Tip. Varigrafica Alto Lazio s.a.s.
Tip. Varigrafica Alto Lazio s.a.s.
Contratto di assicurazione sulla vita desti- nato ad attuare una forma pensionistica individuale a premi successivi, collegato alla gestione patrimoniale EURO FORTE
EUROpensioneforte
Il presente Fascicolo Informativo, contenente
EUROpensioneforte - Tar. 419 et
TIMBRO DELL’AGENZIA
■ la Scheda sintetica
■ la Nota informativa
■ le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della gestione interna separata EURO FORTE
■ il Glossario
■ il Modulo di proposta
Realizzazione a cura del Marketing - Funzione Comunicazione
Cod.mag. 10305247 - TAR. 419 et - MIDV 109-01 - Ed. 1.12.2005
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.
Per informazioni
INA S.p.A. - Impresa autorizzata con Provvedimento ISVAP n.1938 del 24 settembre 2001- Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A.
INA S.p.A.
Impresa autorizzata con Provvedimento ISVAP n° 1938 del 24 settembre 2001
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DESTINATO AD ATTUARE UNA
FORMA PENSIONISTICA INDIVIDUALE A PREMI SUCCESSIVI
COLLEGATO ALLA GESTIONE PATRIMONIALE EURO FORTE
EUROpensioneforte
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
⮚ la Scheda sintetica
⮚ la Nota informativa
⮚ le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione interna separata EURO FORTE
⮚ il Glossario
⮚ il Modulo di proposta
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di Assicurazione.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA
SCHEDA SINTETICA
EUROpensioneforte
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa.
Essa mira a dare al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.a) Impresa di assicurazione
INA S.p.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A..
1.b) Denominazione del contratto
Il contratto di seguito descritto è denominato EUROpensioneforte.
1.c) Tipologia del contratto
Le prestazioni previste dal presente contratto, sia nella fase di accumulo della prestazione previdenziale che nella fase di erogazione della rendita, sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento della gestione interna separata di attivi EURO FORTE.
1.d) Durata
Il contratto si sviluppa su due fasi: un primo periodo definito fase di accumulo ed uno successivo definito fase di erogazione.
Per fase di accumulo si intende il periodo compreso tra la data di effetto del contratto e la data di accesso alle prestazioni pensionistiche.
Per fase di erogazione si intende il periodo, successivo alla fase di accumulo, durante il quale la Società eroga le prestazioni pensionistiche.
La durata della fase di accumulo è determinata come differenza tra l’età di pensionamento di vecchiaia prevista dal regime pensionistico obbligatorio di appartenenza e l’età dell'Assicurato al momento della stipula del contratto.
La durata della fase di erogazione coincide con la vita dell’Assicurato.
Eventuali modifiche legislative o cambiamenti di professione dell’Assicurato che influiscono sulla determinazione dell’età pensionabile utile per il conseguimento del diritto alle prestazioni di vecchiaia potranno comportare la rideterminazione della durata della fase di accumulo.
In ogni caso la durata minima della fase di accumulo é prevista in 5 anni.
Alla scadenza della fase di accumulo il Contraente può prorogare il termine non oltre i cinque anni dal raggiungimento dell’età pensionabile di vecchiaia stabilita nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza.
1.e) Pagamento dei premi
L’entità del premio da versare e la periodicità di pagamento (annuale, semestrale, quadrimestrale o mensile) sono decise dal Contraente al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Ad ogni ricorrenza pagamento premio successiva al perfezionamento, il Contraente ha la facoltà di modificare sia l’importo del premio sia la data in cui effettuare il versamento.
La somma dei versamenti effettuati nel corso del primo anno di contratto non può essere inferiore a
€ 750,00; inoltre ogni versamento (rata di premio) non può risultare inferiore a € 100,00.
E’ facoltà del Contraente sospendere o interrompere in qualsiasi momento il pagamento dei premi.
2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
La polizza FIP descritta nella presente Nota informativa è una speciale assicurazione sulla vita a premi successivi, il cui scopo è di costituire un’integrazione pensionistica su base volontaria e individuale.
Le polizze FIP (forme pensionistiche individuali) sono state introdotte dal decreto legislativo del 18 febbraio 2000 n. 47 (di seguito Decreto), in vigore dall’1.1.2001, che ha integrato e modificato il decreto legislativo n. 124 del 1993.
Queste particolari polizze vita (FIP), prevedono prestazioni pensionistiche erogabili in rendita ed, in parte, anche in capitale.
Il presente contratto si sviluppa su due fasi: un primo periodo definito fase di accumulo ed uno successivo definito fase di erogazione.
Per fase di accumulo si intende il periodo compreso tra la data di effetto del contratto e la data di accesso alle prestazioni pensionistiche. In tale periodo il Contraente versa i premi che concorrono alla determinazione del capitale che sarà utilizzato per l’erogazione della prestazione pensionistica.
Per fase di erogazione si intende il periodo, successivo alla fase di accumulo, durante il quale la Società eroga le prestazioni pensionistiche.
L’adesione alle forme pensionistiche individuali (FIP) attuate mediante contratti sulla vita è libera, non essendo necessariamente legata ad una determinata occupazione o all’esercizio di una libera professione o di un lavoro autonomo.
Le agevolazioni fiscali previste per i contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali operano solo in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge e illustrate al punto 12 della Nota informativa.
L’Impresa è tenuta a consegnare, unitamente alla Nota informativa, un Progetto esemplificativo redatto in forma personalizzata.
Si consiglia l’Assicurato di prenderne visione al fine di poter valutare il proprio fabbisogno previdenziale.
3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità
In caso di vita dell'Assicurato al termine della fase di accumulo, corresponsione della prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia fino a che l’Assicurato è in vita.
Il Contraente può richiedere l’erogazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nei casi e con i limiti previsti dal Decreto.
b) Riscatto
Su richiesta del Contraente, esclusivamente nei casi previsti dal Decreto e dalla normativa vigente in materia di previdenza complementare, è consentito riscattare totalmente o parzialmente il Contratto.
In caso di morte dell’Assicurato prima della data di accesso alla prestazione pensionistica assicurata, la posizione individuale maturata alla data del decesso viene riscattata dagli eredi.
Durante il periodo di erogazione della rendita non è consentito alcun riscatto.
c) Prestazione in caso di trasferimento della posizione individuale
Su richiesta del Contraente, esclusivamente nei casi previsti dal Decreto e dalla normativa vigente in materia di previdenza complementare, è consentito trasferire la posizione assicurativa individuale maturata presso un fondo pensione o presso altra forma pensionistica individuale.
Entro il termine di sei mesi, dalla data della richiesta, la Società provvede al versamento presso la forma previdenziale prescelta dell’importo sopra indicato, al netto delle spese di trasferimento.
Nel caso in cui INA modifichi i coefficienti di conversione in rendita in senso peggiorativo per l’Assicurato, l’importo da trasferire è determinato con i criteri sopra indicati ma senza applicazione delle spese di trasferimento.
I requisiti per il conseguimento della prestazione pensionistica in forma di capitale e di rendita, per la richiesta di riscatto e di trasferimento, sono determinati dalla legge.
Sulle prestazioni di vecchiaia e anzianità erogate al termine della fase di accumulo ed in caso di riscatto conseguente a decesso viene riconosciuto un tasso di interesse minimo garantito, medio annuo, pari al minor valore tra il tasso del 2% annuo composto ed il tasso massimo di interesse stabilito dall’ISVAP.
INA si riserva di rivedere la base finanziaria relativa al tasso di interesse garantito secondo le condizioni consentite dalla circolare ISVAP 434/2001. Tale modifica troverà applicazione con esclusivo riferimento ai versamenti di premio successivi alla data di entrata in vigore della modifica stessa.
INA si riserva la facoltà di modificare la base demografica utilizzata per il calcolo della rendita. Tale modifica avrà effetto solo sulle prestazioni in forma di rendita corrispondenti a premi versati successivamente alla data di entrata in vigore delle modifiche, e solo nel caso in cui l’età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto sia superiore a 50 anni. Per età dell’Assicurato inferiori la modifica avrà effetto su tutte le prestazioni in forma di rendita (corrispondenti quindi anche a versamenti antecedenti la modifica stessa oltrechè a quelli relativi a versamenti successivi).
L’operazione di riscatto ed il trasferimento presso altra forma pensionistica individuale o fondo pensione, esercitati nei primi anni di contratto potrebbero determinare la liquidazione di un importo inferiore al cumulo dei premi corrisposti.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 6, 7, 8, 10, 11 e 12 delle Condizioni di Assicurazione.
4. COSTI
L’ Impresa, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso del premio, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla Sezione D. I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dal rendimento della gestione interna separata riducono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo nella fase di accumulo della prestazione previdenziale, viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall’ISVAP, l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”.
Il “Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.
A titolo di esempio, se per una durata della fase di accumulo pari a 40 anni il “Costo percentuale medio annuo” del 10° anno è pari all’1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di trasferimento della posizione individuale al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell’1% per ogni anno di durata del rapporto previdenziale. Il “Costo percentuale medio annuo” del 40° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino al raggiungimento dei requisiti per la prestazione pensionistica.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durate ed età dell’Assicurato ed impiegando un’ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.
Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”
Gestione separata “EURO FORTE”
Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall’ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale prevista in fase di erogazione delle prestazioni.
Premio | 1.250,00 € | Premio | 2.500,00 € | Premio | 5.000,00 € |
Età | 45 anni | Età | 45 anni | Età | 45 anni |
Xxxxxx(*) | 20 anni | Durata | 20 anni | Durata | 20 anni |
Anno | Costo percentuale medio annuo |
5 | 4,02 |
10 | 2,64 |
15 | 2,16 |
20 | 1,73 |
Anno | Costo percentuale medio annuo |
5 | 3,85 |
10 | 2,57 |
15 | 2,10 |
20 | 1,77 |
Anno | Costo percentuale medio annuo |
5 | 3,73 |
10 | 2,48 |
15 | 1,97 |
20 | 1,65 |
Premio | 1.250,00 € | Premio | 2.500,00 € | Premio | 5.000,00 € |
Età | 35 anni | Età | 35 anni | Età | 35 anni |
Durata | 30 anni | Durata | 30 anni | Durata | 30 anni |
Anno | Costo percentuale medio annuo |
5 | 3,85 |
10 | 2,55 |
15 | 2,11 |
20 | 1,73 |
25 | 1,62 |
30 | 1,55 |
Anno | Costo percentuale medio annuo |
5 | 3,67 |
10 | 2,49 |
15 | 2,05 |
20 | 1,77 |
25 | 1,61 |
30 | 1,51 |
Anno | Costo percentuale medio annuo |
5 | 3,56 |
10 | 2,40 |
15 | 1,92 |
20 | 1,65 |
25 | 1,49 |
30 | 1,40 |
Premio | 1.250,00 € | Premio | 2.500,00 € | Premio | 5.000,00 € |
Età | 25 anni | Età | 25 anni | Età | 25 anni |
Durata | 40 anni | Durata | 40 anni | Durata | 40 anni |
Anno | Costo percentuale medio annuo |
5 | 3,76 |
10 | 2,51 |
15 | 2,08 |
20 | 1,73 |
25 | 1,62 |
30 | 1,55 |
35 | 1,50 |
40 | 1,46 |
Anno | Costo percentuale medio annuo |
5 | 3,59 |
10 | 2,44 |
15 | 2,03 |
20 | 1,77 |
25 | 1,61 |
30 | 1,51 |
35 | 1,42 |
40 | 1,36 |
Anno | Costo percentuale medio annuo |
5 | 3,48 |
10 | 2,36 |
15 | 1,89 |
20 | 1,65 |
25 | 1,49 |
30 | 1,40 |
35 | 1,34 |
40 | 1,29 |
(*) Per durata si intende la durata della fase di accumulo.
Il “Costo percentuale medio annuo” non dipende dal sesso dell’Assicurato e pertanto i valori riportati in tabella valgono sia per assicurati di sesso maschile che femminile.
Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di trasferimento della posizione previdenziale nei primi anni della fase di accumulo può risultare significativamente superiore al caso riportato in corrispondenza del 5° anno.
Costi di erogazione della rendita
I coefficienti di conversione in rendita contengono un caricamento per spese di gestione pari allo 0,75% del capitale di copertura della rendita.
Al momento dell’erogazione su ogni rata di rendita INA trattiene € 2,00 per spese amministrative.
5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata “EURO FORTE” negli ultimi 4 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
ANNO | Rendimento (*) realizzato dalla gestione interna separata "EURO FORTE" | Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati (**) | Rendimento medio dei Titoli di Stato e delle obbligazioni | Inflazione |
2001 | 6,38%(^) | 4,98% | 4,93% | 2,70% |
2002 | 5,47% | 4,07% | 4,67% | 2,50% |
2003 | 5,57% | 4,27% | 3,73% | 2,50% |
2004 | 5,08% | 3,68% | 3,59% | 2,00% |
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
(*) I rendimenti della Gestione EURO FORTE sono quelli rilevati per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno.
(**) Il rendimento minimo riportato è calcolato per il contratto EUROpensioneforte cui questa Scheda sintetica si riferisce, sulla base dei rendimenti annui realizzati dalla gestione al netto del rendimento trattenuto.
(^) La gestione patrimoniale è stata costituita il 1° Agosto 2001; il dato relativo all’anno 2001 è riferito su base annua.
6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione E della Nota informativa.
XXX X.x.X. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.
NOTA INFORMATIVA
EUROpensioneforte
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Tale Nota ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter comprendere, in modo corretto e completo, il contenuto del contratto che si appresta a sottoscrivere.
La presente Nota Informativa si articola in cinque sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA
D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
INA S.p.A.
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE 00000 XXXX Corso d’Italia n. 33 - Italia
Impresa autorizzata con provvedimento ISVAP n. 1938 del 24.9.2001 CAPITALE SOCIALE € 267.228.450,00 interamente versato
Iscr. Reg. Imprese di Roma n. 05898181002
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A.
Telefono: 06 4722.1 xxx.xxxxxxxxxxxx.xx xxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
Società di revisione: PriceWaterHouseCoopers S.p.A. Sede legale: 00000 Xxxxxx – Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00
2. Conflitto di interessi
INA, nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità di Controllo, ha emanato disposizioni interne volte a:
▪ evitare, sia nell’offerta che nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui INA ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di gruppo o rapporti di affari propri o di altre società del gruppo;
▪ garantire che comunque, nei casi in cui il conflitto non può essere evitato, gli interessi dei Contraenti non subiscano alcun pregiudizio.
In particolare sono state definite quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le situazioni che implicano rapporti con altre Società del Gruppo Assicurazioni Generali o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti.
In tutte le fasi concernenti l’attività di offerta ed esecuzione dei contratti di assicurazione INA individua le situazioni di potenziale conflitto di interessi e adotta le opportune iniziative atte ad evitare il conflitto stesso oppure, se questo risulta inevitabile, a risolverlo in senso favorevole per i Contraenti.
Di seguito sono descritte le principali fattispecie individuate quali fattori di potenziale conflitto di interessi per la cui gestione INA ha definito specifiche procedure operative e regole di comportamento.
a) Gestione degli attivi
INA ha attribuito la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche a Generali Asset Management
S.G.R. (da qui in avanti solo S.G.R.) Società di gestione interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A.
