Conclusioni. Nel presente lavoro è stata offerta una trattazione sistematica degli effetti che il fallimento di un imprenditore commerciale provoca su un contratto di leasing immobiliare “pendente” alla data della dichiarazione di fallimento stessa. Si è ritenuto corretto e coerente con le finalità di questo scritto soffermarsi anche sull’esecuzione del contratto stesso, confrontando le opposte obbligazioni dell’utilizzatore e del concedente per poi introdurre, finalmente, il leasing immobiliare. Un istituto che, seppur caratterizzato tuttora da incertezze applicative dovute ad una scarsa regolamentazione legislativa, è attualmente molto diffuso nelle pratiche commerciali in ragione degli innegabili vantaggi economici che comporta. Permettere ad un imprenditore di esercitare la propria attività d’impresa all’interno di un edificio ad hoc (eventualmente fatto costruire su sue indicazioni), consentendogli, alla scadenza del leasing, addirittura l’acquisto dello stesso edificio, in un periodo storico come il periodo attuale, caratterizzato da una certa diffidenza verso le attività commerciali, è indubbiamente una soluzione efficace e vantaggiosa per una qualsiasi attività commerciale. Anche perché, come si è ripetuto per l’intero lavoro, i canoni corrisposti dall’utilizzatore non sono il corrispettivo per il godimento dell’immobile ma bensì, scontano il prezzo dell’immobile stesso; per cui l’imprenditore oltre a esercitare la propria attività commerciale ad un costo quantomeno sostenibile per tutta la durata del leasing, “acquista”, in senso economico, canone dopo canone la proprietà dell’edificio, potendo, alla scadenza del contratto acquistarlo anche in senso pratico ad un prezzo molto più basso rispetto al prezzo cui l’immobile sarebbe venduto normalmente. Successivamente, si è approfondito il delicato rapporto tra il leasing immobiliare e la dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore intervenuta durante la pendenza del leasing: circostanza, purtroppo, alquanto probabile nella pratica. Partendo dall’analisi dei rapporti pendenti e dell’esatta portata interpretativa di questa espressione, e proseguendo con un breve excursus sull’evoluzione storico-normativa della disciplina dei rapporti pendenti, con doverose precisazioni in merito ai presupposti per considerare il leasing “pendente”, si è giunti a sottolineare che, almeno nella legge fallimentare, il legislatore ha operato un decisivo superamento della distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, introducendo un’unica figura di leasing caratterizzata prevalentemente da una causa di finanziamento.
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Samples: Leasing Agreement
Conclusioni. Nel presente lavoro In conclusione alla trattazione mi sembra di poter sostenere la tesi secondo cui l'articolo 23 va a delineare una nuova forma contrattuale, ma a valenza generale, come stabilito dalla Relazione al Disegno di legge per la conversione del decreto n. 133/2014. Questo perché non disciplina UN contratto, ma va ad enunciare le norme applicabili a TUTTI i contratti di godimento in finzione della successiva alienazione di immobili. Il decreto, all'articolo 23, non va ad introdurre un nuovo modo di comprare e vendere un immobile; anzi la legge italiana già proponeva metodi alternativi di “compravendita” idonei a soddisfare da un lato le esigenze dell'acquirente che non poteva acquistare nell'immediato l'immobile, ma che necessitava di soddisfare il suo primario e indiscutibile bisogno abitativo e dall'altro la altrettanto insindacabile (in tempi di ristrettezze economiche) necessità di mettere a frutto immobili inutilizzati da parte del venditore con conseguente sgravio dei costi di costruzione e mantenimento dell'immobile. Uno degli esempi più lampanti, come esposto nell'analisi è stata offerta una trattazione sistematica degli effetti la vendita con riserva di proprietà. Pertanto mi sento di poter affermare che il fallimento termine rent to buy vada a delineare quei contratti che permettono il godimento dell'immobile funzionale all'acquisto dello stesso. È la funzione economico-sociale del contratto, la causa del contratto, essa stessa non di un imprenditore commerciale provoca su un facile individuazione, protagonista dell'articolo 23. La nuova fattispecie non permette l'applicazione delle norme in materia di locazione né di compravendita, perché considerare solo l'uno o l'altro contratto snaturerebbe la causa del rent to buy, ma prevede l'applicazione di leasing immobiliare norme in materia di usufrutto e in particolare di rapporto tra usufruttuario e nudo proprietario (articoli da 1002 a 1007, 1012 e 1013) in materia di inventario e garanzia, manutenzioni e riparazioni e di alcuni dei principi che regolano i contratti preliminari per quanto concerne la trascrizione e l'inadempimento. Inoltre al comma 5-bis l'articolo 23 stabilisce che “pendente” le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della dichiarazione di fallimento stessa. Si è ritenuto corretto e coerente con le finalità di questo scritto soffermarsi anche sull’esecuzione del contratto stesso, confrontando le opposte obbligazioni dell’utilizzatore e del concedente per poi introdurre, finalmente, il leasing immobiliare. Un istituto che, seppur caratterizzato tuttora da incertezze applicative dovute ad una scarsa regolamentazione legislativa, è attualmente molto diffuso nelle pratiche commerciali in ragione degli innegabili vantaggi economici che comporta. Permettere ad un imprenditore di esercitare la propria attività d’impresa all’interno di un edificio ad hoc (eventualmente fatto costruire su sue indicazioni), consentendogli, alla scadenza del leasing, addirittura l’acquisto dello stesso edificio, in un periodo storico come il periodo attuale, caratterizzato da una certa diffidenza verso le attività commerciali, è indubbiamente una soluzione efficace e vantaggiosa per una qualsiasi attività commerciale. Anche perché, come si è ripetuto per l’intero lavoro, i canoni corrisposti dall’utilizzatore non sono il corrispettivo per il godimento dell’immobile ma bensì, scontano il prezzo dell’immobile stesso; per cui l’imprenditore oltre a esercitare la propria attività commerciale ad un costo quantomeno sostenibile per tutta la durata del leasing, “acquistapresente disposizione”, in senso economico, canone dopo canone la proprietà dell’edificio, potendo, alla scadenza del contratto acquistarlo anche in senso pratico ad un prezzo molto più basso rispetto al prezzo cui l’immobile sarebbe venduto normalmente. Successivamente, si è approfondito il delicato rapporto tra il leasing immobiliare e la dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore intervenuta durante la pendenza del leasing: circostanza, purtroppo, alquanto probabile nella pratica. Partendo dall’analisi dei rapporti pendenti e dell’esatta portata interpretativa di questa espressione, e proseguendo con un breve excursus sull’evoluzione storico-normativa della disciplina dei rapporti pendenti, con doverose precisazioni in merito ai presupposti per considerare il leasing “pendente”, si è giunti a sottolineare che, almeno nella legge fallimentare, il legislatore ha operato un decisivo superamento della distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, introducendo un’unica figura di leasing caratterizzata prevalentemente da una causa di finanziamento.
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Samples: Rent to Buy Agreement
Conclusioni. Nel presente lavoro Attraverso lo studio interpretativo svolto, ho cercato di spiegare il contenuto della legge “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, concentrandomi sulla seconda parte della nuova normativa riferita alla disciplina che riguarda i conviventi: essa si inserisce in un contesto di riforme che stanno profondamente cambiando l’assetto normativo dedicato alle forme di famiglia extra-coniugali, contribuendo ad una visione del diritto di famiglia che sta rapidamente evolvendosi. È stata ampiamente sottolineata dalla dottrina la qualità non eccelsa di stesura della legge, con molte ambiguità, omissioni e imprecisioni anche formali che hanno reso difficile una corretta interpretazione della stessa e portato ad un’ampia divergenza di interpretazioni. Nonostante questo, la novella ha un effetto molto importante nella società perché permette alle convivenze di passare dal diritto vivente (da un fatto cioè riscontrabile nella realtà ma non disciplinato normativamente) al diritto vigente (ovverosia legalmente riconosciuto): i conviventi ora potranno essere tutelati in modo pieno e disporre di alcuni diritti generali finora non concessi. Questi saranno a disposizione sia delle coppie stabilmente unite e dichiarate all’anagrafe, sia di quelle che non abbiano certificato il loro stato di famiglia tramite la dichiarazione anagrafica. Sotto questo aspetto, deve essere determinata senza dubbio alcuno la natura probatoria anziché costitutiva della dichiarazione anagrafica, in quanto non è stata offerta pensabile che due soggetti che decidano di vivere assieme debbano anche necessariamente provare anagraficamente la loro unione per usufruire delle novità legislative: oltretutto, se consideriamo una trattazione sistematica degli effetti coppia convivente già prima della nascita della legge, essa non dovrà certo rendere obbligatoriamente all’anagrafe l’autocertificazione attestante l’unione preesistente per ricevere una tutela che già era prevista da varie sentenze e che ora è considerata anche dalla legge. Un’importante novità contenuta nella legge riguarda invece il tentativo di estendere i confini dell’autonomia privata in ambito familiare attraverso una compiuta regolamentazione del contratto di convivenza. Se vogliamo volgere uno sguardo più attento all’aspetto pratico delle convivenze, mi sembra tuttavia di poter ritenere che il fallimento contratto di convivenza non sarà probabilmente un negozio giuridico ampiamente diffuso nella società, per due motivi principali: a causa della volontà dei soggetti che aderiscono all’istituto delle convivenze di non assoggettarsi ad alcun vincolo “contrattuale” che possa in qualche modo limitare la propria sfera di libertà nei rapporti affettivi, ma anche per la rigorosità dei requisiti necessari per potervi accedere. Inoltre, se si valuta la capacità di estendere anche ai terzi l’opponibilità del contratto come uno degli elementi di fondamentale innovazione, è necessario anche limitarne la portata della validità ai soli casi in cui vi sia la decisione comune dei partner di scegliere il regime patrimoniale di comunione legale dei beni: come abbiamo avuto modo di dire in precedenza, questa casistica sembra però essere scarsamente utilizzata anche ai riguardi dell’istituto matrimoniale, l’unico che finora ne prevedeva l’ammissibilità. Questo rafforza la tesi che, ad una valutazione