Contingenti di personale. 1. Ai fini di cui all’articolo 2, mediante regolamenti di servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra le aziende stesse e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili. 2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente accordo e comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione integrativa, individuano: a) le categorie e profili professionali che formano i contingenti; b) i contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili; c) i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro. 3. In conformità ai regolamenti di cui al comma 1, la direzione generale dell’azienda - ovvero l’organo ad essa corrispondente negli enti del comparto secondo i rispettivi ordinamenti - individua, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” di cui alla lettera A1) dell’articolo 2, va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni. 4. Sulla base dei protocolli di intesa del comma 1, sono individuati i contingenti dei servizi essenziali di cui all’art. 2, lett. F) non operanti nei giorni festivi. Essi sono definiti tenendo come parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali servizi funzionassero anche nei giorni festivi. 5. Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’articolo 2, attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata. 6. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell’art. 5, comma 3, lett. c).
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Samples: Accordo Sui Servizi Pubblici Essenziali, Accordo Sui Servizi Pubblici Essenziali, Accordo Sui Servizi Pubblici Essenziali
Contingenti di personale. 1. Ai fini di cui all’articolo dell'art. 018, comma 2, mediante regolamenti di servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa d'intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra le aziende stesse gli enti e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali di comparto ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 30 marzo 2001, della L.R. n. 16522/2010, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.
2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta sessanta giorni dall’entrata in vigore dalla data di efficacia del presente accordo contratto, e comunque prima dell’inizio dell'inizio del quadriennio di contrattazione integrativadecentrata, individuano:
a) a. le categorie e i profili professionali che formano i contingenti;
b) b. i contingenti di personale, suddivisi per categorie categoria e profiliprofilo professionale;
c) c. i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di cui al comma 1, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale, di cui all'art. 023 del contratto.
4. In conformità ai alle previsioni dei regolamenti di cui al comma 1, la direzione generale dell’azienda - ovvero l’organo ad essa corrispondente negli enti i dirigenti ed i responsabili del comparto funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo i rispettivi gli ordinamenti - individuadi ciascun ente, in occasione di ogni sciopero, individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti contingenti, come sopra definiti tenuti all’erogazione definiti, tenuto all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli lavoratori interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione sostituzione, nel caso questa sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” di cui alla lettera A1) dell’articolo 2, va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
4. Sulla base dei protocolli di intesa del comma 1, sono individuati i contingenti dei servizi essenziali di cui all’art. 2, lett. F) non operanti nei giorni festivi. Essi sono definiti tenendo come parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali servizi funzionassero anche nei giorni festivi.
5. Nelle more della definizione e della effettiva adozione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesacui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’articolo 2essenziali, attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentratasulla base dei precedenti contratti decentrati sottoscritti.
6. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui I protocolli di cui al comma 1, da 1 sono parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell’art. 5, comma 3, lett. c)integrante del contratto.
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Samples: Contratto Collettivo, Contratto Collettivo
Contingenti di personale. 1. Ai fini di cui all’articolo dell’art.2, comma 2, mediante regolamenti di servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra le aziende stesse gli enti e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 dell’art.43 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165D.Lgs.n.165/2001, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.
2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore dalla data di efficacia del presente accordo accordo, e comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione decentrata integrativa, individuano:
a) le categorie e i profili professionali che formano i contingenti;
b) i contingenti di personale, suddivisi per categorie categoria e profiliprofilo professionale;
c) i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui protocolli di cui al comma 1, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale, di cui all’art.7 del presente accordo.
4. In conformità ai alle previsioni dei regolamenti di cui al comma 1, la direzione generale dell’azienda - ovvero l’organo ad essa corrispondente negli enti i dirigenti ed i responsabili del comparto funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo i rispettivi gli ordinamenti - individuadi ciascun ente, in occasione di ogni sciopero, individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti contingenti, come sopra definiti tenuti definiti, tenuto all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli lavoratori interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione sostituzione, nel caso questa sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” di cui alla lettera A1) dell’articolo 2, va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
4. Sulla base dei protocolli di intesa del comma 1, sono individuati i contingenti dei servizi essenziali di cui all’art. 2, lett. F) non operanti nei giorni festivi. Essi sono definiti tenendo come parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali servizi funzionassero anche nei giorni festivi.
5. Nelle more della definizione e della effettiva adozione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesacui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’articolo 2all’art.2, anche attraverso i contingenti già individuati sulla base dei precedenti contratti decentrati sottoscritti, ai sensi dell’art.2 dell’accordo relativo alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 6.7.1995, che cessa di essere applicato dalla precedente contrattazione decentratadata della definitiva sottoscrizione del presente accordo.
6. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui I protocolli di cui al comma 1, da 1 sono parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell’art. 5, comma 3, lett. c)integrante del presente accordo.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
Contingenti di personale. 1. Ai fini di cui all’articolo 2, mediante regolamenti di servizio aziendali, aziendali adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa d’intesa, stipulati in sede di negoziazione decentrata decentrata, tra le aziende stesse e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenzialidiscipline, appositi contingenti di personale esonerato dirigenti che sono esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.
2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente accordo e comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione integrativa, individuano:
a) le categorie e profili professionali che formano i contingenticontingenti di dirigenti, suddivisi per discipline;
b) i contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili;
c) i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio unità operativa o sede di lavoro.
3. In conformità ai regolamenti di cui al comma 1, la direzione generale dell’azienda - ovvero l’organo ad essa corrispondente negli enti del comparto secondo i rispettivi ordinamenti - individua, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso dei dirigenti inclusi nei contingenti come sopra definiti tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato esonerati dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha I dirigenti individuati hanno il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” di cui alla lettera A1) dell’articolo 2, va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili dirigenziale medico normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale dirigenti da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
4. Sulla base dei protocolli di intesa del comma 1, sono individuati i regolamenti di servizio individuano:
a) i contingenti dei servizi essenziali di cui all’art. 2, lett. F) qualora non operanti nei giorni festivi. Essi sono definiti tenendo come parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali servizi funzionassero erogassero prestazioni anche nei giorni festivi;
b) l’incrementabilità del contingente qualora lo sciopero sia previsto a ridosso di uno o più giorni festivi;
c) eventuali contingenti superiori a quelli previsti nel comma 3 per i giorni festivi.
5. Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’articolo 2, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.
6. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell’art. 5, comma 3, lett. c).
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Samples: Accordo Sui Servizi Pubblici Essenziali, Accordo Sui Servizi Pubblici Essenziali
Contingenti di personale. 1. Ai fini di cui all’articolo dell'art.2, comma 2, mediante regolamenti di servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa d'intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra le aziende stesse gli enti e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 dell'art.43 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165D.Lgs.n.165/2001, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.
2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore dalla data di efficacia del presente accordo accordo, e comunque prima dell’inizio dell'inizio del quadriennio di contrattazione decentrata integrativa, individuano:
a) le categorie e i profili professionali che formano i contingenti;
b) i contingenti di personale, suddivisi per categorie categoria e profiliprofilo professionale;
c) i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di cui al comma 1, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale, di cui all'art.6 del presente accordo.
4. In conformità ai alle previsioni dei regolamenti di cui al comma 1, la direzione generale dell’azienda - ovvero l’organo ad essa corrispondente negli enti i dirigenti ed i responsabili del comparto funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo i rispettivi gli ordinamenti - individuadi ciascun ente, in occasione di ogni sciopero, individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti contingenti, come sopra definiti tenuti all’erogazione definiti, tenuto all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli lavoratori interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione sostituzione, nel caso questa sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” di cui alla lettera A1) dell’articolo 2, va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
4. Sulla base dei protocolli di intesa del comma 1, sono individuati i contingenti dei servizi essenziali di cui all’art. 2, lett. F) non operanti nei giorni festivi. Essi sono definiti tenendo come parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali servizi funzionassero anche nei giorni festivi.
5. Nelle more della definizione e della effettiva adozione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesacui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’articolo 2all'art.2, anche attraverso i contingenti già individuati sulla base dei precedenti contratti decentrati sottoscritti, ai sensi dell'art.2 dell'accordo relativo alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 6.7.1995, che cessa di essere applicato dalla precedente contrattazione decentratadata della definitiva sottoscrizione del presente accordo.
6. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell’art. 5, comma 3, lett. c).
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Samples: CCNL Comparto Delle Regioni E Delle Autonomie Locali
Contingenti di personale. 1. Ai fini di cui all’articolo 2quanto indicato nel punto 1, mediante regolamenti di servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa stipulati in sede di negoziazione contrattazione decentrata tra le aziende stesse e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.
2; tali contingenti dovranno essere pari a quelli previsti per le giornate festive. I protocolli d’intesa di cui al comma 1Le parti, da stipularsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore con l’accordo decentrato aziendale, ai sensi dell’articolo 7 del presente accordo e comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione integrativaCCNL, individuano:
a) le : - Le categorie e profili professionali che formano i contingenti;
b) ; per l’assistenza d’urgenza devono essere previsti i diversi profili e categorie normalmente impiegati - I contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili;
c) i ; - I criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3. In conformità ai regolamenti di cui al comma 1, la direzione generale dell’azienda - ovvero l’organo ad essa corrispondente negli enti del comparto secondo i rispettivi ordinamenti - individua, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” di cui alla lettera A1) dell’articolo 2, va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
4. Sulla base dei protocolli di intesa del comma 1, sono individuati i contingenti dei servizi essenziali di cui all’art. 2, lett. F) non operanti nei giorni festivi. Essi sono definiti tenendo come parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali servizi funzionassero anche nei giorni festivi.
5servizio. Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesaun nuovo accordo aziendale, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni già individuate in precedenza in sede di cui all’articolo 2, attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.
6. Nel In mancanza di accordo aziendale, o in caso in cui di inidoneità dello stesso a causa di modifiche normative o nella conformazione clinico-assistenziale della struttura, il Direttore Sanitario può emanare regolamentazioni provvisorie, con obbligo di convocare le XX.XX. entro dieci giorni dall’adozione di tale provvedimento. Qualora non si raggiunga l’intesa sui protocolli di cui al comma 1giunga ad un accordo, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell’art. 5al punto 4, comma 32, lett. c). Il personale incluso nei contingenti come sopra definiti e tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie ha il diritto di esprimere la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile, almeno 48 ore prima dell’iniziativa di sciopero. Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia. In caso di proclamazione di una successiva iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3, lettera e).
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Contingenti di personale. 1. Ai fini di cui all’articolo all’art. 2, mediante regolamenti di servizio aziendali, delle singole amministrazioni adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa di intesa, stipulati in sede di negoziazione decentrata di livello nazionale o locale tra le aziende amministrazioni stesse e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del D. LgsD.lgs. 30 marzo 2001, 30/3/2001 n. 165, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, individuati appositi contingenti di personale esonerato personale, distinti per area e profilo professionale, da adibire ai servizi pubblici essenziali e quindi esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabiliindispensabili inerenti ai servizi medesimi.
2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta 30 giorni dall’entrata in vigore del presente accordo e comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione integrativa, individuano:
a) le categorie e profili professionali che formano i contingentiprofessionalità di cui al presente accordo;
b) i contingenti di personale, suddivisi per categorie e profiliprofessionalità;
c) i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sul protocollo sono attivate, da parte delle organizzazioni sindacali, le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti indicati nell’art. 5, comma 3.
4. In conformità ai regolamenti con i Regolamenti di servizio di cui al comma 1, la direzione generale dell’azienda - ovvero l’organo ad essa corrispondente negli enti i dirigenti responsabili del comparto secondo i rispettivi ordinamenti - individuafunzionamento dei singoli uffici, in occasione di ogni sciopero, di norma individuano, ove possibile con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuti definiti, tenuto all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la alla data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla il giorno successivo alla data di ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione sostituzione, che sarà accordata solo nel caso sia possibile. In ogni caso, per ; l’eventuale sostituzione verrà comunicata alti interessati entro le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” di cui alla lettera A1) dell’articolo 2, va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
4. Sulla base dei protocolli di intesa del comma 1, sono individuati i contingenti dei servizi essenziali di cui all’art. 2, lett. F) non operanti nei giorni festivi. Essi sono definiti tenendo come parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali servizi funzionassero anche nei giorni festivi24 ore.
5. Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’articolo all’art. 2, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.
6. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell’art. 5, comma 3, lett. c).
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Contingenti di personale. 1. Ai fini di cui all’articolo 2quanto indicato nel punto 1, mediante regolamenti di servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa stipulati in sede di negoziazione contrattazione decentrata tra le aziende stesse e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.
2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1Le parti, da stipularsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore con l’accordo decentrato aziendale, ai sensi dell’art. 40 del presente accordo e comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione integrativaccnl, individuano:
a) : - le categorie e profili professionali che formano i contingenti;
b) ; - i contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili;
c) ; - i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o servizio. Nelle more della definizione di un nuovo accordo aziendale, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni già individuate in precedenza in sede di lavoro.
3contrattazione decentrata. In assenza di contrattazione aziendale sul punto, ovvero in caso di inadeguatezza degli accordi aziendali stipulati alla luce di quanto previsto nel presente accordo, i contingenti di personale sono stabiliti dalla Direzione Sanitaria, in modo tale da garantire, per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” di cui alla lettera a.1) del paragrafo 1 del presente articolo, la presenza in servizio del personale dirigenziale normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di dirigenti da impiegare in tutte le altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni. In conformità ai regolamenti di cui al comma 1alle intese aziendali, la direzione generale dell’azienda - ovvero l’organo ad essa corrispondente negli enti del comparto secondo i rispettivi ordinamenti - Direzione della Struttura sanitaria individua, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso dei dirigenti inclusi nei contingenti come sopra definiti tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato esonerati dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha I dirigenti individuati hanno il diritto di esprimere, entro le 24 48 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile, nel rispetto dei contingenti minimi. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” di cui alla lettera A1) dell’articolo 2, va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorniL’eventuale sostituzione non potrà presumersi dal silenzio della Struttura sanitaria.
4. Sulla base dei protocolli di intesa del comma 1, sono individuati i contingenti dei servizi essenziali di cui all’art. 2, lett. F) non operanti nei giorni festivi. Essi sono definiti tenendo come parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali servizi funzionassero anche nei giorni festivi.
5. Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’articolo 2, attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.
6. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell’art. 5, comma 3, lett. c).
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Contingenti di personale. 1. Ai fini di cui all’articolo 2, mediante regolamenti di servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra le aziende stesse e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali nazion ali ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti professionalità addette ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dirigenti che sono esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.
2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente accordo e comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione integrativa, individuano:
a) le categorie e profili professionali che formano i contingenticontingenti di dirigenti, suddivisi per discipline o professionalità;
b) i contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili;
c) i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio unità operativa o sede di lavoro, con riferimento all’art. 16, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000.
3. In conformità ai regolamenti di cui al comma 1, la direzione generale dell’azienda - ovvero l’organo ad essa corrispondente negli enti del comparto secondo i rispettivi ordinamenti - individua, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso dei dirigenti inclusi nei contingenti come sopra definiti tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato esonerati dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha I dirigenti individuati hanno il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” di cui alla lettera A1) dell’articolo 2, va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili dirigenziale del ruolo sanitario normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale dirigenti da impiegare nelle in tutte le altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
4. Sulla base dei protocolli di intesa del comma 1, sono individuati i regolamenti di servizio individuano:
a) i contingenti dei servizi essenziali di cui all’art. 2, lett. Flettera E) non operanti nei giorni festivi. Essi sono definiti tenendo come parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali servizi funzionassero erogassero prestazioni anche nei giorni festivi.
b) l’incrementabilità del contingente qualora lo sciopero sia previsto a ridosso di uno o più giorni festivi;
c) eventuali contingenti superiori a quelli previsti nel comma 3 per i giorni festivi.
5. Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’articolo 2, attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.di
6. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell’art. 5, comma 3, lett. c).
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Contingenti di personale. 1. Ai fini di cui all’articolo 2, mediante regolamenti di servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra le aziende stesse e le organizzazioni sindacali sin o0o0o0o0o0o0o
1. dacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del D. LgsD.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti professionalità addette ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dirigenti che sono esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.
2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente accordo e comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione integrativa, individuano:
a) le categorie e profili professionali che formano i contingenti;
b) a. i contingenti di personaledirigenti, suddivisi per categorie e profilidiscipline o professionalità;
c) b. i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio unità operativa o sede di lavoro, con riferimento all’art. 16, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000.
3. In conformità ai regolamenti di cui al comma 1, la direzione generale dell’azienda - ovvero l’organo ad essa corrispondente negli enti del comparto secondo i rispettivi ordinamenti - individua, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso dei dirigenti inclusi nei contingenti come sopra definiti tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato esonerati dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha I dirigenti individuati hanno il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” di cui alla lettera A1) dell’articolo 2, va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili dirigenziale del ruolo sanitario normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale dirigenti da impiegare nelle in tutte le altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
4. Sulla base dei protocolli di intesa del comma 1, sono individuati i regolamenti di servizio individuano:
a) i contingenti dei servizi essenziali di cui all’art. 2, lett. Flettera E) non operanti nei giorni festivi. Essi sono definiti tenendo come parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali servizi funzionassero erogassero prestazioni anche nei giorni festivi.
b) l’incrementabilità del contingente qualora lo sciopero sia previsto a ridosso di uno o più giorni festivi;
c) eventuali contingenti superiori a quelli previsti nel comma 3 per i giorni festivi.
5. Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’articolo 2, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.
6. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell’art. 5, comma 3, lett. c).
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Contingenti di personale. 1. Ai fini Nel rispetto di cui all’articolo 2, mediante regolamenti quanto previsto dalla normativa vigente in materia di servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra le aziende stesse e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai sciopero nei servizi minimi essenziali, appositi contingenti essenziali viene individuato il contingente di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.
