Delimitazioni di garanzia. 1. Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo. 2. Agli effetti della garanzia terremoto le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”. 3. Relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà i danni a macchinari installati su fabbricati non rispondenti alle norme relative al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 Ottobre 1978 (criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi), successive modifiche o normative locali più restrittive. 4. Relativamente ai danni materiali e diretti dovuti a guasti accidentali derivanti da guasto alle macchine o fenomeno elettrico all’impianto collaudato e pronto all’uso cui è destinato, s'intendono esclusi i danni: a. causati da funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e/o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; b. ad utensileria, parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, guarnizioni, feltri e rivestimenti, accumulatori e quant’altro di simile, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili ad altre parti delle cose assicurate; c. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; x. xxxxxxxxxxxx ad eventi il cui accadimento è certo indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza; e. le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei od altri mezzi di trasporto diversi dal normale; f. causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione. Sono comunque esclusi i danni, i difetti o i disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dei beni assicurati (ivi compresi i costi di ricerca ed identificazione dei difetti), la cui eliminazione rientrasse nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica e cioè a titolo esemplificativo: – controlli di funzionalità; – manutenzione preventiva; – eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura; – aggiornamento tecnologico dell'impianto; – eliminazione dei danni e disturbi verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne. i.all’inverter dopo cinque anni dall’entrata in funzione dell’impianto fotovoltaico o dalla sua sostituzione con uno nuovo. 5. Relativamente ai danni causati da tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo o sabotaggio, nonché i danni causati dalla perdita delle cose assicurate a seguito di furto é condizione essenziale, pena la perdita totale del diritto all’indennizzo di tali danni, che: a. gli impianti di qualunque potenza installati a terra o comunque in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi (ripiani quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili), siano protetti da: 1. apposita recinzione di altezza minima di due metri e che l’autore del furto si sia introdotto nell’area contenente le cose assicurate violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (non equivale all'uso di chiave falsa l'uso di chiave vera anche se fraudolento). 2. sistema automatico di allarme antifurto a protezione specifica dell’impianto fotovoltaico con attivazione di illuminazione, allarme sonoro e rimando telefonico a postazione sempre presidiata. 3. almeno uno dei seguenti accorgimenti di difesa: – tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati o avere la testa spaccata; – tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti; – dotazione di un chip all’ interno dei pannelli che consenta il riconoscimento dell’inverter; – sistema antifurto di localizzazione GPS. 4. un sistema integrativo di videosorveglianza che preveda il rimando delle immagini in centrale operativa(es. istituto di vigilanza certificato). e) gli impianti sui tetti devono essere posti su edifici abitati o, comunque, non abbandonati. Qualora gli edifici su cui sono installati tali impianti rimangano per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, gli impianti dovranno prevedere le protezioni previste per gli impianti a terra indicate nel precedente punto a). Si precisa altresì che in caso di furto se questo risulta commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati nella Dichiarazione di Adesione o nell’area in uso all’Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 2.500,00 che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso. Sono esclusi i danni agevolati da: – persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; – persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere; – incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o della custodia delle chiavi dei locali stessi; – da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o di affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n° 1,2,3) anche se non coabitanti. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio, Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio
Delimitazioni di garanzia. 1. ) Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
2. ) Agli effetti della garanzia terremoto le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
3. ) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà i danni a macchinari installati su fabbricati non rispondenti alle norme relative al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 Ottobre 1978 (criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi), successive modifiche o normative locali più restrittive.
4. ) Relativamente ai danni materiali e diretti dovuti a guasti accidentali derivanti da guasto alle macchine o fenomeno elettrico all’impianto collaudato e pronto all’uso cui è destinato, s'intendono esclusi i danni:
a. a) causati da funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e/o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
b. b) ad utensileria, parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, guarnizioni, feltri e rivestimenti, accumulatori e quant’altro di simile, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili ad altre parti delle cose assicurate;
c. c) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
x. xxxxxxxxxxxx d) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
e. e) le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei od altri mezzi di trasporto diversi dal normale;
f. f) causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione. Sono comunque esclusi i danni, i difetti o i disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dei beni assicurati (ivi compresi i costi di ricerca ed identificazione dei difetti), la cui eliminazione rientrasse nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica e cioè a titolo esemplificativo: – controlli di funzionalità; – manutenzione preventiva; – eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura; – aggiornamento tecnologico dell'impianto; – eliminazione dei danni e disturbi verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne. i.all’inverter .
g) all’inverter dopo cinque anni dall’entrata in funzione dell’impianto fotovoltaico o dalla sua sostituzione con uno nuovo.
5. ) Relativamente ai danni causati da tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo o sabotaggio, nonché i danni causati dalla perdita delle cose assicurate a seguito di furto é condizione essenziale, pena la perdita totale del diritto all’indennizzo di tali danni, che:
a. a) gli impianti di qualunque potenza installati a terra o comunque in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi (ripiani quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili), siano protetti da:
1. apposita recinzione di altezza minima di due metri e che l’autore del furto si sia introdotto nell’area contenente le cose assicurate violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (non equivale all'uso di chiave falsa l'uso di chiave vera anche se fraudolento).
2. sistema automatico di allarme antifurto a protezione specifica dell’impianto fotovoltaico con attivazione di illuminazione, allarme sonoro e rimando telefonico a postazione sempre presidiata.
3. almeno uno dei seguenti accorgimenti di difesa: – tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati o avere la testa spaccata; – tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti; – dotazione di un chip all’ interno dei pannelli che consenta il riconoscimento dell’inverter; – sistema antifurto di localizzazione GPS.
4. un sistema integrativo di videosorveglianza che preveda il rimando delle immagini in centrale operativa(es. istituto di vigilanza certificato).
eb) gli impianti sui tetti devono essere posti su edifici abitati o, comunque, non abbandonati. Qualora gli edifici su cui sono installati tali impianti rimangano per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, gli impianti dovranno prevedere le protezioni previste per gli impianti a terra indicate nel precedente punto a). Si precisa altresì che in caso di furto se questo risulta commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati nella Dichiarazione di Adesione o nell’area in uso all’Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 2.500,00 che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso. Sono esclusi i danni agevolati da: – persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; – persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere; – incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o della custodia delle chiavi dei locali stessi; – da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o di affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n° 1,2,3) anche se non coabitanti. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio, Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio
Delimitazioni di garanzia. 1a) Relativamente alle “Spese di Demolizione e Sgombero” di cui al punto 2.1) b1, si intendono esclusi i residui del sinistro sia rientranti nella categoria “pericolosi” di cui all’Allegato D del D.lgs. 5/2/1997 n°22 sia disciplinati dal D.P.R. n°185/64 e successive modificazioni o integrazioni.
b) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da pioggia, grandine, neve, si intendono compresi in garanzia i danni all’interno del Fabbricato solo in conseguenza alla violenza degli eventi atmosferici che ha, contestualmente alla medesima, provocato rotture, brecce e lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti, tale da essere riscontrata su una pluralità di beni assicurati e non. • gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, Macchinario non fisso per destinazione se posto all’aperto; • Fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati, eccetto che per i danni conseguenti a grandine (rimanendo comunque esclusi i danni subiti da serramenti, manufatti in materia plastica, lastre in fibrocemento o cemento amianto); • baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici,; tendo-tensostrutture; • serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti.
c) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico da neve, la Società non indennizza i danni a Fabbricati, strutture e serbatoi, ove non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi.
d) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da acqua piovana la Società non indennizza i danni: • che si verificassero al Fabbricato in seguito ad infiltrazioni di acqua dal terreno, a gelo ed ad accumulo di neve; • causati dalla penetrazione di acqua piovana attraverso finestre o lucernari lasciati aperti; • ai beni posti all’aperto.
e) Relativamente ai danni materiali e diretti, che abbiano per oggetto i beni assicurati, occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà indennizza le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
2. Agli effetti della garanzia terremoto le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
3. f) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà diretti, che abbiano per oggetto i danni a macchinari installati su fabbricati non rispondenti alle norme relative al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 Ottobre 1978 (criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi)beni assicurati, successive modifiche o normative locali più restrittive.
4. Relativamente ai danni materiali e diretti dovuti a guasti accidentali derivanti da guasto alle macchine o fenomeno elettrico all’impianto collaudato e pronto all’uso cui è destinato, s'intendono esclusi i danni:
a. causati da funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e/o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
b. ad utensileria, parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, guarnizioni, feltri e rivestimenti, accumulatori e quant’altro di simile, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili ad altre parti delle cose assicurate;
c. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
x. xxxxxxxxxxxx ad eventi il cui accadimento è certo indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
e. le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei od altri mezzi di trasporto diversi dal normale;
f. causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione. Sono comunque esclusi i danni, i difetti o i disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dei beni assicurati (ivi compresi i costi di ricerca ed identificazione dei difetti), la cui eliminazione rientrasse nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica e cioè a titolo esemplificativo: – controlli di funzionalità; – manutenzione preventiva; – eliminazione di difetti e disturbi occorsi a seguito o in occasione di usura; – aggiornamento tecnologico dell'impianto; – eliminazione dei danni e disturbi verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne. i.all’inverter dopo cinque anni dall’entrata in funzione dell’impianto fotovoltaico o dalla sua sostituzione con uno nuovo.
5. Relativamente ai danni causati da tumultitumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosidolosi compresi quelli di sabotaggio, la Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre. La Società ha facoltà di recedere, in qualunque momento, dalla copertura stessa con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata. In caso di recesso questa provvederà al rimborso della parte di premio - da conteggiarsi sulla base del 10% dello stesso premio relativo al periodo di rischio non corso.
g) Relativamente ai danni materiali e diretti avvenuti a seguito di atti di terrorismo (intendendosi per tali qualsiasi atto, ivi compreso l’uso della forza o sabotaggiodella violenza e/o minaccia, nonché da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi) la Società ha la facoltà di recedere in qualunque momento mediante preavviso di 7 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, la Società provvederà al rimborso della parte di premio - da conteggiarsi sulla base del 10% dello premio stesso relativo al periodo di rischio non corso.
h) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati “singolo sinistro”, purché avvenuti nel periodo di assicurazione.
i) Relativamente ai danni da gelo la Società indennizza i danni causati ai beni assicurati in conseguenza di gelo che provochi la rottura degli impianti idrici, igienici, tecnologici e/o tubazioni in genere al servizio dei Fabbricati, con esclusione dei danni avvenuti oltre le 48 ore dalla perdita delle cose assicurate a seguito sospensione della produzione e distribuzione di furto é condizione essenziale, pena la perdita totale del diritto all’indennizzo di tali danni, che:
a. gli impianti di qualunque potenza installati a terra energia termica o comunque in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi (ripiani quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili), siano protetti da:
1. apposita recinzione di altezza minima di due metri e che l’autore del furto si sia introdotto nell’area contenente le cose assicurate violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (non equivale all'uso di chiave falsa l'uso di chiave vera anche se fraudolento)elettrica.
2. sistema automatico j) Relativamente ai danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da fuoriuscita accidentale di allarme antifurto a protezione specifica dell’impianto fotovoltaico con attivazione fluidi da impianti automatici di illuminazione, allarme sonoro e rimando telefonico a postazione sempre presidiata.
