Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede. Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 c.c. La Società ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 c.c. rinunciando al relativo diritto di recesso. L’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza da parte del Contraente e/o Assicurato delle dichiarazioni di circostanze eventualmente aggravanti il rischio durante il corso di validità della presente assicurazione così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano, tuttavia, il diritto al completo indennizzo, sempre che tali omesse, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano il frutto del dolo del Contraente, o dei legali rappresentanti degli Assicurati. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati dall’obbligo di dichiarare i danni subiti previsti da polizze da loro sottoscritte per la copertura dei medesimi rischi prima della stipulazione della presente polizza di assicurazione. L’eventuale omissione da parte del Contraente della comunicazione di circostanze che aggravano il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudica la presente assicurazione.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Di Prestazione Di Servizi, Contratto Di Prestazione Di Servizi
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede. Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzoall'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione dell'assicurazione ai sensi degli arttart. 1892, 1893, 1893 e 1894 c.c. C.C.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione dell'assicurazione, ai sensi dell’artdell'art. 1898 c.cC.C.. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati. La Società ha, peraltro, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio rischio, la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente Contraente, ai sensi dell’artdell'art. 1897 c.c. rinunciando C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. L’omissioneSi conviene, l’incompletezza o l’inesattezza da parte altresì, che la diminuzione del Contraente e/o Assicurato delle dichiarazioni di circostanze eventualmente aggravanti il rischio durante il corso di validità della presente assicurazione così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano, tuttavia, il diritto al completo indennizzo, sempre che tali omesse, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano il frutto del dolo del Contraente, o dei legali rappresentanti degli Assicurati. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati dall’obbligo di dichiarare i danni subiti premio conseguente a casi previsti da polizze da loro sottoscritte per detto articolo, sarà immediata e la copertura dei medesimi rischi prima della stipulazione della presente polizza Società corrisponderà la relativa quota di assicurazione. L’eventuale omissione da parte del Contraente della comunicazione di circostanze che aggravano il rischiopremio pagata e non goduta, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontarioescluse le imposte, non pregiudica la presente assicurazioneentro 60 giorni dalla comunicazione.
Appears in 2 contracts
Samples: Polizza Di Assicurazione All Risks Tutela Dei Beni, Polizza Di Assicurazione Infortuni Cumulativa
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede. Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzoall'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 Art.1892 - 1893 -1894 c.c. Il Contraente .. L'assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di del rischio non noti o non accettati dalla Società società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione dell' assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 dell'Art.1898 c.c. La Società ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. .. Nel caso di diminuzione del rischio la Società società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente dell'assicurato, ai sensi dell’art. 1897 dell'Art.1897 c.c. rinunciando ., e rinuncia al relativo diritto di recesso. L’omissioneTuttavia l'omissione, l’incompletezza incompletezza o l’inesattezza inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o Assicurato delle dichiarazioni dell'assicurato di circostanze una circostanza eventualmente aggravanti aggravante il rischio rischio, durante il corso di della validità della presente assicurazione polizza, così come all’atto all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano, tuttavia, pregiudicano tuttavia il diritto al completo indennizzoall'indennizzo, sempre che tali omesseomissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano il frutto del di dolo del Contraente, o dei legali rappresentanti degli Assicurati. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati dall’obbligo di dichiarare i danni subiti previsti da polizze da loro sottoscritte per la copertura dei medesimi rischi prima della stipulazione della presente polizza di assicurazione. L’eventuale omissione da parte del Contraente della comunicazione di circostanze che aggravano il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudica la presente assicurazioneassicurati.
Appears in 1 contract
Samples: www.teatrovittorioemanuele.it
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede. Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente o le reticenza dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzoall'risarcimento, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1892 - 1893 - 1894 c.c. C.C.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo all'risarcimento nonché la stessa cessazione dell’assicurazione dell'assicurazione, ai sensi dell’artdell'art. 1898 c.c. La Società ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. C.C.. Nel caso di diminuzione del rischio rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente dell'Assicurato, ai sensi dell’artdell'art. 1897 c.c. rinunciando C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. L’omissioneTuttavia l'omissione, l’incompletezza incompletezza o l’inesattezza inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o Assicurato delle dichiarazioni di circostanze una circostanza eventualmente aggravanti aggravante il rischio rischio, durante il corso di della validità della presente assicurazione polizza così come all’atto all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano, tuttavia, pregiudicano tuttavia il diritto al completo indennizzorisarcimento, sempre che sempreché tali omesseomissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano il frutto del di dolo del Contraente, o dei legali rappresentanti degli Assicuratiassicurati. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati dall’obbligo / Assicurato è esentato da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni subiti previsti da che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte per la a copertura dei medesimi rischi prima della precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione. L’eventuale omissione da parte del Contraente della comunicazione di circostanze che aggravano il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudica la presente assicurazione.
