Differenziazione del premio individuale. 1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell’Azienda o Ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all’art. 81, comma 6, lett. b) (Fondo premialità e fasce) che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.
2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del comma 1.
3. La contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita.
Differenziazione del premio individuale. I dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell’amministrazione, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all’art. 77, comma 2, che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.
Differenziazione del premio individuale. 1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell’ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all’art. 68, comma 2, lett. b), che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.
2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del comma 1.
3. La contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita.
4. Le materie oggetto di confronto con le competenti istanze sindacali sono previste dal vigente CCNL 21.5.2018 e sono come di seguito indicate, a titolo meramente ricognitivo, con riferimento alla specifica disposizione del contratto collettivo nazionale di lavoro che le individua:
Differenziazione del premio individuale. (art. 69, CCNL 2018)
Differenziazione del premio individuale. 1) In sede di contrattazione decentrata, le Parti concordano di prevedere e disciplinare l’attribuzione di una maggiorazione del premio di produttività annua, non inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente, per singola Figura professionale, da riconoscere ai lavoratori il cui rapporto è disciplinato dal CCNL Autoferrotranvieri, tenendo conto, in via analogica, dei criteri di cui all’art. 74 del CCL Astral Funzione Pubblica.
Differenziazione del premio individuale. 1. Le parti convengono di attribuire al 5% del personale di ciascun ufficio che ha ottenuto la valutazione più elevata, la maggiorazione del premio individuale pari al 30% del valore medio pro- capite dei premi individualiattribuiti a coloro che, nell’ambito di ciascuna sede, abbiano conseguito la valutazione più elevata.
2. Premesso che il premio dovrà essere attribuito almeno ad una unità di personale di ciascuna sede, per gli arrotondamenti successivi ad 1 si procederà per difetto per valori < a 0,5 e per eccesso per valori a ≥ 0,5.
3. In caso di numero di unità di personale possibili destinatari del premio superiore al 5%, lo stesso sarà destinato al personale con il maggior numero di giornate di effettiva presenza in servizio nell’anno. Qualora,anche in applicazione di detto criterio, si continuasse ad avere un numero di unità di personale superiore allapercentuale del 5%, la maggiorazione del premio sarà riconosciuta al personale che negli ultimi tre anni di servizio ha il maggior numero di giornate di effettiva presenza.
Differenziazione del premio individuale. 1. Secondo quanto previsto dall’art. 69 del CCNL 21/05/2018, ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate (al massimo quantificabile nel 3% del personale in servizio per l’anno 2019 eventualmente elevabile per gli anni successivi) è attribuita una maggiorazione del premio individuale.
2. La misura della maggiorazione al singolo dipendente è pari al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale inquadrato nella medesima categoria
Differenziazione del premio individuale. (Art. 82 del CCNL 21/05/2018). Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi. La misura di detta maggiorazione, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente. Si stabilisce che la percentuale massima di personale nella fascia valutativa più elevata a cui tale maggiorazione può essere attribuita è del 5%del personale collocato nella fascia più alta di punteggio di ciascuna categoria e di ciascun ruolo nell’ambito del Dipartimento. A parità di punteggio precede il dipendente appartenente alla struttura con la migliore performance organizzativa, ad ulteriore parità precede il dipendente con maggiore presenza effettiva in servizio e ad ulteriore parità precede il dipendente con la maggiore anzianità di servizio.
Differenziazione del premio individuale. 1. Nel rispetto dei principi di cui all’art. 78 del CCNL 2016 - 2018, ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate nell’ambito di quanto definito nel vigente Sistema di valutazione di ANSF, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all’art. 77, comma 2, lettera b) del CCNL 2016- 2018, in aggiunta alla quota di premi già attribuiti al personale valutato positivamente sulla base dei criteri ivi previsti, nel rispetto dei limiti di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 77.
2. Detta maggiorazione è determinata nella misura del 30% del valore medio pro-capite del premio attribuito al personale valutato positivamente ai sensi del comma 1.
3. Le parti convengono di destinare detta maggiorazione al personale che ha raggiunto le valutazioni della performance individuale più elevate, nel limite del 35% dei dipendenti. In caso di parità nella graduatoria dei punteggi di valutazione, si dà precedenza a chi abbia la media più elevata nella valutazione della performance individuale calcolata sull’ultimo triennio di servizio in ANSF, compresa l’annualità corrente; in caso di ulteriore parità, si utilizzano nell’ordine i seguenti criteri di precedenza: maggiore anzianità di servizio in ANSF, maggiore età anagrafica.
Differenziazione del premio individuale. Ai sensi dell’ Art. 8 del CCNI n. 1/2020 anno 2018, in attuazione dell'articolo 78 del C.C.N.L. 12 febbraio 2018 del Comparto Funzioni centrali - triennio 2016/2018 - nell'ambito della risorsa finanziaria di cui all'articolo 7, comma 10, destinata alla retribuzione correlata alla performance individuale, tra i dipendenti che conseguono la valutazione massima in base al "range" del coefficiente stabilito in ciascuna contrattazione di sede ai sensi dell'articolo 7, comma 13, sono individuati dal valutatore i destinatari di una maggiorazione, pari al 30% del valore medio pro-capite delle retribuzioni correlate alla performance individuale, la quale si aggiunge alla predetta retribuzione. La percentuale del personale destinatario della maggiorazione del premio individuale è determinata nel valore del 10% del personale destinatario in servizio. Si stabilisce che il numero massimo cui destinare la maggiorazione è di unità 3 tra il personale in servizio al 31 dicembre 2018.