Deposito cauzionale. A titolo di garanzia degli obblighi contrattuali assunti la Ditta, ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dell’art.103 del D.Lgs 50/2016, costituisce un deposito cauzionale per Euro pari al 10% dell’importo netto del contratto, ridotto del 50% in quanto applicabile il beneficio di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, mediante polizza fidejussoria/fidejussoria bancaria, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, giusto disciplinare di gara del Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno. La garanzia fidejussoria prestata avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Ditta è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione anche in deroga all’articolo 1957 del Codice civile. Non è in alcun modo ammessa, l’eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
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Samples: Contratto Di Servizio
Deposito cauzionale. A titolo di garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali tutti assunti la Dittacon il presente contratto, ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per tutela ad eventuali danni a beni mobili ed immobili, la contabilità generale dello Stato e dell’art.103 ditta aggiudicataria, all’atto della sottoscrizione dovrà prestare una cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o assicurativa, di durata non inferiore alla durata del D.Lgs 50/2016contratto decorrenti dalla data delle operazioni di gara, costituisce un deposito cauzionale per Euro pari al 10% dell’importo netto del contrattocanone di cui all’offerta economica. La cauzione dovrà essere presentata sotto forma di fidejussione bancaria, ridotto del 50% in quanto applicabile il beneficio assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 93, comma 7, 107 del D.Lgs. 50/2016, mediante polizza fidejussoria/fidejussoria bancaria, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, giusto disciplinare di gara del Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno. La garanzia fidejussoria prestata avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Ditta è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino 385/1993 e sarà svincolata al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione tutte le obbligazioni contrattuali saranno adempiute, anche dopo la scadenza del contratto secondo quanto specificato nell’art. 113 del D.Lgs 163/2006. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente il beneficio della preventiva esclusione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile nonché l’operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra sanzione nel caso in deroga all’articolo 1957 cui la cauzione risultasse insufficiente. Il concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Codice civilecontratto. Non è in alcun modo ammessaIn caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese del concessionario, l’eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento prelevandone l'importo dal corrispettivo di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazioneaffidamento.
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Samples: Contratto Di Affidamento Della Concessione E Gestione
Deposito cauzionale. A titolo di garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti la Dittainerenti all’esecuzione del servizio, l’Aggiudicatario dovrà versare all’atto della stipula del contratto il deposito cauzionale che è stabilito ai sensi dell’articolo 54 dell’art. 103 del Regolamento per l’amministrazione D.Lgs.vo n. 50/2016 e va costituito come stabilito dal medesimo articolo. La mancata costituzione della cauzione determina la revoca dell’affidamento. Il deposito cauzionale, di cui al presente articolo dovrà essere costituito mediante polizza fideiussoria rilasciata da istituto di credito o impresa assicurativa e dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del patrimonio debitore principale e per la contabilità generale dello Stato e dell’art.103 del D.Lgs 50/2016, costituisce un deposito cauzionale per Euro pari al 10% dell’importo netto del contratto, ridotto del 50% in quanto applicabile il beneficio rinuncia all’eccezione di cui all’art. 931957, comma 72 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 gg a semplice richiesta scritta dell’Unione. Per l’impresa aggiudicataria il deposito cauzionale resterà vincolato, scaduto il contratto, fino a che non sarà definita ogni eventuale eccezione o controversia. E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento del D.Lgsmaggior danno per l’amministrazione appaltante. 50/2016, mediante polizza fidejussoria/fidejussoria bancaria, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, giusto disciplinare di gara del Qualora l’ammontare della cauzione Nell’eventualità in cui l’Unione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione avvalersi della cauzione, venuta meno totalmente l’aggiudicatario sarà obbligato a reintegrare la stessa, in tutto o parzialmentein parte, durante l’esecuzione del contratto. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo possesso del prezzo da versare alla Dittarequisito, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno. La garanzia fidejussoria prestata avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Ditta è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione anche in deroga all’articolo 1957 del Codice civile. Non è in alcun modo ammessa, l’eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazionee lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
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Samples: Capitolato Tecnico
