Controversie - Arbitrato irrituale. Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto di comune accordo fra le Parti ad un Collegio di 3 medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
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Samples: win.campersereno.it, Contratto Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Per La Circolazione Delle Autovetture E Garanzie Accessorie, Contratto Di Assicurazione Dei Veicoli D’epoca, Di Interesse Storico E Collezionistico
Controversie - Arbitrato irrituale. Le La soluzione di eventuali controversie di natura medica sull'indennizzabilità sulle conseguenze invalidanti del sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeuticiSinistro, nonché sull'applicazione sull’ap- plicazione dei criteri di indennizzabilitàd’indennizzabilità previsti dalla Polizza, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono può essere demandate demandata per iscritto di comune accordo fra le Parti ad un Collegio di 3 tre medici, nominati uno per Parte Parte, ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dell’Ordine dei Medici Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede risiede, a scelta della Parte più diligente, presso la sede della direzione della Compagnia o presso la sede dell’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza o nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso città dove ha sede l’Istituto di disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, Medicina Legale più vicino vicina al luogo di residenza dell'Assicuratodell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, legge e sono vincolanti per vin- colanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d'ora d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione o violazio- ne di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscon- tri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno.
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Controversie - Arbitrato irrituale. Le In caso di controversie di natura medica sull'indennizzabilità sulla indennizzabilità del sinistro, sul grado le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilitàdecidere se ed in quale misura sia dovuto l’indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto di comune accordo fra le Parti ad un Collegio di 3 tre medici, nominati uno per Parte parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici medici avente giurisdizione sede nel luogo ove dove deve riunirsi il Collegio dei Medicimedici. Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà l’onere delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzomedico rimane sempre a carico della Parte soccombente. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore e o violazione di patti contrattuali. I risultati delle scadenza della Polizza, entro dal giorno operazioni arbitrali peritali devono essere raccolti in cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente dell'infortunio, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. . apposito verbale, da redigersi redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato nel verbale stesso. 14:00 entro 3 giorni da quando ne hanno avuto
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Controversie - Arbitrato irrituale. Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità sull’indennizzabi- lità del sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, nonché sull'applicazione sull’applicazione dei criteri di indennizzabilitàin- dennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto di comune co- mune accordo fra le Parti ad un Collegio di 3 medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dell’Ordine dei Medici Me- dici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente consen- sualmente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina medi- cina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicuratodell’Assi- curato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera re- munera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunitàri- scontri l’opportunità, l'accertamento l’accertamento definitivo dell'invalidità dell’in- validità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere concede- re una provvisionale sull'indennizzosull’indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione vio- lazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti rac- colti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplareesem- plare, uno per ognuna delle Parti.
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Controversie - Arbitrato irrituale. Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità sull’indennizzabilità del sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto iscritto, di comune accordo fra le Parti Parti, ad un Collegio di 3 tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto dell’Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, designato contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso. Premessa La gestione dei successivi servizi di Assistenza, è stata affidata da AXA ad INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 121 - 00156 Roma, di seguito denominata AXA Assistance. Pertanto, tutte le prestazioni indicate garantite da AXA saranno gestite per il tramite di AXA Assistance. AXA, lasciando invariati la portata e i limiti di tali prestazioni, ha la facoltà di affidare tali servizi ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.
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Controversie - Arbitrato irrituale. Le In caso di controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistrosinistro e sulla misura dei rimborsi e delle indennità, sul grado le Parti possono conferire per iscritto mandato di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilitàdecidere se ed in quale misura sia dovuto l'indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto di comune accordo fra le Parti ad un Collegio di 3 tre medici, nominati uno per Parte parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione sede nel luogo ove dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio Medico medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza re- sidenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo contri- buendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico medico sono prese a maggioranza di dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore e o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, verbale da redigersi in doppio esemplareesem- plare, uno per ognuna ognuno delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato sul verbale stesso.
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Controversie - Arbitrato irrituale. Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, sulla durata dell'inabilità temporanea, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto di comune accordo fra le Parti ad un Collegio di 3 tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto dell’Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la Il Sinistro metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.
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Controversie - Arbitrato irrituale. Le Ferma la facoltà delle Parti di rivolgersi in alternativa all’Autorità Giudiziaria, in caso di controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro, sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni sul grado di invalidità permanentepermanente o, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeuticise assicurata la prestazione, sul grado e durata dell’inabilità temporanea nonché sull'applicazione sulla applicazione dei criteri di indennizzabilitàindennizzabilità di cui all’Art. 31, le Parti hanno facoltà di conferire per iscritto mandato di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto di comune accordo fra le Parti ad un Collegio collegio di 3 medici, tre medici nominati uno per Parte parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dell’Or- dine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove dove deve riunirsi il Collegio dei Medicicollegio medico. Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio Medico collegio medico risiede nel comuneComune, sede di Istituto di medicina legaleMedicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicuratoresi- denza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il del terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo. È data facoltà al collegio di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’inva- lidità permanente ad epoca da fissarsi dal collegio stesso; in tal caso il collegio può disporre la con- cessione di un anticipo secondo quanto stabilito dal precedente Art. 32 “Anticipo indennizzi”.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni
Controversie - Arbitrato irrituale. Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilitàsinistro per Morte da infortunio o Invalidità Permanente da infortunio o malattia, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto iscritto, di comune accordo fra le Parti Parti, ad un Collegio di 3 tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione giu- risdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio Colle- gio Medico risiede nel comune, sede di Istituto dell'Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il re- lativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.
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Samples: Polizza Di Protezione Del Credito
Controversie - Arbitrato irrituale. Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilitàsinistro per infortunio o malattia, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto iscritto, di comune accordo fra le Parti Parti, ad un Collegio Colle- gio di 3 tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio Medico Me- dico risiede nel comune, sede di Istituto dell'Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà me- tà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore er- rore e violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.
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Samples: Polizza Di Protezione Del Credito
Controversie - Arbitrato irrituale. Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità sull’indennizzabilità del sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, nonché sull'applicazione sull’applicazione dei criteri di indennizzabilitàinden- nizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto iscritto, di comune co- mune accordo fra le Parti Parti, ad un Collegio di 3 tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo accor- do o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto dell’Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicuratodell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designatode- signato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunitàl’opportunità, l'accertamento l’accertamento definitivo dell'invalidità dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzosull’indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici ri- fiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.
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