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Diagnosi Clausole campione

Diagnosi. Il metodo piùaffidabile in nostro possesso per porre diagnosi di COVID-19 èabbinare il quadro clinico ad un campione di secrezioni delle vie aeree superiori positivo per la presenza di Sars- CoV-2. Nel soggetto non ospedalizzato questo campione viene raccolto tramite il tampone na- sofaringeo, che èuna sorta di cotton fioc sterile da inserire nel naso o nella gola del potenziale infetto per valutare la presenza in loco del virus. Si tratta di un metodo definito piùspecifico che sensibile: se positivo ci sono alte probabilitàche il soggetto sia davvero malato, se negativo non si puòessere certi della guarigione. Ad ogni modo un individuo che presenti dei sintomi compatibili con COVID-19 e abbia in anam- nesi un contatto con un soggetto con diagnosi certa, dopo un periodo di tempo compatibile con incubazione, èda considerarsi malato a prescindere dal test.
Diagnosi. Il disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività è “una situazione/stato persistente di disattenzione e/o iperattività e impulsività più frequente e grave di quanto tipicamente si osservi in bambini di pari livello di sviluppo” (DSM-IV). La disattenzione, l'iperattività e l’impulsività sono comunemente noti come i sintomi chiave di questa sindrome. Essi devono essere presenti per almeno 6 mesi ed aver fatto la loro comparsa prima dell'età di 7 anni. La International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10) dell'Organizzazione mondiale della sanità utilizza il termine “disturbo ipercinetico” per una diagnosi definita più restrittivamente (5). Essa differisce dalla classificazione del DSM-IV in quanto tutti e tre i problemi di attenzione, iperattività e impulsività devono essere contemporaneamente presenti e deve essere soddisfatto il criterio più rigoroso della loro presenza in una molteplicità di setting, mentre la presenza di un altro disturbo costituisce un criterio di esclusione. In base ai criteri diagnostici sistematizzati nel Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-III; DSM-IIIR; DSM-IV) e nel Diagnostic and statistical manual for primary care, child and adolescent version (DSM-PC). la diagnosi di ADHD si basa sulla presenza di: ⮚ 6 o più dei 9 sintomi di disattenzione oppure ⮚ 6 o più dei 9 sintomi di iperattività\impulsività. La Consensus Conference italiana ha definito i criteri e gli strumenti necessari per una corretta diagnosi di ADHD. Questi criteri sono esposti in dettaglio nelle linee guida SINPIA “ADHD: Diagnosi & terapia farmacologi che”. Di seguito si sintetizzano gli aspetti salienti del processo diagnostico.
Diagnosi. Il quadro clinico del paziente dovrà essere strutturato attraverso “sessioni diagnostiche”. La sessione diagnostica descriverà il quadro diagnostico di un paziente ad una determinata data. Al momento della registrazione/salvataggio dovrà essere storicizzata (non sarà più modificabile). Per aggiornare il quadro diagnostico del paziente occorrerà aprire una nuova sessione diagnostica nella quale sarà, ad esempio, possibile: - formulare una nuova diagnosi - chiudere una specifica diagnosi - modificare la diagnosi prevalente. Saranno fornite alcune indicazioni e controlli. Ad esempio: - nella nuova sessione diagnostica vengono riproposte solo le diagnosi attive - la data di prima formulazione delle diagnosi non è modificabile - le diagnosi non più valide vengono chiuse e non rimangono nella nuova sessione diagnostica - la diagnosi chiusa viene salvata nella sessione precedente - la prevalenza viene valorizzata solo su una diagnosi. Non vengono segnalate le diagnosi secondarie - tutte le azioni vengono tracciate con nome operatore, data e ora - ogni figura professionale può inserire/eliminare/modificare solo le diagnosi di propria competenza - la classificazione utilizzata è ICD-10 Il sistema deve avere dei controlli di qualità sulle diagnosi inserite. Ad esempio: - non possono essere inserite diagnosi di “capitolo” (sono visualizzabili ma non editabili) nel caso in cui il sistema preveda delle sottocategorie - le diagnosi NAS – Non altrimenti specificate possono essere valorizzate entro determinati periodi di tempo o permanere per tutto il percorso dell’assistito. Gli operatori possono aggiornare e inserire le codifica più corretta successivamente al trattamento - SCCE dovrà prevedere un sistema per ricordare l’aggiornamento della sezione diagnostica (1 volta all’anno) al fine di confermare/modificare/aggiungere diagnosi. Nel DSM-DP vi è una situazione differenziata in merito all’uso dei sistemi di classificazione delle diagnosi: vi sono alcuni servizi che utilizzano l’ICD10, mentre i Centri di salute mentale l’ICD9 CM, utilizzato anche per la codifica diagnostica dei ricoveri ospedalieri, che non rientrano nel progetto della cartella unica del Dipartimento. Attualmente la classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari collegati – Decima revisione – ICD-10 è utilizzata da: - Servizi per le dipendenze patologiche - Servizi di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza - Servizi di Salute nelle carceri - codifiche delle d...
Diagnosi. Ogni centrale dovrà essere in grado di compiere autonomamente un continuo controllo ed auto-test dei rivelatori e delle schede installate all’interno di essa senza inficiare in alcun modo sulle funzionalità di rivelazione.
Diagnosi. Dettaglio dei servizi erogati (di seguito denominate collettivamente “Informazioni obbligatorie”)
Diagnosi. Tipologia
DiagnosiGli obiettivi della diagnosi sono rappresentati dalla identificazione dell’insetto pungitore, dalla classificazione del tipo di reazione e dalla conferma del meccanismo patogenetico IgE-mediato. La diagnosi, quindi, si basa sulla storia clinica e sul risultato dei test in vivo (test cutanei) e in vitro (dosaggio su siero di IgE specifiche) per estratti interi e per allergeni ricombinanti. I test cutanei intradermici rappresentano il “gold standard” della diagnostica e devono essere eseguiti almeno due settimane dopo la puntura, per escludere una falsa risposta negativa durante il periodo refrattario. Ad oggi, sia per la diagnosi che per l’immunoterapia, sono disponibili veleni standardizzati di Apis mellifera, Vespula spp., Polistes spp., Vespa crabro e Bombus terrestris; i veleni di Vespula e Polistes sono costituiti da mix di specie clinicamente rilevanti (Vespula spp.: Vespula vulgaris, V. flavopilosa, V. germanica, V. maculifrons, V. pennsylvania, V, squamosa - Polistes americani: Polistes annularis, P. exclamans, P. fuscatus, P. metricus). A motivo della bassa cross-reattività tra i veleni di Polistini Europei ed Americani, ora sono disponibili anche estratti di Polistes dominula (tipicamente europeo). La ricerca di XxX specifiche su siero è praticabile fin da subito dopo la puntura, anche se il periodo migliore per la loro determinazione è di 1-4 settimane dopo la stessa. Attualmente il più importante fattore che complica la diagnosi è la presenza di positività multiple in pazienti punti da un singolo imenottero non riconosciuto. Qualora ci si trovi di fronte ad una apparente sensibilizzazione multipla (Ape/ vespidi o Vespula/Polistes) ai test intradermici o al dosaggio delle IgE specifiche, non è sempre facile discriminare se si tratta di reale polisensibilizzazione o di cross- reattività. Grazie alla disponibilità in commercio di alcuni allergeni maggiori dei veleni espressi in forma ricombinante è possibile valutare la positività anticorpale a singoli allergeni ricombinanti (CRD Component-Resolved-Diagnosis). Avvalendosi della CRD, quindi, è possibile effettuare una diagnosi altamente specifica, distinguendo le molecole del singolo veleno realmente coinvolte nella reazione da quelle cross- reattive; ciò può essere di grande ausilio nella scelta dell’immunoterapia specifica più appropriata, soprattutto tra ape e Vespula. Altro metodo per distinguere la doppia sensibilizzazione dalla cross-reattività è rappresentato dalla CAP-inibizione, test tuttav...
Diagnosi. Le “fasi” del turnaround