Deposito cauzionale. A titolo garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente contratto o negli atti da questo richiamati, l’Aggiudicatario ha costituito una garanzia degli obblighi contrattuali assunti la Dittadefinitiva di euro , ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dell’art.103 del D.Lgs 50/2016, costituisce un deposito cauzionale per Euro pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione, con fideiussione bancaria o cauzione, che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di LAZIO INNOVA. La garanzia fideiussoria verrà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore di documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia deve essere integrata, pena la risoluzione del contratto, ridotto del 50% in quanto applicabile il beneficio di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, mediante polizza fidejussoria/fidejussoria bancaria, senza eccezioni ed oneri di preventiva ogni volta che LAZIO INNOVA abbia proceduto alla sua escussione, giusto disciplinare di gara del Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causaanche parziale, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno. La garanzia fidejussoria prestata avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Ditta è tenuta in virtù ai sensi del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione anche in deroga all’articolo 1957 del Codice civile. Non è in alcun modo ammessa, l’eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazionecontratto.
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Samples: Contract for Supply and Installation
Deposito cauzionale. A titolo di Il Cassiere a garanzia degli obblighi contrattuali assunti la Dittadel rispetto delle condizioni contrattuali, ai sensi dell’articolo 54 dell’esatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente capitolato, nonché del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dell’art.103 del D.Lgs 50/2016pagamento delle penali eventualmente comminate dall’Ente, costituisce dovrà provvedere a costituire ed a consegnare alla stessa Ente un deposito cauzionale a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa, per Euro un importo pari al 10% dell’importo netto del contrattovalore stimato dell’appalto ed avente decorrenza dall’inizio di esecuzione del servizio e termine dopo sei mesi dalla fine del rapporto contrattuale. Si precisa che, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’impresa sia in possesso di certificazione di qualità, riferita all’attività oggetto della gara, la cauzione può essere presentata nell’importo ridotto del 50% in quanto applicabile %. Il beneficio suddetto è subordinato alla produzione della certificazione oppure di copia della stessa autenticata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione di conformità della copia all’originale, sottoscritta dal Legale Rappresentante con allegazione di fotocopia del proprio documento di identità. La fideiussione prodotta dovrà contenere l’indicazione dell’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta dell’Amministrazione il beneficio valore dell'intero deposito cauzionale. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, 75 del D.Lgs. 50/2016, mediante polizza fidejussoria/fidejussoria bancaria, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, giusto disciplinare di gara del Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facoltà, n. 163/2006 da parte dell’Amministrazione, che aggiudica la procedura al concorrente che segue in graduatoria. In caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno. La garanzia fidejussoria prestata avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Ditta è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione anche in deroga all’articolo 1957 del Codice civile. Non è in alcun modo ammessa, l’eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento escussione del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazioneil Cassiere dovrà provvedere tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni naturali, successivi e continui al reintegro totale o parziale del valore garantito fino alla scadenza prevista.
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Samples: Service Agreement
Deposito cauzionale. A titolo garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente contratto o negli atti da questo richiamati, l’Aggiudicatario ha costituito una garanzia degli obblighi contrattuali assunti definitiva di euro , pari al % ( percento) dell’importo netto di aggiudicazione, con fideiussione bancaria o cauzione, che prevede espressamente la Dittarinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di SERUSO. La garanzia fideiussoria verrà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore di documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia deve essere integrata, pena la risoluzione del contratto, ogni volta che SERUSO abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dell’art.103 del D.Lgs 50/2016, costituisce un deposito cauzionale per Euro pari al 10% dell’importo netto del contratto, ridotto del 50% in quanto applicabile il beneficio di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, mediante polizza fidejussoria/fidejussoria bancaria, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, giusto disciplinare di gara del Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno. La garanzia fidejussoria prestata avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Ditta è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione anche in deroga all’articolo 1957 del Codice civile. Non è in alcun modo ammessa, l’eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazionecontratto.
