Determinazione del canone di locazione Clausole campione

Determinazione del canone di locazione. Il canone di locazione annuo iniziale è quantificato, avendo come riferimento il prezzo di cessione dell’alloggio determinato a norma degli articoli 4 e 5, in misura massima pari al (massimo tre virgola cinque) per cento annuo del valore dell’alloggio e relative pertinenze.
Determinazione del canone di locazione. L’importo del canone concordato di locazione è stabilito secondo i parametri contenuti negli accordi territoriali ex Legge 431/98, art.2 comma 3 - con valori aggiornati in relazione alle normative vigenti e alle revisioni degli accordi territoriali stessi (ISTAT). Tali accordi prevedono modalità specifiche per la determinazione delle fasce di prezzo\mq. entro cui possono oscillare i canoni di locazione. La Cabina di Regia di progetto, sulla base degli elementi dichiarati dai proprietari, concorre ad attribuire a ciascun immobile la fascia e sub fascia di oscillazione. Il prezzo mensile della locazione, ai fini del presente progetto, non può superare il valore medio della rispettiva sub fascia di riferimento.
Determinazione del canone di locazione. 1. Il canone ordinario di locazione da applicarsi al patrimonio disponibile e' commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso dell'immobile, come accertati dai competenti uffici tecnici del Servizio Patrimonio. 2. Il canone e' adeguato annualmente in misura corrispondente al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente, riferito al mese di inizio della locazione ai sensi dell’art. 24 c.1 della Legge 392/1978. 3. In caso di locazione ad uso abitativo il canone può essere determinato in base al cosiddetto “canone concordato”, cioè quello stabilito dagli accordi territoriali ai sensi della Legge 431/1998 o comunque ad analoghe disposizioni di legge. Sarà la Giunta Comunale a decidere se applicare un canone di mercato o un canone concordato.
Determinazione del canone di locazione. Le parti contraenti individueranno la collocazione dell'immobile oggetto del contratto nella relativa sub-fascia sulla base della presenza nell'immobile stesso di un numero dei suddetti elementi caratterizzanti come di seguito indicati: Sub fascia 1 - un numero di elementi compreso tra 0 e 3; Sub fascia 2 - un numero di elementi compreso tra 4 e 6; Sub fascia 3 - un numero di elementi superiore a 6; ZONA DUE e TRE: Sub fascia 1 - un numero di elementi compreso tra 0 e 3; Sub fascia 2 - un numero di elementi compreso tra 4 e 6; Sub fascia 3 - un numero di elementi superiore a 6; ZONA QUATTRO: Sub fascia 1 - un numero di elementi compreso tra 0 e 2; Sub fascia 2 - un numero di elementi compreso tra 3 e 6; Sub fascia 3 - un numero di elementi superiore a 6; Per gli immobili costruiti negli ultimi 10 anni o in tale periodo integralmente ristrutturati si applicheranno, ai fini della determinazione del canone, gli elementi di cui ai punti f), g) e l) del precedente punto 8). Si precisa che la data di ultimazione dei lavori è quella risultante dal certificato di abitabilità o, in mancanza, del certificato di ultimazione dei lavori presentato agli uffici comunali, oppure quella comunque accertata. Le parti, tenendo conto della superficie convenzionale, della zona omogenea ove ricade l'immobile, e degli elementi oggettivi sopra elencati, concordano il canone di locazione nei limiti del minimo e massimo al mq stabilito per ciascuna sub fascia, come di seguito riportato: Sub Fascia 1 - valore minimo annuo del canone € 25,00 Sub Fascia 1 - valore massimo annuo del canone € 42,00 Sub Fascia 2 - valore massimo annuo del canone € 49,00; Sub Fascia 3 - valore massimo annuo del canone € 55,00; ZONA DUE Sub Fascia 1 - valore minimo annuo del canone € 20,00 Sub Fascia 1 - valore massimo annuo del canone € 25,00 Sub Fascia 2 - valore massimo annuo del canone € 33,00; Sub Fascia 3 - valore massimo annuo del canone € 45,00; ZONA TRE Sub Fascia 1 - valore minimo annuo del canone € 15,00 Sub Fascia 1 - valore massimo annuo del canone € 23,00 Sub Fascia 2 - valore massimo annuo del canone € 29,00; Sub Fascia 3 - valore massimo annuo del canone € 40,00; Per gli immobili con una superficie convenzionale determinata con le modalità di cui al precedente punto 9), pari o inferiore a mq 60,00 e costruiti successivamente al 2005 che presentano una attestazione ricompresa entro la Classe energetica E, i valori massimi da prendere in considerazione sono quelli relativi alle sub-fasce 1, 2 ...
Determinazione del canone di locazione. Il canone degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica è determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge Regionale n°96/96. La normativa regionale prevede formule di calcolo diverse, che tengono conto della capacità reddituale del nucleo assegnatario e di elementi oggettivi dell’alloggio. Obbligatoriamente negli anni dispari la SPES deve dare attuazione alle procedure di revisione dei redditi dei nuclei familiari degli assegnatari e conseguentemente aggiorna i canoni di locazione con decorrenza 1°gennaio dell’anno successivo.
