COMMISSIONE VALUTATRICE Clausole campione

COMMISSIONE VALUTATRICE. 1. La Commissione è nominata con Decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento. 2. Della Commissione fanno parte tre Professori di ruolo, di cui almeno due esterni e uno di prima fascia. Almeno uno dei tre componenti deve appartenere al settore concorsuale oggetto della procedura di selezione. I componenti devono aver conseguito una valutazione positiva da parte del proprio Ateneo, ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della Legge 30.12.2010 n. 240. 3. La Commissione giudicatrice nello svolgimento delle sue attività deve attenersi alle seguenti disposizioni: a) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale individuati con decreto ministeriale; b) ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, a seguito della valutazione preliminare, in misura compresa tra il 10% e il 20% del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei; qualora i candidati siano in numero superiore a 6, la Commissione, sulla base del giudizio espresso di cui al punto a), indica i nominativi dei 6 ammessi; c) svolgimento della discussione con contestuale accertamento della conoscenza della lingua straniera con prova orale, se previsto dal bando; d) attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati a seguito della discussione; e) individuazione del vincitore e di eventuali idonei. 4. Per la valutazione dei candidati sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera prevista nel bando, in relazione al profilo plurilingue dell’ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera. I candidati sono convocati per la discussione, con le modalità previste dal bando, con almeno 15 giorni di anticipo. 5. La Commissione può avvalersi di modalità telematiche di lavoro nel rispetto delle disposizioni di legge in ordine alla collegialità, la sicurezza e la riservatezza delle decisioni assunte. La Commissione identificherà, anche attraverso interazioni con i candidati, eventualmente per via telematica, una short-list di candidati con cui svolgere una discussion...
COMMISSIONE VALUTATRICE. La commissione, nominata con provvedimento del Direttore Generale, sarà costituita da 3 (tre) membri scelti dall’Azienda per competenze e professionalità in materia. Il RUP potrà far parte della Commissione. La Commissione potrà convocare, ove ritenga utile anche ai fini della valutazione e migliore comprensione delle attività dichiarate nel curriculum, il/i candidati ammessi alla procedura per un colloquio informativo in ordine all’oggetto del presente Avviso e all’oggetto dell’incarico. Non è previsto alcun rimborso spese per la partecipazione al colloquio.
COMMISSIONE VALUTATRICE. La commissione valutatrice dell’idoneità dei prodotti offerti è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’Accordo quadro. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione all’Agenzia. La commissione valutatrice è responsabile della valutazione dell’idoneità dei prodotti e fornisce eventuale ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La conformità agli stessi verrà verificata “ex post” sulla base della scheda tecnica del prodotto presentato. Si stima, in funzione delle caratteristiche della procedura e del possibile numero di offerte che saranno presentate, una durata prevista dei lavori della commissione giudicatrice pari a circa 10 giorni.
COMMISSIONE VALUTATRICE. La Commissione per la selezione delle domande, la valutazione degli elaborati e il conferimento del premio sarà composta da tre valutatori, nominati dal Responsabile dell’Area Cultura e Comunicazione del Comune di Conselice. La Commissione sarà composta da: - un rappresentante designato da Romagna Tech ScpA - un rappresentante designato da un’azienda del settore agroalimentare e/o agricolo di Conselice - un rappresentante designato dal Comune di Conselice
COMMISSIONE VALUTATRICE. La Commissione che valuterà la completezza documentale delle candidature sarà composta da funzionari tecnici dell’Azienda competenti nel settore.
COMMISSIONE VALUTATRICE. Nome e Cognome Ruolo aziendale
COMMISSIONE VALUTATRICE. La Commissione Valutatrice verrà nominata con apposito Decreto del Direttore della SISSA prima dell’avvio della procedura di valutazione, su proposta del Consiglio x Xxxxxx di Area, ovvero del Coordinatore dell’Area Scientifica interessata. Essa sarà costituita da almeno tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Segretario, scelti tra i professori e ricercatori delle Istituzioni Ospitanti (JRC e SISSA), o di altre Università ed enti di Ricerca o esperti dei settori concorsuali di cui all’Allegato 1. Ciascun componente della Commissione Valutatrice può essere sostituito da uno dei componenti supplenti eventualmente indicati nel Decreto di nomina. I membri della Commissione Valutatrice non possono avere un vincolo di parentela o affinità fino al quarto grado compreso nonché di commensalità con i candidati. Per ogni componente può essere individuato anche un componente supplente.
COMMISSIONE VALUTATRICE. La selezione sarà effettuata da una Commissione giudicatrice appositamente nominata. La commissione valutatrice è nominata con provvedimento del Direttore Generale e sarà composta da n. 3 componenti.
COMMISSIONE VALUTATRICE. Ai fini della selezione per il conferimento degli assegni, il Rettore, su proposta di una rosa di sei nominativi, anche di altre Università, avanzata dal Dipartimento interessato, nomina entro 90 giorni dalla data di scadenza del bando, una commissione formata da tre componenti, un professore di ruolo di I fascia, un professore di ruolo di II fascia, un ricercatore confermato dei settori scientifico-disciplinari interessati nel progetto di ricerca. La Commissione potrà avvalersi di esperti di lingua straniera. La Commissione deve: • predeterminare i criteri di valutazione dei titoli e del colloquio; • formulare una graduatoria dei candidati con il relativo giudizio finale da affiggere nella sede in cui si svolge il colloquio. La Commissione deve concludere le operazioni relative alla valutazione comparativa dei candidati entro 90 giorni dalla data del Decreto rettorale di nomina.

