Common use of Contribuzione Clause in Contracts

Contribuzione. In base a quanto indicato all’Art. 8 “CONTRIBUZIONE” del Regolamento del PIP EUROVITA FUTURO, con la sottoscrizione del Modulo di Adesione l’Aderente si impegna a versare alla Compagnia dei contributi, cui possono eventualmente aggiungersi i contributi del datore di lavoro o del committente e quelli derivanti dal conferimento del TFR. L’entità dei contributi, per quanto riguarda la parte dei versamenti a carico dell’Aderente, viene indicata dallo stesso all’atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione, in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate. L’Aderente, per quanto riguarda la parte dei versamenti a suo carico, al momento della sottoscrizio- ne del Modulo di Adesione, può scegliere se corrispondere i contributi con frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamen- to). Il primo contributo a carico dell’Aderente deve essere versato alla Compagnia alla data di per- fezionamento del Contratto e, successivamente, sempre che l’Aderente sia in vita, ad ogni ricor- renza - rispetto alla data di decorrenza del Contratto -, a seconda della periodicità di versamento prescelta. Non è previsto un importo minimo per i contributi. Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del Contratto, l’Aderente ha la facoltà di modi- ficare la frequenza di versamento prescelta inizialmente e l’importo del contributo. I contributi, al netto delle spese di emissione, vengono fatti confluire nella Gestione Interna Separata FUTURIV. La Compagnia si impegna ad inviare annualmente all’Aderente entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione contenente informazioni dettagliate sulla forma previdenziale complementare sot- toscritta, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti.

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Samples: Piano Individuale Pensionistico

Contribuzione. In base 14.1. La contribuzione a quanto indicato all’ArtPiano Pensione Moneyfarm viene attuata mediante versamento di Contributi: i. a carico dell’Aderente ii. 8 “CONTRIBUZIONE” del Regolamento del PIP EUROVITA FUTURO, con la sottoscrizione del Modulo di Adesione l’Aderente si impegna a versare alla Compagnia dei contributi, cui possono eventualmente aggiungersi i contributi da parte del datore di lavoro dell’Aderente; iii. derivante dalla destinazione del proprio TFR (Trattamento di Fine Rapporto); iv. del Contribuente verso l’Aderente (nel caso di relazioni di parentela previste dal Decreto). 14.2. La Contribuzione può anche avvenire mediante esclusivo trasferimento del capitale maturato presso altra forma pensionistica complementare o del committente e quelli derivanti dal attraverso l'esclusivo conferimento del TFR. L’entità dei contributi, per quanto riguarda la parte dei versamenti a carico dell’Aderente, viene indicata dallo stesso all’atto della sottoscrizione del Modulo flussi di Adesione, TFR in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate. L’Aderente, per quanto riguarda la parte dei versamenti a suo carico, al momento della sottoscrizio- ne del Modulo di Adesione, può scegliere se corrispondere i contributi con frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamen- to). Il primo contributo a carico dell’Aderente deve essere versato alla Compagnia alla data di per- fezionamento del Contratto e, successivamente, sempre che l’Aderente sia in vita, ad ogni ricor- renza - rispetto alla data di decorrenza del Contratto -, a seconda della periodicità di versamento presceltamaturazione. 14.3. Non è previsto un importo minimo per i contributiContributi. Ad ogni ricorrenza annuale L’Aderente è libero di fissare, sia nel numero delle Contribuzioni che nel loro valore economico, l’entità dei Contributi che intende conferire al PIP indicandoli all’atto della richiesta, tramite sito web del Distributore, avuto riguardo (i) alla propria posizione personale, (ii) alle proprie aspettative al momento dell’erogazione della prestazione pensionistica ed (iii) alla propria capacità contributiva. 14.4. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire a Piano Pensione Moneyfarm. Il versamento dovrà essere effettuato in base a quanto descritto all’art. 15. 14.5. L’Aderente dovrà versare un contributo in Piano Pensione Moneyfarm entro dodici mesi dalla data di decorrenza Conclusione del Contratto. In caso contrario, l’Aderente la Compagnia ha la facoltà di modi- ficare la frequenza di versamento prescelta inizialmente e l’importo del contributoterminare il Contratto, inviandone - con le modalità previste nell’Art. I contributi, al netto delle spese di emissione, vengono fatti confluire nella Gestione Interna Separata FUTURIV. La Compagnia si impegna ad inviare annualmente all’Aderente entro il 31 marzo di ogni anno, una 5 “Comunicazioni” - comunicazione contenente informazioni dettagliate sulla forma previdenziale complementare sot- toscritta, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguitiall’Aderente.

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Samples: Piano Individuale Pensionistico

Contribuzione. In base 1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento dei contributi a quanto indicato all’Art. 8 “CONTRIBUZIONE” del Regolamento del PIP EUROVITA FUTUROcarico degli Aderenti, con la sottoscrizione del Modulo di Adesione l’Aderente si impegna a versare alla Compagnia dei contributi, cui possono eventualmente aggiungersi i contributi del datore di lavoro o del committente e quelli derivanti dal ed attraverso il conferimento del TFRTFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando. 2. L’entità La misura minima dei contributicontributi a carico, rispettivamente, delle Società aderenti e degli Aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa, ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”. 3. Ferme restando le predette misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota Informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico. 4. È prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per quanto riguarda la parte dei versamenti tempo vigente, riportati nella Nota Informativa. 5. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico dell’Aderentedell’aderente né delle Società aderenti, viene indicata dallo stesso all’atto della sottoscrizione di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora l’aderente contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo delle Società aderenti stabilito dalle fonti istitutive. 6. In costanza del Modulo rapporto di Adesione, in relazione ai propri obiettivi in termini lavoro l’ aderente ha facoltà di prestazioni assicurate. L’Aderente, per quanto riguarda sospendere la parte dei versamenti contribuzione a suo proprio carico, al momento della sottoscrizio- ne del Modulo di Adesione, può scegliere se corrispondere i contributi con frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamen- to). Il primo contributo conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico dell’Aderente deve essere versato alla Compagnia della Società aderente, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo. 7. L’aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di per- fezionamento contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. 8. In caso di mancato o ritardato versamento, la Società aderente è tenuta a reintegrare la posizione individuale dell’aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Contratto eFondo. Inoltre, successivamente, sempre che l’Aderente sia in vita, ad ogni ricor- renza - rispetto alla data la Società aderente è tenuta a risarcire il Fondo di decorrenza del Contratto -, a seconda della periodicità di versamento prescelta. Non è previsto un importo minimo per i contributi. Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del Contratto, l’Aderente ha la facoltà di modi- ficare la frequenza di versamento prescelta inizialmente e l’importo del contributo. I contributi, eventuali spese dovute al netto delle spese di emissione, vengono fatti confluire nella Gestione Interna Separata FUTURIV. La Compagnia si impegna ad inviare annualmente all’Aderente entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione contenente informazioni dettagliate sulla forma previdenziale complementare sot- toscritta, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguitimancato adempimento contributivo.