Determinazione del canone di locazione. Il canone di locazione sarà determinato in modo definitivo, alla data di sottoscrizione del verbale di collaudo o di consegna anticipata dell’opera, sulla base dei seguenti elementi: - importo del capitale finanziato, così come determinato al precedente art. 3; - tasso di interesse applicato al capitale finanziato, pari al tasso Euribor 6 mesi (tasso 360) rilevato dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” il giorno lavorativo antecedente la data di collaudo positivo dell’opera (o di consegna anticipata) maggiorato dello spread unico proposto dal soggetto finanziatore in fase di offerta; - capitalizzazione degli oneri di prelocazione, maturati sugli importi anticipati dal soggetto finanziatore rispetto alla data di collaudo o verbale di consegna anticipata dell’opera, calcolati ad un tasso variabile parametrato all’Euribor 3 o 6 mesi, maggiorato dello spread unico; - opzione di riscatto dell’immobile, al termine della locazione finanziaria, ad un prezzo pari al ….% del capitale finanziato. I canoni successivi saranno rivalutati nella parte interessi in base alle variazioni registrate dall’Euribor 6 mesi rilevato il secondo giorno bancario antecedente la decorrenza di ciascun semestre.
Determinazione del canone di locazione. 1. Il canone di locazione degli immobili di proprietà comunale è determinato sulla base di una perizia estimativa del Responsabile del Servizio Patrimonio, effettuata in base ai valori correnti di mercato per i beni con caratteristiche analoghe, tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione: a) valore immobiliare del bene da concedere in uso; b) stato di conservazione dell’immobile stesso. c) Ulteriori criteri e parametri deliberati dalla Giunta Comunale, 2. In caso di richiesta dell’immobile da parte dei soggetti di cui all'art. 3 per il perseguimento diretto dei propri fini istituzionali, il canone di cui sopra può essere ridotto fino al 100% (comodato). In tal caso l’attività svolta dall’associazione deve avere una particolare rilevanza per l’interesse della comunità, tale da giustificare il beneficio concesso. 3. La valutazione in ordine ai presupposti per la concessione gratuita è demandata alla Giunta Comunale. 4. L’eventuale impegno da parte dell’utilizzatore alla esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione di strutture fisse, di costruzioni e di ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell’immobile, da concordare con il Comune, determinerà una decurtazione sul corrispettivo indicato al comma 1. 5. La determinazione del canone di locazione/concessione dovrà inoltre essere formulata in modo da garantire un trattamento omogeneo nei confronti delle associazioni aventi caratteristiche ed attività similari, avuto riguardo particolarmente agli aspetti evidenziati al successivo all’art. 8, comma 1.
Determinazione del canone di locazione. 5.1 Per la determinazione del canone massimo di locazione nei lotti di Edilizia Convenzionata 5.2 Per la determinazione del canone massimo di locazione nei lotti di Edilizia Convenzionata non C.I.M.E.P. esistenti, in sostituzione delle modalità di cui alle rispettive convenzioni, si applicano le modalità di calcolo di cui al Regolamento per l'attuazione del Piano di Zona Consortile, Allegato "B" alla deliberazione n. 12 in data 23.2.2010, allegato 1 al presente regolamento, articolo 30. 5.3 Per la determinazione del canone massimo di locazione nei lotti di Edilizia Convenzionata previsti dal P.G.T. che verranno realizzati si applicano le modalità di calcolo di cui al Regolamento per l'attuazione del Piano di Zona Consortile, Allegato "B" alla deliberazione n. 12 in data 23.2.2010, allegato 1 al presente regolamento, articolo 30, nonché eventuali e più restrittive norme da definirsi nelle rispettive convenzioni. 5.4 Per tutti i casi di cui ai punti 5.1 e 5.2, al fine di determinare il canone massimo di locazione, è comunque fatta salva la facoltà degli interessati di chiedere la rivalutazione del prezzo di vendita degli alloggi, boxes e relative pertinenze, successivo alla prima assegnazione o cessione, ai sensi delle disposizioni precedenti e trascritte nelle rispettive convenzioni attuative di provenienza. 5.5 Compatibilmente con l’applicazione delle norme sopra citate, valgono in ogni caso le disposizioni degli artt. 7, 8, 9 del presente regolamento, qualora si intendano esercitare le facoltà previste dagli stessi.
Determinazione del canone di locazione. 1. Il canone ordinario di locazione da applicarsi al patrimonio disponibile è commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso dell'immobile, come accertati dai competenti uffici. Il canone è adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi verificatasi nell'anno precedente. 2. Per l’individuazione dei principi e delle ipotesi in cui il canone può essere ridotto, si rinvia espressamente a quanto stabilito all’art.10 del presente regolamento.