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Deposito cauzionale. A titolo di garanzia degli obblighi contrattuali assunti la Ditta, ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dell’art.103 del D.Lgs 50/2016Stato, costituisce un deposito cauzionale per Euro €.000.000,00 pari al 1000,00% dell’importo netto del contratto, ridotto del 50% in quanto applicabile il beneficio di cui all’art. 93, comma 7, all’art.75 del D.Lgs. 50/2016, D.Lgs.163/2006 mediante polizza fidejussoria/fidejussoria fideiussoria / fideiussione bancaria, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, giusto disciplinare giusta lettera di gara invito n.600.C.Eq.C/FT.1408 del XX/XX/2014. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare la cauzione residua residua, nonché la richiesta di ogni maggior danno. La garanzia fidejussoria prestata avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Ditta è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione dell’Amministrazione, anche in deroga all’articolo 1957 del Codice civileCivile. Non è in alcun modo ammessa, ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
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Deposito cauzionale. A titolo di garanzia degli obblighi contrattuali assunti la Ditta, ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dell’art.103 del D.Lgs 50/2016nei termini previsti dall’art. 113 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, costituisce un deposito cauzionale per Euro dell’importo minimo di € pari al 1010 % dell’importo netto del contratto, ridotto del 50% in quanto applicabile il beneficio di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, mediante polizza fidejussoria/fidejussoria bancariafideiussoria n. rilasciata in data dalla , senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, giusto disciplinare di gara del garanzia compresa. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta Società dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla DittaSocietà, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno. La garanzia fidejussoria fidejussione prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Ditta Società è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione anche in deroga all’articolo 1957 come da articolo 113 del Codice civileD. Lgs. 163/2006: Non è in alcun modo ammessa, ammessa l’eventuale richiesta, da parte della DittaSocietà, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
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Samples: Contratto Di Fornitura
Deposito cauzionale. A titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali assunti la Ditta, ai sensi dell’articolo 54 ditta appaltatrice dovrà prestare una cauzione definitiva nella misura del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dell’art.103 del D.Lgs 50/2016, costituisce un deposito cauzionale per Euro pari al 10% dell’importo netto dell'importo contrattuale del contrattoservizio come previsto dall’art. 113 del Decreto Legislativo n. 163/2006, ridotto ridotta del 50% per gli operatori economici in quanto applicabile possesso della certificazione di qualità ISO. Per usufruire di tale beneficio la ditta concorrente segnala in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi previsti dalla normativa vigente. Essa potrà essere presentata mediante Polizza fidejussoria assicurativa o bancaria, che dovrà contenere i seguenti requisiti minimi: - le generalità anagrafiche, la qualifica e i poteri del soggetto che sottoscrive la fidejussione, - validità per l’intero periodo contrattuale, - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’accezione di cui all’art. 931957, comma 72 del c.c.; - l’obbligo di versare al Comune, del D.Lgs. 50/2016a semplice richiesta scritta senza eccezione alcuna o ritardi, mediante polizza fidejussoria/fidejussoria bancaria, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, giusto disciplinare di gara del Qualora l’ammontare della somma garantita. - L’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, sarà comunicato assieme all’aggiudicazione e la Ditta ditta dovrà provvedere al reintegro alla costituzione della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno. La garanzia fidejussoria prestata avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Ditta è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione anche in deroga all’articolo 1957 del Codice civile. Non è in alcun modo ammessa, l’eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso stabilito dall’Amministrazione.