Appears in 1 contract
Samples: servizi2.inps.it
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede. Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzoall'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione dell'assicurazione ai sensi degli arttart. 1892, 1893, 1893 e 1894 c.c. C.C.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione dell'assicurazione, ai sensi dell’artdell'art. 1898 c.c. C.C. La Società ha, peraltro, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente Contraente, ai sensi dell’artdell'art. 1897 c.c. rinunciando C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. L’omissioneA parziale deroga degli artt. 1892, l’incompletezza 1893 e 1894 C.C, l'omissione, incompletezza o l’inesattezza inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o Assicurato delle dichiarazioni di circostanze una circostanza eventualmente aggravanti aggravante il rischio rischio, durante il corso di della validità della presente assicurazione polizza così come all’atto all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano, tuttavia, pregiudicano il diritto al completo indennizzoall'indennizzo, sempre che sempreché tali omesseomissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano il frutto del di dolo del Contraente, o dei legali rappresentanti degli Assicurati. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati dall’obbligo di dichiarare i danni subiti previsti da polizze da loro sottoscritte per la copertura dei medesimi rischi prima della stipulazione della presente polizza di assicurazione. L’eventuale omissione da parte del Contraente della comunicazione di circostanze che aggravano il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudica la presente assicurazione.
Appears in 1 contract
Samples: www.aics.gov.it
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede. Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzoall'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione dell'assicurazio- ne, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1892 - 1893 - 1894 c.c. Il Contraente C.C.. L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo all'indennizzo nonché la cessazione dell’assicurazione stessa cessa- zione dell'assicurazione, ai sensi dell’artdell'art. 1898 c.c. La Società ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. C.C.. Nel caso di diminuzione del rischio rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente comunica- zione dell'Assicurato, ai sensi dell’artdell'art. 1897 c.c. rinunciando C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. L’omissioneTuttavia l'omissione, l’incompletezza incompletezza o l’inesattezza inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o Assicurato delle dichiarazioni dell'Assicurato di circostanze eventualmente eventual- mente aggravanti il rischio rischio, durante il corso di della validità della presente assicurazione polizza così come all’atto all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano, tuttavia, pregiudicano il diritto al completo indennizzoall'indennizzo, sempre che sempreché tali omesseomissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano il frutto del di dolo del Contraente, o dei legali rappresentanti degli Assicurati. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati dall’obbligo di dichiarare i danni subiti previsti da polizze da loro sottoscritte per la copertura dei medesimi rischi prima della stipulazione della presente polizza di assicurazione. L’eventuale omissione da parte del Contraente della comunicazione di circostanze che aggravano il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudica la presente assicurazioneassicurati.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Di Polizza Responsabilita’ Civile Verso I Terzi E Verso I Prestatori Di Lavoro
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede. Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzoal risarcimento, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione dell'assicurazione ai sensi degli arttart. 1892, 1893, 1893 e 1894 c.c. C.C.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo al risarcimento nonché la stessa cessazione dell’assicurazione dell'assicurazione, ai sensi dell’artdell'art. 1898 c.c. C.C.. La Società ha, peraltro, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente Contraente, ai sensi dell’artdell'art. 1897 c.c. rinunciando C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. L’omissioneTuttavia l'omissione, l’incompletezza incompletezza o l’inesattezza inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o Assicurato delle dichiarazioni di circostanze una circostanza eventualmente aggravanti aggravante il rischio rischio, durante il corso di della validità della presente assicurazione polizza così come all’atto all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano, tuttavia, pregiudicano il diritto al completo indennizzorisarcimento, sempre che sempreché tali omesseomissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano il frutto del di dolo del Contraente, o dei legali rappresentanti degli Assicurati. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati dall’obbligo di dichiarare i danni subiti previsti da polizze da loro sottoscritte per la copertura dei medesimi rischi prima della stipulazione della presente polizza di assicurazione. L’eventuale omissione da parte del Contraente della comunicazione di circostanze che aggravano il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudica la presente assicurazioneassicurati.