complessiva della nuova normativa, il contesto più importante della legge sulle convivenze sia proprio quello che concerne, più che il contratto di convivenza, l’innovativa espansione della libertà e tutela rilevabile nella facoltà per i conviventi di fatto di disporre di nuovi diritti finora non concessi. Per quanto riguarda infine la modalità di tutela delle situazioni di cessazione della convivenza, non si può certo propendere per una visione positiva introdotta dalla legge. Il solo obbligo di assegno alimentare, da corrispondere esclusivamente a chi non fosse in grado di mantenersi economicamente, sembra fin troppo debole come “prezzo da pagare” per la terminata convivenza, soprattutto se si fa riferimento a possibili situazioni nelle quali una delle parti possa trarne vantaggio rispetto all’altra. Essa è però una soluzione coerente con la decisione di garantire ampia libertà di recedere dal contratto senza conseguenze pecuniarie rilevanti per le parti. Il perdurare dei divieti successori, invece, conferma un’occasione perduta dello Stato Italiano nel garantire un minimo grado di tutela nel momento di cessazione della convivenza: il convivente superstite può solo concorrere alla successione testamentaria – anziché a quella legittima configurata per i coniugi - e, ove non fosse stato istituito testamento, non avrebbe diritto ad alcuna forma successoria. A tal proposito sarebbe forse necessaria, al fine di rendere più libera la modalità decisionale di un imprenditore commerciale provoca su un soggetto nel disporre della propria eredità, anche un’operazione di modifica dello schema successorio vigente dal 1942 e dunque bisognoso di un’ampia riforma strutturale. In conclusione, l’introduzione della legge Xxxxxxx ha senz’altro portato in dote alcuni cambiamenti sostanziali, alcuni più efficaci e progressisti di altri. In un’accezione positiva possiamo trovare una serie di diritti, alcuni che confermano l’orientamento della giurisprudenza ed altri totalmente innovativi, che ora vengono disciplinati giuridicamente e che sono destinati a tutti i conviventi di fatto, siano essi in possesso o meno della dichiarazione anagrafica e dei requisiti minimi previsti dalla legge. Sempre in una visione positiva possiamo inoltre rilevare una serie di tutele accessorie garantite solamente ai conviventi definiti tipici, come ad esempio la possibilità di stipulare il contratto di leasing immobiliare “pendente” convivenza per regolare i rapporti economici connessi alla data vita in comune dal quale può discendere l’importante caratteristica dell’opponibilità ai terzi. Possiamo infine valutare in modo negativo alcuni aspetti, primo tra tutti la mancanza di una disciplina incentrata sulla fine della dichiarazione convivenza e sul divieto dei patti successori che avrebbe certamente richiesto maggior approfondimento e scelte più coraggiose del legislatore. Il contesto caotico e ricco di fallimento stessa. Si è ritenuto corretto e coerente con le finalità ostacoli che ha portato alla nascita della legge ci fa ad ogni modo propendere per una visione finale della normativa in senso positivo, in quanto, a fronte di questo scritto soffermarsi anche sull’esecuzione del contratto stessoalcune occasioni non sfruttate, confrontando le opposte obbligazioni dell’utilizzatore e del concedente per poi introdurre, finalmente, il leasing immobiliare. Un istituto che, seppur caratterizzato tuttora da incertezze applicative dovute ha portato comunque ad una scarsa regolamentazione legislativa, è attualmente molto diffuso nelle pratiche commerciali in ragione degli innegabili vantaggi economici grande spinta progressista caratterizzata dall’aggiunta di tutele a un insieme di situazioni familiari che comporta. Permettere ad un imprenditore di esercitare la propria attività d’impresa all’interno di un edificio ad hoc (eventualmente fatto costruire su sue indicazioni), consentendogli, alla scadenza del leasing, addirittura l’acquisto dello stesso edificio, in un periodo storico come il periodo attuale, caratterizzato da una certa diffidenza verso le attività commerciali, è indubbiamente una soluzione efficace e vantaggiosa per una qualsiasi attività commerciale. Anche perché, come si è ripetuto per l’intero lavoro, i canoni corrisposti dall’utilizzatore non sono il corrispettivo per il godimento dell’immobile ma bensì, scontano il prezzo dell’immobile stesso; per cui l’imprenditore oltre a esercitare la propria attività commerciale ad un costo quantomeno sostenibile per tutta la durata del leasing, “acquista”, in senso economico, canone dopo canone la proprietà dell’edificio, potendo, alla scadenza del contratto acquistarlo anche in senso pratico ad un prezzo molto potevano più basso rispetto al prezzo cui l’immobile sarebbe venduto normalmente. Successivamente, si è approfondito il delicato rapporto tra il leasing immobiliare e la dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore intervenuta durante la pendenza del leasing: circostanza, purtroppo, alquanto probabile nella pratica. Partendo dall’analisi dei rapporti pendenti e dell’esatta portata interpretativa di questa espressione, e proseguendo con un breve excursus sull’evoluzione storico-normativa della disciplina dei rapporti pendenti, con doverose precisazioni in merito ai presupposti per considerare il leasing “pendente”, si è giunti a sottolineare che, almeno nella legge fallimentare, il legislatore ha operato un decisivo superamento della distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, introducendo un’unica figura di leasing caratterizzata prevalentemente da una causa di finanziamentorimanere nell’ombra.
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Samples: Cohabitation Agreement
Conclusioni. Nel presente lavoro è stata offerta una trattazione sistematica degli effetti Reputiamo che nella teoria politica di Xxxxxxx si nasconda un’aporia, dal momento che il fallimento di un imprenditore commerciale provoca su un contratto di leasing immobiliare “pendente” alla data della dichiarazione di fallimento stessa. Si è ritenuto corretto e coerente fondamento individualistico dello Stato finisce per legittimarne, paradossalmente, una concezione assolutistica, in stridente contraddizione con le finalità premesse giusnaturalistiche di questo scritto soffermarsi anche sull’esecuzione partenza: in ciò, sta, secondo noi, la debolezza del contratto stessosuo contrattualismo. Conseguentemente, confrontando le opposte obbligazioni dell’utilizzatore e lo sviluppo speculativo della libertà nel concreto mondo etico, secondo la logica del concedente per poi introdurre, finalmente, il leasing immobiliare. Un istituto che, seppur caratterizzato tuttora da incertezze applicative dovute ad una scarsa regolamentazione legislativaprincipio di sussidiarietà, è attualmente molto diffuso nelle pratiche commerciali già impedito sin dall’inizio. Dunque, possiamo concludere che in ragione degli innegabili vantaggi economici che comporta. Permettere ad un imprenditore Grotius i rapporti umani non vadano al di esercitare la propria attività d’impresa all’interno là di un edificio ad hoc (eventualmente fatto costruire su sue indicazioni), consentendogli, alla scadenza del leasing, addirittura l’acquisto dello stesso edificio, in un periodo storico come il periodo attuale, caratterizzato da una certa diffidenza verso le attività commerciali, è indubbiamente una soluzione efficace relazionalità utilitaristica e vantaggiosa per una qualsiasi attività commerciale. Anche perchéconflittuale, come si è ripetuto per l’intero lavoro, i canoni corrisposti dall’utilizzatore non sono il corrispettivo per il godimento dell’immobile ma bensì, scontano il prezzo dell’immobile stesso; per cui l’imprenditore oltre vedrà anche a esercitare la propria attività commerciale ad un costo quantomeno sostenibile per tutta la durata del leasing, “acquista”proposito di Xxxxxx, in senso economicomodo più analitico, canone dopo canone nel paragrafo seguente. Come abbiamo anticipato in conclusione del precedente paragrafo, la proprietà dell’edificiodottrina contrattualistica di Xxxxxx riprende alcuni temi già presenti in Grotius, potendoseppure in quest’ultimo siano espressi con toni meno accentuati: uno di essi è certamente la concezione individualistica della natura umana, alla scadenza del contratto acquistarlo anche tipica dell’età moderna. Inizialmente, il filosofo di Malmesbury sembra partire da presupposti quasi teologico-biblici: infatti, egli si domanda per quale ragione il primo Xxxxx sia vissuto più di novecento anni nonostante sia stato a lui impedito di alimentarsi dell’albero della vita a causa della cacciata dall’Eden. d’orgoglio, ma, invece, ha detto “moriendo morieris” 16: ciò significa che quando l’uomo morirà al termine della sua vita, in senso pratico quel momento morirà per sempre e non rivivrà in questa terra. Da tale asserzione Xxxxxx deduce che questa minaccia riguardi “etiam ad un prezzo molto più basso rispetto al prezzo cui l’immobile sarebbe venduto normalmenteAdami posteritatem, id est, ad genus humanum” 17. SuccessivamenteLa devastazione e il disordine che accomunano l’intera umanità decaduta a causa della disobbedienza determinano l’eguaglianza degli uomini nelle loro passioni, si è approfondito quali il delicato rapporto tra desiderio, il leasing immobiliare timore e la dichiarazione speranza. Questi ultimi sentimenti sono simili e costanti in ogni essere umano e devono essere distinti dagli oggetti delle passioni, ossia dalle cose desiderate, temute e sperate, le quali, invece, sono variabili18. Poiché secondo questo filosofo le differenziazioni fisico- corporali e mentali sono marginali e irrilevanti19, l’eguaglianza delle abilità implica l’eguaglianza della speranza di fallimento dell’utilizzatore intervenuta durante ottenere i propri scopi. Conseguentemente, qualora due individui desiderino la pendenza del leasing: circostanza, purtroppo, alquanto probabile nella pratica. Partendo dall’analisi dei rapporti pendenti medesima res e dell’esatta portata interpretativa questa non possa costituire oggetto di questa espressione, e proseguendo con un breve excursus sull’evoluzione storico-normativa della disciplina dei rapporti pendenti, con doverose precisazioni in merito ai presupposti per considerare il leasing “pendente”, si è giunti a sottolineare che, almeno nella legge fallimentarecomune possesso, il legislatore ha operato loro desiderio di conservazione suscita un decisivo superamento della distinzione tra leasing sospetto reciproco che si concretizza in tentativi vicendevoli di godimento sottomissione ovvero di distruzione20. Le tre cause principali di aggressione sono individuate nella natura umana: precisamente esse sono la competizione, la diffidenza e leasing traslativo, introducendo un’unica figura di leasing caratterizzata prevalentemente da una causa di finanziamentola gloria.