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  • Determinazione del danno In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, la Società procede alla liquidazione del danno e del relativo pagamento al netto delle franchigie eventualmente previste. Nel caso di spese sostenute all’estero, il rimborso verrà effettuato in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

  • Determinazione dell’ammontare del danno In caso di danno parziale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio, escluse le parti di carrozzeria. Il degrado d’uso viene stabilito sulla base della tabella che segue: L’età del veicolo è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto. Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell’evento. L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del vei- colo prima e dopo il sinistro. Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l’ammontare del danno viene ridotto nella stessa proporzione, come previsto dall’art.1907 del Codice Civile. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e contro presentazione del relativo documento fiscale. La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d’uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa. Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu). In caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro e non può essere superiore al valore assicurato. In caso di perdita totale avvenuta entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione del danno è effettuata per intero fermo lo scoperto ed è pari al valore assicurato; tale valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell’acquisto. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. ❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO? Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu).

  • DETERMINAZIONE DEL PREMIO Per ciascun Assicurato il Premio viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell'Assicurazione ed è determinato applicando la seguente formula. P = T ×N×Ir dove: P Premio unico anticipato T tasso mensile finito pari a 0,03420% N Durata del Finanziamento espressa in mesi interi Ir importo richiesto del Finanziamento (l’importo finanziato è pari alla somma dell’importo richiesto e dei Premi della presente Polizza Collettiva e della collegata Polizza Collettiva Danni ). Non è previsto alcuno sconto del Premio, neanche in relazione alla durata dell’Assicurazione.

  • Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere: - trattati dal personale della CRC RAS che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici; - comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla CRC RAS in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; - comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; - comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; - comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; - comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. Il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite i siti internet della CRC RAS. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 Dlgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet della CRC RAS. I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

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  • Comunicazione e diffusione dei dati I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: • soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati; • soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia; • altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio; • soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo. • società controllanti e/o collegate alla Compagnia; • Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

  • Costituzione del rapporto di lavoro (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma comune dei rapporti di lavoro. 2. Al fine di sviluppare l’occupazione, soprattutto giovanile, di incentivare i servizi e di espandere le attività aziendali nonché di garantire obiettivi di efficienza e di competitività, il presente CCNL disciplina il ricorso ad altre tipologie di contratto di lavoro utilizzabili a livello aziendale. In caso di attivazione, le aziende ne daranno informativa alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti i singoli CCNL o riconosciute in azienda. 3. L’assunzione del lavoratore avviene in conformità alle leggi vigenti in materia. 4. L’assunzione è comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale è specificato: - l’identità delle parti; - la tipologia del contratto di assunzione; - la data di assunzione; - la normativa applicabile in materia di rapporto di lavoro ed il CCNL applicato; - il livello e/o parametro retributivo di inquadramento; - il relativo trattamento economico; - la durata del periodo di prova; - la sede/residenza di lavoro; - l’informativa di cui al D.Lgs. n. 252/2005 in materia di scelta della destinazione del TFR alla previdenza complementare. 5. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve produrre i documenti che il datore di lavoro richiederà, ed in particolare: - il documento di identità; - il titolo di studio; - il codice fiscale; - le eventuali abilitazioni richieste per l'espletamento delle mansioni o funzioni connesse al livello/parametro di inquadramento. 6. Prima dell’assunzione, il lavoratore è sottoposto a visita medica allo scopo di certificare l’idoneità alle specifiche mansioni da ricoprire, secondo le disposizioni della legislazione vigente. 7. In sede aziendale troveranno applicazione i principi di cui all’articolo 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna) definendo percentuali minime di accesso, da realizzare prevedendo modalità e requisiti con apposito accordo.

  • Risoluzione del rapporto di lavoro La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente. Durante i primi tre mesi ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Trascorso tale periodo e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, il contrattista è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni; il termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.