Common use of DIRITTO Clause in Contracts

DIRITTO. Il ricorso non può essere accolto per le ragioni di seguito esposte. E’ necessario esaminare in primo luogo l’eccezione sollevata in rito da parte resistente circa la assenza di un preventivo reclamo indirizzato all’istituto emittente che renderebbe il ricorso improcedibile ai sensi delle Disposizioni che regolano il funzionamento dell’Arbitro. Essa va respinta perché infondata. Dall’esame della documentazione versata in atti risulta, infatti, la presentazione di un reclamo avanzato dalla ricorrente presso una dipendenza dell’intermediario convenuto e trasmesso da quest’ultimo all’istituto emittente la carta. Dall’esame del contratto di distribuzione concluso tra l’istituto emittente e la resistente, risulta, infatti, che tra i compiti di quest’ultima, quale banca collocatrice, fosse ricompreso anche quello dell’inoltro alla emittente di eventuali reclami e, in caso di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato della carta, alla società di assicurazione delle richieste di rimborso con la relativa documentazione. Appurato, per tale via, l’assolvimento della presentazione del preventivo reclamo all’istituto emittente, occorre valutare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla banca convenuta, secondo la quale eventuali responsabilità potrebbero far carico soltanto alla società emittente della carta di credito. A tale proposito, l’intermediario resistente eccepisce di non essere stato parte del rapporto sostanziale dedotto nel ricorso, essendosi limitato a collocare le carte prepagate ricaricabili emesse da altro istituto, nei confronti del quale soltanto avrebbe dovuto essere diretta la domanda. Tale eccezione, in linea con precedenti decisioni dell’ABF in simili casi, ad avviso di questo Collegio, merita accoglimento, in considerazione del diverso ruolo rivestito, nella fattispecie dell’emissione e del collocamento presso la clientela del peculiare tipo di carta oggetto della presente controversia, rispettivamente dalla banca convenuta e dall’intermediario emittente la carta. Osserva, infatti il Collegio che la domanda attiene alla richiesta di rimborso della somma di 874,32 euro addebitata alla ricorrente a seguito di un’operazione online a valere su carta di credito, disconosciuta dalla titolare; pertanto essa rientra nella tipologia delle pretese attinenti alla erogazione di servizi di pagamento. La banca convenuta non può essere parte del presente procedimento, in quanto l’addebito della somma oggi contestata nel conto corrente della cliente è comunque ad essa non imputabile; seppure, infatti, si dovesse ritenere che tale addebito non sia stato improntato, nel caso dell’operazione qui disconosciuta, al canone della diligenza e scrupolosa cura degli interessi della stessa cliente (circostanza che non appare essere ricorrente nel caso di specie), unica potenziale legittimata passiva sarebbe la banca emittente la carta. In generale è da osservare che i rapporti tra emittente di una carta di credito e banca collocatrice della stessa, nonché l’intermediario presso il quale è intrattenuto il conto di appoggio, possono variamente configurarsi a seconda di come sono strutturati gli assetti negoziali e non è affatto escluso che il rapporto intercorrente tra i tre soggetti coinvolti possa essere configurato come rapporto contrattuale unitario tra il titolare della carta e la banca, nel contesto del quale la separata gestione delle due funzioni (di credito e di debito) rappresenti soltanto una modalità esecutiva del contratto. Nel caso di specie, tuttavia, la banca, attraverso la quale la domanda di rilascio della carta è presentata, non risulta parte dell’instaurando rapporto contrattuale, ma solo titolare di un potere di rappresentanza dell’emittente, limitandosi a promuovere la diffusione delle carte e a compilare e curare la documentazione contrattuale necessaria all’attivazione della carta come predisposta e fornita dall’istituto emittente. Infatti, in testa alla scheda tecnica contenente le caratteristiche e le condizioni economiche ed allegata al contratto di attivazione della carta compare il nominativo dell’ emittente, qualificata espressamente come tale, mentre la resistente è indicata quale distributore tra le banche aderenti al servizio. Inoltre, dall’esame del contratto di distribuzione, l’emittente conferisce alla resistente l’incarico “non esclusivo” di promuovere e distribuire i prodotti di carta prepagata emessi dalla emittente e di svolgere le attività contrattualmente previste per la gestione del rapporto con la clientela. Tali prodotti, con la relativa modulistica contrattuale, venivano forniti dall’emittente, su richiesta delle banca collocatrice, idonei per l’immediata attivazione. Del resto, la domanda della ricorrente è riferita a servizi di pagamento on line ai quali la stessa accede grazie alle facoltà che le derivano dalla tipologia di carta di credito prepagata ricaricabile. In questo caso le operazioni contabili necessarie per l’effettuazione delle operazioni di carico/scarico contante effettuate dalla resistente assumono una funzione del tutto accessoria, essendo effettuate dalla resistente secondo i criteri definiti dalla procedura di collegamento messa a disposizione dall’istituto emittente a tutti i soggetti collocatori della carta. Da ciò discende la fondatezza della eccezione di difetto di legittimazione passiva e il conseguente rigetto del ricorso.

Appears in 1 contract

Samples: www.arbitrobancariofinanziario.it

DIRITTO. Il ricorso non può essere accolto per le ragioni La vicenda posta all’attenzione di seguito esposte. E’ necessario esaminare in primo luogo l’eccezione sollevata in rito questo Collegio riguarda gli effetti dell’inadempimento da parte resistente circa la assenza del fornitore di un preventivo reclamo indirizzato all’istituto emittente servizio, quando sia stato contestualmente stipulato un contratto di finanziamento tra il ricorrente e l’intermediario convenuto finalizzato al pagamento dell’erogazione del servizio medesimo. Prima di entrare nel merito della questione, il Collegio deve affrontare la questione di rito eccepita dall’intermediario nelle sue controdeduzioni. In proposito si rileva che renderebbe poiché non risultano evidenze a conferma che la medesima controversia sia stata sottoposta all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria Fallimentare, l’eccezione di parte resistente si fonda su un’illazione e, quindi, deve essere respinta e il ricorso improcedibile considerato procedibile. Venendo al merito del caso concreto, il Collegio ricorda, innanzitutto, il noto dettato dell’art 25-quinquies del T.U.B. ai sensi delle Disposizioni che regolano il funzionamento dell’Arbitro. Essa va respinta perché infondata. Dall’esame della documentazione versata in atti risulta, infatti, la presentazione del quale “nei contratti di un reclamo avanzato dalla ricorrente presso una dipendenza dell’intermediario convenuto e trasmesso da quest’ultimo all’istituto emittente la carta. Dall’esame del contratto di distribuzione concluso tra l’istituto emittente e la resistente, risulta, infatti, che tra i compiti di quest’ultima, quale banca collocatrice, fosse ricompreso anche quello dell’inoltro alla emittente di eventuali reclami ecredito collegati, in caso di furtoinadempimento da parte del fornitore di beni o servizi il consumatore, smarrimentodopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, appropriazione indebita o uso non autorizzato della carta, ha diritto alla società di assicurazione delle richieste di rimborso con la relativa documentazione. Appurato, per tale via, l’assolvimento della presentazione risoluzione del preventivo reclamo all’istituto emittente, occorre valutare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla banca convenuta, secondo la quale eventuali responsabilità potrebbero far carico soltanto alla società emittente della carta contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi, ricorrono le condizioni di cui all’art. A tale proposito1455 del codice civile (co.1). La risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, l’intermediario resistente eccepisce nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non essere comporta l’obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l’importo che sia stato parte del rapporto sostanziale dedotto nel ricorso, essendosi limitato a collocare le carte prepagate ricaricabili emesse da altro istituto, già versato al fornitore di beni o servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del quale soltanto avrebbe dovuto essere diretta fornitore stesso (co. 2).”, nonché l’art. 42 del Codice del Consumo secondo cui “nei casi d’inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la domanda. Tale eccezionemessa in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, in linea con precedenti decisioni dell’ABF in simili casi, ad avviso di questo Collegio, merita accoglimento, in considerazione del diverso ruolo rivestito, nella fattispecie dell’emissione e del collocamento presso a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la clientela del peculiare tipo di carta oggetto della presente controversia, rispettivamente dalla banca convenuta e dall’intermediario emittente la carta. Osserva, infatti il Collegio che la domanda attiene alla richiesta di rimborso della somma di 874,32 euro addebitata alla ricorrente a seguito di un’operazione online a valere su carta di credito, disconosciuta dalla titolare; pertanto essa rientra nella tipologia delle pretese attinenti alla erogazione di servizi di pagamento. La banca convenuta non può essere parte del presente procedimento, in quanto l’addebito della somma oggi contestata nel conto corrente della cliente è comunque ad essa non imputabile; seppure, infatti, si dovesse ritenere che tale addebito non sia stato improntato, nel caso dell’operazione qui disconosciuta, al canone della diligenza e scrupolosa cura degli interessi della stessa cliente (circostanza che non appare essere ricorrente nel caso di specie), unica potenziale legittimata passiva sarebbe la banca emittente la carta. In generale è da osservare che i rapporti tra emittente di una carta concessione di credito e banca collocatrice della stessa, nonché l’intermediario presso il quale è intrattenuto il conto di appoggio, possono variamente configurarsi a seconda di come sono strutturati gli assetti negoziali e non è affatto escluso che il rapporto intercorrente tra i tre soggetti coinvolti possa essere configurato come rapporto contrattuale unitario tra il titolare della carta e la banca, nel contesto ai clienti del quale la separata gestione delle due funzioni (di credito e di debito) rappresenti soltanto una modalità esecutiva del contratto. Nel caso di specie, tuttavia, la banca, attraverso la quale la domanda di rilascio della carta è presentata, non risulta parte dell’instaurando rapporto contrattuale, ma solo titolare di un potere di rappresentanza dell’emittente, limitandosi a promuovere la diffusione delle carte e a compilare e curare la documentazione contrattuale necessaria all’attivazione della carta come predisposta e fornita dall’istituto emittente. Infatti, in testa alla scheda tecnica contenente le caratteristiche e le condizioni economiche ed allegata al contratto di attivazione della carta compare il nominativo dell’ emittente, qualificata espressamente come tale, mentre la resistente è indicata quale distributore tra le banche aderenti al servizio. Inoltre, dall’esame del contratto di distribuzione, l’emittente conferisce alla resistente l’incarico “non esclusivo” di promuovere e distribuire i prodotti di carta prepagata emessi dalla emittente e di svolgere le attività contrattualmente previste per la gestione del rapporto con la clientela. Tali prodotti, con la relativa modulistica contrattuale, venivano forniti dall’emittente, su richiesta delle banca collocatrice, idonei per l’immediata attivazione. Del resto, la domanda della ricorrente è riferita a servizi di pagamento on line ai quali la stessa accede grazie alle facoltà che le derivano dalla tipologia di carta di credito prepagata ricaricabile. In questo caso le operazioni contabili necessarie per l’effettuazione delle operazioni di carico/scarico contante effettuate dalla resistente assumono una funzione del tutto accessoria, essendo effettuate dalla resistente secondo i criteri definiti dalla procedura di collegamento messa a disposizione dall’istituto emittente a tutti i soggetti collocatori della carta. Da ciò discende la fondatezza della eccezione di difetto di legittimazione passiva e il conseguente rigetto del ricorsofornitore”.

