DISDETTA CESSAZIONE, ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE Clausole campione

DISDETTA CESSAZIONE, ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE. Con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati, le garanzie cessano alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: 1. decima ricorrenza annuale del contratto; 2. al compimento del 70° anno di età dell’Assicurato; 3. per il solo caso di Perdita di Impiego, il raggiungimento o ottenimento da parte dell’Assicurato del trattamento pensionistico. Ove vi siano più Assicurati, la cessazione per uno di essi dell'Assicurazione non pregiudica la continuazione della copertura a favore dell'altro, mantenendo per l'Assicurato, per il quale l'Assicurazione continua, gli stessi limiti di indennizzo specificati all'Art. 2 delle CGA. Resta inteso che nessun Indennizzo sarà dovuto dalla Società in base al presente contratto di assicurazione per Sinistri che si verifichino oltre la scadenza del Periodo di Assicurazione. Resta inoltre inteso che, ove anche un Sinistro si verifichi prima della scadenza del Periodo di Assicurazione, nessun Indennizzo sarà dovuto dalla Società all’Assicurato in base al presente contratto di assicurazione qualora il relativo periodo di Franchigia Assoluta e/o Relativa termini dopo la scadenza del Periodo di Assicurazione. Infine, qualora alla scadenza del Periodo di Assicurazione perduri un Sinistro per Inabilità Totale Temporanea o per Perdita di Impiego, nulla sarà più dovuto dalla Società all’Assicurato in base al presente contratto di assicurazione per il periodo successivo alla suddetta scadenza, così come nulla sarà dovuto in relazione al periodo di tempo inferiore a 30 giorni consecutivi che intercorre tra la data dell’ultimo pagamento di un Indennizzo prima della scadenza e la data della scadenza stessa.
DISDETTA CESSAZIONE, ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE. In caso di disdetta da parte della Banca Contraente della Convenzione, le garanzie assicurative prestate a favore dei singoli Assicurati resteranno comunque in vigore fino alla loro naturale scadenza.
DISDETTA CESSAZIONE, ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE. In caso di disdetta da parte della Banca Contraente della Convenzione, le garanzie assicurative prestate a favore dei singoli Assicurati resteranno comunque in vigore fino alla loro naturale scadenza. Con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati e limitatamente al caso scelta di durata annuale, la disdetta del contratto deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della Copertura assicurativa.
DISDETTA CESSAZIONE, ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE. Con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati, le garanzie cessano alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: 1. liquidazione, in base all’Assicurazione, dell’Indennizzo previsto per il caso di Decesso dell’Assicurato 2. per il solo caso di Perdita di Impiego, il raggiungimento o ottenimento da parte dell’Assicurato del trattamento pensionistico 3. disdetta del rinnovo della copertura assicurativa relativa al premio unico anticipato, o annualmente, in caso di successivi rinnovi annuali della copertura assicurativa 4. in caso di esercizio del diritto di recesso, nei casi di cui all’Art. 7 5. in caso di estinzione anticipata totale, trasferimento del Mutuo originariamente stipulato, salvo che l’Assicurato richieda la continuazione dell’assicurazione. 6. in caso di comunicazione da parte dell’Assicurato di aver trasferito il proprio domicilio in uno stato estero nel quale la Compagnia non sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi.
DISDETTA CESSAZIONE, ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE. Con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati, le garanzie cessano alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: 1. decima ricorrenza annuale del contratto; 2. per il solo caso di Perdita di Impiego, il raggiungimento o ottenimento da parte dell’Assicurato del trattamento pensionistico. Resta inteso che nessun Indennizzo sarà dovuto dalla Società in base al presente contratto di assicurazione per Sinistri che si verifichino oltre la scadenza del Periodo di Assicurazione. Resta inoltre inteso che, ove anche un Sinistro si verifichi prima della scadenza del Periodo di Assicurazione, nessun Indennizzo sarà dovuto dalla Società all’Assicurato in base al presente contratto di assicurazione qualora il relativo periodo di Franchigia Assoluta e/o Relativa termini dopo la scadenza del Periodo di Assicurazione. Infine, qualora alla scadenza del Periodo di Assicurazione perduri un Sinistro per Inabilità Totale Temporanea o per Perdita di Impiego, nulla sarà più dovuto dalla Società all’Assicurato in base al presente contratto di assicurazione per il periodo successivo alla suddetta scadenza, così come nulla sarà dovuto in relazione al periodo di tempo inferiore a 30 giorni consecutivi che intercorre tra la data dell’ultimo pagamento di un Indennizzo prima della scadenza e la data della scadenza stessa.
DISDETTA CESSAZIONE, ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE. Con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati, le garanzie cessano alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: 1. decima ricorrenza annuale del contratto; 2. per il solo caso di Perdita di Impiego, il raggiungimento o ottenimento da parte dell’Assicurato del trattamento pensionistico. In caso di cointestazione la copertura assicurativa rimane in vigore per gli altri Assicurati sino alla scadenza originariamente convenuta, con gli stessi limiti di indennizzo specificati ai punti precedenti.
DISDETTA CESSAZIONE, ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE. Con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati, le garanzie cessano: 1. alle ore 24:00 del giorno di Decesso dell’Assicurato; 2. a partire dal giorno successivo alla prima scadenza annuale del contratto, in caso di liquidazione, in base all’Assicurazione, dell’Indennizzo previsto per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia dell’Assicurato; 3. per il solo caso di Perdita di Impiego, il raggiungimento o ottenimento da parte dell’Assicurato del trattamento pensionistico; 4. disdetta del rinnovo annuale della copertura assicurativa; la disdetta del contratto deve essere inviata dall’Aderente alla Compagnia almeno 30 giorni prima della data di scadenza del periodo di copertura in corso. Per i riferimenti della Compagnia a cui inviare la disdetta si faccia riferimento al successivo Art. 19. 5. in caso di esercizio del diritto di recesso; 6. la comunicazione da parte dell’Aderente/Assicurato di aver trasferito il proprio domicilio in uno stato estero nel quale la Compagnia non sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi.
DISDETTA CESSAZIONE, ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE. Con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati, le garanzie cessano alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: 1. liquidazione, in base all’Assicurazione, dell’Indennizzo previsto per il caso di Morte e Invalidità Totale Permanente da Infortunio dell’Assicurato; 2. per il solo caso di Perdita di Impiego, il raggiungimento o ottenimento da parte dell’Assicurato del trattamento pensionistico.
DISDETTA CESSAZIONE, ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE. Con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati, le garanzie cessano alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: 1. liquidazione, in base all’Assicurazione, dell’Indennizzo previsto per il caso di Decesso o Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia dell’Assicurato. 2. per il solo caso di Perdita di Impiego, il raggiungimento o ottenimento da parte dell’Assicurato del trattamento pensionistico. 3. in caso di esercizio del diritto di recesso, nei casi di cui all’Art. 7; 4. in caso di anticipata estinzione totale o parziale, rinegoziazione o trasferimento del Mutuo, nei casi di cui all’Art. 5, salvo che l’Assicurato richieda la continuazione dell’assicurazione.
DISDETTA CESSAZIONE, ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE. La disdetta della Convenzione contratta da parte della Banca deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 60 giorni prima della data di scadenza della Convenzione stessa. La disdetta della singola copertura assicurativa da parte dell'Assicurato deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 30 giorni prima della data di scadenza della Copertura Assicurativa stessa.