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Samples: Bando Di Gara
Deposito cauzionale. A titolo di garanzia degli obblighi contrattuali assunti la DittaLa cauzione definitiva, ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dell’art.103 del D.Lgs 50/2016, costituisce un deposito cauzionale per Euro pari al 10% dell’importo netto aggiudicato, versata a garanzia degli adempimenti contrattuali, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l’ultimo conto e saranno state definite tutte le contestazioni e le vertenze che fossero eventualmente insorte tra le parti. Disposto dall’Amministrazione, lo svincolo della cauzione dovrà essere effettuato a cure e spese dell’aggiudicatario. Tale cauzione è rilasciata incondizionata, irrevocabile, estesa a tutti gli accessori del contrattodebito principale in favore dell’Azienda USL Roma 3, ridotto del 50% in quanto applicabile il beneficio a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di cui all’arttutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 931938 c.c., comma 7nascenti dal presente capitolato di gara. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal fornitore anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, del D.Lgspertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. 50/2016, mediante polizza fidejussoria/fidejussoria bancaria, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, giusto disciplinare di gara del Qualora l’ammontare della cauzione garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta il fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in dalla AUSL Roma 3. In caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzioneinadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, l’Azienda USL Roma 3 ha facoltà di dichiarare risolto il contratto. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior dannosia provvisori che definitivi. La garanzia fidejussoria prestata avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Ditta è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione anche in deroga all’articolo 1957 del Codice civile. Non è in alcun modo ammessa, l’eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del Il deposito cauzionale emesso dall’Amministrazionedefinitivo sarà restituito alle imprese aggiudicatarie su domanda delle stesse dopo 30 (trenta) giorni dall’ultima consegna sempre che non vi siano contestazioni in atto.
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Samples: Accordo Quadro
Deposito cauzionale. A titolo di garanzia degli obblighi contrattuali assunti la Ditta, ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dell’art.103 del D.Lgs 50/2016, costituisce un deposito cauzionale per Euro Le ditte concorrenti devono presentare una cauzione provvisoria pari al 102% dell’importo netto complessivo posto a base di garaagaranziadellasottoscrizionedelcontratto.(Vedi Disciplinare) La ditta aggiudicataria deve prestare cauzione definitiva nelle forme e con le modalità previste dall’art. 103 del D.lgs 50/2016 s.m.i.. Tale cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto. Per il risarcimento di eventuali danni al patrimonio comunale o verso terzi la ditta affidataria del servizio dovrà far tenere polizza RCT dell’importo minimo di € 1.000.000 (euro un milione). Tale polizza dovrà sollevare l’Amministrazione di tutti quegli eventuali danni che la ditta nello svolgimento del servizio dovesse arrecare a terzi o a patrimonio comunale ed avrà la stessa durata del contratto. Resta salva per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti. Alla scadenza del contratto, ridotto liquidata e saldata ogni pendenza, sarà deliberato lo svincolo del 50% in quanto applicabile il beneficio deposito cauzionale. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'impresa appaltatrice, la cauzione di cui all’artal secondo comma sarà incamerata dall’Ente. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, mediante polizza fidejussoria/fidejussoria bancaria, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, giusto disciplinare di gara del Qualora l’ammontare l'importo della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmentemedesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla DittaComune avrà la facoltà di bloccare i pagamenti all’impresa appaltatrice nelle necessarie quantità, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in promuovendo nel caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno. La garanzia fidejussoria prestata avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Ditta è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione anche in deroga all’articolo 1957 del Codice civile. Non è in alcun modo ammessa, l’eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.un’azione giudiziaria;
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Samples: Appalto Per Il Servizio Di Raccolta, Trasporto Conferimento E Smaltimento Dei Rifiuti Urbani