I mandati conferiti:
▪ obbligano la S.G.R. a garantire i più elevati standard di diligenza e professionalità osservati dagli operatori di settore nei confronti dei propri clienti, al fine di contenere i costi e di ottenere da ogni servizio di investimento la miglior prestazione possibile;
▪ prevedono esplicitamente i limiti e la natura delle operazioni che la S.G.R. può effettuare;
▪ contengono riferimenti espliciti agli Emittenti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d’affari rilevanti.
b) Investimenti
Il patrimonio delle gestioni separate e dei fondi interni può essere investito dalla S.G.R. anche in strumenti finanziari emessi ed OICR gestiti da società facenti parte del Gruppo Assicurazioni Generali o con cui il Gruppo stesso intrattiene rapporti di affari rilevanti.
In ogni caso le operazioni di compravendita e mantenimento nei portafogli dei predetti strumenti finanziari vengono eseguite in conformità ai principi dettati da INA. I mandati di gestione prevedono inoltre che la S.G.R. motivi adeguatamente le operazioni di cui trattasi al fine di consentire la verifica del relativo processo decisionale.
In particolare INA, al fine di evitare l’insorgere di situazione di conflitto di interessi:
▪ definisce ed aggiorna periodicamente le linee guida delle operazioni di investimento, sia sotto il profilo tecnico che economico e verifica le operazioni realizzate;
▪ può introdurre limiti quantitativi all’acquisto di strumenti finanziari, ivi incluse le parti di OICR emessi da società del Gruppo;
▪ assicura il monitoraggio periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR, al fine di garantire la competitività rispetto ad analoghi prodotti emessi da soggetti estranei al Gruppo;
▪ controlla la corretta esecuzione di tali operazioni e ne verifica il processo decisionale;
▪ controlla che non siano poste in essere operazioni con frequenza non necessaria, tenuto conto degli obiettivi assicurativi dei contratti stipulati dalla Clientela.
c) Retrocessione di commissioni
Relativamente alla gestione patrimoniale collegata al contratto di cui alla presente Nota informativa, INA non ha in essere accordi che prevedono la retrocessione da parte di soggetti terzi di commissioni o altri proventi ed evita sistematicamente di stipulare accordi di soft-commission.
In ogni caso INA si impegna a riconoscere comunque ai Contraenti eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi conseguiti a seguito di futuri accordi stipulati con soggetti terzi. In tale eventualità, prima della stipula dei contratti, ai Contraenti verranno fornite informazioni specifiche, complete e corrette in merito agli eventuali benefici retrocessi agli assicurati.
In ogni caso, INA opererà in modo da non recare pregiudizio alcuno agli interessi dei Contraenti.
d) Negoziazione di titoli effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d’affari rilevanti
Per quanto concerne le commissioni di negoziazione applicate dalle controparti a fronte di operazioni effettuate sui mercati finanziari, i mandati di gestione conferiti alla S.G.R. stabiliscono che tutte le operazioni devono essere eseguite alle condizioni di mercato.
In ogni caso INA opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
B.1. FASE DI ACCUMULO
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
3.1 Descrizione delle prestazioni e garanzie
La polizza FIP descritta nella presente Nota informativa è una speciale forma di assicurazione sulla vita a premi successivi, con prestazioni espresse in forma di rendita, destinata a realizzare una forma pensionistica individuale disciplinata dalla normativa sulla previdenza complementare (art. 9ter del Decreto).
Il contratto si sviluppa su due fasi: un primo periodo definito fase di accumulo ed uno successivo definito
fase di erogazione.
Per fase di accumulo si intende il periodo compreso tra la data di effetto del contratto e la data di accesso alle prestazioni pensionistiche.
Per fase di erogazione si intende il periodo, successivo alla fase di accumulo, durante il quale la Società eroga le prestazioni pensionistiche.
La durata della fase di accumulo è determinata come differenza tra l’età di pensionamento di vecchiaia prevista dal regime pensionistico obbligatorio di appartenenza e l’età dell'Assicurato al momento della stipula del contratto.
La durata della fase di erogazione coincide con la vita dell’Assicurato.
Eventuali modifiche legislative o cambiamenti di professione dell’Assicurato che influiscono sulla determinazione dell’età pensionabile utile per il conseguimento del diritto alle prestazioni di vecchiaia potranno comportare la rideterminazione della durata della fase di accumulo.
In ogni caso la durata minima della fase di accumulo é prevista in 5 anni.
Il presente contratto prevede il pagamento delle seguenti prestazioni:
▪ PRESTAZIONI PENSIONISTICHE PER VECCHIAIA O PER ANZIANITÀ
A fronte del pagamento dei premi versati la garanzia consiste nell’impegno di INA a corrispondere all’Assicurato, una volta che questi abbia raggiunto i requisiti per la pensione previsti dal Decreto, una prestazione pensionistica di anzianità o vecchiaia in forma di rendita vitalizia costante, eventualmente riscuotibile in parte anche sotto forma di capitale.
La prestazione assicurata relativa a ciascun premio versato, espressa in forma di capitale costitutivo della rendita, si determina, nella fase di accumulo, sulla base dei premi effettivamente versati, al netto dei caricamenti per spese trattenuti dalla Società (ed evidenziati analiticamente al successivo punto 10), e si rivaluta ogni anno fino al termine della fase di accumulo con le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione.
La corrispondente prestazione in rendita si determina moltiplicando le suddette prestazioni assicurate per i relativi coefficienti di conversione riportati nell’Allegato 1 delle Condizioni di Assicurazione.
Le posizioni accantonate presso fondi pensione o altre forme pensionistiche individuali di cui al Decreto possono essere trasferite in questo contratto con conseguente applicazione delle Condizioni di Assicurazione.
Alle disponibilità trasferite corrispondono prestazioni assicurate determinate con le stesse modalità sopraindicate senza l’applicazione degli oneri di cui al successivo punto 10 e vengono gravate da una commissione di trasferimento dello 0,75% con un minimo di € 50,00. Tali prestazioni sono indicate in polizza sia sotto forma di rendita vitalizia che di capitale e si rivalutano annualmente con le modalità previste nelle Condizioni di Assicurazione.
L’ammontare complessivo delle prestazioni assicurate come sopra definite, relativo a tutti i premi versati, maggiorato sia dei valori trasferiti da altre forme previdenziali che della prestazione aggiuntiva (bonus) di cui all’art. 10 delle Condizioni di Assicurazione e diminuito delle prestazioni connesse alle operazioni di riscatto parziale di cui all’art. 18 delle Condizioni di Assicurazione, rappresenta il valore della posizione individuale maturata dall’Assicurato che, espressa in forma di capitale e di rendita, verrà indicato nella informativa annuale.
Il Contraente può richiedere l’erogazione della prestazione pensionistica anche sotto forma di capitale.
Il capitale liquidato non può superare il 50% della posizione individuale maturata, come previsto dal Decreto.
Il suddetto limite non si applica:
▪ agli Assicurati che possiedono la qualifica di “vecchio” iscritto a forme pensionistiche complementari, risultante da apposita documentazione prodotta;
▪ nel caso che l’importo della rendita risulti inferiore all’assegno sociale.
L’Assicurato può accedere alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità:
▪ al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, dopo un periodo minimo di 5 anni di permanenza nel contratto (pensione di vecchiaia);
▪ alla cessazione dell’attività lavorativa con almeno 15 anni di permanenza nel contratto e un’età di non più di 10 anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza (pensione di anzianità).
Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa e per i destinatari del Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, si considera età pensionabile il compimento dell’età prevista dall’art. 1, comma 20, della Legge 8 agosto 1995, n.335.
Nei casi di mancanza dei requisiti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche al termine della fase di accumulo o di raggiungimento anticipato degli stessi la Società procederà al ricalcolo su basi attuariali, in funzione della effettiva data di scadenza, delle prestazioni assicurate dal presente contratto.
Il Contraente può prolungare la fase di accumulo non oltre cinque anni dal raggiungimento dell’età pensionabile di vecchiaia stabilita nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza.
▪ RISCATTO
Sono consentite operazioni di riscatto, anche parziale, nei soli casi previsti dal Decreto (cioè, a fini meramente descrittivi per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione, per le spese sanitarie per terapie e interventi straordinari) e purché siano trascorsi almeno otto anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione e sia stata pagata almeno un’annualità di premio.
Il suddetto vincolo di durata non sussiste in caso di cessazione dell’attività lavorativa e di decesso dell’Assicurato. Ai fini del computo degli otto anni si dovrà tenere conto dell’eventuale anzianità pregressa qualora il Contraente abbia trasferito nel presente contratto le posizioni accantonate presso altri fondi pensione o presso altre forme pensionistiche secondo quanto indicato all’art.15 delle Condizioni di Assicurazione.
Il riscatto è poi consentito nel caso in cui il Contraente cessi l’attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica.
Nel caso di morte dell’Assicurato prima di aver maturato i requisiti per le prestazioni pensionistiche gli eredi hanno il diritto di chiedere il riscatto della posizione individuale maturata sulla polizza.
L’importo liquidabile in caso di riscatto totale o parziale è determinato secondo quanto riportato nell’art.18 delle Condizioni di Assicurazione.
▪ PRESTAZIONI IN CASO DI TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONI INDIVIDUALE PRESSO ALTRA FORMA PENSIONISTICA INDIVIDUALE O FONDO PENSIONE
Trascorsi tre anni dalla data di effetto della polizza il Contraente ha la facoltà di richiedere che l’intera posizione individuale maturata venga trasferita presso un fondo pensione o presso altra forma pensionistica individuale di cui al Decreto.
Tale termine temporale non si applica nel caso in cui il Contraente intenda trasferire la propria posizione presso un fondo pensione al quale abbia facoltà di accesso in relazione alla sua attività lavorativa.
La Società mette a disposizione per il trasferimento un importo pari al valore della posizione individuale maturata alla data di richiesta al netto dei costi di cui al successivo punto 10.
Entro il termine di sei mesi, dalla data della richiesta, INA provvede al versamento presso la forma previdenziale prescelta dell’importo sopra indicato.
Nel caso in cui INA modifichi i coefficienti di conversione in rendita in senso peggiorativo per l’Assicurato, lo stesso può trasferire la posizione individuale maturata presso altra forma di previdenza senza spese di trasferimento.
Per una descrizione dettagliata della incidenza del prelievo fiscale applicabile alle prestazioni si rinvia al successivo punto 12.
Sulle prestazioni di vecchiaia e anzianità erogate al termine della fase di accumulo ed in caso di riscatto conseguente a decesso dell’Assicurato viene riconosciuto un tasso di interesse minimo garantito, medio annuo, pari al minor valore tra il tasso del 2% annuo composto ed il tasso massimo di interesse stabilito dall’ISVAP.
L’operazione di riscatto ed il trasferimento presso altra forma pensionistica individuale o fondo pensione, esercitati nei primi anni di contratto potrebbero determinare la liquidazione di un importo inferiore al cumulo dei premi corrisposti.
3.2 Modifica delle basi di calcolo delle prestazioni
Per la determinazione delle prestazioni pensionistiche INA ha utilizzato opportune ipotesi di tipo finanziario e demografico.
In particolare:
▪ le basi tecniche finanziarie utilizzate nel calcolo delle prestazioni in forma di capitale sono:
- tasso di interesse tecnico: 0% annuo;
- tasso di interesse garantito: minor valore tra il 2% ed il tasso massimo di interesse stabilito dall’ISVAP in vigore alla data di versamento di ciascun premio.
▪ le basi tecniche utilizzate nel calcolo dei coefficienti di conversione in rendita sono:
- base demografica: RGS 48 (tavole di sopravvivenza della Ragioneria Generale dello Stato relative alla generazione dei nati nel 1948);
- base finanziaria: tasso di interesse tecnico 2%.
Poiché le ipotesi tecniche adottate sono basate su proiezioni di lungo periodo è possibile che nel corso della durata contrattuale si verifichino significativi scostamenti tra quanto ipotizzato e gli effettivi andamenti finanziari e demografici.
In tal caso la Società si riserva di rivedere la base finanziaria relativa al tasso di interesse garantito ed i coefficienti di conversione in rendita, così come previsto dall’art.7 delle Condizioni di Assicurazione.
▪ RIVEDIBILITA’ DELLA BASE FINANZIARIA
Dopo tre anni dalla entrata in vigore del contratto la base finanziaria relativa sia al tasso di interesse garantito che al tasso tecnico di interesse utilizzato nel calcolo dei coefficienti di conversione in rendita potrà variare in conseguenza di modifiche del tasso di interesse massimo applicabile ai contratti di assicurazione sulla vita nel rispetto delle disposizioni impartite dall’ISVAP (xxxxx.xx n. 1036 del 6/11/1998 e successive modifiche e integrazioni).
Tale modifica troverà applicazione con esclusivo riferimento ai versamenti di premio successivi alla data di entrata in vigore della modifica stessa e potrà essere effettuata a condizione che:
- siano decorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto;
- manchino più di tre anni alla scadenza della polizza;
- non abbia ancora avuto inizio l’erogazione della rendita.
Le modifiche apportate saranno comunicate per iscritto al Contraente almeno 90 giorni prima dell’entrata in vigore delle stesse, in particolare INA comunicherà per iscritto al Contraente il nuovo tasso di interesse garantito e la descrizione delle conseguenze economiche sulla prestazione di rendita assicurata.
Il Contraente ha un termine di 60 giorni per chiedere il trasferimento della propria posizione individuale ad altra forma pensionistica o fondo pensione.
▪ RIVEDIBILITA’ DELLA BASE DEMOGRAFICA
INA – come previsto dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (circolare ISVAP n. 434/D del 12 febbraio 2001) - può inoltre rivedere la base demografica da utilizzare per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita, in relazione alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza a condizione che:
- siano decorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto;
- manchino più di tre anni alla scadenza della polizza;
- non abbia ancora avuto inizio l’erogazione della rendita.
Tali variazioni sono desunte sulla base di statistiche nazionali sulla popolazione, elaborate dall’ISTAT o da altro Ente pubblico qualificato, e sulla base dell’esperienza statistica del proprio portafoglio polizze della Società con le modalità e nella misura previste nell’Allegato 1 delle Condizioni di Assicurazione.
Le modifiche delle basi demografiche avranno effetto solo sulle prestazioni in forma di rendita corrispondenti a premi versati successivamente alla data di entrata in vigore delle modifiche stesse, nel caso in cui l’età del Contraente alla data di decorrenza del contratto sia superiore a 50 anni; per età inferiori le modifiche avranno effetto su tutte le prestazioni in forma di rendita (corrispondenti a versamenti antecedenti la modifica stessa ed a quelli relativi a versamenti successivi).
Le modifiche apportate saranno comunicate per iscritto all’Assicurato almeno 90 giorni prima dell’entrata in vigore delle stesse, in particolare INA comunicherà per iscritto al Contraente i nuovi coefficienti di conversione con evidenza delle modifiche apportate e la descrizione delle conseguenze economiche sulla prestazione di rendita assicurata.
Il Contraente ha un termine di 60 giorni per chiedere il trasferimento della propria posizione individuale ad altra forma pensionistica o fondo pensione.
Si rinvia al successivo punto 22 per i tempi e le modalità di comunicazione della variazione delle basi di calcolo (finanziaria e demografica) e si sottolinea che, prima dell’entrata in vigore delle nuove basi il Contraente, può comunque trasferire la propria posizione individuale presso altra forma di previdenza senza l’applicazione di alcuna commissione.
3.3 Progetto esemplificativo
XXX consegnerà al Contraente, unitamente al Fascicolo informativo, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata redatto secondo lo schema di cui alla circolare ISVAP 445/2001.
