Determinazione del danno (Valore a nuovo). La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza secondo le norme che seguono: A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione: 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) diffalcato dell'importo come ad A) 2). B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione: 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso; 2) si stima il valore ricavabile dai residui. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1) diffalcato dell'importo come a B) 2) Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B1 - B2). La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.
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Determinazione del danno (Valore a nuovo). La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza secondo Si conviene tra le norme che seguonoparti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di “ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:
Aa) Nel in caso di danno suscettibile distruzione: • per i fabbricati e per i beni immobili, il costo nonché ogni spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell’area); • per i beni mobili, il costo di riparazione:
1) si stima l'importo totale rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di riparazionetrasporto, valutate secondo montaggio e fiscali; • per le opere d’arte ed i costi valori l’indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, necessarie con i limiti di indennizzo specificati all’Art.2 della Sezione 6. • per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava le merci il valore di acquisto al momento del sinistro;
2b) in caso di danno parziale: • il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati. Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri :
c) L’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto fabbricati, reti ed impianti, escluso quanto non più in esercizio alla data del sinistro.
d) In nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun fabbricato, macchinario o impianto un importo superiore a 3 volte il relativo valore determinato in base allo stato d’uso.
e) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
f) la società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
g) qualora l’Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di “ricostruzione e rimpiazzo” o le riparazioni ed i restauri, la società provvederà all’indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell’art.1908 C.C..
h) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l’ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all’Art.2 Sezione 3 della presente polizza.
i) Xxx i danni alle merci, si stima il valore ricavabiledi acquisto al momento del sinistro.
j) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni
k) per le opere d’arte parzialmente danneggiate l’indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l’eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell’opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all’Art.2 della Sezione 6.
l) Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla Legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.
m) Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto fra le parti che:
I) l’assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
II) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
III) la Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
IV) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
n) Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite. L'indennizzo massimo fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l’indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) diffalcato dell'importo come ad A) 2)effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
Bo) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
1) si stima se per la ricostruzione o il costo di rimpiazzo a nuovo ripristino dei fabbricati l’Assicurato dovrà rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
2) e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si stima conviene che l’indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi. L’indennizzo sarà pari all’importo del danno come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l’eventuale valore di recupero dei residui. Si conviene che, qualora il valore ricavabile dai residui. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1) diffalcato dell'importo come a B) 2) Un danno si considera assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, è consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B1 - B2). La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizzada sinistro.
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Determinazione del danno (Valore a nuovo). La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza secondo Si conviene tra le norme che seguonoparti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di “ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:
Aa) Nel in caso di danno suscettibile distruzione: • per i fabbricati il costo di riparazione:
1) si stima l'importo totale ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell’area); • per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di riparazionetrasporto, valutate secondo montaggio e fiscali; • per le opere d’arte ed i costi valori l’indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, necessarie con i limiti di indennizzo specificati all’Art.2 della Sezione 6. • per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava le merci il valore di acquisto al momento del sinistro;
2b) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) diffalcato dell'importo come ad A) 2).
B) Nel in caso di danno non suscettibile parziale: • il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati. Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri :
1c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
d) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
i) qualora l’Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di “ricostruzione e rimpiazzo” o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all’indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell’art.1908 C.C..
j) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l’ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all’Art.3 Sezione 3 della presente polizza.
k) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di rimpiazzo a nuovo ricostruzione delle informazioni
l) per le opere d’arte parzialmente danneggiate l’indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l’eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell’opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all’Art.2 della Sezione 6.
m) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l’Assicurato dovrà rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
2e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l’indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi. L’indennizzo sarà pari all’importo del danno come stimato ai punti a) si stima usque i) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l’eventuale valore di recupero dei residui. Si conviene che, qualora il valore ricavabile dai residui. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a Bassicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) 1) diffalcato dell'importo come a B) 2) Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad Ausque j), eguagliano è consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B1 - B2)non da sinistro. La Società ha Le disposizioni del presente articolo non sono operanti per la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.garanzia Furto Polizza All Risks Patrimonio n° Page 25 of 28
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Determinazione del danno (Valore a nuovo). La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza secondo Si conviene tra le norme che seguonoparti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:
Aa) Nel in caso di danno suscettibile distruzione: • per i fabbricati il costo di riparazione:
1) si stima l'importo totale ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area); • per la rete fognaria, l’acquedotto e la rete di illuminazione pubblica oltre che il costo di ricostruzione a nuovo s’intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri; • per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di riparazionetrasporto, valutate secondo i costi montaggio e fiscali; • per le opere d'arte l’indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati all’Art.2 della Sezione 6.