Related to COMMISSIONE VALUTATRICE

  • COMMISSIONE GIUDICATRICE La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

  • Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto della Presidente del CNR, ed è costituita da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due componenti supplenti. 2. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR, agli indirizzi: xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. 3. In caso di motivata rinuncia, decesso o indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo, subentra uno dei supplenti indicati nel decreto di nomina della Commissione. 4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina, non incidono sulla qualità di commissario. 5. Nel corso della prima riunione la Commissione, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi. 6. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro 4 mesi dalla data di svolgimento della prova scritta. In presenza di motivate ragioni, il Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale con proprio provvedimento, può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di 2 mesi. L’inosservanza del termine massimo di sei mesi dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidente del CNR (art. 11, comma 5, D.P.R. 487/94). 7. La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così articolati: a) 30 punti per i titoli b) 40 punti per la prova scritta c) 30 punti per la prova orale

  • Commissione Paritetica Nazionale La Commissione paritetica nazionale costituisce l'Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. A tal fine: a) con le modalità e le procedure previste dall'art. 16, esamina - ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari - tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalla presente Parte prima del contratto; b) in apposita sottocommissione: 1) individua figure professionali non previste nell'attuale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza. La Commissione si riunirà su richiesta di una delle parti a fronte di un'esigenza emersa anche in sede di confronto territoriale. La Commissione procederà all'esame del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei. Nello svolgimento della sua attività la Commissione dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore dei servizi. Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente c.c.n.l.; 2) sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento. Annualmente, di xxxxx nel secondo semestre, la Commissione riporterà alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti. Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo; 3) esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contrattuale.

  • Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni? Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

  • Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società: 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, 4. oltre la scadenza contrattuale, al 30.06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato: a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva; b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento; c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento; d) sinistri senza seguito; e) sinistri respinti. La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: • la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa; • rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o eventualmente con posta Pec, assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 30 € a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

  • Commissione elettorale Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una commissione elettorale. Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità produttiva, non candidato.

  • OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 9 3.1 DURATA 10 3.2 OPZIONI E RINNOVI 10

  • Commissione paritetica La risoluzione amministrativa delle problematiche relative alle controversie sulla interpretazione di clausole contrattuali, improntata al criterio di maggior favore nei confronti del Contraente/Assicurato, è demandata ad una apposita Commissione paritetica permanente composta da quattro membri designati due da EMAPI e due dalla Società. Alla stessa Commissione è affidato il compito di verificare il comportamento delle parti nell’esecuzione del contratto, con riferimento all’adempimento degli obblighi assunti anche con riferimento alla gestione dei sinistri, di monitorare l’andamento dei sinistri, di risolvere eventuali contrasti interpretativi. Potrà inoltre formulare suggerimenti riguardanti modifiche contrattuali atte a migliorarne la gestione. La Commissione è convocata dal Presidente di EMAPI anche su richiesta della Società e le modalità di funzionamento sono quelle descritte nell’Allegato 1 che si intende parte integrante del presente contratto.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.

  • Ammissione Espositori della manifestazione sono i produttori dei prodotti esposti. Ditte commerciali possono essere ammesse a partecipare, solamente se sono in grado di documentare che, per i prodotti e servizi presentati in fiera, dispongono di una autorizzazione esclusiva, rilasciata dal produttore che le autorizza, in sua mancanza, a presentare e vendere i suoi prodotti. In tal modo si vuole escludere la presenza in fiera di presenze doppie di espositori, con prodotti che provengono dalla stessa fabbricazione. Alla partecipazione in fiera vengono ammessi esclusivamente espositori i cui prodotti e servizi dichiarati, corrispondono all’offerta della manifestazione e che adempiono ai presupposti secondo il paragrafo 1. Sull’ammissione di partecipazione di espositori e merci, decide la Fiera, eventualmente previa consultazione della commissione competente. Non sussiste un diritto legale all’ammissione. Gli espositori che non abbiano rispettato i loro. Impegni finanziari verso la Fiera, o che abbiano violato le condizioni di partecipazione, le direttive tecniche o le disposizioni di legge possono essere esclusi dalla partecipazione. L’ammissione alla partecipazione in qualità di espositore sarà confermata, in seguito alla selezione effettuata dalla Fiera, in forma scritta o elettronica, ed è valida solo per i prodotti e i servizi dichiarati. Con l‘inoltro in formato elettronico dell‘ammissione in fiera, tramite l’account della persona di contatto citata nella domanda di iscrizione, il contratto di esposizione stipulato tra Messe Düsseldorf GmbH e l‘espositore è concluso. L‘espositore sarà informato tramite posta elettronica ed attraverso i suoi dati di accesso individuali, presenti sui documenti di ammissione forniti nel suo account. L’espositore riceverà tale informazione, non appena questa avrà raggiunto l’area personale. L’espositore garantisce di controllare regolarmente la posta in arrivo e assicura che non vengano meno i requisiti tecnici necessari alla ricezione della e-mail. Nel caso in cui l’indirizzo e-mail dell’espositore dovesse cambiare, questi è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Fiera. Nel caso di danni derivanti da condizioni tecniche inadeguate o mancanti e/o a causa della mancanza di avvenuta comunicazione del nuovo indirizzo e-mail, l’espositore della fiera è tenuto al risarcimento dei danni. In caso di fiere ibride, viene fornita all’espositore una planimetria dei padiglioni con l‘ubicazione dello stand e, se necessario, viene messa a disposizione in Online-Order-System una planimetria del comprensorio fieristico o del padiglione. La Fiera ha la facoltà di revocare le ammissioni già concesse, qualora le stesse siano state ottenute sulla base di false premesse o di false indicazioni, oppure nel caso in cui le stesse condizioni per l’ammissione siano venute a mancare in seguito. Nel caso di fiere ibride, se lo spazio non è disponibile per motivi non imputabili alla Società Fieristica, l’espositore ha diritto al rimborso della quota di partecipazione. Non è prevista alcuna richiesta di risarcimento La Direzione della fiera può, qualora le circostanze lo impongano inderogabilmente e dando spiegazione dei motivi, modificare, nei limiti, le dimensioni dello stand oppure cambiare la posizione dello spazio già assegnato, sempre tenendo in considerazione le esigenze dell’espositore. Si riserva altresì il diritto di spostare l’ubicazione delle entrate e delle uscite del comprensorio fieristico e dei padiglioni, così come dei passaggi tra gli stand.