4. Premi
A fronte della garanzia da parte della Società delle prestazioni pensionistiche assicurate è dovuta, da parte del Contraente, una successione di premi ricorrenti, per tutto il periodo della fase di accumulo, ciascuno dei quali dà luogo ad una singola posizione assicurativa e concorre alla determinazione della prestazione pensionistica assicurata.
L’entità del premio da versare e la periodicità di pagamento (annuale, semestrale, quadrimestrale o mensile) sono decise dal Contraente al momento della presentazione della proposta di assicurazione. Ad ogni ricorrenza pagamento premio successiva al perfezionamento, il Contraente ha la facoltà di modificare sia l’importo del premio sia la data in cui effettuare il versamento.
La somma dei versamenti effettuati nel corso del primo anno di contratto non può essere inferiore a € 750,00; inoltre ogni versamento (rata di premio) non può risultare inferiore a € 100,00.
Il Contraente ha la possibilità di effettuare in qualsiasi momento versamenti aggiuntivi rispetto al piano di versamenti convenuto.
Il Contraente può interrompere il versamento dei premi mantenendo in vigore il contratto per il cumulo delle prestazioni assicurate maturate e può in ogni caso ripristinare il versamento dei premi.
Il versamento dei premi può essere ripreso in qualunque momento senza l’obbligo di versare i premi non corrisposti.
Qualora il Proponente, nel sottoscrivere la proposta, corrisponda un importo equivalente a quello del primo premio, il versamento dovrà avvenire mediante assegno non trasferibile intestato alla Agenzia Generale INA indicata nel frontespizio della proposta stessa.
Attenzione: è consentito anche il pagamento in contanti purché effettuato presso l'ufficio cassa dell'Agenzia Generale indicata nel frontespizio della proposta. In tal caso la prova dell'avvenuto pagamento sarà costituita dall'indicazione, nell'apposito riquadro della proposta, dell'importo pagato, controfirmata dal soggetto che materialmente ha curato la riscossione.
Ad avvenuta emissione della polizza, l’Agenzia Generale INA rilascerà contestualmente la quietanza, anch’essa emessa da INA.
Unicamente detta quietanza, datata e sottoscritta dall’incaricato alla riscossione, costituisce piena prova dell’avvenuto pagamento del premio.
Nel caso in cui il premio di perfezionamento venga versato dopo l’avvenuta emissione della polizza, tale premio e tutti i premi successivi, dovuti alle scadenze pattuite, devono essere corrisposti esclusivamente con i seguenti mezzi di pagamento, tutti intestati all'Agenzia Generale INA che gestisce la polizza:
▪ assegno bancario, assegno circolare o assegno/vaglia postale purché non trasferibili;
▪ Rimessa Interbancaria Diretta (RID);
▪ bonifico bancario;
▪ versamento in conto corrente postale.
Potranno essere utilizzati altri mezzi di pagamento solo nel caso in cui il versamento sia effettuato direttamente alla cassa dell’Agenzia Generale stessa che rilascerà debita quietanza datata e sottoscritta dall’incaricato alla riscossione.
Qualora sia stata scelta la modalità di pagamento tramite Rimessa Interbancaria Diretta (RID), laddove si verifichi l’estinzione del conto corrente o la mancanza di fondi sullo stesso, i premi potranno essere dallo stesso pagati con una delle altre modalità sopra indicate.
Effettuato il pagamento, l'Agenzia medesima rilascia la quietanza, emessa da INA S.p.A. Direzione Generale ed intestata al Contraente. Unicamente detta quietanza, datata e sottoscritta dall’incaricato alla riscossione, fa piena prova dell'avvenuto pagamento del premio, con la sola eccezione del pagamento a mezzo rimessa bancaria, in quanto, fa fede la comunicazione che il Contraente riceve dalla banca circa l'addebito a lui effettuato in favore di INA.
A giustificazione del mancato pagamento del premio non potrà, in alcun caso, essere opposto l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazione dei premi precedentemente avvenuta al domicilio del Contraente.
5. Modalità di calcolo e di assegnazione alla partecipazione agli utili
Sulla base dei rendimenti realizzati dalla gestione interna separata EURO FORTE (cfr. Sezione C), INA garantisce la rivalutazione dei capitali assicurati riconoscendo il 31 dicembre di ogni anno un tasso di rivalutazione pari alla differenza, se positiva, tra il 100% del rendimento EURO FORTE e il rendimento trattenuto da INA.
Il rendimento minimo trattenuto da INA è pari ad una quota fissa che varia tra 1,4 e 1,2 punti percentuali in funzione del cumulo premi pagati come specificato all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.
Per rendimenti EURO FORTE superiori al 10% tale quota viene aumentata del 10% dell’eccedenza di rendimento EURO FORTE rispetto al 10%.
6. Opzioni di contratto
In qualsiasi momento prima dell’accesso alla prestazione pensionistica il Contraente può scegliere una delle seguenti opzioni:
1) conversione della rendita vitalizia assicurata nelle seguenti tipologie di rendita:
▪ rendita immediata pagabile in rate posticipate certa per un minimo di 5 o 10 anni, indipendentemente dall’esistenza in vita dell’Assicurato, e successivamente vitalizia;
▪ rendita vitalizia immediata pagabile in rate posticipate su due o più teste, interamente o parzialmente reversibile ai sopravviventi secondo determinate aliquote di reversibilità.
I coefficienti da applicare in tali casi saranno comunicati da INA su richiesta del Contraente al momento della erogazione delle prestazioni e calcolati con le stesse basi tecniche dei coefficienti di rendita applicati nel corso della durata contrattuale a fronte di ciascun premio versato;
2) prolungamento dell’assicurazione non oltre i 5 anni dal raggiungimento dell’età pensionabile, secondo quanto previsto dal Decreto.
Le condizioni di prolungamento saranno quelle in vigore alla data di accesso alla prestazione (termine della fase di accumulo) e saranno determinate in base alle età assicurative a tale data.
XXX si impegna ad inviare all’avente diritto una comunicazione scritta recante la descrizione sintetica delle opzioni sopraindicate, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche; detta comunicazione verrà effettuata al più tardi sessanta giorni prima del termine della fase di accumulo e conterrà anche l’impegno della Società a trasmettere, prima dell’esercizio dell’opzione prescelta, la Scheda sintetica, la Nota
informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alle coperture assicurative per le quali l’avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.
B.2. FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA
7. Erogazione della rendita e garanzie offerte
La rendita vitalizia garantita dal presente contratto è di importo costante. Il Contraente può comunque chiedere, prima della erogazione della prestazione pensionistica, che gli venga corrisposta in luogo della rendita vitalizia costante, una rendita rivalutabile secondo le condizione in vigore al momento della richiesta stessa.
La rendita viene erogata in via posticipata, pertanto la prima rata viene corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelto (annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale, mensile).
L’erogazione della rendita cessa con la rata precedente la morte dell’Assicurato o, in caso di rendita reversibile, della seconda testa assicurata.
La rendita non può essere riscattata.
Il pagamento della rendita viene eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute.
Il Contraente dovrà comunicare alla Società il conto corrente, e le relative coordinate bancarie (ABI,CAB), sul quale accreditare i pagamenti. In caso di variazioni il Contraente dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Società.
Per bonifici eseguiti all’estero saranno addebitate le relative spese bancarie.
Le basi tecniche demografiche e finanziarie utilizzate nel calcolo dei coefficienti di conversione in rendita sono:
- base demografica: RGS 48 (tavole di sopravvivenza della Ragioneria Generale dello Stato relative alla generazione dei nati nel 1948);
- base finanziaria: tasso di interesse tecnico 2%.
Nell’Allegato 1 delle Condizioni di Assicurazione sono contenuti i coefficienti di conversione in rendita vitalizia costante.
XXX si impegna a trasmettere, qualora il Contraente ne faccia richiesta, i coefficienti di conversione delle altre tipologie di rendita previste dal presente contratto, in vigore alla data della richiesta.
Si precisa comunque che tali coefficienti sono solo indicativi in quanto quelli definitivi saranno quelli in vigore al termine della fase di accumulo.
8. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
INA si impegna a corrispondere una rendita di importo costante. Tuttavia il Contraente può chiedere, al termine della fase di accumulo, la corresponsione di una rendita rivalutabile. Le condizioni di rivalutazione saranno quelle in vigore al termine della fase di accumulo.
C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
9. Gestione interna separata
La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione interna, denominata EURO FORTE, separata dalle altre attività di INA e disciplinata da apposito Regolamento riportato nelle Condizioni di Assicurazione. La valuta di denominazione è l’EURO.
Le finalità della gestione sono la conservazione del capitale investito e il conseguimento di un rendimento con la salvaguardia di un minimo garantito.
Gli obiettivi sopra riportati impongono la scelta di strumenti finanziari che non presentino un’elevata volatilità dei prezzi e siano in grado di garantire un rendimento annuo adeguato alle condizioni correnti di mercato per ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio. Le scelte gestionali sono quindi principalmente rivolte all’investimento in obbligazioni (titoli pubblici e corporates) di primaria qualità in grado di garantire un adeguato rendimento al portafoglio. E’ inoltre prevista la possibilità di investire, sia pure in misura contenuta e con un profilo di rischio compatibile alle esigenze della gestione separata, in titoli azionari con bassa volatilità dei prezzi ed un adeguato rendimento derivante dai dividendi pagati.
Nella costruzione del portafoglio si pone inoltre particolare attenzione alla liquidabilità degli strumenti finanziari scelti così da essere in grado di poter modificare il profilo di rischio assunto al cambiare delle condizioni macroeconomiche.
Il rendimento della gestione è determinato ad ogni fine mese su base annuale rapportando i redditi realizzati nei 12 mesi precedenti alla consistenza media degli investimenti dello stesso periodo.
I redditi sono costituiti da tutti i proventi finanziari realizzati (cedole, ratei, interessi, redditi da realizzo di investimenti, dividendi, ecc.) al lordo delle ritenute fiscali.
Di seguito si riporta la composizione sintetica degli attivi della gestione interna separata EURO FORTE al 31.12.2004.
Tipologia Attivi | Importo in Euro | Composizione Percentuale |
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | ||
BTP | 1.291.640.645 | 27,92 |
CCT | 253.197.558 | 5,47 |
Altri titoli di Stato emessi in euro | 198.727.556 | 4,30 |
Obbligazioni quotate in euro | 2.139.835.710 | 46,25 |
Obbligazioni quotate in valuta | 189.391.178 | 4,09 |
Obbligazioni non quotate in euro | 173.586.005 | 3,75 |
Titoli di capitale: | ||
Azioni quotate in euro | 335.711.106 | 7,26 |
Altri attivi patrimoniali: | ||
Strumenti derivati | (1.184.942) | (0,03) |
Liquidità | 46.037.685 | 0,99 |
TOTALE | 4.626.942.501 | 100,00 |
La percentuale degli investimenti della gestione separata in strumenti o altri attivi emessi o gestiti da Società del Gruppo non supera il 30% del patrimonio della gestione stessa.
INA ha affidato la gestione degli attivi della gestione interna separata EURO FORTE a Generali Asset Management S.G.R., Società di gestione interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A.
La gestione è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione contabile iscritta all’albo speciale, previsto dal D.Lgs. n. 58 del 1998 - art. 161, che attesta la correttezza della gestione e dei risultati conseguiti. L’attuale società di revisione è PriceWaterHouseCoopers S.p.A.
Il prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono la gestione EURO FORTE è pubblicato trimestralmente su almeno due quotidiani a tiratura nazionale nonché sul sito internet di INA; esso comunque sarà fornito a richiesta del Contraente.
Per informazioni di dettaglio sul funzionamento della gestione EURO FORTE si rinvia al Regolamento che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
10.Costi
10.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente
10.1.1 Costi gravanti sul premio
▪ Diritti di quietanza: su ogni operazione di pagamento di premio viene prelevata una commissione in cifra fissa pari a € 3,00.
▪ Costo polizza: per l’emissione del contratto il Contraente deve corrispondere al perfezionamento del contratto stesso, in aggiunta al premio versato a tale epoca, un importo una tantum pari a € 10,00.
▪ Commissione d’ingresso: sulla prima annualità di premio versata, nei limiti dell’importo di premio dichiarato in proposta con un massimo di € 5.500,00, è prevista una commissione pari al 2% per ogni anno di durata contrattuale con un massimo del 32%. Tale commissione viene prelevata nel corso del primo anno di permanenza in contratto su ciascuna rata di premio versata al netto dei diritti di quietanza:
Durata del contratto anni | Commissione di ingresso % | Durata del contratto anni | Commissione di ingresso % |
1 | 2 | 9 | 18 |
2 | 4 | 10 | 20 |
3 | 6 | 11 | 22 |
4 | 8 | 12 | 24 |
5 | 10 | 13 | 26 |
6 | 12 | 14 | 28 |
7 | 14 | 15 | 30 |
8 | 16 | > =16 | 32 |
▪ Caricamento annuo: su ciascuna rata di premio viene applicata una aliquota calcolata in funzione dell’importo raggiunto dai premi complessivamente versati, come da tabella seguente:
Cumulo premi in euro | Aliquote (in %) |
fino a € 20.000,00 | 5,5 |
da € 20.000,01 a € 40.000,00 | 5,0 |
da € 40.000,01 a € 55.000,01 | 4,25 |
oltre € 55.000,01 | 3,5 |
Il suddetto cumulo premi comprende anche la rata in pagamento; dallo stesso cumulo vengono altresì detratti gli importi liquidati a titolo di riscatto parziale intervenuti nel frattempo.
Ai fini della determinazione dello scaglione di riferimento si considera il premio al lordo dei diritti di quietanza.
XXX si impegna a consegnare al Contraente un Progetto esemplificativo personalizzato nel quale verranno evidenziati nel dettaglio i costi effettivamente applicati.
10.1.2 Costi per riscatto e trasferimento
▪ Ogni operazione di riscatto totale o parziale è gravata da un costo fisso pari a € 25,00.
▪ Sugli importi trasferiti da altre forme previdenziali è prevista l’applicazione di una commissione commisurata allo 0,75% dell’importo trasferito, con un minimo di € 50,00.
▪ Il trasferimento verso altre forme previdenziali è gravato da un costo fisso pari ad € 50,00.
INA, in caso di riscatto e trasferimento della posizione individuale ad altre forme pensionistiche complementari, è tenuta a restituire al Contraente la quota parte della commissione di ingresso di cui al punto 10.1.1, corrispondente ai costi non maturati, espressa in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti al termine della fase di accumulo rispetto agli anni complessivamente previsti.
Qualora sia già stata attribuita la prestazione aggiuntiva (bonus) di cui all’art.10 delle Condizioni di Assicurazione, tale restituzione non è dovuta.
10.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione interna separata
Il rendimento trattenuto da INA sul rendimento EURO FORTE è pari ad una quota fissa che varia tra 1,4 e 1,2 punti percentuali in funzione del cumulo premi pagati, calcolato al netto dei riscatti parziali erogati, come da tabella seguente:
Cumulo premi in euro | Rendimento Trattenuto % |
Fino a € 50.000,00 | 1,4 |
da € 50.000,01 e fino a € 75.000,01 | 1,3 |
oltre € 75.000,01 | 1,2 |
Per valori del rendimento EURO FORTE superiori al 10% la suddetta quota viene aumentata del 10% dell’eccedenza di rendimento rispetto al 10%.
10.3. Costi per l’erogazione della rendita
I coefficienti di conversione in rendita riportati nell’Allegato 1 delle Condizioni di Assicurazione contengono un caricamento per spese di gestione pari allo 0,75% del capitale di copertura della rendita.