b) in caso di danno parziale: • il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati. Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:
c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
d) la Società indennizza altresì le spese necessarie per ripristinare l'impianto il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
e) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all’indennizzo dei danni sofferti, in cui quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..
f) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si trovava stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all’Art.3 Sezione 3 della presente polizza.
g) per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro;
2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) diffalcato dell'importo come ad A) 2).
Bh) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
1) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di rimpiazzo a nuovo ricostruzione delle informazioni
i) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l’indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l’eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell’opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all’Art.2 della Sezione 6.
j) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l’Assicurato dovrà rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
2) e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si stima il valore ricavabile dai residuiconviene che l’indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo del danno come stimato come a Bai punti a) 1usque j) diffalcato dell'importo come a B) 2) Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le che precedono oltre alle spese di riparazionesalvataggio, calcolate come ad Aalle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui. Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque j), eguagliano é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come non da sinistro. Quanto previsto nell’ultimo capoverso (compensazione tra partite) non si applica alle partite a B) (stima B1 - B2). La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizzaPrimo rischio assoluto.
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Determinazione del danno (Valore a nuovo). La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza secondo Si conviene tra le norme che seguonoparti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” delle cose distrutte o danneggiate, siano esse in funzione oppure ancora imballate e/o in attesa di installazione, come segue:
Aa) Nel in caso di danno suscettibile distruzione: ⮚ per i fabbricati il costo di riparazione:
1) si stima l'importo totale ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area); ⮚ per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali, oppure con caratteristiche superiori, aumentato delle spese di riparazionetrasporto, valutate secondo montaggio e fiscali e di quant’altro inerente; ⮚ per le opere d'arte ed i costi valori l'indennizzo verrà effettuato in base al valore più elevato fra il valore di mercato, stima benevisa ove presente, valore segnalato, ove presente, da atto formale della Sovrintendenza ai Beni Culturali al momento del sinistro, necessarie con i limiti di indennizzo specificati all'Art. 2 della Sezione 6. ⮚ per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava le merci il valore di acquisto al momento del sinistro;.
2b) in caso di danno parziale: ⮚ il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati. Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:
a) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro simile o con caratteristiche superiori si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per prestazioni
b) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza
c) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..
d) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'Art. 3 Sezione 3 della presente polizza
e) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricerca, ricostruzione, bonifica, ripristino dei dati e delle informazioni
f) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore ricavabilestimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all'Art. 2 della Sezione 6
g) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche ed altre norme in materia di urbanistica e/o di impiantistica, e/o risparmio/contenimento energetico, vigenti al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite. l’assicuratore riconoscerà integralmente le spese sostenute e rese necessarie per l’adeguamento della costruzione alle norme vigenti L'indennizzo massimo sarà pari all'importo del danno come stimato come ad Aai punti a) 1usque g) diffalcato dell'importo come ad A) 2).
B) Nel caso che precedono oltre alle spese di danno non suscettibile salvataggio, alle spese di riparazione:
1) si stima il costo demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
2) si stima polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui. Si conviene che, qualora il valore ricavabile dai residui. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1) diffalcato dell'importo come a B) 2) Un danno si considera assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B1 - B2). La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizzada sinistro.