2. I protocolli d’intesa Il contingente minimo di cui personale necessario per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ente è il seguente: Contingente minimo di personale Servizi essenziali n. 1 unità di cat. D o C - servizi del personale - pagamento delle retribuzioni e degli assegni di sostentamento (nel caso di sciopero proclamato per l’intera giornata lavorativa nel periodo tra il 5 e il 15 di ogni mese) - servizi del personale - compilazione e controllo delle distinte di versamento dei contributi previdenziali (nel caso di sciopero proclamato per l’intera giornata lavorativa nel periodo tra il 5 e il 15 di ogni mese) n. 1 unità di cat. D + n. 2 unità di cat. B o C per ciascuna sede - servizi anagrafico – certificativi - rilascio certificati e visure dal Registro Imprese con diritto di urgenza per partecipazione a gare di appalto - servizi anagrafico – certificativi - deposito bilanci e atti societari - servizi anagrafico – certificativi – legalizzazione delle firme n. 1 unità di cat. D o C per ciascuna sede - servizi per il commercio estero - certificazione per l’esportazione e l’importazione temporanee di merce (carnet ATA) - servizi per il commercio estero - certificazione per lo sdoganamento limitatamente alle merci deperibili (tali prestazioni sono garantite solo limitatamente alle scadenze di legge ove previste) n. 1 unità di cat. D o C a rotazione tra le due sedi - servizi per la tutela proprietà industriale - registrazione marchi e brevetti n. 1 unità di cat. D o C a rotazione tra le due sedi - servizio riscossione tributi - esazione diritto annuale (limitatamente al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente accordo e comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione integrativa, individuano:
a) le categorie e profili professionali che formano i contingenti;
b) i contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili;
c) i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.periodo 5-30 giugno)
3. In conformità ai regolamenti Gli scioperi brevi che sono alternativi a quelli indetti per l’intera giornata, possono essere effettuati in un unico periodo di cui al comma 1ore continuative all’inizio o alla fine del turno di lavoro. Se le attività si protraggono in orario pomeridiano, la direzione generale dell’azienda - ovvero l’organo ad essa corrispondente negli enti gli scioperi brevi sono effettuati in un unico periodo di ore continuative all’inizio del comparto secondo i rispettivi ordinamenti - individua, in occasione turno di ogni sciopero, lavoro antimeridiano o alla fine del turno di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” di cui alla lettera A1) dell’articolo 2, va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giornilavoro pomeridiano.
4. Sulla base dei protocolli I servizi pubblici essenziali come sopra definiti sono garantiti, con le medesime modalità, anche in caso di intesa Assemblea1. Se l’assemblea di durata inferiore alla giornata, convocata in orario di apertura al pubblico e non incidente in misura superiore al 25% su tale fascia oraria, è effettuata all’inizio o alla fine del comma 1turno di lavoro, allora il contingente minimo di personale è così determinato: Contingente minimo di personale Servizi essenziali n. 1 unità di cat. D + n. 1 unità di cat. B o C per ciascuna sede - servizi anagrafico – certificativi - rilascio certificati e visure dal Registro Imprese con diritto di urgenza per partecipazione a gare di appalto - servizi anagrafico – certificativi - deposito bilanci e atti societari - servizi anagrafico – certificativi – legalizzazione delle firme n. 1 unità di cat. D o C per ciascuna sede - servizi per il commercio estero - certificazione per l’esportazione e l’importazione temporanee di merce (carnet ATA) - servizi per il commercio estero - certificazione per lo sdoganamento limitatamente alle merci deperibili (tali prestazioni sono individuati i contingenti dei garantite solo limitatamente alle scadenze di legge ove previste) n. 1 unità di cat. D o C a rotazione tra le due sedi - servizi essenziali per la tutela proprietà industriale - registrazione marchi e brevetti n. 1 unità di cui all’artcat. 2, lett. F) non operanti nei giorni festivi. Essi sono definiti tenendo come parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali servizi funzionassero anche nei giorni festivi.
D o C a rotazione tra le due sedi - servizio riscossione tributi - esazione diritto annuale (limitatamente al periodo 5. Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’articolo 2, attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.
6. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell’art. 5, comma 3, lett. c-30 giugno).
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Contingenti di personale. 1. Ai fini di cui all’articolo dell'art.2, comma 2, mediante regolamenti di servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa d'intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra le aziende stesse gli enti e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 dell'art.43 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165D.Lgs.n.165/2001, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.
2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore dalla data di efficacia del presente accordo accordo, e comunque prima dell’inizio dell'inizio del quadriennio di contrattazione decentrata integrativa, individuano:
a) le categorie e i profili professionali che formano i contingenti;
b) i contingenti di personale, suddivisi per categorie categoria e profiliprofilo professionale;
c) i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di cui al comma 1, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale, di cui all'art.7 del presente accordo.
4. In conformità ai alle previsioni dei regolamenti di cui al comma 1, la direzione generale dell’azienda - ovvero l’organo ad essa corrispondente negli enti i dirigenti ed i responsabili del comparto funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo i rispettivi gli ordinamenti - individuadi ciascun ente, in occasione di ogni sciopero, individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti contingenti, come sopra definiti tenuti all’erogazione definiti, tenuto all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli lavoratori interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione sostituzione, nel caso questa sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” di cui alla lettera A1) dell’articolo 2, va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
4. Sulla base dei protocolli di intesa del comma 1, sono individuati i contingenti dei servizi essenziali di cui all’art. 2, lett. F) non operanti nei giorni festivi. Essi sono definiti tenendo come parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali servizi funzionassero anche nei giorni festivi.
5. Nelle more della definizione e della effettiva adozione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesacui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’articolo 2all'art.2, anche attraverso i contingenti già individuati sulla base dei precedenti contratti decentrati sottoscritti, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo relativo alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 6.7.1995, che cessa di essere applicato dalla precedente contrattazione decentratadata della definitiva sottoscrizione del presente accordo.
6. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui I protocolli di cui al comma 1, da 1 sono parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell’art. 5, comma 3, lett. c)integrante del presente accordo.
