CRITERI DI AFFIDAMENTO Clausole campione

CRITERI DI AFFIDAMENTO. 1. Nel determinare la procedura che ritiene più idonea al caso di specie, la Stazione appaltante deve aver riguardo ai seguenti criteri: a) l’oggetto dell’appalto; b) la stima dell’importo dell’appalto; c) le particolari caratteristiche del settore in questione come, per esempio, le dimensioni e la struttura del mercato nonché le prassi commerciali; d) il luogo geografico di esecuzione dell’appalto. 2. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore a € 40.000,00 la Stazione appaltante può ricorrere all’affidamento diretto o alla procedura negoziata con o senza previa indizione di gara. 3. Nell’ipotesi contemplata al comma precedente e per gli affidamenti non aventi carattere di regolarità e non destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, al fine di individuare il valore stimato dell’appalto, si considera il valore del singolo affidamento, al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto e degli oneri contributivi e previdenziali, nel caso di servizi professionali, e si ricomprende qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto, nonché eventuali premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti. 4. La Stazione appaltante ricorre alla procedura negoziata senza previa indizione di gara nei casi previsti dall’art. 125 del Codice. 5. La Stazione appaltante ricorre alla procedura aperta di gara, secondo la disciplina di cui al d.lgs. 50/2016, in caso di affidamenti di valore superiore alla soglia di rilevanza comunitaria. 6. Al fine di individuare il valore stimato dell’appalto secondo quanto indicato dai commi precedenti, si considera il valore complessivo del contratto per l’intero periodo di vigenza dell’affidamento, al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto e degli oneri contributivi e previdenziali, nel caso di servizi professionali, e si ricomprende qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto, nonché eventuali premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti. Con riferimento alle soglie di rilevanza comunitaria, il presente Regolamento rinvia agli importi stabiliti dall’art. 35 del d.lgs. 50/2016, come periodicamente modificati da specifici atti normativi.
CRITERI DI AFFIDAMENTO. L’affidamento avverrà esclusivamente in base a criteri soggettivi e qualitativi, di cui al successivo art. 13.
CRITERI DI AFFIDAMENTO. La concessione della gestione dell’area e delle strutture in oggetto sarà assegnata al concorrente che abbia presentato l’offerta complessivamente più vantaggiosa, tenendo conto dei criteri di seguito indicati, da valutare con il punteggio pure appresso riportato: L’offerta tecnico-qualitativa dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione, dal legale Rappresentante del soggetto concorrente e/o persona autorizzata a rappresentare legalmente il concorrente stesso. L’offerta tecnico-qualitativa non dovrà contenere riserve o condizioni, pena il suo annullamento. Nessun altro documento dovrà essere inserito nella busta contenente l’offerta tecnico-qualitativa. L’offerta tecnico-qualitativa consisterà nella predisposizione di tre progetti (di cui ai successivi punti nn. 1 – 2 – 3) e dovrà essere redatta in non più di 8 (otto) pagine (sedici facciate). All’offerta tecnico-qualitativa saranno attribuiti massimo punti 70. Per l’assegnazione dei punti, verranno valutati i seguenti elementi: I. Progetto Tecnico degli Eventi.
CRITERI DI AFFIDAMENTO. L’aggiudicazione sarà effettuata, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La concessione verrà effettuata in favore del concorrente che conseguirà il punteggio più elevato, su un massimo di 100, ottenuto dalla somma dei punteggi derivanti dall’offerta tecnica (max 70 punti) e dall’offerta economica (max 30 punti).
CRITERI DI AFFIDAMENTO. L'Amministrazione dispone ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016 comma 4 e 5, che l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso. Pertanto la scelta dei contraenti sarà effettuata mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 da esperirsi con il criterio del prezzo più basso con l'eliminazione aritmetica dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. citato, determinato mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara al netto delle spese relative al costo della manodopera. Il contratto avrà la durata di un anno, a decorrere dalla data di stipula dello stesso, oppure, entro tale data, sino al raggiungimento dell’importo contrattuale. .
CRITERI DI AFFIDAMENTO. La concessione della gestione dell’area e delle strutture in oggetto sarà assegnata al concorrente che abbia presentato l’offerta complessivamente più vantaggiosa, tenendo conto dei criteri di seguito indicati, da valutare con il punteggio pure appresso riportato: A – OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA L’offerta tecnico-qualitativa dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione, dal legale Rappresentante del soggetto concorrente e/o persona autorizzata a rappresentare legalmente il concorrente stesso. L’offerta tecnico-qualitativa non dovrà contenere riserve o condizioni, pena il suo annullamento. Nessun altro documento dovrà essere inserito nella busta contenente l’offerta tecnico-qualitativa. L’offerta tecnico-qualitativa consisterà nella predisposizione di tre progetti (di cui ai successivi punti nn. 1 – 2 – 3) e dovrà essere redatta in non più di 8 (otto) pagine (sedici facciate). All’offerta tecnico-qualitativa saranno attribuiti massimo punti 80. Per l’assegnazione dei punti, verranno valutati i seguenti elementi: I. Valutazione di esperienze nel settore dell’organizzazione di eventi e iniziative legate ai parchi e spazi aperti al pubblico (punti 10). Il concorrente dovrà dichiarare nel dettaglio l’attività pregressa realizzata all’organizzazione alla gestione di iniziative, manifestazioni, eventi organizzate con finalità legate alla socializzazione, alla ricreazione e all’intrattenimento. Il punteggio sarà attribuito dalla commissione di gara con i seguenti criteri: • Esperienze ritenute insufficienti punti 0; • Esperienze ritenute sufficiente punti 1 - 3; • Esperienze ritenute buono punti 4 - 5; • Esperienze ritenute ottimo punti 6 - 10 II. Progetto Tecnico degli Eventi (punti 25).
CRITERI DI AFFIDAMENTO. I soggetti partecipanti possono presentare un’offerta sia in raggruppamento temporaneo d’imprese, sia in forma consortile. La valutazione delle proposte pervenute verrà effettuata da un gruppo di lavoro appositamente incaricato con determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione Socio-Educativa del Municipio XI, il quale provvederà a selezionare quelli ritenuti idonei, attribuendo i punteggi con le modalità previste dai successivi articoli. A seguito delle valutazioni il gruppo di lavoro provvederà a redigere un elenco delle offerte pervenute e a trasmettere la proposta di aggiudicazione provvisoria al RUP per la sua ulteriore valutazione e decisione, per lo svolgimento dei relativi controlli. Ad esito negativo degli stessi la Direzione Socio-Educativa provvederà adottare gli atti per l’aggiudicazione definitiva e la successiva stipula del contratto. L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., non equivale ad accettazione dell’offerta, che è subordinata all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti e dei controlli previsti dall’art. 80 del Codice e dell’anti pantouflage.
CRITERI DI AFFIDAMENTO. L’affidamento del servizio avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto di seguito descritto. A) offerta tecnica: max 70 punti 1 PROGETTO GESTIONALE: MAX PUNTI 54
CRITERI DI AFFIDAMENTO. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, da valutarsi sulla base degli elementi di seguito descritti e con attribuzione dei punteggi come segue: Il punteggio (max 100 punti) sarà così stabilito: 1) OFFERTA ECONOMICA: MAX 20 punti