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Determinazione del danno (Valore a nuovo). La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza secondo le norme che seguonoSi conviene tra Ie parti che, in caso di danno, totaIe o parziaIe causato da eventi previsti daIIa presente poIizza, I'indennizzo verrà caIcoIato in base aI costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" deIIe cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:
Aa) Nel in caso di distruzione: • per i fabbricati iI costo di ricostruzione a nuovo (escIuso iI vaIore deII'area); • per Ia rete fognaria, I'acquedotto e Ia rete di iIIuminazione pubbIica oItre che iI costo di ricostruzione a nuovo s'intendono comprese anche Ie spese sostenute per scavi, sterri e reinterri; • per i beni mobiIi iI costo di rimpiazzo deIIe cose assicurate con aItre nuove eguaIi oppure equivaIenti per rendimento economico, ivi comprese Ie spese di trasporto, montaggio e fiscaIi; • per Ie opere d'arte I'indennizzo verrà effettuato in base aI vaIore di mercato aI momento deI sinistro, con i Iimiti di indennizzo specificati aII'Art.2 deIIa Sezione 6.
b) in caso di danno suscettibile di riparazione:
1) si stima l'importo totale delle spese parziaIe: • iI costo integraIe di riparazione, valutate secondo ripristino e restauro degIi enti danneggiati. Si precisa aItresì che neIIa Iiquidazione deI danno verranno osservati i costi al seguenti criteri:
c) reIativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando iI mercato non offrisse Ia possibiIità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un aItro identico si stimerà iI vaIore di rimpiazzo in base aIIa cosa più affine per equivaIenza di prestazioni neIIe stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se Ia cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
d) Ia Società indennizza aItresì Ie spese necessarie per iI controIIo ed iI coIIaudo e reIative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabiIe a termini di poIizza.
e) quaIora I'Assicurato non intendesse fare eseguire Ie operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o Ie riparazioni ed i restauri, Ia Società provvederà aII'indennizzo dei danni sofferti, in quanto IiquidabiIi, ai sensi deI presente articoIo nei Iimiti deI disposto deI primo comma deII'art.1908 C.C..
f) per i danni derivanti daIIa perdita di pigioni I'ammontare deI danno si stabiIisce determinando iI tempo strettamente necessario per iI ripristino dei IocaIi danneggiati fermo quanto previsto aII'Art.3 Sezione 3 deIIa presente poIizza.
g) per i danni aIIe merci si stima iI vaIore di acquisto aI momento del deI sinistro.
h) per i danni agIi archivi si stima iI costo deI materiaIe su cui vengono riportate informazioni nonché iI costo di ricostruzione deIIe informazioni
i) per Ie opere d'arte parziaImente danneggiate I'indennizzo comprenderà oItre aIIe spese di ripristino anche I'eventuaIe deprezzamento neI Iimite deI 25% deI vaIore stimato deII'opera e comunque non oItre iI massimo esborso per singoIa opera specificato aII'Art.2 deIIa Sezione 6.
j) se per Ia ricostruzione o iI ripristino dei fabbricati I'Assicurato dovrà rispettare Ie “Norme tecniche per Ie costruzioni in zone sismiche” vigenti aI momento deI sinistro e se Ia Contraente ha assicurato neI vaIore iI costo per Ie suddette norme, si conviene che I'indennizzo sarà comprensivo di taIi costi, restando comunque convenuto che taIe condizione non si appIicherà per i fabbricati non rispondenti aIIe “Norme tecniche per Ie costruzioni neIIe zone sismiche” in vigore aII'epoca deIIa reaIizzazione degIi stessi. L'indennizzo sarà pari aII'importo deI danno come stimato ai punti a) e j) che precedono oItre aIIe spese di saIvataggio, aIIe spese di demoIizione e sgombero dei residuati deI sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto ed aIIe spese tutte indennizzabiIi a termini di poIizza, mentre verrà portato in deduzione I'eventuaIe vaIore di recupero dei residui. Si conviene che, quaIora iI vaIore assicurato di una o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
2) si stima il valore ricavabile, al momento del più partite coIpite da sinistro, dei residui delle parti sostituite. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad Aprese ciascuna separatamente, risuItasse inferiore ai vaIori stimati secondo quanto stabiIito aI presente articoIo, punti a) 1) diffalcato dell'importo come ad A) 2).
B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
2) si stima il valore ricavabile dai residui. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1) diffalcato dell'importo come a B) 2) Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad Ae j), eguagliano é consentito addizionare neI computo dei vaIori assicurati di taIi partite deficitarie Ie eventuaIi eccedenze riIevate suIIe rimanenti partite coIpite o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B1 - B2). La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizzanon da sinistro.