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Samples: Diritto Pubblico Per L’economia
Conclusioni. Nel Lo scritto approfondisce i rapporti tra contratti della crisi coniugale e simulazione, rilevando come, a differenza dei casi precedentemente risolti, in cui si verteva dell’eventuale simulazione delle intese tra coniugi aventi ad oggetto l’assetto economico delle relazioni conseguenti alla separazione o al divorzio, qui si tratti della validità di una vendita di una quota societaria e di azioni dalla moglie al marito (rectius: ad una società di cui il marito è legale rappresentante). Intesa, questa, che, secondo una delle parti in causa, sarebbe nulla perché dissimulerebbe un accordo preventivo in vista delle conseguenze della crisi coniugale: accordo dissimulato che sarebbe a sua volta nullo, in virtù dell’impostazione seguita dalla Cassazione sulle intese pre- ventive di divorzio. Il presente lavoro è stata offerta studio pone in luce, in primo luogo, come nella specie, con ogni probabilità, non già di simulazione si tratti, bensì di negozio indiretto. Richiamate, poi, in breve, le considerazioni che militano, tutto al contrario, per la perfetta validità delle intese preventive in vista della separazione e del divorzio, lo scrivente ribadisce come la giurisprudenza preva- lente circa la nullità degli accordi prematrimoniali (o comunque in vista della crisi coniugale) produca effetti del tutto perversi, quali, da un lato, il diseducativo insegnamento per cui inter coniuges, pacta non sunt servanda e, dall’altro, lo stimolo ad una trattazione sistematica degli effetti «caccia alle streghe», che tende a vedere in ogni accordo tra coniugi, di cui uno dei contraenti si sia successivamente pentito, un’intesa nulla, perché in contrasto con la giurisprudenza che boccia irrimediabilmente i prenuptial agreements in contemplation of divorce. L’effetto che si genera è, così, quello di minare in modo irreparabile il fallimento di un imprenditore commerciale provoca su un contratto di leasing immobiliare “pendente” alla data principio della dichiarazione di fallimento stessa. Si è ritenuto corretto e coerente con le finalità di questo scritto soffermarsi anche sull’esecuzione vincolatività del contratto stessoe dell’affidamento che su tale vincolatività le parti hanno il diritto di riporre. * Contributo pubblicato all’esito di valutazione. ** Magistrato a r., confrontando le opposte obbligazioni dell’utilizzatore e del concedente per poi introdurreProfessore a contratto nell’Università di Bolo- gna, finalmentexxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx. This study highlights, il leasing immobiliare. Un istituto chefirst of all, seppur caratterizzato tuttora da incertezze applicative dovute ad una scarsa regolamentazione legislativa, è attualmente molto diffuso nelle pratiche commerciali in ragione degli innegabili vantaggi economici che comporta. Permettere ad un imprenditore di esercitare la propria attività d’impresa all’interno di un edificio ad hoc (eventualmente fatto costruire su sue indicazioni), consentendogli, alla scadenza del leasing, addirittura l’acquisto dello stesso edificiothat this case, in un periodo storico come il periodo attualeall likelihood, caratterizzato da una certa diffidenza verso le attività commercialidoes not deal with simula- tion, è indubbiamente una soluzione efficace e vantaggiosa per una qualsiasi attività commercialebut with a so-called “indirect agreement” (in Italian: negozio indiretto). Anche perchéAfter then briefly pointing out the reasons that underline the perfect validity of preventive agreements in view of separation and divorce, come si è ripetuto per l’intero lavorothe essay reiterates that the prevailing jurisprudence regarding the nullity of prenuptial or nuptial agreements in contemplation of a marital crisis produces completely perverse effects. Actually, i canoni corrisposti dall’utilizzatore non sono il corrispettivo per il godimento dell’immobile ma bensìon the one hand, scontano il prezzo dell’immobile stesso; per cui l’imprenditore oltre a esercitare la propria attività commerciale ad un costo quantomeno sostenibile per tutta la durata del leasingit brings about the “non-educational teaching” that between spouses, “acquistapacta non sunt servanda” (agreements are not binding). On the other, it generates a stimulus to a sort of “witch xxxx”, tending to consider null and void every agreement between spouses, just because one of the contracting parties has subsequent- ly changed his/her mind, by using as a pretext the assumption that the contract is conflicting with the case law rejecting the validity of prenuptial agreements in senso economicocontemplation of divorce. By doing so, canone dopo canone la proprietà dell’edificio, potendo, alla scadenza del contratto acquistarlo anche in senso pratico ad un prezzo molto più basso rispetto al prezzo cui l’immobile sarebbe venduto normalmente. Successivamente, si è approfondito il delicato rapporto tra il leasing immobiliare e la dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore intervenuta durante la pendenza del leasing: circostanza, purtroppo, alquanto probabile nella pratica. Partendo dall’analisi dei rapporti pendenti e dell’esatta portata interpretativa di questa espressione, e proseguendo con un breve excursus sull’evoluzione storico-normativa della disciplina dei rapporti pendenti, con doverose precisazioni in merito ai presupposti per considerare il leasing “pendente”, si è giunti a sottolineare che, almeno nella legge fallimentare, il legislatore ha operato un decisivo superamento della distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, introducendo un’unica figura di leasing caratterizzata prevalentemente da una causa di finanziamentothe essential principle of the binding nature of contract (and of the confidence of parties on it) is irretrievably undermined.
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Samples: Contratto in Generale
Conclusioni. Nel presente lavoro è stata offerta una trattazione sistematica degli effetti che il fallimento di un imprenditore commerciale provoca su un contratto di leasing immobiliare “pendente” alla data della dichiarazione di fallimento stessaL’indagine condotta pare consentire l’approdo ad alcune ragionevoli certezze. Si è ritenuto corretto visto che non tutte le norme penali tutelano interessi generali, essendovene diverse a presidio di interessi esclusivamente particolari. Non tutte le norme penali, perciò, sono di ordine pubblico. Poiché la nullità per illiceità è, per opinione assolutamente consolidata, conseguenza del contrasto diretto o indiretto fra il contratto e coerente un precetto di ordine pubblico, in prima approssimazione si può dire che sono affetti da nullità/illiceità solo i contratti violativi di norme penali di ordine pubblico, allo stesso modo di come, più generalmente, sono affetti da nullità/illiceità i contratti in contrasto con norme imperative di ordine pubblico. Se la tesi è condivisibile, le finalità di questo scritto soffermarsi anche sull’esecuzione conseguenze della illiceità penale dei comportamenti tenuti da uno o da tutti i contraenti sulla validità del contratto stessovanno indagate valutando non la struttura della fattispecie penale, confrontando secondo la dicotomia reati-contratto e reati in contratto, o secondo il binomio punizione di una parte o di tutte le opposte obbligazioni dell’utilizzatore parti dell’accordo, ma verificando la natura degli interessi che essa specificamente tutela: se di ordine singolare o collettivo e primario. Sembra opportuna qualche ulteriore considerazione. Circa il criterio elaborato dalla dottrina civilistica (direzione del concedente per poi introdurredivieto penale), finalmenteè facile convenire sul rilevo che l’indagine sulla natura di ordine pubblico dell’interesse protetto può essere condotta anche con riguardo alla direzione della sanzione, e con indubbia utilità. Infatti, il leasing immobiliarecontratto frutto di condotte tutte penalmente sanzionate sarà certamente in contrasto con norme imperative di ordine pubblico. Un istituto cheTuttavia, seppur caratterizzato tuttora da incertezze applicative dovute ad una scarsa regolamentazione legislativase l’assolutezza del comando è eloquente, è attualmente molto diffuso nelle pratiche commerciali in ragione degli innegabili vantaggi economici che comportala relatività dell’obbligo o del divieto non spiega alcunché e lascia aperto il problema a tutte le soluzioni astrattamente prospettabili. Permettere ad un imprenditore di esercitare Come esemplarmente dimostra la propria attività d’impresa all’interno nuova normativa sull’usura, anche nel caso della punibilità di un edificio ad hoc contraente soltanto è ben sostenibile la nullità/illiceità del contratto. Circa il criterio elaborato dalla dottrina penalistica (eventualmente fatto costruire su sue indicazionidistinzione tra reati-contratto e reati in contratto), consentendoglisembra agevole accettare l’idea che la sanzione civilistica concerna per così dire la regola negoziale e non le condotte tenute da uno o da tutti i contraenti. Non è invece condivisibile, alla scadenza del leasinge appare positivamente smentito dalla disciplina dell’usura, addirittura l’acquisto dello stesso edificioche nell’ipotesi dei reati in contratto, in un periodo storico come il periodo attualesi punisca la condotta delittuosa di taluno ma mai l’accordo raggiunto, caratterizzato da una certa diffidenza verso le attività commerciali, è indubbiamente una soluzione efficace e vantaggiosa per una qualsiasi attività commerciale. Anche perché, come non si è ripetuto per l’intero lavoro, i canoni corrisposti dall’utilizzatore non sono il corrispettivo per il godimento dell’immobile ma bensì, scontano il prezzo dell’immobile stesso; per cui l’imprenditore oltre a esercitare la propria attività commerciale ad un costo quantomeno sostenibile per tutta la durata del leasing, “acquista”, in senso economico, canone dopo canone la proprietà dell’edificio, potendo, alla scadenza abbia nullità/illiceità del contratto acquistarlo anche in senso pratico ad un prezzo molto più basso rispetto al prezzo cui l’immobile sarebbe venduto normalmenteo della parte viziata. Successivamente, si è approfondito il delicato rapporto tra il leasing immobiliare e la dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore intervenuta durante la pendenza del leasing: circostanza, purtroppo, alquanto probabile nella pratica. Partendo dall’analisi dei rapporti pendenti e dell’esatta portata interpretativa di questa espressione, e proseguendo con un breve excursus sull’evoluzione storico-normativa della disciplina dei rapporti pendenti, con doverose precisazioni in merito ai presupposti per considerare il leasing “pendente”, si è giunti a sottolineare che, almeno nella legge fallimentareIn conclusione, il legislatore ha operato un decisivo superamento criterio prospettato dalla dottrina civilistica (anche nel più ampio contesto della violazione di norme imperative non penalmente sanzionate) della direzione della sanzione si rivela inesatto e fallace. Inesatto e sviante si rivela anche il criterio prospettato dalla dottrina penalistica nella meccanica distinzione tra leasing reati-contratto e reati in contratto. Il successo di godimento e leasing traslativoentrambi è stato probabilmente facilitato dalla ritenuta portata assoluta della sanzione della nullità, introducendo un’unica figura di leasing caratterizzata prevalentemente da una causa di finanziamento.che non risparmierebbe nessuna
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Samples: Contratto Con Causa Di Garanzia
