Common use of DANNI DI FORZA MAGGIORE Clause in Contracts

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Qualora si verifichino danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione Del Verde Orizzontale Dei Giardini E Delle Aree Verdi Del Territorio Comunale Di Firenze, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Delle Alberature Dei Giardini E Delle Aree Verdi Del Territorio Comunale Di Firenze Progetto Ponte Q5 Responsabile Del Procedimento: Dott. Arch. Luca Gentili, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Dei Giardini E Delle Aree Verdi Del Territorio Comunale Di Firenze Progetto Ponte Q1 Riva Dx Arno E Cascine

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Qualora si verifichino danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al Direttore dell’Esecuzione del Contrattodei Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell’Esecuzione del Contratto dei Lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per Programma Straordinario Di Interventi Di Riqualificazione Urbana E Sicurezza Delle Periferie – Realizzazione E Riqualificazione Delle Aree Gioco Cittadine (Piano Periferie) Codice Opera 170382 Responsabile Del Procedimento, Accordo Quadro Per Manutenzione Straordinaria Sulle Sedi Operative Di via Corelli E Del Pellegrino Q. 5 Codice Opera 140123

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Qualora si verifichino L’Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisionali atte ad evitare il verificarsi di danni causati da alle opere, alle persone e alle cose. Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore, questi devono maggiore dovranno essere denunciati al Direttore dell’Esecuzione del Contrattoimmediatamente e in ogni caso, a sotto pena di decadenza, entro il termine di tre 3 (tre) giorni da quello del verificarsi del dannodalla data dell’evento, a pena di decadenza in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune. I danni saranno accertati in contraddittorio dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede, redigendo dei lavori che redigerà apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia. L’Appaltatore ; l’Appaltatore non può potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato sola zona del danno e fino all’accertamento di cui sopra. Il compenso per la riparazione dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. L’indennizzo per i danni è sarà limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazionenecessari, valutati contabilizzati ai prezzi ed alle prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione dei di danni e delle o perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali di utensili, ponteggi e dei mezzi attrezzature dell’Appaltatore. Nessun indennizzo è compenso sarà dovuto quando qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o dell’Appaltatore. Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, l’interramento delle persone delle quali esso è tenuto a risponderecunette e l’allagamento dei cavi di fondazione. La cattiva esecuzione dei lavori e conseguenti rifacimenti potrà comportare l’esclusione della Ditta appaltatrice dai futuri appalti che l’Amministrazione indirà.

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Samples: Accordo Quadro Della Durata Di Anni Tre Per Lavori Di Nuova Installazione E Manutenzione Straordinaria Delle Barriere Stradali Lungo Le Strade Provinciali E Regionali Della Provincia Di Siena – Zona Nord. Periodo 2022 2025, Accordo Quadro Della Durata Di Anni Tre Per La Manutenzione Delle Strade Provinciali Ricadenti Nell’area 1 “Nord Est” Periodo 2022 2025, Accordo Quadro Della Durata Di Anni Tre Per La Manutenzione Delle Strade Provinciali Ricadenti Nell’area 4 “Sud” Periodo 2022 2025

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Qualora si verifichino Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l’Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. Per i danni causati da forza maggiore, questi devono maggiore si applicano le norme dell’art. 166 del Regolamento. I danni dovranno essere denunciati al Direttore dell’Esecuzione del Contrattodall’Appaltatore immediatamente, a appena verificatosi l’avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, entro il termine di oltre i tre giorni da quello del verificarsi del dannogiorni, a pena di decadenza dal diritto al risarcimentonorma dell’art. Appena ricevuta 166 del Regolamento. Il compenso spettante all’Appaltatore per la denuncia il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. L’indennizzo per i danni è riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazionedi ripristino ordinati ed eseguiti, valutati ai prezzi ed alle condizioni a prezzo di contratto, con esclusione . Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l’ultimazione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatorelavori ed il collaudo. Nessun indennizzo è compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell’Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, nè regolarmente inserite in contabilità, le perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, attrezzature di cantiere e mezzi d’opera .