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Samples: Statuto Fondo Pensione

Contribuzione. In base Il contributo può essere corrisposto mediante versamento a quanto indicato all’Art. 8 “CONTRIBUZIONE” del Regolamento del PIP EUROVITA FUTUROcarico dell’Aderente, con la sottoscrizione del Modulo di Adesione l’Aderente si impegna a versare alla Compagnia dei contributi, cui possono eventualmente aggiungersi i contributi del datore di lavoro o del committente e quelli derivanti dal anche attraverso il conferimento del TFRTFR in maturazione. L’entità dei contributiNel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti, per quanto riguarda la parte dei versamenti corresponsione del contributo è a loro carico. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d’impresa e di soggetti fiscalmente a carico dell’Aderentedi altri, viene indicata dallo stesso la corresponsione del contributo è attuata dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico. L’Aderente ha la facoltà di determinare liberamente all’atto della sottoscrizione del Modulo modulo di Adesioneadesione la misura annua della contribuzione e la periodicità di contribuzione. I contributi sono definiti in cifra fissa oppure in percentuale come disposto dal Decreto. La misura annua della contribuzione può in ogni caso essere successivamente variata. Per il lavoratore dipendente aderente al presente PIP mediante conferimento del TFR maturando e che risulti iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 28/04/1993 ma non iscritto a forme di previdenza complementare al 01/01/2007, in relazione ai propri obiettivi in termini la misura della contribuzione è fissata da accordi o contratti collettivi. In mancanza di prestazioni assicurate. L’Aderentetali accordi, per quanto riguarda la parte dei versamenti a suo caricomisura minima di contribuzione è pari al 50% del TFR maturando, al momento della sottoscrizio- ne del Modulo con possibilità di Adesione, può scegliere se corrispondere i contributi con frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamen- to)incrementi successivi. Il primo contributo a carico dell’Aderente deve versato dall’Aderente in forma di premio unico ricorrente può essere versato corrisposto nel corso dell’anno in rate periodiche mensili, trimestrali, semestrali o annuali. La prima rata di premio unico ricorrente verrà corrisposta all’atto dell’adesione; le rate di premio unico ricorrente successive alla Compagnia alla data prima dovranno essere corrisposte entro e non oltre il giorno 15 del mese di per- fezionamento del Contratto e, successivamente, sempre che l’Aderente sia in vita, ad ogni ricor- renza - rispetto alla scadenza delle singole rate. Trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del Contratto -, a seconda della periodicità di versamento prescelta. Non è previsto un importo minimo per i contributi. Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del Contrattocontratto, l’Aderente ha la facoltà può effettuare ulteriori versamenti in forma di modi- ficare la frequenza premi unici aggiuntivi di importo liberamente determinabile. Ogni versamento prescelta inizialmente e l’importo del contributo. I contributi, al netto delle spese determina l’acquisizione di emissione, vengono fatti confluire nella Gestione Interna Separata FUTURIVun capitale calcolato in funzione dell’importo versato. La Compagnia si impegna ad inviare annualmente provvede all’investimento dei versamenti come previsto al successivo paragrafo H. della Sezione “Caratteristica della Forma Pensionistica Complementare”. Il pagamento del premio unico ricorrente e dei premi unici aggiuntivi potrà essere effettuato dall’Aderente tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto mediante: – addebito sul conto corrente per la prima rata di premio e per i premi unici aggiuntivi; – R.I.D. (Rapporti Interbancari Diretti) per le rate di premio successive. Ai fini della prosecuzione del rapporto assicurativo, nel caso di estinzione del conto corrente presso la Società Collocatrice, l’Aderente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire all’Aderente entro stesso le modalità alternative disponibili per il 31 marzo pagamento dei premi successivi. In caso di ogni annoconferimento del TFR da parte del datore di lavoro, il versamento dei relativi contributi verrà effettuato mediante bonifico bancario secondo la rateazione scelta dal datore di lavoro stesso. Nel caso in cui l’Aderente sottoscriva una comunicazione contenente informazioni dettagliate sulla forma previdenziale complementare sot- toscrittao entrambe le garanzie complementari facoltative di cui al successivo D.4., sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti le modalità di pagamento del premio annuo sono quelle indicate alle Condizioni Generali di Contratto Parte II e sui risultati di gestione conseguitiParte III. Si precisa che il premio annuo afferente alle suddette garanzie complementari facoltative non può essere finanziato mediante le risorse derivanti dal contributo del TFR.

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Samples: Nota Informativa

Contribuzione. In base 1. Le posizioni individuali di previdenza complementare, contemplate dall’articolo 3, sono finanziate mediante il versamento del 100% del TFR in corso di maturazione a decorrere dalla data di manifestazione della volontà di aderire (ad eccezione di quanto indicato all’Artprevisto nel seguente comma 2). 2. 8 “CONTRIBUZIONE” Nei confronti del Regolamento personale di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data anteriore al 29 aprile 1993 è consentito versare una quota minima del PIP EUROVITA FUTURO50% del TFR in corso di maturazione, con possibilità di incrementi successivi. 3. Il lavoratore ha la sottoscrizione facoltà di versare contributi a suo carico: in tal caso ne determina liberamente la misura, fermo restando che il contributo minimo non può in ogni caso risultare inferiore all’1% calcolato sull’imponibile utile ai fini del Modulo computo del TFR previsto dal CCNL. 4. Qualora il lavoratore versi almeno il contributo minimo di Adesione l’Aderente cui al comma precedente, le scuole e servizi educativi dell’infanzia cui si impegna applica il CCNL FISM si impegnano a versare un contributo pari all’1% calcolato sull’imponibile utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto previsto dal CCNL. 5. I contributi ed il TFR sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal mese successivo alla Compagnia dei contributidata di adesione. 6. Il lavoratore può sospendere la propria contribuzione al Fondo in qualsiasi momento, cui possono eventualmente aggiungersi i contributi purché ne dia comunicazione all’Ufficio del Personale della scuola in tempo utile per sospendere il pagamento. Contestualmente viene sospeso il versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro mentre continueranno ad essere versate le quote di TFR. 7. Per gli anni 2022 e 2023, le scuole ed i servizi educativi dell’infanzia aderenti alla FISM mettono a disposizione di ciascun lavoratore strumenti di welfare del valore di 200,00 euro. I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, o del committente e quelli derivanti dal conferimento del TFR. L’entità dei contributiparti di essi, per quanto riguarda la parte dei versamenti di anno in anno, al Fondo di Previdenza Complementare “Espero”, quale quota a carico dell’Aderentedel datore di lavoro prevista all’art.54 del CCNL 2016-2018, viene indicata dallo stesso all’atto della sottoscrizione del Modulo di Adesionesecondo regole e modalità previste dal medesimo Fondo, in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate. L’Aderente, per quanto riguarda la parte dei versamenti a suo carico, al momento della sottoscrizio- ne del Modulo di Adesione, può scegliere se corrispondere i contributi con frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamen- to). Il primo contributo fermo restando che il costo massimo a carico dell’Aderente deve essere versato alla Compagnia alla data di per- fezionamento del Contratto e, successivamente, sempre che l’Aderente sia in vita, ad ogni ricor- renza - rispetto alla data di decorrenza del Contratto -, a seconda della periodicità di versamento prescelta. Non è previsto un importo minimo dell’Istituto non potrà superare complessivamente i 200 euro per i contributi. Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del Contratto, l’Aderente ha la facoltà di modi- ficare la frequenza di versamento prescelta inizialmente il 2022 e l’importo del contributo. I contributi, al netto delle spese di emissione, vengono fatti confluire nella Gestione Interna Separata FUTURIV. La Compagnia si impegna ad inviare annualmente all’Aderente entro per il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione contenente informazioni dettagliate sulla forma previdenziale complementare sot- toscritta, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti2023.