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Contingenti di personale. 1. Ai fini di cui all’articolo 2, mediante regolamenti di servizio aziendali, aziendali adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa d’intesa, stipulati in sede di negoziazione decentrata decentrata, tra le aziende stesse e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del D. LgsD.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenzialidiscipline, appositi contingenti di personale esonerato dirigenti che sono esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.
2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente accordo e comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione integrativa, individuano:
a) le categorie e profili professionali che formano i contingenticontingenti di dirigenti, suddivisi per discipline;
b) i contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili;
c) i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio unità operativa o sede di lavoro.
3. In conformità ai regolamenti di cui al comma 1, la direzione generale dell’azienda - ovvero l’organo ad essa corrispondente negli enti del comparto secondo i rispettivi ordinamenti - individua, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso dei dirigenti inclusi nei contingenti come sopra definiti tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato esonerati dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha I dirigenti individuati hanno il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” di cui alla lettera A1) dell’articolo 2, va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili dirigenziale medico normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale dirigenti da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
4. Sulla base dei protocolli di intesa del comma 1, sono individuati i contingenti dei servizi essenziali di cui all’art. 2, lett. F) non operanti nei giorni festivi. Essi sono definiti tenendo come parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali servizi funzionassero anche nei giorni festivi.
5. Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’articolo 2, attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.
6. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell’art. 5, comma 3, lett. c).individuano:
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Contingenti di personale. 1. Ai fini di cui all’articolo 2, mediante regolamenti di servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra le aziende stesse e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del D. LgsD.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.
2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente accordo e comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione integrativa, individuano:
a) le categorie e profili professionali che formano i contingenti;
b) i contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili;
c) i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3. In conformità ai regolamenti di cui al comma 1, la direzione generale dell’azienda - ovvero l’organo ad essa corrispondente negli enti del comparto secondo i rispettivi ordinamenti - individua, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” di cui alla lettera A1) dell’articolo 2, va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
4. Sulla base dei protocolli di intesa del comma 1, sono individuati i contingenti dei servizi essenziali di cui all’art. 2, lett. F) non operanti nei giorni festivi. Essi sono definiti tenendo come parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali servizi funzionassero anche nei giorni festivi.
5. Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’articolo 2, attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.
6. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell’art. 5, comma 3, lett. c).
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Contingenti di personale. 1. Ai fini di cui all’articolo all’art. 2, mediante regolamenti di servizio aziendali, delle singole amministrazioni adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa di intesa, stipulati in sede di negoziazione decentrata di livello nazionale o locale tra le aziende amministrazioni stesse e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del D. Lgsd.lgs. 30 marzo 2001, 30/3/2001 n. 165, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, individuati appositi contingenti di personale esonerato personale, distinti per area e profilo professionale, da adibire ai servizi pubblici essenziali e quindi esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabiliindispensabili inerenti ai servizi medesimi.
2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta 30 giorni dall’entrata in vigore del presente accordo e comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione integrativa, individuano:
a) le categorie e profili professionali che formano i contingentiprofessionalità di cui al presente accordo;
b) i contingenti di personale, suddivisi per categorie e profiliprofessionalità;
c) i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sul protocollo sono attivate, da parte delle organizzazioni sindacali, le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti indicati nell’art. 5, comma 4.
4. In conformità ai regolamenti con i Regolamenti di servizio di cui al comma 1, la direzione generale dell’azienda - ovvero l’organo ad essa corrispondente negli enti i dirigenti responsabili del comparto secondo i rispettivi ordinamenti - individuafunzionamento dei singoli uffici, in occasione di ogni sciopero, di norma individuano, ove possibile con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuti definiti, tenuto all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la alla data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla il giorno successivo alla data di ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione sostituzione, che sarà accordata solo nel caso sia possibile. In ogni caso, per ; l’eventuale sostituzione verrà comunicata agli interessati entro le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” di cui alla lettera A1) dell’articolo 2, va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
4. Sulla base dei protocolli di intesa del comma 1, sono individuati i contingenti dei servizi essenziali di cui all’art. 2, lett. F) non operanti nei giorni festivi. Essi sono definiti tenendo come parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali servizi funzionassero anche nei giorni festivi24 ore.
5. Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’articolo all’art. 2, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.
6. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell’art. 5, comma 3, lett. c).
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Contingenti di personale. 1. Ai fini di cui all’articolo 2quanto indicato nel punto l, mediante regolamenti di servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa stipulati in sede di negoziazione contrattazione decentrata tra le aziende stesse e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.
2; tali contingenti dovranno essere pari a quelli previsti per le giornate festive. I protocolli d’intesa di cui al comma 1Le parti, da stipularsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore con l’accordo decentrato aziendale, ai sensi dell’articolo 7 del presente accordo e comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione integrativaCCNL, individuano:
a) : - le categorie e profili professionali che formano i contingenti;
b) : in particolare per l’assistenza d’urgenza devono essere previsti i diversi profili e le categorie di lavoratori normalmente impiegati; - i contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili;
c) , con criteri di rotazione per garantire a tutti di fruire del diritto di sciopero; - i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3servizio. In conformità ai regolamenti di cui al comma 1, la direzione generale dell’azienda - ovvero l’organo ad essa corrispondente negli enti del comparto secondo i rispettivi ordinamenti - La Struttura individua, in occasione di ogni sciopero, di norma con sciopero e sulla base dei criteri di rotazioneconcordati nell’accordo decentrato aziendale, i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuti tenuto all’erogazione delle prestazioni necessarie dei servizi necessari e perciò esonerato dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali RSU e alle XX.XX territoriali firmatarie del CCNL ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibilesostituzione. In ogni caso, : - per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” alle attività di cui alla lettera A1) dell’articolo 2al punto l del presente articolo si fa riferimento al personale impiegato nei giorni festivi; - per le prestazioni indispensabili relative a terapie chemioterapiche, radioterapiche ed assimilabili, programmate e non dilazionabili senza danni per le persone interessate, va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno necessario a garantire tali prestazioni. In mancanza di accordo decentrato, o in cui viene effettuato lo caso di non applicabilità dello stesso a causa di modifiche normative o di modifiche della conformazione clinico-assistenziale della Struttura, quest’ultima attiverà l’esame congiunto in sede aziendale entro 24 ore dalla ricezione al livello competente della proclamazione dello sciopero. Per i contingenti In caso di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabilimancato accordo entro dieci giorni dall’avvio di tale esame congiunto, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festiviprevio tentativo di conciliazione davanti al Prefetto e, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite comunque, in tali giorni.
