Concessione di diritti Clausole campione

Concessione di diritti. 1. Le Parti si accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente Accordo per stabilire servizi aerei internazionali sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito denominati «servizi convenuti» e «linee indicate». 2. Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio di servizi aerei internazionali le imprese designate di ciascuna Parte fruiscono: a. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte; b. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali; c. di altri diritti stabiliti nel presente Accordo. 3. Nessun disposto del presente articolo conferisce alle imprese designate di una Parte il diritto di imbarcare dietro rimunerazione sul territorio dell’altra Parte passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte. 4. Se, in seguito a conflitto armato, a disordini politici o a circostanze speciali e inconsuete, le imprese designate di una Parte non sono in grado di esercitare un servizio sulle linee da esse abitualmente percorse, l’altra Parte si adopera per facilitare il proseguimento dell’esercizio di tale servizio adattando dette linee in modo appropriato e accordando, durante il periodo reputato necessario, i diritti per facilitare un esercizio duraturo.
Concessione di diritti. Per la Durata del Contratto, al Cliente vengono concessi i diritti di accesso e d’uso dei Servizi, come convenuto nel Modulo d’Ordine, con le seguenti opzioni: a) Utente indicato. Il diritto non esclusivo, non trasferibile di autorizzare gli Utenti autorizzati indicati ad accedere da remoto ai Servizi e usare le funzionalità dei Servizi fino alla quantità degli Utenti dei Servizi definiti nel Modulo d’Ordine. Previa notifica al Fornitore dei Servizi, il Cliente può sostituire un Utente autorizzato indicato con un altro Utente autorizzato indicato.
Concessione di diritti. 2.1 Tutti i diritti, la proprietà e l'interesse inerenti il Prodotto e la Documentazione (collettivamente, ‘Materiali del Licenziante’), ovunque nel mondo, rimangono in capo al Licenziante (e ai rispettivi licenzianti). 2.2 Il Cliente è tenuto a corrispondere gli oneri dovuti per il Prodotto al Licenziante o all'Entità associata del Licenziante, nel rispetto dell'importo e dei termini di pagamento indicati nel Riconoscimento. Qualora il Cliente acquisisca il Prodotto da un rivenditore autorizzato, tutte le norme che disciplinano oneri e termini di pagamenti vengono concordate esclusivamente tra il rivenditore e il Cliente. A fronte dell'ottemperanza al presente Accordo da parte del Cliente, nonché del pagamento puntuale degli oneri applicabili, il Licenziante concede al Cliente i seguenti diritti non esclusivi e non trasferibili: (a) la licenza di utilizzo del Software (esclusivamente in linguaggio macchina e in codice oggetto); (b) la licenza di utilizzo della Documentazione; oppure (c) il diritto di accesso e di utilizzo del Prodotto ospitato; tali diritti sono concessi esclusivamente secondo le Condizioni del prodotto pertinenti e per scopi aziendali interni del Cliente. Il Cliente non dispone di alcun diritto sui Materiali del Licenziante, eccetto i diritti esplicitamente concessi dal presente Accordo. Il Software viene concesso in licenza, non venduto né ceduto. Il Software incorporato viene concesso in licenza per un utilizzo limitato esclusivamente all'hardware con il quale viene spedito. 2.3 Il Cliente può eseguire una copia di back-up del Software per eventuali imprevisti. 2.4 Le Entità associate del Cliente e gli appaltatori esterni possono utilizzare i Materiali del Licenziante nel rispetto delle seguenti condizioni: (a) tale utilizzo deve rispondere esclusivamente agli scopi aziendali interni del Cliente o delle sue Entità associate; (b) il Cliente deve detenere la titolarità effettiva di almeno il 50% del potere di voto o del capitale di un'Entità associata; (c) tale utilizzo non può eccedere l'Utilizzo autorizzato; (d) le Entità associate e gli appaltatori esterni devono ottemperare al presente Accordo; (e) il Cliente rimane unico responsabile per qualsiasi atto od omissione delle Entità associate e degli appaltatori esterni.
Concessione di diritti. Qualtrics concede al Cliente un diritto non esclusivo, non trasferibile e mondiale di utilizzare il Servizio Cloud (compresa la sua implementazione e configurazione), i Materiali Cloud (se applicabile) e la Documentazione esclusivamente per le operazioni commerciali interne del Cliente e delle sue Affiliate. Gli usi consentiti e le restrizioni del Servizio cloud si applicano anche ai Materiali cloud e alla Documentazione.
Concessione di diritti. Principi che regolano la capacità e l’esercizio dei diritti