Conclusioni. Nel presente lavoro è stata offerta una trattazione sistematica degli effetti È stato detto che la speranza di Xxxxx era che il fallimento suo lavoro potesse costituire una rinascita dello spirito del contratto sociale. La sua idea era che soltanto attraverso una rivisitazione di un imprenditore commerciale provoca su un contratto quella tradizione fosse possibile trovare una valida alternativa alle prospettive utilitaristiche che hanno fatto seguito al lavoro di leasing immobiliare “pendente” alla data della dichiarazione di fallimento stessaXxxx. Si è ritenuto corretto può dire che almeno in questo la sua impresa sia stata un totale successo. Non soltanto il “neo-contrattualismo” ha effettivamente preso piede nel dibattito accademico; Una teoria della giustizia ha anche permesso a molti di riscoprire e coerente rileggere con rinnovato interesse gli autori della tradizione anche grazie alle interpretazioni procedurali che Xxxxx stesso ha fornito della dottrina morale e politica di Xxxx. Anche per quanto riguarda le finalità reazioni critiche, esse hanno comunque rinvigorito il dibattito politico-filosofico; nuove concezioni di questo scritto soffermarsi giustizia hanno trovato linfa vitale per svilupparsi in veri e propri filoni di pensiero, mentre paradigmi già esistenti hanno trovato nuovo slancio e nuova forza. Le considerazioni che i critici hanno fatto sulla giustizia come equità sono state sicuramente importanti, e alcune hanno anche sull’esecuzione trovato risposta nelle opere di Xxxxx successive (e in particolare in Political Liberalism del contratto stesso1993). Ma nonostante tutto TJ rimane un’opera di fondamentale importanza, confrontando le opposte obbligazioni dell’utilizzatore e del concedente per poi introdurre, finalmente, il leasing immobiliare. Un istituto che, seppur caratterizzato tuttora da incertezze applicative dovute ad una scarsa regolamentazione legislativa, è attualmente molto diffuso nelle pratiche commerciali in ragione degli innegabili vantaggi economici ricca di spunti innovativi anche dal punto di vista prettamente politico più che comporta. Permettere ad un imprenditore di esercitare la propria attività d’impresa all’interno di un edificio ad hoc (eventualmente fatto costruire su sue indicazioni), consentendogli, alla scadenza del leasing, addirittura l’acquisto dello stesso edificiofilosofico, in un periodo storico come il periodo attuale, caratterizzato da una certa diffidenza verso le attività commerciali, è indubbiamente una soluzione efficace e vantaggiosa per una qualsiasi attività commerciale. Anche perché, come si è ripetuto per l’intero lavoro, i canoni corrisposti dall’utilizzatore non sono il corrispettivo per il godimento dell’immobile ma bensì, scontano il prezzo dell’immobile stesso; per cui l’imprenditore oltre a esercitare la propria attività commerciale ad un costo quantomeno sostenibile per tutta la durata del leasing, “acquista”, in senso economico, canone dopo canone la proprietà dell’edificio, potendo, alla scadenza del contratto acquistarlo anche in senso pratico ad un prezzo molto più basso rispetto al prezzo cui l’immobile sarebbe venduto normalmente. Successivamente, si è approfondito il delicato rapporto tra il leasing immobiliare e la dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore intervenuta durante la pendenza del leasing: circostanza, purtroppo, alquanto probabile nella pratica. Partendo dall’analisi dei rapporti pendenti e dell’esatta portata interpretativa di questa espressione, e proseguendo con un breve excursus sull’evoluzione storico-normativa della disciplina dei rapporti pendenti, con doverose precisazioni particolare in merito ai presupposti per considerare concetti di equità e alla discussione sull’ammissibilità delle diseguaglianze. Per quanto riguarda la riformulazione delle teorie classiche del contratto sociale e del superamento delle problematiche che implicavano, sembra effettivamente che la struttura stessa del paradigma contrattuale in relazione alla costituzione di uno Stato democratico siano insuperabili, legate ai processi logici che ne accompagnano lo sviluppo. L’utilizzo che Xxxxx fa della figura del contratto nella formulazione dei principi di giustizia, quindi il leasing “pendente”riferimento a una questione nuova e totalmente differente dalla costituzione di un soggetto politico ex novo, consente effettivamente di lasciare alle spalle alcune delle difficoltà che sono emerse attraverso la critica hegeliana e a cui in seguito si è giunti tentato di rispondere. Ma la caratterizzazione della posizione originaria e l’espediente del velo d’ignoranza tendono davvero a sottolineare chemettere da parte l’effettiva componente della contrattazione. Una moltitudine di soggetti neutrali e sostanzialmente identici non è in ultima istanza neppure una moltitudine. Del tentativo di rinnovamento e perfezionamento delle teorie del contratto rimane un’efficace riformulazione pratica della dottrina kantiana, almeno nella legge fallimentare, il legislatore ha operato ma anche in quel caso si tratta spesso di un decisivo superamento della distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, introducendo un’unica figura di leasing caratterizzata prevalentemente da una causa di finanziamentoprocesso fortemente influenzato dalle personali interpretazioni dello stesso Xxxxx.
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Samples: Academic Thesis
Conclusioni. Nel presente Dato il poco tempo avuto a disposizione e l’esiguo numero di realtà indagate, questa ricerca non può pretendere di indicare quale contratto sia migliore degli altri per il buon andamento dei rapporti di lavoro all’interno del settore museale. Quello che si può fare, però, è stata offerta una trattazione sistematica degli effetti condividere l’esperienza fatta, mettendo in evidenza alcuni punti di contatto tra le diverse esperienze e cercando di suscitare un minimo di attenzione e di dibattito su questo argomento. - Quando il tipo di contratto non è imposto da norme di legge (come nel caso dei musei pubblici), viene sempre preso in considerazione un certo numero di alternative, tra cui compare sempre il CCNL Federculture. Restano da chiedersi i motivi di questa costante presenza: innanzitutto, Federculture è l’unico contratto specificamente destinato al settore culturale e, attraverso i lavori della Delegazione Trattante, diventerà sempre più mirato sui singoli ambiti; inoltre, anche se per vari motivi non viene adottato, esso è visto un punto di riferimento, non necessariamente a cui tendere, ma al quale comunque prestare attenzione. Da ciò si deduce un interesse crescente alla definizione ed al riconoscimento delle specificità delle professioni culturali (museali, in particolare), di cui la Carta Nazionale delle Professioni Museali di ICOM non può che essere il fallimento primo, importante passo. - Molto spesso l’elemento discriminante per la scelta di un imprenditore commerciale provoca su contratto è la sua economicità: questo è particolarmente vero per i servizi dati in concessione all’esterno (pulizie, guardiania, didattica, … ) e per le realtà giovani, che devono ancora trovare il proprio assestamento e che spesso non hanno alle spalle un contratto patrimonio consolidato a cui fare riferimento in caso di leasing immobiliare “pendente” necessità. - I contratti prescelti sono molto spesso generici o, comunque, poco inerenti al settore museale ed alle necessità dei singoli istituti: pertanto, si ricorre con una certa frequenza alla data della dichiarazione di fallimento stessa. Si è ritenuto corretto e coerente con le finalità di questo scritto soffermarsi anche sull’esecuzione del contratto stesso, confrontando le opposte obbligazioni dell’utilizzatore e del concedente per poi introdurre, finalmente, il leasing immobiliare. Un istituto che, seppur caratterizzato tuttora da incertezze applicative dovute ad una scarsa regolamentazione legislativa, è attualmente molto diffuso nelle pratiche commerciali in ragione degli innegabili vantaggi economici che comporta. Permettere ad un imprenditore di esercitare la propria attività d’impresa all’interno di un edificio ad hoc (eventualmente fatto costruire su sue indicazioni), consentendogli, alla scadenza del leasing, addirittura l’acquisto dello stesso edificiocontrattazione interna, in un periodo storico come il periodo attuale, caratterizzato da una certa diffidenza verso le attività commerciali, è indubbiamente una soluzione efficace e vantaggiosa parte per una qualsiasi attività commerciale. Anche perché, come si è ripetuto per l’intero lavoro, i canoni corrisposti dall’utilizzatore non sono il corrispettivo prevedere condizioni di miglior favore per il godimento dell’immobile ma bensìpersonale e in parte per adattare il contratto alle caratteristiche ed alle esigenze di ogni museo. - Motivazione, scontano entusiasmo e spirito di sacrificio e di collaborazione tra i dipendenti si rivelano ottimi alleati per il prezzo dell’immobile stesso; superamento delle inevitabili difficoltà a cui è soggetta la vita di ogni museo, specialmente se di piccole dimensioni: la letteratura manageriale, però, insegna che questi comportamenti virtuosi sono tipici delle organizzazioni nei primi stadi di vita e che - se non opportunamente stimolati attraverso l’ingresso di nuovo personale o tramite specifiche iniziative rivolte ai dipendenti di lunga data - tendono a perdersi con il passare del tempo. C’è quindi da chiedersi: per cui l’imprenditore oltre quanto tempo i musei saranno in grado di sostenersi in questo modo? - Il mondo dei musei non sembra soffrire di particolari fermenti sindacali, se non nei casi dei servizi appaltati a esercitare la propria attività commerciale ad un costo quantomeno sostenibile cooperative esterne o di contrattazione per tutta la durata il settore del leasingpubblico impiego. - Tutti i responsabili di strutture museali sono concordi nel riconoscere l’importanza della formazione, “acquista”, in senso economico, canone dopo canone la proprietà dell’edificio, potendo, alla scadenza del contratto acquistarlo anche in senso pratico ad un prezzo molto più basso rispetto al prezzo cui l’immobile sarebbe venduto normalmente. Successivamente, si è approfondito il delicato rapporto tra il leasing immobiliare e la dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore intervenuta durante la pendenza del leasing: circostanza, purtroppo, alquanto probabile nella pratica. Partendo dall’analisi dei rapporti pendenti e dell’esatta portata interpretativa di questa espressione, e proseguendo con un breve excursus sull’evoluzione storico-normativa della disciplina dei rapporti pendenti, con doverose precisazioni in merito ai presupposti per considerare il leasing “pendente”, si è giunti a sottolineare che, almeno nella legge fallimentare, il legislatore ha operato un decisivo superamento della distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, introducendo un’unica figura di leasing caratterizzata prevalentemente da una causa di finanziamento.tre livelli:
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Samples: Contratti Nei Musei