Al momento dell’erogazione su ogni rata di rendita la Società trattiene € 2,00 per spese amministrative.
11.Misura e modalità di eventuali sconti
Per tale contratto non sono previsti sconti.
12.Regime fiscale
Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’art. 1923 c.c. le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.
Imposta sui premi
I premi corrisposti per le assicurazioni sulla vita sono esenti da imposte.
Deducibilità fiscale dei premi
Per le somme destinate alla previdenza complementare (premi versati a forme pensionistiche individuali FIP dal Contraente o da persone fiscalmente a suo carico, e per i contributi destinati a fondi pensione) viene riconosciuta una deducibilità pari al 12% del reddito complessivo (misura di legge in vigore alla data di redazione della presente Nota informativa) nel limite assoluto di € 5.164,57 l’anno.
Per i “vecchi iscritti” tale limite è maggiorato, per un periodo transitorio di 5 anni (che termina alla fine del 2005), della eventuale differenza tra i contributi complessivamente versati a forme pensionistiche nell’anno 1999 e l’importo di € 5.164,57.
In via generale per i lavoratori dipendenti la deducibilità fiscale è subordinata, secondo le vigenti disposizioni di legge, al versamento a fondi pensione chiusi o aperti di una quota del trattamento di fine rapporto TFR. Le somme destinate alla previdenza complementare sono deducibili dal reddito di lavoro dipendente fino al doppio della quota di TFR destinata al fondo pensione. Anche in presenza di questo vincolo i lavoratori possono sottoscrivere una polizza FIP entro i limiti complessivi di deducibilità fiscale utilizzando i redditi diversi da quelli di lavoro dipendente.
Peraltro il vincolo del versamento di quote di TFR ad un fondo pensione non si applica ai lavoratori dipendenti per i quali:
▪ non è previsto l’istituto del TFR;
▪ non è stato istituito alcun fondo pensione;
▪ è stato istituito un fondo pensione ma questo non è ancora operante dopo due anni dalla sua istituzione;
▪ è stato istituito un fondo pensione mediante accordo tra soli lavoratori;
▪ sussiste la qualifica di “vecchio iscritto” a fondi pensione.
I lavoratori che si trovano in una delle predette condizioni possono quindi sottoscrivere una polizza FIP beneficiando dell’intero importo di deducibilità fiscale previsto dalla legge.
I lavoratori che pur disponendo di un fondo pensione istituito ed operante non vi avessero aderito possono beneficare dell’intero importo della deducibilità fiscale prevista dalla legge se effettuano versamenti ad una polizza FIP stipulata da un familiare a carico.
Nel caso in cui il Contraente in tutto o in parte non ha beneficiato della deduzione dei premi versati alla polizza FIP deve comunicare alla Società (entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello del versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui emerge il diritto alla prestazione) l’importo di premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi. In tal caso il suddetto importo di premi non concorrerà a formare la base imponibile per l’imposta gravante sulla prestazione al momento della sua erogazione.
Tassazione del rendimento maturato
In base alle attuali disposizioni del Decreto il rendimento maturato ogni anno, fino alla scadenza della polizza, è soggetto ad imposta sostitutiva dell’11%.
La Società calcola e preleva annualmente dalla polizza il relativo importo dell’imposta che versa allo Stato.
Tassazione delle prestazioni assicurate
Prestazione pensionistica in forma di capitale:
▪ la prestazione erogata in forma di capitale, anche in caso di riscatto, totale o parziale, è soggetta a tassazione separata.
In generale la tassazione viene effettuata con i criteri previsti per il trattamento di fine rapporto; in sede di erogazione definitiva della prestazione gli uffici finanziari statali provvederanno a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione degli ultimi cinque anni precedenti quello nel quale è maturato il diritto alla prestazione pensionistica.
Se il capitale complessivamente erogato non supera un terzo dell’importo maturato l’imposta verrà applicata sull’importo della prestazione al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Quest’ultima disposizione si applica anche quando il capitale viene corrisposto a seguito di riscatto per decesso dell’Assicurato, per pensionamento o cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, oppure quando l’importo annuo della rendita vitalizia calcolata sui due terzi del maturato risulta inferiore al cinquanta per cento dell’assegno sociale stabilito dalla legge.
In caso di riscatto totale corrisposto a seguito della cessazione dell’attività lavorativa per cause diverse da quelle sopra indicate, ed in assenza dei requisiti per l’erogazione della prestazione, l’ammontare erogato costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, limitatamente all’importo corrispondente ai premi dedotti.
In ogni caso l’importo complessivo dei premi non dedotti non concorre a formare la base imponibile per l’imposta gravante sulla prestazione;
▪ la prestazione liquidata agli eredi, in caso di morte dell’Assicurato è soggetta a tassazione separata come se fosse erogata a favore dell’Assicurato stesso;
▪ il trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica prevista dal Decreto è esente da ogni onere fiscale.
Prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia:
▪ la prestazione erogata in forma di rendita costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ed è soggetta ad IRPEF per la sola quota derivante dai premi versati per i quali il Contraente ha beneficiato della deduzione fiscale;
▪ i rendimenti maturati annualmente in corso di erogazione della rendita sono tassati al 12,5%.
E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 13.Modalità di perfezionamento del contratto
L’assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto nel momento in cui il Contraente abbia ricevuto gli originali, emessi da INA S.p.A. Direzione Generale, della polizza e della quietanza, la quale ultima, debitamente sottoscritta e datata dall’incaricato alla riscossione, costituisce, qualora espressamente non risulti diversamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, l’unica prova dell’avvenuto pagamento del premio.
Nel caso in cui in sede di sottoscrizione della proposta sia versato dal Proponente un importo equivalente a quello del primo premio, il versamento si intenderà effettuato ad esclusivo titolo di deposito provvisorio in attesa dell’accettazione della proposta da parte della Società. Pertanto, una volta emesso e perfezionato secondo quanto previsto dal precedente comma, il contratto decorrerà – per i soli effetti economici e finanziari – dal giorno del versamento, salvo che le Condizioni di Assicurazione, valevoli per determinate tipologie contrattuali, non fissino una data di effetto prestabilita, unica per tutta la tipologia considerata; tutti gli altri effetti decorreranno invece dal momento del perfezionamento stesso.
Qualora il Proponente indichi una data di effetto posteriore rispetto a quella in cui vengono espletati i suddetti adempimenti, l’assicurazione entra in vigore dalla sopra menzionata data di effetto.
14.Scioglimento del contratto e sospensione del pagamento dei premi
Lo scioglimento del contratto è possibile nei seguenti casi, espressamente previsti dalla normativa:
1. Prima dell’accesso alle prestazioni pensionistiche per:
▪ trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica;
▪ riscatto totale, in caso di cessazione dell’attività lavorativa senza che l’Assicurato abbia maturato i requisiti per l’accesso alla prestazione pensionistica;
▪ decesso dell’Assicurato.
2. Alla data di accesso alle prestazioni o in un momento successivo per:
▪ liquidazione totale della prestazione pensionistica in forma di capitale;
▪ decesso dell’Assicurato o dei reversionari in fase di erogazione della rendita.
L’operazione di riscatto totale risolve il contratto.
Nel caso di interruzione del pagamento dei premi, il contratto resterà in vigore fino al raggiungimento dei requisiti per il conseguimento della prestazione previdenziale prevista dalla legge. Il Contraente può, in qualsiasi momento durante la fase di accumulo, ripristinare il versamento dei premi senza l’obbligo di versare i premi non corrisposti.
15.Revoca della proposta
Nella fase che precede la stipula del contratto il Proponente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione ottenendo la restituzione delle somme eventualmente già pagate.
La revoca, che ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione, deve essere effettuata a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviare ad INA S.p.A. - Servizio Assicurazioni Individuali – Xxx X. Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX.
Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione INA rimborserà al Contraente, tramite l’Agenzia Generale competente, le somme eventualmente già pagate, al netto delle sole spese per l’emissione del contratto di cui al punto 10.1.1 quantificate nella proposta stessa.
16.Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è concluso.
Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la polizza da INA per il tramite dell’Agenzia Generale, ovvero la comunicazione dell’accettazione della proposta da parte di INA.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione, quale risulta dal timbro postale, da inviare unitamente alla polizza ed alla quietanza di premio pagata, esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata A.R. ad INA S.p.A.- Servizio Assicurazioni Individuali - Xxx X. Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX.
Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione INA rimborserà al Contraente, tramite l’Agenzia Generale competente, la somma eventualmente da questi corrisposta. XXX ha il diritto di recuperare le spese sostenute per l’emissione del contratto di cui al punto 10.1.1 quantificate nella proposta di assicurazione e nel contratto.
17. Documentazione da consegnare all’Impresa per la liquidazione delle prestazioni
Al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, l'avente diritto dovrà consegnare la documentazione specificata all’art.20 delle Condizioni di Assicurazione per ottenere le prestazioni pattuite.
I pagamenti dovuti sono effettuati da INA entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista dalle Condizioni di Assicurazione.
Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
18.Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà INA a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.
19.Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto è redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà INA a proporre quella da utilizzare.
20. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
INA S.p.A.
Servizio Assicurazioni Individuali - Assistenza alla Clientela Xxx X. Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX
Tel. 00-00000000
FAX. 00-00000000
E-mail: xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxx.xx
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
21.Ulteriore informativa disponibile
Qualora in fase precontrattuale il Contraente ne faccia richiesta, XXX si impegna a consegnare l’ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata EURO FORTE e l’ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa, comunque a disposizione sul sito Internet della Compagnia.
22.Informativa in corso di contratto
INA comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, alle informazioni contenute nella presente Nota informativa o nel Regolamento della gestione interna separata qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.
INA si riserva di modificare il tasso di interesse garantito ovvero le basi demografiche utilizzate per la costituzione dei coefficienti di conversione in rendita. In tal caso INA comunicherà al Contraente, novanta giorni prima della data di decorrenza le variazioni che intende apportare.
In caso di variazione sfavorevole il Contraente ha un termine di 60 giorni per chiedere il trasferimento presso altra forma di previdenza senza l’applicazione delle commissioni di cui al precedente punto 10.1.2.
Annualmente INA comunicherà per iscritto al Contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un estratto conto annuale contenente le seguenti informazioni:
Nel xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx:
x) xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell’estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto precedente;
b) dettaglio dei premi versati nell’anno di riferimento;
c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell’anno di riferimento;
d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto;
e) valore di riscatto e di trasferimento della posizione individuale alla data di riferimento dell’estratto conto;
f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento minimo trattenuto dalla Impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.
Nel corso della fase di erogazione:
a) importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell’estratto conto precedente;
b) importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell’estratto conto.
23. Comunicazioni del Contraente all’Impresa
Il Contraente che non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione fiscale dei premi può comunicare ad INA l’importo di premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi (entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello del versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui emerge il diritto alla prestazione).
L’Assicurato iscritto alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 è altresì tenuto a produrre la documentazione attestante la condizione di “vecchio iscritto”, ai fini della identificazione delle prestazioni erogabili e del regime fiscale applicabile al contratto.
In caso di trasferimento della posizione individuale in relazione alla sua nuova attività lavorativa ed in caso di riscatto, nelle ipotesi previste ai sensi dell’art. 7 comma 4 e dell’art. 10, comma 1 del Decreto (cessazione dell’attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per l’erogazione della prestazione), l’Assicurato è tenuto a produrre la documentazione necessaria.
******
XXX X.x.X. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
EUROpensioneforte
Premessa
Il presente contratto realizza una forma pensionistica individuale (FIP) finalizzata alla costituzione di una pensione complementare a quella prevista dal sistema obbligatorio.
Le polizze FIP sono state introdotte dal decreto legislativo del 18 febbraio 2000 n. 47 (di seguito Decreto), in vigore dall’1.1.2001, che ha integrato e modificato il decreto legislativo n. 124 del 1993.
Le presenti condizioni di assicurazione sono state comunicate da INA alla Commissione di Vigilanza dei Fondi Pensione (COVIP), così come previsto dalla normativa di legge.
Art. 1 - Obblighi della Società
Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza, dalle appendici e dagli allegati rilasciati dalla Società stessa.
Art. 2 - Entrata in vigore e scadenza dell’assicurazione
Il contratto è concluso con la consegna dell’originale della polizza.
L’assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto nel momento in cui il Contraente abbia ricevuto gli originali, emessi da INA S.p.A. Direzione Generale, della polizza e della quietanza, la quale ultima, debitamente sottoscritta e datata dall’incaricato alla riscossione, costituisce, qualora espressamente non risulti diversamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, l’unica prova dell’avvenuto pagamento del premio.
Nel caso in cui in sede di sottoscrizione della proposta sia versato dal Proponente un importo equivalente a quello del primo premio ricorrente, il versamento si intenderà effettuato ad esclusivo titolo di deposito provvisorio in attesa dell’accettazione della proposta da parte della Società. Pertanto, una volta emesso e perfezionato secondo quanto previsto dal precedente comma, il contratto decorrerà – per i soli effetti economici e finanziari – dal giorno del versamento, salvo che le Condizioni di Assicurazione, valevoli per determinate tipologie contrattuali, non fissino una data di effetto prestabilita, unica per tutta la tipologia considerata; tutti gli altri effetti decorreranno invece dal momento del perfezionamento stesso.
Qualora il Proponente indichi una data di effetto posteriore rispetto a quella in cui vengono espletati i suddetti adempimenti, l’assicurazione entra in vigore dalla sopra menzionata data di effetto.
La scadenza dell’assicurazione, intesa come termine del periodo di pagamento dei premi antecedente l’erogazione delle prestazioni pensionistiche, viene fissata dal Contraente all’interno dell’intervallo temporale nel quale il Contraente stesso maturerà i requisiti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza, ai sensi dell’art. 9-ter del Decreto.
Art. 3 – Fasi del contratto
Il contratto si sviluppa su due fasi: un primo periodo definito fase di accumulo ed uno successivo definito
fase di erogazione.
Per fase di accumulo si intende il periodo compreso tra la data di effetto del contratto e la data di accesso alle prestazioni pensionistiche.
Per fase di erogazione si intende il periodo, successivo alla fase di accumulo, durante il quale la Società eroga le prestazioni pensionistiche.
Art. 4 - Dichiarazioni del Contraente
La polizza viene emessa in base alle indicazioni e ai dati forniti dal Contraente nella relativa proposta di assicurazione e negli eventuali documenti aggiuntivi.
Art. 5 – Prestazioni assicurate
La Società si impegna a corrispondere, contro il pagamento di una successione di premi e alla data in cui matura il diritto della pensione complementare, una prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia costante.
Il Contraente può richiedere l’erogazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nei casi e con i limiti previsti dal Decreto.
Art. 6 – Accesso alle prestazioni pensionistiche assicurate
L’Assicurato può accedere alle prestazioni pensionistiche complementari assicurate dal presente contratto:
▪ al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, dopo un periodo minimo di 5 anni di permanenza nel contratto (pensione di vecchiaia);
▪ alla cessazione dell’attività lavorativa con almeno 15 anni di permanenza nel contratto e un’età di non più di 10 anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza (pensione di anzianità).
Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa e per i destinatari del Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, si considera età pensionabile il compimento dell’età prevista dall’art. 1, comma 20, della Legge 8 agosto 1995, n.335.
Nei casi di mancanza dei requisiti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche al termine della fase di accumulo o di raggiungimento anticipato degli stessi, la Società procederà al ricalcolo su basi attuariali, in funzione della effettiva data di scadenza, delle prestazioni assicurate dal presente contratto.