Deposito cauzionale. A titolo di garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti la Dittacontrattuali, per il risarcimento di eventuali danni e l’applicazione di penali, l’aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 54 dell’art. 32 comma 8 del Regolamento per l’amministrazione D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dell’art.103 del D.Lgs 50/2016, costituisce un deposito cauzionale per Euro predetto decreto legislativo d’importo pari al 10% dell’importo netto del contrattocorrispettivo contrattuale offerto in sede di gara. La cauzione definitiva, ridotto se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 50% in quanto applicabile il beneficio debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 931957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, comma 7, previo accertamento del D.Lgsregolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Terni. 50/2016, mediante polizza fidejussoria/fidejussoria bancaria, senza eccezioni ed oneri In caso di preventiva escussione, giusto disciplinare di gara del Qualora l’ammontare decurtazione dell’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro a seguito dell’applicazione di penalità l’aggiudicatario è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior dannonaturali e consecutivi dall’avvenuta escussione. La garanzia fidejussoria prestata avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui mancata costituzione della garanzia, determina la Ditta è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione anche in deroga all’articolo 1957 del Codice civile. Non è in alcun modo ammessa, l’eventuale richiesta, decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Dittastazione appaltante, volta ad ottenere la sospensione che aggiudica il servizio al soggetto che segue in graduatoria. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazioned.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Deposito cauzionale. A titolo di garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali tutti assunti la Dittacon il presente contratto, ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per tutela ad eventuali danni a beni mobili ed immobili, la contabilità generale dello Stato e dell’art.103 ditta aggiudicataria, all’atto della sottoscrizione dovrà prestare una cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o assicurativa, di durata non inferiore alla durata del D.Lgs 50/2016contratto decorrenti dalla data delle operazioni di gara, costituisce un deposito cauzionale per Euro pari al 10% dell’importo netto del contrattocanone di cui all’offerta economica (anni sei). La cauzione dovrà essere presentata sotto forma di fidejussione bancaria, ridotto del 50% in quanto applicabile il beneficio assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 93, comma 7, 107 del D.Lgs. 50/2016, mediante polizza fidejussoria/fidejussoria bancaria, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, giusto disciplinare di gara del Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno. La garanzia fidejussoria prestata avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Ditta è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino 385/1993 e sarà svincolata al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione tutte le obbligazioni contrattuali saranno adempiute, anche dopo la scadenza del contratto secondo quanto specificato nell’art. 113 del D.Lgs 163/2006. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente il beneficio della preventiva esclusione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile nonché l’operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra sanzione nel caso in deroga all’articolo 1957 cui la cauzione risultasse insufficiente. Il concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Codice civilecontratto. Non è in alcun modo ammessaIn caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese del concessionario, l’eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento prelevandone l'importo dal corrispettivo di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazioneaffidamento.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Deposito cauzionale. A titolo di garanzia degli obblighi contrattuali assunti la Ditta, ai Ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dell’art.103 del D.Lgs 50/2016, costituisce un deposito cauzionale per Euro pari al 10% dell’importo netto del contratto, ridotto del 50% in quanto applicabile il beneficio di cui all’artgli effetti dell’art. 93, comma 7, 103 del D.Lgs. 50/2016, la Società Appaltatrice dovrà sottoscrivere, pri ma della stipula del contratto, una cauzione fideiussoria definitiva, per un importo pari al 10% dell’im porto contrattuale. In presenza di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Anche per la garanzia definiti va si applica il comma 7 dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016 (possesso di certificazioni UNI CEI EN 4 5000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000, UNI CEI ISO 9000). La cauzione dovrà: - essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria/fidejussoria bancariaassicurativa; - essere valida per tutto il periodo dell’appalto; - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, senza eccezioni ed oneri la rinuncia alla eccezione di preventiva escussionecui all’art. 1957, giusto disciplinare comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, ogni contraria eccezione rimossa. Nel caso di gara del Qualora l’ammontare inadempienze contrattuali, l’Amministrazione avrà il diritto di avvalersi d’autorità