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Samples: CCNL Fism 2021 2023

Contribuzione. In base a quanto indicato all’Art. 8 “CONTRIBUZIONE” del Regolamento del PIP EUROVITA FUTURO, con la sottoscrizione del Modulo di Adesione l’Aderente si impegna a versare alla Compagnia dei contributi, cui possono eventualmente aggiungersi i Le posizioni individuali degli iscritti sono alimentate dai contributi del datore di lavoro o del committente e quelli derivanti dal conferimento del TFR. L’entità dei contributi, per quanto riguarda la parte dei versamenti a carico dell’Aderentedella Banca e degli iscritti stessi in attività di servizio calcolati sulla retribuzione imponibile utile per la determinazione del T.F.R, viene indicata dallo stesso all’atto della sottoscrizione nella misura tempo per tempo stabilita dalle Fonti Istitutive. La misura ordinaria del Modulo di Adesione, in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate. L’Aderente, per quanto riguarda la parte dei versamenti a suo carico, al momento della sottoscrizio- ne del Modulo di Adesione, può scegliere se corrispondere i contributi con frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamen- to). Il primo contributo a carico dell’Aderente deve essere versato alla Compagnia alla data della Banca è nell’attualità del 2,5%. A ciascun iscritto è consentito di per- fezionamento corrispondere apporti contributivi volontari, nella percentuale massima del Contratto e, successivamente, sempre che l’Aderente sia in vita, ad ogni ricor- renza - 15% rispetto alla data retribuzione imponibile. La contribuzione volontaria, nella misura fissata da ogni interessato, è corrisposta per il tramite della Banca. E' facoltà dell'iscritto variare nel tempo la misura della contribuzione volontaria, previa comunicazione da inoltrare entro i termini e con l'efficacia stabiliti dal Consiglio di decorrenza Amministrazione della Cassa e comunicati agli interessati. I contributi straordinari degli iscritti non possono eccedere, su base annua, il limite massimo complessivo del Contratto -15% della misura della retribuzione determinata ai sensi del comma 3 del presente articolo. Nei confronti dei dipendenti riguardati dall’ipotesi di cui all’art. 25 comma 1, secondo alinea, che all’atto della cessazione del rapporto di lavoro mantengono la posizione individuale accantonata, non è più dovuto il contributo a seconda carico della periodicità Banca. Nei casi dell’art. 4, 3° comma lett. a) di versamento presceltacessione del rapporto di lavoro, la contribuzione datoriale da parte dell’Azienda cessionaria sarà regolamentata dalle previsioni dei relativi accordi collettivi, recepiti dal Consiglio di amministrazione della Cassa. Non è previsto un importo minimo per i contributiNei casi di cui all’art. Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del Contratto, l’Aderente 4 co. 3 lett. b) l’interessato ha la facoltà di modi- ficare continuare ad alimentare la frequenza propria posizione nei modi previsti negli accordi collettivi recepiti dal Consiglio di amministrazione della “Cassa”, nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento prescelta inizialmente e l’importo del contributoTFR maturando al Fondo. I contributi, al netto delle spese di emissione, vengono fatti confluire nella Gestione Interna Separata FUTURIV. La Compagnia si impegna ad inviare annualmente all’Aderente entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione contenente informazioni dettagliate sulla forma previdenziale complementare sot- toscritta, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguitiE’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

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Samples: Statute

Contribuzione. In base 1. Il finanziamento del Fondo è attuato mediante i contributi dell’Associato, i contributi dei datori di lavoro e/o attraverso il conferimento, in forma tacita o esplicita, del TFR maturando. 2. La misura minima dei contributi a quanto indicato all’Artcarico, rispettivamente, dei datori di lavoro e degli Associati è stabilita dalle Fonti Istitutive in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8 “CONTRIBUZIONE” 8, comma 2, del Regolamento D.Lgs. n. 252/2005 e successive modificazioni e integrazioni. 3. I datori di lavoro e gli Associati, sia in via congiunta fra di loro sia autonomamente, possono effettuare, previ accordi con le XX.XX., contribuzioni di carattere straordinario. Detti accordi, in caso di contribuzione di carattere straordinario che non sia destinata a coprire gli oneri per la gestione amministrativa del PIP EUROVITA FUTUROFondo e/o prestazioni accessorie, dovranno prevedere, fra l’altro, i criteri di attribuzione alle posizioni individuali. 4. Il Fondo può ricevere contributi, elargizioni e donazioni da qualsiasi soggetto anche se terzo rispetto alle parti che hanno sottoscritto le Fonti Istitutive ed in qualsiasi forma, purché compatibile con la sottoscrizione normativa tempo per tempo vigente e senza vincoli diversi da quelli rappresentati dagli scopi istituzionali. 5. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l’Associato determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico, scegliendo nell’ambito di percentuali intere a partire da un minimo dell’1%, secondo le modalità previste dalle Fonti Istitutive per quanto riguarda la contribuzione effettuata tramite il datore di lavoro. L’Associato può chiedere di variare la percentuale di contribuzione prescelta, in misura corrispondente ad unità intere entro, salva diversa determinazione dal Consiglio di Amministrazione, il 30 novembre di ogni anno e con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, mediante comunicazione al datore di lavoro ed al Fondo. 6. L’Associato può effettuare ulteriori contribuzioni volontarie secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed evidenziate nella Nota informativa. 7. E’ prevista l’integrale destinazione al Fondo del Modulo TFR degli Associati tempo per tempo maturato, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, evidenziati nella Nota informativa. 8. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di Adesione l’Aderente si impegna versamento della contribuzione a versare alla Compagnia dei contributicarico dell’Associato né del datore di lavoro, cui possono eventualmente aggiungersi i contributi salvo diversa volontà manifestata dagli stessi. Qualora l’Associato contribuisca al Fondo in misura corrispondente ad una percentuale della retribuzione, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro o stabilito dalle Fonti Istitutive. 9. L’Associato che non abbia chiesto il riscatto totale della posizione individuale può proseguire la propria contribuzione al Fondo anche oltre la maturazione del committente diritto alla prestazione pensionistica prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore di forme di previdenza complementare. 10. In costanza del rapporto di lavoro l’Associato ha facoltà di sospendere la contribuzione, di cui al precedente comma 2 a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta cessazione della partecipazione al Fondo. 11. Agli Associati nei cui riguardi trovino applicazione gli strumenti previsti dal D.M. n. 158/2000 recante “Regolamento relativo all’istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e quelli derivanti dal conferimento della riconversione e riqualificazione professionale del Personale dipendente dalle Imprese di Credito”, i connessi Accordi di settore ed eventuali successive modifiche od integrazioni, è consentita la prosecuzione della partecipazione ed il versamento della contribuzione, con esclusione del TFR, secondo gli accordi sottoscritti tra il datore di lavoro ed il lavoratore interessato. L’entità dei contributiPer tali soggetti è altresì consentita la prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo, per quanto riguarda la parte dei versamenti se non abbiano esercitato il riscatto totale della posizione individuale, a carico dell’Aderente, viene indicata dallo stesso all’atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione, in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate. L’Aderente, per quanto riguarda la parte dei versamenti a suo carico, al momento della sottoscrizio- ne del Modulo di Adesione, può scegliere se corrispondere i contributi con frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamen- to). Il primo contributo a carico dell’Aderente deve essere versato alla Compagnia condizione che alla data di per- fezionamento iscrizione al Fondo di Solidarietà possano far valere almeno un anno di contribuzione a favore di forme di previdenza complementare. 12. In caso di mancato o ritardato versamento dei contributi da parte del Contratto edatore di lavoro, successivamentelo stesso è tenuto a reintegrare entro 30 giorni la posizione individuale dell’Associato corrispondendo al Fondo, sempre che l’Aderente oltre all’importo dovuto, gli interessi legali al tasso tempo per tempo vigente. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo. 13. Le modalità e i termini inerenti alle trattenute dei contributi a carico degli Associati e al versamento al Fondo sia in vitadegli stessi, ad ogni ricor- renza - rispetto alla data sia del TFR, nonché dei contributi a carico dei datori di decorrenza del Contratto -lavoro, a seconda della periodicità di versamento prescelta. Non è previsto un importo minimo per i contributi. Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del Contratto, l’Aderente ha la facoltà di modi- ficare la frequenza di versamento prescelta inizialmente e l’importo del contributo. I contributi, al netto delle spese di emissione, vengono fatti confluire sono stabiliti dalle Fonti Istitutive ed evidenziati nella Gestione Interna Separata FUTURIV. La Compagnia si impegna ad inviare annualmente all’Aderente entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione contenente informazioni dettagliate sulla forma previdenziale complementare sot- toscritta, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguitiNota informativa.