Concessione di diritti. 1. Ciascuna Parte Contraente concede all’altra Parte Contraente i diritti di seguito specificati in relazione ai servizi aerei di linea di questa: (a) il diritto di sorvolare il territorio dell’altra Parte Contraente senza atterrarvi; (b) il diritto di effettuare scali non commerciali nel territorio dell’altra Parte Contraente 2. Ciascuna Parte Contraente concede all’altra Parte Contraente i diritti di seguito specificati nel presente Accordo allo scopo di operare servizi aerei internazionali sulle rotte specificate nella Tabella delle Rotte annessa al presente Accordo. Tali servizi e rotte sono di seguito indicati rispettivamente come “i servizi concordati” e “le rotte specificate”. 3. Nell’operare un servizio concordato su una rotta specificata, il vettore aereo o i vettori aerei designati da ciascuna Parte Contraente godono, oltre ai diritti specificati al paragrafo (1) del presente Articolo, il diritto di effettuare scali nel territorio dell’altra Parte Contraente nei punti specificati per tale rotta nella Tabella allegata al presente Accordo allo scopo di prendere a bordo o scaricare passeggeri e merce, ivi inclusa la posta. 4. Nulla di quanto disposto al paragrafo (2) del presente Articolo va inteso conferire ai vettori aerei designati di una Parte Contraente il diritto di prendere a bordo, nel territorio dell’altra Parte Contraente, passeggeri o merce, ivi inclusa la posta, trasportati contro remunerazione o locazione e aventi destinazione in un altro punto all’interno del territorio dell’altra Parte Contraente. 5. Se a causa di conflitto armato, disordini o sviluppi politici o circostanze speciali e inconsuete un vettore aereo designato di una Parte Contraente non sia in grado di operare un servizio sulle sue normali rotte, l’altra Parte Contraente si adopererà al meglio per rendere possibile la continuità del servizio tramite una idonea riorganizzazione temporanea delle rotte. 6. I vettori aerei designati hanno il diritto di utilizzare tutte le aerovie e aeroporti specificati nella Tabella delle Rotte e le altre strutture messe a disposizione dalle Parti Contraenti su base non discriminatoria nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei rispettivi territori delle Parti Contraenti.
Concessione di diritti. Per la durata del presente Accordo voi concedete a Tektime una licenza e un diritto irrevocabile e non esclusivo per la distribuzione dei Libri, direttamente e tramite distributori terzi, in tutti i formati digitali e cartacei, e mediante tutti gli strumenti di distribuzione digitali disponibili. Questi diritti includono, senza alcuna limitazione, il diritto di: (a) riprodurre, indicizzare e memorizzare i Libri Digitali su uno o più computer e di riformattare, convertire e codificare tali Libri Digitali; (b) mostrare, commerciare, trasmettere, distribuire, vendere e rendere altrimenti disponibili digitalmente in qualsiasi altro modo i Libri Digitali in tutto o in parte tramite il proprio Tektime Bookstore e altri canali di distribuzione (Canali Tektime come definiti in seguito), affinché clienti e clienti potenziali possano scaricare, accedere, copiare e incollare, stampare, annotare e/o visualizzare, online e ofline, tali Libri Digitali, anche su dispositivi portatili; (c) consentire ai clienti di “salvare” i Libri Digitali che hanno acquistato da noi su server (“Archiviazione Virtuale”) e di accedere e scaricare nuovamente tali Libri Digitali dall'Archiviazione Virtuale, sia durante che dopo il termine dell'Accordo; (d) mostrare e distribuire (i) i vostri marchi e i loghi nella forma in cui li fornite a noi o all'interno dei Libri Digitali (con le modifiche eventualmente necessarie per ottimizzarne la visualizzazione) e (ii) porzioni dei Libri, in ogni caso esclusivamente allo scopo di promuovere, offrire o vendere i Libri e le offerte Tektime collegate; (e) usare, riprodurre, adeguare, modificare e distribuire, nelle modalità che riteniamo appropriate e a nostra sola discrezione, qualsiasi metadato che ci fornite relativamente ai Libri; e (f) trasmettere, riprodurre e utilizzare in altro modo (o far riformattare, trasmettere, riprodurre e/o utilizzare in altro modo) i Libri Digitali come semplici contenuti tecnologici limitatamente allo scopo di rendere possibile quanto elencato sopra (per es. salvare i Libri nella memoria cache per consentirne la visualizzazione). Inoltre, con il presente documento accettate che noi possiamo permettere alle nostre affiliate, ai nostri appaltatori indipendenti e agli appaltatori indipendenti delle nostre affiliate di esercitare i diritti che concedete a noi tramite questo Accordo. Con “Canale Tektime” si intende qualsiasi sito web, applicazione o presenza online, su qualsivoglia piattaforma, posseduti o gestiti da, o su...
Concessione di diritti. 1. Le imprese designate godono di eque e pari opportunità per la fornitura dei servizi convenuti contemplati nel presente Accordo. 2. Ciascuna Parte permette alle imprese designate di determinare liberamente, in base a considerazioni commerciali di mercato, la frequenza e la capacità dei servizi aerei internazionali da esse offerti. Conformemente a questo diritto, nessuna Parte limita unilateralmente il volume di traffico, la frequenza, il numero di destinazioni, la regolarità del servizio oppure il tipo o i tipi di aeromobili utilizzati dalle imprese designate dell’altra Parte, salvo che per ragioni doganali, tecniche, operative o ambientali, a condizioni uniformi conformemente all’articolo 15 della Convenzione.