della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causaprevista. La Ditta Appaltatrice avrà l’obbligo di reintegrare, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento un mese, l’importo della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; cauzione qualora l’Amministrazione abbia dovuto avvalersi di essa in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. La cauzione dovrà essere adeguata annualmente in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo variazione del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno. La garanzia fidejussoria prestata avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Ditta è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione anche in deroga all’articolo 1957 del Codice civile. Non è in alcun modo ammessa, l’eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazionecorrispettivo.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Deposito cauzionale. A titolo di garanzia degli obblighi contrattuali assunti la DittaAll’atto della sottoscrizione del contratto l’affidatario, ai sensi dell’articolo 54 dell’art. 103 del Regolamento D.Lgs. 50/16, deve produrre “una garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere costituita per l’amministrazione del patrimonio e per tutta la contabilità generale dello Stato e dell’art.103 del D.Lgs 50/2016, costituisce un deposito cauzionale per Euro pari al 10% dell’importo netto durata del contratto. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, ridotto del 50% in quanto applicabile il beneficio la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 931957, comma 7c. 2, del D.Lgscodice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 50/2016La mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell’affidamento, mediante polizza fidejussoria/fidejussoria bancariala stazione appaltante procederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Il Comune di Formia si riserva l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, senza eccezioni ed oneri il Comune di preventiva escussioneFormia, giusto disciplinare con apposito atto amministrativo, ha facoltà di gara trattenere sulla garanzia fideiussoria, in tutto od in parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall’applicazione del Qualora l’ammontare presente capitolato, anche a titolo di penale, con l’obbligo per l’impresa aggiudicataria di ricostituzione integrale dell'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro definitiva entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della dalla relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno. La garanzia fidejussoria prestata avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Ditta è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione anche in deroga all’articolo 1957 del Codice civile. Non è in alcun modo ammessa, l’eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
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Samples: Concession Agreement
Deposito cauzionale. A titolo L’impresa concorrente dovrà presentare, unitamente all’offerta, una cauzione provvisoria (l’attestazione di garanzia degli obblighi contrattuali assunti la Ditta, ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dell’art.103 del D.Lgs 50/2016, costituisce costituzione di un deposito cauzionale per Euro provvisorio) pari al 102% (duepercento) dell’importo netto a base di gara secondo le modalità precisate nel bando di gara. Ai sensi dell’art. 93 del contratto, D.Lgs. 50/2016 l’importo della garanzia può essere ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. (La dimostrazione del possesso di tale certificazione dovrà essere comprovata in quanto applicabile il beneficio sede di cui all’artofferta). 93, comma 7, Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/201650/2016 l’impresa aggiudicataria dovrà presentare, mediante polizza fidejussoria/fidejussoria bancaria, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, giusto disciplinare di gara al momento della stipulazione del Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare una cauzione definitiva nella misura del 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale secondo le modalità stabilite nel bando di gara. Per l’impresa aggiudicataria la cauzione residua nonché provvisoria sarà svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, mentre ai non aggiudicatari la richiesta di ogni maggior danno. La garanzia fidejussoria prestata avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Ditta è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione cauzione sarà svincolata con lettera liberatoria da parte dell’Amministrazione anche in deroga all’articolo 1957 del Codice civile. Non è in alcun modo ammessa, l’eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la sospensione appaltante entro 30 giorni dall’esecutività del provvedimento di incameramento del formale aggiudicazione. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione Comunale. Per l’impresa aggiudicataria il deposito cauzionale emesso dall’Amministrazionedefinitivo resterà vincolato, scaduto il contratto, fino a che non sarà definita ogni eventuale eccezione o controversia. E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per il Comune di Terni.
