Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio Clausole campione

Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio con cadenza mensile, il modulo di autorizzazione all’addebito su C/C prevede che vengano effettuati esclusivamente tre tentativi di prelievo dal conto BancoPosta di riferimento e cioè: 1) al giorno di scadenza; 2) il 14° giorno successivo la scadenza; 3) il 28° giorno successivo la scadenza. L’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 28° giorno dopo quello di scadenza della prima rata non pagata e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. Il Contraente prende pertanto atto e riconosce, nei confronti di Poste Vita S.p.A., che in caso di assenza di fondi disponibili sufficienti nel conto BancoPosta di riferimento alle tre date sopra indicate, il pagamento del premio o della rata di premio non potrà andare a buon fine. Laddove fallisca anche il terzo tentativo di prelievo, il pagamento potrà avvenire presso l’Ufficio Postale e solo previa richiesta scritta da parte del Contraente mediante sottoscrizione dell’apposito modello, ferme le successive scadenze di pagamento. In caso di mancato pagamento del premio o della rata di premio il contratto di assicurazione si risolve di diritto se Poste Vita S.p.A. non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi fermo il diritto al premio di assicurazione in corso ed al rimborso delle spese. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto dal Contraente, anche se ne sia stato convenuto il frazionamento in più rate. Il pagamento del premio può essere effettuato con le seguenti modalità: • Pagamento annuale: a) addebito automatico su conto BancoPosta, e a tal fine, con la sottoscrizione di separato documento (modulo di autorizzazione all’addebito su C/C.), il Contraente rilascia a Poste Italiane S.p.A. autorizzazione irrevocabile all’addebito per l’intera durata contrattuale, b) addebito su Libretto di Risparmio Postale, c) Carta Postamat e Contanti qualora l’ammontare del premio annuo non ecceda il limite di Euro 500,00.
Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati dal Contraente; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’intermediario.
Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di pre- mio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del quin- dicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio. La Contraente riscuote da ogni Persona Assicurata il premio individuale stabilito.
Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all’Agente/Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo in casi di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate. Termine di pagamento del premio 30 giorni. Il Contraente, fermo restando quanto disposto dal codice civile in tema di adempimenti alle obbligazioni, può pagare il premio in contanti (tenuto conto del limite dei 750 euro) o mediante gli strumenti di pagamento elettronici consentiti dalla Legge e previsti dall’Agenzia o dalla Società con la periodicità prevista nel Certificato di assicurazione .
Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza (articolo 4) e il premio può essere corrisposto entro i 60 (sessanta) giorni successivi a tale data. Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno successivo a quello di ogni scadenza anniversaria. Se la Contraente non paga il premio entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive date di scadenza. I premi devono essere pagati agli uffici direzionali degli Assicuratori o a un ufficio dagli stessi delegato.
Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio. L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto, se il premio o la prima rata di premio sono stati già pagati; altrimenti decorre dalle ore 24 dei giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite per il pagamento dei premi o delle rate di premio successivi . Il pagamento del premio - per tutta la durata del contratto ed alle scadenze da questo stabilite - deve essere eseguito alla sede della Società o presso l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. L'esazione dei premi precedentemente eseguita a domicilio non può in alcun caso essere invocata come deroga al predetto obbligo. Il pagamento avviene contro il rilascio di quietanza, che, per il primo premio o la prima rata di premio, è contenuta in polizza e, per i premi successivi, in documenti separati emessi dalla Società. La quietanza deve recare la data del pagamento e la firma della persona che riscuote il premio. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’ assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto da lui dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate.
Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio. I premi a carico del dipendente per le garanzie di cui alla presente polizza sono addebitati mensilmente con evidenza sul cedolino stipendiale.
Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio. Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, a prescindere dal pagamento del premio, che dovrà essere comunicato, a pena della sospensione della garanzia, a mezzo fax di incasso entro 60 giorni dalla data di effetto. Il termine indicato vale anche per le rate successive. Il pagamento di eventuali premi di regolazione verrà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento dell’appendice di conguaglio. Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione, da parte del Contraente, di documentazione idonea a comprovare la corresponsione del premio ad Equitalia Servizi S.p.A. in applicazione alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale ed alla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze sopra richiamati. Allo stesso modo, qualora si verificasse la mancanza di DURC regolare della parte della Società, la contraente sarà tenuta a corrispondere il relativo premio all’ottenimento di relativo DURC regolare, senza pregiudizio di copertura.