Conclusioni. Nel presente lavoro La disamina compiuta - muovendo proprio dall’obiettivo di comprendere, in che modo, si concretizzasse la nozione formale di abuso del diritto – ha, sostanzialmente, evidenziato che l’odierna giurisprudenza attribuisce una peculiare connotazione alla vicenda negoziale, tale da ritenere che gli interessi del debitore debbano concernere anche la sfera del creditore. In altri termini, l’odierna interpretazione della vicenda negoziale, condizionata – in melius – dalla funzione integrativa del principio di buona fede, implica che oltre agli obblighi convenzionalmente pattuiti, a gravar le parti, rilevino ulteriori obblighi, la cui fonte è stata offerta insita proprio nel rispetto del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto. La giurisprudenza sembra, ormai, quasi granitica nel ritenere che una trattazione sistematica degli effetti condotta egoisticamente protesa alla tutela del proprio interesse, e quindi antitetica rispetto alla salvaguardia del rapporto contrattuale, per come ideato, integri una violazione del divieto di abuso del diritto. Tale ricostruzione mostra, quindi, che si integri un effettivo esercizio abusivo del diritto allorquando il fallimento titolare lo eserciti scorrettamente, ovvero ricorrendo a modalità non necessarie e talmente irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, da infliggere un ingiustificato e sproporzionato sacrificio alla controparte contrattuale. È, quindi, evidente che la violazione del divieto di abuso del diritto non sia ravvisabile in una condotta ah hoc, quanto piuttosto nella violazione di quegli obblighi che sarebbero imposti dall’osservanza del principio di buona fede. Quanto evidenziato non è di poco conto: se è pur vero che con le pronunce vagliate, la Corte di Legittimità ha dato forma ad un concetto privo di un imprenditore commerciale provoca su un contratto approdo normativo nazionale, è altresì vero che tale ricostruzione – intrinsecamente ancorata al principio di leasing immobiliare “pendente” alla data della dichiarazione buona fede – rende pressocché impossibile conferire al concetto di fallimento stessaabuso di diritto vita autonoma. Si è ritenuto corretto e coerente con La costante sinergia, tra buona fede ed abuso del diritto, che emerge in tutte le finalità di questo scritto soffermarsi anche sull’esecuzione del contratto stesso, confrontando le opposte obbligazioni dell’utilizzatore e del concedente per poi introdurre, finalmente, il leasing immobiliare. Un istituto argomentazioni prospettate non può però stupire se si considera che, seppur caratterizzato tuttora da incertezze applicative dovute in effetti, sia stata la giurisprudenza ad aver attribuito al concetto di abuso del diritto una scarsa regolamentazione legislativaconnotazione pratica - per l’appunto – ricorrendo al principio di buona fede. Pertanto, è attualmente molto diffuso nelle pratiche commerciali la disamina della recente sentenza della Suprema Corte ha costituito l’input per evidenziare il ricorrente schema sposato dalla Corte di Legittimità in ragione degli innegabili vantaggi economici che comporta. Permettere ad un imprenditore una riflessione di esercitare la propria attività d’impresa all’interno di un edificio ad hoc (eventualmente fatto costruire su sue indicazioni), consentendogli, alla scadenza del leasing, addirittura l’acquisto dello stesso edificio, in un periodo storico come il periodo attuale, caratterizzato da una certa diffidenza verso le attività commerciali, è indubbiamente una soluzione efficace e vantaggiosa per una qualsiasi attività commerciale. Anche perché, come si è ripetuto per l’intero lavoro, i canoni corrisposti dall’utilizzatore non sono il corrispettivo per il godimento dell’immobile ma bensì, scontano il prezzo dell’immobile stesso; per cui l’imprenditore oltre a esercitare la propria attività commerciale ad un costo quantomeno sostenibile per tutta la durata del leasing, “acquista”, in senso economico, canone dopo canone la proprietà dell’edificio, potendo, alla scadenza del contratto acquistarlo anche in senso pratico ad un prezzo molto più basso rispetto al prezzo cui l’immobile sarebbe venduto normalmente. Successivamente, si è approfondito il delicato rapporto tra il leasing immobiliare e la dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore intervenuta durante la pendenza del leasing: circostanza, purtroppo, alquanto probabile nella pratica. Partendo dall’analisi dei rapporti pendenti e dell’esatta portata interpretativa di questa espressione, e proseguendo con un breve excursus sull’evoluzione storico-normativa della disciplina dei rapporti pendenti, con doverose precisazioni in merito ai presupposti per considerare il leasing “pendente”, si è giunti a sottolineare che, almeno nella legge fallimentare, il legislatore ha operato un decisivo superamento della distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, introducendo un’unica figura di leasing caratterizzata prevalentemente da una causa di finanziamentoampio respiro.
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Samples: Articolo
Conclusioni. Nel presente La scelta di flessibilizzare il mercato del lavoro è stata offerta una trattazione sistematica degli effetti italiano con la divaricazione delle tutele contro il licenziamento illegittimo (a seconda che si tratti di vecchi o di nuovi assunti) avrà esattamente l’effetto di internalizzare in via strutturale all’interno dell’impresa quel dualismo che il fallimento legislatore si propone di contrasta- re. E già per questo, per questa intrinseca inidoneità rispetto allo scopo asserita- mente perseguito, una tale disparità (strutturale e permanente) di trattamento tra lavoratori non soddisfa il criterio di ragionevolezza imposto dall’art. 3 Cost.45. La differenza di trattamento - oltre che inadeguata e non necessaria rispetto allo scopo - appare, d’altra parte, del tutto sproporzionata, e dunque insuscettibile di soddisfare il più specifico test di bilanciamento imposto dal giudizio di ragione- volezza46, poiché, diversamente dalle iniziali ipotesi di contratto a tutele crescen- ti come sottotipo rivolto a favorire l’inserimento stabile nel lavoro subordinato con una deroga solo transitoria alla ordinaria disciplina dei licenziamenti, il decreto introduce una differenziazione di statuto protettivo radicale e permanen- te, senza realizzare un riallineamento delle tutele al raggiungimento di una certa anzianità di servizio. La scelta del legislatore delegato in favore di una brutale monetizzazione «al ribasso» delle conseguenze del licenziamento illegittimo non individua pertanto un punto di ragionevole bilanciamento tra i contrapposti interessi in rilievo. L’unico interesse realmente protetto finisce per essere quello del datore di lavo- ro alla certezza di costi contenuti e predeterminabili ex ante, mettendo fuori gioco una volta per tutte la discrezionalità valutativa del giudice. Sotto tale profilo, la tensione con i princìpi costituzionali non sta tanto (x xxxxxx- to) nel sostanziale abbandono della tutela reintegratoria, che non è costituzional- mente necessitata, ancorché nella già evocata, importante pronuncia n. 141 del 2006 le Sezioni Unite della Cassazione abbiano avvertito che «il diritto del lavo- ratore al proprio posto, protetto dagli artt. 1, 4 e 35 Cost., subirebbe una sostan- ziale espropriazione se ridotto in via di regola al diritto ad una somma»47. L’offesa a quei princìpi costituzionali è piuttosto recata da una tutela che, anche ove possa legittimamente esaurirsi tutta dentro una logica puramente monetaria, è del tutto inidonea a garantire, non si dice una efficacia sanzionatoria e dissua- siva nei confronti del recesso datoriale illegittimo, ma almeno una minima effet- tività risarcitoria. 45 Cfr. in termini X. XXXXX, La piccola eguaglianza, Einaudi, Torino, 2015, p. 95. 46 Cfr. ex multis X. XXXXXXX, La ragionevolezza nella giustizia costituzionale, cit., pp. 30 ss.; P. LOI, La ragio- nevolezza come predicato delle differenze di trattamento, in Riv. giur. lav., 2008, I, pp. 481 ss. 47 V. supra, nota 10. L’indennità prevista dal d.lgs. non soddisfa certamente - quantomeno per i lavo- ratori con minore anzianità - un tale requisito minimo di effettività, situandosi largamente al di sotto degli standard minimi previsti dalle fonti internazionali e sovranazionali. Il parametro più esigente e significativo - rilevante come norma interposta ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost. - è al riguardo senz’altro quello offerto dall’art. 24 del nuovo testo della Carta sociale europea, per il quale è possibile fare affidamento su una consolidata stratificazione di indirizzi inter- pretativi da parte del comitato di esperti indipendenti48. Il diritto dell’Unione europea non sembra invece offrire ancoraggi altrettanto utili, essenzialmente a causa dei noti limiti applicativi della Carta dei diritti fon- damentali alla stregua dell’art. 51. La disciplina del contratto a tutele crescenti si muove, in effetti, pressoché per intero al di fuori del campo applicativo del dirit- to dell’Unione europea (e quindi della Carta), salvo forse che per la previsione di cui all’art. 10 in tema di licenziamenti collettivi, che - destrutturando la tutela attivabile (anche) in caso di violazione degli obblighi (di natura essenzialmente procedurale) derivanti dalla Direttiva 98/59 - può ragionevolmente ritenersi in contrasto (pure) con l’art. 30 della Carta di Xxxxx. La lotta per il diritto - per la riconquista di un imprenditore commerciale provoca su un contratto diritto del lavoro nel quale possa ancora riconoscersi il seme progettuale dell’art. 3, secondo comma, Cost. - non potrà tuttavia essere affidata soltanto alla dialettica giudiziaria e al pur inevita- bile vaglio di leasing immobiliare “pendente” alla data costituzionalità del Jobs Act. Gli istituti della dichiarazione solidarietà sono - ieri come oggi - il frutto della forza rivendicativa e progettuale di fallimento stessa. Si è ritenuto corretto e coerente con le finalità di questo scritto soffermarsi anche sull’esecuzione soggetti sto- rici reali49: sarà anzitutto compito del contratto stesso, confrontando le opposte obbligazioni dell’utilizzatore lavoro organizzato e del concedente per poi introdurresindacato saper ritrovare - rinnovandosi - questa forza, finalmente, il leasing immobiliare. Un istituto che, seppur caratterizzato tuttora da incertezze applicative dovute ad una scarsa regolamentazione legislativa, è attualmente molto diffuso nelle pratiche commerciali proprio nel momento in ragione degli innegabili vantaggi economici che comporta. Permettere ad un imprenditore di esercitare la propria attività d’impresa all’interno di un edificio ad hoc (eventualmente fatto costruire su sue indicazioni), consentendogli, alla scadenza del leasing, addirittura l’acquisto dello stesso edificio, in un periodo storico come il periodo attuale, caratterizzato da una certa diffidenza verso le attività commerciali, è indubbiamente una soluzione efficace e vantaggiosa per una qualsiasi attività commerciale. Anche perché, come si è ripetuto per l’intero lavoro, i canoni corrisposti dall’utilizzatore non sono il corrispettivo per il godimento dell’immobile ma bensì, scontano il prezzo dell’immobile stesso; per cui l’imprenditore oltre a esercitare la propria attività commerciale ad un costo quantomeno sostenibile per tutta la durata del leasing, “acquista”, in senso economico, canone dopo canone la proprietà dell’edificio, potendo, alla scadenza del contratto acquistarlo anche in senso pratico ad un prezzo molto più basso rispetto al prezzo cui l’immobile sarebbe venduto normalmente. Successivamente, si è approfondito il delicato rapporto tra il leasing immobiliare e la dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore intervenuta durante la pendenza del leasing: circostanza, purtroppo, alquanto probabile nella pratica. Partendo dall’analisi dei rapporti pendenti e dell’esatta portata interpretativa di questa espressione, e proseguendo con un breve excursus sull’evoluzione storico-normativa della disciplina dei rapporti pendenti, con doverose precisazioni in merito ai presupposti per considerare il leasing “pendente”, si è giunti a sottolineare che, almeno nella legge fallimentare, il legislatore ha operato un decisivo superamento della distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, introducendo un’unica figura di leasing caratterizzata prevalentemente da una causa di finanziamentosembra averla perduta.