Appears in 1 contract

Samples: www.arbitrobancariofinanziario.it

DIRITTO. Il ricorso non può essere accolto diritto a prestazioni d’invalidità o per le ragioni i superstiti sussiste a prescindere dal fatto che il caso di prestazione avvenga in seguito espostea malattia o a infortunio. E’ necessario esaminare Se sussistono contempo- raneamente diritti derivanti dall’infortunio e dalla malattia, i paragrafi 2 a 4 del presente articolo si applicano solo per il diritto in primo luogo l’eccezione sollevata in rito da parte resistente circa seguito a infortunio. Se l’assicurazione contro gli infortuni secondo la assenza LAINF o l’assicurazione militare secondo la LAM è soggetta all’obbligo di un preventivo reclamo indirizzato all’istituto emittente che renderebbe il ricorso improcedibile ai sensi delle Disposizioni che regolano il funzionamento dell’Arbitro. Essa va respinta perché infondata. Dall’esame della documentazione versata in atti risulta, infatti, la presentazione di un reclamo avanzato dalla ricorrente presso una dipendenza dell’intermediario convenuto e trasmesso da quest’ultimo all’istituto emittente la carta. Dall’esame del contratto di distribuzione concluso tra l’istituto emittente e la resistente, risulta, infatti, che tra i compiti di quest’ultima, quale banca collocatrice, fosse ricompreso anche quello dell’inoltro alla emittente di eventuali reclami eversare prestazioni, in caso di furtoun salario annuo fino al guadagno massimo assicurato ai sensi della LAINF, smarrimentole rendite per i superstiti nonché la rendita d’invalidità e la rendita per figli d’invalidi esigibili secondo il presente regolamento di previdenza vengono limitate al minimo previsto dalla legge. Sussiste in ogni caso un diritto solo nella misura in cui le prestazioni della previdenza professionale assieme agli altri redditi conteggiabili non superano il 90% del guadagno presumibilmente perso. I redditi conteggiabili vengono determinati secondo i medesimi principi come per l’articolo "Coordinamento con altre assicurazioni". Se l’assicuratore non eroga alcuna rendita al coniuge superstite, appropriazione indebita o uso non autorizzato della carta, quest’ultimo ha diritto alla società di assicurazione delle richieste di rimborso con la relativa documentazione. Appurato, seguente prestazione: rendita per tale via, l’assolvimento della presentazione del preventivo reclamo all’istituto emittente, occorre valutare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla banca convenuta, secondo la quale eventuali responsabilità potrebbero far carico soltanto alla società emittente della carta di credito. A tale proposito, l’intermediario resistente eccepisce di non essere stato parte del rapporto sostanziale dedotto nel ricorso, essendosi limitato a collocare le carte prepagate ricaricabili emesse da altro istituto, nei confronti del quale soltanto avrebbe dovuto essere diretta la domanda. Tale eccezione, in linea con precedenti decisioni dell’ABF in simili casi, ad avviso di questo Collegio, merita accoglimento, in considerazione del diverso ruolo rivestito, nella fattispecie dell’emissione e del collocamento presso la clientela del peculiare tipo di carta oggetto della presente controversia, rispettivamente dalla banca convenuta e dall’intermediario emittente la carta. Osserva, infatti il Collegio che la domanda attiene alla richiesta di rimborso della somma di 874,32 euro addebitata alla ricorrente a seguito di un’operazione online a valere su carta di credito, disconosciuta dalla titolare; pertanto essa rientra nella tipologia delle pretese attinenti alla erogazione di servizi di pagamento. La banca convenuta non può essere parte del presente procedimento, in quanto l’addebito della somma oggi contestata nel conto corrente della cliente è comunque ad essa non imputabile; seppure, infatti, si dovesse ritenere che tale addebito non sia stato improntato, nel caso dell’operazione qui disconosciutaconiugi prevista dal regolamento, al canone della diligenza e scrupolosa cura degli interessi della stessa cliente (circostanza che non appare essere ricorrente nel caso di specie), unica potenziale legittimata passiva sarebbe la banca emittente la carta. In generale è da osservare che i rapporti tra emittente di una carta di credito e banca collocatrice della stessa, nonché l’intermediario presso il quale è intrattenuto il conto di appoggio, possono variamente configurarsi a seconda di come sono strutturati gli assetti negoziali e non è affatto escluso che il rapporto intercorrente tra i tre soggetti coinvolti possa essere configurato come rapporto contrattuale unitario tra il titolare della carta e la banca, nel contesto del quale la separata gestione delle due funzioni (di credito e di debito) rappresenti soltanto una modalità esecutiva del contratto. Nel caso di speciemassimo, tuttavia, importo della rendita LAINF, risp. XXX per rendite per vedove. Viene computata la banca, attraverso la quale la domanda di rilascio della carta è presentata, non risulta parte dell’instaurando rapporto contrattuale, ma solo titolare di un potere di rappresentanza dell’emittente, limitandosi liquidazione in capitale dell’assicuratore contro gli infortuni. Il partner superstite con diritto a promuovere la diffusione delle carte e una rendita per conviventi ha diritto a compilare e curare la documentazione contrattuale necessaria all’attivazione della carta come predisposta e fornita dall’istituto emittente. Infatti, in testa alla scheda tecnica contenente le caratteristiche e le condizioni economiche ed allegata al contratto di attivazione della carta compare il nominativo dell’ emittente, qualificata espressamente come tale, mentre la resistente è indicata quale distributore tra le banche aderenti al servizio. Inoltre, dall’esame una prestazione nella stessa misura del contratto di distribuzione, l’emittente conferisce alla resistente l’incarico “non esclusivo” di promuovere e distribuire i prodotti di carta prepagata emessi dalla emittente e di svolgere le attività contrattualmente previste per la gestione del rapporto con la clientela. Tali prodotti, con la relativa modulistica contrattuale, venivano forniti dall’emittente, su richiesta delle banca collocatrice, idonei per l’immediata attivazione. Del resto, la domanda della ricorrente è riferita a servizi di pagamento on line ai quali la stessa accede grazie alle facoltà che le derivano dalla tipologia di carta di credito prepagata ricaricabile. In questo caso le operazioni contabili necessarie per l’effettuazione delle operazioni di carico/scarico contante effettuate dalla resistente assumono una funzione del tutto accessoria, essendo effettuate dalla resistente secondo i criteri definiti dalla procedura di collegamento messa a disposizione dall’istituto emittente a tutti i soggetti collocatori della carta. Da ciò discende la fondatezza della eccezione di difetto di legittimazione passiva e il conseguente rigetto del ricorsoconiuge superstite.

