DIRITTI D’INFORMAZIONE. X. Xx comparto territoriale - Le Aziende che applicano il presente Contratto e che occupano a tempo indeterminato più di:
DIRITTI D’INFORMAZIONE. X 00-00 XXXX: Decorrenza e durata VI 20-22 CCNL: Stampa e distribuzione VII 23 CCNL: Efficacia VIII 24 CCNL: Definizioni Contrattuali IX 25 Mobilità e Mercato del Lavoro X 26-27 Gli istituti del nuovo Mercato del Lavoro XI 28-36 Lavoro a tempo Parziale
DIRITTI D’INFORMAZIONE. X. Xx comparto territoriale - Le Aziende che applicano il presente Contratto e che occupano più di:
DIRITTI D’INFORMAZIONE. A. Di comparto territoriale - Le Aziende che applicano il presente Contratto e che occupano a tempo indeterminato più di:
DIRITTI D’INFORMAZIONE. A. Di comparto territoriale - Le Aziende che applicano il presente Contratto e che occupano più di:
DIRITTI D’INFORMAZIONE. Al fine di razionalizzare ed al tempo stesso garantire correttezza e rapidità d’informazione la Cooperativa fornirà con cadenza semestrale alle XX.XX. e alle RSU/RSA di ogni PDV /Unità Operative i dati relativi a: - vendite; - composizione degli organici e loro struttura; - ore lavorate, ordinarie, supplementari e straordinarie.
DIRITTI D’INFORMAZIONE. Fermo restando l'autonomia imprenditoriale e le rispettive, distinte responsabilità dell'imprenditore e delle organizzazioni e rappresentanze sindacali dei lavoratori, i diritti di informazione riconosciuti a queste ultime saranno realizzati secondo le modalità di seguito indicate. A far data dal 1.1.2005 l’azienda fornirà in via continuativa alla RSU, per capi sommari e brevi, le informazioni in accompagnamento ai concreti sviluppi delle attività di cui agli obiettivi strategici, con particolare riferimento all’effettuazione di investimenti e all’acquisizione di nuove commesse. Dette informazioni saranno opportunamente tempestive ed esaustive, entro gli ovvi limiti di riservatezza a tutela dell’interesse aziendale. Sempre a far data dal 1.1.2005 le medesime informazioni saranno comunque fornite dall’azienda in maniera sistematica, a cadenza trimestrale e d’iniziativa della parte più diligente, a tutte le parti firmatarie del contratto integrativo aziendale fermo restando che i relativi incontri potranno essere anche anticipati, per iniziativa della parte più diligente, ove si ritenga opportuna una maggiore tempestività nello svolgimento degli stessi in relazione a possibili eventi di particolare rilevanza. In occasione di detti incontri l’azienda fornirà anche, per quanto di necessità, informazioni riguardanti riorganizzazioni e ristrutturazioni che abbiano significativi riflessi sull’organizzazione del lavoro. A far data dal 1.7.2005 l’azienda fornirà inoltre alla RSU, non appena disponibili, i dati in forma anonima relativi ai dipendenti occupati all’ultimo giorno di ogni trimestre dell’anno, con la specificazione del livello d’inquadramento, del sesso e della tipologia di contratto di lavoro: tempo pieno ovvero parziale, tempo indeterminato ovvero determinato.
DIRITTI D’INFORMAZIONE. L'Azienda s’impegna a fornire alle R.S.A., con cadenza semestrale (a giugno e a dicembre), tutta una serie di informazioni riguardanti: • i dati relativi al bilancio consuntivo (aprile); • i dati occupazionali di ciascuna realtà operativa, nonché le ore di straordinario effettuate ed il saldo ferie residuo; • gli elementi sulla situazione dei clienti esistenti in portafoglio, acquisiti e persi; • il numero dei lavoratori a part time; • il numero dei rapporti di lavoro trasformati da full time a part time e viceversa; • il numero dei lavoratori con contratto di telelavoro; • il numero dei contratti a tempo determinato (inclusi quelli in sostituzione maternità), contratti di apprendistato, somministrazione, stagisti, collaboratori coordinati e continuativi ed occasionali; • i progetti rilevanti di riorganizzazione ed ammodernamento dell'Azienda; • gli elementi di previsione dell'andamento economico dell'Azienda; • i programmi formativi del personale; • il numero dei lavoratori aderenti alla Previdenza Integrativa (Fon.Te.) e/o al “Fondo Insieme Allianz”; • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell’anno precedente, con l’indicazione dei motivi dell’utilizzo, della durata dei contratti e della qualifica dei lavoratori interessati, come previsto dall'Art. 24, comma 4, lett. b), del D.L.vo n. 276/2003 e dall'Art. 3, del D.L.vo n. 24/2012. Resta inteso che l’incontro informativo potrà avvenire, a richiesta di una delle Parti, ogni qualvolta si rendesse necessario. L'Azienda s’impegna, con cadenza biennale, a fornire alle R.S.A. il rapporto sulla situazione occupazionale del personale maschile e femminile, ai sensi dell'art. 46 del Dlgs 11 aprile 2006 n. 198. All’atto dell’assunzione l’Azienda, con apposita e-mail, s’impegna a segnalare ai neo assunti che copia del presente contratto integrativo ed una sintesi delle coperture di cui all’Art. 22 sono reperibili sulla Intranet Aziendale.
DIRITTI D’INFORMAZIONE. Art. 15-DirittidiInformazione.
DIRITTI D’INFORMAZIONE. La Direzione fornirà annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, per il Gruppo e per i singoli Canali che lo compongono, a livello nazionale e, periodicamente, alle XX.XX. territoriali, informazioni sull’andamento produttivo, sulla composizione dell’organico, sulle prospettive occupazionali e sull’organizzazione del lavoro, anche al fine di esaminare congiuntamente e di cogliere tutti gli argomenti finalizzati alla lettura delle dinamiche collegate ai Premi variabili, e tutte le opportunità per raggiungere i previsti obiettivi economici – produttivi, fatto salvo il rispetto dei diversi ruoli ricoperti dalle Parti firmatarie e delle responsabilità assunte da quest'ultime.