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Samples: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Qualora si verifichino Gli eventuali danni causati da alle opere, per causa di forza maggiore, questi devono maggiore dovranno essere denunciati al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, a immediatamente appena verificatosi l’evento e comunque entro cinque giorni da quello dell’avvenimento sotto pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimentoin modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. L’indennizzo per i danni è Il compenso sarà limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, riparare i guasti valutati ai prezzi ed e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera. Qualora il compenso delle opere provvisionali e di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezzi. Pertanto l’appaltatore non potrà sospendere o rallentare l’esecuzione dei mezzi dell’Appaltatorelavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l’accertamento dei fatti. Nessun indennizzo è compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore essi siano imputabili anche alla negligenza dell’appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondererispondere e che non abbiano osservato le regole d’arte o le prescrizioni dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Lavori Di Manutenzione Ordinaria, Straordinaria E D’urgenza Del Patrimonio Comunale, Accordo Quadro Per L’affidamento Di Lavori Di Manutenzione Ordinaria, Straordinaria E D’urgenza Del Patrimonio Comunale, Accordo Quadro Per L’affidamento Di Lavori Di Manutenzione Ordinaria, Straordinaria E D’urgenza Del Patrimonio Comunale

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al Direttore dell’Esecuzione del Contrattoalla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell’Esecuzione del Contratto dei Lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materiadall’art. 166 del D.P.R. 207/2010 ss. mm. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazionel’esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

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Samples: www1.comune.fi.it, www1.comune.fi.it

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Qualora si verifichino L’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non nei casi di forza maggiore. Nel caso di danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati maggiore l’esecutore ne fa denuncia al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, a pena di decadenza, direttore lavori entro il termine di tre cinque giorni da quello del verificarsi del dannodell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia. L’Appaltatore L’esecutore non può sospendere o rallentare la prestazionel’esecuzione dei lavori, tranne nelle in quelle parti ove per le quali lo stato dei luoghi delle cose debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento sino a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo Il direttore lavori procede, mediante redazione di verbale in presenza dell’esecutore, ad accertare lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente, alle cause dei lavori necessari per l’occorrente riparazionedanni, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contrattodella eventuale negligenza, con esclusione dei danni dell’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle perdite di materiali non ancora posti in operaprescrizioni del direttore lavori, nonché dell’omissione delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatorecautele necessarie per prevenire i danni. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

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Samples: www.comune.scandiano.re.it, www.comune.scandiano.re.it

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Qualora si verifichino danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al Direttore dell’Esecuzione del Contrattodei Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell’Esecuzione del Contratto dei Lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, ,nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Qualora si verifichino L’Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisionali atte ad evitare il verificarsi di danni causati da alle opere, alle persone e alle cose. Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore, questi devono maggiore dovranno essere denunciati al Direttore dell’Esecuzione del Contrattoimmediatamente e in ogni caso, a sotto pena di decadenza, entro il termine di tre 3 (tre) giorni da quello del verificarsi del dannodalla data dell’evento, a pena di decadenza in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune. I danni saranno accertati in contraddittorio dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede, redigendo dei lavori che redigerà apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia. L’Appaltatore ; l’Appaltatore non può potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato sola zona del danno e fino all’accertamento di cui sopra. Il compenso per la riparazione dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. L’indennizzo per i danni è sarà limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazionenecessari, valutati contabilizzati ai prezzi ed alle prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione dei di danni e delle o perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali di utensili, ponteggi e dei mezzi attrezzature dell’Appaltatore. Nessun indennizzo è compenso sarà dovuto quando qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a risponderedell’Appaltatore.

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Samples: Accordo Quadro Della Durata Di Anni Tre Per La Manutenzione Della Segnaletica Sulle Strade Provinciali Ricadenti Nell’area 3 “Centro Sud”, Accordo Quadro Della Durata Di Anni Tre Per La Manutenzione Della Segnaletica Sulle Strade Provinciali Ricadenti Nell’area 2 “Nord Ovest”

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al Direttore dell’Esecuzione del Contrattoalla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell’Esecuzione del Contratto dei Lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materiadall’art. L’Appaltatore 139 DPR 554/99. L’appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazionel’esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore dell’appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

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Samples: www.asitaranto.it

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Qualora si verifichino Saranno considerati danni causati di forza maggiore quelli provocati alle opere da forza maggiore, questi devono essere denunciati al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia. L’Appaltatore non può sospendere eventi imprevedibili o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. L’indennizzo eccezionali e per i quali l’appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L’appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte a evitare tali danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatoreo provvedere alla loro immediata eliminazione. Nessun indennizzo è compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o la negligenza dell’appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell’appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute , nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant’altro occorra all’esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data di avvenimento. L’appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle persone delle quali esso cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti. Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere è tenuto a risponderelimitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Lavori Di Manutenzione Delle Strade Di Competenza Comunale E Relative Pertinenze