3. almeno uno dei seguenti accorgimenti di difesa: – tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati o avere la testa spaccata; – tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti; – dotazione di un chip all’ interno dei pannelli che consenta il riconoscimento dell’inverter; – sistema antifurto di localizzazione GPS.
4. un sistema integrativo di videosorveglianza che preveda il rimando delle immagini in centrale operativa(es. istituto di vigilanza certificato).
e) gli impianti sui tetti devono essere posti su edifici abitati o, comunque, non abbandonati. Qualora gli edifici su cui sono installati tali impianti rimangano per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, gli impianti dovranno prevedere le protezioni previste per gli impianti a terra indicate nel precedente punto a). Si precisa altresì che in caso di furto se questo risulta commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati nella Dichiarazione di Adesione o nell’area in uso all’Assicuratoestinzione, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 2.500,00 che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso. Sono esclusi non indennizza i danni agevolati da: – persone verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; – persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere; – incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o della custodia delle chiavi dei locali stessi; – da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o di affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n° 1,2,3) anche se non coabitanti. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterloprotetti.
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Samples: Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa, Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa
Delimitazioni di garanzia. 1. 2.9.1) danni da incendio Relativamente ai danni materiali a cose e diretti occorsi a seguito beni di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio delle cose e scoppio) anche se verificatisi durante dei beni di proprietà del Contraente o dallo stesso detenuti e/o Assicurati aggiuntivi e dagli stessi detenuti, la garanzia è prestata con il suddetto periodolimite di risarcimento per evento e per anno assicurativo indicato nella tabella [LSF].. La presente garanzia viene prestata in eccedenza ad eventuali analoghe coperture previste da esistenti polizze incendio sullo stesso rischio, purché valide ed operanti.
2. Agli effetti della garanzia terremoto le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi 2.9.2) danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
3. da inquinamento accidentale Relativamente ai danni materiali e diretti derivanti da inquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo causati da sovraccarico da neve evento di natura accidentale e improvvisa, la Società non indennizzerà i danni a macchinari installati su fabbricati non rispondenti alle norme relative al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 Ottobre 1978 (criteri generali garanzia è prestata con il limite di risarcimento per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi)ogni sinistro indicato nella tabella [LSF]. L’assicurazione comprende altresì, successive modifiche nei limiti sopra esposti, le spese sostenute dall’Assicurato per neutralizzare o normative locali più restrittivelimitare le conseguenze di un sinistro risarcibile ai sensi di polizza, fermo l’obbligo di darne comunque immediato avviso alla Società.
4. 2.9.3) danni da interruzioni o sospensioni di attività Relativamente ai danni materiali e diretti dovuti a guasti accidentali derivanti da guasto alle macchine interruzioni o fenomeno elettrico all’impianto collaudato e pronto all’uso cui è destinatosospensioni, s'intendono esclusi i danni:
a. causati da funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e/totali o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
b. ad utensileria, parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, guarnizioni, feltri e rivestimenti, accumulatori e quant’altro di simile, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili ad altre parti delle cose assicurate;
c. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
x. xxxxxxxxxxxx ad eventi il cui accadimento è certo indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
e. le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei od altri mezzi di trasporto diversi dal normale;
f. causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione. Sono comunque esclusi i danni, i difetti o i disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dei beni assicurati (ivi compresi i costi di ricerca ed identificazione dei difetti), la cui eliminazione rientrasse nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica e cioè a titolo esemplificativo: – controlli di funzionalità; – manutenzione preventiva; – eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura; – aggiornamento tecnologico dell'impianto; – eliminazione dei danni e disturbi verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne. i.all’inverter dopo cinque anni dall’entrata in funzione dell’impianto fotovoltaico o dalla sua sostituzione con uno nuovo.
5. Relativamente ai danni causati da tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo o sabotaggio, nonché i danni causati dalla perdita delle cose assicurate a seguito di furto é condizione essenziale, pena la perdita totale del diritto all’indennizzo di tali danni, che:
a. gli impianti di qualunque potenza installati a terra o comunque in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi (ripiani quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili), siano protetti da:
1. apposita recinzione di altezza minima di due metri e che l’autore del furto si sia introdotto nell’area contenente le cose assicurate violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi falseparziali, di grimaldelli attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di arnesi simili (non equivale all'uso di chiave falsa l'uso di chiave vera anche se fraudolento).
2. sistema automatico di allarme antifurto servizi, purché conseguenti a protezione specifica dell’impianto fotovoltaico con attivazione di illuminazione, allarme sonoro e rimando telefonico a postazione sempre presidiata.
3. almeno uno dei seguenti accorgimenti di difesa: – tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati o avere la testa spaccata; – tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti; – dotazione di un chip all’ interno dei pannelli che consenta il riconoscimento dell’inverter; – sistema antifurto di localizzazione GPS.
4. un sistema integrativo di videosorveglianza che preveda il rimando delle immagini in centrale operativa(es. istituto di vigilanza certificato).
e) gli impianti sui tetti devono essere posti su edifici abitati o, comunque, non abbandonati. Qualora gli edifici su cui sono installati tali impianti rimangano per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, gli impianti dovranno prevedere le protezioni previste per gli impianti a terra indicate nel precedente punto a). Si precisa altresì che in caso di furto se questo risulta commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati nella Dichiarazione di Adesione o nell’area in uso all’Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata sinistro indennizzabile a termini di polizza, sotto detrazione di uno scoperto del 20% ; la garanzia è prestata con il minimo limite di € 2.500,00 risarcimento per ogni sinistro indicato nella tabella [LSF].
2.9.4) danni a beni in consegna e custodia, caricati e scaricati Relativamente ai danni cagionati ai beni che rimarrà l'Assicurato Contraente e/o Assicurati aggiuntivi detenga o possieda a carico dell’Assicurato stessoqualsiasi titolo ed a quelli rimorchiati, sollevati, caricati o scaricati, la presente garanzia è prestata fino a un massimo risarcimento per sinistro indicato nella tabella [LSF].
2.9.5) danni a beni consegnati e non consegnati A parziale deroga dell'art. Sono Art. 2.5 - "Danni esclusi dalla garanzia RCT" la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso terzi, a norma degli artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis del C.C., per furto, sottrazione, distruzione o deterioramento dei beni portati nei presidi e nelle strutture del contraente, consegnati o non consegnati; la garanzia è prestata con il limite di risarcimento per evento e per anno assicurativo indicato nella tabella [LSF]..
2.9.6) Impiego di fuochi artificiali A parziale deroga degli Artt. 2.5/2.7 - "Danni esclusi dalla garanzia RCT-RCO" la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla detenzione ed impiego di fuochi artificiali utilizzati in spettacoli pirotecnici, compreso l’utilizzo di cartucce a salve, sempreché il tutto venga detenuto ed impiegato in conformità delle leggi vigenti. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento indicato nella tabella [LSF]..
2.9.7) Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori A parziale deroga degli Artt. 2.5 "Danni esclusi dalla garanzia RCT " la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni agevolati da: – persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; – persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere; – incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o della custodia delle chiavi dei locali stessi; – da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o di affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n° 1,2,3) anche se non coabitanti. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati necessari e quelli alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare direttamente oggetto dei lavori medesimi. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di commetterlorisarcimento indicato nella tabella [LSF].
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Samples: Insurance Agreement
Delimitazioni di garanzia. Per ciascun danno, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di una franchigia assoluta della franchigia assoluta eventualmente indicata nella Tabella “LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI” riportata in calce alla polizza (salva l’applicazione di diverse franchigie/scoperti ove diversamente indicato in relazione a specifiche garanzie) che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione senza tener conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato. Le norme contenute nei paragrafi successivi prevalgano su quanto stabilito dalla presente disposizione.
1) In deroga all’art. 1912 c.c., sono coperti anche in danni subiti dagli enti assicurati verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse oppure causati da atti dolosi, compresi atti vandalici, terrorismo e sabotaggi, la Società non indennizzerà i danni verificatisi in occasione di serrate.
2) Relativamente ai danni diretti e materiali e diretti occorsi avvenuti a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà aree di pertinenza aziendale in cui si trovano i beni assicuratile cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
23) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da eventi atmosferici quali: uragano, bufera, tempesta, vento, grandine, tromba d'aria, compresi i danni da urto di cose trasportate, trascinate, sollevate, abbattute o crollate per effetto di uno degli eventi sopra menzionati, si intendono escluse le seguenti cose:
a. enti all'aperto ad eccezione dei beni, serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
b. merci poste all'aperto, a meno che non siano caricate a bordo di mezzi coperti;
4) I danni materiali direttamente causati da pioggia, grandine e neve alle cose assicurate all'interno dei fabbricati, si intendono esclusi qualora pioggia, grandine e neve non siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici. Agli effetti Sono invece compresi anche quelli derivanti da intasamento e/o occlusione delle gronde e dei pluviali.
5) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico di neve, la Società non indennizzerà i danni:
a. a fabbricati, strutture o serbatoi non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto vigenti al tempo della garanzia terremoto costruzione o del completo rifacimento del tetto;
b. ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed alloro contenuto;
6) Relativamente ai danni direttamente causati da "alluvioni, inondazioni e allagamenti", la Società non indennizzerà i danni:
a. agli enti mobili posti all'aperto, salvo quelli fissi per destinazione;
b. causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, penetrazione d'acqua marina;
7) In deroga all’art. 1912 c.c., sono coperti anche in danni subiti dagli enti assicurati per effetto di "terremoto", intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni al primo evento che ha dato luogo al ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “"singolo sinistro”", purché avvenuti nel periodo di assicurazione.
3. 8) Relativamente ai danni materiali da fuoriuscita accidentale di acqua od altro liquido o fluido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler), l'assicurazione è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e diretti causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà per annualità assicurativa, indicato nella scheda di polizza; restano comunque esclusi i danni a macchinari installati su fabbricati non rispondenti alle norme relative al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 Ottobre 1978 (criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi), successive modifiche verificatisi in occasione di lavori di installazione o normative locali più restrittive.
4. Relativamente ai danni materiali e diretti dovuti a guasti accidentali derivanti da guasto alle macchine o fenomeno elettrico all’impianto collaudato e pronto all’uso cui è destinato, s'intendono esclusi i danni:
a. causati da funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e/o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
b. ad utensileria, parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, guarnizioni, feltri e rivestimenti, accumulatori e quant’altro di simile, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili ad altre parti delle cose assicurate;
c. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
x. xxxxxxxxxxxx ad eventi il cui accadimento è certo indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
e. le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei od altri mezzi di trasporto diversi dal normale;
f. causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimentimodifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.
9) Relativamente ai danni di dispersione del liquido posto in serbatoi, nonché in conseguenza di montaggi vasche e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione. Sono silos, l'assicurazione è operante purché i danni siano causati da rottura accidentale dei predetti contenitori (comprese valvole, raccordi e relativi impianti tecnici); restano comunque esclusi i dannidanni di stillicidio dovuti a corrosione, i difetti usura o i disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici imperfetta tenuta strutturale dei beni assicurati (ivi compresi i costi di ricerca ed identificazione dei difetti), la cui eliminazione rientrasse nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica e cioè a titolo esemplificativo: – controlli di funzionalità; – manutenzione preventiva; – eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura; – aggiornamento tecnologico dell'impianto; – eliminazione dei danni e disturbi verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne. i.all’inverter dopo cinque anni dall’entrata in funzione dell’impianto fotovoltaico o dalla sua sostituzione con uno nuovocontenitori.