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  • Cessione dei diritti L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione.

  • CANONE DI CONCESSIONE 1) La controprestazione a favore dell’aggiudicatario consiste esclusivamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio (introiti derivanti dal pagamento delle soste) nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, nel disciplinare di gara e nel contratto di servizio; 2) qualora nel corso della gestione dovessero essere definite dall’Amministrazione Comunale nuove aree, il Gestore si obbliga ad estendere il servizio agli stessi patti e condizioni indicate dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica ed economica, fermo restando la durata della concessione; 3) il Comune si riserva, previa delibera della Giunta Comunale, di modificare le tariffe e gli orari del servizio di sosta a pagamento, senza che il gestore abbia nulla a pretendere. Il Gestore sarà tenuto a versare al Comune di Siniscola un canone di concessione annuo, come risulta dall’aggiudicazione definitiva. Il canone minimo annuo garantito è pari ad euro 40.500,00; 4) i concorrenti, per l’affidamento della concessione oggetto della presente gara, dovranno indicare nell’offerta economica un importo percentuale che dovrà essere superiore rispetto all’imposto minimo posto a base di gara. Non saranno prese in considerazione offerte alla pari o in diminuzione; 5) l’importo stimato non vincola in alcun modo la stazione appaltante a riconoscere eventuali richieste di modifica delle condizioni economiche e tecniche di aggiudicazione qualora le riscossioni effettivamente realizzate dovessero discostarsi dal predetto valore stimato.

  • Costi Gravanti Direttamente Sul Contraente La sottoscrizione del presente contratto comporta a carico diretto del Contraente dei costi certi, quelli cioè che gravano sul premio versato, e dei costi eventuali, quelli cioè che possono derivare da un’eventuale operazione di riscatto.

  • Brevetti industriali e diritti d’autore Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati

  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? Recesso, Revoca e Risoluzione L'aderente può esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla adesione, dandone comunicazione scritta alla Società o al Contraente, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa. Essendo la copertura connessa al Finanziamento, l'aderente che recede entro 60 giorni dalla sottoscrizione può sostituire la polizza con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27). Il diritto di recesso non potrà essere esercitato se l'aderente ha denunciato un Sinistro nel predetto termine di 60 giorni e il Sinistro è in corso di valutazione. La comunicazione di recesso deve essere inviata a CACI Life dac e CACI Non-Life dac via Fax: 0000 00 000 00 00 o al Contraente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Agos Ducato SpA – Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, 280 20126 Milano. Il recesso ha effetto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della raccomandata. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà all’Assicurato, per il tramite del Contraente, il Premio se pagato, dedotto l’ammontare delle imposte applicabili per legge. L’Assicurato può recedere annualmente dalla polizza ed ottenere un rimborso parziale del suo premio assicurativo a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza delle coperture assicurative, mediante comunicazione da inviare alla Società e al Contraente con preavviso di 60 (sessanta) giorni e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso. Per contratti di durata inferiore a 5 anni il recesso annuale non è consentito. La polizza collettiva non prevede le possibilità di revocare la proposta né di risolvere il contratto. Il prodotto è rivolto al Cliente, intestatario di Contratto di Finanziamento, con età compresa tra 18-75 anni al momento dell'adesione alla polizza ed età alla scadenza non superiore a 80 anni. Costi di emmissione del contratto: non previsti.

  • Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

  • Secondo livello di contrattazione (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale. 2. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale. 3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. 6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di cui al precedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale. 7. Gli accordi di secondo livello, in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, continuano a trovare applicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.

  • Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore 1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie. 3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture eseguite.