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Qualora si verifichino Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l’appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L’appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. L’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Ai sensi dell’art. 166 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i, nel caso di danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati maggiore l’esecutore ne fa denuncia al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, a pena di decadenza, direttore dei lavori entro il termine di tre cinque giorni da quello del verificarsi del dannodell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia. L’Appaltatore L’esecutore non può sospendere o rallentare la prestazionel'esecuzione dei lavori, tranne nelle in quelle parti ove per le quali lo stato dei luoghi delle cose debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo Al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso, appena ricevuta la predetta denuncia, il direttore dei lavori necessari per l’occorrente riparazioneprocede, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contrattoredigendone processo verbale alla presenza dell’esecutore, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.all'accertamento:

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Samples: www.sportesalute.eu

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Qualora si verifichino Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l’Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. Per i danni causati da forza maggioremaggiore si applicano le norme dell’art. 348 della Legge 20 marzo 1865, questi devono n. 2248 e dell’art. 20 del Capitolato Generale d’Appalto. I danni dovranno essere denunciati al Direttore dell’Esecuzione del Contrattodall’Appaltatore immediatamente, a appena verificatosi l’avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, entro il termine di oltre i tre giorni da quello del verificarsi del dannogiorni, a pena di decadenza dal diritto al risarcimentonorma dell’art. Appena ricevuta 139 del Regolamento. Il compenso spettante all’Appaltatore per la denuncia il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. L’indennizzo per i danni è riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazionedi ripristino ordinati ed eseguiti, valutati ai prezzi ed alle condizioni a prezzo di contratto, con esclusione . Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l’ultimazione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatorelavori ed il collaudo. Nessun indennizzo è compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell’Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, nè regolarmente inserite in contabilità, le perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, attrezzature di cantiere e mezzi d’opera (1).

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Samples: Contratto Di Appalto

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Qualora si verifichino Gli eventuali danni causati da alle opere per causa di forza maggiore, questi devono maggiore dovranno essere denunciati al Direttore dell’Esecuzione del Contrattoimmediatamente appena verificatosi l’evento, a e comunque entro 5 gg da quello dell’avvenimento sotto pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimentoin modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. L’indennizzo per i danni è Il compenso sarà limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, riparare i guasti valutati ai prezzi ed e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera. Qualora il compenso delle opere provvisionali e di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell’art. 163 del D.P.R. 5/10/2007 n. 207. Pertanto l’appaltatore non potrà sospendere o rallentare l’esecuzione dei mezzi dell’Appaltatorelavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l’accertamento dei fatti. Nessun indennizzo è compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore essi siano imputabili anche alla negligenza dell’appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondererispondere e che non abbiano osservato le regole d’arte o le prescrizioni del Responsabile della Direzione Lavori. L’onere di ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore,indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.

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Samples: Contratto Di Appalto Per Lavori Di Straordinaria Manutenzione Per

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Qualora si verifichino Saranno considerati danni causati di forza maggiore quelli provocati alle opere da forza maggiore, questi devono essere denunciati al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materiaeventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l’Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L’Appaltatore non può sospendere è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatorealla loro immediata eliminazione. Nessun indennizzo è compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell’Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quanto altro occorra all’esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell’avvenimento. L’Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle persone delle quali esso cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti. Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere, è tenuto a risponderelimitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

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Samples: scilla.asmenet.it

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Qualora si verifichino Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni; non rientreranno comunque in tale classifica quando causati da forza maggioreprecipitazioni o da geli, questi devono anche se di entità eccezionale. L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni ed a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati. I danni dovranno essere denunciati al Direttore dell’Esecuzione del Contrattodall'Appaltatore immediatamente, a appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimentooltre i 5 giorni. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. L’indennizzo per i danni è Il compenso sarà limitato all’importo all'importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazionele riparazioni, valutati ai a prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore. Nessun indennizzo è compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore e la negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite a libretto. L’appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti.