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Samples: Statuto Del Fondo Pensione Di Previdenza Bipiemme

Contribuzione. In base 1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a quanto indicato all’Art. 8 “CONTRIBUZIONE” carico del Regolamento del PIP EUROVITA FUTUROlavoratore, con la sottoscrizione del Modulo di Adesione l’Aderente si impegna a versare alla Compagnia dei contributi, cui possono eventualmente aggiungersi i contributi del datore di lavoro o del committente e quelli derivanti dal attraverso il conferimento del TFRTFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando. L’entità Inoltre, nei casi in cui successivamente all’adesione venga meno l’obbligo di contribuzione degli enti aderenti, mediante il versamento di contributi da parte del solo aderente. 2. La misura minima dei contributicontributi a carico, per rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale, secondo i criteri indicati all’articolo 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito “Decreto”). 3. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico ovvero la determina liberamente in caso di mantenimento della posizione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con ente aderente. 4. È prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riguarda riportato nella Nota informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la parte dei versamenti scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo. 5. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico dell’Aderentedel lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, viene indicata dallo stesso all’atto della sottoscrizione salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del Modulo datore di Adesione, in relazione ai propri obiettivi in termini lavoro stabilito dalle fonti istitutive. 6. In costanza del rapporto di prestazioni assicurate. L’Aderente, per quanto riguarda la parte dei versamenti a suo carico, al momento della sottoscrizio- ne del Modulo di Adesione, può scegliere se corrispondere i contributi con frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamen- to). Il primo contributo a carico dell’Aderente deve essere versato alla Compagnia alla data di per- fezionamento del Contratto e, successivamente, sempre che l’Aderente sia in vita, ad ogni ricor- renza - rispetto alla data di decorrenza del Contratto -, a seconda della periodicità di versamento prescelta. Non è previsto un importo minimo per i contributi. Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del Contratto, l’Aderente lavoro l’aderente ha la facoltà di modi- ficare sospendere la frequenza contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento prescelta inizialmente e l’importo del contributoTFR maturando al Fondo. I contributi, al netto delle spese di emissione, vengono fatti confluire nella Gestione Interna Separata FUTURIVÈ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La Compagnia si impegna ad inviare annualmente all’Aderente entro sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo. 7. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni). 8. L’aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il 31 marzo raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di ogni annoappartenenza, una comunicazione contenente informazioni dettagliate sulla forma previdenziale complementare sot- toscrittaa condizione che alla data del pensionamento, sulla sua possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. 9. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individualeindividuale dell’aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, sui costi sostenuti e sui risultati il datore di gestione conseguitilavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

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Samples: Statuto

Contribuzione. In base a quanto indicato all’Art. 8 “CONTRIBUZIONE” del Regolamento del PIP EUROVITA FUTURO, con la sottoscrizione del Modulo di Adesione l’Aderente si impegna a versare alla Compagnia dei contributi, cui possono eventualmente aggiungersi i contributi del datore di lavoro o del committente e quelli derivanti dal conferimento del TFR. L’entità dei contributi, per quanto riguarda la parte dei versamenti a carico dell’Aderente, viene indicata dallo stesso all’atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione, in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate. L’Aderente, per quanto riguarda la parte dei versamenti a suo carico, al momento della sottoscrizio- ne sottoscrizione del Modulo di Adesione, può scegliere se corrispondere i contributi con frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamen- tofrazionamento). Il primo contributo a carico dell’Aderente deve essere versato alla Compagnia alla data di per- fezionamento perfeziona- mento del Contratto e, successivamente, sempre che l’Aderente sia in vita, ad ogni ricor- renza ricorrenza - rispetto alla data di decorrenza del Contratto -, a seconda della periodicità di versamento prescelta. Non è previsto un importo minimo per i contributi. Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del Contratto, l’Aderente ha la facoltà di modi- ficare la frequenza di versamento prescelta inizialmente e l’importo del contributo. I contributi, al netto delle spese di emissione, vengono fatti confluire nella Gestione Interna Separata FUTURIV. La Compagnia si impegna ad inviare annualmente all’Aderente entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione contenente informazioni dettagliate sulla forma previdenziale complementare sot- toscritta, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti.