Related to CRITERI DI AFFIDAMENTO

  • Criteri di valutazione Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute sino alla scadenza sono valutate al costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo. In sede di chiusura del bilancio, viene effettuata la verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di va- lore. Se esse sussistono, l’importo della perdita viene misurato come differenza tra il saldo contabile dell’attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati recuperabili, scontati al tasso di interesse effettivo originario. L’importo della perdita è rilevato a conto economico. Qualora i motivi che hanno dato origine alla rettifica di valore siano successivamente rimossi, vengono effettuate corrispondenti riprese di valore.

  • Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

  • Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art.55ter, del D.Lgs.n.165/2001. 2. L’Azienda, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dirigente e, quando all’esito dell’istruttoria, non disponga di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare attivato. 3. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55ter del D.Lgs.n.165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, interviene una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non l’ha commesso”, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55ter, comma 4, del D.Lgs.n.165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur non costituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell’art. 55ter, comma 4. 4. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 8 (codice disciplinare) comma 11, punto 2 e, successivamente, il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non l’ha commesso, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art. 55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sede, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 5. Dalla data di riammissione di cui al comma 4, il dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente, nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figli. 6. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL. 7. E’ abrogato l’art. 19 del CCNL del 3.11.2005, come modificato dall’art. 14 del CCNL del 17/10/2008.

  • Prezzi e condizioni di pagamento I prezzi riportati sui listini sono informazioni prive di valore vincolante non potendo considerarsi offerta al pubblico. La Wienerberger Spa Unipersonale ha la facoltà di apportare variazioni ai listini senza preavviso, dandone comunicazione ai Clienti. I prezzi applicati all’ordine saranno quelli in vigore al momento dell’accettazione dell’ordine stesso oppure quelli diversi concordati specificatamente nell’ordine. I pagamenti, da effettuarsi direttamente alla sede della Wienerberger Spa Unipersonale in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxx 0, dovranno pervenire nei termini stabiliti anche in caso di ritardo nella consegna o perdita totale o parziale della merce non imputabili alla Wienerberger Spa Unipersonale. In caso di pagamenti dilazionati, il mancato puntuale pagamento di una sola scadenza determinerà l’esigibilità del saldo ai sensi dell’art. 1186 c.c. salva ogni azione per il ritiro della merce e il recupero del credito. I pagamenti mediante assegni, cambiali o ricevute bancarie si considerano effettuati unicamente al relativo buon fine degli stessi. In caso di ritardo nei pagamenti sui termini convenuti, la Wienerberger Spa Unipersonale applicherà gli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002. Le inadempienze relative al termine e alla forma dei pagamenti nonché lo stato d’insolvenza del Cliente daranno diritto alla Wienerberger Spa Unipersonale di sospendere in tutto o in parte l’esecuzione degli ordini connessi, precedenti o successivi all’ordine che ha generato l’inadempimento e di revocare i termini di pagamento convenuti con eventuale estensione agli altri ordini in vigore, rendendo così esigibili tutti i crediti pendenti e futuri del Cliente.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: PUNTEGGIO MASSIMO

  • Consenso al trattamento dei dati 1. L’Impresa presta il consenso al trattamento dei dati da parte di ACI Informatica ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.

  • Modalità di trattamento dei dati Tutti i tuoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali scopi e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

  • Condizioni di pagamento 6.1 Il committente è tenuto a effettuare i pagamenti secondo le modalità contrattuali al domicilio del fornitore e senza de- duzione di sconti, spese, tasse, imposte, diritti, dazi e simili. Salvo accordi differenti il prezzo è pagabile alle scadenze seguenti: – un terzo quale acconto entro un mese dalla ricezione della conferma d’ordine da parte del committente, – un terzo alla scadenza di due terzi del termine di consegna pattuito, – il saldo entro un mese dall’avviso di pronta consegna della merce da parte del fornitore. L’obbligo di pagamento è adempito nel momento in cui presso il domicilio del fornitore i franchi svizzeri sono stati forniti a libera disposizione del fornitore. Se viene convenuto un pagamento mediante cambiali o credito documentario, le spese di sconto e d’incasso, nonché l’imposta di bollo oppure le spese per l’apertura, la notifica e la conferma del credito docu- mentario sono a carico del committente. 6.2 I termini di pagamento vanno rispettati anche se il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in funzione o il collaudo delle forniture o delle prestazioni dovessero subire un ritardo o essere ineseguibili per motivi indipendenti dal fornitore, oppure se dovessero mancare parti non indispensabili o essere necessari dei ritocchi senza che questo ne comprometta l’uso. 6.3 Se l’acconto o le garanzie dovute alla stipula del contratto non sono corrisposti secondo i termini pattuiti, il fornitore ha la facoltà di esigere l’adempimento del contratto o di recedere dallo stesso e di pretendere, in entrambi i casi, un risarci- mento danni. Se per un qualsiasi motivo il committente è in mora con un ulteriore pagamento o se, per motivi avvenuti dopo la con- clusione del contratto, il fornitore ha seria ragione di temere che i pagamenti dovuti non gli siano versati alla scadenza prevista o che non gli siano corrisposti per intero, egli è autorizzato – senza pregiudicare i suoi diritti previsti per legge – a sospendere l’esecuzione del contratto e a trattenere le forniture pronte per la spedizione fintanto che non saranno state concordate nuove condizioni di pagamento e di fornitura e il fornitore non sarà in possesso di garanzie sufficienti. Se tale accordo non è concluso entro un termine adeguato o non sono state fornite le garanzie sufficienti, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e di esigere un risarcimento danni. 6.4 Qualora il committente non rispetti i termini di pagamento pattuiti, a decorrere dalla data di scadenza prevista gli saranno computati senza alcun sollecito degli interessi di mora, sulla base dei tassi d’interesse applicati abitualmente presso il domicilio del committente, che saranno tuttavia superiori di almeno il 4% rispetto al vigente tasso CHF-LIBOR a 3 mesi. Inoltre, il fornitore è autorizzato ad addebitare al cliente una tassa di sollecito di 25 CHF, e in caso di un secondo sollecito una tassa di 50 CHF, se viene inviata una procedura di sollecito. È fatto salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.