Dashboard Clausole campione

Dashboard. Il servizio prevede per gli utenti dell’Amministrazione la disponibilità di dashboard per il monitoraggio e l’analisi dei dati relativi ai servizi di customer management e servizio di collaborazione specialistica, chatbot, KB. La dashboard, messa a disposizione dell’utente per la consultazione, utilizza anche strumenti di intelligenza artificiale per il discovery delle informazioni di riferimento. Per la predisposizione della dashboard è prevista una remunerazione in termini di giornate nell’ambito del servizio di Professional di cui al paragrafo 2; inoltre per l’utilizzo della dashboard predisposta è prevista una specifica remunerazione, sia in relazione al numero di utenze richiesta dall’Amministrazione che per l’attivazione del servizio stesso.
Dashboard. Dovrà essere disponibile una dashboard che renda accessibili in tempo reale le varie informazioni in modo semplice ed immediato mediante l’utilizzo di grafici, riepiloghi, liste, ecc. Nel Portale dovrà essere possibile, a seconda dei diversi livelli di autorizzazione, impostando filtri per area, periodo temporale e tipo di rifiuto:  Navigare nella mappa geografica con le funzioni di pan e zoom e stampare a qualsiasi livello di zoom le cartografie;  Fornire reportistica personalizzata per l’individuazione di anomalie nei servizi;  Estrarre tutte le visualizzazioni anche in formato csv ed Excel. Il tracciato dovrà inoltre garantire la possibilità di caricamento dei dati su un qualsiasi tipo di cartografia o software GIS;  Visualizzare la diagnostica per ogni contenitore;  Mostrare, sulla cartografia, in forma aggregata, lo stato dell’intero parco dispositivi con icone a lettura immediata, ad es. attraverso colori ‘semaforici’, numero dispositivi disponibili, numero totale, ecc.;  Analizzare i conferimenti/svuotamenti/lavaggi totali con la possibilità di applicare filtri almeno su quartieri, vie, percorsi, tipologia di materiale, causale di non svolgimento del servizio, tipologia di utenza, ecc.;  Visualizzare graficamente su mappa i conferimenti presso le postazioni e la distribuzione delle persone che conferiscono rispetto al numero degli Utenti;  Visualizzare i tentativi di accesso con utilizzo di tessere non autorizzate;  Visualizzare i dati degli svuotamenti per percorso (giro di raccolta) e/o per giornata;  Analizzare i tracciati degli automezzi per la raccolta rifiuti o lavaggio contenitori e relativi  Eventi: posizione con geo-referenziazione, istante di ogni svuotamento, livello di riempimento del contenitore, peso del rifiuto svuotato;  Selezionare e visualizzare solo i mezzi di una determinata macro categoria; selezionare e visualizzare solo uno o più mezzi in modo puntuale ad una data o in un intervallo di tempo;  Visualizzare sulla mappa anche più di un percorso in contemporanea, anche di diversi mezzi, anche di diverse giornate allo scopo di eseguire verifiche e confronti;  Analizzare un percorso in dettaglio;  Confrontare il servizio previsto con quello effettuato sia in termini grafici che alfanumerici e creazione di report sulle informazioni legate al servizio;  Avere elementi puntuali per analizzare la causa di eventuali anomalie e delle relative modalità di soluzione.
Dashboard. Il Modulo Dashboard (Console o cruscotto) consente il monitoraggio degli eventi e il controllo delle attività degli Operatori Economici per i moduli attivi in piattaforma. Il modulo prevede per ogni utente la possibilità di personalizzazione delle viste attraverso “portlet” dinamici; il modulo è personalizzabile (lato Amministrazione Appaltante/fornitore) a livello di singola azienda/divisione e per utente attraverso l’utilizzo di specifici diritti. L’accesso alle informazioni possono riguardare tre diverse dimensioni: − Azienda − Divisione − Utente Le caratteristiche dei Portlet sono le seguenti: − Maggiore capacità di monitorare molteplici procedure di gara/attività in parallelo; − Risparmio di tempo nella gestione delle attività operative; − Incremento di usabilità per gli utenti tramite funzionalità Calendario; − Rilevazione immediata opportunità/possibili criticità.
Dashboard. Al fornitore aggiudicatario viene richiesta, entro 1 mese dalla sottoscrizione del contratto, la realizzazione di una dashboard “on-line” (di seguito “Dashboard”) attraverso cui CDP sia in grado di monitorare in tempo reale il valore dei propri investimenti media relativi a tutta l’attività di pianificazione conclusa e in fase di on air, rendendo possibile anche il confronto con i livelli di investimento degli anni precedenti. Nello specifico, la Dashboard messa a disposizione di CDP dovrà essere integrabile con altre piattaforme e rendere disponibili per la consultazione anche gli investimenti derivanti da eventuale diverso centro media, relativamente alle pianificazioni web, in modo da avere una visione completa degli investimenti sostenuti da CDP su tutti i mezzi di comunicazione. La Dashboard dovrà presentare principalmente le seguenti informazioni: • nell’ambito dell’attività di pianificazione generale, lo spending per mezzo, concessionaria, editore. Tali informazioni dovranno presentare anche il relativo dato storico; • nell’ambito delle singole campagne, lo spending per mezzo, concessionaria, editore; • nell’ambito dell’attività su circuiti digitali (SEM, social etc.) la Dashboard, oltre alle informazioni suindicate, dovrà permettere anche un monitoraggio dettagliato dei costi tecnici riferiti sia al singolo piano che all’attività complessiva. La Dashboard dovrà essere consultabile da pc, da tablet e da mobile, con possibilità di scaricare i dati nei vari formati offerti dal pacchetto MS office, oltre a dare la possibilità di utilizzare delle infografiche. Le caratteristiche della Dashboard sopra descritte sono indicative e non esaustive. Pertanto CDP, in relazione a specifiche esigenze, potrebbe richiederne una ulteriore integrazione anche nel corso dell’attività.

