Codifica Clausole campione

Codifica. Molte MR sono difficilmente rilevabili e tracciabili nei sistemi sanitari a causa delle difficoltà di classificazione e codifica, sia per l’inadeguatezza dei sistemi attualmente in uso, sia per fattori che appartengono alla natura delle MR (eterogeneità delle patologie, scarsa accuratezza diagnostica, presenza di numerosi sinonimi, acronimi e gruppi di patologie). In generale, i processi di traduzione della diagnosi di una malattia in codici rappresentano un’operazione difficile nella misura in cui la terminologia medica utilizzata è diversa da quella contenuta nella classificazione in uso. Per le MR, l’impatto dei problemi riguardanti la codifica è ancora maggiore. Le diagnosi non appropriate o non corrette comportano codifiche e classificazioni inappropriate; codici inappropriati possono influenzare in maniera significativa le statistiche, che si basano, per definizione, su pochi casi. Il miglioramento della codifica e della classificazione delle MR è un obiettivo prioritario a livello nazionale e internazionale perché una corretta codifica e classificazione è fondamentale per assicurare la rintracciabilità dei casi nei sistemi informativi sanitari, per esempio, nelle schede di dimissione ospedaliera (SDO), per realizzare i registri epidemiologici o per effettuare analisi statistiche sia ai fini della programmazione sanitaria, sia per finalità di ricerca. L’accuratezza dei flussi rappresenta infatti una fonte informativa importante sui bisogni assistenziali, costituisce una fonte significativa per la produzione delle statistiche dei dati di morbosità, di efficacia e qualità dei sistemi sanitari e pertanto rappresenta uno strumento indispensabile per adottare appropriate ed efficaci misure di sanità pubblica. La Commissione europea è fortemente orientata ad assumere la classificazione definita dal sistema degli Orphacode come riferimento per la diagnosi e codifica delle malattie rare e ad integrare tale codifica nei flussi informativi correnti.
Codifica. In accordo con i documenti di output del processo di Progettazione, il Fornitore avvia la realizzazione di quanto richiesto contrattualmente; in particolare, in caso di fornitura di servizi che prevedano lo sviluppo di soluzioni applicative, il Fornitore, sulla base delle Specifiche funzionali, realizza il prodotto, procedendo alla codifica del software, sviluppando e documentando moduli, componenti e banche dati, ovvero provvedendo alla modifica del software nel caso in cui non si tratti di un nuovo sviluppo. A completamento dei test unitari sui singoli moduli il Fornitore, per ciascun elemento software definito nel processo di Progettazione, procede alla integrazione delle unità software e dei componenti, eseguendo quindi i test funzionali per verificare che nell’insieme gli aggregati soddisfino i requisiti dell’elemento software. Segue quindi l’integrazione degli elementi software e l’esecuzione del test di prodotto, volto a verificare che il software realizzato, con relativi dati e documentazione, soddisfi i requisiti specificati nel processo di Progettazione. È parte integrante dell’attività la produzione di procedure operative che regolamentino sia le modalità di gestione operativa che le modalità di manutenzione. Il risultato dell’attività è il Prodotto software, ovvero l’insieme degli elementi software integrati, con relativi dati e documentazione nella configurazione finale risultante dal test di prodotto.
Codifica. I codici univoci degli oggetti caricati verranno assegnati come di seguito descritto: – Codice identificativo consegna PU_00N dove N indica il progressivo a partire dal numero assegnato da AMAP S.p.A. – Codice identificativo derivazione utenza DU_00N dove N indica il progressivo a partire dal numero assegnato da AMAP S.p.A. – Codice identificativo derivazione utenza SU_00N dove N indica il progressivo a partire dal numero assegnato da AMAP S.p.A.
Codifica. Durante la trasmissione dei dati dal portale clienti agli utenti autorizzati viene codificato il collegamento ma non il contenuto dei dati. Nonostante la criptazione, è possibile che durante l’utilizzo di Internet il partner commerciale subisca a sua insaputa tentativi di accesso al suo sistema informatico da parte di terzi non autorizzati. Spetta al partner commerciale informarsi bene sulle precauzioni necessarie e adottare tutte le consuete misure di sicurezza (ad es. installazione di programmi antivirus e firewall d’ultima generazione) atte a ridurre al minimo i rischi intriseci a Internet. Il partner commerciale è altresì tenuto ad adottare le misure di sicurezza necessarie per garantire la salvaguardia dei dati eventualmente memorizzati nel proprio sistema informatico.
Codifica a. Obiettivo: Una volta che lo scheletro della classe è stato generato, si passa alla scrittura del codice dei metodi. b. Output: Tutti i metodi presenti nel workspace sono stati scritti, anche se la fase successiva di Unit Test può iniziare anche con alcuni dei metodi ancora vuoti. c. Attività:
Codifica. Livello di Servizio Soglia di accettazione Penale IQ-1.01 Indisponibilità continuativa dell'Infrastruttura 1 h 0,1% dell’importo indicato nella Tabella Offerta Economica per ogni ora di indisponibilità successiva alla prima ora. Eventuali indisponibilità per frazioni di ora saranno cumulate ai fini dell’applicazione della penale. IQ-1.02 Tempo presa in carico incidenti Tabella SLA tempo di presa in carico 0,1% dell’importo indicato nella Tabella Offerta Economica per ogni ora di indisponibilità. IQ-1.03 Tempestività di ripristino dell'operatività in esercizio a seguito di malfunzionamenti 0,2 % calcolata sull’ importo per la voce A1 della Tabella Offerta per ogni punto percentuale superiore alla soglia di accettazione: IQ-1.04 Utilizzo personale non adeguato 0 1% dell’importo indicato per la voce A1 della Tabella Offerta Economica per ogni persona non adeguata IQ-1.05 Utilizzo personale non autorizzato 0 1% dell’importo indicato per la voce A1 della Tabella Offerta Economica per ogni persona non autorizzata IQ-1.06 Tempo di indisponibilità del servizio di Help Desk 2 ore 0,2% dell’importo indicato per la voce A1 della Tabella Offerta Economica per ogni ora di indisponibilità IQ-1.07 Tempo medio di presa in carico chiamata Vedi tabella 4 0,2% dell’importo indicato per la voce A1 della Tabella Offerta Economica per ogni ora di ritardo IQ-1.08 Tempo medio risoluzione chiamate Vedi tabella 4 0,2% dell’importo indicato per la voce A1 della Tabella Offerta Economica per ogni ora di ritardo Costituiscono causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’Appaltatore, con conseguente diritto di risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi: Grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali
Codifica. Indicazione del creditore o, se persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza nonché, se richiesto il numero di partita I.V.A. o il Codice Fiscale