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  • Efficacia 1. La presente convenzione, vincolante all'atto della sottoscrizione per il Soggetto attuatore-beneficiario e il Principal Investigator, diventerà efficace per il Ministero a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo.

  • Profili professionali Ausiliario specializzato

  • FARMACI E DIAGNOSTICI Determinazioni 979 30/07/20 14.14 ESTARFAPR41 - FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI (SPECIALITÀ MEDICINALI, MEZZI DI CONTRASTO, SOLUZIONI INFUSIONALI, STUPEFACENTI) OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA, MEDIANTE SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (SDA), AI SENSI DELLART. 55 DEL D. LGS. 50/2016. RIFERIMENTO PROGRAMMAZIONE FARMACI CUI 0000-000-0000. AGGIUDICAZIONE DITTE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 13.616.727,85 (IVA INCLUSA) FARMACI E DIAGNOSTICI Determinazioni 980 30/07/20 15.00 CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 48 POSTI A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA MEDICINA E CHIRURGIA DACCETTAZIONE E DURGENZA DI CUI N. 25 POSTI PER LAZIENDA USL TOSCANA CENTRO, N. 20 POSTI PER LAZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST E N. 3 POSTI PER LAZIENDA USL TOSCANA SUD-EST (113/2019/CON) AMMISSIONE DEI CANDIDATI A SEGUITO DI RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE UOC PROCEDURE CONCORSUALI E SELETTIVE Determinazioni 981 30/07/20 16.30 CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ASSISTENTE SANITARIO (CAT. D) - (162/2019/CON) DA ASSEGNARE ALLAZIENDA USL TOSCANA CENTRO RISERVATO AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE - RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA GRADUATORIA GENERALE DI MERITO UOC PROCEDURE CONCORSUALI E SELETTIVE Determinazioni 982 31/07/20 9.46 PROROGA TECNICA DI 180 GIORNI DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA LIBERA PROFESSIONE PER LE AZIENDE SANITARIE DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO E PER LAOU CAREGGI, DA DESTINARE A AOU PISANA, AUSLT NORD OVEST, AOU CAREGGI, AUSLT CENTRO, ISPRO, AOU SENESE E AUSLT SUD EST PER IL PERIODO 01/08/2020 31/01/2021.