4. Sulla base dei protocolli di intesa del comma 1, sono individuati i contingenti dei servizi essenziali di cui all’art. 2, lett. F) non operanti nei giorni festivi. Essi sono definiti tenendo come parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali servizi funzionassero anche nei giorni festivi.
5. Nelle more tempo utile per il rispetto della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’articolo 2, attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.
6. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui protocolli procedura di cui al presente punto 2, il Direttore Sanitario, in via provvisoria, adotterà i provvedimenti necessari ad individuare i contingenti minimi nel rispetto dei criteri previsti nel comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell’art. 5, comma 3, lett. c)precedente.
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Samples: Contrattazione Collettiva
Contingenti di personale. 1. Ai fini di cui all’articolo all’art. 2, mediante regolamenti di servizio aziendali, delle singole amministrazioni adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa di intesa, stipulati in sede di negoziazione decentrata di livello nazionale o locale tra le aziende amministrazioni stesse e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del D. Lgsd.lgs. 30 marzo 2001, 30/3/2001 n. 165, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, individuati appositi contingenti di personale esonerato personale, distinti per area e profilo professionale, da adibire ai servizi pubblici essenziali e quindi esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabiliindispensabili inerenti ai servizi medesimi.
2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta 30 giorni dall’entrata in vigore del presente accordo e comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione integrativa, individuano:
a) le categorie e profili professionali che formano i contingentiprofessionalità di cui al presente accordo;
b) i contingenti di personale, suddivisi per categorie e profiliprofessionalità;
c) i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sul protocollo sono attivate, da parte delle organizzazioni sindacali, le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti indicati nell’art. 5, comma 3.
4. In conformità ai regolamenti con i Regolamenti di servizio di cui al comma 1, la direzione generale dell’azienda - ovvero l’organo ad essa corrispondente negli enti i dirigenti responsabili del comparto secondo i rispettivi ordinamenti - individuafunzionamento dei singoli uffici, in occasione di ogni sciopero, di norma individuano, ove possibile con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuti definiti, tenuto all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la alla data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla il giorno successivo alla data di ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione sostituzione, che sarà accordata solo nel caso sia possibile. In ogni caso, per ; l’eventuale sostituzione verrà comunicata alti interessati entro le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” di cui alla lettera A1) dell’articolo 2, va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
4. Sulla base dei protocolli di intesa del comma 1, sono individuati i contingenti dei servizi essenziali di cui all’art. 2, lett. F) non operanti nei giorni festivi. Essi sono definiti tenendo come parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali servizi funzionassero anche nei giorni festivi24 ore.
5. Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’articolo all’art. 2, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.
6. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell’art. 5, comma 3, lett. c).
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Samples: Accordo Sulle Norme Di Garanzia Dei Servizi Pubblici Essenziali
Contingenti di personale. 1. Ai fini di cui all’articolo 2quanto indicato nel punto 1, mediante regolamenti di servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa stipulati in sede di negoziazione contrattazione decentrata tra le aziende stesse e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.
2; tali contingenti dovranno essere pari a quelli previsti per le giornate festive. I protocolli d’intesa di cui al comma 1Le parti, da stipularsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore con l’accordo decentrato aziendale, ai sensi dell’articolo 7 del presente accordo e comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione integrativaCCNL, individuano:
a) le : - Le categorie e profili professionali che formano i contingenti;
b) ; per l’assistenza d’urgenza devono essere previsti i diversi profili e categorie normalmente impiegati - I contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili;
c) i ; - I criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede servizio. Nelle more della definizione di lavoro.
3. In conformità ai regolamenti un nuovo accordo aziendale, le parti assicurano comunque i servizi minimi - I contingenti di cui al comma 1personale, la direzione generale dell’azienda - ovvero l’organo ad essa corrispondente negli enti del comparto secondo i rispettivi ordinamenti - individua, in occasione di ogni sciopero, suddivisi per categorie e profili di norma con criteri di rotazione, i nominativi rotazione per garantire a tutti di fruire del personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data diritto di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibilesostituzione. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” di cui alla lettera A1) dell’articolo 2A), va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo scioperonei giorni festivi. Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
4. Sulla base dei protocolli di intesa del comma 1, sono individuati i contingenti dei servizi essenziali di cui all’art. 2, lett. F) non operanti nei giorni festivi. Essi sono definiti tenendo come parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali servizi funzionassero anche nei giorni festivi.
5. Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesaun nuovo accordo aziendale, le parti part i assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni già individuate in precedenza in sede di cui all’articolo 2, attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.
6. Nel caso essenziali e le prestazioni già individuate in cui non si raggiunga l’intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti precedenza in sede locale indicati nell’artdi contrattazione decentrata. 5Il personale incluso nei contingenti come sopra definiti e tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie ha il diritto di esprimere la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, comma 3nel caso sia possibile, lett. c)almeno 48 ore prima dell’iniziativa di sciopero.
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Samples: CCNL Aiop/Aris
Contingenti di personale. 1. Ai fini di cui all’articolo 2quanto indicato nel punto 1, mediante regolamenti di servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa stipulati in sede di negoziazione contrattazione decentrata tra le aziende stesse e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.