5. 10) Relativamente ai danni causati da tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici gelo sono esclusi quelli avvenuti oltre le 60 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o dolosi, atti della produzione e distribuzione di terrorismo energia termica o sabotaggio, nonché i danni causati dalla perdita delle cose assicurate a seguito di furto é condizione essenziale, pena la perdita totale del diritto all’indennizzo di tali danni, che:
a. gli impianti di qualunque potenza installati a terra o comunque in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi (ripiani quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili), siano protetti da:
1. apposita recinzione di altezza minima di due metri e che l’autore del furto si sia introdotto nell’area contenente le cose assicurate violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (non equivale all'uso di chiave falsa l'uso di chiave vera anche se fraudolento)elettrica.
2. sistema automatico 11) Relativamente ai danni da "movimentazione interna ed urto di allarme antifurto a protezione specifica dell’impianto fotovoltaico con attivazione di illuminazioneveicoli", allarme sonoro e rimando telefonico a postazione sempre presidiata.
3. almeno uno dei seguenti accorgimenti di difesa: – tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati o avere la testa spaccata; – tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti; – dotazione di un chip all’ interno dei pannelli che consenta il riconoscimento dell’inverter; – sistema antifurto di localizzazione GPS.
4. un sistema integrativo di videosorveglianza che preveda il rimando delle immagini in centrale operativa(es. istituto di vigilanza certificato).
e) gli impianti sui tetti devono essere posti su edifici abitati oper ciascun danno, comunque, non abbandonati. Qualora gli edifici su cui sono installati tali impianti rimangano per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, gli impianti dovranno prevedere le protezioni previste per gli impianti a terra indicate nel precedente punto a). Si precisa altresì che in caso di furto se questo risulta commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati nella Dichiarazione di Adesione o nell’area in uso all’Assicuratosinistro, la Società corrisponderà la all'Assicurato lo somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 2.500,00 della franchigia assoluta indicata nella Tabella “LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI” riportata in calce alla polizza, che rimarrà sempre a carico dell’Assicurato esclusivo dell'Assicurato stesso. Sono esclusi i In nessun caso la Società è tenuta ad indennizzare per singola ubicazione e per singolo evento somma superiore a quella indicata nella Tabella “LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI” riportata in calce alla polizza.
12) Relativamente ai danni agevolati da: – persone da "fenomeno elettrico od elettronico", per ciascun danno, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato lo somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione della franchigia assoluta indicata nella Tabella “LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI” riportata in calce alla polizza, che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso. In nessun caso la Società è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella indicata nella Tabella “LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI” riportata in calce alla polizza.
13) Relativamente ai danni da "crollo o collasso strutturale", per ciascun danno, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato lo somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione della franchigia indicata nella Tabella “LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI” riportata in calce alla polizza, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso. In nessun caso la Società è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella indicata nella Tabella “LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI” riportata in calce alla polizza.
14) La garanzia per le cose assicurate "Cose Particolari e Valori" è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo - "Assicurazione Parziale" e fino alla concorrenza della somma assicurata alla specifica partita, per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche di riparazione o locali con questi comunicanti; – persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere; – incaricati della sorveglianza di ricostruzione delle cose stesse assicurate, distrutte o dei locali che le contengono o della custodia delle chiavi dei locali stessi; – da persone legate all'Assicurato da vincoli danneggiate. L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di parentela o di affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n° 1,2,3) anche se non coabitanti. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo12 mesi dal sinistro.
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Delimitazioni di garanzia. 1) Relativamente ai danni materiali, diretti e consequenziali, causati da terremoto (intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene), si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto dello stesso e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all’evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile;
2) Relativamente ai danni materiali diretti e consequenziali causati da inondazioni, alluvioni, e allagamenti, si intendono esclusi i danni: » da frana, cedimento e smottamento dei terreno; » da traboccamento o rigurgito di fogne, a meno che siano conseguenza diretta dell'inondazione; » a merci poste in locali interrati o seminterrati; » alle merci, la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento;
3) Relativamente ai danni da furto, è condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni, che le cose assicurate siano riposte in fabbricati e/o locali e che ogni apertura verso l'esterno (situata a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno) sia difesa, per tutta la sua estensione, da uno dei seguenti mezzi di chiusura: robusti serramenti in legno, di materia plastica rigida, di vetri antisfondamento, di metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili dall'interno, inferriate fisse al muro (sono ammessi mezzi di chiusura diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva). Inoltre, è necessario che l'autore del reato si sia introdotto nei fabbricati e/o nei locali:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi vere (purché sottratte fraudolentemente al detentore e precedentemente denunciate alle Autorità), e/o false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
b) o per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi. Tali condizioni essenziali per l'indennizzabilità, si intendono operanti solo se nei locali che contengono le cose assicurate, non vi sia al momento del furto presenza di addetti alla sicurezza e/o vigilanza. La garanzia è comunque operante, anche quando non si verifichi nessuna delle condizioni descritte al presente punto 3), ed il pagamento dell’indennizzo, sarà effettuato previa applicazione di uno scoperto pari al 20 % dell'importo indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione comprende la rapina e/o l'estorsione avvenute nei locali del Contraente, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. Si precisa che, ai fini della presente clausola, le garanzie resteranno comunque operative anche se i beni assicurati si trovassero al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza anche se in trasporto all'interno dei recinto degli stabilimenti, dei depositi e degli uffici per operazioni di manipolazione. Relativamente ai “valori”, sono indennizzabili anche i danni avvenuti in occasione di: » furto a seguito di infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto di valori; » furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi; » furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; » rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia); commessi sui dipendenti dell'Assicurato (intendendosi per tali l'Assicurato, i commessi, gli impiegati ed i dirigenti), adibiti al trasporto dei suddetti valori mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno che si svolge entro i confini della Repubblica ltaliana, della Repubblica di X. Xxxxxx e dello Stato della Città dei Vaticano, detengono i valori stessi. Ai fini del suddetto punto 3) si intendono esclusi dalla garanzia i danni commessi o agevolati con dolo dalle persone del fatto delle quali l'Assicurato/Contraente deve rispondere, compresi gli incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono.
4) Relativamente ai danni occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalismo o dolosi, la Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro da alterazione o omissione di controlli o manovre.
5) Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
26) Relativamente ai danni causati da eventi atmosferici quali trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, pioggia, grandine, neve, si intendono esclusi dalla garanzia: » le insegne; » le merci poste all'aperto e i macchinari non fissi per destinazione se posti all'aperto; » i danni causati da pioggia, grandine e neve che, relativamente ai beni assicurati posti sottotetto di fabbricati, s’intendono invece compresi in garanzia solo se pioggia, grandine o neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalle violenze degli eventi atmosferici. Agli effetti della garanzia terremoto le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed Si intendono comunque coperti i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”da infiltrazione di acqua piovana attraverso coperture, pareti, pavimenti.
3. 7) Relativamente ai danni causati da gelo la Società è obbligata unicamente per: » i danni materiali e diretti a macchinari e impianti; » i danni materiali e diretti agli enti assicurati a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari; a condizione che l'immobile assicurato sia stato in attività e/o riscaldato almeno fino alle 48 ore precedenti il sinistro.
8) Relativamente a danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve, compresi quelli da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, direttamente provocati dal sovraccarico di neve stesso, la Società non indennizzerà i danni a macchinari installati su causati: » da valanghe e slavine; » ai fabbricati non rispondenti alle norme relative al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 Ottobre 1978 in costruzione o in corso di rifacimento (criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi), successive modifiche o normative locali più restrittive.
4. Relativamente ai danni materiali e diretti dovuti a guasti accidentali derivanti da guasto alle macchine o fenomeno elettrico all’impianto collaudato e pronto all’uso cui è destinato, s'intendono esclusi i danni:
a. causati da funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e/o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
b. ad utensileria, parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, guarnizioni, feltri e rivestimenti, accumulatori e quant’altro di simile, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili ad altre parti delle cose assicurate;
c. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
x. xxxxxxxxxxxx ad eventi il cui accadimento è certo indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
e. le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei od altri mezzi di trasporto diversi dal normale;
f. causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione. Sono comunque esclusi i danni, i difetti o i disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dei beni assicurati (ivi compresi i costi di ricerca ed identificazione dei difetti), la cui eliminazione rientrasse nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica e cioè a titolo esemplificativo: – controlli di funzionalità; – manutenzione preventiva; – eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura; – aggiornamento tecnologico dell'impianto; – eliminazione dei danni e disturbi verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne. i.all’inverter dopo cinque anni dall’entrata in funzione dell’impianto fotovoltaico o dalla sua sostituzione con uno nuovo.
5. Relativamente ai danni causati da tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo o sabotaggio, nonché i danni causati dalla perdita delle cose assicurate a seguito di furto é condizione essenziale, pena la perdita totale del diritto all’indennizzo di tali danni, che:
a. gli impianti di qualunque potenza installati a terra o comunque in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi (ripiani quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili), siano protetti da:
1. apposita recinzione di altezza minima di due metri e che l’autore del furto si detto rifacimento sia introdotto nell’area contenente le cose assicurate violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (non equivale all'uso di chiave falsa l'uso di chiave vera anche se fraudolento)ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto.
2. sistema automatico di allarme antifurto a protezione specifica dell’impianto fotovoltaico con attivazione di illuminazione, allarme sonoro e rimando telefonico a postazione sempre presidiata.
3. almeno uno dei seguenti accorgimenti di difesa: – tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati o avere la testa spaccata; – tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti; – dotazione di un chip all’ interno dei pannelli che consenta il riconoscimento dell’inverter; – sistema antifurto di localizzazione GPS.
4. un sistema integrativo di videosorveglianza che preveda il rimando delle immagini in centrale operativa(es. istituto di vigilanza certificato).
e) gli impianti sui tetti devono essere posti su edifici abitati o, comunque, non abbandonati. Qualora gli edifici su cui sono installati tali impianti rimangano per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, gli impianti dovranno prevedere le protezioni previste per gli impianti a terra indicate nel precedente punto a). Si precisa altresì che in caso di furto se questo risulta commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati nella Dichiarazione di Adesione o nell’area in uso all’Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 2.500,00 che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso. Sono esclusi i danni agevolati da: – persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; – persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere; – incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o della custodia delle chiavi dei locali stessi; – da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o di affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n° 1,2,3) anche se non coabitanti. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
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Samples: Insurance Policy
Delimitazioni di garanzia. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, grandine, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose: - le insegne; - Macchinari e Merci posti all’aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione; - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; - fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto. I danni materiali direttamente causati da pioggia, grandine e neve alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti Fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. - serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica; - lastre di fibrocemento (compreso eternit) e quanto contenuto nei relativi Fabbricati; convenzionalmente denominati fragili, la Società indennizzerà fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.
1. Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà aree di pertinenza aziendale in cui si trovano i beni assicuratile cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
2. Agli effetti Relativamente alla garanzia scioperi, sommosse, tumulti e atti vandalici e dolosi a parziale deroga delle condizioni valide per tutte le Sezioni, la Società risponde dei danni alle partite tutte assicurate con la presente polizza verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, con esclusione dei danni verificatisi in occasione di occupazione dei fabbricati qualora si protraesse per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi. ▪ limite massimo di risarcimento per uno o più sinistri avvenuti durante l’annualità assicurativa è pari a € 5.164.568,00, con il sottolimite di € 2.000.000,00 a singola sede. Per ogni sinistro risarcibile rimane a carico dell’Assicurato lo scoperto del 10 % (dieci per cento) dell’indennizzo dovuto col minimo dì € 1.500,00.
3. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà i danni a Fabbricati o Macchinari, e loro contenuto, non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.
4. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, la Società non indennizzerà i danni diretti e materiali: - alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 12 dal pavimento, salvo il caso in cui per uso e destinazione, nonché per la fruibilità da parte dell’assicurato, gli stessi debbano essere posti a terra e comunque non rialzati da superfici; - alle merci poste in locali interrati o seminterrati; - a cose mobili all’aperto.
6. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della garanzia terremoto crosta terrestre dovuto a cause endogene, si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”” purché avvenuti nel periodo di assicurazione.
37. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati e contenenti gli enti medesimi. La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature. Il limite massimo di risarcimento per questa estensione di garanzia è fissato in € 51.645,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
8. Le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione sono in garanzia con un limite massimo di risarcimento fissato in € 51.645,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
9. Relativamente a valori l’assicurazione si intende prestata a PRA, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.
10. Relativamente a modelli, stampi e archivi, l’assicurazione si intende prestata a PRA, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza. L’indennizzo verrà corrisposto dalla Società solamente dopo che le cose distrutte o danneggiate siano state riparate o ricostruite; detto indennizzo sarà limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.
11. Relativamente ai danni materiali e diretti direttamente causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà fenomeni elettrici, si precisa quanto segue : relativamente a Macchinari sono esclusi i danni a macchinari installati su fabbricati non rispondenti alle norme relative al D.M. : dovuti all’inosservanza delle prescrizioni del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 Ottobre 1978 (criteri generali costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi), successive modifiche o normative locali più restrittive.
4. Relativamente ai danni materiali e diretti dovuti a guasti accidentali derivanti da guasto alle macchine o fenomeno elettrico all’impianto collaudato e pronto all’uso cui è destinato, s'intendono esclusi i danni:
a. causati da funzionamento manutenzione; ad uso improprio del macchinario e ad esperimenti e/o e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
b. dieci percento; • Non sono indennizzabili, relativamente alle apparecchiature elettroniche, i costi per la ricostruzione delle informazioni memorizzate sui Supporti di dati, se non assicurati con voce a parte, restando limitato l’indennizzo al solo costo del supporto materiale. • ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri e feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant’altro di simile; • a catalizzatori, salvo che filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l’olio nei trasformatori ed interruttori. I danni da fenomeno elettrico sono compresi in garanzia purché: • l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra siano conseguenza diretta a norma di danni indennizzabili ad altre parti delle cose assicurate;
c. legge; • i Macchinari assicurati siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
x. xxxxxxxxxxxx ad eventi il cui accadimento è certo indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
e. le spese per eventuali tentativi protezione indicati dalla casa costruttrice; relativamente agli elementi elettroniche facenti parte di riparazioneMacchinari, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei od altri mezzi di trasporto diversi dal normale;
f. causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione. Sono comunque sono esclusi i danni: di origine interna e in ogni modo tutti i danni, i guasti e difetti o i disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dei beni assicurati (ivi compresi i costi di ricerca ed identificazione dei difetti), la cui riparazione o eliminazione rientrasse nelle è prevista dalle prestazioni del contratto normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè vale a titolo esemplificativo: – dire manutenzione preventiva, controlli di funzionalità; – manutenzione preventiva; – , eliminazione di dei difetti e disturbi a seguito di usura; – aggiornamento tecnologico dell'impianto; – eliminazione dei danni e disturbi funzionamento verificatisi durante l'esercizio, l’esercizio senza concorso di cause esterne; I danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono compresi in garanzia fino ad un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo pari a € 258.228,45. i.all’inverter dopo cinque anni dall’entrata Per ogni sinistro è fissato uno scoperto del 10% col minimo di € 2.180,00, purché: le apparecchiature assicurate siano protette con sistemi di protezione – stabilizzatori, trasformatori o sistemi di continuità o, per i piccoli computer d’ufficio, interruttore differenziale (salvavita) – contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati o comunque con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice. Nel caso in funzione dell’impianto fotovoltaico cui la sovratensione colpisca l’apparecchiatura senza danneggiare i sistemi di protezione il danno viene risarcito con l’applicazione di uno scoperto del 25% (venticinque per cento) dell’indennizzo dovuto. Tale scoperto non è applicato nel caso in cui la variazione di tensione danneggi congiuntamente all’apparecchiatura assicurata anche i sistemi di protezione. Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l’applicazione di uno scoperto pari al 50% (cinquanta per cento) dell’indennizzo dovuto. Resta comunque applicata, salvo importi maggiori previsti dalla sua sostituzione con uno nuovopresente condizione particolare, la detrazione per singolo sinistro prevista in polizza.
512. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo o sabotaggio, nonché gelo la Società indennizzerà unicamente i danni causati dalla perdita delle cose assicurate a seguito di furto é condizione essenzialerottura di impianti idrici, pena la perdita totale del diritto all’indennizzo igienici, tecnologici e di tali dannitubazioni in genere, che:
a. gli impianti di qualunque potenza installati a terra o comunque in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi (ripiani quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili), siano protetti da:
1. apposita recinzione di altezza minima di due metri e che l’autore del furto si sempreché l’attività non sia introdotto nell’area contenente le cose assicurate violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (non equivale all'uso di chiave falsa l'uso di chiave vera anche se fraudolento).
2. sistema automatico di allarme antifurto a protezione specifica dell’impianto fotovoltaico con attivazione di illuminazione, allarme sonoro e rimando telefonico a postazione sempre presidiata.
3. almeno uno dei seguenti accorgimenti di difesa: – tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati o avere la testa spaccata; – tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti; – dotazione di un chip all’ interno dei pannelli che consenta il riconoscimento dell’inverter; – sistema antifurto di localizzazione GPS.
4. un sistema integrativo di videosorveglianza che preveda il rimando delle immagini in centrale operativa(es. istituto di vigilanza certificato).
e) gli impianti sui tetti devono essere posti su edifici abitati o, comunque, non abbandonati. Qualora gli edifici su cui sono installati tali impianti rimangano stata sospesa per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, gli impianti dovranno prevedere le protezioni previste per gli impianti a terra indicate nel precedente punto a). Si precisa altresì che in caso di furto se questo risulta commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati nella Dichiarazione di Adesione o nell’area in uso all’Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di uno scoperto del 20% con 48 ore precedentemente il minimo di € 2.500,00 che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso. Sono esclusi i danni agevolati da: – persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; – persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere; – incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o della custodia delle chiavi dei locali stessi; – da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o di affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n° 1,2,3) anche se non coabitanti. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlosinistro.
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Delimitazioni di garanzia. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, grandine, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose: - le insegne; - Macchinari e Merci posti all’aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione; - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; - fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto. I danni materiali direttamente causati da pioggia, grandine e neve alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti Fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. - serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica; - lastre di fibrocemento (compreso eternit) e quanto contenuto nei relativi Fabbricati; convenzionalmente denominati fragili, la Società indennizzerà fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.
1. Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà aree di pertinenza aziendale in cui si trovano i beni assicuratile cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
2. Agli effetti della Relativamente alla garanzia terremoto scioperi, sommosse, tumulti e atti vandalici e dolosi a parziale deroga delle condizioni valide per tutte le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
3. Relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico da neve Sezioni, la Società non indennizzerà i risponde dei danni a macchinari installati su fabbricati non rispondenti alle norme relative al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 Ottobre 1978 (criteri generali per partite tutte assicurate con la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi), successive modifiche o normative locali più restrittive.
4. Relativamente ai danni materiali e diretti dovuti a guasti accidentali derivanti da guasto alle macchine o fenomeno elettrico all’impianto collaudato e pronto all’uso cui è destinato, s'intendono esclusi i danni:
a. causati da funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e/o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
b. ad utensileria, parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, guarnizioni, feltri e rivestimenti, accumulatori e quant’altro di simile, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili ad altre parti delle cose assicurate;
c. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
x. xxxxxxxxxxxx ad eventi il cui accadimento è certo indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
e. le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei od altri mezzi di trasporto diversi dal normale;
f. causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione o presente polizza verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione. Sono comunque esclusi i danni, i difetti o i disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dei beni assicurati (ivi compresi i costi di ricerca ed identificazione dei difetti), la cui eliminazione rientrasse nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica e cioè a titolo esemplificativo: – controlli di funzionalità; – manutenzione preventiva; – eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura; – aggiornamento tecnologico dell'impianto; – eliminazione dei danni e disturbi verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne. i.all’inverter dopo cinque anni dall’entrata in funzione dell’impianto fotovoltaico o dalla sua sostituzione con uno nuovo.
5. Relativamente ai danni causati da tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolositumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggiodi sabotaggio organizzato, nonché i con esclusione dei danni causati dalla perdita delle cose assicurate verificatisi in occasione di occupazione dei fabbricati qualora si protraesse per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi. ▪ limite massimo di risarcimento per uno o più sinistri avvenuti durante l’annualità assicurativa è pari a seguito di furto é condizione essenziale€ 5.164.568,00, pena la perdita totale del diritto all’indennizzo di tali danni, che:
a. gli impianti di qualunque potenza installati a terra o comunque in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi (ripiani quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili), siano protetti da:
1. apposita recinzione di altezza minima di due metri e che l’autore del furto si sia introdotto nell’area contenente le cose assicurate violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (non equivale all'uso di chiave falsa l'uso di chiave vera anche se fraudolento).
2. sistema automatico di allarme antifurto a protezione specifica dell’impianto fotovoltaico con attivazione di illuminazione, allarme sonoro e rimando telefonico a postazione sempre presidiata.
3. almeno uno dei seguenti accorgimenti di difesa: – tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati o avere la testa spaccata; – tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti; – dotazione di un chip all’ interno dei pannelli che consenta il riconoscimento dell’inverter; – sistema antifurto di localizzazione GPS.
4. un sistema integrativo di videosorveglianza che preveda il rimando delle immagini in centrale operativa(es. istituto di vigilanza certificato).
e) gli impianti sui tetti devono essere posti su edifici abitati o, comunque, non abbandonati. Qualora gli edifici su cui sono installati tali impianti rimangano per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, gli impianti dovranno prevedere le protezioni previste per gli impianti a terra indicate nel precedente punto a). Si precisa altresì che in caso di furto se questo risulta commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati nella Dichiarazione di Adesione o nell’area in uso all’Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo sottolimite di € 2.500,00 che rimarrà 2.000.000,00 a singola sede. Per ogni sinistro risarcibile rimane a carico dell’Assicurato stesso. Sono esclusi i danni agevolati da: – persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; – persone lo scoperto del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere; – incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o della custodia delle chiavi dei locali stessi; – da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o di affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale 10 % (n° 1,2,3dieci per cento) anche se non coabitanti. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlodell’indennizzo dovuto col minimo dì € 1.500,00.