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Determinazione del danno (Valore a nuovo). La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza secondo Si conviene tra le norme che seguonoparti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di “ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:
Aa) Nel in caso di danno suscettibile distruzione: • per i fabbricati e per i beni immobili, il costo nonché ogni spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell’area); • per i beni mobili, il costo di riparazione:
1) si stima l'importo totale rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di riparazionetrasporto, valutate secondo montaggio e fiscali; • per le opere d’arte ed i costi valori l’indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, necessarie con i limiti di indennizzo specificati all’Art.2 della Sezione 6. • per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava le merci il valore di acquisto al momento del sinistro;
2b) in caso di danno parziale: • il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati. Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri :
c) L’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto fabbricati, reti ed impianti, contenuto in stato di attività, escluso quanto non più in esercizio alla data del sinistro.
d) In nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun fabbricato, macchinario o impianto un importo superiore a 3 volte il relativo valore determinato in base allo stato d’uso.
e) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
f) la società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
g) qualora l’Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di “ricostruzione e rimpiazzo” o le riparazioni ed i restauri, la società provvederà all’indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell’art.1908 C.C..
h) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l’ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all’Art.2 Sezione 3 della presente polizza.
i) Xxx i danni alle merci, si stima il valore ricavabiledi acquisto al momento del sinistro.
j) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni
k) per le opere d’arte parzialmente danneggiate l’indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l’eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell’opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all’Art.2 della Sezione 6.
l) Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla Legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.
m) Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto fra le parti che:
I) l’assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
II) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
III) la Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
IV) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
n) Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite. L'indennizzo massimo fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l’indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) diffalcato dell'importo come ad A) 2)effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
Bo) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
1) si stima se per la ricostruzione o il costo di rimpiazzo a nuovo ripristino dei fabbricati l’Assicurato dovrà rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
2) e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si stima conviene che l’indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi. L’indennizzo sarà pari all’importo del danno come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l’eventuale valore di recupero dei residui. Si conviene che, qualora il valore ricavabile dai residui. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1) diffalcato dell'importo come a B) 2) Un danno si considera assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, è consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B1 - B2). La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizzada sinistro.
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Determinazione del danno (Valore a nuovo). La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza secondo Si conviene tra le norme che seguonoparti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di “ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:
Aa) Nel in caso di danno suscettibile distruzione: • per i fabbricati il costo di riparazione:
1) si stima l'importo totale ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell’area); • per i beni mobili, ivi compresi i veicoli, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di riparazionetrasporto, valutate secondo montaggio e fiscali; • per le opere d’arte ed i costi valori l’indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, necessarie con i limiti di indennizzo specificati all’Art.2 della Sezione 6. • per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava le merci il valore di acquisto al momento del sinistro;
2b) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) diffalcato dell'importo come ad A) 2).
B) Nel in caso di danno non suscettibile parziale: • il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati. Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri :
1c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per
d) equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
e) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
f) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l’ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all’Art.3 Sezione 3 della presente polizza.
g) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di rimpiazzo a nuovo ricostruzione delle informazioni
h) per le opere d’arte parzialmente danneggiate l’indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l’eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell’opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all’Art.2 della Sezione 6.
i) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l’Assicurato dovrà rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
2e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l’indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi. L’indennizzo sarà pari all’importo del danno come stimato ai punti a) si stima usque h) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l’eventuale valore di recupero dei residui. Si conviene che, qualora il valore ricavabile dai residui. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a Bassicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) 1) diffalcato dell'importo come a B) 2) Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad Ausque h), eguagliano é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o superano non da sinistro. Qualora a causa di un medesimo evento risultassero attivate due o più diverse garanzie di cui alla presente polizza si conviene che per ciascuna garanzia verrà applicato il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B1 - B2)relativo limite, qualora previsto, ma verrà applicata, al cumulo delle garanzie, solo una franchigia identificata sin d’ora nella più elevata. La Società ha L’eventuale scoperto, viceversa, verrà applicato ad ogni singola garanzia. Parimenti, qualora un medesimo evento danneggiasse beni situati in ubicazioni diverse si conviene che, fermo il limite fissato per la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristichegaranzia, prestazioni e rendimento. Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizzaverrà applicato una sola franchigia salvo se diversamente specificato.
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Determinazione del danno (Valore a nuovo). Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate. La presente determinazione del danno viene eseguita separatamente non è operante per ogni singola partita della polizza secondo le norme che seguonola garanzia Furto e Rapina, mentre è operante per il Furto e Rapina dell’Attrezzatura Elettronica. L’indennizzo verrà determinato come segue:
Aa) Nel in caso di danno suscettibile distruzione: • per i fabbricati il costo di riparazione:
1) si stima l'importo totale ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area); • per le infrastrutture interrate, oltre che il costo di ricostruzione a nuovo s’intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri; • per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di riparazionetrasporto, valutate secondo i costi montaggio e fiscali; • per le opere d'arte l’indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, necessarie con i limiti di indennizzo specificati all’Art.2 della Sezione 6. • per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale i veicoli in cui si trovava genere, il costo di riacquisto a nuovo del veicolo al momento del danno, per tutti i veicoli di età non superiore ai 6 mesi: per i veicoli di età superiore ai 6 mesi la determinazione del valore avverrà sulla base del valore del veicolo prendendo a riferimento la tariffa EUROTAX giallo in vigore al momento del sinistro;
2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) diffalcato dell'importo come ad A) 2).
Bb) Nel in caso di danno non suscettibile di riparazione:
1) si stima parziale: • il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
2) si stima il valore ricavabile dai residui. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1) diffalcato dell'importo come a B) 2) Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese integrale di riparazione, calcolate come ad A)ripristino e restauro degli enti danneggiati.
c) relativamente a macchinari, eguagliano o superano impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B1 - B2). La Società ha di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, cosa affine dia rendimento economico e prestazioni e rendimento. Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizzamaggiori.
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Determinazione del danno (Valore a nuovo). La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza secondo Si conviene tra le norme che seguonoparti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di ricostruzione e/o rimpiazzo a nuovo delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:
Aa) Nel in caso di danno suscettibile distruzione: • per i fabbricati il costo di riparazione:
1) si stima l'importo totale ricostruzione a nuovo, compreso spese tecniche e oneri relativi, escluso solo il valore dell'area; • per la rete fognaria, l’acquedotto e la rete di illuminazione pubblica oltre che il costo di ricostruzione a nuovo s’intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri; • per i beni mobili il costo di rimpiazzo o riacquisto sul mercato delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di riparazionetrasporto, valutate secondo i costi montaggio e fiscali; • per le opere d'arte l’indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati all’Art.2 della Sezione 6.
b) in caso di danno parziale: • il costo integrale di ricostruzione, riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
d) i lavori di ricostruzione e/o gli interventi di rimpiazzo (che possono anche essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo l'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze o richiesti da Enti preposti alla salvaguardia di fabbricati di valore storico od artistico, sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società) devono essere iniziate e condotti a termine con ragionevole sollecitudine.
e) La Società indennizza altresì le spese necessarie per ripristinare l'impianto il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
f) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di ricostruzione e rimpiazzo o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all’indennizzo dei danni sofferti, in cui quanto liquidabili, ai sensi dell'art.1908 C.C..
g) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si trovava stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all’Art.3 Sezione 3 della presente polizza.
h) per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro;
2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) diffalcato dell'importo come ad A) 2).
Bi) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
1) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
2) si stima il valore ricavabile dai residui. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1) diffalcato dell'importo come a B) 2) Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B1 - B2). La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.ricostruzione delle informazioni
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Samples: Polizza Incendio Ed Altri Rischi
Determinazione del danno (Valore a nuovo). La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza secondo Si conviene tra le norme che seguono:
A) Nel parti che, in caso di danno suscettibile danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di riparazione:“ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” delle cose distrutte o danneggiate.
1a) si stima l'importo totale in caso di distruzione: • per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell’area); • per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di riparazionetrasporto, valutate secondo montaggio e fiscali; • per le opere d’arte ed i costi valori l’indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, necessarie con i limiti di indennizzo specificati all’Art.2 della Sezione 6. • per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava le merci il valore di acquisto al momento del sinistro;
2b) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) diffalcato dell'importo come ad A) 2).
