CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE Clausole campione

CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE. (1) Fermo restando che di norma le assunzioni del personale debbono avvenire a tempo indeterminato, è tuttavia consentita la assunzione del personale con prefissione di termini in tutti i casi o nelle condizioni espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, tenendo conto delle specifiche normative previste nella parte speciale del presente Contratto. (2) L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici giorni lavorativi.
CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE. (Contratti a termine)
CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE. (1) La disciplina del presente Capo è correlata a quanto previsto dall'articolo 70. (1) Si considerano aziende di stagione quelle previste dall'articolo 1 del presente Contratto, che abbiano comunque un periodo di chiusura durante l'anno. (1) I rapporti di lavoro possono essere costituiti a termine fisso per la stagione o a tempo indeterminato.
CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE. Art. 278
CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE pag. 205 . » 205 . » 205 . » 205 . » 205 . » 205 . » 206 . » 206 . » 206 . » 206 . » 206 . » 207 . » 207 . » 207 . » 207 . » 207 . » 207 . » 208 . » 208 . » 209 . » 209 . » 209 . » 209 . » 210 . » 210 . » 210 . » 210 . » 216 . » 216 . » 218 . » 218 . » 218 . » 220 . » 220 . » 220 . » 227 . » 227 . » 227 . » 228 . » 228 . » 228 Articolo 257 . . . . . . . . . . » 228 Articolo 258 . . . . . . . . . . » 229 Articolo 259 . . . . . . . . . . » 229 CAPO III – LAVORO EXTRA E DI SURROGA . . . . . » 229 Articolo 260 . . . . . . . . . . » 229 CAPO IV – ORARIO DI LAVORO . . . . . . . » 229
CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE. (1) La disciplina del presente Capo è correlata a quanto previsto dall'articolo 70. (1) Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale.
CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE. La disciplina del presente capo è correlata con quanto previsto dall'articolo 70.
CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE. (1) La disciplina del presente Capo è correlata a quanto previsto dall'articolo 70. (1) Si considerano aziende di stagione quelle previste dall'articolo 1 del presente Contratto, che abbiano comunque un periodo di chiusura durante l'anno. (1) I rapporti di lavoro possono essere costituiti a termine fisso per la stagione o a tempo indeterminato. (2) Il contratto a termine fisso può essere prorogato con riguardo alle esigenze di svolgimento del ciclo dell'attività stagionale. (1) Il trattamento degli stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili; l'indicazione vale come indirizzo generale. Si riconosce tuttavia l'opportunità che, specie in materia di nastro lavorativo, particolari regolamentazioni possano essere definite a livello territoriale. (2) Dette regolamentazioni saranno concordate in sede di contratti integrativi, tenuto conto delle particolari caratteristiche ed esigenze delle aziende stagionali. (1) Il periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi per tutto il personale. (2) Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con la stessa qualifica. (3) La distribuzione dell'orario settimanale è fissata in sei giornate. (1) Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima e la quattordicesima mensilità e ogni altro trattamento previsto per i dipendenti regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro prestato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE. (1) La disciplina del presente Capo è correlata a quanto previsto dall'articolo 70. (1) Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale. (2) E' escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda. (3) Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonché nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell'esercente. (1) Ferme restando le condizioni di miglior favore in atto per effetto degli Accordi Integrativi provinciali, il personale dei Pubblici Xxxxxxxx avrà diritto alla retribuzione maggiorata del: - 20 per cento per ingaggio fino ad un mese; - 15 per cento per ingaggio fino a due mesi; - 8 per cento per ingaggio oltre i due mesi fino alla fine della stagione. (1) Qualora il datore di lavoro, per giusta causa, sia costretto a chiudere anticipatamente l'esercizio o a ridurre il personale, competerà ai dipendenti un indennizzo pari alla metà della retribuzione che essi avrebbero dovuto percepire per effetto del contratto a termine, a meno che non provveda ad altra analoga occupazione per uguale durata e medesima retribuzione. (2) In caso di epidemia o di altre cause similari, che obbligassero il datore di lavoro a chiudere o a ridurre il personale, la decisione sulla indennità sarà demandata alle Organizzazioni sindacali territoriali ed in caso di dissenso a quelle nazionali.
CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE. La disciplina del presente Capo è correlata a quanto previsto dall'art. 70.