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Samples: Piano Individuale Pensionistico

Contribuzione. In base 1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a quanto indicato all’Art. 8 “CONTRIBUZIONE” carico del Regolamento del PIP EUROVITA FUTUROlavoratore, con la sottoscrizione del Modulo di Adesione l’Aderente si impegna a versare alla Compagnia dei contributi, cui possono eventualmente aggiungersi i contributi del datore di lavoro o del committente e quelli derivanti dal ed attraverso il conferimento del TFRTFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando. 2. L’entità La misura minima dei contributicontributi dovuti al Fondo, per quanto riguarda la parte dei versamenti a carico dell’Aderenterispettivamente delle imprese e dei lavoratori aderenti, viene indicata dallo stesso all’atto è contrattualmente definita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”. 3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota Informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della sottoscrizione contribuzione a proprio carico. 4. Il TFR maturando affluirà integralmente a Fon.Te., ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota Informativa. 5. L’adesione a Fon.Te. realizzata tramite il solo conferimento del Modulo TFR maturando non comporta l’obbligo di Adesioneversamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, in relazione ai propri obiettivi in termini salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di prestazioni assicuratelavoro stabilito dalle fonti istitutive. 6. L’Aderente, per quanto riguarda In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la parte dei versamenti contribuzione a suo proprio carico, al momento della sottoscrizio- ne del Modulo di Adesione, può scegliere se corrispondere i contributi con frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamen- to). Il primo contributo conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico dell’Aderente deve essere versato alla Compagnia del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. 7. L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data di per- fezionamento del Contratto e, successivamente, sempre che l’Aderente sia pensionamento abbia maturato almeno un anno di contribuzione in vita, ad ogni ricor- renza - rispetto alla data favore delle forme di decorrenza del Contratto -, a seconda della periodicità di versamento prescelta. Non è previsto un importo minimo per i contributi. Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del Contratto, l’Aderente ha la facoltà di modi- ficare la frequenza di versamento prescelta inizialmente e l’importo del contributo. I contributi, al netto delle spese di emissione, vengono fatti confluire nella Gestione Interna Separata FUTURIV. La Compagnia si impegna ad inviare annualmente all’Aderente entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione contenente informazioni dettagliate sulla forma previdenziale complementare sot- toscritta, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguitiprevidenza complementare.

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Samples: Statute

Contribuzione. In base 1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante: i contributi a quanto indicato all’Art. 8 “CONTRIBUZIONE” carico del Regolamento del PIP EUROVITA FUTURO, con la sottoscrizione del Modulo di Adesione l’Aderente si impegna a versare alla Compagnia dei contributi, cui possono eventualmente aggiungersi lavoratore; i contributi del datore di lavoro lavoro; il TFR maturando. 2. La misura minima dei contributi dovuti al Fondo, a carico rispettivamente delle imprese e dei lavoratori aderenti, è contrattualmente definita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”. 3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota Informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico. 4. È prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o del committente e quelli derivanti dal parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quando riportato nella Nota informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo. 5. L’adesione a Fon.Te. realizzata tramite il solo conferimento del TFR. L’entità dei contributi, per quanto riguarda la parte dei versamenti TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico dell’Aderentedel lavoratore né del datore di lavoro, viene indicata dallo stesso all’atto della sottoscrizione salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del Modulo datore di Adesione, in relazione ai propri obiettivi in termini lavoro stabilito dalle fonti istitutive. 6. In costanza del rapporto di prestazioni assicurate. L’Aderente, per quanto riguarda lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la parte dei versamenti contribuzione a suo proprio carico, al momento della sottoscrizio- ne del Modulo di Adesione, può scegliere se corrispondere i contributi con frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamen- to). Il primo contributo conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico dell’Aderente deve essere versato alla Compagnia del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. 7. L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data di per- fezionamento del Contratto e, successivamente, sempre che l’Aderente sia pensionamento abbia maturato almeno un anno di contribuzione in vita, ad ogni ricor- renza - rispetto alla data favore delle forme di decorrenza del Contratto -, a seconda della periodicità di versamento prescelta. Non è previsto un importo minimo per i contributi. Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del Contratto, l’Aderente ha la facoltà di modi- ficare la frequenza di versamento prescelta inizialmente e l’importo del contributo. I contributi, al netto delle spese di emissione, vengono fatti confluire nella Gestione Interna Separata FUTURIV. La Compagnia si impegna ad inviare annualmente all’Aderente entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione contenente informazioni dettagliate sulla forma previdenziale complementare sot- toscritta, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguitiprevidenza complementare.

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Samples: Statute

Contribuzione. In base 1. Il finanziamento del Fondo è attuato mediante: i contributi a quanto indicato all’Art. 8 “CONTRIBUZIONE” carico del Regolamento del PIP EUROVITA FUTURO, con la sottoscrizione del Modulo di Adesione l’Aderente si impegna a versare alla Compagnia dei contributi, cui possono eventualmente aggiungersi lavoratore; i contributi del datore di lavoro; il TFR maturando. 2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”. 3. Per gli associati di cui di cui all’art. 5 comma 3 del presente Statuto, la contribuzione avviene secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali di cui al precedente art. 1 comma 2. Tali associati sono liberi di attivare, in aggiunta alla citata contribuzione contrattuale, la quota ordinaria di contribuzione a carico proprio e del datore di lavoro e/o la quota contributiva di fonte TFR previste dalle Fonti istitutive, tramite sottoscrizione dell’apposita modulistica. 4. La contribuzione di cui alle disposizioni contrattuali citate all'art. 1 co. 2 non può essere revocata né sospesa e non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari. 5. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico. 6. È prevista la destinazione al Fondo Pensione del committente e quelli derivanti dal TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota Informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo Pensione. 7. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFRTFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né di quella a carico del datore di lavoro (ad eccezione di quella prevista dalle disposizioni contrattuali di cui all’art. L’entità 1 comma 2), salvo diversa volontà del lavoratore da manifestare tramite sottoscrizione dell’apposita modulistica. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive. 8. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, ad eccezione del contributo di cui alle disposizioni contrattuali citate nell’art. 1 comma 2 e fermo restando il versamento del TFR maturando già conferito al Fondo. L’aderente può riattivare la contribuzione a proprio carico in qualsiasi momento. 9. L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. 10. In caso di adesione al Fondo Pensione secondo le modalità esplicite di cui al precedente art. 5 co. 2 lett. a), l’obbligo contributivo decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data di effettuazione della scelta di adesione da parte del lavoratore. Nel caso invece di adesione al Fondo secondo la modalità tacita di cui al precedente art. 5 co. 2 lett. b), l’obbligo contributivo decorre: - dal 1 luglio 2007, per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006; - dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di sei mesi dalla data di assunzione, per i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 2006. 11. In caso di mancato o ritardato versamento dei contributi, per quanto riguarda il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la parte dei versamenti posizione individuale dell’aderente secondo modalità operative definite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo. 12. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione è commisurata al trattamento retributivo a carico dell’Aderentedell’azienda effettivamente corrisposto, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi collettivi di lavoro. 13. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione al fondo a carico dell’azienda è sospesa ma i lavoratori iscritti possono proseguire volontariamente la contribuzione a proprio carico secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione. 14. La cessazione del rapporto di lavoro comporta la contestuale interruzione del rapporto contributivo con il Fondo Pensione, il quale si riattiva all’atto di una nuova assunzione del lavoratore da parte di un’impresa che applichi uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all’articolo 1 del presente Statuto, con obbligo contributivo decorrente dalla data di assunzione del lavoratore medesimo. 15. Per i lavoratori associati in distacco, ai sensi della legge 300 del 20.5.1970, presso le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei contratti di cui all’art. 1 del presente Statuto, la contribuzione al Fondo viene indicata dallo stesso all’atto della sottoscrizione versata dal soggetto che eroga all’iscritto la retribuzione utile ai fini del Modulo calcolo del tfr. 16. Il Consiglio di Adesione, in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate. L’Aderente, Amministrazione può stipulare convenzioni per quanto riguarda la parte riscossione dei versamenti a suo carico, al momento della sottoscrizio- ne del Modulo di Adesione, può scegliere se corrispondere i contributi con frazionamento annualele Casse Edili, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile (senza applicazione previo accordo in materia tra le Parti firmatarie dei CCNL e degli Accordi di interessi di frazionamen- to)cui al precedente art. 1. Il primo Consiglio di Amministrazione, previo accordo tra le Parti citate può inoltre deliberare che il contributo a carico dell’Aderente deve essere versato alla Compagnia alla data di per- fezionamento del Contratto e, successivamente, sempre che l’Aderente lavoratore sia in vita, riscosso dalla Cassa Edile presso la quale è iscritto mediante prelievo del relativo importo dagli accantonamenti contrattualmente ad ogni ricor- renza - rispetto alla data di decorrenza del Contratto -, a seconda della periodicità di versamento prescelta. Non è previsto un importo minimo per i contributi. Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del Contratto, l’Aderente ha esso spettanti presso la facoltà di modi- ficare la frequenza di versamento prescelta inizialmente e l’importo del contributo. I contributi, al netto delle spese di emissione, vengono fatti confluire nella Gestione Interna Separata FUTURIV. La Compagnia si impegna ad inviare annualmente all’Aderente entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione contenente informazioni dettagliate sulla forma previdenziale complementare sot- toscritta, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguitiCassa medesima.