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Samples: Contratto Di Lavoro Subordinato
Conclusioni. Nel presente lavoro L’anatocismo consiste dunque nella produzione di interessi sugli interessi relativi ad una obbligazione pecuniaria. Tale fenomeno, di cui si è stata offerta una trattazione sistematica tracciata l’evoluzione storica, è di regola vietato tranne nei casi in cui il pagamento degli effetti che il fallimento interessi sugli interessi è chiesto giudizialmente o per effetto di un imprenditore commerciale provoca su un contratto accordo successivo alla loro scadenza. L’“uso contrario” cui fa riferimento l’art. 1283 del codice civile quale ulteriore margine di leasing immobiliare ammissibilità degli interessi anatocistici, non è affatto integrato dalla prassi bancaria di capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi, poiché la stessa non è qualificabile quale “pendenteuso normativo” preesistente all’entrata in vigore del codice civile. Nei contratti bancari e in particolare nei rapporti di conto corrente, le banche hanno per lungo tempo preteso interessi anatocistici non legittimi. Il legislatore -‐ seppure con qualche tentennamento corretto dalla Corte Costituzionale -‐ ha dichiarato in maniera inequivocabile l’illegittimità di tale pratica. Le associazioni dei consumatori hanno avviato numerose class actions tendenti ad ottenere la restituzione ai correntisti degli interessi indebitamente conteggiati, purché in relazione a conti correnti mai chiusi, o se chiusi, con il termine di prescrizione decennale non ancora spirato. La consistente giurisprudenza formatasi nel contenzioso bancario diretto ad ottenere il pagamento ovvero la restituzione degli interessi anatocistici ha chiarito, fra gli altri, aspetti legati alla ripartizione dell’onere della prova tra banca e correntista. Nonostante numerose pronunce favorevoli all’applicazione di criteri quali il “saldo zero” (l’azzeramento convenzionale del saldo ad una certa data qualora a causa di lacune documentali non sia possibile una ricostruzione compiuta della dichiarazione movimentazione) e il principio della “vicinanza alla fonte di fallimento stessaprova”(l’esibizione da parte della banca della documentazione anche nelle cause promosse dal correntista, per la maggiore disponibilità di tali dati), la Cassazione con la recentissima sentenza n. 9201 del 7 maggio 2015 ha definitivamente sancito la sostanziale parità di correntista e banca sul piano processuale, nel contenzioso diretto ad ottenere il pagamento ovvero la restituzione degli interessi anatocistici. Si è ritenuto corretto La diversa forza contrattuale di banca e coerente correntista, infatti, non incide sull’accesso alla prova da parte del privato, con le finalità di questo scritto soffermarsi anche sull’esecuzione la conseguenza che chi vuole far valere il proprio diritto (la banca al pagamento del contratto stesso, confrontando le opposte obbligazioni dell’utilizzatore e del concedente per poi introdurre, finalmentesaldo passivo, il leasing immobiliarecorrentista alla restituzione degli interessi anatocistici illegittimamente pagati) ha l’onere di provare la rispettiva pretesa. Un istituto che, seppur caratterizzato tuttora da incertezze applicative dovute ad una scarsa regolamentazione legislativa, Per completare il quadro è attualmente molto diffuso nelle pratiche commerciali in ragione degli innegabili vantaggi economici che comporta. Permettere ad un imprenditore di esercitare la propria attività d’impresa all’interno di un edificio ad hoc (eventualmente fatto costruire su sue indicazioni), consentendogli, alla scadenza del leasing, addirittura l’acquisto dello stesso edificio, in un periodo storico stato interessante osservare come il periodo attualefenomeno degli interessi anatocistici nell’ambito dei contratti bancari è regolato nei principali ordinamenti europei. Il fenomeno riceve minore attenzione che nel nostro ordinamento giuridico. L’anatocismo è sostanzialmente ammesso negli ordinamenti francese, caratterizzato da una certa diffidenza verso le attività commercialitedesco, è indubbiamente una soluzione efficace inglese e vantaggiosa per una qualsiasi attività commerciale. Anche perchéspagnolo in virtù del principio di sacralità dell’autonomia contrattuale delle parti, come si è ripetuto per l’intero lavoro, i canoni corrisposti dall’utilizzatore non sono il corrispettivo per il godimento dell’immobile ma bensì, scontano il prezzo dell’immobile stesso; per cui l’imprenditore oltre seppure con qualche correttivo a esercitare la propria attività commerciale ad un costo quantomeno sostenibile per tutta la durata garanzia del leasing, “acquista”, in senso economico, canone dopo canone la proprietà dell’edificio, potendo, alla scadenza del contratto acquistarlo anche in senso pratico ad un prezzo molto più basso rispetto al prezzo cui l’immobile sarebbe venduto normalmente. Successivamente, si è approfondito il delicato rapporto tra il leasing immobiliare e la dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore intervenuta durante la pendenza del leasing: circostanza, purtroppo, alquanto probabile nella pratica. Partendo dall’analisi dei rapporti pendenti e dell’esatta portata interpretativa di questa espressione, e proseguendo con un breve excursus sull’evoluzione storico-normativa della disciplina dei rapporti pendenti, con doverose precisazioni in merito ai presupposti per considerare il leasing “pendente”, si è giunti a sottolineare che, almeno nella legge fallimentare, il legislatore ha operato un decisivo superamento della distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, introducendo un’unica figura di leasing caratterizzata prevalentemente da una causa di finanziamentocontraente debole.
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Samples: Not Applicable
Conclusioni. Nel presente La sentenza in commento sembra non tener conto delle funzioni dei codici deontologici né del contesto in cui essi vengono applicati. Se è vero che la nozione di impresa a livello comunitario è molto ampia ricomprendendo tutti i soggetti che svolgono un'attività economica, non bisogna dimenticare che re- centemente la Corte costituzionale italiana ha smentito l’equiparazione troppo spesso usata, o meglio “abusata”, tra professionisti e imprese, ammettendo che le figure dell’imprenditore e del lavoratore autonomo sono solo per molti versi affini nel diritto interno come nel diritto comunitario, ma si devono rico- noscere specificità di quest’ultima categoria che rendono arbitrario un tratta- mento omogeneo. Ne deriva una netta distinzione tra lavoro autonomo, all’interno del quale sono ricomprese le professioni intellettuali, e attività di impresa20. Le prestazioni dei professionisti intellettuali involgono spesso beni costitu- zionalmente protetti, rendendo necessaria una regolamentazione attenta e precisa. I codici deontologici proteggono i consumatori e tutti coloro che en- trano in contatto con i professionisti in un contesto in cui la sfera pubblica e privata non è stata offerta una trattazione sistematica degli effetti nettamente separata, ma anzi coesistono interessi anche con- trapposti21. Si prospettano, poi, sempre più frequentemente casi in cui il professionista è parte sostanzialmente debole del contratto22. Se è vero, infatti, che il fallimento pro- fessionista agisce nel quadro della sua attività professionale per uno scopo economico, il suo cliente potrebbe non essere sempre un semplice consuma- tore. Si può, ad esempio, rivolgere ad un avvocato anche un altro professio- nista, magari titolare di un imprenditore commerciale provoca su un un'impresa, che voglia tutelare i propri interessi eco- nomici. Tra le due parti si stipula il relativo contratto di leasing immobiliare “pendente” mandato in cui l'av- vocato non è parte forte in quanto il cliente non conferisce incarico al legale per esigenze estranee alla data sua professione, o meglio «scopo estraneo all'atti- vità professionale», né tantomeno per la soddisfazione di esigenze della dichiarazione vita quotidiana avulse dall'esercizio di fallimento stessadette attività. Tale contratto risulta fuori dalle coordinate legislative e giurisprudenziali richieste per la qualifica di con- sumatore. Si è ritenuto corretto e coerente con le finalità di questo scritto soffermarsi anche sull’esecuzione del contratto stesso, confrontando le opposte obbligazioni dell’utilizzatore e del concedente per poi introdurre, finalmente, il leasing immobiliare. Un istituto che, seppur caratterizzato tuttora da incertezze applicative dovute ad una scarsa regolamentazione legislativa, è attualmente molto diffuso nelle pratiche commerciali in ragione degli innegabili vantaggi economici che comporta. Permettere ad un imprenditore di esercitare la propria attività d’impresa all’interno di un edificio ad hoc (eventualmente fatto costruire su sue indicazioni), consentendogli, alla scadenza del leasing, addirittura l’acquisto dello stesso edificiotratta, in un periodo storico come il periodo attualeeffetti, caratterizzato da una certa diffidenza verso le attività commercialidi due professionisti, è indubbiamente una soluzione efficace dotati di differente potere economico e vantaggiosa per una qualsiasi attività commerciale. Anche perché, come si è ripetuto per l’intero lavoro, i canoni corrisposti dall’utilizzatore non sono il corrispettivo per il godimento dell’immobile ma bensì, scontano il prezzo dell’immobile stesso; per cui l’imprenditore oltre a esercitare la propria attività commerciale ad un costo quantomeno sostenibile per tutta la durata del leasing, “acquista”, in senso economico, canone dopo canone la proprietà dell’edificio, potendo, alla scadenza del contratto acquistarlo anche in senso pratico ad un prezzo molto più basso rispetto al prezzo cui l’immobile sarebbe venduto normalmente. Successivamente, si è approfondito il delicato rapporto tra il leasing immobiliare e la dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore intervenuta durante la pendenza del leasing: circostanza, purtroppo, alquanto probabile nella pratica. Partendo dall’analisi dei rapporti pendenti e dell’esatta portata interpretativa di questa espressione, e proseguendo con un breve excursus sull’evoluzione storico-normativa della disciplina dei rapporti pendentinegoziale, con doverose precisazioni in merito ai presupposti per considerare il leasing “pendente”relativa predominanza dell'uno sull'altro, si è giunti a sottolineare cheravvi- sandosi conseguentemente uno squilibrio di forze determinante una debolez- za contrattuale di uno dei due contraenti, almeno nella legge fallimentare, il legislatore ha operato un decisivo superamento della distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, introducendo un’unica figura di leasing caratterizzata prevalentemente da una causa di finanziamentoanche se professionista23.
