CONSOB Clausole campione

CONSOBCommissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), autorità amministrativa indipendente la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all’efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.
CONSOBCommissione Nazionale per le Società e la Borsa. Relativamente alle imprese di assicurazione, la CONSOB è incaricata di vigilare sull’attività di sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione.
CONSOBCommissione Nazionale per la Società e la Borsa, la quale è competente con riferimento al Documento contenente le informazioni chiave ed eventuali relativi allegati detto anche “KID” (Key Information Document). Si veda anche il sito web xxx.xxxxxx.xx.
CONSOBIl cliente che intende segnalare comportamenti non corretti o non trasparenti della Banca nella prestazione di un servizio d’investimento (ad es. collocamento di un’obbligazione, gestione patrimoniale, esecuzione di un ordine di vendita di un titolo, ecc.) può presentare un esposto alla Consob, all’attenzione della Di visione Tutela del Consumatore Ufficio Consumer Protection, mediante: ­ la procedura disponibile sul sito istituzionale al link: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxx­education/l­invio­di­esposti ­ posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx; ­ posta ordinaria all’indirizzo: Xxx X.X Xxxxxxx, 0 ­ 00000 XXXX; ­ fax ai numeri: 00 0000000 ­ 00 0000000. Per maggiori informazioni: consultare il sito web xxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxx­education/l­invio­di­esposti.
CONSOB. La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3. Disposizioni Banca d’Italia La Circolare di Banca d’Italia n. 285/2013 (Capitolo 11, Parte terza) in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati. Documento Informativo Il presente documento informativo.
CONSOBLe offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività. Documento per la Discussione, disponibile al link _20190319.pdf/2044537e-487c-5093-112e-3eacc69b12d4, 2019 45 CONSOB, Le offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività. Documento per la Discussione, p. 13, « i sistemi di scambi di cripto-attività, per i quali cioè il gestore abbia esercitato l’opt-in, risulterebbero soggetti alla vigilanza da parte della Consob sul rispetto dei requisiti sia soggettivi che di organizzazione e funzionamento del sistema, nonché nell’ottica di tutelare l’ordinato svolgimento degli scambi. Tenendo conto dei diversi modelli di business riscontrabili nella realtà, sarebbe opportuno prevedere che i sistemi di scambio in parola siano dotati di regole e procedure idonee per l’accesso e l’identificazione dei partecipanti in modo tale da rendere inutilizzabili – da parte dei relativi organizzatori che sono responsabili dei processi di ammissione – tecnologie basate su registri distribuiti nella forma c.d. permissionless (ossia con accesso libero anche anonimo) per gli aspetti relativi alla gestione dei processi di scambio e di trasferimento delle cripto-attività sul registro medesimo».
CONSOB. In data 7 settembre 2010 la Società è stata convocata in Audizione per illustrare alla Commissione i seguenti temi: -Altre parti correlate”; -Valorizzazione delle partecipa- zioni in emittenti quotati; -Motivazioni alla base del disallineamento tra il prezzo delle azioni Premafin e quello delle azioni Fondiaria SAI. La Società, preso atto di quanto richiesto, ha presentato una memoria scritta in data 14 settembre 2010. In data 4 novembre 2010, la stessa Xxxxxx, a seguito del comunicato stampa del 29 ot- tobre 2010 in merito all’accettazione della proposta avanzata da Groupama di ingresso quale socio di minoranza e delle rendicontazioni contabili periodiche al 30 giugno, 31 marzo, 31 dicembre 2009, richiedeva di integrare il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2010 con le seguenti informazioni: - tempi di adozione della delibera di aumento del capitale sociale e dell’eventuale presenza di un consorzio di garanzia; - in- formazioni su Groupama SA; - informazioni in merito agli azionisti di minoranza e ai relativi poteri di nomina; - aggiornamento sulle trattative in corso con istituti bancari in merito alla rinegoziazione dei finanziamenti; - indicazione delle operazioni nei confron- ti delle “altre parti correlate”; - illustrazione dell’andamento gestionale della partecipata Atahotels Spa; - illustrazione delle iniziative in corso aventi ad oggetto la dismissione di attivi non strategici; - indicazione dell’andamento della posizione di solvibilità tenden- ziale per l’anno in corso. La Società ha soddisfatto la richiesta sia espandendo, come richiesto, il contenuto del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2010 sia mediante apposita memoria in data 8 dicembre 2010.
CONSOB. (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) 47
CONSOBLe offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività. Documento per la Discussione, p. 13, si evidenzia che « Un’ipotesi di disciplina in materia potrebbe prevedere, da un lato, la previsione che solo le cripto- attività che abbiano costituito oggetto di offerta al pubblico attraverso una o più piattaforme per le offerte di cripto-attività (cfr. paragrafo 2 del presente documento) possono essere ammesse agli scambi e, dall’altro, l’iscrizione, su domanda dell’organizzatore, del L’esito di questa discussione ha portato poi alla pubblicazione nel 2020 del report finale, nel quale è emerso che i soggetti coinvolti non ritengono necessaria l’identificazione da parte delle piattaforme, semmai, come fa notare la stessa CONSOB, è una fase di verifica che spetta successivamente agli operatori coinvolti48. Tuttavia, bisogna considerare che nel caso di contratto stipulato dal minore, l’identificazione nell’accesso al bene o al servizio è fondamentale. Da questo punto di vista, la dottrina si è interrogata sul punto evidenziando che i meccanismi di riconoscimento adottati ai nostri giorni sono sempre più sofisticati ed aggiornati49. sistema di scambi di cripto- attività in un apposito registro della Consob a condizione che il sistema presenti: a) regole e procedure trasparenti e non discriminatorie con riguardo allo svolgimento degli scambi, così come all’iniziale selezione delle cripto-attività, all’accesso al sistema e all’identificazione dei partecipanti al sistema stesso […]».
CONSOBLe offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività. Rapporto finale, disponibile al link: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/0000000/0000000/XXXx_xx pp_fin_20200102.pdf/e83b06b8-6e7a-2dd7-9fe5- f742e9f2621e, 2020, p. 5, « Un elevato numero di soggetti ha espresso riserve a proposito dell’opportunità di considerare l’elemento dell’identificabilità dei titolari dei diritti incorporati nella cripto-attività quale elemento definitorio della cripto- attività stessa, pur avendo alcuni argomentato, a livello tecnico, che le tecnologie di tipo DLT sono di per sé idonee a consentire l’identificazione dei titolari dei cosiddetti token. In linea con tali suggerimenti, si ritiene di espungere il suddetto elemento dalla definizione di cripto-attività, attenendo eventualmente tale aspetto ad una successiva fase di verifica da parte degli operatori coinvolti più che a profili distintivi sul piano classificatorio. In tale ottica, la Consob dispiegherà, in futuro, la propria attività di vigilanza a tutela degli investitori richiedendo, già in sede di emanazione della normativa regolamentare, che tale caratteristica venga accertata e garantita rispettivamente dal gestore della piattaforma per il lancio delle offerte di prima emissione e dall’organizzatore del sistema di scambi di cripto- attività (cfr. infra). Per completezza si evidenzia, in ogni caso, che si è consapevoli della circostanza in base alla quale il gestore della piattaforma per le offerte di prima emissione potrà essere ritenuto responsabile per l’identificazione degli aderenti alle offerte, ma non anche con riferimento alle fasi successive, in cui si siano già realizzate attività di scambio».