Common use of Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede Clause in Contracts

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede. In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte del Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede. Le Parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del tasso di premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

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Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede. In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte del della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, ne’ la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fedela Contraente non abbia agito con dolo. Le Parti parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del tasso di premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contrattopremio. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

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Samples: Contratto Di Assistenza Tecnica Per Hardware, www.provincia.re.it, Contratto Di Assistenza

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede. In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte del della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede. Le Parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del tasso di premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto. La Società L’assicuratore ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Cyber, www.cineca.it

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede. In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte del della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede. Le Parti parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del tasso di premio sempre che tali circostanze circo- stanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contrattocon- tratto. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto effet- to di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

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Samples: serravalle.portaleamministrazionetrasparente.it, www.uniacque.bg.it

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede. In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte del della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contrattocon- tratto, ne’ la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fedela Contraente non abbia agito con dolo. Le Parti parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del tasso di premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contrattopremio. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

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Samples: www.uniacque.bg.it

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede. In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione comuni- cazione da parte del della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione ces- sazione dell’assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fedela Contraente non abbia agito con dolo. Le Parti parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile Civi- le e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del tasso di premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente pre- sente contratto. .. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

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Samples: www.ulss.tv.it

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede. In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione comuni- cazione da parte del della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione ces- sazione dell’assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fedela Contraente non abbia agito con dolo. Le Parti parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile Ci- vile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del tasso di premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto. .. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

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Samples: www.cemambiente.it

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede. In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte del della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino ag- gravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fedela Contraente non abbia agito con dolo. Le Parti parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti conse- guenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente automatica- mente in garanzia senza modifica del tasso di premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contrattocon- tratto. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio ri- schio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

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Samples: www.unipi.it

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede. In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione co- municazione da parte del della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà com- porterà l’annullamento del contratto, la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fedela Contraente non abbia agito con dolo. Le Parti parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni disposi- zioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del tasso di premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contrattopre- mio. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato valuta- to per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificataverificata e si- no all’ultima scadenza di premio.

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Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede. In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte del della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fedela Contraente non abbia agito con dolo. Le Parti parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del tasso di premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contrattopremio. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto effet- to di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificataverificata e sino all’ultima scadenza di premio.

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Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede. In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte del della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contrattocon- tratto, ne’ la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fedela Contraente non abbia agito con dolo. Le Parti parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del tasso di premio sempre che tali circostanze o mutamenti muta- menti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

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Samples: www.amga.it

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede. In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione comuni- cazione da parte del della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, ne’ la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione ces- sazione dell’assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fedela Contraente non abbia agito con dolo. Le Parti parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile Civi- le e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del tasso di premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contrattopremio. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Danni Accidentali Ai Veicoli

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede. In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. Codice Civile si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione comu- nicazione da parte del della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione ces- sazione dell’assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede. Le Parti parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del tasso di premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

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Samples: Polizza Di Responsabilita’ Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede. In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione comuni- cazione da parte del della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, ne’ la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione cessa- zione dell’assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fedela Contraente non abbia agito con dolo. Le Parti parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del tasso di premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contrattopremio. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

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Samples: www.comune.giussano.mb.it

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede. In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte del della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fedela Contraente non abbia agito con dolo. Le Parti parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del tasso di premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contrattopremio. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

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Samples: www.seab.biella.it

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede. In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte del della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fedela Contraente non abbia agito con dolo. Le Parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del tasso di premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

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Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede. In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte del della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contrattocon- tratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fedela Contraente non abbia agito con dolo. Le Parti parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo nuo- vo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del tasso di premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contrattopremio. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

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Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede. In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione comunicazio- ne da parte del della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione cessazio- ne dell’assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fedela Contraente non abbia agito con dolo. Le Parti parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del tasso di premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contrattopremio. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto ef- fetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

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