Common use of CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Clause in Contracts

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell’esecuzione contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo all’Appaltatore di sospendere unilateralmente il servizio, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo. La definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed è esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si dichiara che il contratto conseguente all’aggiudicazione definitiva non conterrà clausola compromissoria. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Mensa Diffusa Periodo Dal 01/01/2021 Al 31/12/2023, www.uninsubria.it, www.uninsubria.it

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell’esecuzione contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo all’Appaltatore di sospendere unilateralmente il serviziola fornitura, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo. La definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed è esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. si dichiara che il contratto conseguente all’aggiudicazione definitiva non conterrà clausola compromissoria. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

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CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell’esecuzione contrattoOve dovessero insorgere controversie tra Comune e ditta aggiudicataria in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto conseguente all’aggiudicazione del presente appalto, l’Appaltatore non si ammetterà alcun diritto in capo all’Appaltatore di potrà sospendere unilateralmente il né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all’Amministrazione Comunale in attesa che vengano assunte, di procedere comune accordo, le decisioni in ordine alla riduzione o alla modificazione del medesimoprosecuzione dello svolgimento dell’appalto. La definizione di Per quanto non indicato espressamente nel presente capitolato, si fa riferimento a tutte le norme regolanti la materia. Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed è esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si dichiara che il contratto conseguente all’aggiudicazione definitiva non conterrà clausola compromissoria. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioniLagonegro.

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CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell’esecuzione del contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo all’Appaltatore all’affidatario di sospendere unilateralmente il servizio, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo. La definizione di Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione che dovesse insorgere circa l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria contratto, sarà competente presso il Foro di Varese ed è esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell’art. 209, 209 comma 2, del D. Lgs2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si dichiara che il contratto conseguente all’aggiudicazione definitiva non conterrà clausola compromissoria. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

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CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell’esecuzione contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo all’Appaltatore al Cassiere di sospendere unilateralmente il servizio, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo. La definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed è esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si dichiara che il contratto conseguente all’aggiudicazione definitiva non conterrà clausola compromissoria. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

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CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell’esecuzione contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo all’Appaltatore di sospendere unilateralmente il servizio, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo. La definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Varese Pescara ed è esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si dichiara che il contratto conseguente all’aggiudicazione definitiva non conterrà clausola compromissoria. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle del- le questioni.

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Samples: Prospetto Economico Degli Oneri Complessivi

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell’esecuzione contrattoOve dovessero insorgere controversie tra Comune e ditta aggiudicataria in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto conseguente all’aggiudicazione del presente appalto, l’Appaltatore non si ammetterà alcun diritto in capo all’Appaltatore di potrà sospendere unilateralmente il né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all’A.C., in attesa che vengano assunte, di procedere comune accordo, le decisioni in ordine alla riduzione o alla modificazione del medesimoprosecuzione dello svolgimento dell’appalto. La definizione di tutte Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione che dovessero insorgere, anche quelle per le quali non sia stato possibile addivenire ad accordo bonario, saranno devolute alla competenza del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed è Monza. È esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si dichiara che il contratto conseguente all’aggiudicazione definitiva non conterrà clausola compromissoria. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

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Samples: www.comune.cavenagobrianza.mb.it

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell’esecuzione contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo all’Appaltatore di sospendere unilateralmente il servizio, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo. La definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed è esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell’art. 209213, comma 2, del D. LgsD.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 36/2023 si dichiara che il contratto conseguente all’aggiudicazione definitiva non conterrà clausola compromissoria. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

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Samples: www.uninsubria.it

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell’esecuzione del contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo all’Appaltatore al Fornitore di sospendere unilateralmente il serviziola fornitura, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo. La definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed è esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del 2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 50/16 si dichiara che il contratto conseguente all’aggiudicazione definitiva non conterrà clausola compromissoria. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

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Samples: www4.uninsubria.it

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. Qualunque contestazione dovesse eventualmente Eventuali controversie, reclami o chiarimenti che dovessero sorgere nel corso dell’esecuzione contrattotra la stazione appaltante e l’Appaltatore nell’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, non si ammetterà alcun diritto in capo all’Appaltatore di sospendere unilateralmente il servizio, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo. La definizione di tutte le controversie comunque a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni affidate, devono essere comunicati per iscritto, inviati via mail PEC e corredati da motivata documentazione. Valgono le norme relative al contenzioso di cui agli articoli 205-211 del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. Si elegge sin d’ora, con esclusione di altri, quale Foro competente presso il Foro di Varese ed è esclusa la competenza arbitraleVercelli. Ai sensi dell’art. 209In ogni caso, comma 2per espressa e comune volontà della stazione appaltante e dell’Appaltatore, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si dichiara che il contratto conseguente all’aggiudicazione definitiva non conterrà clausola compromissoria. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità pendenza di controversia, quest’ultimo si obbliga a proseguire ugualmente nell’esecuzione delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle partiprestazioni, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questionisalvo diversa disposizione della stazione appaltante.

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Samples: Ente Di Gestione Dei Sacri Monti

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell’esecuzione contratto, Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al rispetto delle clausole e condizioni del presente contratto e che non si ammetterà alcun diritto siano potute definire in capo all’Appaltatore di sospendere unilateralmente il serviziovia amministrativa, né di procedere saranno devolute alla riduzione o alla modificazione del medesimo. La definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è devoluta all’autorità autorità giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed è esclusa la ordinaria, con esclusione della competenza arbitrale. Ai sensi dell’artIl foro competente è quello di Modena. 209Si applicano, comma 2nel caso di controversie di importo economico non inferiore al 10% dell’importo di contratto, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 205 e seguenti del D. LgsD.Lgs. 50/2016 50/2016. Xxxxx, approvato e s.m.i. si dichiara che sottoscritto Per il contratto conseguente all’aggiudicazione definitiva non conterrà clausola compromissoria. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.Comune

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Samples: Convenzione Di Incarico Professionale Per L’affidamento Del Servizio Di Direzione Lavori Strutturale Relativa Alla Realizzazione Del 1° Stralcio Dei Lavori Del Parco Dello Sport

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell’esecuzione contrattoContratto, non si ammetterà alcun diritto in capo all’Appaltatore all’OEA di sospendere unilateralmente il serviziole Prestazioni, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo. La definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto Contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed è esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D. Lgsd.lgs. 50/2016 e s.m.i. si dichiara che il contratto conseguente all’aggiudicazione definitiva non conterrà clausola compromissoria. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

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