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Samples: Statuto Di Previdenza

Contribuzione. In L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo alle rispettive Amministrazioni sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non è, quindi, dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato. La contribuzione dovuta al Fondo da parte delle Amministrazioni è pari all’1% degli elementi retributivi considerati utili ai fini del Trattamento di Fine Rapporto e fissati: per il comparto Regioni ed Autonomie Locali: dall'art. 49 del CCNL successivo a quanto indicato all’Artquello dell’1/04/1999 – sottoscritto il 14 settembre 2000 – ed eventuali successive modifiche ed integrazioni; per il comparto Sanità: dall’art. 8 “CONTRIBUZIONE” 46 del Regolamento CCNL integrativo del PIP EUROVITA FUTUROCCNL stipulato il 7 aprile 1999 - sottoscritto il 20 settembre 2001 – ed eventuali successive modifiche ed integrazioni; per i dirigenti del comparto Regioni ed Autonomie Locali: dall’art.11 del CCNL sottoscritto in data 12 febbraio 2002 per il biennio economico 2000 – 2001 e dall’art. 4 dell’Accordo Quadro Nazionale in materia di Trattamento di Fine Rapporto di lavoro e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici – sottoscritto il 29 luglio 1999 - ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. Eventuali voci retributive ulteriori, con utili ai fini del trattamento di fine rapporto, possono essere definite tra le parti in sede di rinnovi contrattuali, di comparto o area dirigenziale. La contribuzione destinata al Fondo dai lavoratori è pari all’1% degli elementi retributivi indicati nel precedente comma 2. Sono altresì contabilizzate dall’INPDAP: la sottoscrizione quota del Modulo 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR dei dipendenti già occupati al 31.12.95 e di Adesione l’Aderente si impegna quelli assunti nel periodo dal 1.1.96 al 31.12.2000; l’1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio secondo le modalità previste dall’art.2, commi 4 e 5 del DPCM 20.12.1999; per i lavoratori assunti dal 1.1.2001 il 100% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno. Nei casi nei quali è prevista l’erogazione diretta del TFR da parte delle Amministrazioni, queste provvedono direttamente agli adempimenti di cui alle lettere a) e c). La contribuzione di cui ai commi 2 e 3, sempre a versare alla Compagnia dei contributicondizione di pariteticità, è versata, secondo modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, anche in caso di sospensione della prestazione lavorativa dovuta ad una delle cause espressamente previste dalle fonti legislative e contrattuali vigenti, cui possono eventualmente aggiungersi sia comunque correlata la percezione di un trattamento economico anche se in misura ridotta. E' prevista la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dal presente articolo, alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo e dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando i contributi del datore di lavoro o del committente e quelli derivanti dal conferimento del TFR. L’entità dei contributi, per quanto riguarda la parte dei versamenti a carico dell’Aderentedelle Amministrazioni così come indicato dalla clausola contrattuale. In caso di omesso o ritardato versamento, viene indicata anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicano le sanzioni stabilite dallo stesso all’atto della sottoscrizione del Modulo statuto e dalle norme indicate dal Consiglio di Adesione, in Amministrazione. In relazione ai propri obiettivi in termini tassi di prestazioni assicurateeffettiva crescita degli assicurati le parti istitutive si incontreranno per verificare la congruità delle disponibilità finanziarie ed assumere le conseguenti determinazioni atte ad assicurare l’equilibrio finanziario. L’AderenteLe Amministrazioni comunicano al lavoratore, per quanto riguarda la parte dei versamenti tramite espressa indicazione sul cedolino dello stipendio, l'entità delle trattenute a suo carico, al momento della sottoscrizio- ne del Modulo di Adesione, può scegliere se corrispondere i contributi con frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamen- to). Il primo contributo Ai fini dello svolgimento delle attività e degli adempimenti a carico dell’Aderente deve essere versato alla Compagnia alla data dell'INPDAP in materia di per- fezionamento previdenza complementare, le modalità di comunicazione e di fornitura dei dati informativi occorrenti (anagrafici, retributivi, contributivi) sono definite dagli organi del Contratto e, successivamente, sempre che l’Aderente sia Fondo d'intesa con l'Istituto previdenziale. Le quote contabilizzate dall’Inpdap ai sensi del comma 4 del presente articolo saranno erogate esclusivamente nei casi in vita, ad ogni ricor- renza - rispetto alla data cui ricorrano le condizioni di decorrenza legge previste per la liquidazione del Contratto -, a seconda della periodicità trattamento di versamento presceltafine rapporto. Non è previsto un importo minimo Le parti in sede di contrattazione di comparto potranno destinare ulteriori risorse per i contributi. Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del Contratto, l’Aderente ha la facoltà di modi- ficare la frequenza di versamento prescelta inizialmente e l’importo del contributo. I contributi, al netto delle spese di emissione, vengono fatti confluire nella Gestione Interna Separata FUTURIV. La Compagnia si impegna ad inviare annualmente all’Aderente entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione contenente informazioni dettagliate sulla forma previdenziale complementare sot- toscritta, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguitiincrementare le posizioni individuali.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Per L’istituzione Del Fondo Nazionale Di Pensione Complementare