Appears in 1 contract
Samples: Polizza Di Assicurazione
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede. Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente o le reticenza dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzoall'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1892 - 1893 - 1894 c.c. Il Contraente C.C.. L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione dell'assicurazione, ai sensi dell’artdell'art. 1898 c.c. La Società haC.C.. Tuttavia, peraltrol'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificatadolo. Nel caso di diminuzione del rischio rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente dell'Assicurato, ai sensi dell’artdell'art. 1897 c.c. rinunciando C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. L’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza da parte del Contraente e/o Assicurato delle dichiarazioni di circostanze eventualmente aggravanti il rischio durante il corso di validità della presente assicurazione così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano, tuttavia, il diritto al completo indennizzo, sempre che tali omesse, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano il frutto del dolo del Contraente, o dei legali rappresentanti degli Assicurati. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati dall’obbligo di dichiarare i danni subiti previsti da polizze da loro sottoscritte per la copertura dei medesimi rischi prima della stipulazione della presente polizza di assicurazione. L’eventuale omissione da parte del Contraente della comunicazione di circostanze che aggravano il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudica la presente assicurazione.
Appears in 1 contract
Samples: www.izsler.it
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede. Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzoall'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1892 - 1893 - 1894 c.c. Il Contraente C.C.. L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione dell'assicurazione, ai sensi dell’artdell'art. 1898 c.c. La Società haC.C.. Tuttavia, peraltrol'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificatadolo. Nel caso di diminuzione del rischio rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente dell'Assicurato, ai sensi dell’artdell'art. 1897 c.c. rinunciando C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. L’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza da parte del Contraente e/o Assicurato delle dichiarazioni di circostanze eventualmente aggravanti il rischio durante il corso di validità della presente assicurazione così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano, tuttavia, il diritto al completo indennizzo, sempre che tali omesse, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano il frutto del dolo del Contraente, o dei legali rappresentanti degli Assicurati. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati dall’obbligo di dichiarare i danni subiti previsti da polizze da loro sottoscritte per la copertura dei medesimi rischi prima della stipulazione della presente polizza di assicurazione. L’eventuale omissione da parte del Contraente della comunicazione di circostanze che aggravano il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudica la presente assicurazione.
Appears in 1 contract
Samples: www.ats-montagna.it
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede. Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzoall'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1892 - 1893 - 1894 c.c. Il Contraente C.C. L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione dell'assicurazione, ai sensi dell’artdell'art. 1898 c.c. La Società haC.C.. Tuttavia, peraltrol'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificatadolo. Nel caso di diminuzione del rischio rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente dell'Assicurato, ai sensi dell’artdell'art. 1897 c.c. rinunciando C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. L’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza da parte del Contraente e/o Assicurato delle dichiarazioni di circostanze eventualmente aggravanti il rischio durante il corso di validità della presente assicurazione così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano, tuttavia, il diritto al completo indennizzo, sempre che tali omesse, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano il frutto del dolo del Contraente, o dei legali rappresentanti degli Assicurati. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati dall’obbligo di dichiarare i danni subiti previsti da polizze da loro sottoscritte per la copertura dei medesimi rischi prima della stipulazione della presente polizza di assicurazione. L’eventuale omissione da parte del Contraente della comunicazione di circostanze che aggravano il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudica la presente assicurazione.
Appears in 1 contract
Samples: www.ats-montagna.it
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede. Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzoall'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione dell'assicurazione ai sensi degli arttart. 1892, 1893, 1893 e 1894 c.c. C.C.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione dell'assicurazione, ai sensi dell’artdell'art. 1898 c.c. C.C.. La Società ha, peraltro, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente Contraente, ai sensi dell’artdell'art. 1897 c.c. rinunciando C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. L’omissioneTuttavia l'omissione, l’incompletezza incompletezza o l’inesattezza inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o Assicurato delle dichiarazioni dell'Assicurato di circostanze una circostanza eventualmente aggravanti aggravante il rischio rischio, durante il corso di della validità della presente assicurazione polizza così come all’atto all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano, tuttavia, pregiudicano il diritto al completo indennizzoall'indennizzo, sempre che sempreché tali omesseomissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano il frutto del dolo del Contraente, o dei legali rappresentanti degli Assicuratiavvenute in buona fede. Il Contraente e l’Assicurato l'Assicurato sono esentati dall’obbligo da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni subiti previsti da che avessero colpito i beni oggetto dell'assicurazione con polizze da loro personalmente sottoscritte per la a copertura dei medesimi rischi prima della precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione. L’eventuale omissione da parte del Contraente della comunicazione di circostanze che aggravano il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudica la presente assicurazione.
Appears in 1 contract