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Samples: Service Agreement
Deposito cauzionale. All’interno della “BUSTA A titolo – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve essere prodotta la documentazione in originale comprovante la costituzione di garanzia degli obblighi contrattuali assunti la Ditta, ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dell’art.103 del D.Lgs 50/2016, costituisce un deposito cauzionale per un ammontare pari ad Euro pari al 101.700,00 (millesettecento/00) corrispondenti all’2% dell’importo netto a base di gara, a garanzia della stipulazione del contrattocontratto in caso di aggiudicazione, come previsto dall’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016. Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di questo benefìcio, l’operatore economico segnala, in quanto applicabile sede di offerta, il beneficio possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di Associazione temporanea di imprese, l’eventuale riduzione opera secondo le disposizioni dettate dall’Autorità per la Vigilanza su Lavori Pubblici con determinazione n. 44 del 27.09.2000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al secondo paragrafo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit(EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni oggetto della presente procedura, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con le riduzioni di cui sopra per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all’Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti. In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento. La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire:
1. tramite deposito in contanti, tramite versamento diretto sul “conto di tesoreria” della committente Trentino Sviluppo S.p.A. presso tutti gli sportelli del Tesoriere Unicredit Banca spa; il versamento può essere effettuato altresì tramite bonifico sul conto medesimo - codice IBAN IT 03H0200811758000110120567 in tal caso il versante avrà immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che dovrà essere presentata a comprova dell’avvenuto deposito. L’offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della committente Trentino Sviluppo S.p.A.;
2. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. In tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell’avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di deposito. L’offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della committente Trentino Sviluppo S.p.A.;
3. mediante fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale. *** È ammessa la presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, a condizione che tale documento informatico sia inserito all’interno del plico in originale su adeguato supporto informatico oppure, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e xx.xx. in copia su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate esclusivamente se prestate dai seguenti soggetti: • soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; • imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni dall’Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni (I.V.A.S.S.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale. • intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 93107 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l’effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l’intermediario finanziario. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere sottoscritte in originale dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito). La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:
a. con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell’esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
a. con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (a tal fine è utilizzabile, da parte del soggetto che sottoscrive la polizza, il fac- simile di dichiarazione di cui all’allegato E della presente lettera invito). I concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità di cui alle precedenti lettere a) o b) ed integrata con le seguenti clausole: Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà riportare le seguenti clausole, come previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20/11/1998 e s.m.:
a) il soggetto fideiussore si impegna a risarcire la committente Trentino Sviluppo
b) la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
c) il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma 7dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dalla committente Trentino Sviluppo S.p.A. a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
d) il fideiussore rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma del D.Lgs. 50/2016codice civile;
e) il fideiussore si impegna, mediante polizza fidejussoria/fidejussoria bancariasu richiesta dell’Amministrazione, senza eccezioni ed a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
f) il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della committente Trentino Sviluppo S.p.A. Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di preventiva escussionequalsiasi tipo a carico dell’Amministrazione. Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell’aggiudicazione per tutte le Imprese, giusto disciplinare ad eccezione dell’Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l’Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale. Ai sensi dell’art.83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e dell’art. 23 della L.P. 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara del Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causae a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il termine di 10 contenuto e i soggetti che le devono rendere. - mancata presentazione del deposito cauzionale (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; garanzia fideiussoria ovvero ricevuta del tesoriere/CRO in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione deposito in contanti); - mancata sottoscrizione in originale (autografa o digitale) della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facoltà, fideiussione da parte dell’Amministrazionedel soggetto garante; - mancata presentazione dell’autentica notarile ovvero della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore, accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore; - presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dalla presente lettera invito; - mancanza anche di una sola delle clausole sopra richieste; - incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l’assolvimento di quanto richiesto dalla lettera invito, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dal concorrente; - errata indicazione del beneficiario e/o dell’oggetto dell’appalto; - in caso di inadempimentoraggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno. La garanzia fidejussoria prestata avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Ditta è tenuta in virtù mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione anche in deroga all’articolo 1957 del Codice civile. Non è in alcun modo ammessa, l’eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazionecostituendo raggruppamento.