Contribuzione. In base 1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante: i contributi a quanto indicato all’Art. 8 “CONTRIBUZIONE” carico del Regolamento del PIP EUROVITA FUTUROlavoratore, con la sottoscrizione del Modulo di Adesione l’Aderente si impegna a versare alla Compagnia dei contributi, cui possono eventualmente aggiungersi i contributi del datore di lavoro o il TFR maturando. Le posizioni individuali degli iscritti sono alimentate dalla contribuzione tempo per tempo prevista dalle fonti collettive di cui all’art. 1, comma 2, dedotta la quota di partecipazione stabilita dall’art. 25. 2. Le contribuzioni versate al “Fondo” hanno natura strettamente previdenziale, senza assumere nessuna rilevanza per tutti gli altri istituti contrattuali di settore e sono comprensive della quota di partecipazione, di cui all’art. 25. 3. A ciascun iscritto è consentito di corrispondere ulteriori apporti contributivi di natura supplementare secondo la sua libera determinazione, oltre a quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva. La contribuzione supplementare, nella misura fissata da ogni interessato, decorre dal primo giorno del committente e quelli derivanti dal conferimento mese successivo a quello in cui perviene al 4. In costanza del TFR. L’entità dei contributirapporto di lavoro l’iscritto è facoltizzato a sospendere la contribuzione a proprio carico, per quanto riguarda la parte dei versamenti con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico dell’Aderentedel datore di lavoro fermo restando la continuità del versamento del TFR maturando al “Fondo”. La contribuzione è riattivabile in qualsiasi momento. 5. L’iscritto è facoltizzato a proseguire la contribuzione al “Fondo” successivamente al conseguimento del diritto pensionistico nel regime di base, viene indicata dallo stesso all’atto della sottoscrizione ove vanti almeno un anno di iscrizione al “Fondo” medesimo. 6. E’ competenza del Modulo Consiglio di AdesioneAmministrazione emanare - se del caso - apposito regolamento, in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate. L’Aderente, per quanto riguarda la parte dei versamenti volto a suo carico, al momento della sottoscrizio- ne del Modulo di Adesione, può scegliere se corrispondere i contributi con frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamen- to). Il primo contributo a carico dell’Aderente deve essere versato alla Compagnia alla data di per- fezionamento del Contratto e, successivamente, sempre che l’Aderente sia in vita, ad ogni ricor- renza - rispetto alla data di decorrenza del Contratto -, a seconda della periodicità ulteriormente dettagliare le modalità di versamento prescelta. Non è previsto un importo minimo per i contributi. Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del Contratto, l’Aderente ha la facoltà di modi- ficare la frequenza di versamento prescelta inizialmente e l’importo del contributo. I contributi, al netto delle spese di emissione, vengono fatti confluire nella Gestione Interna Separata FUTURIV. La Compagnia si impegna ad inviare annualmente all’Aderente entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione contenente informazioni dettagliate sulla forma previdenziale complementare sot- toscritta, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiticontribuzione dell’iscritto nelle diverse ipotesi previste dai commi che precedono.

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Samples: Statuto

Contribuzione. In base 1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante: i contributi a quanto indicato all’Art. 8 “CONTRIBUZIONE” carico del Regolamento del PIP EUROVITA FUTURO, con la sottoscrizione del Modulo di Adesione l’Aderente si impegna a versare alla Compagnia dei contributi, cui possono eventualmente aggiungersi lavoratore; i contributi del datore di lavoro o lavoro; il TFR maturando. 2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del committente TFR così come previsto all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e quelli derivanti successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”. 3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico. La scelta effettuata all’atto dell’adesione può essere successivamente modificata, inoltrando apposita comunicazione, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio di Amministrazione e riportati in Nota informativa. 4. E’ prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa. 5. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR. L’entità dei contributi, per quanto riguarda la parte dei versamenti TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico dell’Aderentedel lavoratore né del datore di lavoro, viene indicata dallo stesso all’atto salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive. 6. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. 7. La sospensione parziale o totale del rapporto di lavoro per qualunque causa non determina la perdita da parte del lavoratore della sottoscrizione qualità di aderente né interrompe l’anzianità ai fini della maturazione dei requisiti di godimento delle prestazioni. 8. In caso di sospensione parziale o totale del Modulo rapporto di Adesionelavoro, senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese le contribuzioni al Fondo, fatto salvo il contributo a titolo di TFR, laddove maturi, in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate. L’Aderente, per quanto riguarda la parte dei versamenti a suo carico, al momento della sottoscrizio- ne del Modulo di Adesione, può scegliere se corrispondere i contributi con frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile (senza applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente. Il datore di lavoro darà comunicazione al Fondo del verificarsi di tale circostanza entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui ne viene a conoscenza. 9. In caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia, nell'ambito del periodo di comporto, ad infortunio e all'assenza obbligatoria per maternità, l'interruzione dell'attività lavorativa non interrompe le contribuzioni al Fondo da parte dell'impresa e dell’aderente. E' in facoltà dell’aderente sospendere la contribuzione a proprio carico dandone formale comunicazione al Fondo e al datore di lavoro. La sospensione decorrerà dal mese successivo a quello in cui è stata avanzata la richiesta da parte del lavoratore. In tale ultima ipotesi sarà contestualmente sospesa la corrispondente contribuzione a carico del datore di lavoro. 10. L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. 11. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell’aderente, nonché a versare un ulteriore importo pari agli interessi di frazionamen- to). Il primo contributo a carico dell’Aderente deve essere versato alla Compagnia alla data mora nella misura del tasso legale di per- fezionamento del Contratto einteresse, successivamente, sempre che l’Aderente sia in vita, ad ogni ricor- renza - rispetto alla data di decorrenza del Contratto -, a seconda della periodicità di versamento prescelta. Non è previsto un importo minimo per i contributi. Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del Contratto, l’Aderente ha la facoltà di modi- ficare la frequenza di versamento prescelta inizialmente e l’importo del contributo. I contributi, al netto delle spese di emissione, vengono fatti confluire nella Gestione Interna Separata FUTURIV. La Compagnia si impegna ad inviare annualmente all’Aderente entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione contenente informazioni dettagliate sulla forma previdenziale complementare sot- toscritta, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguitisecondo modalità operative definite con apposita regolamentazione.