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Samples: Giurisprudenza Amministrativa
Conclusioni. Nel Quando Xxxxxxx difende l'ipotesi di accordo spiega con estrema chiarezza il suo punto di vista su quella che secondo lui è una grande “vittoria politica” della classe operaia: i metalmeccanici conquistano il contratto in una situazione caratterizzata dalla crisi economica e da una direzione politica del paese del tutto spostata a destra; chi non vede questo, attardandosi in critiche puramente quantitative a questo o a quel punto sull'ipotesi di accordo, non comprende il senso fondamentale di una lotta che ha sconfitto il piano padronale di umiliare la classe operaia, di costringerla a segnare il passo (e magari ad arretrare) sulle sue più significative conquiste degli ultimi quattro anni: l'autonomia dei consigli di fabbrica, la contrattazione articolata, il processo unitario, l'intervento nelle questioni dell'organizzazione del lavoro. Anche per la Sinistra Sindacale CGIL (Xxxxxxxx, segretario nazionale della FIOM) la vittoria più grande è quella che non sta scritta nel documento, è la “vittoria politica” della classe operaia sul terreno dell'autonomia dei consigli di fabbrica e della contrattazione articolata. Per valutare appieno la veridicità di queste affermazioni è utile ripercorrere brevemente il percorso storico che la classe operaia italiana ha intrapreso dal 1969 fino alla stipula del contratto del 1973, riassumendone gli aspetti principali. Stando ai risultati ottenuti, il “biennio infuocato '68-'69” rappresentava senza dubbio una svolta di rilievo, perché veniva dopo un lungo periodo di atrofizzazione delle lotte operaie. Dopo molto tempo, ricominciava la lotta per la riduzione dell'orario di lavoro. La rivendicazione del salario, poi, cercava di recuperare autonomia rispetto all'organizzazione capitalistica del lavoro, svincolandosi sia dalle gerarchie professionali, per acquistare un carattere di massa con tendenze perequative, sia dalle ergometrie cottimiste che fino ad allora avevano svolto un ruolo centrale nello sfruttamento intensivo del lavoro. Questi obiettivi, e i delegati che si costituirono per raggiungerli, mettevano in discussione la divisione (quasi una “spartizione”) sindacale del movimento operaio, dando un senso diverso, non burocratico, al discorso sull'unità sindacale. Non era altro che questo lo spirito egualitario che permeava le lotte di fabbrica e si faceva strada nelle stesse organizzazioni sindacali, sino a mutarne la struttura organizzativa e la linea rivendicativa. Il cambiamento della logica del sindacato gli aveva permesso di riassorbire i sommovimenti spontanei della base e di generalizzarne gli obiettivi nella vertenza contrattuale dell'autunno 1969, ottenendo così un contratto nazionale molto avanzato e sopratutto nuova legittimità tra i lavoratori, con l'aumento dei tassi di sindacalizzazione. Subito a ridosso del biennio di lotte, però, il sindacato cercava di modificare gradualmente la linea d'azione del movimento e le strutture che esso si era dato per gestire le vertenze nei luoghi di lavoro, evitando accuratamente di scatenarsi addosso un dissenso generalizzato. È indubbio che a partire dalla primavera del 1970 i dirigenti sindacali avessero avviato un tentativo di recupero e di burocratizzazione delle strutture di base contribuendo contemporaneamente alla loro generalizzazione, tanto più se le federazioni di riferimento si collocavano nell'area di sinistra dei sindacati (è sicuramente il caso dei metalmeccanici). Si trattava poi di impostare una strategia rivendicativa che potesse essere percepita come un avanzamento notevole dei risultati ottenuti durante l'autunno caldo, senza suscitare eccessivi dissensi; così alla lotta per la riduzione materiale delle categorie si preferiva la lotta per l'inquadramento unico e per un nuovo concetto di professionalità; l'obiettivo dell'abolizione del cottimo e della riduzione dei ritmi di lavoro, parola d'ordine che i sindacalisti giudicavano “schematica e generica”, veniva sostituito con la lotta per la contrattazione del cottimo, tesa al suo superamento e con l'istituzione dei comitati cottimo. Infine la riduzione dell'orario di lavoro si traduceva nella più blanda regolamentazione dell'orario lavorativo. Per comprendere i motivi del cambiamento va tenuta presente la strategia delle dirigenze confederali, espressa unitariamente per la prima volta il 6 ottobre 1971 in un documento politico firmato CGIL-CISL-UIL, che sostanzialmente subordinava l'attività rivendicativa al negoziato di vertice con il governo. L'eliminazione della “conflittualità permanente” doveva passare necessariamente per l'eliminazione degli squilibri che caratterizzavano il meccanismo di sviluppo in Italia, per cui il movimento sindacale, al fine di conseguire questo obiettivo, era obbligato a stringere un'alleanza con la classe media. La traduzione in termini rivendicativi di tale strategia era ben sintetizzata dalla piattaforma dei metalmeccanici del 1972, alla cui stesura le Confederazioni avevano abbondantemente partecipato: differenziazione dell'obiettivo di riduzione dell'orario lavorativo tra grandi e piccole imprese; assorbimento parziale e non abolizione del cottimo; riscrittura dei mansionari sulla base del concetto della nuova professionalità, e non riduzione del numero di categorie; graduazione del passaggio al nuovo inquadramento per le piccole imprese; diritto di indagine sulle nocività ambientali e non eliminazione delle nocività (rinunciando quindi a riduzione dei ritmi, abolizione del turno di notte, modifica degli impianti dannosi); limitazione e non abolizione degli appalti. L'impostazione confederale portava il sindacato a privilegiare un'azione incentrata sul metodo dell'incontro e del dialogo coi gruppi imprenditoriali pubblici e privati, sulla centralizzazione delle trattative a livello parlamentare e governativo, che non poteva non limitare i margini di manovra a livello di fabbrica. Ai fini negoziali bisognava “ripagare” il riconoscimento ottenuto dalla controparte con la propria moneta, offrendogli cioè la possibilità di recuperare accettabili margini di profitto, moderando il conflitto sindacale e restituendogli il controllo della forza-lavoro. In questo senso andava la concessione di “sconti” alle piccole e medie imprese, che favoriva il processo di ristrutturazione capitalistica in corso nelle grandi aziende, basato sulla delocalizzazione verso aziende marginali di parte del processo produttivo. Si aggiunga la volontà di limitare le richieste salariali “tra un contratto e l'altro”, come dichiarato da Lama nel gennaio del 1973, mentre erano in corso le trattative per il rinnovo contrattuale dei metalmeccanici. E ancora la disponibilità mostrata dal sindacato ad un maggiore utilizzo degli impianti, organizzando il lavoro su due o tre turni e rinunciando così all'abolizione del turno di notte. La fine del processo di unità sindacale aveva prodotto, nel luglio 1972, una Federazione sindacale divisa e proiettata più in direzione di una gestione verticistica del negoziato per le riforme, che non alla prosecuzione della linea rivendicativa scaturita dalle lotte del “biennio infuocato”. A quel punto l'influenza della Sinistra Sindacale, che si era accresciuta nella fase ascendente del ciclo di lotte, si era ridotta notevolmente, contribuendo al moderatismo della piattaforma di Genova (ottobre 1972). L'accordo finale per la stipula del contratto dei metalmeccanici (4 aprile 1973) rappresenta quindi la sintesi dei processi descritti. Restano cinque categorie operaie, pur essendo prevista la possibilità di passare in 3^ categoria dopo 52 mesi di rotazione delle mansioni (secondo l'ideologia della nuova professionalità); la possibilità di ruotare nel testo dell'accordo è stata offerta divenuta un obbligo al quale il lavoratore non può sottrarsi. L'obiettivo del consolidamento delle 40 ore, dopo che quello della riduzione dell'orario era stato abbandonato già in sede di stesura della piattaforma, è disatteso dall'elevato limite di straordinari previsti, sopratutto nelle piccole aziende dove essi costituiscono una trattazione sistematica degli effetti che il fallimento piaga. Sfuma così non solo la possibilità di ottenere nuove riduzioni, ma anche e sopratutto quella di affrontare una vertenza per la difesa dell'occupazione, perché se ne perdono le basi rivendicative. Il cottimo viene assorbito solo in parte in paga base; l'esclusione dell'appalto è limitata alle lavorazioni direttamente pertinenti con quelle dell'azienda. Si consolida infine la presenza di una vasta “zona franca” nel tessuto delle piccole e medie imprese, dove l'assottigliamento delle garanzie dei lavoratori viene sancito non solo grazie alla duplicazione del contratto, ma anche tramite una differenziazione all'interno dello stesso accordo siglato con la Federmeccanica. Il 1973 quindi come sintesi e lido di approdo di un imprenditore commerciale provoca su un contratto percorso già ben avviato nel biennio precedente e come anticipazione di leasing immobiliare “pendentesvolte” alla data della dichiarazione formali. Lungo una storia che non si presume mai lineare, e quella di fallimento stessa. Si è ritenuto corretto e coerente con le finalità di questo scritto soffermarsi anche sull’esecuzione del contratto stesso, confrontando le opposte obbligazioni dell’utilizzatore e del concedente per poi introdurre, finalmenteuna classe operaia oggi in caduta libera certamente non lo è, il leasing immobiliare1973 è il punto di flesso che ci spiega gli eventi, meglio, molto meglio, di tante parabole. Un istituto cheLa vittoria politica di cui parla Trentin, seppur caratterizzato tuttora per noi che guardiamo dall'alto e da incertezze applicative dovute ad lontano (ma non così lontano), non può essere quella scritta sul contratto, certamente non lo è. Il potere di determinare l'esito dello scontro tra capitale e lavoro da quel momento sfugge via dalle fabbriche e dalle mani di chi ci vive, gli operai, per tornare ai piani alti di un compromesso negoziato tra sindacati, governo e padronato (e tra gruppi parlamentari). Ma la vittoria e soprattutto la sconfitta fanno parte di un altro periodo, sono scritti nelle pagine di una scarsa regolamentazione legislativastoria che viene dopo, un'altra storia che poi, per tanti versi, è attualmente molto diffuso nelle pratiche commerciali in ragione degli innegabili vantaggi economici che comporta. Permettere ad un imprenditore di esercitare la propria attività d’impresa all’interno di un edificio ad hoc (eventualmente fatto costruire su sue indicazioni), consentendogli, alla scadenza del leasing, addirittura l’acquisto dello stesso edificio, in un periodo storico come il periodo attuale, caratterizzato da una certa diffidenza verso le attività commerciali, è indubbiamente una soluzione efficace e vantaggiosa per una qualsiasi attività commerciale. Anche perché, come si è ripetuto per l’intero lavoro, i canoni corrisposti dall’utilizzatore non sono il corrispettivo per il godimento dell’immobile ma bensì, scontano il prezzo dell’immobile stesso; per cui l’imprenditore oltre a esercitare la propria attività commerciale ad un costo quantomeno sostenibile per tutta la durata del leasing, “acquista”, in senso economico, canone dopo canone la proprietà dell’edificio, potendo, alla scadenza del contratto acquistarlo anche in senso pratico ad un prezzo molto più basso rispetto al prezzo cui l’immobile sarebbe venduto normalmente. Successivamente, si è approfondito il delicato rapporto tra il leasing immobiliare e la dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore intervenuta durante la pendenza del leasing: circostanza, purtroppo, alquanto probabile nella pratica. Partendo dall’analisi dei rapporti pendenti e dell’esatta portata interpretativa di questa espressione, e proseguendo con un breve excursus sull’evoluzione storico-normativa della disciplina dei rapporti pendenti, con doverose precisazioni in merito ai presupposti per considerare il leasing “pendente”, si è giunti a sottolineare che, almeno nella legge fallimentare, il legislatore ha operato un decisivo superamento della distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, introducendo un’unica figura di leasing caratterizzata prevalentemente da una causa di finanziamentonostra.