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  • Cronoprogramma 19.1 L’Appaltatore, entro il termine stabilito in Contratto, è obbligato a sottoporre al benestare del Committente un completo e dettagliato cronoprogramma, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale e degli eventuali termini utili parziali o intermedi previsti dal Contratto stesso, nonché degli altri vincoli che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni di cui al Contratto e dalle interferenze dovute alla eventuale coesistenza di altri cantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese. 19.2 Tale cronoprogramma deve essere predisposto, senza che l’Appaltatore abbia titolo, per tale motivo, ad alcun compenso oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario, le particolari condizioni locali e la disponibilità delle aree interessate dalle opere che il Committente consegna all’Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini di Contratto. 19.3 Il cronoprogramma predisposto dall’Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte del Committente. Una volta ottenuta l’approvazione da parte del Direttore dei lavori, l’Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l’Appaltatore rilevi l’impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora dall’aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal Contratto, l’Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità stabilite in Contratto ai sensi del comma 4 del presente articolo e del successivo art. 26, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. 19.4 Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Committente applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura stabilita in Contratto e compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’importo del singolo stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. In caso di mancata determinazione pattizia, la misura giornaliera della penale si intende fissata nella misura dello 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell’importo di ogni singolo stato di avanzamento, per ogni giorno di ritardo. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10% (dieci per cento) del singolo stato di avanzamento. L’importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi ove, nel corso dell’esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel cronoprogramma. Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi in cui l’Appaltatore incorra nel corso dell’esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e definitivamente incamerati dal Committente, fermo restando il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale stabilito dal successivo art. 26.

  • PROGRAMMA OBIETTIVI FORMATIVI

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • REVISIONE PREZZI Le condizioni economiche ed i prezzi della presente fornitura resteranno invariati per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 106 comma 3 D. Lgv. 50/2016, l’eventuale revisione prezzi è subordinata alla prova a carico dell’aggiudicatario dell’effettivo aumento dei prezzi per cause imprevedibili, con particolare riferimento ai singoli e specifici fattori di costo, e decorrerà dal mese successivo a quello del giorno di ricevimento della richiesta, qualora accolta. La richiesta, che a pena di irricevibilità non potrà effettuarsi nei primi 12 mesi di fornitura, non potrà eccedere l’indice ISTAT di riferimento, pena la facoltà di risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante. Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’aggiudicatario rinuncia espressamente al diritto di cui all’art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente alle prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente, compreso il mancato accordo circa la richiesta di revisione del prezzo.

  • Tredicesima mensilità Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, al termine di ogni anno, la tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore nel mese di dicembre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l’operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per gli operai a tempo determinato la tredicesima mensilità è compresa nella percentuale relativa al terzo elemento previsto dall’art. 49.

  • COMMISSIONE GIUDICATRICE La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

  • AVVISO Il Fornitore si riserva la facoltà di comunicare all’utente eventuali avvisi tramite posta elettronica, una finestra popup, una finestra di dialogo o altri mezzi, fermo restando che in alcuni casi l’utente potrebbe essere in grado di visualizzare tali avvisi solo dopo aver avviato la Soluzione. Tali avvisi saranno considerati recapitati il giorno in cui il Fornitore li rende accessibili per la prima volta tramite una Soluzione, indipendentemente dal momento in cui l’avviso viene effettivamente visualizzato dall’utente.

  • Revisione contabile Il Fondo Interno è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all’Albo di cui all’articolo 161 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n.58 e successive modificazioni che ne attesta la rispondenza della gestione al Regolamento e certifica l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, nonché la corretta valorizzazione delle quote. Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Società redige il rendiconto della gestione del Fondo Interno; tale rendiconto, insieme alla relazione di certificazione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente, trascorsi novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, presso la sede della Società o sul sito internet della Società stessa.

  • Riservatezza Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

  • Riservatezza dei dati I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 196/2003 per le finalità e le modalità previste dalla presente lettera di invito e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.