2; tali contingenti dovranno essere pari a quelli previsti per le giornate festive. I protocolli d’intesa di cui al comma 1Le parti, da stipularsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore con l’accordo decentrato aziendale, ai sensi dell’art. 7 del presente accordo e comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione integrativaccnl, individuano:
a) le categorie e profili professionali che formano i contingenti;
b) i contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili;
c) i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3. In conformità ai regolamenti di cui al comma 1, la direzione generale dell’azienda - ovvero l’organo ad essa corrispondente negli enti del comparto secondo i rispettivi ordinamenti - : La Struttura individua, in occasione di ogni sciopero, di norma con sciopero e sulla base dei criteri di rotazioneconcordati nell’accordo decentrato azien- dale, i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuti tenuto all’erogazione delle prestazioni necessarie dei servizi necessari e perciò esonerato dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali RSU e alle XX.XX. territoriali firmatarie del ccnl ed ai singoli interessatiinteressanti, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimereespri- mere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibilesostituzione. In ogni caso, : - per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” alle attività di cui alla lettera A1) dell’articolo 2al punto 1 del presente articolo si fa riferimento al perso- nale impiegato nei giorni festivi; - per le prestazioni indispensabili relative a terapie chemioterapiche, radioterapiche ed assimilabili, programmate e non dilazionabili senza danni per le persone interessate, va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno necessario a garantire tali prestazioni. In mancanza di accordo decentrato, o in cui viene effettuato lo caso di non applicabilità dello stesso a causa di modifiche normative o di modifiche della conformazione clinico-assistenziale della Struttura, quest’ultima attiverà l’esame congiunto in sede azien- dale entro 24 ore dalla ricezione al livello competente della proclamazione dello sciopero. Per i contingenti In caso di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabilimandato accordo entro dieci giorni dall’avvio di tale esame congiunto, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festiviprevio tentativo di conciliazione davanti al Prefetto e, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite comunque, in tali giorni.
4. Sulla base dei protocolli di intesa del comma 1, sono individuati i contingenti dei servizi essenziali di cui all’art. 2, lett. F) non operanti nei giorni festivi. Essi sono definiti tenendo come parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali servizi funzionassero anche nei giorni festivi.
5. Nelle more tempo utile per il rispetto della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’articolo 2, attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.
6. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui protocolli procedura di cui al presente punto 2, il Direttore sanitario, in via provvisoria, adotterà i provvedimenti necessari ad individuare i contingenti minimi nel rispetto dei criteri previsti nel comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell’art. 5, comma 3, lett. c)precedente.
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Contingenti di personale. 1. Ai fini di cui all’articolo dell'art. 2, comma 2, mediante regolamenti di servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa d'intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra le aziende stesse gli enti e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’artdell'art. 43 del D. Lgs. 30 marzo decreto legislativo n. 165 del 2001, n. 165, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali pro- fessionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.
2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore dalla data di efficacia del presente accordo accordo, e comunque prima dell’inizio dell'inizio del quadriennio di contrattazione integrativadecentrata in- tegrativa, individuano:
a) le categorie e i profili professionali che formano i contingenti;
b) i contingenti di personale, suddivisi per categorie categoria e profiliprofilo professionale;
c) i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di cui al comma 1, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale, di cui all'art. 7 del pre- sente accordo.
4. In conformità ai alle previsioni dei regolamenti di cui al comma 1, la direzione generale dell’azienda - ovvero l’organo ad essa corrispondente negli enti i dirigenti ed i responsabili del comparto funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo i rispettivi gli ordinamenti - individuadi ciascun ente, in occasione di ogni sciopero, individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale per- sonale incluso nei contingenti contingenti, come sopra definiti tenuti all’erogazione definiti, tenuto all'erogazione delle prestazioni necessarie ne- cessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli lavoratori interessati, entro il quinto giorno precedente prece- dente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione sostituzione, nel caso questa sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” di cui alla lettera A1) dell’articolo 2, va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
4. Sulla base dei protocolli di intesa del comma 1, sono individuati i contingenti dei servizi essenziali di cui all’art. 2, lett. F) non operanti nei giorni festivi. Essi sono definiti tenendo come parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali servizi funzionassero anche nei giorni festivi.
5. Nelle more della definizione e della effettiva adozione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesacui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’articolo all'art. 2, anche attraverso i contingenti già individuati sulla base dei precedenti contratti decentrati sottoscritti, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo relativo alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 6 luglio 1995, che cessa di essere applicato dalla precedente contrattazione decentratadata della definitiva sottoscrizione del presen- te accordo.
6. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui I protocolli di cui al comma 1, da 1 sono parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell’art. 5, comma 3, lett. c)integrante del presente accordo.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale
Contingenti di personale. 1. Ai fini di cui all’articolo dell’art. 2, comma 2, mediante regolamenti di servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra le aziende stesse gli enti e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del D. LgsD.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165165/2001, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabiliindispensabili3.
2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore dalla data di efficacia del presente accordo accordo, e comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione decentrata integrativa, individuano:
a) le categorie e i profili professionali che formano i contingenti;
b) i contingenti di personale, suddivisi per categorie categoria e profiliprofilo professionale;
c) i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui protocolli di cui al comma 1, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale, di cui all’art. 7 del presente accordo.
4. In conformità ai alle previsioni dei regolamenti di cui al comma 1, la direzione generale dell’azienda - ovvero l’organo ad essa corrispondente negli enti i dirigenti ed i responsabili del comparto funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo i rispettivi gli ordinamenti - individuadi ciascun ente, in occasione di ogni sciopero, individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti contingenti, come sopra definiti tenuti definiti, tenuto all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dello scioperosciopero4. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli lavoratori interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione sostituzione, nel caso questa sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” di cui alla lettera A1) dell’articolo 2, va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
4. Sulla base dei protocolli di intesa del comma 1, sono individuati i contingenti dei servizi essenziali di cui all’art. 2, lett. F) non operanti nei giorni festivi. Essi sono definiti tenendo come parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali servizi funzionassero anche nei giorni festivi.
5. Nelle more della definizione e della effettiva adozione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesacui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’articolo 2, attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.
6. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell’art. 5, comma 3, lett. c).le
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale
Contingenti di personale. 1. Ai fini di cui all’articolo all’art. 2, mediante regolamenti di servizio aziendali, delle singole amministrazioni adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa di intesa, stipulati in sede di negoziazione decentrata di livello nazionale o locale tra le aziende amministrazioni stesse e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del D. Lgsd.lgs. 30 marzo 2001, 30/3/2001 n. 165, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, individuati appositi contingenti di personale esonerato personale, distinti per area e profilo professionale, da adibire ai servizi pubblici essenziali e quindi esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabiliindispensabili inerenti ai servizi medesimi.