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Delimitazioni di garanzia. 1a) Relativamente a disegni, modelli, stampi e simili, nonché a registri, stampati, archivi di materiale scientifico e non, documenti, microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, nastri o fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati e senza l’applicazione di quanto disposto dall’art. 68 (Assicurazione parziale) delle Condizioni Generali di Assicurazione. L'Indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal Sinistro e fino ad un massimo di € 100.000,00.
b) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, grandine, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose: gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne; macchinari, attrezzature, arredamento e merci posti all’aperto, ad eccezione dei macchinari e degli impianti fissi per destinazione; serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto. I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto tetto dei fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra, tale da essere riscontrata su una pluralità di cose assicurate o non. Relativamente ai danni materiali direttamente causati dalla grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti in materia plastica, lastre di fibrocemento (compreso eternit), convenzionalmente denominati “fragili”, la Società indennizzerà fino alla concorrenza del limite convenuto in Polizza.
c) Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi verificatisi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicuratile cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà indennizzerà le distruzioni, i guasti o i danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
2. Agli effetti della garanzia terremoto le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
3. d) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico da neve verificatisi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, la Società non indennizzerà i danni a macchinari installati su fabbricati non rispondenti alle norme relative al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 Ottobre 1978 (criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni di furto e dei carichi e sovraccarichi), successive modifiche o normative locali più restrittive.
4. Relativamente ai danni materiali e diretti dovuti a guasti accidentali derivanti da guasto alle macchine o fenomeno elettrico all’impianto collaudato e pronto all’uso cui è destinato, s'intendono esclusi i danni:
a. causati da funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e/o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
b. ad utensileria, parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, guarnizioni, feltri e rivestimenti, accumulatori e quant’altro di simile, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili ad altre parti delle cose assicurate;
c. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
x. xxxxxxxxxxxx ad eventi il cui accadimento è certo indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
e. le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei od altri mezzi di trasporto diversi dal normale;
f. causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione. Sono comunque esclusi i danni, i difetti o i disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dei beni assicurati (ivi compresi i costi di ricerca ed identificazione dei difetti), la cui eliminazione rientrasse nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica e cioè a titolo esemplificativo: – controlli di funzionalità; – manutenzione preventiva; – eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura; – aggiornamento tecnologico dell'impianto; – eliminazione dei danni e disturbi verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne. i.all’inverter dopo cinque anni dall’entrata in funzione dell’impianto fotovoltaico o dalla sua sostituzione con uno nuovo.
5. Relativamente ai danni causati da tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo o sabotaggiorapina, nonché i danni causati dalla perdita delle cose assicurate a seguito da interruzione di furto é condizione essenzialeprocessi di lavorazione, pena la perdita totale del diritto all’indennizzo mancata o anormale produzione o distribuzione di tali energia, alterazione di prodotti, errore od omissione di controlli o manovre, dispersione liquidi. Inoltre, limitatamente ai danni causati da “Atti di terrorismo”, si intendono esclusi: le perdite, i danni, che:
a. gli impianti di qualunque potenza installati a terra i costi o comunque in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo, le spese direttamente o indirettamente causati da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi (ripiani quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili), siano protetti da:
1. apposita recinzione di altezza minima di due metri e che l’autore del furto si sia introdotto nell’area contenente le cose assicurate violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (non equivale all'uso di chiave falsa l'uso di chiave vera anche se fraudolento).
2. sistema automatico di allarme antifurto a protezione specifica dell’impianto fotovoltaico con attivazione di illuminazione, allarme sonoro e rimando telefonico a postazione sempre presidiata.
3. almeno uno dei seguenti accorgimenti di difesa: – tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati o avere la testa spaccata; – tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti; – dotazione un’interruzione di un chip all’ interno dei pannelli che consenta il riconoscimento dell’inverterservizio, quali, a titolo esemplificativo: elettricità, gas, acqua, comunicazioni; – sistema antifurto di localizzazione GPS le perdite, i danni, i costi o le spese direttamente o indirettamente causati da contaminazioni chimiche o biologiche.
4. un sistema integrativo di videosorveglianza che preveda il rimando delle immagini in centrale operativa(es. istituto di vigilanza certificato).
e) gli impianti sui tetti devono essere posti su edifici abitati o, comunque, non abbandonati. Qualora gli edifici su cui sono installati tali impianti rimangano per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, gli impianti dovranno prevedere le protezioni previste per gli impianti a terra indicate nel precedente punto a). Si precisa altresì che in caso di furto se questo risulta commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati nella Dichiarazione di Adesione o nell’area in uso all’Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 2.500,00 che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso. Sono esclusi i danni agevolati da: – persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; – persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere; – incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o della custodia delle chiavi dei locali stessi; – da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o di affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n° 1,2,3) anche se non coabitanti. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
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Samples: All Risks Property Insurance
Delimitazioni di garanzia. 1. ) Relativamente ai danni diretti e materiali causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, grandine, si intendono esclusi dalla garanzia le seguenti cose: - gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne, macchinario non fisso per destinazione se posto all'aperto; - lastre in cemento amianto e manufatti in materia plastica per effetto della grandine; - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; - fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici e simili e quanto in essi contenuto; - merci poste all'aperto. I danni diretti e materiali causati da pioggia, grandine, neve, ai beni assicurati posti sottotetto dei fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
2) Relativamente a montaggio e smontaggio l'assicurazione copre i danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti causati ad una macchina o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
2. Agli effetti della garanzia terremoto le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i impianto conseguente alle operazioni di installazione, montaggio o smontaggio. L'indennizzo consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie e/o scoperti convenuti, dei costi necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose danneggiate, nei limiti dei costi e dei relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”importi già sostenuti per il montaggio o smontaggio.
3. ) Relativamente ai danni diretti e materiali e diretti causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà risarcirà i danni a macchinari installati su fabbricati o serbatoi (e loro contenuto) non rispondenti alle norme relative al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 Ottobre 1978 12 febbraio 1982 (criteri Compagnia generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi), successive modifiche o normative locali più restrittive.
4. ) Relativamente ai danni diretti e materiali causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti i beni medesimi, la Società non risarcirà i danni diretti e materiali causati:
a) da umidità, stillicidio;
b) alle merci poste in locali interrati o seminterrati.
5) Relativamente a: la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro e fino al massimo di risarcimento stabilito in polizza.
6) Relativamente ai Supporti dati, non sono indennizzabili i costi per la ricostruzione degli archivi sugli stessi, restando limitato l’indennizzo al solo costo del supporto materiale.
7) Relativamente ai danni di fenomeno elettrico subiti dalle cose che rientrano nella definizione di Xxxxxxxxxxx, sono esclusi i danni materiali e diretti dovuti a guasti accidentali derivanti da guasto alle macchine o fenomeno elettrico all’impianto collaudato e pronto all’uso cui è destinato, s'intendono esclusi i dannidiretti:
a. causati da funzionamento a) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; ad uso improprio del macchinario ed attrezzature e ad esperimenti e/o e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
b. b) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri e feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant’altro quant'altro di simile; a catalizzatori, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili ad altre parti delle cose assicuratefiltri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
c. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
x. xxxxxxxxxxxx ad eventi il cui accadimento è certo indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
e. le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei od altri mezzi di trasporto diversi dal normale;
f. causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione. Sono comunque esclusi i danni, i difetti o i disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dei beni assicurati (ivi compresi i costi di ricerca ed identificazione dei difetti), la cui eliminazione rientrasse nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica e cioè a titolo esemplificativo: – controlli di funzionalità; – manutenzione preventiva; – eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura; – aggiornamento tecnologico dell'impianto; – eliminazione dei danni e disturbi verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne. i.all’inverter dopo cinque anni dall’entrata in funzione dell’impianto fotovoltaico o dalla sua sostituzione con uno nuovo.
5. Relativamente ai danni causati da tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo o sabotaggio, nonché i danni causati dalla perdita delle cose assicurate a seguito di furto é condizione essenziale, pena la perdita totale del diritto all’indennizzo di tali danni, che:
a. gli impianti di qualunque potenza installati a terra o comunque in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi (ripiani quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili), siano protetti da:
1. apposita recinzione di altezza minima di due metri e che l’autore del furto si sia introdotto nell’area contenente le cose assicurate violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (non equivale all'uso di chiave falsa l'uso di chiave vera anche se fraudolento).
2. sistema automatico di allarme antifurto a protezione specifica dell’impianto fotovoltaico con attivazione di illuminazione, allarme sonoro e rimando telefonico a postazione sempre presidiata.
3. almeno uno dei seguenti accorgimenti di difesa: – tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati o avere la testa spaccata; – tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti; – dotazione di un chip all’ interno dei pannelli che consenta il riconoscimento dell’inverter; – sistema antifurto di localizzazione GPS.
4. un sistema integrativo di videosorveglianza che preveda il rimando delle immagini in centrale operativa(es. istituto di vigilanza certificato).
e) gli impianti sui tetti devono essere posti su edifici abitati o, comunque, non abbandonati. Qualora gli edifici su cui sono installati tali impianti rimangano per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, gli impianti dovranno prevedere le protezioni previste per gli impianti a terra indicate nel precedente punto a). Si precisa altresì che in caso di furto se questo risulta commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati nella Dichiarazione di Adesione o nell’area in uso all’Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 2.500,00 che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso. Sono esclusi i danni agevolati da: – persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; – persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere; – incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o della custodia delle chiavi dei locali stessi; – da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o di affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n° 1,2,3) anche se non coabitanti. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
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Delimitazioni di garanzia. 1) Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, Terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi, la Società non indennizzerà i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre. Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà aree di pertinenza aziendale in cui si trovano i beni assicuratile cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
2) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, grandine, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose: • gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne; • vetrate in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti; • baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto. Agli effetti Idannimaterialidirettamentecausatidabagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. Relativamente ai danni materiali direttamente causati a: • serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti in materia plastica, per effetto della garanzia grandine; • lastre di fibrocemento (compreso eternit) e quanto contenuto nei relativi Fabbricati; la Società indennizzerà fino a concorrenza del limite stabilito in Polizza.
3) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, la Società non indennizzerà i danni diretti e materiali: • alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento; • alle merci poste in locali interrati o seminterrati.
4) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto - intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene - , maremoto ed eruzione vulcanica, si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro ad un Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”Sinistro” purché avvenuti nel periodo di Assicurazione.
3. 5) Relativamente ai danni materiali e diretti direttamente causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà i danni a macchinari installati su fabbricati Fabbricati e loro contenuto, non rispondenti conformi alle vigenti norme relative al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 Ottobre 1978 (criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi), successive modifiche o normative locali più restrittiveai sovraccarichi di neve.