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Samples: www.emiliacentrale.it

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Qualora si verifichino Gli eventuali danni causati da alle opere per causa di forza maggiore, questi devono maggiore dovranno essere denunciati al Direttore dell’Esecuzione del Contrattoimmediatamente appena verificatosi l’evento, a e comunque entro 5 gg da quello dell’avvenimento sotto pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimentoin modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. L’indennizzo per i danni è Il compenso sarà limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, riparare i guasti valutati ai prezzi ed e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera. Qualora il compenso delle opere provvisionali e di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell’art. 163 del D.P.R. 5/10/2007 n. 207. Pertanto l’appaltatore non potrà sospendere o rallentare l’esecuzione dei mezzi dell’Appaltatorelavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l’accertamento dei fatti. Nessun indennizzo è compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore essi siano imputabili anche alla negligenza dell’appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondererispondere e che non abbiano osservato le regole d’arte o le prescrizioni del Responsabile della Direzione Lavori. L’onere di ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.

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DANNI DI FORZA MAGGIORE. Qualora si verifichino L’Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni causati da alle opere, alle persone e alle cose. Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore, questi devono maggiore dovranno essere denunciati al Direttore dell’Esecuzione del Contrattoimmediatamente e in ogni caso, a sotto pena di decadenza, entro il termine di tre 5 giorni da quello del verificarsi del dannodalla data dell’evento, a pena di decadenza in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune (art. 139 D.P.R. 554/99). I danni saranno accertati in contraddittorio dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede, redigendo dei lavori che redigerà apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia. L’Appaltatore ; l’Appaltatore non può potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato sola zona del danno e fino all’accertamento di cui sopra. Il compenso per la riparazione dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. L’indennizzo per i danni è sarà limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazionenecessari, valutati contabilizzati ai prezzi ed alle e condizioni di contratto, con esclusione dei di danni e delle o perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali di utensili, ponteggi e dei mezzi attrezzature dell’Appaltatore. Nessun indennizzo è compenso sarà dovuto quando qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o dell’Appaltatore. Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, l’interramento delle persone delle quali esso è tenuto a risponderecunette e l’allagamento degli scavi di fondazione.

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DANNI DI FORZA MAGGIORE. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al Direttore dell’Esecuzione del Contrattoalla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell’Esecuzione del Contratto direttore lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materiadall’art.166 D.P.R. n.207/2010 ss. L’Appaltatore mm. L’appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazionel’esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore dell’appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

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DANNI DI FORZA MAGGIORE. L’Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisionali atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose Qualora si verifichino nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni causati alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da forza maggioretrasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose. Sono a carico dell’esecutore tutte le misure, questi devono essere denunciati al Direttore dell’Esecuzione del Contrattocomprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a pena cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’esecutore, indipendentemente dall'esistenza di decadenzaadeguata copertura assicurativa. Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, entro il termine le sellature, l’interramento delle cunette e l’allagamento dei cavi di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimentofondazione. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo La cattiva esecuzione dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondereconseguenti rifacimenti potrà comportare l’esclusione della Ditta appaltatrice dai futuri appalti che l’Amministrazione indirà.

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Samples: www.mb.provincia.mb.it

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al Direttore dell’Esecuzione del Contrattoalla direzione lavori, a pena di decadenzadecadenza dal diritto di risarcimento, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell’Esecuzione del Contratto direttore lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materiadall’art. L’Appaltatore 166 DPR 207/10. L’appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazionel’esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore dell’appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

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Samples: www1.comune.fi.it

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al Direttore dell’Esecuzione del Contrattoalla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell’Esecuzione del Contratto direttore lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materiadall’art. L’Appaltatore 139 DPR 554/1999, e successive modifiche e integrazioni. L’appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazionel’esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore dell’appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

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DANNI DI FORZA MAGGIORE. Qualora si verifichino Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l’Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. Per i danni causati da forza maggiore, questi devono maggiore si applicano le norme dell’art. 166 del Regolamento. I danni dovranno essere denunciati al Direttore dell’Esecuzione del Contrattodall’Appaltatore immediatamente, a appena verificatosi l’avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, entro il termine di oltre i tre giorni da quello del verificarsi del dannogiorni, a pena di decadenza dal diritto al risarcimentonorma dell’art. Appena ricevuta 166 del Regolamento. Il compenso spettante all’Appaltatore per la denuncia il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. L’indennizzo per i danni è riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazionedi ripristino ordinati ed eseguiti, valutati ai prezzi ed alle condizioni a prezzo di contratto, con esclusione . Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l’ultimazione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatorelavori ed il collaudo. Nessun indennizzo è compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresI a totale carico dell’Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, nè regolarmente inserite in contabilità, le perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, attrezzature di cantiere e mezzi d’opera .

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