B) Nel in caso di danno non suscettibile parziale: • il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati. Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri :
1c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
d) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
e) qualora l’Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di “ricostruzione e rimpiazzo” o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all’indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell’art.1908 C.C..
f) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l’ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all’Art.3 Sezione 3 della presente polizza.
g) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di rimpiazzo a nuovo ricostruzione delle informazioni.
h) per le opere d’arte parzialmente danneggiate l’indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l’eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell’opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all’Art.2 della Sezione 6.
i) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l’Assicurato dovrà rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
2e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l’indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi. L’indennizzo sarà pari all’importo del danno come stimato ai punti a) si stima usque i) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l’eventuale valore di recupero dei residui. Si conviene che, qualora il valore ricavabile dai residui. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a Bassicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) 1) diffalcato dell'importo come a B) 2) Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad Ausque i), eguagliano é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B1 - B2). La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizzanon da sinistro.
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Determinazione del danno (Valore a nuovo). La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza secondo Si conviene tra le norme che seguonoparti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:
Aa) Nel in caso di danno suscettibile distruzione: • per i fabbricati e le opere civili in genere il costo di riparazione:
1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
2) si stima ricostruzione a nuovo (escluso il valore ricavabiledell'area); • per i macchinari, al momento del sinistrole attrezzature e gli arredi il costo di ricostruzione a nuovo (costo di rimpiazzo); • per gli impianti e le attrezzature interrate che il costo di ricostruzione a nuovo s’intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, dei residui delle parti sostituite. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) diffalcato dell'importo come ad A) 2).
B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
1) si stima sterri e reinterri; • per i beni mobili il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
2) si stima il valore ricavabile dai residui. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1) diffalcato dell'importo come a B) 2) Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di riparazionetrasporto, calcolate come ad A), eguagliano o superano montaggio e fiscali;
b) in caso di danno parziale: • il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B1 - B2). La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi costo integrale di riparazione, riparazioni provvisorieripristino e restauro degli enti danneggiati.
c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per modifiche o miglioramenti equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizzadestinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
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Determinazione del danno (Valore a nuovo). La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza secondo Si conviene tra le norme che seguonoparti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” delle cose distrutte o danneggiate, siano esse in funzione oppure ancora imballate e/o in attesa di installazione, come segue:
Aa) Nel in caso di danno suscettibile distruzione: ⮚ per i fabbricati il costo di riparazione:
1) si stima l'importo totale ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area); ⮚ per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali, oppure con caratteristiche superiori, aumentato delle spese di riparazionetrasporto, valutate secondo montaggio e fiscali e di quant’altro inerente; ⮚ per le opere d'arte ed i costi valori l'indennizzo verrà effettuato in base al valore più elevato fra il valore di mercato, stima benevisa ove presente, valore segnalato, ove presente, da atto formale della Sovrintendenza ai Beni Culturali al momento del sinistro, necessarie con i limiti di indennizzo specificati all'Art. 2 della Sezione 6. ⮚ per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava le merci il valore di acquisto al momento del sinistro;.
2b) in caso di danno parziale: ⮚ il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati. Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:
a) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro simile o con caratteristiche superiori si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per prestazioni
b) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza
c) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..
d) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'Art. 3 Sezione 3 della presente polizza
e) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricerca, ricostruzione, bonifica, ripristino dei dati e delle informazioni
f) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore ricavabilestimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all'Art. 2 della Sezione 6
g) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche ed altre norme in materia di urbanistica e/o di impiantistica, e/o risparmio/contenimento energetico, vigenti al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite. l’assicuratore riconoscerà integralmente le spese sostenute e rese necessarie per l’adeguamento della costruzione alle norme vigenti L'indennizzo massimo sarà pari all'importo del danno come stimato come ad Aai punti a) 1usque g) diffalcato dell'importo come ad A) 2).
B) Nel caso che precedono oltre alle spese di danno non suscettibile salvataggio, alle spese di riparazione:
1) si stima il costo demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
2) si stima xxxxxxx, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui. Si conviene che, qualora il valore ricavabile dai residui. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1) diffalcato dell'importo come a B) 2) Un danno si considera assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B1 - B2). La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizzada sinistro.
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