Art. 7 – Determinazione della prestazione pensionistica assicurata nella fase di accumulo
Durante la fase di accumulo la prestazione assicurata viene espressa in capitale ed in rendita:
▪ la prestazione assicurata relativa a ciascun premio versato, espressa in forma di capitale costitutivo della rendita, è pari all’importo del premio stesso al netto degli oneri di cui al successivo art. 9, rivalutato con le modalità previste dal successivo art. 12;
▪ la corrispondente prestazione in forma di rendita si ottiene moltiplicando ciascun importo così ottenuto per il relativo coefficiente di conversione di cui all’Allegato 1 diviso per 1.000.
Tali coefficienti di conversione sono determinati in funzione del sesso e della data di nascita dell’Assicurato, della età alla data di accesso alla prestazione pensionistica e della rateazione di rendita prescelta.
L’età dell’Assicurato viene considerata in anni interi determinati computando come anno intero la frazione di anno non inferiore a sei mesi. L’età così determinata (età assicurativa) viene poi rideterminata in funzione dell’anno di nascita con i criteri esposti nell’Allegato 1.
L’ammontare complessivo delle prestazioni assicurate come sopra definite, relativo a tutti i premi versati, maggiorato sia dei valori trasferiti di cui al successivo art.15 che della prestazione aggiuntiva (bonus) di cui al successivo art.10 e diminuito delle prestazioni connesse alle operazioni di riscatto parziale di cui al successivo art.18, rappresenta il valore della posizione individuale maturata dall’Assicurato che, espressa in forma di capitale e di rendita, verrà indicato nella informativa annuale.
Rivedibilità delle basi di calcolo delle prestazioni
▪ RIVEDIBILITÀ DELLA BASE FINANZIARIA
Dopo tre anni dalla entrata in vigore del contratto la base finanziaria relativa sia al tasso di interesse garantito che al tasso tecnico di interesse utilizzato nel calcolo dei coefficienti di conversione in rendita potrà variare in conseguenza di modifiche del tasso di interesse massimo applicabile ai contratti di assicurazione sulla vita nel rispetto delle disposizioni impartite dall’ISVAP (xxxxx.xx n. 1036 del 6/11/1998 e successive modifiche e integrazioni).
Tale modifica troverà applicazione con esclusivo riferimento ai versamenti di premio successivi alla data di entrata in vigore della modifica stessa e potrà essere effettuata a condizione che:
- siano decorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto;
- manchino più di tre anni alla scadenza della polizza;
- non abbia ancora avuto inizio l’erogazione della rendita.
Le modifiche apportate saranno comunicate per iscritto al Contraente almeno 90 giorni prima dell’entrata in vigore delle stesse, in particolare INA comunicherà per iscritto al Contraente il nuovo tasso di interesse garantito e la descrizione delle conseguenze economiche sulla prestazione di rendita assicurata.
Il Contraente ha un termine di 60 giorni per chiedere il trasferimento della propria posizione individuale ad altra forma pensionistica o fondo pensione.
▪ RIVEDIBILITÀ DELLA BASE DEMOGRAFICA
INA – come previsto dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (circolare ISVAP n. 434/D del 12 febbraio 2001) - può inoltre rivedere la base demografica da utilizzare per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita, in relazione alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza. a condizione che:
- siano decorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto;
- manchino più di tre anni alla scadenza della polizza;
- non abbia ancora avuto inizio l’erogazione della rendita.
Tali variazioni sono desunte sulla base di statistiche nazionali sulla popolazione, elaborate dall’ISTAT o da altro Ente pubblico qualificato, e sulla base dell’esperienza statistica del proprio portafoglio polizze della Società con le modalità e nella misura previste nell’Allegato 1 delle Condizioni di Assicurazione.
Le modifiche delle basi demografiche avranno effetto solo sulle prestazioni in forma di rendita corrispondenti a premi versati successivamente alla data di entrata in vigore delle modifiche stesse, nel caso in cui l’età del Contraente alla data di decorrenza del contratto sia superiore a 50 anni; in caso contrario le modifiche avranno effetto su tutte le prestazioni in forma di rendita (corrispondenti a versamenti antecedenti la modifica stessa ed a quelli relativi a versamenti successivi).
Le modifiche apportate saranno comunicate per iscritto all’Assicurato almeno 90 giorni prima dell’entrata in vigore delle stesse, in particolare INA comunicherà per iscritto al Contraente i nuovi coefficienti di conversione con evidenza delle modifiche apportate e la descrizione delle conseguenze economiche sulla prestazione di rendita assicurata.
Il Contraente ha un termine di 60 giorni per chiedere il trasferimento della propria posizione individuale ad altra forma pensionistica o fondo pensione.
Art. 8 – Pagamento dei premi
A fronte delle prestazioni di cui al precedente art. 7, il Contraente si impegna a versare una successione di premi ricorrenti ciascuno dei quali, caratterizzato da una propria data di effetto, dà luogo ad una singola posizione assicurativa e concorre alla determinazione della prestazione pensionistica assicurata.
L’importo annuo del premio iniziale non può essere inferiore a € 750,00. Tale limite non si applica qualora l’Assicurato trasferisca in questo contratto la posizione individuale accantonata presso altri fondi pensione o presso altra forma pensionistica secondo quanto previsto all’art. 14.
I premi sono pagabili in rate anticipate di cadenza annuale, semestrale, quadrimestrale o mensile. L’importo minimo della rata di premio è fissato in € 100,00.
Qualora il Proponente, nel sottoscrivere la proposta, corrisponda un importo equivalente a quello del primo premio, il versamento dovrà avvenire mediante assegno non trasferibile intestato alla Agenzia Generale INA indicata nel frontespizio della proposta stessa.
Attenzione: è consentito anche il pagamento in contanti purché effettuato presso l'ufficio cassa dell'Agenzia Generale indicata nel frontespizio della proposta. In tal caso la prova dell'avvenuto pagamento sarà costituita dall'indicazione, nell'apposito riquadro della proposta, dell'importo pagato, controfirmata dal soggetto che materialmente ha curato la riscossione.
Ad avvenuta emissione della polizza, l’Agenzia Generale INA rilascerà contestualmente la quietanza, anch’essa emessa da INA.
Unicamente detta quietanza, datata e sottoscritta dall’incaricato alla riscossione, costituisce piena prova dell’avvenuto pagamento del premio.
Nel caso in cui il premio di perfezionamento venga versato dopo l’avvenuta emissione della polizza, tale premio e tutti i premi ricorrenti successivi devono essere corrisposti esclusivamente con i seguenti mezzi di pagamento, tutti intestati all'Agenzia Generale INA che gestisce la polizza:
▪ assegno bancario, assegno circolare o assegno/vaglia postale purché non trasferibili;
▪ Rimessa Interbancaria Diretta (RID);
▪ bonifico bancario;
▪ versamento in conto corrente postale.
Potranno essere utilizzati altri mezzi di pagamento solo nel caso in cui il versamento sia effettuato direttamente alla cassa dell’Agenzia Generale stessa che rilascerà debita quietanza datata e sottoscritta dall’incaricato alla riscossione.
Effettuato il pagamento, l'Agenzia medesima rilascia la quietanza, emessa da INA S.p.A. Direzione Generale ed intestata al Contraente. Unicamente detta quietanza, datata e sottoscritta dall’incaricato alla riscossione, fa piena prova dell'avvenuto pagamento del premio ricorrente, con la sola eccezione del pagamento a mezzo rimessa bancaria, in quanto, fa fede la comunicazione che il Contraente riceve dalla banca circa l'addebito a lui effettuato in favore di INA.
A giustificazione del mancato pagamento del premio non potrà, in alcun caso, essere opposto l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazione dei premi precedentemente avvenuta al domicilio del Contraente.
Art. 9 –Oneri
▪ Diritti di quietanza: su ogni operazione di pagamento viene prelevata una commissione in cifra fissa pari a € 3,00.
▪ Commissione d’ingresso: sulla prima annualità di premio versata, nei limiti dell’importo di premio dichiarato in proposta con un massimo di € 5.500,00, è prevista una commissione pari al 2% per ogni anno di durata contrattuale con un massimo del 32%. Tale commissione viene prelevata nel corso del primo anno di permanenza in contratto su ciascuna rata di premio versata al netto dei diritti di quietanza.
▪ Caricamento annuo: su ciascuna rata di premio viene applicata una aliquota calcolata in funzione dell’importo raggiunto dai premi complessivamente versati, come da tabella seguente:
Cumulo premi in Euro | Aliquote (in %) |
fino a € 20.000,00 | 5,5 |
da € 20.000,01 a € 40.000,00 | 5,0 |
da € 40.000,01 a € 55.000,01 | 4,25 |
oltre € 55.000,01 | 3,5 |
Il suddetto cumulo premi comprende anche la rata in pagamento; dallo stesso cumulo vengono altresì detratti gli importi liquidati a titolo di riscatto intervenuti nel frattempo.
Ai fini della determinazione dello scaglione di riferimento si considera il premio al lordo dei diritti di quietanza.
I coefficienti di conversione in rendita riportati nell’allegato 1 contengono un caricamento per spese di gestione pari allo 0,75% del capitale di copertura della rendita.
Al momento dell’erogazione su ogni rata di rendita la Società trattiene € 2,00 per spese amministrative.
Art. 10 – Bonus
Alla sedicesima ricorrenza contrattuale ovvero al termine della fase di accumulo o in caso di decesso dell’Assicurato se anteriore e a condizione che siano stati versati dal Contraente premi per un importo non inferiore a 3 volte il premio complessivo annuo iniziale dichiarato in proposta, la Società riconosce all’Assicurato una prestazione aggiuntiva (bonus) sotto forma di capitale costitutivo della rendita.
Tale prestazione aggiuntiva è di importo pari alla commissione d’ingresso, di cui al precedente art. 9, prelevata nel corso del primo anno di permanenza in contratto.
Con l’attribuzione del suddetto bonus si intende adempiuto pienamente ed anticipatamente da parte della Società qualsiasi impegno di restituzione all’Assicurato, in caso di suo successivo trasferimento o riscatto, di costi da lui sostenuti e non maturati.
Dal momento dell’attribuzione e fino all’accesso alla prestazione pensionistica il bonus viene rivalutato ai sensi del successivo art. 12.
Art. 11 – Prestazione pensionistica assicurata in caso di morte
In caso di morte dell’Assicurato prima della data di accesso alla prestazione pensionistica assicurata, viene liquidata agli eredi, come previsto dal Decreto, la posizione individuale di cui all’art. 7 maturata alla data del decesso, comprensiva della prestazione aggiuntiva (bonus) di cui all’art. 10.
Art. 12 – Rivalutazione annuale della prestazione pensionistica assicurata nel periodo di accumulo.
Le prestazioni vengono rivalutate annualmente in funzione del rendimento della gestione patrimoniale EURO FORTE disciplinata dal Regolamento di gestione allegato.
Si definisce ricorrenza annuale ai fini della rivalutazione delle prestazioni assicurate il 31 dicembre di ogni anno.
Si definisce tasso annuo di rivalutazione la differenza , se positiva, tra il 100% del rendimento della gestione patrimoniale EURO FORTE riferito al mese di ottobre di ciascun anno e il “rendimento trattenuto” dalla Società.
Il “rendimento trattenuto” dalla Società è pari ad una quota fissa che varia tra 1,4 e 1,2 punti percentuali in funzione del cumulo premi pagati, calcolato al netto dei riscatti parziali erogati, come da tabella seguente:
Cumulo premi in Euro | Rendimento Trattenuto % |
Fino a € 50.000,00 | 1,4 |
da € 50.000,01 e fino a € 75.000,01 | 1,3 |
oltre € 75.000,01 | 1,2 |
Per rendimenti EURO FORTE superiori al 10% il “rendimento trattenuto” viene aumentato del 10% dell’eccedenza di rendimento EURO FORTE rispetto al 10%.
La rivalutazione delle prestazioni avviene con le seguenti modalità.
Ad ogni ricorrenza annuale e fino al momento dell’accesso alla prestazione pensionistica:
▪ le prestazioni in essere alla ricorrenza precedente si rivalutano di una percentuale pari al tasso annuo di rivalutazione;
▪ le prestazioni emesse con data effetto diversa dal 1° gennaio vengono rivalutate pro rata temporis utilizzando il criterio della capitalizzazione composta.
▪ in occasione della liquidazione delle prestazioni con effetto diverso dal 31 dicembre l’ultima rivalutazione è effettuata in pro-rata, utilizzando il criterio della capitalizzazione composta, per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente (o la data di effetto della prestazione se successiva) e la data di liquidazione. Ai fini di tale rivalutazione si considera il rendimento della gestione patrimoniale EURO FORTE riferito al terzo mese precedente la data di liquidazione.
L’importo del capitale maturato al momento dell’accesso alla prestazione pensionistica e il capitale erogabile in caso di morte dell’Assicurato durante la fase di accumulo non potranno risultare inferiori alla somma dei capitali costitutivi della rendita calcolati al momento del versamento dei corrispondenti premi e agli importi trasferiti da altre forme previdenziali, ciascuno capitalizzato in base al tasso minimo garantito di rivalutazione in vigore al momento del versamento per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la data di accesso alla prestazione pensionistica (o la data del decesso dell’Assicurato).
Il tasso minimo garantito di rivalutazione, in vigore al momento del versamento, è pari al minor valore tra il tasso del 2% annuo composto ed il tasso massimo di interesse stabilito dall’ISVAP.
Tale ammontare minimo viene eventualmente maggiorato dell’importo corrispondente al bonus di cui all’art.10 e diminuito dell’importo corrispondente agli eventuali riscatti erogati nel corso della durata contrattuale, anch’essi capitalizzati dal momento dell’attribuzione con le modalità di cui sopra.
La Società si riserva la facoltà di utilizzare in futuro per questo tipo di polizze pensionistiche altre gestioni patrimoniali costituite come suoi fondi interni. In tale eventualità i Contraenti potranno scegliere di collegare la rivalutazione delle prestazioni assicurate ad una o più delle gestioni patrimoniali tempo per tempo utilizzate.
Art. 13 – Prestazione pensionistica assicurata nel periodo di erogazione
Al termine del periodo di accumulo il Contraente sceglie la modalità di erogazione della prestazione pensionistica maturata, a quella data, tra quelle previste dal Decreto:
▪ 100% dell’intero importo maturato sotto forma di rendita;
▪ fino al 50% dell’importo maturato in forma di capitale, il restante sotto forma di rendita;
▪ 100% dell’intero importo maturato sotto forma di capitale.
Tale ultima possibilità è realizzabile solo se l’importo annuo della rendita vitalizia calcolata sull’intera posizione individuale maturata risulta inferiore all’assegno sociale minimo di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 oppure se il Contraente è un “vecchio” iscritto.
La rendita vitalizia è di importo costante. Il Contraente può comunque chiedere, prima della erogazione della prestazione pensionistica, che gli venga corrisposta una rendita adeguabile secondo le condizione in vigore al momento della richiesta stessa.
La rendita vitalizia viene erogata in via posticipata, pertanto la prima rata viene corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelto.
L’erogazione della rendita cessa con la rata precedente la morte dell’Assicurato o, in caso di rendita reversibile, del Beneficiario di tale prestazione.
La rendita non può essere riscattata.
Il pagamento della rendita viene eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute.