Appears in 1 contract

Samples: www.swisslife.ch

DIRITTO. La controversia riguarda i limiti dello ius variandi riservato all’intermediario, in ordine a un contratto di mutuo stipulato con il ricorrente, che - all’epoca della definizione del regolamento contrattuale - lavorava alle dipendenze dell’intermediario e, in questa veste, aveva potuto accedere a condizioni contrattuali di favore. Occorre preliminarmente chiarire che nel caso di specie non ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 118 t.u.b., come peraltro riconosciuto dal medesimo intermediario resistente. La quaestio iuris dibattuta tra le parti riguarda, più specificamente, l’applicabilità delle previsioni dell’accordo sindacale, quale - presumibilmente - trasfuso nel regolamento contrattuale concluso inter partes. L’art. 4 dell’accordo sindacale, dopo avere definito l’importo massimo erogabile e le condizioni di favore pratiche a beneficio dei dipendenti, disciplina, alla lettera g, l’ipotesi di decadenza dalle condizioni agevolate. Prevede tale lettera g: “Il ricorso licenziamento del lavoratore per giusta causa o per giustificato motivo nonché le dimissioni volontarie dall’impiego che non può comportino passaggio ad altra Bcc aderente alla Federazione, comporteranno la decadenza dalle condizioni agevolate previste dal presente regolamento. In tali casi la prosecuzione del rapporto avverrà alle condizioni del tasso in vigore per i mutui ipotecari ordinari. Nel contratto di mutuo dovrà essere accolto per le ragioni di seguito esposteformalizzata la relativa clausola”. E’ necessario esaminare in primo luogo l’eccezione sollevata in rito da parte resistente circa la assenza di un preventivo reclamo indirizzato all’istituto emittente che renderebbe il ricorso improcedibile ai sensi delle Disposizioni che regolano il funzionamento dell’ArbitroL’art. Essa va respinta perché infondata. Dall’esame della documentazione versata in atti risulta, infatti, la presentazione di un reclamo avanzato dalla ricorrente presso una dipendenza dell’intermediario convenuto e trasmesso da quest’ultimo all’istituto emittente la carta. Dall’esame 3 del contratto di distribuzione concluso tra l’istituto emittente e la resistente, risulta, infatti, che tra i compiti mutuo prevede: “Il tasso di quest’ultima, quale banca collocatrice, fosse ricompreso anche quello dell’inoltro interesse su base annua viene inizialmente stabilito ed accettato nella misura del 1,000% (uno virgola zero zero zero per cento) pari al tasso BCE attualmente in vigore. Successivamente tale tasso potrà subire modifiche in relazione alla emittente di eventuali reclami evariazione, in caso aumento o in diminuzione del detto tasso con un tetto massimo pari al 6% (sei per cento) annuo, il tutto secondo quanto previsto dall’accordo sulle condizioni agevolate dei dipendenti BCC (accordo del 29/07/2008 aggiornamento del 7/04/2009)”. Il suggerimento interpretativo che scaturisce dall’impostazione difensiva dell’intermediario è che il riferimento all’accordo sindacale contenuto all’art. 3 del contratto di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato della carta, alla società mutuo sia sufficiente al fine di assicurazione delle richieste di rimborso con la relativa documentazione. Appurato, per tale via, l’assolvimento della presentazione del preventivo reclamo all’istituto emittente, occorre valutare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla banca convenuta, secondo la quale eventuali responsabilità potrebbero far carico soltanto alla società emittente della carta di credito. A tale proposito, l’intermediario resistente eccepisce di non essere stato parte del rapporto sostanziale dedotto nel ricorso, essendosi limitato a collocare le carte prepagate ricaricabili emesse da altro istituto, nei confronti del quale soltanto avrebbe dovuto essere diretta la domanda. Tale eccezione, in linea con precedenti decisioni dell’ABF in simili casi, ad avviso di questo Collegio, merita accoglimento, in considerazione del diverso ruolo rivestito, nella fattispecie dell’emissione e del collocamento presso la clientela del peculiare tipo di carta oggetto della presente controversia, rispettivamente dalla banca convenuta e dall’intermediario emittente la carta. Osserva, infatti il Collegio che la domanda attiene alla richiesta di rimborso della somma di 874,32 euro addebitata alla ricorrente a seguito di un’operazione online a valere su carta di credito, disconosciuta dalla titolare; pertanto essa rientra nella tipologia delle pretese attinenti alla erogazione di servizi di pagamento. La banca convenuta non può essere parte del presente procedimento, in quanto l’addebito della somma oggi contestata nel conto corrente della cliente è comunque ad essa non imputabile; seppure, infatti, si dovesse ritenere che tale addebito non sia stato improntato, nel caso dell’operazione qui disconosciutaapplicare, al canone della diligenza e scrupolosa cura degli interessi della stessa cliente (circostanza che non appare essere ricorrente nel caso di specie), unica potenziale legittimata passiva sarebbe la banca emittente la cartaanche le ipotesi di decadenza dalle condizioni contrattuali agevolate previste nel medesimo accordo sindacale. Questa opzione interpretativa non persuade affatto. In generale realtà, non appare estensibile il richiamo, contenuto nell’art. 3 del contratto di mutuo, alle condizioni di tasso agevolate anche alle ipotesi di decadenza dalle stesse. L’ostacolo a questa interpretazione estensiva è costituito, in effetti, dall’ultimo inciso della lettera g, dell’art. 4 dell’accordo sindacale, che subordina l’operatività della previsione sulle ipotesi di decadenza dal trattamento di favore, alla formalizzazione della relativa clausola nel contratto di mutuo (“Nel contratto di mutuo dovrà essere formalizzata la clausola relativa”). In definitiva, l’operatività di questa previsione non è da osservare che i rapporti tra emittente considerare affatto automatica, ma è rimessa alla discrezionale valutazione dell’intermediario, che, sempre in accordo con la controparte, poteva recepirla e, quindi, “formalizzarla”, oppure poteva anche non richiamarla, consentendo al mutuatario una posizione di una carta di credito e banca collocatrice della stessa, nonché l’intermediario presso il quale è intrattenuto il conto di appoggio, possono variamente configurarsi a seconda di come sono strutturati gli assetti negoziali e non è affatto escluso che il rapporto intercorrente tra i tre soggetti coinvolti possa essere configurato come rapporto contrattuale unitario tra il titolare della carta e la banca, nel contesto del quale la separata gestione delle due funzioni (di credito e di debito) rappresenti soltanto una modalità esecutiva del contrattoulteriore favore. Nel caso di specie, tuttaviaè quest’ultima opzione che risulta essere stata esercitata. In virtù del mancato recepimento delle ipotesi di decadenza nel contratto concluso inter partes, al ricorrente-mutuatario è stato, insomma, accordato un trattamento di favore che gli consente di conservare le condizioni contrattuali agevolate anche adesso che non è dipendente dell’intermediario resistente. A soluzione diversa non è possibile pervenire assimilando le norme collettive a condizioni generali di contratto, applicabili al caso di specie anche a prescindere da un puntuale richiamo nel contratto di mutuo concluso tra le parti. Questa conclusione non può essere accolta, perché la disciplina di cui all’art. 1341 c.c. è stata pensata con riguardo alle condizioni unilateralmente predisposte, non alle previsioni frutto della contrattazione collettiva. In aggiunta, il meccanismo di tutela concepito dal legislatore del 1942 nei confronti delle clausole cc.dd. vessatorie, la bancaspecifica approvazione per iscritto, attraverso preclude l’applicazione, nel caso di specie, di una previsione dell’accordo collettivo che non è stata resa valida ed efficace tramite la quale sottoscrizione dell’aderente. Anche la domanda giurisprudenza che si è formata in tema di rilascio validità ed efficacia di clausole predisposte unilateralmente e destinate a essere applicate ai contratti conclusi per atti pubblici, se è vero che non richiede la specifica approvazione per iscritto di cui al secondo comma dell’art. 1341 c.c., in considerazione della carta è presentata, non risulta parte dell’instaurando rapporto particolare forma contrattuale, ma solo titolare di un potere di rappresentanza dell’emittenteè pur vero che pretende che tali clausole siano “inserite” nel contratto (cfr., limitandosi a promuovere la diffusione delle carte e a compilare e curare la documentazione contrattuale necessaria all’attivazione della carta come predisposta e fornita dall’istituto emittentead esempio, Cass. Infatti, in testa alla scheda tecnica contenente le caratteristiche e le condizioni economiche ed allegata al contratto di attivazione della carta compare il nominativo dell’ emittente, qualificata espressamente come tale, mentre la resistente è indicata quale distributore tra le banche aderenti al servizion. 18917/2004). Inoltre, dall’esame del contratto di distribuzione, l’emittente conferisce alla resistente l’incarico “non esclusivo” di promuovere e distribuire i prodotti di carta prepagata emessi dalla emittente e di svolgere le attività contrattualmente previste per la gestione del rapporto con la clientela. Tali prodotti, con la relativa modulistica contrattuale, venivano forniti dall’emittente, su richiesta delle banca collocatrice, idonei per l’immediata attivazione. Del restoIn conclusione, la domanda del ricorrente appare fondata e, per conseguenza, questo Collegio accerta l’illegittimità della ricorrente è riferita a servizi di pagamento on line ai quali la stessa accede grazie alle facoltà che le derivano dalla tipologia di carta di credito prepagata ricaricabile. In questo caso le operazioni contabili necessarie per l’effettuazione delle operazioni di carico/scarico contante effettuate dalla resistente assumono una funzione modifica del tutto accessoria, essendo effettuate dalla resistente secondo i criteri definiti dalla procedura di collegamento messa a disposizione dall’istituto emittente a tutti i soggetti collocatori della carta. Da ciò discende la fondatezza della eccezione di difetto di legittimazione passiva e il conseguente rigetto del ricorsotasso operata dall’intermediario.

Appears in 1 contract

Samples: www.arbitrobancariofinanziario.it

DIRITTO. Il ricorso non può ricorrente lamenta di essere accolto per vittima di illegittime segnalazioni nella centrale rischi CRIF ad opera dell’intermediario, che avrebbe continuato ad addebitare illegittimamente l’importo delle rate concernenti le ragioni polizze assicurative accessorie al contratto di seguito espostefinanziamento principale oramai estinto. Al riguardo, afferma che riteneva scontato che all’atto dell’estinzione del finanziamento principale, relativo all’acquisto dell’autovettura, venissero estinti anche i finanziamenti accessori relativi alle polizze assicurative. L’intermediario contesta che il ricorrente è tenuto al pagamento dei finanziamenti concernenti le polizze assicurative, nonostante l’estinzione del contratto principale. L’eccezione è infondata. E’ necessario esaminare in primo luogo l’eccezione sollevata in rito da parte resistente circa la assenza di un preventivo reclamo indirizzato all’istituto emittente che renderebbe il ricorso improcedibile ai sensi delle Disposizioni che regolano il funzionamento dell’Arbitro. Essa va respinta perché infondata. Dall’esame della documentazione versata in atti risultaormai consolidato, infatti, la presentazione l’orientamento di un reclamo avanzato dalla ricorrente presso una dipendenza dell’intermediario convenuto e trasmesso da quest’ultimo all’istituto emittente la carta. Dall’esame del Codesto Arbitro che attribuisce alle polizze assicurative natura meramente accessoria al contratto di distribuzione concluso tra l’istituto emittente e la resistente, risulta, infatti, che tra i compiti di quest’ultima, quale banca collocatrice, fosse ricompreso anche quello dell’inoltro alla emittente di eventuali reclami e, in caso di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato della carta, alla società di assicurazione delle richieste di rimborso con la relativa documentazione. Appurato, per tale via, l’assolvimento della presentazione del preventivo reclamo all’istituto emittente, occorre valutare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla banca convenuta, secondo la quale eventuali responsabilità potrebbero far carico soltanto alla società emittente della carta di credito. A tale proposito, l’intermediario resistente eccepisce di non essere stato parte del rapporto sostanziale dedotto nel ricorso, essendosi limitato a collocare le carte prepagate ricaricabili emesse da altro istituto, nei confronti del quale soltanto avrebbe dovuto essere diretta la domanda. Tale eccezione, in linea con precedenti decisioni dell’ABF in simili casi, ad avviso di questo Collegio, merita accoglimento, in considerazione del diverso ruolo rivestito, nella fattispecie dell’emissione e del collocamento presso la clientela del peculiare tipo di carta oggetto della presente controversia, rispettivamente dalla banca convenuta e dall’intermediario emittente la carta. Osserva, infatti il Collegio che la domanda attiene alla richiesta di rimborso della somma di 874,32 euro addebitata alla ricorrente a seguito di un’operazione online a valere su carta di credito, disconosciuta dalla titolare; pertanto essa rientra nella tipologia delle pretese attinenti alla erogazione di servizi di pagamento. La banca convenuta non può essere parte del presente procedimento, in quanto l’addebito della somma oggi contestata nel conto corrente della cliente è comunque ad essa non imputabile; seppure, infatti, si dovesse ritenere che tale addebito non sia stato improntato, nel caso dell’operazione qui disconosciuta, al canone della diligenza e scrupolosa cura degli interessi della stessa cliente (circostanza che non appare essere ricorrente nel caso di specie), unica potenziale legittimata passiva sarebbe la banca emittente la carta. In generale è da osservare che i rapporti tra emittente di una carta di credito e banca collocatrice della stessa, nonché l’intermediario presso il quale è intrattenuto il conto di appoggio, possono variamente configurarsi a seconda di come sono strutturati gli assetti negoziali e non è affatto escluso che il rapporto intercorrente tra i tre soggetti coinvolti possa essere configurato come rapporto contrattuale unitario tra il titolare della carta e la banca, nel contesto del quale la separata gestione delle due funzioni (di credito e di debito) rappresenti soltanto una modalità esecutiva del contrattofinanziamento principale. Nel caso di specie, tuttavia, la banca, attraverso la quale la domanda di rilascio della carta è presentata, tale circostanza non risulta parte dell’instaurando rapporto contrattuale, ma solo titolare di un potere di rappresentanza dell’emittente, limitandosi a promuovere la diffusione delle carte validamente avversata dalle evidenze documentali da cui risulta che l’intermediario ha direttamente operato anche come collocatore del contratto accessorio e a compilare e curare la documentazione contrattuale fa continuo riferimento alle polizze abbinate. Né l’intermediario ha dimostrato il contrario, sicché deve desumersi che la sottoscrizione delle polizze assicurative costituiva, com’è prassi, condizione necessaria all’attivazione della carta come predisposta e fornita dall’istituto emittenteper la concessione del finanziamento ad opera dell’intermediario. InfattiPer quanto precede, deve dichiararsi il diritto dei ricorrenti all’estinzione dei finanziamenti collegati alle polizze assicurative in quanto contratti accessori al finanziamento principale. La volontà del ricorrente di estinguere anche i finanziamenti accessori risulta chiaramente espressa nella contabile relativa al pagamento estintivo del finanziamento principale, nella quale si legge, tra le note: “rimanendo in attesa per conteggi contabili ad oggi vs. assicurazione.” Pertanto, ad avviso del Collegio, la convenuta, in testa ossequio ai doveri di trasparenza e buona fede, è tenuta a provvedere al riguardo, predisponendo i conteggi di estinzione dei predetti ulteriori contratti di finanziamento con riferimento alla scheda tecnica contenente data di estinzione del finanziamento principale. Ne consegue che il ricorrente non è tenuto al pagamento degli importi dei contratti accessori scaduti successivamente all’estinzione del finanziamento principale, ma a corrispondere il saldo determinato in base al conteggio estintivo alla suddetta data. Pertanto, le caratteristiche segnalazioni operate dall’intermediario convenuto nei sistemi informativi creditizi in funzione di tali pagamenti sono illegittime, tanto più che il ricorrente afferma di esserne venuto a conoscenza non già tramite il preavviso previsto, come condizione di liceità del trattamento, dall’art. 12 d.lgs. 196/2003 e art. 4, comma 7 Codice deontologico, ma avendo ricevuto un diniego di finanziamento da altro intermediario, di cui allega copia. Alla illegittimità delle iscrizioni consegue l’obbligo dell’intermediario convenuto di provvedere alla loro cancellazione. Fermo quanto precede, l’intermediario contesta espressamente che gli insoluti nel pagamento delle rate e le condizioni economiche ed allegata relative segnalazioni in CRIF risalgono ad epoca antecedente all’estinzione del finanziamento principale. Sul punto, però, nessuna delle parti ha prodotto le risultanze CRIF, sicché non è dato al contratto Collegio di attivazione verificare il periodo di permanenza delle segnalazioni né a quale insoluto esse facciano riferimento. Al riguardo, non può andare esente da censura il contegno dell’intermediario che ha omesso di prestare la dovuta collaborazione al Collegio versando in atti la documentazione inerente le segnalazioni. Da ultimo, si osserva che la dichiarazione rilasciata da altro intermediario relativa al diniego di finanziamento - prodotta dal ricorrente a supporto della carta compare il nominativo dell’ emittente, qualificata espressamente come tale, mentre la resistente è indicata quale distributore domanda risarcitoria - nulla prova in ordine al nesso di causalità tra le banche aderenti segnalazioni asseritamente illegittime ed il diniego di accesso al serviziocredito, limitandosi essa a riferire che il finanziamento è stato negato per generiche valutazioni afferenti il merito creditizio del cliente. Inoltre, dall’esame del contratto di distribuzione, l’emittente conferisce alla resistente l’incarico “non esclusivo” di promuovere e distribuire i prodotti di carta prepagata emessi dalla emittente e di svolgere le attività contrattualmente previste Né d’altra parte il ricorrente fornisce elementi per la gestione valutazione della sussistenza e eventuale quantificazione del rapporto con la clienteladanno. Tali prodotti, con la relativa modulistica contrattuale, venivano forniti dall’emittente, su richiesta delle banca collocatrice, idonei per l’immediata attivazione. Del restoPer quanto precede, la domanda della risarcitoria del ricorrente è riferita a servizi deve essere rigettata per carenza di pagamento on line ai quali la stessa accede grazie alle facoltà che le derivano dalla tipologia di carta di credito prepagata ricaricabile. In questo caso le operazioni contabili necessarie per l’effettuazione delle operazioni di carico/scarico contante effettuate dalla resistente assumono una funzione del tutto accessoria, essendo effettuate dalla resistente secondo i criteri definiti dalla procedura di collegamento messa a disposizione dall’istituto emittente a tutti i soggetti collocatori della carta. Da ciò discende la fondatezza della eccezione di difetto di legittimazione passiva e il conseguente rigetto del ricorsoprova.

Appears in 1 contract

Samples: www.arbitrobancariofinanziario.it

DIRITTO. Il ricorso La controversia in esame verte sulla presunta illegittimità della condotta della banca in ordine all’applicazione di interessi usurari al finanziamento stipulato con la ricorrente. In particolare, il ricorrente pone all’attenzione di questo Collegio due differenti problematiche, l’una attinente all’usurarietà genetica del finanziamento e l’altra afferente all’erronea indicazione del TAEG nel contratto stipulato. Con riferimento alla prima delle due citate questioni, xxxxx premettere che la L. 108 del 1996 non può essere accolto stabilisce quale sia il tasso usurario, bensì istituisce un procedimento volto alla determinazione del tasso soglia con cadenza trimestrale in relazione a tipologie predefinite di credito e all’andamento del mercato. Nel Tasso Effettivo Globale medio (TEGM) rilevato trimestralmente andranno computati le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per le ragioni imposte e tasse). Così determinato il TEGM, il comma 4 dell’art. 2 della legge antiusura fissa il tasso soglia nel TEGM risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato (a seguito esposte. E’ necessario esaminare in primo luogo l’eccezione sollevata in rito da parte resistente circa la assenza delle modiche apportate dal D.L. n. 70/2011) di un preventivo reclamo indirizzato all’istituto emittente quarto cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali, con il vincolo di mantenere la differenza tra il limite ed il tasso medio entro 8 punti percentuali. Anche i diversi Collegi dell’ABF hanno avuto modo di esprimersi, a più riprese, sull’annosa questione concernente l’individuazione delle singole voci di spesa da computare nel TEG e con riferimento, in particolare, agli interessi di mora, sono oramai concordi nel ritenere che renderebbe i predetti interessi non concorrono alla formazione del TEG giacché, in ragione della loro natura, la loro dovutezza è meramente eventuale e non discende automaticamente dalla stipula del finanziamento. Alla stessa conclusione deve giungersi in ordine alle spese dovute per l’estinzione anticipata del rapporto, stante proprio l’eventualità della corresponsione che le caratterizza. Quanto precede trova conforto altresì nelle Istruzioni della Banca d’Italia vigenti al momento della stipula del contratto, ove chiaramente si escludono dal calcolo del TEG gli interessi di mora e le “penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto”. Diversamente deve dirsi, invece, con riferimento alle spese assicurative. Ed infatti, anche in questo caso soccorrono le predette Istruzioni della Banca d’Italia che espressamente prevedono l’inclusione nel calcolo del TEG delle “spese di assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il ricorso improcedibile ai sensi delle Disposizioni che regolano il funzionamento dell’Arbitrorimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore”. Essa va respinta perché infondata. Dall’esame Così individuate le voci di spesa da computarsi nel TEG, da un attento esame della documentazione versata in atti risultasi desume che, in ogni caso, il tasso di interesse applicato al rapporto in questione si pone ben al di sotto del tasso soglia di riferimento. Ed infatti, il TEG del finanziamento in essere con la presentazione ricorrente è pari a 9,51% a fronte di un reclamo avanzato dalla tasso soglia che nel primo trimestre del 2011 risulta essere pari al 16,95%. La domanda della ricorrente presso una dipendenza dell’intermediario convenuto e trasmesso da quest’ultimo all’istituto emittente la carta. Dall’esame relativa all’usura genetica del contratto appare, dunque, destituita di distribuzione concluso tra l’istituto emittente un qualsivoglia fondamento fattuale e giuridico, ancor più ove si consideri che né gli interessi moratori né le spese per l’estinzione anticipata del finanziamento sono mai stati richiesti alla ricorrente e, pertanto, non è meritevole di accoglimento. Residua, quindi, il problema relativo all’accertamento dell’erroneità del TAEG del finanziamento de quo indicato nel contratto. Al riguardo, non può non rilevarsi che le disposizioni di trasparenza emanate dalla Banca d’Italia espressamente statuiscono che il TAEG indicato nel contratto debba essere comprensivo di tutti gli interessi ed i costi di cui il finanziatore è a conoscenza, ivi inclusi quelli relativi ai servizi accessori e alle imposte. In particolare, la resistentequestione controversa nell’orientamento dell’ABF concerne l’inclusione o meno delle spese assicurative nel computo del TAEG. Sul punto, risultal’intermediario rileva la correttezza dell’esclusione del premio assicurativo dal calcolo del TAEG atteso che la stipula della polizza non era condizione dell’erogazione del finanziamento e, dunque, si tratterebbe di una spesa che la ricorrente ha autonomamente scelto di sostenere. L’assunto della resistente non persuade questo Collegio. Ed infatti, che tra le considerazioni dell’intermediario si pongono in evidente spregio dell’art. 117, comma 4, TUB, a mente del quale “… i compiti contratti indicano il tasso di quest’ultimainteresse e ogni altro prezzo e condizione praticati, quale banca collocatriceinclusi, fosse ricompreso anche quello dell’inoltro alla emittente per i contratti di credito, gli eventuali reclami e, maggiori oneri in caso di furtomora”. Peraltro, smarrimentoil computo delle spese assicurative nel TAEG deve desumersi, appropriazione indebita o uso non autorizzato finanche, dalle già citate Istruzioni della cartaBanca d’Italia nonché dal dovere generale di comportarsi secondo buona fede che impone all’intermediario, specie nei rapporti con il consumatore, il precipuo obbligo di fornire informazioni chiare, complete e comprensibili in ordine al costo complessivo del credito erogato, tali da garantire la consapevolezza del consumatore. Ora, rilevata l’opacità della rappresentazione dei costi dell’operazione in contratto, occorre stabilire quali siano le conseguenze da essa derivanti. Ebbene, alla società fattispecie in esame deve applicarsi il disposto di assicurazione delle richieste di rimborso con la relativa documentazionecui all’art. Appurato, per tale via, l’assolvimento della presentazione del preventivo reclamo all’istituto emittente, occorre valutare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla banca convenuta, secondo la quale eventuali responsabilità potrebbero far carico soltanto alla società emittente della carta di credito. A tale proposito, l’intermediario resistente eccepisce di non essere stato parte del rapporto sostanziale dedotto nel ricorso, essendosi limitato a collocare le carte prepagate ricaricabili emesse da altro istituto, nei confronti del quale soltanto avrebbe dovuto essere diretta la domanda. Tale eccezione, in linea con precedenti decisioni dell’ABF in simili casi, ad avviso di questo Collegio, merita accoglimento, in considerazione del diverso ruolo rivestito, nella fattispecie dell’emissione e del collocamento presso la clientela del peculiare tipo di carta oggetto della presente controversia, rispettivamente dalla banca convenuta e dall’intermediario emittente la carta. Osserva, infatti il Collegio che la domanda attiene alla richiesta di rimborso della somma di 874,32 euro addebitata alla ricorrente a seguito di un’operazione online a valere su carta di credito, disconosciuta dalla titolare; pertanto essa rientra nella tipologia delle pretese attinenti alla erogazione di servizi di pagamento. La banca convenuta non può essere parte del presente procedimento, in quanto l’addebito della somma oggi contestata nel conto corrente della cliente è comunque ad essa non imputabile; seppure, infatti, si dovesse ritenere che tale addebito non sia stato improntato, nel caso dell’operazione qui disconosciuta, al canone della diligenza e scrupolosa cura degli interessi della stessa cliente (circostanza che non appare essere ricorrente nel caso di specie), unica potenziale legittimata passiva sarebbe la banca emittente la carta. In generale è da osservare che i rapporti tra emittente di una carta di credito e banca collocatrice della stessa, nonché l’intermediario presso il quale è intrattenuto il conto di appoggio, possono variamente configurarsi a seconda di come sono strutturati gli assetti negoziali e non è affatto escluso che il rapporto intercorrente tra i tre soggetti coinvolti possa essere configurato come rapporto contrattuale unitario tra il titolare della carta e la banca, nel contesto del quale la separata gestione delle due funzioni (di credito e di debito) rappresenti soltanto una modalità esecutiva del contratto. Nel caso di specie, tuttavia, la banca, attraverso la quale la domanda di rilascio della carta è presentata, non risulta parte dell’instaurando rapporto contrattuale, ma solo titolare di un potere di rappresentanza dell’emittente, limitandosi a promuovere la diffusione delle carte e a compilare e curare la documentazione contrattuale necessaria all’attivazione della carta come predisposta e fornita dall’istituto emittente. Infatti, in testa alla scheda tecnica contenente le caratteristiche e le condizioni economiche ed allegata al contratto di attivazione della carta compare il nominativo dell’ emittente, qualificata espressamente come tale, mentre la resistente è indicata quale distributore tra le banche aderenti al servizio. Inoltre, dall’esame del contratto di distribuzione, l’emittente conferisce alla resistente l’incarico “non esclusivo” di promuovere e distribuire i prodotti di carta prepagata emessi dalla emittente e di svolgere le attività contrattualmente previste per la gestione del rapporto con la clientela. Tali prodotti, con la relativa modulistica contrattuale, venivano forniti dall’emittente, su richiesta delle banca collocatrice, idonei per l’immediata attivazione. Del resto, la domanda della ricorrente è riferita a servizi di pagamento on line ai quali la stessa accede grazie alle facoltà che le derivano dalla tipologia di carta di credito prepagata ricaricabile. In questo caso le operazioni contabili necessarie per l’effettuazione delle operazioni di carico/scarico contante effettuate dalla resistente assumono una funzione del tutto accessoria, essendo effettuate dalla resistente secondo i criteri definiti dalla procedura di collegamento messa a disposizione dall’istituto emittente a tutti i soggetti collocatori della carta. Da ciò discende la fondatezza della eccezione di difetto di legittimazione passiva e il conseguente rigetto del ricorso.125-

Appears in 1 contract

Samples: www.arbitrobancariofinanziario.it

DIRITTO. Il ricorso Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. È pacifico che il ricorrente non può essere accolto sia correntista della convenuta. Sostiene di aver tentato di incassare, in contanti, un assegno emesso dal proprio datore di lavoro (cliente della resistente) presso la medesima dipendenza della banca che lo aveva tratto. Sebbene la banca abbia dato riscontro al reclamo, nelle controdeduzioni si eccepisce, innanzitutto, come non vi sia evidenza che il ricorrente si sia presentato allo sportello per le ragioni di seguito espostela (mancata) negoziazione del titolo. E’ necessario esaminare in primo luogo l’eccezione sollevata in rito da parte resistente circa la assenza di un preventivo reclamo indirizzato all’istituto emittente che renderebbe il ricorso improcedibile ai sensi delle Disposizioni che regolano il funzionamento dell’Arbitro. Essa va respinta perché infondata. Dall’esame della documentazione versata in atti risulta, infattiAd ogni modo, la presentazione di un reclamo avanzato dalla ricorrente presso una dipendenza dell’intermediario convenuto e trasmesso da quest’ultimo all’istituto emittente la carta. Dall’esame del contratto di distribuzione concluso tra l’istituto emittente e la resistentebanca sostiene, risultacon le proprie difese, infatti, che tra i compiti di quest’ultima, quale banca collocatrice, fosse ricompreso anche quello dell’inoltro alla emittente di eventuali reclami e, in caso di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato della carta, alla società di assicurazione delle richieste di rimborso con la relativa documentazione. Appurato, per tale via, l’assolvimento della presentazione del preventivo reclamo all’istituto emittente, occorre valutare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla banca convenuta, secondo la quale eventuali responsabilità potrebbero far carico soltanto alla società emittente della carta di credito. A tale proposito, l’intermediario resistente eccepisce di non essere stato parte tenuta alla negoziazione dello stesso, citando un parere ABI del 2009 sul punto e della giurisprudenza in materia di accettazione dell’assegno e del rapporto sostanziale dedotto nel ricorsofra trattaria e prenditore. Quest’ultimo sostiene, essendosi limitato a collocare le carte prepagate ricaricabili emesse da altro istitutoinvece, nei confronti del quale soltanto avrebbe dovuto essere diretta la domanda. Tale eccezioneche, in linea con precedenti decisioni dell’ABF in simili casiprima battuta, l’addetto allo sportello avrebbe opposto l’impossibilità di cambiare un assegno superiore ad avviso di questo Collegio, merita accoglimento, in considerazione € 1.000,00 (cfr. reclamo del diverso ruolo rivestito, nella fattispecie dell’emissione e del collocamento presso la clientela del peculiare tipo di carta oggetto della presente controversia, rispettivamente dalla banca convenuta e dall’intermediario emittente la carta. Osserva, infatti il Collegio che la domanda attiene alla richiesta di rimborso della somma di 874,32 euro addebitata alla ricorrente a seguito di un’operazione online a valere su carta di credito, disconosciuta dalla titolare; pertanto essa rientra nella tipologia delle pretese attinenti alla erogazione di servizi di pagamento. La banca convenuta non può essere parte del presente procedimento, in quanto l’addebito della somma oggi contestata nel conto corrente della cliente è comunque ad essa non imputabile; seppure, infatti, si dovesse ritenere che tale addebito non sia stato improntato25 agosto 2014, nel caso dell’operazione qui disconosciuta, al canone della diligenza e scrupolosa cura degli interessi della stessa cliente (circostanza quale il ricorrente riferisce che non appare essere ricorrente nel caso l’assegno era pari ad un valore di specie€ 1.250,00), unica potenziale legittimata passiva sarebbe la banca emittente la carta. In generale Non è da osservare che i rapporti tra emittente di una carta di credito e banca collocatrice della stessa, nonché l’intermediario presso il quale è intrattenuto il conto di appoggio, possono variamente configurarsi a seconda di come sono strutturati gli assetti negoziali in atti copia del titolo e non è affatto escluso dunque noto se lo stesso recasse delle particolarità tali di cui le parti non fanno cenno (ad esempio, se fosse un assegno bancario “da accreditare”, come tale non negoziabile in contanti ex art. 42, R.D. 1736/1993). Non è in atti particolare documentazione relativa al danno sofferto ma è pacifico, comunque, che il rapporto intercorrente tra i tre soggetti coinvolti possa essere configurato come rapporto contrattuale unitario tra il titolare della carta e la bancanegoziazione non sia avvenuta. Viene altresì richiesta la refusione delle spese sostenute, nel contesto del quale la separata gestione delle due funzioni (di credito e di debito) rappresenti soltanto una modalità esecutiva del contratto. Nel caso di specierelativamente alle quali, tuttavia, la bancanon si rinviene alcuna documentazione, attraverso la quale la domanda di rilascio della carta è presentata, non risulta parte dell’instaurando rapporto contrattuale, ma solo titolare eccezion fatta per il contributo al procedimento ABF e l’intervento di un potere legale quale firmatario del ricorso. Ciò chiarito e venendo all’esame dell’esito della presente vertenza, deve rilevarsi che la questione centrale che deve essere affrontata inerisce all’asserito rifiuto della convenuta di rappresentanza dell’emittentenegoziare un assegno bancario tratto per conto del datore di lavoro del ricorrente e portato all’incasso da quest’ultimo, limitandosi a promuovere la diffusione delle carte e a compilare e curare la documentazione contrattuale necessaria all’attivazione della carta come predisposta e fornita dall’istituto emittentesoggetto non correntista. InfattiA questo proposito giova ricordare quanto chiarito nel “Parere ABI 1031 - 26 gennaio 2009 - Cambio di assegni bancari”, ove si legge quanto segue: “È stato richiesto un parere in testa alla scheda tecnica contenente le caratteristiche e le condizioni economiche ed allegata al contratto materia di attivazione della carta compare il nominativo dell’ emittente, qualificata espressamente come tale, mentre la resistente è indicata quale distributore tra le banche aderenti al servizio. Inoltre, dall’esame del contratto cambio di distribuzione, l’emittente conferisce alla resistente l’incarico “non esclusivo” di promuovere e distribuire i prodotti di carta prepagata emessi dalla emittente e di svolgere le attività contrattualmente previste per la gestione del rapporto con la clientela. Tali prodotti, con la relativa modulistica contrattuale, venivano forniti dall’emittente, su richiesta delle banca collocatrice, idonei per l’immediata attivazione. Del resto, la domanda della ricorrente è riferita a servizi di pagamento on line ai quali la stessa accede grazie alle facoltà che le derivano dalla tipologia di carta di credito prepagata ricaricabileassegni bancari. In questo caso le operazioni contabili necessarie per l’effettuazione delle operazioni di carico/scarico contante effettuate dalla resistente assumono una funzione del tutto accessoria, essendo effettuate dalla resistente secondo particolare si pongono alla scrivente i criteri definiti dalla procedura di collegamento messa a disposizione dall’istituto emittente a tutti i soggetti collocatori della carta. Da ciò discende la fondatezza della eccezione di difetto di legittimazione passiva e il conseguente rigetto del ricorso.seguenti quesiti:

Appears in 1 contract

Samples: www.arbitrobancariofinanziario.it

DIRITTO. Il In via preliminare, la banca resistente ha eccepito la genericità della domanda formulata dalla società ricorrente, sostenendo che quest’ultima mirerebbe ad ottenere una “valutazione” come tale inidonea ad esprimere la soddisfazione di interesse alcuno. L’eccezione è infondata. Premesso che, secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro, esso, anche in considerazione della natura della procedura tendenzialmente scevra dall’esasperazione formalistica, è tenuto ad applicare con particolare acribia il principio per il quale il giudicante deve individuare il contenuto e la portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, senza limitarsi al tenore meramente letterale delle stesse e prestando invece riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, per come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte richiedente, la domanda svolta dalla ricorrente, espressa con la formula “valutare la legittimità del comportamento della Banca”, è, in tutta evidenza una domanda di accertamento di diritti come tale pacificamente ricadente fra quelle ammesse ai sensi della Sez. I, § 4, alinea 2 delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (in breve “Reg. ABF”), là dove si contempla che “all’ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono”. Viceversa, il Collegio deve rilevare d’ufficio l’inammissibilità della connessa domanda di risarcimento del danno. Oltre ad eccedere per valore i limiti di competenza di questo Arbitro, tale domanda risulta formulata e articolata solo nelle repliche alle controdeduzioni, dunque vuoi tardivamente vuoi attraverso uno scritto irrituale in quanto non previsto dalle norme che governano il procedimento ABF (cfr. in senso analogo Collegio Milano decc. nn. 4264/12 e 3895/12). Nel merito, il denunciato comportamento di cui la ricorrente chiede accertarsi l’asserita illegittimità, consisterebbe in una duplice condotta: per un verso l’avere artatamente mantenuto in essere l’esposizione debitoria al fine di far maturare interessi, oneri e commissioni sul conto affidato in luogo di ridurne l’esposizione attraverso il ricorso alla garanzia, in parallelo concessa dalla ricorrente mediante costituzione di pegno su titoli; per altro verso l’avere escusso la predetta garanzia quando la società aveva già da un anno depositato ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo e in assenza di qualsivoglia ordine in tal senso da parte della ricorrente. Non pare a questo Collegio che il primo comportamento sia suscettibile di censura alcuna. Non essendo minimamente contestata né l’esistenza del credito né l’esistenza e la validità del pegno, la scelta della resistente di escutere la garanzia non appare obbiettivamente sindacabile non esistendo norma alcuna che imponga al creditore di attivare il titolo di garanzia in un momento piuttosto che in un altro, alla sola condizione che l’escussione non avvenga in modo abusivo, circostanza che quivi non pare ricorrere ovvero oltre i termini di validità della garanzia medesima, palesemente non spirati al momento della sua escussione. Discorso diverso richiede la seconda condotta denunciata. La circostanza dell’escussione del pegno dopo l’avvio della procedura concordataria non è di per sé tale da invalidare l’atto satisfattivo. Correttamente la difesa della Banca ha ricondotto la garanzia in questione nell’alveo delle garanzie per obbligazioni finanziarie regolate dal d. lgs. 170/2014 (ossia le obbligazioni contratte fra un intermediario o altro soggetto finanziario ed una persona non fisica), il cui art. 9 preserva la tipologia di garanzie in questione dai limiti imposti dalle procedure concorsuali (altresì espressamente sottraendo siffatte garanzie al disposto dell’art. 203 d. lgs. 58/1998). D’altronde l’art. 4 dello stesso decreto, espressamente al comma 2° prevede l’obbligo del creditore pignoratizio di informare “immediatamente per iscritto il datore della garanzia stessa o, se del caso, gli organi della procedura di risanamento o di liquidazione in merito alle modalità di escussione adottate e all'importo ricavato”, motivo per il quale la sopravvivenza della garanzia finanziaria alla procedura non può veramente revocarsi in dubbio. L’escussione in pendenza della procedura concordataria non può di conseguenza, per ciò solo, ritenersi illecita o altrimenti abusiva. Quanto precede non esaurisce, tuttavia, l’indagine circa la legittimità dell’escussione che costituisce oggetto della domanda della ricorrente. In effetti, lo stesso art. 4 d.lgs. 170/2014 cit. correttamente evocato dalla resistente ai fini dianzi menzionati, nel disciplinare l’escussione del pegno, ammette, al comma 1°, tre metodi alternativi (vendita o appropriazione dei beni pignoratizi o utilizzo del contante) premettendo tuttavia la seguente locuzione: “il creditore pignoratizio ha facoltà ... di procedere osservando le formalità previste nel contratto”. Tale ultima precisazione (“osservando le formalità previste nel contratto”) vale a sottoporre la procedura di escussione anche ai precisi, eventualmente diversi accordi intervenuti fra le parti il cui rispetto diviene dunque essenziale ai fini della validità dell’escussione stessa. In altri termini, mentre senz’altro dell’intervenuta escussione deve essere accolto data pronta notizia al debitore (o alla procedura), l’eventuale preventiva informazione circa l’intendimento di escutere non viene disciplinata dalla legge ma neppure questa esclude che le parti possano pattiziamente prevederla. Il rilievo si rende necessario in quanto i vari contratti di pegno susseguitisi nel tempo fra le parti litiganti prevedevano invariabilmente una clausola la quale imponeva alla banca di preavvisare il costituente dell’escussione con almeno 2 giorni di preavviso (5 nel caso in cui il costituente fosse un terzo). Occorre, dunque, verificare se tale formalità, contemplata espressamente nell’accordo inter partes, e dunque costituente, per le ragioni di seguito esposteeffetto del richiamo operato nel cit. E’ necessario esaminare in primo luogo l’eccezione sollevata in rito da art. 4 comma 1° alle formalità negoziali, condizione essenziale per la validità dell’escussione sia stata rispettata o meno. La parte resistente circa ha prodotto una comunicazione del 9 febbraio 2015, in cui si dà atto dell’intervenuta escussione del pegno, senza tuttavia che la assenza stessa precisi quando questa abbia avuto luogo. La parte ricorrente, in sede di ricorso, afferma, invece, che in data 26 e 30 gennaio 2015, aveva ricevuto comunicazione dalla ricorrente e dal gestore di un preventivo reclamo indirizzato all’istituto emittente che renderebbe il ricorso improcedibile ai sensi delle Disposizioni che regolano il funzionamento dell’Arbitrofondo (le cui quote, insieme ad altri titoli, costituivano oggetto della garanzia in parola) della vendita dei titoli e quote. Essa va respinta perché infondataNon è chiaro se la comunicazione sia avvenuta o meno per iscritto né se la stessa fosse preventiva o successiva all’alienazione dei beni pignoratizi. Dall’esame della documentazione versata in atti risulta, infattiA fronte di tale deduzione, la presentazione resistente non ha fornito prova alcuna di un reclamo avanzato dalla ricorrente presso una dipendenza dell’intermediario convenuto e trasmesso da quest’ultimo all’istituto emittente la carta. Dall’esame del contratto di distribuzione concluso tra l’istituto emittente e la resistente, risulta, infatti, che tra i compiti di quest’ultima, quale banca collocatrice, fosse ricompreso anche quello dell’inoltro alla emittente di eventuali reclami eaver preavvisato il debitore, in caso forma scritta e anteriormente all’escussione: prova che peraltro sarebbe stato agevole amministrare essendo allo scopo sufficiente la produzione delle copie delle presunte comunicazioni nelle date in cui la ricorrente ha sostenuto di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato della carta, alla società di assicurazione delle richieste di rimborso con la relativa documentazioneaverle ricevute. Appurato, per tale via, l’assolvimento della presentazione del preventivo reclamo all’istituto emittente, occorre valutare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla banca convenuta, secondo la quale eventuali responsabilità potrebbero far carico soltanto alla società emittente della carta di credito. A tale proposito, l’intermediario resistente eccepisce di non essere stato parte del rapporto sostanziale dedotto nel ricorso, essendosi limitato a collocare le carte prepagate ricaricabili emesse da altro istituto, nei confronti del quale soltanto avrebbe dovuto essere diretta la domanda. Tale eccezione, in linea con precedenti decisioni dell’ABF in simili casi, ad avviso di questo Collegio, merita accoglimento, in considerazione del diverso ruolo rivestito, nella fattispecie dell’emissione e del collocamento presso la clientela del peculiare tipo di carta oggetto della presente controversia, rispettivamente dalla banca convenuta e dall’intermediario emittente la carta. Osserva, infatti Tanto convince il Collegio che la domanda attiene alla richiesta di rimborso della somma di 874,32 euro addebitata resistente non abbia reso tali preavvisi scritti alla ricorrente a seguito di un’operazione online a valere su carta di credito, disconosciuta dalla titolare; pertanto con ciò violando la formalità da essa rientra nella tipologia delle pretese attinenti alla erogazione di servizi di pagamento. La banca convenuta non può essere parte del presente procedimento, in quanto l’addebito della somma oggi contestata stessa pattuita nel conto corrente della cliente è comunque ad essa non imputabile; seppure, infatti, si dovesse ritenere che tale addebito non sia stato improntato, nel caso dell’operazione qui disconosciuta, al canone della diligenza e scrupolosa cura degli interessi della stessa cliente (circostanza che non appare essere ricorrente nel caso di specie), unica potenziale legittimata passiva sarebbe la banca emittente la carta. In generale è da osservare che i rapporti tra emittente di una carta di credito e banca collocatrice della stessa, nonché l’intermediario presso il quale è intrattenuto il conto di appoggio, possono variamente configurarsi a seconda di come sono strutturati gli assetti negoziali e non è affatto escluso che il rapporto intercorrente tra i tre soggetti coinvolti possa essere configurato come rapporto contrattuale unitario tra il titolare della carta e la banca, nel contesto del quale la separata gestione delle due funzioni (di credito e di debito) rappresenti soltanto una modalità esecutiva del contratto. Nel caso di specie, tuttavia, la banca, attraverso la quale la domanda di rilascio della carta è presentata, non risulta parte dell’instaurando rapporto contrattuale, ma solo titolare di un potere di rappresentanza dell’emittente, limitandosi a promuovere la diffusione delle carte e a compilare e curare la documentazione contrattuale necessaria all’attivazione della carta come predisposta e fornita dall’istituto emittente. Infatti, in testa alla scheda tecnica contenente le caratteristiche e le condizioni economiche ed allegata al contratto di attivazione della carta compare il nominativo dell’ emittentepegno. Il che, qualificata espressamente come taleper le suesposte ragioni, mentre la resistente è indicata quale distributore tra le banche aderenti al servizio. Inoltre, dall’esame del contratto di distribuzione, l’emittente conferisce alla resistente l’incarico “non esclusivo” di promuovere e distribuire i prodotti di carta prepagata emessi dalla emittente e di svolgere le attività contrattualmente previste per la gestione del rapporto con la clientela. Tali prodotti, con la relativa modulistica contrattuale, venivano forniti dall’emittente, su richiesta delle banca collocatrice, idonei per l’immediata attivazione. Del resto, la domanda della ricorrente è riferita induce a servizi di pagamento on line ai quali la stessa accede grazie alle facoltà che le derivano dalla tipologia di carta di credito prepagata ricaricabile. In questo caso le operazioni contabili necessarie per l’effettuazione delle operazioni di carico/scarico contante effettuate dalla resistente assumono una funzione del tutto accessoria, essendo effettuate dalla resistente secondo i criteri definiti dalla procedura di collegamento messa a disposizione dall’istituto emittente a tutti i soggetti collocatori della carta. Da ciò discende la fondatezza della eccezione di difetto di legittimazione passiva e il conseguente rigetto del ricorsoritenere illegittima l’escussione.

Appears in 1 contract

Samples: www.arbitrobancariofinanziario.it

DIRITTO. Il ricorso 1. L’eccezione preliminare di incompetenza dell’Arbitro ratione materiae è da rigettare. Anzitutto occorre ribadire che “il contratto di deposito titoli in amministrazione (cfr. art. 1838 c.c.) rientra tra le ‘operazioni e i servizi bancari e finanziari’, di cui al § 4 delle ‘Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie’, emanate dalla Banca d’Italia. È significativo, a tale riguardo, che le ‘Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari’, del pari emanate dalla Banca d’Italia, contemplino il servizio di custodia e amministrazione tra quelli a cui le stesse si applicano. Tale valutazione non può essere accolto per le ragioni è inficiata dalla circostanza che il contratto svolge una funzione normalmente ancillare rispetto alla prestazione di seguito esposteservizi d’investimento. E’ necessario esaminare in primo luogo l’eccezione sollevata in rito da parte resistente circa la assenza di un preventivo reclamo indirizzato all’istituto emittente che renderebbe il ricorso improcedibile ai sensi delle Disposizioni che regolano il funzionamento dell’Arbitro. Essa va respinta perché infondata. Dall’esame della documentazione versata in atti risultaTrattasi, infatti, la presentazione pur sempre di un reclamo avanzato contratto avente una causa tipica e non avente come oggetto specifico la prestazione di servizi di investimento e che vale invece a disciplinare, sotto un particolare, delicato profilo, il rapporto fra la banca ed propri clienti, anche se questi contemporaneamente rivestano la qualifica di investitori e siano come tali interessati da discipline e tutele ulteriori (specificamente dettate dal TUF, d.lgs. n. 58/1998, e dai relativi regolamenti di attuazione), rispetto a quella applicabile al deposito dei titoli in amministrazione”: così Collegio Centro, decisione n. 4172/2013. Da parte sua il Collegio Nord (decisione n. 2126/2013) ha precisato che tale contratto “riveste una funzione normalmente accessoria rispetto alla prestazione dei servizi di investimento. Nella prassi si assiste, infatti, in prima battuta alla stipulazione di un contratto c.d. quadro — che il TUF chiama ’contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento’ - con cui l’intermediario assume l’obbligo di attivarsi per conto e nell’interesse del cliente, prestando tutti i servizi necessari o utili per l’investimento. A servizio del contratto da ultimo menzionato, si accompagna normalmente la stipulazione - di altri contratti bancari collegati, di norma individuabili in un contratto di conto corrente - e/o di deposito titoli. Poiché, quindi, ci si trova innanzi ad un’ipotesi di rapporto contrattuale complesso, viene in rilievo il ’criterio della prevalenza delle finalità’ (di investimento o meno) previsto dalle ‘Disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia’, utilizzato per l’individuazione della disciplina di trasparenza - quella recata dal TUB in alternativa a quella del TUF - applicabile al ‘prodotto composto’”. È evidente allora - come affermato da questo Collegio con decisione n. 2076/2012 - che, ai fini dell’applicazione di questo ‘criterio della prevalenza della finalità’, non può “prescindersi dalla ricorrente presso una dipendenza dell’intermediario convenuto e trasmesso da quest’ultimo all’istituto emittente evoluzione del quadro ordinamentale successivamente alla previsione della norma codicistica, soprattutto con riguardo agli obblighi derivanti alla banca dalla previsione secondo cui essa deve ‘in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli’. Al riguardo, sembra opportuno ricordare come la carta. Dall’esame Relazione al c.c., nel delineare le finalità del contratto di distribuzione concluso tra l’istituto emittente cui all’art. 1838 c.c., si riferisca all’espletamento, da parte della banca, di un’attività avente ad oggetto la ‘cura di amministrare i titoli’, sostanzialmente corrispondente a quella che potrebbe espletare lo stesso cliente, collocando ’i titoli in cassette di sicurezza’ (e che, appunto, viene affidata alla banca, con l’eventuale sua responsabilità per ‘le conseguenze di ogni trascuratezza’). Da allora, e segnatamente negli anni più vicini (quale riflesso del processo di profonda e continua trasformazione dell’economia), può dirsi, in sintesi, essersi venuta a sviluppare, nell’ordinamento, con quei marcati caratteri di specialità di cui la resistentefinale elaborazione del TUF e le sue successive modifiche rappresentano significativa attestazione, risultaun’articolata disciplina settoriale dei ’servizi e attività di investimento’. Sembra evidente, infattiallora, come risulti ormai interamente regalala da una tale disciplina — e non può, di conseguenza, che tra i compiti considerarsi estranea al perimetro della disposizione codicistica (ed alla sua residua portata precettiva) — l’adempimento degli obblighi dell’intermediario funzionali all’attuazione delle strategie di quest’ultimainvestimento del cliente”. Così, quale banca collocatricela questione della competenza dell’ABF sembra da risolvere negativamente almeno nei casi, fosse ricompreso anche come evidenzia ancora il Collegio di Napoli, “in cui l’oggetto della doglianza attiene a una contestazione del deficit di diligenza dell’intermediario nell’adempimento sì di obblighi di informazione verso il cliente, ma di obblighi che non sono, tuttavia, quelli strumentali all’esercizio dei diritti inerenti ai titoli amministrati che il contratto di deposito demanda pur sempre all’intermediario, ma investono, a ben vedere, un piano completamente diverso, ed anzi antitetico, rispetto alla corretta gestione da parte dell’intermediario degli strumenti finanziari appunto presso di lui ’depositati’, attenendo piuttosto a quello dell’inoltro alla emittente delle scelte di eventuali reclami e, in caso di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato della carta, alla società di assicurazione delle richieste di rimborso con la relativa documentazione. Appurato, per tale via, l’assolvimento della presentazione del preventivo reclamo all’istituto emittente, occorre valutare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla banca convenuta, secondo la quale eventuali responsabilità potrebbero far carico soltanto alla società emittente della carta di credito. A tale proposito, l’intermediario resistente eccepisce di non essere stato conservazione/liquidazione dell’investimento direttamente da parte del rapporto sostanziale dedotto nel ricorsocliente. Un piano, essendosi limitato a collocare le carte prepagate ricaricabili emesse da altro istitutoinsomma, nei confronti del quale soltanto avrebbe dovuto essere diretta la domandache è proprio quello della violazione delle generali regole di condotta che incombono all’intermediario ai sensi dell’art. Tale eccezione21 TUF, in linea con precedenti decisioni dell’ABF in simili casi, ad avviso appunto là dove prescrive che nella prestazione di questo Collegio, merita accoglimento, in considerazione del diverso ruolo rivestito, nella fattispecie dell’emissione e del collocamento presso la clientela del peculiare tipo di carta oggetto della presente controversia, rispettivamente dalla banca convenuta e dall’intermediario emittente la carta. Osserva, infatti il Collegio che la domanda attiene alla richiesta di rimborso della somma di 874,32 euro addebitata alla ricorrente a seguito di un’operazione online a valere su carta di credito, disconosciuta dalla titolare; pertanto essa rientra nella tipologia delle pretese attinenti alla erogazione di servizi di pagamentoinvestimento e accessori’ l’intermediario operi in modo che il cliente sia sempre informato”. La banca convenuta non può essere parte In definitiva - ed è questo il pensiero del presente procedimentoCollegio di coordinamento, in quanto l’addebito decisione n. 989/2014 - è alla considerazione della somma oggi contestata nel conto corrente della cliente è comunque ad essa non imputabile; seppure, infatti, si dovesse ritenere che tale addebito non sia stato improntatodoglianza fatta valere, nel caso dell’operazione qui disconosciutaconcreto, al canone della diligenza e scrupolosa cura degli interessi della stessa dal cliente (circostanza che non appare essere ricorrente “cui deve aversi riguardo per la decisione circa la competenza o meno, ratione materiae, dell’ABF”. Così ricostruito il quadro d’insieme, nel caso de quo la competenza del Collegio va affermata, poiché in discussione è una vertenza che si incentra proprio sull’amministrazione dei titoli in deposito, senza alcun collegamento né con la gestione degli stessi e neppure con servizi di specie), unica potenziale legittimata passiva sarebbe la banca emittente la cartainvestimento ad essi collegati. In generale è da osservare che i rapporti tra emittente Si tratta cioè di verificare quale sia stato il comportamento tenuto dall‘intermediario nel consentire al proprio cliente/depositante di giovarsi di una facilitazione — liquidata su una carta magnetica (altro elemento tipicamente “bancario”) — connessa al saldo del conto titoli. Ci si muove cioè esattamente nell’ambito di credito e banca collocatrice della stessa, nonché l’intermediario presso quello che è il quale è intrattenuto il conto di appoggio, possono variamente configurarsi a seconda di come sono strutturati gli assetti negoziali e non è affatto escluso che il rapporto intercorrente tra i tre soggetti coinvolti possa essere configurato come rapporto contrattuale unitario tra il titolare della carta e la banca, nel contesto del quale la separata gestione delle due funzioni (di credito e di debito) rappresenti soltanto una modalità esecutiva del contratto. Nel caso di specie, tuttavia, la banca, attraverso la quale la domanda di rilascio della carta è presentata, non risulta parte dell’instaurando rapporto contrattuale, ma solo titolare di un potere di rappresentanza dell’emittente, limitandosi a promuovere la diffusione delle carte e a compilare e curare la documentazione contrattuale necessaria all’attivazione della carta come predisposta e fornita dall’istituto emittente. Infatti, in testa alla scheda tecnica contenente le caratteristiche e le condizioni economiche ed allegata al contratto di attivazione della carta compare il nominativo dell’ emittente, qualificata espressamente come tale, mentre la resistente è indicata quale distributore tra le banche aderenti al servizio. Inoltre, dall’esame contenuto del contratto bancario di distribuzione, l’emittente conferisce alla resistente l’incarico “non esclusivo” di promuovere deposito titoli in custodia e distribuire i prodotti di carta prepagata emessi dalla emittente e di svolgere le attività contrattualmente previste per la gestione del rapporto con la clientela. Tali prodotti, con la relativa modulistica contrattuale, venivano forniti dall’emittente, su richiesta delle banca collocatrice, idonei per l’immediata attivazione. Del resto, la domanda della ricorrente è riferita a servizi di pagamento on line ai quali la stessa accede grazie alle facoltà che le derivano dalla tipologia di carta di credito prepagata ricaricabile. In questo caso le operazioni contabili necessarie per l’effettuazione delle operazioni di carico/scarico contante effettuate dalla resistente assumono una funzione del tutto accessoria, essendo effettuate dalla resistente secondo i criteri definiti dalla procedura di collegamento messa a disposizione dall’istituto emittente a tutti i soggetti collocatori della carta. Da ciò discende la fondatezza della eccezione di difetto di legittimazione passiva e il conseguente rigetto del ricorsoamministrazione.

Appears in 1 contract

Samples: www.arbitrobancariofinanziario.it

DIRITTO. Il ricorso non può essere accolto per le ragioni di seguito esposte. E’ necessario esaminare in primo luogo l’eccezione sollevata in rito da parte resistente circa la assenza di un preventivo reclamo indirizzato all’istituto emittente che renderebbe il ricorso improcedibile ai sensi delle Disposizioni che regolano il funzionamento dell’Arbitro. Essa va respinta perché infondata. Dall’esame della documentazione versata Occorre preliminarmente rilevare come dalle evidenze in atti risultarisulti che l’estinzione del finanziamento è avvenuta, infatti, la presentazione di un reclamo avanzato dalla ricorrente presso una dipendenza dell’intermediario convenuto e trasmesso da quest’ultimo all’istituto emittente la carta. Dall’esame del contratto di distribuzione concluso tra l’istituto emittente e la resistente, risulta, infatti, che tra i compiti di quest’ultima, quale banca collocatrice, fosse ricompreso anche quello dell’inoltro alla emittente di eventuali reclami e, in caso di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato della carta, alla società di assicurazione delle richieste di rimborso con la relativa documentazione. Appurato, per tale via, l’assolvimento della presentazione del preventivo reclamo all’istituto emittente, occorre valutare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla banca convenuta, secondo la quale eventuali responsabilità potrebbero far carico soltanto alla società emittente della carta di credito. A tale proposito, l’intermediario resistente eccepisce di non essere stato parte del rapporto sostanziale dedotto nel ricorso, essendosi limitato a collocare le carte prepagate ricaricabili emesse da altro istituto, nei confronti del quale soltanto avrebbe dovuto essere diretta la domanda. Tale eccezione, in linea con precedenti decisioni dell’ABF in simili casi, ad avviso di questo Collegio, merita accoglimento, in considerazione del diverso ruolo rivestito, nella fattispecie dell’emissione e del collocamento presso la clientela del peculiare tipo di carta oggetto della presente controversia, rispettivamente dalla banca convenuta e dall’intermediario emittente la carta. Osserva, infatti il Collegio che la domanda attiene alla richiesta di rimborso della somma di 874,32 euro addebitata alla ricorrente a seguito di un’operazione online a valere su carta di credito, disconosciuta dalla titolare; pertanto essa rientra nella tipologia delle pretese attinenti alla erogazione di servizi di pagamento. La banca convenuta non può essere parte del presente procedimento, in quanto l’addebito della somma oggi contestata nel conto corrente della cliente è comunque ad essa non imputabile; seppure, infatti, si dovesse ritenere che tale addebito non sia stato improntato, nel caso dell’operazione qui disconosciuta, al canone della diligenza e scrupolosa cura degli interessi della stessa cliente (circostanza che non appare essere ricorrente nel caso di specie), unica potenziale legittimata passiva sarebbe la banca emittente la cartamediante il parziale intervento della compagnia assicurativa: dalla quietanza finale prodotta da parte ricorrente emerge che l’impresa assicuratrice del rischio impiego ha versato parte dell’importo dovuto ai fini dell’estinzione del prestito, surrogandosi ex artt. In generale è da osservare che i rapporti tra emittente di una carta di credito 1201 e banca collocatrice della stessa, nonché l’intermediario presso il quale è intrattenuto il conto di appoggio, possono variamente configurarsi a seconda di come sono strutturati gli assetti negoziali e 1916 c.c. nei diritti spettanti all’intermediario nei confronti del cliente (non è affatto escluso tuttavia agli atti il contratto di assicurazione rischio impiego e rischio vita). Emerge inoltre che il rapporto intercorrente tra i tre soggetti coinvolti possa essere configurato come rapporto contrattuale unitario tra il titolare costo della carta e la bancapolizza era stato interamente sostenuto dall’intermediario. Quanto all’esercizio del regresso da parte della compagnia assicurativa nei confronti del cliente, nel contesto consta agli atti un accordo transattivo in forza del quale quest’ultimo ha versato alla compagnia la separata gestione delle due funzioni (somma di credito Euro 1.600,00 a definizione dell’intera vertenza, tanto che la compagnia medesima ebbe a rilasciare una definitiva liberatoria a suo favore. Di tale accordo e di debito) rappresenti soltanto una modalità esecutiva tale definizione della vertenza tra parte ricorrente e compagnia assicurativa occorre tenere conto in sede di quantificazione del contratto. Nel caso di specie, tuttavia, la banca, attraverso la quale la domanda di rilascio della carta è presentata, non risulta parte dell’instaurando rapporto contrattuale, ma solo titolare di un potere di rappresentanza dell’emittente, limitandosi a promuovere la diffusione delle carte e a compilare e curare la documentazione contrattuale necessaria all’attivazione della carta come predisposta e fornita dall’istituto emittentedebito restitutorio gravante sull’intermediario resistente. Infatti, nella fattispecie in testa alla scheda tecnica contenente esame ricorrono sì gli estremi per l’applicazione del principio di diritto espresso dalle decisioni di ABF, Coll. coord. nn. 13305/18 e 13306/18, le caratteristiche quali hanno precisato che “nel caso di assicurazione stipulata a proprie spese dall’intermediario a protezione del proprio credito nei confronti del cliente, quest’ultimo non ha diritto ad alcuna ripetizione di commissioni a meno che l’assicuratore abbia esercitato il diritto di rivalsa nei suoi confronti”; ma all’esito, attesa la transazione occorsa col cliente in sede di rivalsa, questi risulta aver patito un esborso inferiore a quanto versato dalla compagnia all’intermediario (Euro 4.936,84), vale a dire una somma di Euro 1.600,00. Ne discende che è nei limiti di tale ultimo importo che può riconoscersi al cliente una pretesa restitutoria relativa agli oneri non maturati a seguito dell’estinzione anticipata del prestito. Va ancora ribadito come la compagnia assicurativa abbia estinto soltanto una parte del debito residuo, essendo la restante parte stata estinta mediante il t.f.r. maturato da parte ricorrente: come da conteggio estintivo e le condizioni economiche ed allegata liberatoria in atti, invero, la compagnia ha provveduto al contratto pagamento di attivazione della carta compare il nominativo dell’ emittente, qualificata espressamente come taleEuro 4.936,84, mentre parte ricorrente ha saldato tramite il proprio t.f.r. Euro 9.495,32, somma che rappresenta il 65,79% del debito residuo. Se a tale ultima somma si aggiunge poi, come anzidetto, l’importo di Euro 1.600,00 pagato alla compagnia in sede di rivalsa e a titolo transattivo, la resistente percentuale sale al 71,3%. È dunque in tale misura che può riconoscersi il diritto del cliente alla ripetizione degli oneri applicati al prestito e non maturati a seguito della sua anticipata estinzione. Le commissioni e gli oneri di cui parte ricorrente domanda la parziale restituzione, sulla base degli orientamenti maturati presso i Collegi territoriali ABF su clausole d’identico o analogo tenore, hanno natura ricorrente: le “Commissioni di intermediazione” sono contrattualmente descritte come tese a remunerare (testualmente) “attività di amministrazione del mutuo per l’intera durata dell’ammortamento”; le “Provvigioni degli agenti o dei mediatori” sono deputate a remunerare, oltre alle attività tipicamente proprie dell’intermediario del credito, “ogni altra attività prestata” (al riguardo si segnala che il contratto è indicata quale distributore tra le banche aderenti al serviziostato stipulato antecedentemente alla riforma del TUB del 2010); la voce “Oneri e spese istruttorie” copre attività di “invio di comunicazioni periodiche” o comunque attività che attengono all’intera durata del rapporto (come chiarito in particolare da ABF, Coll. Inoltre, dall’esame del contratto di distribuzione, l’emittente conferisce alla resistente l’incarico “non esclusivo” di promuovere e distribuire i prodotti di carta prepagata emessi dalla emittente e di svolgere le attività contrattualmente previste Torino n. 23515/20); lo stesso dicasi per la gestione voce “Assicurazione rischio vita”, destinata per sua natura ad accompagnare il rapporto lungo tutto l’arco del rapporto con suo svolgimento e per la clientela. Tali prodotti, con la relativa modulistica contrattuale, venivano forniti dall’emittente, su richiesta delle banca collocatrice, idonei per l’immediata attivazione. Del resto, la domanda della ricorrente è riferita a servizi quale non constano criteri di pagamento on line ai quali la stessa accede grazie alle facoltà che le derivano dalla tipologia di carta di credito prepagata ricaricabile. In questo caso le operazioni contabili necessarie per l’effettuazione delle operazioni di carico/scarico contante effettuate dalla resistente assumono una funzione retrocessione del tutto accessoria, essendo effettuate dalla resistente secondo i criteri definiti dalla procedura di collegamento messa a disposizione dall’istituto emittente a tutti i soggetti collocatori della carta. Da ciò discende la fondatezza della eccezione di difetto di legittimazione passiva e il conseguente rigetto del ricorsopremio alternativi al pro rata temporis lineare.

Appears in 1 contract

Samples: www.arbitrobancariofinanziario.it