Diritti di proprietà intellettuale 14.1 A prescindere dalla consegna e dal passaggio di proprietà in qualsiasi Prodotto e alle condizioni di cui agli articoli 13 e 14.3, nulla nelle presenti Condizioni o in un qualsiasi Contratto avrà l’effetto di concedere o trasferire o conferire all’Acquirente alcun diritto di proprietà intellettuale per o relativamente a qualsiasi Prodotto e/o Servizio. 14.2 L’Acquirente prende atto e accetta che tutte le proprietà, i copyright e gli altri diritti di proprietà intellettuale in qualsiasi lavoro o articolo materiale che possa essere consegnato, derivante da o creato, prodotto o sviluppato dal Fornitore ai sensi o nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx (x “Lavori”), in qualunque parte del mondo sia attuabile, compresi, a titolo esemplificativo, tutti i diritti di proprietà e interessi in e per i Servizi, e tutti i documenti, dati, disegni, specifiche, articoli, schizzi, disegni, relazioni, invenzioni, migliorie, modifiche, scoperte, strumenti, scritture e altri articoli ad esso relativi dovranno immediatamente, dalla loro creazione o esecuzione, essere conferiti e dovranno essere e rimanere nella sola ed esclusiva proprietà del Fornitore e l’Acquirente non acquisirà alcun diritto, titolo o interesse nei confronti di o relativamente agli stessi, salvo quanto espressamente stabilito nelle presenti Condizioni. 14.3 Il Fornitore concede all’Acquirente una licenza non esclusiva, non trasferibile per l’uso dei Lavori che siano necessari e nella misura necessaria per l’Acquirente al fine di ottenere e utilizzare il beneficio inteso dei Servizi. 14.4 Laddove venga intrapresa una controversia contro l’Acquirente poiché i Prodotti o i Servizi violano un brevetto, copyright o altri diritti esistenti in Italia o nel Regno Unito appartenenti a qualsiasi terzo, il Fornitore indennizzerà l’Acquirente per tutte le perdite, i danni, i costi e le spese assegnate giudizialmente o sostenute dall’Acquirente in connessione con la citata controversia o corrisposte ovvero di cui si è concordato il pagamento dall’Acquirente a titolo transattivo a condizione che: (i) al Fornitore sia dato pieno controllo di qualsiasi procedimento o negoziazione in connessione con tale controversia; (ii) l’Acquirente dia al Fornitore tutta la ragionevole assistenza ai fini di tali procedimenti o negoziazioni; (iii) salvo se previsto da una sentenza definitiva, l’Acquirente non paghi o accetti tale controversia o transiga tali procedimenti senza il consenso del Fornitore; (iv) l’Acquirente non farà nulla che potrebbe o possa viziare qualsiasi polizza assicurativa o copertura che l’Acquirente possa avere in relazione a tale violazione e compierà ogni sforzo per recuperare qualsiasi somma dovuta ai sensi delle stesse e tale indennizzo non si applicherà nella misura in cui l’Acquirente recuperi qualsiasi somma ai sensi di tale polizza o copertura; (v) il Fornitore avrà diritto di ottenere, e l’Acquirente dovrà di conseguenza essere responsabile di fronte il Fornitore per, tutti i danni e i costi (laddove esistenti) aggiudicati a favore dell’Acquirente e che sono da pagare ovvero il cui pagamento è stato concordato con il consenso dell’Acquirente (tale consenso dell’Acquirente non potrà essere irragionevolmente rifiutato) a qualsiasi altra parte con riguardo di tale controversia, e (vi) senza pregiudizio per ogni altro obbligo dell’Acquirente ai sensi della common law, il Fornitore avrà il diritto di chiedere all’Acquirente di intraprendere delle misure che il Fornitore potrà ragionevolmente esigere al fine di mitigare o ridurre qualsiasi perdita, danno, costo o spesa che il Fornitore abbia la responsabilità di indennizzare all’Acquirente ai sensi del presente Articolo 14.4, tali misure potranno includere (con possibilità di scelta della parte del Fornitore ) l’accettazione dal Fornitore dei Prodotti o Servizi non contraffatti, modificati o sostituti. 14.5 Il Fornitore non avrà alcun obbligo o responsabilità ai sensi dell’Articolo 14.4 nella misura in cui la violazione derivi da: (i) qualsiasi aggiunta o modifica effettuata ai Prodotti e/o ai Servizi in questione, che non sia effettuata dal Fornitore o con il suo previo consenso scritto; (ii) qualsiasi informazione fornita dall’Acquirente al Fornitore, compresa, a titolo esemplificativo, qualsiasi specifica; (iii) l’esecuzione da parte del Fornitore di qualsiasi lavoro richiesto verso qualsiasi Prodotto o la prestazione di qualsiasi Servizio, in conformità con i requisiti o la specifica dell’Acquirente; (iv) una combinazione con o un’aggiunta all’attrezzatura non prodotta o sviluppata dal Fornitore; o (v) l’utilizzo di Prodotti oltre tale scopo previsto dal Fornitore o approvato per iscritto dal Fornitore. 14.6 Fermo restando quanto stabilito dall’Articolo 12.1, il presente Articolo 14 regola l’intera responsabilità del Fornitore e il rimedio esclusivo dell’Acquirente con riferimento a qualsiasi pretesa violazione dei diritti di proprietà intellettuale appartenenti ad un terzo derivanti da o in connessione con l’esecuzione di qualsiasi Contratto. Il presente Articolo 14 sarà soggetto ai limiti di responsabilità di cui agli Articoli 12.3, 12.4 e 12.5.