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Samples: Statute

Contribuzione. In base 1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a quanto indicato all’Art. 8 “CONTRIBUZIONE” carico del Regolamento del PIP EUROVITA FUTUROlavoratore, con la sottoscrizione del Modulo di Adesione l’Aderente si impegna a versare alla Compagnia dei contributi, cui possono eventualmente aggiungersi i contributi del datore di lavoro o del committente e quelli derivanti dal attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando. 2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti è stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito “Decreto”). 3. Nel caso di adesioni contrattuali di cui all’art. 5, comma 4, lett. c), la misura della contribuzione è indicata dalla fonte di riferimento e riportata nella Nota informativa, nella quale è indicato anche il comparto a cui affluiscono i contributi contrattuali. Qualora l’aderente contrattuale esprima la volontà di versare il contributo a proprio carico di cui al comma 2, in aggiunta al contributo contrattuale, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro e, ove previsto, il versamento del TFR. 4. L’entità Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico. 5. È prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei contributicasi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota informativa. 6. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2 salvo diversa volontà degli stessi, ad eccezione del versamento del contributo contrattuale previsto dalla fonte di riferimento. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive. 7. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo. 8. In caso di sospensione della prestazione lavorativa, per quanto riguarda qualsiasi causa permane la parte dei versamenti condizione di associato e l'obbligo contributivo a carico dell’Aderentedell'azienda e del lavoratore è rapportato alla retribuzione effettiva prevista per ciascuna causa. 9. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8, viene indicata dallo stesso all’atto della sottoscrizione comma 12, del Modulo Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni). 10. L’aderente può decidere di Adesioneproseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate. L’Aderente, per quanto riguarda la parte dei versamenti a suo carico, al momento della sottoscrizio- ne del Modulo di Adesione, può scegliere se corrispondere i contributi con frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamen- to). Il primo contributo a carico dell’Aderente deve essere versato alla Compagnia condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di per- fezionamento contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. 11. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Contratto eFondo. Inoltre, successivamente, sempre che l’Aderente sia in vita, ad ogni ricor- renza - rispetto alla data il datore di decorrenza del Contratto -, lavoro è tenuto a seconda della periodicità risarcire il Fondo di versamento prescelta. Non è previsto un importo minimo per i contributi. Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del Contratto, l’Aderente ha la facoltà di modi- ficare la frequenza di versamento prescelta inizialmente e l’importo del contributo. I contributi, eventuali spese dovute al netto delle spese di emissione, vengono fatti confluire nella Gestione Interna Separata FUTURIV. La Compagnia si impegna ad inviare annualmente all’Aderente entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione contenente informazioni dettagliate sulla forma previdenziale complementare sot- toscritta, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguitimancato adempimento contributivo.

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Contribuzione. In base 1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a quanto indicato all’Art. 8 “CONTRIBUZIONE” carico del Regolamento del PIP EUROVITA FUTUROdirigente, con la sottoscrizione del Modulo di Adesione l’Aderente si impegna a versare alla Compagnia dei contributi, cui possono eventualmente aggiungersi i contributi del datore di lavoro o del committente e quelli derivanti dal attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando. 2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei dirigenti iscritti è stabilita dalla fonte istitutiva in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8, co. 2, del Decreto Legislativo n. 252/2005 in appresso “Decreto”. 3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota Informativa, l’iscritto determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico secondo i criteri stabiliti dalle fonti istitutive e con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione. I contributi non consistenti nella destinazione di quota o dell'intero TFR, sono calcolati secondo le modalità stabilite dagli Accordi, tempo per tempo vigenti, sottoscritti dalle parti contraenti di cui all’art. L’entità 1, co. 1, quali parti istitutive. 4. È prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota Informativa. 5. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive. 6. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. 7. Il versamento degli importi dovuti al Fondo in base a quanto disposto dai commi precedenti, deve essere effettuato dall'impresa con cadenza trimestrale, anche per la parte a carico del dirigente e previa trattenuta sulla sua retribuzione, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre al quale è riferita la retribuzione su cui gravano i contributi, salvo differimento al primo giorno lavorativo utile, quand’anche cadente in festività locale, in caso di coincidenza con il sabato o con giorno festivo a carattere nazionale. I trimestri hanno sempre inizio con il primo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre. 8. Fermo restando quanto previsto dagli accordi istitutivi e la conseguente attività di recupero delle omissioni contributive, posta in essere d’iniziativa dal Fondo, nelle ipotesi di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di altre procedure concorsuali, ed in genere ogniqualvolta ritenga, in base all'esame delle singole eccezionali situazioni, che il credito contributivo non possa essere recuperato in tutto o in parte, il Consiglio di Amministrazione del Fondo potrà accettare, dal dirigente che ne faccia richiesta, il versamento degli importi contributivi dovuti, anche per quanto riguarda la parte dei versamenti a carico dell’Aderentedell'impresa, viene indicata dallo stesso all’atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione, in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate. L’Aderente, per quanto riguarda la parte dei versamenti a suo carico, al momento della sottoscrizio- ne del Modulo di Adesione, può scegliere se corrispondere i contributi con frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile (senza applicazione di nonché degli eventuali interessi di frazionamen- to)mora, con contestuale surroga del dirigente nei diritti di credito del Fondo ai sensi dell'art. 1201 Codice Civile, salva l’operatività del fondo di cui al Decreto Legislativo n. 80/92. 9. L'iscritto può proseguire volontariamente la contribuzione al Fondo, oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. Il primo contributo Consiglio di Amministrazione regola modalità e termini per il versamento al Fondo di detta contribuzione. 10. In caso di mancato o ritardato versamento le aziende sono tenute a carico dell’Aderente deve essere versato alla Compagnia alla data corrispondere al Fondo, oltre all'importo dei contributi insoluti, un interesse di per- fezionamento mora su base annua, determinato dal Consiglio di Amministrazione del Contratto e, successivamente, sempre che l’Aderente sia Fondo in vita, ad ogni ricor- renza - rispetto alla data misura non inferiore al tasso ufficiale di decorrenza del Contratto -, a seconda della periodicità di versamento prescelta. Non è previsto un importo minimo per i contributi. Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del Contratto, l’Aderente ha la facoltà di modi- ficare la frequenza di versamento prescelta inizialmente e l’importo del contributo. I contributi, riferimento in vigore al netto delle spese di emissione, vengono fatti confluire nella Gestione Interna Separata FUTURIV. La Compagnia si impegna ad inviare annualmente all’Aderente entro il 31 marzo 1° gennaio di ogni anno, una comunicazione contenente informazioni dettagliate sulla forma previdenziale complementare sot- toscrittamaggiorato di tre punti. 11. Qualora i contributi dovuti siano corrisposti oltre i primi due mesi dalla scadenza suddetta, sulla sua il tasso di mora di cui al comma precedente è aumentato, per ciascun mese intero successivo ai primi due e fino al trentaseiesimo mese successivo, rispettivamente di 0,3 e di 0,2 punti percentuali per i mesi compiuti entro 31/12/2013 e quelli compiuti successivamente. 12. Gli interessi di mora effettivamente riscossi dal Fondo sono destinati a coprire, per ciascuna posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati la perdita subita a causa del ritardato versamento dei contributi, nei limiti stabiliti dal Consiglio di gestione conseguitiAmministrazione tenuto conto del rendimento assicurativo ovvero della valorizzazione finanziaria relativi alla posizione individuale medesima. L'eventuale residuo è destinato alle finalità specificate in Nota Informativa. 13. Qualora il Fondo riceva contributi non accreditabili, l’impresa viene formalmente invitata a far conoscere l’entità del contributo per ciascun dirigente iscritto, disponendosi la restituzione dei contributi non accreditabili, trascorsi due mesi dall'invito, nel caso di omessa risposta o di risposta che, comunque, non consenta l’accreditamento del contributo stesso. Per effetto di detta restituzione, si determina una situazione di inadempimento totale nei confronti del Fondo, a decorrere dalla data di invio del predetto invito.

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Samples: Statuto Del Fondo Di Previdenza