Il Contraente dovrà comunicare alla Società il conto corrente, e le relative coordinate bancarie (ABI, CAB), sul quale accreditare i pagamenti. In caso di variazioni il Contraente dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Società.
Per bonifici eseguiti all’estero saranno addebitate le relative spese bancarie.
Art. 14 – Trasferimento verso altre forme previdenziali
Trascorsi tre anni dalla data di effetto del contratto il Contraente ha la facoltà di richiedere che l’intera posizione individuale maturata venga trasferita presso un fondo pensione o presso altra forma pensionistica individuale di cui al Decreto.
Tale termine temporale non si applica nel caso in cui il Contraente intenda trasferire la propria posizione presso un fondo pensione al quale abbia facoltà di accesso in relazione alla sua attività lavorativa.
La Società mette a disposizione per il trasferimento un importo pari al valore della posizione individuale di cui all’art.7 maturata alla data di richiesta.
Tale importo viene maggiorato della quota parte della commissione di ingresso di cui all’art.9, corrispondente ai costi non maturati a tale data, espressa in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti al termine della fase di accumulo rispetto agli anni complessivamente previsti.
Qualora sia già stata attribuita la prestazione aggiuntiva (bonus) di cui all’art 10, tale maggiorazione non è dovuta. Entro il termine di sei mesi la Società provvede al versamento presso la forma previdenziale prescelta dell’importo sopra indicato, al netto delle spese di trasferimento pari a € 50,00.
Nel caso in cui la Società modifichi i coefficienti di conversione in rendita in senso peggiorativo per l’Assicurato, l’importo da trasferire è determinato con i criteri sopra indicati ma senza applicazione delle spese di trasferimento.
Art. 15 – Trasferimento da altre forme previdenziali
Le posizioni accantonate presso fondi pensione o altre forme pensionistiche individuali di cui al Decreto possono essere trasferite in questo contratto con conseguente applicazione delle condizioni di assicurazione qui previste.
Alle disponibilità trasferite corrispondono prestazioni assicurate determinate con le stesse modalità previste all’art. 7 senza l’applicazione degli oneri di cui all’art. 9.
Alle somme trasferite viene applicata una commissione di trasferimento dello 0,75% con un minimo di € 50,00. Tali prestazioni sono indicate in polizza sia sotto forma di rendita vitalizia che di capitale e si rivalutano annualmente ai sensi dell’art. 12.
Art. 16 – Opzioni
In qualsiasi momento prima dell’accesso alla prestazione pensionistica il Contraente può scegliere una delle seguenti opzioni:
1) conversione della rendita vitalizia assicurata costante nelle seguenti tipologie di rendita:
- rendita immediata pagabile in rate posticipate certa per un minimo di 5 o 10 anni, indipendentemente dall’esistenza in vita dell’Assicurato, e successivamente vitalizia;
- rendita vitalizia immediata pagabile in rate posticipate su due o più teste, interamente o parzialmente reversibile ai sopravviventi secondo determinate aliquote di reversibilità.
I coefficienti da applicare in tali casi saranno comunicati dalla Società su richiesta del Contraente al momento della erogazione delle prestazioni e calcolati con le stesse basi tecniche dei coefficienti di rendita applicati nel corso della durata contrattuale a fronte di ciascun premio versato;
2) prolungamento dell’assicurazione non oltre i 5 anni dal raggiungimento dell’età pensionabile, secondo quanto previsto dal Decreto.
Art. 17 – Sospensione del pagamento dei premi
Se nel corso dei primi tre anni di contratto non sono stati corrisposti premi complessivi per un importo almeno pari alla prima intera annualità di premio si determina la risoluzione del contratto e le rate di premio versate restano acquisite alla Società. Tale vincolo viene eliminato qualora il Contraente abbia trasferito nel presente contratto le posizioni accantonate presso altri fondi pensione o presso altra forma pensionistica secondo quanto indicato all’art.15.
Il Contraente può interrompere il versamento dei premi mantenendo in vigore il contratto per il cumulo delle prestazioni assicurate maturate e può in ogni caso ripristinare il versamento dei premi. Il versamento dei premi può essere ripreso in qualunque momento senza l’obbligo di versare i premi non corrisposti.
Art. 18 – Riscatto
Il contratto è riscattabile totalmente o parzialmente su richiesta del Contraente dopo che siano trascorsi almeno otto anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione e sia stata pagata almeno un’annualità di premio.
Il suddetto vincolo di durata non sussiste in caso di cessazione dell’attività lavorativa e di decesso dell’Assicurato. Ai fini del computo degli otto anni si dovrà tenere conto dell’eventuale anzianità pregressa qualora il Contraente abbia trasferito nel presente contratto le posizioni accantonate presso altri fondi pensione o presso altre forme pensionistiche secondo quanto indicato all’art.15.
Il riscatto è ammesso esclusivamente nei casi previsti dal Decreto e dalla normativa vigente in materia di previdenza complementare.
Durante il periodo di erogazione della rendita non è consentito alcun riscatto.
a) Riscatto totale
L’operazione di riscatto totale conseguente al decesso dell’Assicurato o alla cessazione dell’attività lavorativa risolve il contratto. Negli altri casi il Contraente ha la facoltà di riprendere il pagamento dei premi, ai quali verrà applicata la disciplina del presente contratto.
L’importo del riscatto totale è pari al valore della posizione individuale di cui all’art.7 maturata alla data di richiesta.
Tale importo viene maggiorato della quota parte della commissione di ingresso di cui all’art.9, corrispondente ai costi non maturati a tale data, espressa in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti al termine della fase di accumulo rispetto agli anni complessivamente previsti.
Qualora sia già stata attribuita la prestazione aggiuntiva (bonus) di cui all’art 10, tale maggiorazione non è dovuta.
L’importo del riscatto viene diminuito di una commissione pari a € 25,00.
b) Riscatto parziale
Il riscatto parziale può essere richiesto a condizione che l’importo da liquidare sia almeno di € 500,00.
Ogni riscatto parziale comporta una riduzione delle prestazioni assicurate che dovrà essere recuperata da INA al momento della liquidazione totale, a qualsiasi titolo, del contratto.
La prestazione iniziale da recuperare, determinata all’atto della liquidazione del riscatto parziale, è calcolata maggiorando l’importo del riscatto parziale di una cifra fissa pari a € 25,00.
Dal momento della liquidazione di ciascun riscatto parziale e fino all’accesso alla prestazione pensionistica, le prestazioni da recuperare si rivalutano ai sensi del precedente art.12.
Art. 19 – Beneficiari
Il Beneficiario della prestazione in caso di vita dell’Assicurato al momento dell’accesso alla prestazione medesima è l’Assicurato stesso. I Beneficiari in caso di morte dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale sono gli eredi.
Art. 20 - Pagamenti della Società
Per tutti i pagamenti della Società deve essere presentata richiesta scritta alla stessa, attraverso l’Agenzia cui è assegnato il contratto, accompagnata dai documenti necessari riportati nel modulo di richiesta di liquidazione.
Per casi particolari o per intervenute modifiche legislative in materia la Società si riserva di chiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.
Per i pagamenti conseguenti alla morte dell’Assicurato la richiesta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
▪ il certificato di morte;
▪ la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dal quale risulti se il Contraente ha lasciato o meno testamento ovvero che il testamento pubblicato non è stato impugnato e l’indicazione degli eredi testamentari o legittimi;
▪ l’eventuale copia autentica del testamento pubblicato.
La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa presso l’Agenzia, dietro consegna dell’originale di polizza comprensivo delle eventuali appendici.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.
Ogni pagamento diverso da quello di rendite viene effettuato presso l’Agenzia o presso la Direzione della Società in Roma.
Art. 21 - Revocabilità della proposta
La proposta relativa al contratto di assicurazione sulla vita è revocabile in qualunque momento prima della conclusione del contratto.
La revoca ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione e si effettua a mezzo di lettera raccomandata AR da inviare ad INA S.p.A. - Servizio Assicurazioni Individuali –Xxx X. Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX.
Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione la Società rimborserà al Contraente, per il tramite dell’Agenzia Generale competente, la somma da questi eventualmente corrisposta al netto delle sole spese sostenute da INA per l’emissione del contratto.
Art. 22 - Recesso dal contratto
Il Contraente può recedere entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione, quale risulta dal timbro postale, da inviare, unitamente alla polizza ed alla quietanza di premio pagata, esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata AR ad INA
S.p.A. - Servizio Assicurazioni Individuali - Xxx X. Xxxxxxxxx, 00 – 00000 XXXX. Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione la Società rimborserà al Contraente, per il tramite dell’Agenzia Generale competente, la somma da questi corrisposta al netto delle sole spese indicate nella proposta stessa (costo polizza pari a € 10,00).
Art. 23 - Legge regolatrice del rapporto e foro competente
Il presente contratto viene assunto dalLa Società nello Stato Membro della propria sede legale e nel presupposto che il Contraente abbia in Italia il proprio domicilio abituale (o la residenza abituale) ovvero, se persona giuridica, che abbia in Italia la sede cui si riferisce il contratto.
In relazione a quanto precede il contratto è regolato dalla legge italiana. Le controversie che dovessero insorgere sull’applicazione del contratto medesimo saranno devolute alla giurisdizione del giudice italiano. Nel caso in cui l’avente diritto alla prestazione sia una persona fisica -consumatore, la competenza spetterà al giudice del luogo di residenza o del domicilio abituale dello stesso.
Art. 24 - Imposte e tasse
Imposte o tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o degli aventi diritto.
ALLEGATO 1
EUROpensioneforte
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA PER € 1.000 DI CAPITALE
Sesso maschile
Età di computo | Rateazione rendita | |||||
Annuale | Semestrale | Quadrimestrale | Trimestrale | Bimestrale | Mensile | |
50 | 42,481 | 42,031 | 41,883 | 41,810 | 41,736 | 41,663 |
51 | 43,383 | 42,914 | 42,760 | 42,683 | 42,607 | 42,531 |
52 | 44,341 | 43,851 | 43,690 | 43,610 | 43,530 | 43,451 |
53 | 45,358 | 44,845 | 44,677 | 44,594 | 44,510 | 44,427 |
54 | 46,439 | 45,902 | 45,726 | 45,639 | 45,551 | 45,464 |
55 | 47,590 | 47,027 | 46,842 | 46,750 | 46,658 | 46,567 |
56 | 48,815 | 48,222 | 48,028 | 47,931 | 47,835 | 47,739 |
57 | 50,119 | 49,494 | 49,289 | 49,187 | 49,086 | 48,985 |
58 | 51,510 | 50,850 | 50,634 | 50,526 | 50,420 | 50,313 |
59 | 52,998 | 52,300 | 52,072 | 51,958 | 51,845 | 51,732 |
60 | 54,599 | 53,858 | 53,616 | 53,495 | 53,376 | 53,256 |
61 | 56,319 | 55,532 | 55,274 | 55,146 | 55,019 | 54,892 |
62 | 58,171 | 57,331 | 57,056 | 56,920 | 56,784 | 56,649 |
63 | 60,166 | 59,268 | 58,975 | 58,829 | 58,684 | 58,540 |
64 | 62,321 | 61,358 | 61,043 | 60,887 | 60,732 | 60,578 |
65 | 64,652 | 63,616 | 63,278 | 63,110 | 62,944 | 62,778 |
66 | 67,179 | 66,061 | 65,696 | 65,516 | 65,336 | 65,157 |
67 | 69,924 | 68,714 | 68,319 | 68,124 | 67,930 | 67,737 |
68 | 72,912 | 71,597 | 71,170 | 70,958 | 70,747 | 70,537 |
69 | 76,172 | 74,738 | 74,272 | 74,041 | 73,811 | 73,583 |
70 | 79,733 | 78,163 | 77,653 | 77,401 | 77,150 | 76,901 |
71 | 83,631 | 81,906 | 81,346 | 81,069 | 80,795 | 80,521 |
SEGUE ALLEGATO 1
EUROpensioneforte
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA PER € 1.000 DI CAPITALE
Sesso femminile
Età di computo | Rateazione rendita | |||||
Annuale | Semestrale | Quadrimestrale | Trimestrale | Bimestrale | Mensile | |
50 | 38,219 | 37,854 | 37,735 | 37,675 | 37,615 | 37,556 |
51 | 38,898 | 38,520 | 38,396 | 38,334 | 38,273 | 38,211 |
52 | 39,615 | 39,224 | 39,095 | 39,031 | 38,967 | 38,904 |
53 | 40,375 | 39,968 | 39,834 | 39,768 | 39,702 | 39,636 |
54 | 41,179 | 40,756 | 40,617 | 40,548 | 40,479 | 40,411 |
55 | 42,033 | 41,592 | 41,448 | 41,376 | 41,304 | 41,232 |
56 | 42,940 | 42,480 | 42,329 | 42,254 | 42,180 | 42,105 |
57 | 43,905 | 43,425 | 43,267 | 43,189 | 43,111 | 43,033 |
58 | 44,935 | 44,432 | 44,267 | 44,185 | 44,103 | 44,021 |
59 | 46,034 | 45,506 | 45,333 | 45,247 | 45,161 | 45,076 |
60 | 47,210 | 46,655 | 46,473 | 46,383 | 46,293 | 46,203 |
61 | 48,469 | 47,885 | 47,693 | 47,598 | 47,503 | 47,408 |
62 | 49,821 | 49,203 | 49,001 | 48,900 | 48,800 | 48,700 |
63 | 51,273 | 50,620 | 50,405 | 50,299 | 50,193 | 50,087 |
64 | 52,838 | 52,144 | 51,917 | 51,804 | 51,692 | 51,580 |
65 | 54,528 | 53,789 | 53,548 | 53,427 | 53,308 | 53,189 |
66 | 56,357 | 55,568 | 55,310 | 55,182 | 55,054 | 54,927 |
67 | 58,340 | 57,495 | 57,219 | 57,082 | 56,945 | 56,809 |
68 | 60,498 | 59,590 | 59,293 | 59,146 | 58,999 | 58,854 |
69 | 62,853 | 61,873 | 61,554 | 61,395 | 61,237 | 61,080 |
70 | 65,431 | 64,370 | 64,024 | 63,852 | 63,682 | 63,512 |
71 | 68,261 | 67,107 | 66,731 | 66,544 | 66,359 | 66,175 |
SEGUE ALLEGATO 1
Le tabelle soprariportate prevedono l’uso della seguente scala che permette la determinazione dell’età di computo ringiovanendo o invecchiando l’età assicurativa in funzione dell’anno di nascita:
DETERMINAZIONE DELL’ETÀ DI COMPUTO
MASCHI | FEMMINE | ||
Anno di nascita | Correzione dell’età | Anno di nascita | Correzione dell’età |
Fino al 1941 | +1 | Fino al 1943 | +1 |
dal 1942 al 1951 | 0 | dal 1944 al 1950 | 0 |
dal 1952 al 1965 | -1 | dal 1951 al 1964 | -1 |
dal 1966 | -2 | dal 1965 | -2 |
SEGUE ALLEGATO 1
Condizioni di rivedibilità delle basi demografiche
La Società potrà rideterminare le tavole demografiche al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
1 La speranza di vita residua di un individuo di età 65 anni se maschio o di 60 anni se femmina, elaborata dall’ISTAT e pubblicata nelle tavole di mortalità della popolazione italiana, contenute nell’Annuario “Decessi: caratteristiche demografiche e sociali”, risulti superiore alla corrispondente speranza di vita residua contenuta nella tabella H, di seguito riportata, per l’anno di riferimento considerato dalle tavole stesse. In assenza dell’elaborazione ISTAT verranno considerate analoghe rilevazioni statistiche condotte da altro qualificato organismo nazionale o comunitario.