  • Cronoprogramma 19.1 L’Appaltatore, entro il termine stabilito in Contratto, è obbligato a sottoporre al benestare del Committente un completo e dettagliato cronoprogramma, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale e degli eventuali termini utili parziali o intermedi previsti dal Contratto stesso, nonché degli altri vincoli che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni di cui al Contratto e dalle interferenze dovute alla eventuale coesistenza di altri cantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese. 19.2 Tale cronoprogramma deve essere predisposto, senza che l’Appaltatore abbia titolo, per tale motivo, ad alcun compenso oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario, le particolari condizioni locali e la disponibilità delle aree interessate dalle opere che il Committente consegna all’Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini di Contratto. 19.3 Il cronoprogramma predisposto dall’Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte del Committente. Una volta ottenuta l’approvazione da parte del Direttore dei lavori, l’Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l’Appaltatore rilevi l’impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora dall’aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal Contratto, l’Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità stabilite in Contratto ai sensi del comma 4 del presente articolo e del successivo art. 26, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. 19.4 Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Committente applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura stabilita in Contratto e compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’importo del singolo stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. In caso di mancata determinazione pattizia, la misura giornaliera della penale si intende fissata nella misura dello 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell’importo di ogni singolo stato di avanzamento, per ogni giorno di ritardo. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10% (dieci per cento) del singolo stato di avanzamento. L’importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi ove, nel corso dell’esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel cronoprogramma. Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi in cui l’Appaltatore incorra nel corso dell’esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e definitivamente incamerati dal Committente, fermo restando il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale stabilito dal successivo art. 26.

  • EFFICACIA E DURATA 5.1 Il presente Contratto Quadro ha una durata di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla relativa data di sottoscrizione. Nel caso in cui alla scadenza del termine di 18 mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto Quadro, l’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, come determinato ai sensi del precedente art. 3.2, eventualmente incrementato secondo quanto previsto al precedente art. 3, non sia stato ancora esaurito, il Contratto Quadro potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, sempre su richiesta scritta di Xxxxxx, e nei limiti degli importi suindicati, che sarà inviata al Fornitore con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine. 5.2 I singoli Contratti Esecutivi avranno una durata massima di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla relativa data di sottoscrizione. La durata di ciascun servizio è indicata nel Progetto Esecutivo approvato dall’Amministrazione contraente e comunque non può superare la durata del Contratto Esecutivo. 5.3 Per tutte le tipologie di servizio che prevedono, in chiusura di Contratto Esecutivo, un passaggio di consegne (verso il fornitore entrante o l’Amministrazione Beneficiaria) nel xxxxx xxxxx xxxxxx 0 (xxx) mesi del Contratto Esecutivo saranno svolte anche le necessarie attività di phase out, come indicato nel Capitolato Tecnico. 5.4 Ferma restando la validità ed efficacia del Contratto Quadro - e dei singoli Contratti Esecutivi medio tempore perfezionati - non sarà più possibile aderire ed utilizzare il presente Contratto Quadro qualora sia esaurito l’Importo Massimo Complessivo, come determinato ai sensi del precedente art. 3.2, anche eventualmente incrementato secondo quanto previsto dai precedenti art. 3.5 e 3.6. 5.5 Ciascun Contratto Esecutivo, attuativo del presente Contratto Quadro ha efficacia per il Fornitore a partire dalla data di sottoscrizione del medesimo, mentre è vincolante per l’Amministrazione Beneficiaria, se il contratto medesimo è soggetto ad approvazione nelle forme di legge, solo a seguito della formale approvazione dello stesso. 5.6 Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia del presente Contratto Quadro o di ogni singolo Contratto Esecutivo, il Fornitore è tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto della prestazione contrattuale.

  • Apprendistato professionalizzante 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL. 2. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL. 3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione. 4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire. 5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione. 6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22. 7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL. 8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:

  • Efficacia del “Patto di Integrità” Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Ritardo di trasmissione dati (valore massimo)3 100 ms Tasso di perdita dei pacchetti (valore massimo)4 0,1 % Velocità di connessione1 Banda minima in download2 256 kbps Banda minima in upload2 256 kbps

  • Malattie professionali La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.