4. 6) Relativamente ai danni materiali e diretti dovuti a guasti accidentali derivanti da guasto alle macchine o fenomeno elettrico all’impianto collaudato e pronto all’uso cui è destinato, s'intendono esclusi i danni:
a. direttamente causati da funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e/o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
b. ad utensileria, parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, guarnizioni, feltri e rivestimenti, accumulatori e quant’altro fuoriuscita di simile, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili ad altre parti delle cose assicurate;
c. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
x. xxxxxxxxxxxx ad eventi il cui accadimento è certo indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
e. le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei od altri mezzi di trasporto diversi dal normale;
f. causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione. Sono comunque esclusi i danni, i difetti o i disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dei beni assicurati (ivi compresi i costi di ricerca ed identificazione dei difetti), la cui eliminazione rientrasse nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica e cioè a titolo esemplificativo: – controlli di funzionalità; – manutenzione preventiva; – eliminazione di difetti e disturbi acqua condotta a seguito di usurarottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti le cose assicurate, la Società non risarcirà i danni causati: • da umidità, stillicidio; – aggiornamento tecnologico dell'impianto; – eliminazione dei danni • da intasamento di gronde e disturbi verificatisi durante l'eserciziopluviali. Agli effetti della presente estensione di garanzia la Società risarcisce le spese di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato e di impianti, senza concorso sostenute allo scopo di cause esterne. i.all’inverter dopo cinque anni dall’entrata in funzione dell’impianto fotovoltaico o dalla sua sostituzione con uno nuovoricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.
5. 7) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo o sabotaggio, nonché gelo la Società indennizzerà unicamente i danni causati dalla perdita delle cose assicurate a seguito di furto é condizione essenzialerottura di impianti idrici, pena la perdita totale del diritto all’indennizzo igienici, tecnologici e di tali dannitubazioni in genere, che:
a. gli impianti di qualunque potenza installati a terra o comunque in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi (ripiani quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili), siano protetti da:
1. apposita recinzione di altezza minima di due metri e che l’autore del furto si sempreché l’attività non sia introdotto nell’area contenente le cose assicurate violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (non equivale all'uso di chiave falsa l'uso di chiave vera anche se fraudolento).
2. sistema automatico di allarme antifurto a protezione specifica dell’impianto fotovoltaico con attivazione di illuminazione, allarme sonoro e rimando telefonico a postazione sempre presidiata.
3. almeno uno dei seguenti accorgimenti di difesa: – tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati o avere la testa spaccata; – tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti; – dotazione di un chip all’ interno dei pannelli che consenta il riconoscimento dell’inverter; – sistema antifurto di localizzazione GPS.
4. un sistema integrativo di videosorveglianza che preveda il rimando delle immagini in centrale operativa(es. istituto di vigilanza certificato).
e) gli impianti sui tetti devono essere posti su edifici abitati o, comunque, non abbandonati. Qualora gli edifici su cui sono installati tali impianti rimangano stata sospesa per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, gli impianti dovranno prevedere le protezioni previste per gli impianti a terra indicate nel precedente punto a). Si precisa altresì che in caso di furto se questo risulta commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati nella Dichiarazione di Adesione o nell’area in uso all’Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 2.500,00 che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso. Sono esclusi i danni agevolati da: – persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; – persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere; – incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o della custodia delle chiavi dei locali stessi; – da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o di affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n° 1,2,3) anche se non coabitanti. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo96 ore precedenti al Sinistro.
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Delimitazioni di garanzia. 1) Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi, la Società non indennizzerà i danni da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre. Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà aree di pertinenza aziendale in cui si trovano i beni assicuratile cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo indennizzerà solamente i danni di incendio, esplosione esplosione, scoppio e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodocaduta aeromobili.
2) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, grandine, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose: - gru, antenne, cavi aerei, insegne; - macchinari e Merci posti all’aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione; - fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati e quanto in essi contenuto, baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto, capannoni pressostatici e quanto in essi contenuto, tensostrutture e quanto in essi contenuto, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto. Agli effetti I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate ai Fabbricati dalla violenza degli eventi di cui sopra. Relativamente ai danni materiali direttamente causati a : - serramenti, vetrate e lucernari in genere; - lastre di fibrocemento e quanto contenuto nei Fabbricati con tali coperture; la Società indennizzerà fino alla concorrenza del sottolimite complessivo stabilito in polizza.
3) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da inondazioni, alluvioni o allagamenti, la Società non indennizzerà i danni: - alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento; - alle Merci poste in locali interrati o seminterrati; - a Macchinari e Merci posti all’aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione.
4) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della garanzia terremoto crosta terrestre dovuto a cause endogene, si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”” purché avvenuti nel periodo di assicurazione.
3. 5) Relativamente ai danni materiali e diretti direttamente causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà i danni a macchinari installati su fabbricati Fabbricati (e quanto in essi contenuto) non rispondenti conformi alle norme relative di legge sui sovraccarichi di neve vigenti al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 Ottobre 1978 (criteri generali per la verifica momento della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi)costruzione, successive modifiche o normative locali più restrittiveovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo.
4. 6) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta e diretti dovuti liquidi in genere condotti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti le cose assicurate, e nell’area di pertinenza aziendale (anche interrati), la Società non risarcirà i danni causati: - da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature; - alla Merci poste in locali interrati o seminterrati; - alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento. Agli effetti della presente delimitazione di garanzia la Società risarcisce le spese di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua e dei liquidi in genere.
7) Relativamente a valori l’assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.
8) Relativamente a modelli, stampi e archivi, l’assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale stabilito in polizza, per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro.
9) Premesso che, relativamente ai danni materiali direttamente causati da guasti accidentali derivanti da guasto alle macchine meccanici e/o fenomeno elettrico all’impianto collaudato e pronto all’uso cui è destinatofenomeni elettrici per cose assicurate si intendono esclusivamente quelle che rientrano nella definizione di Macchinario, s'intendono sono esclusi i danni:
a. causati da funzionamento : - dovuti all’inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione; ad uso improprio del macchinario e ad esperimenti e/o e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
b. ; - ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri e feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant’altro di simile; a catalizzatori, salvo filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l’olio nei trasformatori ed interruttori. - di fenomeno elettrico nei seguenti casi: . l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra non siano a norma di legge; . i Macchinari assicurati non siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla . relativamente alle Apparecchiature elettroniche assicurate, quelli la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica.
10) Relativamente ai Supporti dati e Dati, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza, a primo rischio assoluto e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonchè per la conseguente ricostituzione dei Dati perduti o alterati, memorizzati sui supporti stessi, a partire dall’ultima copia di sicurezza. Xxxx intendersi compresa in garanzia anche la ricostituzione dei Dati perduti o alterati: - per difettoso funzionamento delle Apparecchiature elettroniche e dei relativi supporti dovuto a cause accidentali; - per atti dolosi o fraudolenti di dipendenti o prestatori d’opera o di terzi, commessi tramite alterazioni dei Dati memorizzati sui supporti, effettuate direttamente o tramite unità di input o tramite le linee di trasmissione dati; alla condizione essenziale, per l’efficacia di questa estensione di garanzia, che siano conseguenza diretta il sistema di elaborazione dati sia dotato di apposito software in grado di fornire la documentazione dei processi elaborativi svolti, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che ha causato il danno. Non sono in ogni caso indennizzabili i costi per la ricostituzione dei Dati perduti o alterati: - per errata registrazione, cancellazione per errore e cestinatura per svista; - dovuti a programmi “virus”. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.
11) Relativamente ai danni indennizzabili ad altre parti materiali direttamente causati da gelo la Società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, semprechè l’attività non sia stata sospesa per più di 48 ore precedentemente il sinistro.
12) Premesso che relativamente alle garanzie furto e rapina, per cose assicurate si intendono esclusivamente quelle che rientrano nella definizione di Macchinari, Merci, Valori, la Società indennizza i danni materiali derivati dal furto delle cose assicurate;
c. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
x. xxxxxxxxxxxx ad eventi il cui accadimento è certo indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse , a conoscenza;
e. le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei od altri mezzi di trasporto diversi dal normale;
f. causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione. Sono comunque esclusi i danni, i difetti o i disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dei beni assicurati (ivi compresi i costi di ricerca ed identificazione dei difetti), la cui eliminazione rientrasse nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica e cioè a titolo esemplificativo: – controlli di funzionalità; – manutenzione preventiva; – eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura; – aggiornamento tecnologico dell'impianto; – eliminazione dei danni e disturbi verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne. i.all’inverter dopo cinque anni dall’entrata in funzione dell’impianto fotovoltaico o dalla sua sostituzione con uno nuovo.
5. Relativamente ai danni causati da tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo o sabotaggio, nonché i danni causati dalla perdita delle cose assicurate a seguito di furto é condizione essenziale, pena la perdita totale del diritto all’indennizzo di tali danni, che:
a. gli impianti di qualunque potenza installati a terra o comunque in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi (ripiani quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili), siano protetti da:
1. apposita recinzione di altezza minima di due metri e che l’autore del furto si sia introdotto nell’area contenente nei locali indicati in polizza contenenti le cose assicurate stesse:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (non equivale all'uso simili, uso fraudolento di chiave falsa l'uso chiavi o di chiave vera anche se fraudolento).dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando;
2b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. sistema automatico Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di allarme antifurto a protezione specifica dell’impianto fotovoltaico con attivazione di illuminazione, allarme sonoro e rimando telefonico a postazione sempre presidiata.
3. almeno uno dei seguenti accorgimenti di difesa: – tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati o avere la testa spaccata; – tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti; – dotazione di un chip all’ interno dei pannelli che consenta il riconoscimento dell’inverter; – sistema antifurto di localizzazione GPS.
4. un sistema integrativo di videosorveglianza che preveda il rimando delle immagini in centrale operativa(es. istituto di vigilanza certificato).
e) gli impianti sui tetti devono essere posti su edifici abitati o, comunque, non abbandonati. Qualora gli edifici su cui sono installati tali impianti rimangano per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, gli impianti dovranno prevedere le protezioni previste per gli impianti a terra indicate nel precedente punto a). Si precisa altresì che in caso di furto se questo risulta commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati nella Dichiarazione di Adesione o nell’area in uso all’Assicuratocustodia, la Società corrisponderà la somma liquidata a è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali nei termini di polizzaanzidetti, sotto detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 2.500,00 che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso. Sono esclusi i danni agevolati da: – persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; – persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere; – incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o della custodia delle chiavi dei locali stessi; – da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o di affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n° 1,2,3) anche se non coabitantiabbia violato tali mezzi come previsto al precedente comma a). Sono parificati ai danni del furto furto, esclusi quelli di incendio, esplosione e scoppio, i guasti causati alle cose assicurate nella presente delimitazione, per commettere il furto o per tentare di commetterlo. Qualora l’autore del furto, commesso nei termini anzidetti, sia un dipendente dell’Assicurato, la garanzia deve intendersi operante sempre che si verifichino le seguenti circostanze: - che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi; - che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all’interno dei locali stessi. Relativamente a valori la garanzia furto opera esclusivamente qualora gli stessi siano rinchiusi in cassetti, mobili, registratori di cassa o mezzi di custodia. Relativamente alla garanzia rapina, questa deve avvenire nei locali indicati in polizza, è estesa al caso in cui la persona che detiene le cose assicurate e sulla quale viene fatta violenza o minaccia venga prelevata dall’esterno e sia costretta a recarsi nei locali stessi. L’ estorsione opera alle condizioni, nei limiti e con le franchigie/scoperti previsti per la garanzia rapina. Si precisa che in caso di estorsione, tanto la violenza o la minaccia, quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all’interno dei locali descritti in polizza.
13) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da errori di manovra e movimentazione, la Società indennizzerà fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza, i danni materiali alle cose assicurate dovuti ad errori di manovra e movimentazione esclusivamente di mezzi mobili non iscritti al PRA all’’interno dell’area di pertinenza aziendale.
14) Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale, che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi, di Fabbricati e Macchinari, la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.
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Delimitazioni di garanzia. a) I danni causati ai fabbricati e al loro contenuto da sovraccarico di neve sono risarcibili solamente se le caratteristiche costruttive dei fabbricati sono conformi alle norme vigenti, nazionali e locali. I N C E N D I O Per le cose contenute la garanzia è operante purché i danni si siano verificati a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti dovuto alla pressione del carico di neve. Sono comunque esclusi:
1. Relativamente i danni a tende, tendo-strutture, tenso-strutture e simili, capannoni pressostatici, e quanto in essi si trovi;
2. i danni a fabbricati in costruzione o in rifacimento (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), al loro contenuto e alle merci;
3. gli enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.
b) relativamente ai danni causati da eventi atmosferici sono esclusi: - gli enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; - i danni a fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro) a meno che derivati da grandine; - i danni a tende, tendo-strutture, tenso-strutture e simili, capannoni pressostatici, baracche di legno o plastica e quanto in esse si trovi; sono altresì esclusi i danni causati da eventi atmosferici, qualora la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici non sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non;
c) relativamente ai danni causati da allagamenti sono esclusi i danni agli enti mobili all'aperto ed alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento;
d) relativamente ai danni da fenomeno elettrico, l’Impresa risponde dei danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
2. Agli effetti della garanzia terremoto le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
3. Relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà i danni a macchinari installati su fabbricati non rispondenti alle norme relative al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 Ottobre 1978 (criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi), successive modifiche o normative locali più restrittive.
4. Relativamente ai danni materiali e diretti dovuti a guasti accidentali derivanti da guasto alle macchine o fenomeno elettrico all’impianto collaudato e pronto all’uso cui è destinatoai beni assicurati “fabbricato” e/o “contenuto”, s'intendono comprese le apparecchiature elettroniche purché le stesse non siano costruite dall’Assicurato o non siano destinate a vendita, riparazione, installazione o modifica da parte dell’Assicurato medesimo, per effetto di correnti, scariche o di altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. Sono esclusi i danni:
a. causati da funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e/o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
b. ad utensileria, parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, guarnizioni, feltri e rivestimenti, accumulatori e quant’altro di simile, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili ad altre parti delle cose assicurate;
c. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
x. xxxxxxxxxxxx ad eventi il cui accadimento è certo indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
e. le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei od altri mezzi di trasporto diversi dal normale;
f. 1. causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione o da carenza di manutenzione;
2. verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o e revisione. Sono comunque esclusi i danni, i difetti o i disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dei beni assicurati (ivi compresi i costi di ricerca ed identificazione dei difetti), la cui eliminazione rientrasse nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica e cioè a titolo esemplificativo: – controlli di funzionalità; – manutenzione preventiva; – eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura; – aggiornamento tecnologico dell'impianto; – eliminazione dei danni e disturbi verificatisi durante l'esercizio, senza concorso le operazioni di cause esterne. i.all’inverter dopo cinque anni dall’entrata in funzione dell’impianto fotovoltaico o dalla sua sostituzione con uno nuovo.
5. Relativamente ai danni causati da tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo o sabotaggio, nonché i danni causati dalla perdita delle cose assicurate a seguito di furto é condizione essenziale, pena la perdita totale del diritto all’indennizzo di tali danni, che:
a. gli impianti di qualunque potenza installati a terra o comunque in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili collaudo e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi (ripiani quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili), siano protetti da:
1. apposita recinzione di altezza minima di due metri e che l’autore del furto si sia introdotto nell’area contenente le cose assicurate violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (non equivale all'uso di chiave falsa l'uso di chiave vera anche se fraudolento).
2. sistema automatico di allarme antifurto a protezione specifica dell’impianto fotovoltaico con attivazione di illuminazione, allarme sonoro e rimando telefonico a postazione sempre presidiata.
3. almeno uno dei seguenti accorgimenti di difesa: – tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati o avere la testa spaccata; – tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti; – dotazione di un chip all’ interno dei pannelli che consenta il riconoscimento dell’inverter; – sistema antifurto di localizzazione GPS.
4. un sistema integrativo di videosorveglianza che preveda il rimando delle immagini in centrale operativa(es. istituto di vigilanza certificato).
e) gli impianti sui tetti devono essere posti su edifici abitati o, comunque, non abbandonati. Qualora gli edifici su cui sono installati tali impianti rimangano per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, gli impianti dovranno prevedere le protezioni previste per gli impianti a terra indicate nel precedente punto a). Si precisa altresì che in caso di furto se questo risulta commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati nella Dichiarazione di Adesione o nell’area in uso all’Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 2.500,00 che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso. Sono esclusi i danni agevolati da: – persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; – persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere; – incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o della custodia delle chiavi dei locali stessi; – da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o di affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n° 1,2,3) anche se non coabitanti. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.prova;
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Delimitazioni di garanzia. 1A) Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi, la Società indennizzerà anche i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre. Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà aree di pertinenza aziendale in cui si trovano i beni assicuratile cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo indennizzerà solamente i danni di incendio, esplosione esplosione, scoppio e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodocaduta aeromobili.
2. Agli effetti B) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, grandine, sono esclusi i danni: - a gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne; - al contenuto posto all’aperto, ad eccezione di quello fisso per destinazione.
C) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da allagamenti, la Società non indennizzerà i danni: - al Contenuto posto in locali interrati o seminterrati; - al Contenuto posto all’aperto, ad eccezione di enti fissi per destinazione.
D) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della garanzia terremoto crosta terrestre dovuto a cause endogene, si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “"singolo sinistro”" purché avvenuti nel periodo di assicurazione. Gli eventi successivi a ogni 72 ore sono da considerare nuovi eventi assicurati.
3. E) Relativamente ai danni materiali e diretti direttamente causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà i danni a macchinari installati su fabbricati Fabbricati, e quanto in essi contenuto, non rispondenti conformi alle norme relative di legge sui sovraccarichi di neve vigenti al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 Ottobre 1978 (criteri generali per la verifica momento della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi)costruzione, successive modifiche o normative locali più restrittiveovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo.
4. F) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta e diretti dovuti liquidi in genere condotti a guasti accidentali derivanti seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti le cose assicurate, e nell’area di pertinenza aziendale (anche interrati), la Società non risarcirà i danni causati: - al Contenuto posto in locali interrati o seminterrati posto ad altezza inferiore di 10 cm da guasto terra; Agli effetti della presente delimitazione di garanzia la Società risarcisce le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua e dei liquidi in genere.
G) Relativamente a valori l’assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto.
H) Relativamente a modelli, stampi e archivi, l’assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle macchine o fenomeno elettrico all’impianto collaudato e pronto all’uso cui è destinato, s'intendono spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro.
I) Relativamente ai danni materiali causati da fenomeni elettrici sono esclusi i danni:
a. causati da funzionamento : - dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione dell’ente danneggiato; ad uso improprio del macchinario e ad esperimenti e/o e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;; - se l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra non sono a norma di legge; - qualora i Macchinari elettronici non siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.
b. ad utensileriaL) Relativamente ai Supporti di dati, parti accessorie intercambiabili in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza, a primo rischio assoluto i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il solo riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o montabili sottratti. Sono indennizzabili anche i costi per una determinata lavorazionela ricostruzione degli archivi e dei Dati sugli stessi.
M) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da gelo la Società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, funiigienici, cordetecnologici e di tubazioni in genere, guarnizionisempreché l’attività non sia stata sospesa per più di 72 ore precedentemente il sinistro.
N) Premesso che relativamente alle garanzie furto e rapina, feltri per cose assicurate si intendono esclusivamente quelle che rientrano nella definizione di Contenuto e rivestimenti, accumulatori e quant’altro di simile, salvo che siano conseguenza diretta di Valori la Società indennizza i danni indennizzabili ad altre parti materiali derivati dal furto delle cose assicurate;
c. di natura estetica , a condizione che non siano connessi con danni indennizzabili;
x. xxxxxxxxxxxx ad eventi il cui accadimento è certo indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
e. le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei od altri mezzi di trasporto diversi dal normale;
f. causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione. Sono comunque esclusi i danni, i difetti o i disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dei beni assicurati (ivi compresi i costi di ricerca ed identificazione dei difetti), la cui eliminazione rientrasse nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica e cioè a titolo esemplificativo: – controlli di funzionalità; – manutenzione preventiva; – eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura; – aggiornamento tecnologico dell'impianto; – eliminazione dei danni e disturbi verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne. i.all’inverter dopo cinque anni dall’entrata in funzione dell’impianto fotovoltaico o dalla sua sostituzione con uno nuovo.
5. Relativamente ai danni causati da tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo o sabotaggio, nonché i danni causati dalla perdita delle cose assicurate a seguito di furto é condizione essenziale, pena la perdita totale del diritto all’indennizzo di tali danni, che:
a. gli impianti di qualunque potenza installati a terra o comunque in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi (ripiani quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili), siano protetti da:
1. apposita recinzione di altezza minima di due metri e che l’autore l'autore del furto si sia introdotto nell’area contenente nei locali contenenti le cose assicurate stesse:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (non equivale all'uso simili, uso fraudolento di chiave falsa l'uso chiavi o di chiave vera anche se fraudolento).dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando;
2b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) rimanendovi clandestinamente ed asportando la refurtiva a locali chiusi. sistema automatico Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di allarme antifurto a protezione specifica dell’impianto fotovoltaico con attivazione di illuminazione, allarme sonoro e rimando telefonico a postazione sempre presidiata.
3. almeno uno dei seguenti accorgimenti di difesa: – tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati o avere la testa spaccata; – tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti; – dotazione di un chip all’ interno dei pannelli che consenta il riconoscimento dell’inverter; – sistema antifurto di localizzazione GPS.
4. un sistema integrativo di videosorveglianza che preveda il rimando delle immagini in centrale operativa(es. istituto di vigilanza certificato).
e) gli impianti sui tetti devono essere posti su edifici abitati o, comunque, non abbandonati. Qualora gli edifici su cui sono installati tali impianti rimangano per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, gli impianti dovranno prevedere le protezioni previste per gli impianti a terra indicate nel precedente punto a). Si precisa altresì che in caso di furto se questo risulta commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati nella Dichiarazione di Adesione o nell’area in uso all’Assicuratocustodia, la Società corrisponderà la somma liquidata a è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali nei termini di polizzaanzidetti, sotto detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 2.500,00 che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso. Sono esclusi i danni agevolati da: – persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; – persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere; – incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o della custodia delle chiavi dei locali stessi; – da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o di affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n° 1,2,3) anche se non coabitantiabbia violato tali mezzi come previsto al precedente comma a). Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo. Qualora l’autore del furto, commesso nei termini anzidetti, sia un dipendente dell’Assicurato, la garanzia deve intendersi operante semprechè si verifichino le seguenti circostanze: - che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, nè di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi; - che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all’interno dei locali stessi. Relativamente a valori la garanzia furto opera esclusivamente qualora gli stessi siano rinchiusi in cassetti, mobili, registratori di cassa o mezzi di custodia. Relativamente alla garanzia rapina, questa deve avvenire nei locali indicati in polizza; è estesa al caso in cui la persona che detiene le cose assicurate e sulla quale viene fatta violenza o minaccia venga prelevata dall’esterno e sia costretta a recarsi nei locali stessi. L’estorsione opera alle condizioni previste per la garanzia rapina. Si precisa che in caso di estorsione, tanto la violenza o la minaccia, quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all’interno dei locali e/o nell’ambito delle ubicazioni descritte in polizza.
O) Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale, che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.
P) A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali sono compresi in garanzia i La presente estensione opera alle condizioni tutte di polizza, integrate da quanto segue. Sono esclusi i danni: - causati da difetti già esistenti e di cui il Contraente o l’Assicurato o il preposto all’esercizio del macchinario fossero a conoscenza al momento della stipulazione della polizza; - per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore delle cose assicurate; - dovuti all’inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’ esercizio, l’uso e la manutenzione; - dovuti a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o alterazione dei parametri funzionali; - causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti, traslazioni, spostamenti e trasferimenti; - ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, a catalizzatori filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l’olio nei trasformatori ed interruttori. Relativamente alle componenti elettroniche facenti parte di Macchinari, sono esclusi i danni di origine interna e comunque tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei “Contratti di assistenza tecnica”. Resta ferma, in quanto non in contrasto con quanto esposto precedentemente, ogni altra esclusione già prevista in polizza.
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Samples: Insurance Agreement
Delimitazioni di garanzia. 1. ) Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
2. ) Agli effetti della garanzia terremoto le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
3. ) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà i danni a macchinari installati su fabbricati non rispondenti alle norme relative al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 Ottobre 1978 (criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi), successive modifiche o normative locali più restrittive.
4. ) Relativamente ai danni materiali e diretti dovuti a guasti accidentali derivanti da guasto alle macchine o fenomeno elettrico all’impianto collaudato e pronto all’uso cui è destinato, s'intendono esclusi i danni:
a. a) causati da funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e/o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
b. b) ad utensileria, parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, guarnizioni, feltri e rivestimenti, accumulatori e quant’altro di simile, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili ad altre parti delle cose assicurate;
c. c) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
x. xxxxxxxxxxxx d) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
e. e) le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei od altri mezzi di trasporto diversi dal normale;
f. f) causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione. Sono comunque esclusi i danni, i difetti o i disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dei beni assicurati (ivi compresi i costi di ricerca ed identificazione dei difetti), la cui eliminazione rientrasse nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica e cioè a titolo esemplificativo: – controlli di funzionalità; – manutenzione preventiva; – eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura; – aggiornamento tecnologico dell'impianto; – eliminazione dei danni e disturbi verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne. i.all’inverter .
g) all’inverter dopo cinque anni dall’entrata in funzione dell’impianto fotovoltaico o dalla sua sostituzione con uno nuovofotovoltaico.
5. ) Relativamente ai danni causati da tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo o sabotaggio, nonché i danni causati dalla perdita delle cose assicurate a seguito di furto é condizione essenziale, pena la perdita totale del diritto all’indennizzo di tali danni, che:
a. a) gli impianti di qualunque potenza installati a terra o comunque in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi (ripiani quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili), siano protetti da:
1. apposita recinzione di altezza minima di due metri e che l’autore del furto si sia introdotto nell’area contenente le cose assicurate violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (non equivale all'uso di chiave falsa l'uso di chiave vera anche se fraudolento).
2. sistema automatico di allarme antifurto a protezione specifica dell’impianto fotovoltaico con attivazione di illuminazione, allarme sonoro e rimando telefonico a postazione sempre presidiata.
3. almeno uno dei seguenti accorgimenti di difesa: – tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati o avere la testa spaccata; – tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti; – dotazione di un chip all’ interno dei pannelli che consenta il riconoscimento dell’inverter; – sistema antifurto di localizzazione GPS.
4. un sistema integrativo di videosorveglianza che preveda il rimando delle immagini in centrale operativa(es. istituto di vigilanza certificato).
e) gli impianti sui tetti devono essere posti su edifici abitati o, comunque, non abbandonati. Qualora gli edifici su cui sono installati tali impianti rimangano per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, gli impianti dovranno prevedere le protezioni previste per gli impianti a terra indicate nel precedente punto a). Si precisa altresì che in caso di furto se questo risulta commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati nella Dichiarazione di Adesione o nell’area in uso all’Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 2.500,00 che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso. Sono esclusi i danni agevolati da: – persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; – persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere; – incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o della custodia delle chiavi dei locali stessi; – da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o di affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n° 1,2,3) anche se non coabitanti. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
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Delimitazioni di garanzia. 1Ferme le esclusioni di cui agli art. 2 e 3 delle condizioni generali di Polizza – Sezione I si conviene quanto segue:
a) Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà aree di pertinenza aziendale in cui si trovano i beni assicuratile cose Assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
2. Agli effetti della garanzia terremoto le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
3. b) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, grandine, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose: − gru, antenne, insegne; − Macchinari e Merci posti all’aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione; − serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; − fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto; − lastre di cemento-amianto, fibrocemento (compreso eternit) e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. − I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, alle cose Assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
c) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, la Società non indennizzerà i danni diretti e materiali : − alle merci poste in locali interrati o seminterrati; − alle cose la cui base sia poste ad una altezza inferiore a 12 centimetri dal pavimento; − a cose mobili all’aperto;
d) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà i danni a macchinari installati su fabbricati Fabbricati o Macchinari, e loro contenuto, non rispondenti conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 Ottobre 1978 (criteri generali per la verifica momento della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi), successive modifiche o normative locali più restrittivecostruzione.
4. e) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e diretti dovuti tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti le cose Assicurate, la Società non risarcirà i danni causati: − da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature; − alle merci poste in locali interrati o seminterrati; Agli effetti della presente estensione di garanzia la Società risarcisce le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.
f) Relativamente a guasti accidentali derivanti Modelli e stampi, Archivi, Valori, l’Assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto a condizione che, per ciascuno di essi, sia espressamente indicato in scheda di Polizza il relativo limite di indennizzo e fino a concorrenza dello stesso. L’indennizzo verrà corrisposto dalla Società solamente dopo che le cose distrutte o danneggiate siano state riparate o ricostruite; detto indennizzo sarà limitato alle sole spese, effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal Sinistro, per la riparazione o la ricostruzione ridotte in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.
g) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da guasto alle Guasti macchine e/o fenomeno elettrico all’impianto collaudato e pronto all’uso cui è destinatofenomeni elettrici, s'intendono si precisa quanto segue: • relativamente ai Macchinari sono esclusi i danni:
a. causati da funzionamento : - dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; - ad uso improprio del macchinario e ad esperimenti e/o e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
b. ; - ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri e feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant’altro quant'altro di simile; a catalizzatori, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili ad altre parti delle cose assicurate;
c. filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori; - a Macchinari non collaudati e non pronti per l’uso cui sono destinati; - di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
x. xxxxxxxxxxxx ad eventi il cui accadimento è certo indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse . I danni da fenomeno elettrico sono compresi in garanzia purché: - l'impianto elettrico e l'impianto di messa a conoscenza;
e. terra siano a norma di legge; - i Macchinari Assicurati siano protetti contro le spese per eventuali tentativi sovratensioni con i sistemi di riparazioneprotezione indicati dalla casa costruttrice; relativamente alle componenti elettroniche facenti parte di Macchinari, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei od altri mezzi di trasporto diversi dal normale;
f. causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione. Sono comunque sono esclusi i danni: - di origine interna e comunque tutti i danni, i guasti e difetti o i disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dei beni assicurati (ivi compresi i costi di ricerca ed identificazione dei difetti), la cui riparazione o eliminazione rientrasse nelle è prevista dalle prestazioni del contratto normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè a titolo esemplificativo: – manutenzione preventiva, controlli di funzionalità; – manutenzione preventiva; – , eliminazione di dei difetti e disturbi a seguito di usura; – aggiornamento tecnologico dell'impianto; – eliminazione dei danni e disturbi funzionamento verificatisi durante l'esercizio, l'esercizio senza concorso di cause esterne; • relativamente a Apparecchiature elettroniche sono esclusi : - i danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; - le spese relative ai danni di origine interna e comunque relative a tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè manutenzione preventiva, controlli di funzionalità, eliminazione dei difetti e disturbi di funzionamento verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne; - di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili. i.all’inverter dopo cinque anni dall’entrata I danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono compresi in funzione dell’impianto fotovoltaico garanzia purché: - l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge; - le apparecchiature Assicurate siano protette con sistemi di protezione - stabilizzatori, trasformatori o sistemi di continuità o, per i personal computers, interruttore differenziale (salvavita) - contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati o comunque con i sistemi di protezione indicati dalla sua sostituzione con uno nuovocasa costruttrice.
5h) Relativamente ai Supporti di dati, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza ed a condizione che sia espressamente indicato in scheda di Polizza un limite di indennizzo dedicato ai Supporti di dati, la Società indennizza a primo rischio assoluto, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti. Relativamente ai danni Dati si precisa che sono esclusi dalla presente copertura tutti i danni, ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici, causati o risultanti da: - malware informatici di qualsiasi tipo; - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell’Assicurato, non autorizzati dall’Assicurato stesso; - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti; anche se causati da tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggiosabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, nonché altrimenti, coperto ai sensi di Polizza.
i) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da gelo la Società indennizzerà unicamente i danni causati dalla perdita delle cose assicurate a seguito di furto é condizione essenzialerottura di impianti idrici, pena la perdita totale del diritto all’indennizzo igienici, tecnologici e di tali dannitubazioni in genere, che:
a. gli impianti di qualunque potenza installati a terra o comunque in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi (ripiani quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili), siano protetti da:
1. apposita recinzione di altezza minima di due metri e che l’autore del furto si sempreché l’attività non sia introdotto nell’area contenente le cose assicurate violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (non equivale all'uso di chiave falsa l'uso di chiave vera anche se fraudolento).
2. sistema automatico di allarme antifurto a protezione specifica dell’impianto fotovoltaico con attivazione di illuminazione, allarme sonoro e rimando telefonico a postazione sempre presidiata.
3. almeno uno dei seguenti accorgimenti di difesa: – tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati o avere la testa spaccata; – tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti; – dotazione di un chip all’ interno dei pannelli che consenta il riconoscimento dell’inverter; – sistema antifurto di localizzazione GPS.
4. un sistema integrativo di videosorveglianza che preveda il rimando delle immagini in centrale operativa(es. istituto di vigilanza certificato).
e) gli impianti sui tetti devono essere posti su edifici abitati o, comunque, non abbandonati. Qualora gli edifici su cui sono installati tali impianti rimangano stata sospesa per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti 48 ore precedentemente il Sinistro.
j) Relativamente ai danni di abitazione, incustoditi, gli impianti dovranno prevedere le protezioni previste per gli impianti a terra indicate nel precedente punto a). Si precisa altresì che in caso crollo e collasso strutturale di furto se questo risulta commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati nella Dichiarazione di Adesione o nell’area in uso all’AssicuratoFabbricati e Macchinari, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini non risponde dei danni causati da errori di polizzaprogettazione, sotto detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 2.500,00 che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso. Sono esclusi i danni agevolati da: – persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; – persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere; – incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o della custodia delle chiavi dei locali stessi; – da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o di affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n° 1,2,3) anche se non coabitanti. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlocalcolo, esecuzione ed installazione.
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