2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta 30 giorni dall’entrata in vigore del presente accordo e comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione integrativa, individuano:
a) le categorie e profili professionali che formano i contingentiprofessionalità di cui al presente accordo;
b) i contingenti di personale, suddivisi per categorie e profiliprofessionalità;
c) i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sul protocollo sono attivate, da parte delle organizzazioni sindacali, le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti indicati nell’art. 5, comma 4
4. In conformità ai regolamenti con i Regolamenti di servizio di cui al comma 1, la direzione generale dell’azienda - ovvero l’organo ad essa corrispondente negli enti i dirigenti responsabili del comparto secondo i rispettivi ordinamenti - individuafunzionamento dei singoli uffici, in occasione di ogni sciopero, di norma individuano, ove possibile con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuti definiti, tenuto all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la alla data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla il giorno successivo alla data di ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione sostituzione, che sarà accordata solo nel caso sia possibile. In ogni caso, per ; l’eventuale sostituzione verrà comunicata alti interessati entro le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” di cui alla lettera A1) dell’articolo 2, va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
4. Sulla base dei protocolli di intesa del comma 1, sono individuati i contingenti dei servizi essenziali di cui all’art. 2, lett. F) non operanti nei giorni festivi. Essi sono definiti tenendo come parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali servizi funzionassero anche nei giorni festivi24 ore.
5. Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’articolo all’art. 2, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.
6. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell’art. 5, comma 3, lett. c).
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Samples: Accordo Sulle Norme Di Garanzia Dei Servizi Pubblici Essenziali
Contingenti di personale. 1. Ai fini di cui all’articolo 2, mediante regolamenti sono individuati i contingenti di servizio aziendalipersonale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili, adottati con le procedure stabilite ai commi successivi
2. Mediante regolamento di servizio, adottato sulla base di appositi protocolli apposito protocollo d’intesa stipulati stipulato in sede di negoziazione decentrata contrattazione integrativa a livello nazionale, tra le aziende stesse l’ente e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. D.Lgs 30 marzo 2001, n. 1651651, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.
2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente accordo e comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione integrativa, individuano:
a) le categorie e i livelli ed i profili professionali che formano i contingenti;
b) i contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili;
c) i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione la determinazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o singola sede di lavorodecentrata.
3. In conformità ai regolamenti La quantificazione dei contingenti di personale suddivisi per livello e per profilo professionale nel rispetto dei criteri di cui al comma 12, lett. b) è definita mediante contrattazione integrativa a livello territoriale da stipularsi entro 15 giorni dall’accordo di cui al comma 2 e, comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione integrativa.
4. Nel caso in cui non si raggiungano le intese di cui ai commi 2 e 3, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti ai sensi dell’art. 5, comma 3 del presente accordo.
1 Si tratta della norma che stabilisce i criteri della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell’attività di contrattazione, indicando, in considerazione della media tra il dato associativo ed elettorale, la direzione generale dell’azienda - ovvero l’organo ad essa corrispondente negli enti soglia del comparto secondo 5%.
5. In conformità alla disciplina di cui ai commi 2, e 3, i rispettivi ordinamenti - individuadirigenti responsabili delle strutture centrali e di quelle territoriali individuano, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione sostituzione, nel caso sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” di cui alla lettera A1) dell’articolo 2, va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
4. Sulla base dei protocolli di intesa del comma 1, sono individuati i contingenti dei servizi essenziali di cui all’art. 2, lett. F) non operanti nei giorni festivi. Essi sono definiti tenendo come parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali servizi funzionassero anche nei giorni festivi.
56. Nelle more della definizione dei regolamenti e della effettiva adozione del regolamento di servizio sulla base dei protocolli del protocollo di intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’articolo all’art. 2, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentratasulla base dei precedenti contratti decentrati sottoscritti ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo relativo alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 12 giugno 1997.
67. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui protocolli Il protocollo di cui al comma 1, da 2 è parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell’art. 5, comma 3, lett. c)integrante del presente accordo.
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Samples: Accordo Enea
Contingenti di personale. 1. Ai fini di cui all’articolo dell'art.2, comma 2, mediante regolamenti di servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa d'intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra le aziende stesse gli enti e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 dell'art.43 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165D.Lgs.n.165/2001, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.
2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore dalla data di efficacia del presente accordo accordo, e comunque prima dell’inizio dell'inizio del quadriennio di contrattazione decentrata integrativa, individuano:
a) a. le categorie e i profili professionali che formano i contingenti;
b) b. i contingenti di personale, suddivisi per categorie categoria e profiliprofilo professionale;
c) c. i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di cui al comma 1, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale, di cui all'art.7 del presente accordo.
4. In conformità ai alle previsioni dei regolamenti di cui al comma 1, la direzione generale dell’azienda - ovvero l’organo ad essa corrispondente negli enti i dirigenti ed i responsabili del comparto funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo i rispettivi gli ordinamenti - individuadi ciascun ente, in occasione di ogni sciopero, individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti contingenti, come sopra definiti tenuti all’erogazione definiti, tenuto all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli lavoratori interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione sostituzione, nel caso questa sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” di cui alla lettera A1) dell’articolo 2, va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
4. Sulla base dei protocolli di intesa del comma 1, sono individuati i contingenti dei servizi essenziali di cui all’art. 2, lett. F) non operanti nei giorni festivi. Essi sono definiti tenendo come parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali servizi funzionassero anche nei giorni festivi.
5. Nelle more della definizione e della effettiva adozione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesacui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’articolo 2all'art.2, anche attraverso i contingenti già individuati sulla base dei precedenti contratti decentrati sottoscritti, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo relativo alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 6.7.1995, che cessa di essere applicato dalla precedente contrattazione decentratadata della definitiva sottoscrizione del presente accordo.
6. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui I protocolli di cui al comma 1, da 1 sono parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell’art. 5, comma 3, lett. c)integrante del presente accordo.
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Samples: Incontro Tra Le Parti Per La Rappresentanza Negoziale