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Samples: Invito a Trattativa Privata
Deposito cauzionale. A titolo di Alle condizioni previste dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la Ditta dovrà prestare, per la sottoscrizione del contratto, una garanzia degli obblighi contrattuali assunti la Dittadefinitiva, ai sensi dell’articolo 54 dell’art. 123 del Regolamento per l’amministrazione D.P.R. n. 207/2010, dell’importo netto del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dell’art.103 del D.Lgs 50/2016corrispettivo contrattuale, costituisce un deposito cauzionale per Euro pari al 10% dell’importo netto totale dei corrispettivi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al dieci per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Anche per la cauzione definitiva si applica quanto per essa espressamente previsto dalla normativa vigente; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Quanto sopra garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, dell’eventuale risarcimento danni, dell’integrità degli impianti e delle attrezzature di proprietà comunale, nonché del contrattorimborso delle somme che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto della Ditta Appaltatrice, ridotto a causa di inadempienza o cattiva esecuzione del 50% in quanto applicabile servizio, ivi compreso il beneficio di cui all’art. 93, comma 7, maggiore prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del D.Lgs. 50/2016, mediante polizza fidejussoria/fidejussoria bancaria, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, giusto disciplinare di gara del Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; servizio aggiudicato in caso di inottemperanza alla richiesta risoluzione del contratto per inadempienze della Ditta Appaltatrice. Resta salvo per l’Amministrazione Comunale l’esperimento di integrazione della cauzioneogni altra azione, venuta meno totalmente o parzialmente, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La Ditta Appaltatrice è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facoltà, da parte dell’AmministrazioneComune avesse dovuto avvalersi, in caso di inadempimentotutto o in parte, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare durante l’esecuzione del servizio. E’ ammessa la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior dannopresentazione della garanzia definitiva mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa. La garanzia fidejussoria prestata avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui deve prevedere espressamente la Ditta è tenuta in virtù rinuncia al beneficio della preventiva escussione del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione anche in deroga all’articolo 1957 del Codice civile. Non è in alcun modo ammessa, l’eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’AmministrazioneComunale.
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Samples: Service Agreement
Deposito cauzionale. A titolo di garanzia degli obblighi contrattuali assunti assunti, la Ditta, ai sensi dell’articolo 54 Ditta costituisce cauzione definitiva stabilita nella misura del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dell’art.103 del D.Lgs 50/2016, costituisce un deposito cauzionale per Euro pari al 10% dell’importo netto contrattuale dell’appalto ai sensi dell’art. 103 del contratto, ridotto del 50% in quanto applicabile il beneficio D.Lgs 50/2016. L’Amministrazione è autorizzata a prelevare dalla cauzione definitiva tutte le somme di cui all’artdiventasse creditrice nei riguardi della Ditta, per inadempienze contrattuali o danni, o altro imputabili alla stessa Xxxxx. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, mediante polizza fidejussoria/fidejussoria bancaria, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, giusto disciplinare di gara del Qualora l’ammontare Conseguentemente alla riduzione della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causacauzione, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il è obbligata nel termine di 10 giorni 30 (diecitrenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare a reintegrare la cauzione residua nonché stessa nella misura originaria. Diversamente la richiesta cauzione verrà integrata d’ufficio, sull’importo di liquidazione. Al termine dell’appalto sarà liquidata e saldata ogni maggior danno. La garanzia fidejussoria prestata avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Ditta è tenuta in virtù del presente contratto ependenza, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione anche in deroga all’articolo 1957 del Codice civile. Non è in alcun modo ammessa, l’eventuale richiesta, sentiti i pareri favorevoli dei competenti Uffici che attesteranno gli adempimenti da parte della Dittaditta a tutti gli obblighi verso il Comune, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento e l’assenza di incameramento prevedere verso dipendenti e gli Enti previdenziali, e assicurativi. Lo svincolo del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazionesarà oggetto d’apposito provvedimento amministrativo. Nel caso in cui la cauzione venisse prestata da intermediari Finanziari, questi dovranno attestare di essere iscritti nell’apposita lista del Ministero del Tesoro (art. 107 – D.Lgs n. 385 del 1/9/1993) e di svolgere in via prevalente questa attività.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto