Diritti di proprietà industriale Clausole campione

Diritti di proprietà industriale. 20.1. Il Fornitore/Appaltatore è tenuto a comunicare alla Committente se è titolare o licenziatario di diritti di proprietà industriale afferenti la progettazione e/o la tecnologia della fornitura, nonché tutte le indicazioni necessarie per individuare i diritti stessi. La mancata preventiva comunicazione da parte del Fornitore/Appaltatore si intenderà come rinuncia dello stesso a far valere i suoi eventuali titoli di privativa industriale nei confronti della Committente e dei Fornitori ai quali venga affidata dalla Committente la produzione per conto della medesima. 20.2. Il Fornitore/Appaltatore garantisce alla Committente che l’oggetto dell’Ordine non viola alcun diritto di proprietà industriale di terzi. 20.3. Fatto salvo il risarcimento dei danni diretti ed indiretti eventualmente subiti dalla Committente, il Fornitore/Appaltatore terrà indenne la Committente da pretese ed azioni di terzi per violazioni di diritti di privativa, in particolare da quelle dirette ad inibire la fornitura dei materiali alla Committente, nonché la produzione e la vendita dei prodotti della stessa, assumendo l’obbligo della loro pronta definizione, previa consultazione con la Committente e preservando gli interessi della stessa. Qualora richiesto il Fornitore/Appaltatore si sostituirà alla Committente in ogni procedimento eventualmente instaurato nei confronti di quest’ultima.
Diritti di proprietà industriale. 13.1 Il fornitore risponde per le violazioni di diritti di proprietà industriale derivanti dall’uso 13.2 Il fornitore ha l’obbligo di tenere Autotest e i suoi clienti indenni da tutte le pretese derivanti dalla violazione di diritti di proprietà industriale. Ciò comprende tutti i danni, le rivendicazioni e i diritti derivanti dalla violazione effettiva o dichiarata di diritti di proprietà industriale attraverso la vendita, la commercializzazione, la produzione, l’alienazione, l’offerta di vendita oppure l’utilizzo delle merci fornite, ivi comprese le spese sostenute per l’esercizio di un diritto. 13.3 La disposizione prevista nel paragrafo precedente non si applica nel caso in cui il fornitore abbia prodotto le merci secondo i disegni e i modelli trasmessi da Autotest, oppure in base ad altre descrizioni o indicazioni, equivalenti a quelle di Autotest e non era al corrente, oppure non poteva sapere, in relazione ai prodotti da lui sviluppati, che così facendo sarebbero stati violati i diritti di proprietà industriale. 13.4 I partner contrattuali sono tenuti ad informare immediatamente la controparte in merito alla conoscenza dei rischi di violazione e dei presunti casi di violazione e avranno la possibilità di opporsi, di comune accordo, alle relative pretese avanzate da terzi. 13.5 Il fornitore è tenuto a comunicare ad Autotest, entro un termine congruo, i casi di sfruttamento, per la produzione di componenti, di diritti di proprietà industriale propri o di terzi, pubblici o segreti. 13.6 Sempre che non sia stato diversamente pattuito nel contratto, tutti i disegni, i modelli e le specifiche, nonché tutte le informazioni elaborate dal fornitore e trasmesse ad Autotest, diverranno o di proprietà esclusiva di Autotest, oppure Autotest otterrà un diritto d’uso, valido in tutto il mondo, esclusivo e trasferibile. Il costo per il trasferimento dei diritti o per la concessione del diritto d’uso è da intendersi compreso nel corrispettivo della fornitura. Pertanto, con il trasferimento della proprietà o, rispettivamente, del diritto d’uso esclusivo, Autotest potrà disporre gratuitamente dell’intera documentazione e di tutte le informazioni. 13.7 Se il cliente mette a disposizione del fornitore riproduzioni, disegni, capitolati d’oneri, dati, descrizioni delle prestazioni, specifiche e altri documenti, Autotest si riserverà i relativi diritti d’autore; a queste informazioni non potranno accedere terzi senza un’esplicita approvazione scritta di Autotest. Le informa...
Diritti di proprietà industriale. Buosi informa che il sito, così come tutti i marchi e segni distintivi utilizzati in relazione alla vendita dei prodotti, è protetto dai diritti di proprietà industriale e intellettuale applicabili e che è vietata ogni tipologia di riproduzione, in qualsiasi forma e per qualsiasi scopo, dei contenuti del sito, dei marchi, dei segni distintivi utilizzati (a titolo esemplificativo: opere, immagini, fotografie, filmati, disegni, musiche, suoni, grafica, colori, funzionalità e design del sito).
Diritti di proprietà industriale. 7.1. Salvo che sia diversamente stabilito per iscritto con riferimento a Prodotti o Servizi sviluppati in esclusiva per il Cliente, tutti i Diritti di Proprietà Industriale sui Prodotti e i Servizi appartengono a COBO o eventualmente ai titolari che ne abbiano concesso licenza a COBO. 7.2. La vendita di Prodotti e Servizi non comporta trasferimento in capo al Cliente di alcun Diritto di Proprietà Industriale di COBO o di terzi, fatto salvo il diritto del Cliente di utilizzare i Prodotti e Servizi secondo quanto contrattualmente pattuito, a condizione che il Cliente ne abbia integralmente corrisposto il prezzo. 7.3. Il prezzo dei Prodotti e Servizi, purché integralmente pagato dal Cliente nei termini previsti, include la concessione di una licenza limitata al solo utilizzo del Prodotti e Servizi 7.4. Il Cliente dichiara e si impegna a non contestare la validità dei Diritti di Proprietà Industriale di COBO relativi ai Prodotti e Servizi oggetto di compravendita. 7.5. COBO è titolare esclusiva dei Marchi. Il Cliente si impegna a: 7.6. Qualora risultasse comprovata una violazione di Diritti di Proprietà Industriale di terzi, COBO, a propria esclusiva discrezione, (a) provvederà alla correzione o sostituzione dei Prodotti e/o Servizi da cui è originata la violazione, in modo da rimuovere le cause della violazione stessa, oppure (b) procurerà al Cliente, a spese di COBO, il diritto di continuare ad utilizzare i Prodotti o Servizi, ovvero, qualora ciò non risultasse tecnicamente o economicamente fattibile,
Diritti di proprietà industriale. (1) Il Committente risponde per il fatto che i diritti di proprietà industriale di terzi non vengano violati, qualora i prodotti vengano fabbricati secondo i disegni, le specifiche, i modelli oppure impiegando parti messe a disposizione dal Committente. Il Committente ci esonera dalle pretese di terzi in tal merito. Qualora un terzo ci vieti la produzione o la consegna appellandosi a un diritto di proprietà industriale a lui spettante, siamo legittimati, senza esaminare la posizione giuridica, a interrompere i lavori. (2) Su richiesta, i disegni e i modelli che abbiamo ricevuto e che non hanno portato ad alcun ordine vengono rispediti; altrimenti siamo autorizzati alla loro distruzione trascorsi tre mesi dalla consegna dell’offerta. (3) Rivendichiamo il diritto di produzione esclusiva di bozze, disegni, modelli, stampi e attrezzature realizzati da noi o su nostro incarico. Questi non devono essere accessibili a terzi. (4) I nostri marchi sono apposti sulla merce da noi consegnata. Pertanto vanno utilizzati anche dal Committente in particolare sui prodotti, da lui fabbricati utilizzando la merce da noi consegnata (ad es. finestre), per i quali mettiamo a disposizione la documentazione di produzione, il know-how e la pubblicità sovralocale. Un utilizzo dei nostri marchi è limitato esclusivamente ed espressamente alla merce da noi consegnata, ai prodotti realizzati con quest’ultima e alla pubblicità di tali prodotti. Il diritto e l’obbligo di utilizzo termina con la cessazione della relazione commerciale. Il Committente, né durante la relazione contrattuale né dopo la relativa cessazione, utilizzerà i nostri marchi quale parte integrante della propria denominazione sociale o li farà registrare per sé come marchio o contrassegno commerciale (per es. indirizzo internet o simili).
Diritti di proprietà industriale. Le Parti si riservano tutti i diritti sulle informazioni, soprattutto per quanto riguarda la presentazione di domande di titolo di proprietà industriale. Con la messa a disposizione delle informazioni, che siano o no protette da diritti di proprietà industriale, non sorge diritto alcuno di proprietà, licenza, utilizzazione, trasferimento, copia o altri e non sorge alcun obbligo di trasferimento di un tale diritto. Tratter Engineering GmbH – Xxxxxxxx Xxxxxx-Xxxx Xxx. 00 - 00000 Xxxxx - Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx Xx. 000000 - Xxxxxx- und MWSt. Nr 01674780216 - Gesellschaftskapital 10.400,-€ zur Gänze eingezahlt Ciascuna parte si impegna a rispettare le informazioni ricevute così come tutti i diritti di brevetto, modelli di utilità, marchi, diritti di autore o Know-How dell’altra parte in qualunque forma e ad utilizzarli solo previo consenso della relativa parte a fini propri o di terzi, a non presentare domande di registrazione di diritti proprietà industriale e a non contestare i diritti di proprietà industriale dell’altra parte.
Diritti di proprietà industriale. 16.1 Il copyright e altri diritti di proprietà intellettuale e diritti di protezione, che sorgono in relazione alle nostre forniture di beni o servizi, saranno conservati esclusivamente da noi. Questi diritti comprendono, tra le altre cose, i nostri disegni, piani, documenti tecnici e di altro tipo, programmi software e altre soluzioni da noi sviluppate. 16.2 I diritti d'uso non trasferibili e non esclusivi concessi al cliente espressamente e per iscritto rimangono riservati. 16.3 Abbiamo il diritto di utilizzare e sviluppare ulteriormente, nel nostro lavoro per altri clienti, qualsiasi conoscenza e competenza generalmente sfruttabili, nonché espe- rienza e abilità, che abbiamo acquisito nel corso della fornitura dei nostri beni o ser- vizi.
Diritti di proprietà industriale. Il fornitore dovrà garantire che nessun diritto di proprietà industriale di terzi verrà violato in relazione alle consegne e/o ai beni oggetto di fornitura. Qualora ci venisse contestata una tale violazione, il fornitore ci terrà indenni da tutte le richieste di risarcimento e sosterrà tutti i costi e le spese derivanti dalla contestazione.
Diritti di proprietà industriale. 8.1. La Piattaforma Panel 4cLegal e le Piattaforme Customizzate appartengono a 4cLegal e sono concesse in licenza ai Clienti 4cLegal a condizioni di volta in volta concordate. Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi alla Piattaforma Panel 4cLegal e alle Piattaforme Customizzate sono di 4cLegal.
Diritti di proprietà industriale. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione della presente Convenzione, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono. L’eventuale diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicitarie in generale della presente Convenzione dei progetti intrapresi o realizzati sulla base dello stesso dovranno essere previamente concordate tra le Parti. Ognuna delle Parti rimarrà esclusiva titolare delle informazioni, know how e altri diritti di proprietà industriale, su quanto da esso realizzato antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, o da essa sviluppato al di fuori delle attività qui previste. A meno che non sia diversamente stabilito dagli accordi sottoscritti successivamente fra le Parti per disciplinare le modalità di collaborazione nei Programmi di cui della presente Convenzione, nei quali si terrà fra l’altro conto delle disposizioni previste dal Codice alla proprietà industriale (D.lgs. 10.02.2005 n.30) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici, e delle imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del Programma, le Parti concordano che: - ognuno dei soggetti interessati sarà titolare dei diritti di proprietà industriale su quanto da essa realizzato individualmente nell’ambito delle attività qui previste; - i risultati ed i progetti elaborati congiuntamente nell’ambito della presente Convenzione saranno di proprietà congiunta dei soggetti interessati. L’eventuale utilizzo industriale sarà riservato ai partecipanti al Programma di cui trattasi.