Determinazione del canone di locazione Clausole campione

Determinazione del canone di locazione. 1. Il canone di locazione annuo iniziale è quantificato, avendo come riferimento il prezzo di cessione dell’alloggio determinato a norma degli articoli 4 e 5, in misura massima pari al (massimo tre virgola cinque) per cento annuo del valore dell’alloggio e relative pertinenze.
Determinazione del canone di locazione. 1. Il canone ordinario di locazione da applicare al patrimonio disponibile è commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso dell'immobile, come accertati dai competenti uffici tecnici del Servizio Patrimonio.
Determinazione del canone di locazione. L’importo del canone concordato di locazione è stabilito secondo i parametri contenuti negli accordi territoriali ex Legge 431/98, art.2 comma 3 - con valori aggiornati in relazione alle normative vigenti e alle revisioni degli accordi territoriali stessi (ISTAT). Tali accordi prevedono modalità specifiche per la determinazione delle fasce di prezzo\mq. entro cui possono oscillare i canoni di locazione. La Cabina di Regia di progetto, sulla base degli elementi dichiarati dai proprietari, concorre ad attribuire a ciascun immobile la fascia e sub fascia di oscillazione. Il prezzo mensile della locazione, ai fini del presente progetto, non può superare il valore medio della rispettiva sub fascia di riferimento.
Determinazione del canone di locazione. 5.1 Per la determinazione del canone massimo di locazione nei lotti di Edilizia Convenzionata
Determinazione del canone di locazione. Il canone di locazione sarà determinato in modo definitivo, alla data di sottoscrizione del verbale di collaudo o di consegna anticipata dell’opera, sulla base dei seguenti elementi: - importo del capitale finanziato, così come determinato al precedente art. 3; - tasso di interesse applicato al capitale finanziato, pari al tasso Euribor 6 mesi (tasso 360) rilevato dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” il giorno lavorativo antecedente la data di collaudo positivo dell’opera (o di consegna anticipata) maggiorato dello spread unico proposto dal soggetto finanziatore in fase di offerta; - capitalizzazione degli oneri di prelocazione, maturati sugli importi anticipati dal soggetto finanziatore rispetto alla data di collaudo o verbale di consegna anticipata dell’opera, calcolati ad un tasso variabile parametrato all’Euribor 3 o 6 mesi, maggiorato dello spread unico; - opzione di riscatto dell’immobile, al termine della locazione finanziaria, ad un prezzo pari al ….% del capitale finanziato. I canoni successivi saranno rivalutati nella parte interessi in base alle variazioni registrate dall’Euribor 6 mesi rilevato il secondo giorno bancario antecedente la decorrenza di ciascun semestre.
Determinazione del canone di locazione. Le parti contraenti individueranno la collocazione dell'immobile oggetto del contratto nella relativa sub-fascia sulla base della presenza nell'immobile stesso di un numero dei suddetti elementi caratterizzanti come di seguito indicati: Sub fascia 1 - un numero di elementi compreso tra 0 e 3; Sub fascia 2 - un numero di elementi compreso tra 4 e 6; Sub fascia 3 - un numero di elementi superiore a 6; ZONA DUE e TRE: Sub fascia 1 - un numero di elementi compreso tra 0 e 3; Sub fascia 2 - un numero di elementi compreso tra 4 e 6; Sub fascia 3 - un numero di elementi superiore a 6; ZONA QUATTRO: Sub fascia 1 - un numero di elementi compreso tra 0 e 2; Sub fascia 2 - un numero di elementi compreso tra 3 e 6; Sub fascia 3 - un numero di elementi superiore a 6; Per gli immobili costruiti negli ultimi 10 anni o in tale periodo integralmente ristrutturati si applicheranno, ai fini della determinazione del canone, gli elementi di cui ai punti f), g) e l) del precedente punto 8). Si precisa che la data di ultimazione dei lavori è quella risultante dal certificato di abitabilità o, in mancanza, del certificato di ultimazione dei lavori presentato agli uffici comunali, oppure quella comunque accertata. Le parti, tenendo conto della superficie convenzionale, della zona omogenea ove ricade l'immobile, e degli elementi oggettivi sopra elencati, concordano il canone di locazione nei limiti del minimo e massimo al mq stabilito per ciascuna sub fascia, come di seguito riportato: Sub Fascia 1 - valore minimo annuo del canone € 25,00 Sub Fascia 1 - valore massimo annuo del canone € 42,00 Sub Fascia 2 - valore massimo annuo del canone € 49,00; Sub Fascia 3 - valore massimo annuo del canone € 55,00; ZONA DUE Sub Fascia 1 - valore minimo annuo del canone € 20,00 Sub Fascia 1 - valore massimo annuo del canone € 25,00 Sub Fascia 2 - valore massimo annuo del canone € 33,00; Sub Fascia 3 - valore massimo annuo del canone € 45,00; ZONA TRE Sub Fascia 1 - valore minimo annuo del canone € 15,00 Sub Fascia 1 - valore massimo annuo del canone € 23,00 Sub Fascia 2 - valore massimo annuo del canone € 29,00; Sub Fascia 3 - valore massimo annuo del canone € 40,00; Per gli immobili con una superficie convenzionale determinata con le modalità di cui al precedente punto 9), pari o inferiore a mq 60,00 e costruiti successivamente al 2005 che presentano una attestazione ricompresa entro la Classe energetica E, i valori massimi da prendere in considerazione sono quelli relativi alle sub-fasce 1, 2 ...
Determinazione del canone di locazione. 1. Il canone di locazione degli immobili di proprietà comunale è determinato sulla base di una perizia estimativa del Responsabile del Servizio Patrimonio, effettuata in base ai valori correnti di mercato per i beni con caratteristiche analoghe, tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:
Determinazione del canone di locazione. Il canone degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica è determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge Regionale n°96/96. La normativa regionale prevede formule di calcolo diverse, che tengono conto della capacità reddituale del nucleo assegnatario e di elementi oggettivi dell’alloggio. Obbligatoriamente negli anni dispari la SPES deve dare attuazione alle procedure di revisione dei redditi dei nuclei familiari degli assegnatari e conseguentemente aggiorna i canoni di locazione con decorrenza 1°gennaio dell’anno successivo.
Determinazione del canone di locazione. 1. Il canone ordinario di locazione da applicarsi al patrimonio disponibile è commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso dell'immobile, come accertati dai competenti uffici. Il canone è adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi verificatasi nell'anno precedente.

Related to Determinazione del canone di locazione

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: