CRITERI DI AFFIDAMENTO Clausole campione

CRITERI DI AFFIDAMENTO. La concessione della gestione dell’area e delle strutture in oggetto sarà assegnata al concorrente che abbia presentato l’offerta complessivamente più vantaggiosa, tenendo conto dei criteri di seguito indicati, da valutare con il punteggio pure appresso riportato: A – OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA L’offerta tecnico-qualitativa dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione, dal legale Rappresentante del soggetto concorrente e/o persona autorizzata a rappresentare legalmente il concorrente stesso. L’offerta tecnico-qualitativa non dovrà contenere riserve o condizioni, pena il suo annullamento. Nessun altro documento dovrà essere inserito nella busta contenente l’offerta tecnico-qualitativa. L’offerta tecnico-qualitativa consisterà nella predisposizione di tre progetti (di cui ai successivi punti nn. 1 – 2 – 3) e dovrà essere redatta in non più di 8 (otto) pagine (sedici facciate). All’offerta tecnico-qualitativa saranno attribuiti massimo punti 80. Per l’assegnazione dei punti, verranno valutati i seguenti elementi:
CRITERI DI AFFIDAMENTO. L’aggiudicazione sarà effettuata, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La concessione verrà effettuata in favore del concorrente che conseguirà il punteggio più elevato, su un massimo di 100, ottenuto dalla somma dei punteggi derivanti dall’offerta tecnica (max 70 punti) e dall’offerta economica (max 30 punti).
CRITERI DI AFFIDAMENTO. L'Amministrazione dispone ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016 comma 4 e 5, che l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso. Pertanto la scelta dei contraenti sarà effettuata mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 da esperirsi con il criterio del prezzo più basso con l'eliminazione aritmetica dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. citato, determinato mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara al netto delle spese relative al costo della manodopera. Il contratto avrà la durata di un anno, a decorrere dalla data di stipula dello stesso, oppure, entro tale data, sino al raggiungimento dell’importo contrattuale. .
CRITERI DI AFFIDAMENTO. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, da valutarsi sulla base degli elementi di seguito descritti e con attribuzione dei punteggi come segue: Il punteggio (max 100 punti) sarà così stabilito:
CRITERI DI AFFIDAMENTO. 1. Nel determinare la procedura che ritiene più idonea al caso di specie, la Stazione appaltante deve aver riguardo ai seguenti criteri:
CRITERI DI AFFIDAMENTO. Il contraente sarà individuato con decisione del Direttore dell’istituzione per la Gestione dei Servizi Sociali del Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, tenendo conto delle competenze, specializzazioni e capacità tecnico professionali in capo al professionista. In particolare l’affidamento avverrà sulla base di un esame documentato di quanto espresso nei curriculum e nella documentazione presentata. Le domande pervenute saranno valutate da apposita commissione, nominata dal Direttore dell’istituzione per la Gestione dei Servizi Sociali. La Commissione avrà a disposizione un punteggio massimo di 100 punti e sarà chiamata a valutare
CRITERI DI AFFIDAMENTO. L’affidamento del servizio avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto di seguito descritto. L’offerta tecnica dovrà essere redatta in modo da consentirne la valutazione sulla base dei parametri di seguito indicati, per un punteggio complessivo massimo di 70 punti: 1.1 PRESUPPOSTI TEORICI E METODOLOGICI: MAX PUNTI 6 Verranno valutate: - la coerenza dei riferimenti teorici e delle proposte metodologiche con le finalità generali del Centro esplicitate nel capitolato - l'attualità ed innovatività dei riferimenti proposti e la loro collocazione nel quadro delle più recenti elaborazioni delle realtà istituzionali e della comunità scientifica
CRITERI DI AFFIDAMENTO. I soggetti partecipanti possono presentare un’offerta sia in raggruppamento temporaneo d’imprese, sia in forma consortile. La valutazione delle proposte pervenute verrà effettuata da un gruppo di lavoro appositamente incaricato con determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione Socio-Educativa del Municipio XI, il quale provvederà a selezionare quelli ritenuti idonei, attribuendo i punteggi con le modalità previste dai successivi articoli. A seguito delle valutazioni il gruppo di lavoro provvederà a redigere un elenco delle offerte pervenute e a trasmettere la proposta di aggiudicazione provvisoria al RUP per la sua ulteriore valutazione e decisione, per lo svolgimento dei relativi controlli. Ad esito negativo degli stessi la Direzione Socio-Educativa provvederà adottare gli atti per l’aggiudicazione definitiva e la successiva stipula del contratto. L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., non equivale ad accettazione dell’offerta, che è subordinata all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti e dei controlli previsti dall’art. 80 del Codice e dell’anti pantouflage.
CRITERI DI AFFIDAMENTO. L’affidamento avverrà esclusivamente in base a criteri soggettivi e qualitativi, di cui al successivo art. 13.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.