Related to Codifica

  • Codice Etico 1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di cui è dotata AMA, che è consultabile sul sito internet di quest’ultima, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto. 2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

  • Finanziamento (1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. (2) Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilaterali. (3) L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 20 del presente Contratto (sostegno al reddito). (4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. (5) Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. (6) Ai sensi dell’accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS e le parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario “cieco” istituito per ciascuna provincia. (7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNT. (8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito. (9) Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBNT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.

  • Modifiche al Regolamento La Compagnia potrà modificare il presente Regolamento al fine di adeguarlo ad eventuali variazioni intervenute nella normativa applicabile ovvero a fronte di mutamenti dei criteri gestionali del Fondo Interno Assicurativo, con esclusione delle modifiche meno favorevoli per gli Investitori-Contraenti. Qualsiasi modifica apportata al Regola- mento sarà, in ogni caso, tempestivamente comunicata agli Investitori-Contraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

  • Interpretazione 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

  • TRATTAMENTO DEI LAVORATORI Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore, anche se non aderisce alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L’Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. L’Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 118 e dell'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. L’Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale. L’Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola. Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

  • Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

  • Perfezionamento del contratto Momento in cui viene effettuato il pagamento del premio.

  • Classificazione Primo livello 1. capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendi- ta o acquisti), legale; capo centro EDP; 2. gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico; 3. responsabile laureato in chimica – farmacia previsto dalle leggi sanitarie per magazzini all’ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali; 4. analista sistemista; 5. gerente o capo di officina o di sede assistenziale con la completa respon- sabilità sia tecnica che amministrativa; 6. responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti; 7. responsabile marketing nelle aziende di pubblicità; 8. responsabile pubbliche relazioni nelle aziende di pubblicità; 9. responsabile ricerche di mercato nelle aziende di pubblicità; 10. responsabile ufficio studi nelle aziende di pubblicità; 11. responsabile commerciale testate nelle concessionarie di pubblicità con compiti di promozione, coordinamento, supporto e controlli produttori; 12. copywriter nelle agenzie di pubblicità; 13. art director nelle agenzie di pubblicità; 14. producer-tv-cine-radio nelle agenzie di pubblicità; 15. account executive nelle agenzie di pubblicità; 16. media planner nelle agenzie di pubblicità; 17. pubblic relation executive nelle agenzie di pubblicità; 18. research executive nelle agenzie di pubblicità; 19. tecnico stampa responsabile di un servizio produzione nelle agenzie di pubblicità; 20. product manager; 21. coordinatore di prodotto nelle aziende di ricerche di mercato; 22. esperto di sviluppo organizzativo; 23. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

  • Trattamento economico 2.1 Durante il periodo di astensione obbligatoria l’azienda provvede ad integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta. 2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6 mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria. 2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa. 2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.

  • CONTRAENTE Il soggetto che stipula l’assicurazione.