2. La sopravvivenza effettiva del portafoglio di rendite in erogazione della Società (o di Società del Gruppo qualora la Società non possieda un significativo portafoglio di rendite in erogazione) risulti superiore alla sopravvivenza attesa del medesimo portafoglio valutata con le basi demografiche utilizzate per la determinazione dei coefficienti di conversione del capitale in rendita allegati alle presenti Condizioni di assicurazione e successive appendici. Al verificarsi delle condizioni 1. e 2. la Società avrà facoltà di rideterminare i coefficienti di conversione del capitale in rendita.
Tabella H – Speranza di vita residua
Anno di riferimento | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Maschio età 65 | 16,37 | 16,50 | 16,64 | 16,77 | 16,89 | 17,01 | 17,13 | 17,24 | 17,35 | 17,46 |
Femmina età 60 | 25,21 | 25,40 | 25,58 | 25,76 | 25,94 | 26,09 | 26,25 | 26,39 | 26,53 | 26,67 |
Anno di riferimento | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Maschio età 65 | 17,55 | 17,65 | 17,74 | 17,82 | 17,91 | 17,98 | 18,05 | 18,11 | 18,18 | 18,24 |
Femmina età 60 | 26,78 | 26,90 | 27,01 | 27,11 | 27,21 | 27,29 | 27,37 | 27,45 | 27,52 | 27,59 |
Anno di riferimento | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Maschio età 65 | 18,29 | 18,34 | 18,38 | 18,43 | 18,47 | 18,50 | 18,53 | 18,56 | 18,59 | 18,62 |
Femmina età 60 | 27,65 | 27,70 | 27,75 | 27,80 | 27,85 | 27,88 | 27,92 | 27,95 | 27,98 | 28,02 |
La tabella H è un’estensione della tabella 1 contenuta nella pubblicazione ANIA 1998 “Basi demografiche per le assicurazioni di Xxxxxxx – RG48” nell’ipotesi di mortalità bassa.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
EUROpensioneforte
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE EURO FORTE
1. Costituzione e denominazione della Gestione
Presso INA è costituita una particolare gestione patrimoniale denominata EURO FORTE, separata dalle altre attività di INA. Tale gestione si svolge in conformità alle condizioni del presente regolamento ed alle norme emanate dall’ISVAP (circolari n. 71 del 26 marzo 1987 e 336 S del 17 giugno 1998 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni).
Le attività gestite, rientranti tra quelle previste dalle norme che disciplinano i modi di impiego delle riserve matematiche, non saranno inferiori all’ammontare delle riserve matematiche dei contratti collegati alla gestione medesima.
2. Determinazione del Rendimento
Al termine di ogni mese viene determinato il Rendimento medio dei dodici mesi precedenti rapportando i Redditi netti di competenza del periodo alla Consistenza media degli investimenti del corrispondente periodo.
I Redditi netti di competenza del periodo sono costituiti da tutti i proventi finanziari, compresi i ratei di interessi e di cedole maturati, al netto delle spese effettivamente sostenute per la gestione separata e per l’attività di certificazione e al lordo delle ritenute di acconto fiscale.
Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle attività nella gestione, cioè al prezzo di acquisto per le attività di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella gestione per i beni già di proprietà di INA.
La Consistenza media degli investimenti è la media aritmetica, calcolata con valori giornalieri, della somma della giacenza media dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza degli investimenti in titoli e della consistenza di ogni altra attività. La consistenza media dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al relativo valore calcolato con i criteri di cui ai commi precedenti.
3. Certificazione
Il rendiconto della gestione Euro Forte, alla fine di ogni esercizio annuale, è sottoposto a verifica da parte di una Società di revisione iscritta all’albo di cui all’art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 1998.
4. Modifiche del Regolamento
INA si riserva di apportare al precedente punto 2. quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell’attuale legislazione fiscale.
5. Comunicazioni
INA comunicherà ai Contraenti dei contratti collegati alla gestione EURO FORTE gli importi raggiunti dalle prestazioni assicurate alle diverse ricorrenze annuali della data di effetto dei contratti stessi.
GLOSSARIO
EUROpensioneforte
Appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.
Assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l’assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Carenza
Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avviene in tale periodo la società non corrisponde la prestazione assicurata.
Caricamenti
Vedi “Costi”.
Cessione, pegno e vincolo
Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Compagnia
Vedi “Società”.
Composizione della gestione separata
Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
Conclusione del contratto
Momento in cui il contraente riceve la comunicazione dell’accettazione della proposta da parte della società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il contraente riceve il contratto sottoscritto dalla società.
Condizioni di assicurazione
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Conflitto di interessi
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della società può collidere con quello del contraente.
Consolidamento
Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.
Contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.
Costi di emissione
Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del contraente per l’emissione del contratto.
Costi gravanti sul premio
Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi della società.
Costi per riscatto
Penalizzazione applicata dalla società per determinare l’importo netto del valore di riscatto in caso di risoluzione anticipata del contratto richiesta dal contraente.
Costo percentuale medio annuo
Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un’ipotetica operazione non gravata da costi.
Costo precontato
Oneri di acquisizione gravanti sul piano dei versamenti dei premi mediante imputazione del costo in misura maggiore sulle prime annualità rispetto al prelievo effettuato in misura costante su tutti i premi del piano.
Dati storici
Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.
Decorrenza della garanzia
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Decreto
Decreto legislativo del 18 febbraio 2000 n. 47.
Deducibilità fiscale (del premio versato)
Misura del premio versato alle forme pensionistiche che secondo la normativa vigente può essere portata in deduzione dal reddito imponibile.
Detraibilità fiscale (del premio versato)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
Differimento (periodo di)
Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita.
Diritto proprio (del beneficiario)
Diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del contraente.
Durata contrattuale
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
Durata del pagamento dei premi
Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.
Esclusioni
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Estratto conto annuale
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di eventuali rendimenti trattenuti.
Età assicurativa
Modalità di calcolo dell’età dell’assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.
Fascicolo informativo
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
- Scheda sintetica;
- Nota informativa;
- Condizioni di assicurazione;
- Glossario;
- Modulo di proposta.
Garanzia principale
Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società si impegna a pagare la prestazione assicurata al beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.
Gestione separata
Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dal rendimento trattenuto deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.
Impignorabilità e insequestrabilità
Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Imposta sostitutiva
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
Impresa di assicurazione
Vedi “società”.
Interessi di frazionamento
In caso di rateazione del premio, maggiorazione applicata alle rate in cui viene suddiviso il premio per tener conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurata.
Ipotesi di rendimento
Rendimento finanziario ipotetico fissato dall’ISVAP per l’elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.
ISVAP
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Liquidazione
Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
Nota informativa
Documento redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
Opzione
Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere che le prestazioni liquidabili siano corrisposte in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l’opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.
Pegno
Vedi “cessione”.
Pensione di anzianità
Prestazione che, a determinate condizioni e con la cessazione dell'attività lavorativa, si può ottenere prima del compimento dell'età pensionabile. I requisiti necessari per accedere a tale prestazione variano a seconda della tipologia di lavoratore e della cassa o istituto del sistema previdenziale obbligatorio di base cui egli appartiene.
Pensione di vecchiaia
Pensione che spetta al lavoratore che ha maturato l'età pensionabile prevista e, nello stesso tempo, ha contribuito per il numero minimo di anni previsto. L'età pensionabile e gli anni di contribuzione variano secondo la tipologia di lavoratore e della cassa o istituto del sistema previdenziale obbligatorio di base cui egli appartiene.
Perfezionamento del contratto
Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
Periodo di osservazione
Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Polizza
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
Polizza fip (forma individuale pensionistico)
Categoria di contratti di assicurazione sulla vita emessi in attuazione delle forme pensionistiche individuali di cui all’art. 0 xxx xxx x.xxx. x. 000/00, xxxxx forme di previdenza complementare con la finalità di integrare, al raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione dovuta dal sistema pensionistico obbligatorio di base.
Premio aggiuntivo
Importo che il contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
Premio dedotto
Premio che viene portato ad abbattimento delle imposte sul reddito nell’anno solare di versamento, e che dà luogo a tassazione in fase di erogazione delle prestazioni corrispondenti.
Premio non dedotto
Premio che non viene portato ad abbattimento delle imposte e che, in quanto già tassato con imposta sostitutiva, non dà luogo ad alcuna tassazione in fase di erogazione delle prestazioni corrispondenti.
Premio unico ricorrente
Importo che il contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del pagamento dei premi, in cui ciascun premio concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata.
Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.
Prestazione assicurata
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Prestazione minima garantita
Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.
Principio di adeguatezza
Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
Progetto personalizzato
Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall’ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall’ISVAP e consegnato al potenziale contraente.
Prolungamento
Facoltà offerta al contraente di differire la liquidazione del capitale maturato a scadenza per un numero prefissato di anni.
Proposta
Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di Proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Prospetto annuale della composizione della gestione separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
Quietanza
Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall’estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.
Recesso
Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Reddito lordo complessivo
Somma di tutti i redditi posseduti e dichiarati dal contraente (per esempio redditi da lavoro autonomo o subordinato, da capitali, da fabbricati, da rendita agraria ecc.).
Regolamento della gestione separata
L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.
Rendiconto annuale della gestione separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.
Rendimento trattenuto
Rendimento finanziario che la Società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.
Rendimento finanziario
Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.
Rendimento minimo garantito medio annuo
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. E’ riconosciuto sulle liquidazioni in caso di sinistro e scadenza su polizze al corrente con il pagamento dei premi.
Rendita immediata certa e poi vitalizia
Il pagamento immediato di una rendita certa per un numero prefissato di anni e successivamente di una rendita vitalizia finché l'assicurato è in vita.
Xxxxxxx xxxxxxxxx immediata
Il pagamento immediato di una rendita vitalizia finché l'assicurato è in vita.
Rendita vitalizia immediata reversibile
Il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino al decesso dell'assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda o di più persone finché questa o queste sono in vita.
Revoca
Diritto del Proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Ricorrenza annuale
L’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Riscatto
Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
Riscatto parziale
Facoltà del contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.
Rischio demografico
Xxxxxxx che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita dell’assicurato che si ricollega l'impegno della società di erogare la prestazione assicurata.
Riserva matematica
Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.
Rivalutazione
Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.
Scadenza
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
Scheda sintetica
Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la società deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.
Sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’assicurato.
Sistema previdenziale di base
Regime previdenziale obbligatorio di base che eroga le prestazioni pensionistiche a lavoratori subordinati e autonomi.
Società (di assicurazione)
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.
Società di revisione
Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.
Sostituto d'imposta
Soggetto obbligato, all’atto della corresponsione di emolumenti, all’effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
Tassazione ordinaria
Determinazione dell’imposta che si attua applicando le aliquote stabilite dalla normativa fiscale sul reddito complessivo del contribuente.
Tassazione separata
Metodo di calcolo dell’imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall’applicazione delle aliquote progressive dell’imposta sui redditi.
Tasso tecnico
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.
Trasformazione
Richiesta da parte del contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l’importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il contraente e la società, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.
Trattamento di fine rapporto (TFR)
Somma percepita dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, risultante dall'accumulo e dalla rivalutazione ad un tasso d’interesse dato dal 75% del tasso di inflazione maggiorato dell’1,5% fisso, di una quota annua pari alla retribuzione annuale divisa per 13,5.
Valuta di denominazione
Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
Vecchio iscritto
L’Assicurato iscritto alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992.
Vincolo
Vedi “cessione”.
INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A.
INA S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: Roma, Corso d’Italia, 33 CAP 00198 - Capitale Sociale: Euro 267.228.450,00 i.v.
.
p
.
A
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I
N
A
S
C.F., P.IV A e iscr. nel R egistro delle Impres e di R oma n. 058981 81002 - Impres a autoriz zata all’ese rcizio d e l l ’ a t t i v i t à a s s i c u r a t i v a e r i a s s i c u r a t i v a c o n P r o v v e d i m e n t o I S VA P n ° 1 9 3 8 d e l 2 4 / 0 9 / 2 0 0 1 ( G . U . n ° 2 3 0 d e l 3 / 1 0 / 2 0 0 1 )
-
XXXXXXX
XXXXX XXXXXXX XX
X
X
X
X
-
XXXX 0
T e l . 0 6 4 7 2 2 . 1 - F a x : 0 6 4 7 2 2 . 4 5 5 9 - S i t o I n t e r n e t : w w w . i n a a s s i t a l i a . i t - E - m a i l : c o n t a t t o . v i t a @ i n a a s s i t a l i a . i t S o c i e t à s o g g e t t a a l l ’ a t t i v i t à d i d i r e z i o n e e c o o r d i n a m e n t o d e l l ’ A z i o n i s t a u n i c o A s s i c u r a z i o n i G e n e r a l i S . p . A .
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE
AGENZIA GENERALE Xxxxxx
SUB AGENZIA Codice Zona di incasso
N° Proposta C. Prova Prodotto Codice tariffa Convenzione
419ET
EUROpensioneforte
Data sottoscrizione
DATI ANAGRAFICI DEL CONTRAENTE / ASSICURATO
Titolo Cognome
Codice Nome Sesso
F
M
Comune di nascita Codice Prov. Data di nascita Codice Fiscale
Comune o stato estero di residenza C.A.P. Prov. Indirizzo N. civ. Recapito telefonico
Altri recapiti utili (tel. cell., e-mail, etc.)
Comune o stato estero di domicilio
(solo se diverso dalla residenza)
C.A.P.
Prov.
Indirizzo N. civ. Cittadinanza
Tipo documento N° documento Luogo di rilascio Rilasciato da Data di rilascio
Occupazione principale Ramo / gruppo Codice Sottogruppo Codice
Descrizione attività economica
Indirizzo N. civ. C.A.P. Comune Prov.
Recapito di contratto
ESERCENTE LA PODESTÀ/TUTORE PER EVENTUALI ASSICURATI MINORI O INCAPACI
Titolo Cognome
Codice Nome Sesso
F
M
Comune di nascita Prov. Data di nascita Codice Fiscale / Partita IVA
Comune di residenza C.A.P. Prov. Indirizzo N. civ.
Cod. Prod. / Mag. 10502053 - MIDV 109 - 01 - ultimo aggiornamento 1.12.2005 - (ILMA 2009)
Tipo documento N° documento Luogo di rilascio Rilasciato da Data di rilascio
QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO | |
A. OBIETTIVI ASSICURATIVI / PREVIDENZIALI (Obbligatoria) | |
Indicare, fra le seguenti, la prevalente esigenza assicurativa che si intende perseguire mediante la sottoscrizione del contratto cui si riferisce la presente proposta. | |
Previdenza/Pensione integrativa | |
Protezione | |
Investimento/Risparmio |
A2. ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI / FINANZIARI DETENUTI (Obbligatoria) | |
Indicare eventuali contratti assicurativi/finanziari già sottoscritti, specificandone la finalità, l'importo complessivo dei relativi versamenti annui e/o eventuali importi già versati in unica soluzione. | |
Nessuno | |
Previdenza/Pensione integrativa | |
Protezione | |
Investimento/Risparmio |
INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A.
DICHIARAZIONE DI VOLONTA' DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA
MOTIVI DI INADEGUATEZZA
1. Contratto non conforme agli obiettivi espressi
Firma del Contraente…………………………………………….
2. Contratto non conforme alle esigenze assicurative/finanziarie
Firma del Contraente…………………………………………….
3. Capacità di risparmio non sufficiente in relazione all'importo di premio
Firma del Contraente…………………………………………….
INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A.
di cui annui:
fino a 1.000,00 euro
di cui unici:
fino a 20.000,00 euro
oltre 1.000,00 e fino a 5.000,00 euro
oltre 20.000,00 e fino a 50.000,00 euro
oltre 5.000,00 euro
oltre 50.000,00 euro
A2.1 VERSAMENTI SU CONTRATTI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO A2 (Non obbligatoria)
B. ORIZZONTE TEMPORALE (Obbligatoria) | |
Indicare il periodo al termine del quale ci si aspetta di conseguire almeno parzialmente gli obiettivi perseguiti col contratto, tenuto conto della relativa durata prefissata. | |
Lungo (oltre 10 anni) | |
Medio (da 6 a 10 anni) | |
Breve (fino a 5 anni) |
C. PROPENSIONE AL RISCHIO DEL CONTRATTO (Obbligatoria) | |
Indicare la propensione al rischio e conseguentemente le aspettative di rendimento finanziario relativamente al contratto proposto. | |
BASSO RISCHIO (scarsa disponibilitàad accettare oscillazionianche contenute del valore dell’investimentonel tempo; preferenza verso forme di garanzia di restituzione del capitale e/o di rendimento minimo) | |
MEDIO RISCHIO (disponibilità ad accettare modeste oscillazioni del valore dell’investimento nel tempo) | |
ALTO RISCHIO (disponibilità ad accettare possibili forti oscillazioni del valore dell’investimentonel tempo; aspettativa di una elevata rivalutazione del capitale investito in linea con un’alta propensione al rischio, tenuto conto della durata contrattuale o dell’orizzonte temporale consigliato) |
D. ESIGENZE DI LIQUIDITA' (Obbligatoria) | |
Indicare la possibilità di incorrere in esigenze di liquidità tali da comportare la sospensione del piano dei versamenti o l'interruzione anticipata del rapporto contrattuale mediante il disinvestimento prima della scadenza prefissata. | |
BASSA eventualità di avere esigenze di liquidità tali da interrompere il rapporto assicurativo prima della scadenza contrattuale | |
ALTA eventualità di avere esigenze di liquidità tali da interrompere il rapporto assicurativo prima della scadenza contrattuale |
E. CAPACITA' DI RISPARMIO (Obbligatoria per le persone fisiche) | |
Indicare la propria capacità media annua di risparmio per consentire di verificarne la congruità rispetto all'impegno di versamento previsto dal contratto. | |
BASSA (fino a 5.000,00 euro all’anno) | |
MEDIA (oltre 5.000,00 e fino a 15.000,00 euro all’anno) | |
ALTA (oltre 15.000,00 euro all’anno) |
F. NUCLEO FAMILIARE / REDDITO / ESPOSIZIONE FINANZIARIA | ||
La valutazione della capacità di risparmio deve tener conto della situazione patrimoniale e reddituale complessiva al netto di eventuali impegni finanziari già assunti. Per agevolare tale valutazione fornire le informazioni di seguito riportate. | ||
Reddito annuo variabile o insicuro | SI NO | obbligatoria per le persone fisiche |
Numero di persone componenti nucleo familiare di cui a carico | obbligatoria per le persone fisiche | |
obbligatoria per le persone fisiche | ||
Eventuale esposizione finanziaria annua (mutui, rate, ecc.) | assente fino a 1.000,00 euro oltre 1.000,00 euro e fino a 5.000,00 euro oltre 5.000,00 euro | obbligatoria per le persone fisiche |
Reddito annuo complessivo | fino a 20.000,00 euro oltre 20.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro oltre 50.000,00 euro | non obbligatoria |
Il Contraente dichiara di non voler rispondere alle domande riportate nel Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto, o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione del contratto stesso alle proprie esigenze assicurative.
Firma del Contraente/Assicurato………...……………………………………………
DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI VOLER FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE NEL QUESTIONARIO DI ADEGUATEZZA
Il Consulente Assicurativo dichiara di avere informato il Contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni fornite e di eventuali altre
informazioni disponibili, la presente proposta determina l'emissione di un contratto che non risulta o potrebbe non risultare adeguato alle esigenze assicurative/finanziarie del Contraente. Il Contraente dichiara altresì di voler comunque sottoscrivere il relativo contratto, malgrado i motivi di inadeguatezza di seguito riportati.
Firma del Consulente Assicurativo……………………………………….
Firma del Contraente/Assicurato…………………...…………………………………
INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A.
annuale | semestrale | quadrimestrale | mensile |
INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A.
DATI TECNICI | ||||||||
Data effetto Durata (aa/mm) Età a scadenza | ||||||||
Periodicità del versamento Premio complessivo annuo dichiarato iniziale(*): Importo Euro………………………………… Versamento iniziale Importo Euro………………………………… Comprensivo del costo polizza pari a Importo Euro………………………………… ( * ) comprensivo di diritti di quietanza |
PAGAMENTO IN PROPOSTA DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE AL PRIMO PREMIO
Qualora il Proponente, nel sottoscrivere la presente proposta, corrisponda un importo equivalente a quello del primo premio, il versamento si intende effettuato ad esclusivo titolo di deposito provvisorio in attesa della accettazione della proposta da parte della Società. Il suddetto versamento dovrà avvenire mediante assegno non trasferibile intestato alla Agenzia Generale INA indicata nel frontespizio della presente proposta.
ATTENZIONE: È CONSENTITO ANCHE IL PAGAMENTO IN CONTANTI PURCHÉ ESEGUITO PRESSO L'UFFICIO CASSA DELL'AGENZIA GENERALE INDICATA NEL FRONTESPIZIO DELLA PROPOSTA. IN TAL CASO LA PROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO SARÀ COSTITUITA DALL'INDICAZIONE, NELL'APPOSITO RIQUADRO (§) DELLA PRESENTE PROPOSTA, DELL'IMPORTO PAGATO, CONTROFIRMATA DAL SOGGETTO CHE MATERIALMENTE HA CURATO LA RISCOSSIONE.
Il versamento eseguito in sede di proposta comporta – ai soli fini economici e finanziari – che la decorrenza del contratto – successivamente emesso da INA SpA – una volta perfezionato sia quella del medesimo giorno del versamento.
In ogni caso l’assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto dal momento in cui il Proponente abbia ricevuto l’originale di polizza e la quietanza definitiva emessa dalla Direzione Generale a fronte del versamento eseguito in sede di proposta.
Qualora la polizza preveda una data di effetto posteriore rispetto a quella in cui vengono espletati i suddetti adempimenti, l’assicurazione entra in vigore dalla sopra menzionata data di effetto.
Una volta che la polizza sia stata emessa, il pagamento dei premi dovrà tassativamente avvenire secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo informativo contro il rilascio di regolare quietanza emessa dalla Direzione Generale INA, ed apposizione di data e firma da parte dell’incaricato alla riscossione.
(1) (AB) ASSEGNO BANCARIO (AC) ASSEGNO CIRCOLARE (AP) ASSEGNO/VAGLIA POSTALE
TIPO (1) | COD. ABI | COD. CAB | NUMERO C/C | N. ASSEGNO | BANCA | IMPORTO IN EURO |
(§) DA COMPILARE IN CASO DI PAGAMENTO IN CONTANTI A CURA DELL'INCARICATO ALLA RISCOSSIONE
AGENZIA GENERALE
Generalità dell’incaricato alla riscossione:
- Cognome e Nome
- Codice Fiscale
Importo del premio riscosso: Euro ………………………………………………………………….…..…...……..………………..……………………………………………………..
Data………………………………….. Firma dell’incaricato alla riscossione………………………………………….
PAGAMENTO A MEZZO MOD. DP130 DA COMPILARE A CURA DELL'AGENZIA GENERALE
N. DP130 | IMPORTO IN EURO | DATA VERSAMENTO | Estremi di registrazione Rendiconto Xxxxx Xxxxxxxxxxx (a cura dell'Agenzia Generale) | ||
Qualifica di vecchio o nuovo iscritto a fondi pensione V N (indicare V per vecchio iscritto, N per nuovo iscritto)
N.B.: si intende vecchio iscritto il soggetto che alla data del 28/04/1993 aveva già aderito ad un Fondo pensione e successivamente non ha riscattato la relativa posizione previdenziale. Si intende nuovo iscritto il soggetto che ha aderito a Fondi pensione dopo il 28/04/1993 oppure il vecchio iscritto che dopo tale data ha riscattato la posizione previdenziale accesa prima della medesima
Trasferimento di posizione maturata presso fondo pensione o altra forma pensionistica individuale
Se si barra la casella SI compilare il quadro seguente:
SI NO
Denominazione della forma pensionistica di provenienza:………………………………………………………………………….………………………………………………………….
Indicare il nominativo del referente ed il numero telefonico:…………………………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A.
INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A.
IL SOTTOSCRITTO ( I SOTTOSCRITTI) DICHIARA (DICHIARANO):
1) DI AVER RITIRATO IL FASCICOLO INFORMATIVO DEL PRODOTTO SPECIFICATO IN PRIMA PAGINA CONTENENTE LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RELATIVE AL CONTRATTO CHE VERRA' EMESSO IN BASE ALLA PRESENTE PROPOSTA, DI AVER PRESO COGNIZIONE DEL CONTENUTO DEL MEDESIMO COMPRENSIVO DELLE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI PREVISTE DALL'ALLEGATO II° DEL D.LGS. 174/95 E DI ACCETTARLO.
2) CHE LA PROPOSTA STESSA E IL SUDDETTO FASCICOLO INFORMATIVO COSTITUISCONO LA BASE PER IL CONTRATTO DA STIPULARSI E NE FORMANO PARTE INTEGRANTE.
3) DI PRENDERE ATTO CHE, IN QUALSIASI MOMENTO PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, LA PROPOSTA E' REVOCABILE E CHE INOLTRE E' POSSIBILE RECEDERE DAL CONTRATTO ENTRO 30 GG. DECORRENTI DA QUELLO IN CUI IL CONTRATTO STESSO E' CONCLUSO. IL CONTRATTO E' CONCLUSO NEL GIORNO IN CUI IL CONTRAENTE HA RICEVUTO LA POLIZZA DALLA SOCIETA' PER IL TRAMITE DELL'AGENZIA GENERALE DI COMPETENZA, OVVERO LA COMUNICAZIONE DELL'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE DI INA S.p.A.. IL RECESSO E/O LA REVOCA HA L'EFFETTO DI LIBERARE ENTRAMBE LE PARTI DA QUALSIASI OBBLIGAZIONE A DECORRERE DALLE ORE 24 DEL GIORNO DI SPEDIZIONE DELLA COMUNICAZIONE, QUALE RISULTA DAL TIMBRO POSTALE, DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA A.R. AD INA S.p.A. SERVIZIO ASSICURAZIONI INDIVIDUALI - VIA X. XXXXXXXXX, 00 - 00000 XXXX. XXTRO 30 GG. DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE INA S.p.A. RIMBORSERA' AL CONTRAENTE, PER IL TRAMITE DELL'AGENZIA GENERALE COMPETENTE, LA SOMMA EVENTUALMENTE DA QUESTI CORRISPOSTA.
SIA IN CASO DI REVOCA DELLA PROPOSTA CHE DI RECESSO DAL CONTRATTO INA S.p.A. HA IL DIRITTO DI RECUPERARE LE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE PER L'EMISSIONE DEL CONTRATTO PARI A EURO 10,00.
4) DI AVER COMPILATO PERSONALMENTE LA PRESENTE PROPOSTA COMPOSTA DA N. 4 (QUATTRO) PAGINE E CONFERMA (CONFERMANO) INOLTRE LA PROPRIA RESIDENZA INDICATA NELLA PRESENTE PROPOSTA.
5) DI PRENDERE ATTO CHE, IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS 124/1993 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, IL BENEFICIARIO DELLE PRESTAZIONI IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO A SCADENZA E' L'ASSICURATO STESSO E CHE, IN CASO DI SUA PREMORIENZA , BENEFICIARI SONO GLI EREDI.
IL CONTRAENTE DICHIARA CHE GLI E' STATO PREVENTIVAMENTE CONSEGNATO IL FASCICOLO INFORMATIVO (MOD MIDV109-01 ED. 01/12/2005) ATTINENTE
AL CONTRATTO CHE XXXXX' EMESSO E REDATTO SECONDO LE PRESCRIZIONI ISVAP - CIRCOLARE N. 551/D DEL 1° MARZO 2005, CONTENENTE LA SCHEDA SINTETICA, LA NOTA INFORMATIVA, LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, COMPRENSIVE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA, ED IL GLOSSARIO. DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO COGNIZIONE DEL RELATIVO CONTENUTO E DI ACCETTARLO.
DATA……………………………………….
FIRMA DEL CONTRAENTE/ASSICURATO………………………………………………………………………………
FIRMA DELL'ESERCENTE LA PODESTA'
O DEL TUTORE PER ASSICURANDI MINORENNI O INCAPACI…………………………………………..............…
TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI
Il Contraente e l’Assicurando dichiara altresì di aver ricevuto e preso atto dell’informativa consegnata ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e di aver fornito, come prescritto dalla citata normativa, il relativo consenso al trattamento assicurativo dei dati personali comuni e sensibili.
Xxxxx, inoltre, dichiarato di:
acconsentire
non acconsentire
(barrare la casella che interessa)
al trattamento dei dati personali comuni che li riguardano, alla comunicazione di tali dati alle categorie di soggetti indicati al punto 5, lettere b) e c) dell’informativa, ai trattamenti da parte degli
stessi e ed al trasferimento all’estero (paesi U.E. ed extra U.E.) per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, previdenziali e finanziari propri e delle Società del GRUPPO ASSICURAZIONI GENERALI.
I consensi di cui sopra sono prestati a favore di tutti i Titolari di trattamento.
DATA……………………………………….
……………………………………………………….………..
FIRMA DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
…………………………………………………………….
FIRMA DELL'ESERCENTE LA PODESTA' O DEL TUTORE PER ASSICURANDI MINORENNI O INCAPACI
6) DI ESSERE A CONOSCENZA CHE L'ASSICURAZIONE ENTRA IN VIGORE AD HA QUINDI EFFICACIA DALLA DATA DI EFFETTO, COME PRECISATO NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA.
7) DI AVER PRESO VISIONE DELLE INDICAZIONI IN ORDINE AI CARICAMENTI E ALLA FACOLTA' DELL'IMPRESA DI VARIARE LE BASI DI CALCOLO, COME PRECISATO NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA.
……………………………………………………………… ……………………………………………………………
FIRMA DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
FIRMA DELL'ESERCENTE LA PODESTA' O DEL TUTORE PER ASSICURANDI MINORENNI O INCAPACI
SPAZIO RISERVATO AI CONSULENTI ASSICURATIVI
CODICE PRODUTT. | XXXX.XX PRODUTT. | COGNOME E NOME (in stampatello) | FIRMA | ||||
FIRMA DEL CONSULENTE ASSICURATIVO SIG. ……………………………………………………….. CHE HA RICEVUTO LA PRESENTE PROPOSTA FACENTE FEDE DELLA CORRETTA COMPILAZIONE E DELL'IDENTIFICAZIONE PERSONALE DEI FIRMATARI ANCHE AI SENSI DELLA LEGGE 197/91 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE.
UFFICIO DELLE ENTRATE DI
ROMA 1
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ORIGINALE PER INA S.p.A.
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FIRMA………………………………………. L'AGENTE GENERALE……………………………….………………………………………..
INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A. INA S.p.A.