la merce soggetta al riservato dominio. Autorizziamo revocabilmente il cliente a incassare i crediti a noi ceduti in suo nome e per suo conto. Tale autorizzazione all’incasso può essere revocata nel solo caso in cui il cliente non abbia adempiuto regolarmente i propri obblighi di pagamento. Gli eventuali diritti nei confronti di un assicuratore ci vengono ceduti sin d’ora nei limiti del § 15 VersVG (legge sui contratti di assicurazione). 7.5 L‘acquirente deve soddisfare i necessari requisiti formali per la tutela della riserva di proprietà. In caso di pignoramento o altra rivendicazione, l‘acquirente è tenuto a far valere il nostro diritto di proprietà e a informarci tempestivamente a mezzo raccomandata.
Clausola di riserva. L´invalidità di singole disposizioni del contratto di viaggio non determina l´invalidità dell´intero contratto. Lo stesso vale anche per le condizioni sopracitate. Ultimo aggiornamento: 28 novembre 2018 Deutsch in Franken Xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxxx Mainblick 17 D-97437 Haßfurt Telefon: 0000-0000-0000 Fax: 0000-0000-00000 Geschäftsführerin: Xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxxx E-mail: xxxxx-xxxxxxx@x-xxxxxx.xx xxxx://xxx.xxxxxxx-xx-xxxxxxx.xxx
Clausola di riserva. La Fondazione Lirico Sinfonica Xxxxxxxxxxx e Teatri di Bari precisa che a seguito della presentazione dell’offerta nessun diritto sorge in capo agli operatori economici e che si riserva la facoltà di prorogare o sospendere i termini della presente avviso, così come di annullare o revocare e non procedere all’affidamento dell’incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei candidati.
Clausola di riserva. Le XX.XX. si riservano di sottoporre il presente accordo all’approvazione dei lavoratori medianre referendum.
Clausola di riserva. 22 bis. 1. Le parti si riservano di effettuare verifiche sull’applicabilità o meno alla concessionaria del comma 3 bis dell’art. 243 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.. 22 bis. 2. Ove l’esito di tali verifiche dovesse risultare positivo le parti si impegnano, sin d’ora, a disciplinare le modalità di applicazione della suddetta previsione normativa con apposita appendice contrattuale.
Clausola di riserva. Le parti si riservano di sottoporre la presente ipotesi di accordo ai propri Organi statutari i quali dovranno sciogliere la riserva entro il 31 gennaio 2003.
Clausola di riserva. Le parti si riservano di sottoporre la presente ipotesi di accordo ai propri organi statutari i quali dovranno sciogliere la riserva entro il 31 gennaio 2004.
Clausola di riserva. Se una delle condizioni generali di vendita e consegna fosse o divenisse inefficace, le altre disposizioni rimangono comunque efficaci. In questo caso le parti troveranno un accordo ammissibile per le disposizioni inefficaci, che da una parte soddisfino le disposizioni legali e d’altra parte si avvicinino allo scopo voluto originariamente.