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Samples: Tesi Di Laurea
Conclusioni. Nel presente lavoro Dall’indagine effettuata sono stati individuati 48 scarichi a lago di dimensioni rilevanti, di forme e caratteristiche differenti, distribuiti lungo tutta la costa del Comune di Desenzano. A questi si sommano inoltre un numero elevato di scarichi minori. In particolare: • 17 scarichi non trovano rappresentazione nelle mappe in nostro possesso, non siamo quindi in grado di ricostruirne il percorso e la provenienza, così come non è stata offerta una trattazione sistematica possibile sapere quale tipologia di tubazioni o scarichi civili intercettino. Potrebbe trattarsi di semplici scarichi di tombini o caditoie come potrebbero esserci collegamenti, anche non conosciuti, a scarichi di acque nere o miste provenienti da abitazioni. • Almeno 13 degli effetti scarichi mappati risultano essere collegati direttamente a sfioratori di reti di tipo misto, in cui confluiscono acque nere e bianche provenienti dalle abitazioni dove non sono presenti tubature separate. Da questi scarichi fuoriescono quindi con frequenza reflui fognari che finiscono direttamente a lago senza alcun tipo di filtraggio, ogni volta che il fallimento tubo di un imprenditore commerciale provoca su un contratto collegamento di leasing immobiliare “pendente” alla data questi scarichi al collettore non è in grado di smaltire le portate in ingresso. • Una nota particolare va fatta per i casi in cui lo scarico è preceduto da una stazione di pompaggio collegata a tubature di tipo misto (Spiaggia D’Oro e Spiaggia di Rivoltella), necessaria per riportare in quota i reflui diretti al collettore. In questi casi il blocco o malfunzionamento della dichiarazione pompa di fallimento stessarisalita determina lo scarico diretto a lago di tutti i reflui che attraversano la tubatura. Si è ritenuto corretto e coerente con le finalità • 5 scarichi costituiscono invece scarichi di questo scritto soffermarsi anche sull’esecuzione emergenza o di troppo pieno del contratto stesso, confrontando le opposte obbligazioni dell’utilizzatore e del concedente per poi introdurre, finalmente, il leasing immobiliare. Un istituto collettore intercomunale che, seppur caratterizzato tuttora da incertezze applicative dovute ad una scarsa regolamentazione legislativaprovenendo dalla sponda ovest del lago, è attualmente molto diffuso nelle pratiche commerciali in ragione degli innegabili vantaggi economici che comportaraccoglie i reflui di tutti i comuni attraversati per portarli al depuratore di Peschiera dove verranno trattati. Permettere ad un imprenditore Da anni la sezione di esercitare la propria attività d’impresa all’interno passaggio del tubo del collettore risulta non pienamente sufficiente, a causa dell’aumento indiscriminato dell’urbanizzazione lungo le coste durante gli ultimi decenni, a trasportare efficacemente le portate di un edificio ad hoc (eventualmente fatto costruire su sue indicazioni), consentendogli, alla scadenza del leasing, addirittura l’acquisto dello stesso edificioreflui presenti. Risulta quindi frequente, in un periodo storico come il periodo attualecaso di piogge anche non abbondanti, caratterizzato da una certa diffidenza verso le attività commerciali, è indubbiamente una soluzione efficace e vantaggiosa per una qualsiasi attività commercialeche l’eccesso di portata venga drenato a lago. Anche perché, come si è ripetuto per l’intero lavoro, i canoni corrisposti dall’utilizzatore non sono il corrispettivo per il godimento dell’immobile ma bensì, scontano il prezzo dell’immobile stesso; per cui l’imprenditore oltre a esercitare la propria attività commerciale ad un costo quantomeno sostenibile per tutta la durata del leasing, “acquista”, Questo avviene in senso economico, canone dopo canone la proprietà dell’edificio, potendo, alla scadenza del contratto acquistarlo anche in senso pratico ad un prezzo molto più basso rispetto al prezzo cui l’immobile sarebbe venduto normalmente. Successivamente, si è approfondito il delicato rapporto tra il leasing immobiliare e la dichiarazione 4 scarichi su 5 senza alcun tipo di fallimento dell’utilizzatore intervenuta durante la pendenza del leasing: circostanza, purtroppo, alquanto probabile nella pratica. Partendo dall’analisi dei rapporti pendenti e dell’esatta portata interpretativa di questa espressione, e proseguendo con un breve excursus sull’evoluzione storico-normativa della disciplina dei rapporti pendenti, con doverose precisazioni in merito ai presupposti per considerare il leasing “pendente”, si è giunti a sottolineare che, almeno nella legge fallimentare, il legislatore ha operato un decisivo superamento della distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, introducendo un’unica figura di leasing caratterizzata prevalentemente da una causa di finanziamentofiltrazione o trattamento.
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Samples: Environmental Report
Conclusioni. Nel presente lavoro è stata offerta una trattazione sistematica degli effetti che il fallimento La realtà della situazione oggi esistente, così come sopra illustrata, apparirà ancor più triste e preoccupante tenendo conto di un imprenditore commerciale provoca su un contratto di leasing immobiliare “pendente” alla data della dichiarazione di fallimento stessaulteriori circostanze aggravanti. Si è ritenuto corretto e coerente con le finalità di questo scritto soffermarsi anche sull’esecuzione La sterile utilità del contratto stesso, confrontando le opposte obbligazioni dell’utilizzatore e Casellario informatico (istituito ai sensi dell’art.27 del concedente per poi introdurre, finalmente, il leasing immobiliare. Un istituto che, seppur caratterizzato tuttora da incertezze applicative dovute ad una scarsa regolamentazione legislativa, è attualmente molto diffuso nelle pratiche commerciali in ragione degli innegabili vantaggi economici che comporta. Permettere ad un imprenditore di esercitare la propria attività d’impresa all’interno di un edificio ad hoc (eventualmente fatto costruire su sue indicazioniDpr34/2000), consentendogliall’interno del quale le inermi commissioni di gara puntualmente si avventurano, alla scadenza del leasing, addirittura l’acquisto dello stesso edificio, in un periodo storico come il periodo attuale, appare sempre più caratterizzato da una certa diffidenza verso le attività commercialiserie disarmante di dati incompleti e non aggiornati, è indubbiamente inspiegabilmente mescolati a brevi informazioni concernenti la reale incapacità delle singole imprese di partecipare alle gare d’appalto. La pilatesca volontà di attribuire al medesimo Casellario informatico una soluzione efficace e vantaggiosa sorta di punto di partenza per una qualsiasi vera e propria attività commercialeinvestigativa della commissione di gara rappresenta la prova regina di un sistema profondamente malato o, addirittura, morto all’interno del quale (alla stregua di un romanzo poliziesco) l’Amministrazione dovrebbe indagare ed interrogarsi (non si sa bene con quali strumenti e poteri) per scoprire il colpevole di turno, colui che non merita di partecipare a quella specifica gara, fingendo (più o meno inconsapevolmente) di non sapere che la stessa “scena del delitto” è spesso il frutto di un accordo di ben più ampia portata. Anche perchéEd ancora. Perché mai creare tutta questa inutile sovrastruttura per gli appalti indetti dalle “normali stazioni appaltanti” quando invece, come nel modo delle concessioni, il concessionario è libero (attenzione, per espressa previsione normativa) di affidare direttamente a società, dallo stesso, controllate o collegate la stragrande maggioranza dei lavori da realizzare? Quali sono i controlli e quali le conseguenze di un sistema, ormai entrato in cortocircuito, che consente spesso una palese aggiramento dei principi di concorrenza e trasparenza mediante l’uso dello scenografico e pirotecnico inglesismo degli “appalti in- house”? Quale potrà mai essere l’arcana ratio della disposizione contenuta nell’art10, comma 1-bis della Merloni (Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si è ripetuto per l’intero lavorotrovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.) e dell’interpretazione estensiva che se ne vorrebbe fare (collegamento sostanziale), i canoni corrisposti dall’utilizzatore considerato che, con un’incoerenza davvero irragionevole, viene consentita la legittima partecipazione di un concorrente controllato dallo stesso committente ma non sono il corrispettivo per il godimento dell’immobile ma bensì, scontano il prezzo dell’immobile stesso; per cui l’imprenditore oltre a esercitare di due altre imprese che hanno avuto la malsana idea di spedire la propria attività commerciale ad un costo quantomeno sostenibile offerta dal medesimo ufficio postale? A tutte queste domande ed altri quesiti che potrebbero ulteriormente essere qui riportati, non sembrano esservi risposte esaustive o convincenti se non quella che il quadro normativo necessita, veramente, di alcune profonde e sostanziali revisioni correttive. Sicuramente, non sarà questo breve articolo a costituire la soluzione dei problemi sopra illustrati ma, volendo comunque ipotizzare alcune primordiali contromisure, vediamo cosa si potrebbe fare per tutta porre freno e/o prevenire comportamenti devianti, responsabilizzare i partecipanti alle gare di appalto sulle conseguenze interdittive di comportamenti illeciti e ridurre la durata del leasing, “acquista”, in senso economico, canone dopo canone probabilità che si producano effetti distorsivi sulla regolarità della procedura di affidamento alterandone la proprietà dell’edificio, potendo, alla scadenza del contratto acquistarlo anche in senso pratico ad un prezzo molto più basso rispetto al prezzo cui l’immobile sarebbe venduto normalmente. Successivamente, si è approfondito il delicato rapporto tra il leasing immobiliare e la dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore intervenuta durante la pendenza del leasing: circostanza, purtroppo, alquanto probabile nella pratica. Partendo dall’analisi dei rapporti pendenti e dell’esatta portata interpretativa di questa espressione, e proseguendo con un breve excursus sull’evoluzione storico-normativa della disciplina dei rapporti pendenti, con doverose precisazioni in merito ai presupposti per considerare il leasing “pendente”, si è giunti a sottolineare che, almeno nella legge fallimentare, il legislatore ha operato un decisivo superamento della distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, introducendo un’unica figura di leasing caratterizzata prevalentemente da una causa di finanziamentocompetizione.
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