Riserva di proprietà 1. Nella misura in cui ciò sia consentito dalla legge applicabile nel paese in cui viene effettuata la consegna, i PRODOTTI sono BENI CON RISERVA DI PROPRIETÀ. Se il valore di tutti i diritti di garanzia a cui SITECO ha diritto supera l'importo di tutti i crediti garantiti di più del venti percento (>20%), SITECO, su richiesta del CLIENTE, sbloccherà a propria discrezione una porzione corrispondente dei diritti di garanzia. 2. Al CLIENTE viene fatto divieto di dare in pegno o assegnare in garanzia i BENI CON RISERVA DI PROPRIETÀ e la rivendita ai rivenditori sarà consentita solo nel normale corso delle attività commerciali e solamente a patto che il rivenditore riceva il pagamento dal proprio cliente o, a sua volta, imponga una riserva di proprietà nei confronti dei propri clienti. 3. Qualora il CLIENTE rivenda i BENI CON RISERVA DI PROPRIETÀ, il CLIENTE è tenuto ad assegnare a SITECO tramite garanzia i crediti futuri nei confronti dei propri clienti derivanti dalla rivendita, unitamente ai diritti connessi, inclusi eventuali saldi creditori, senza la necessità di alcuna ulteriore dichiarazione specifica. Se i BENI CON RISERVA DI PROPRIETÀ vengono rivenduti insieme ad altri articoli senza che per i BENI CON RISERVA DI PROPRIETÀ sia stato pattuito un prezzo individuale, il CLIENTE attribuirà a SITECO la parte del prezzo totale che corrisponde al prezzo dei BENI CON RISERVA DI PROPRIETÀ fatturati da SITECO. 4. Il CLIENTE sarà autorizzato a lavorare i BENI CON RISERVA DI PROPRIETÀ o a mescolarli o combinarli con altri oggetti. La lavorazione verrà svolta a nome di SITECO. Il CLIENTE conserverà per SITECO il nuovo oggetto che ne risulta con la diligenza del buon commerciante. Il nuovo oggetto verrà considerato un BENE CON RISERVA DI PROPRIETÀ. Nel caso in cui BENI CON RISERVA DI PROPRIETÀ vengano combinati o miscelati con oggetti non di proprietà di SITECO, quest'ultima avrà diritto di comproprietà sul nuovo oggetto per l'ammontare della proporzione risultante dal rapporto del valore dei BENI CON RISERVA DI PROPRIETÀ combinati o miscelati rispetto al valore dei beni rimanenti al momento della combinazione o della miscelazione. Da questo punto di vista, il nuovo oggetto verrà considerato un BENE CON RISERVA DI PROPRIETÀ. La disposizione relativa all'assegnazione di diritti in conformità al punto 3 si applicherà anche al nuovo oggetto. Tuttavia, l'assegnazione si applicherà solo fino all'importo corrispondente al valore dei BENI CON RISERVA DI PROPRIETÀ lavorati, combinati o miscelati fatturati da SITECO. Se il CLIENTE combina i BENI CON RISERVA DI PROPRIETÀ con immobili o beni mobili, il CLIENTE dovrà anche assegnare a SITECO tramite garanzia – e senza richiedere ulteriori dichiarazioni specifiche – il diritto ad essa spettante come remunerazione per la combinazione, unitamente a tutti i diritti connessi, per l'importo del rapporto del valore dei BENI CON RISERVA DI PROPRIETÀ combinati rispetto agli altri beni combinati al momento della combinazione. 5. Fino alla revoca, il CLIENTE sarà autorizzato a riscuotere i crediti attribuiti dalla rivendita. In caso di una motivazione importante (inclusi, ma non limitati a: ritardo nel pagamento, sospensione dei pagamenti, ecc.) o di indicazioni giustificate di eccessivo indebitamento del CLIENTE, SITECO sarà autorizzata a revocare l'autorizzazione alla riscossione del CLIENTE. Inoltre, previo avvertimento e con un ragionevole periodo di preavviso, SITECO potrà divulgare la cessione a titolo di garanzia, realizzare i crediti assegnati e richiedere la divulgazione della cessione a titolo di garanzia da parte del CLIENTE al cliente terzo. 6. Il CLIENTE notificherà immediatamente a SITECO eventuali pignoramenti, sequestri o altre disposizioni o interventi da parte di terzi. Qualora venga dimostrato un interesse legittimo, il CLIENTE dovrà immediatamente fornire a SITECO le informazioni necessarie per affermare i propri diritti nei confronti del cliente e consegnare i necessari documenti. 7. Nel caso di violazioni di doveri da parte del CLIENTE, in particolare di ritardo nei pagamenti, SITECO sarà autorizzata a rescindere il contratto e inoltre al recupero dei BENI CON RISERVA DI PROPRIETÀ una volta trascorsa senza effetto una proroga di quindici (15) giorni per consentire al CLIENTE di adempiere; restano inalterate le disposizioni di legge sulla non essenzialità del definire una proroga. Il CLIENTE è obbligato a cedere i BENI CON RISERVA DI PROPRIETÀ. Il recupero, l'affermazione della riserva di proprietà o il sequestro dei BENI CON RISERVA DI PROPRIETÀ da parte di SITECO non costituiranno una recessione dal contratto, a meno che SITECO non lo dichiari espressamente.