DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE Clausole campione
DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE. Per quanto concerne le norme igienico-sanitarie, si fa riferimento alla L. 283 del 30 aprile 1962 e suo regolamento di esecuzione D.P.R. n. 327 del 26 marzo 1980 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.Lgs. n. 155 del 26 maggio 1997, nonché a quanto previsto dal Regolamento locale di Igiene e a quanto espressamente previsto dal presente Capitolato, fermo restando la prevalenza sulla normativa interna dei regolamenti e delle direttive Comunitarie autoapplicative non condizionate.
DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE. Per quanto concerne le norme igienico-sanitarie, si fa comunque riferimento alla L. 283 del 30.04.62 e suo regolamento di esecuzione D.P.R. n. 327 del 27.03.80 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a quanto previsto dal Regolamento locale di igiene e a quanto espressamente previsto dal presente Capitolato.
DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE. Per quanto concerne le norme igienico-sanitarie si fa riferimento alla Legge 30.04.1962 n. 283 e al suo regolamento di esecuzione 26.03.1980 n.327 e ss.mm.ii., nonché a quanto previsto dalla normativa regionale vigente e a quanto espressamente previsto dal presente Capitolato. La ditta, pertanto, solleva il Comune da qualsiasi responsabilità in ordine alla regolarità igienico sanitaria delle trasformazioni alimentari della distribuzione, assumendosi tutti gli oneri previsti dal D.Lgs. n.155/97 (Sistema HACCP per l’autocontrollo igienico-sanitario).
DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE. Per quanto concerne le norme igienico-sanitarie, si fa riferimento in particolare alla legge 283 del 30/04/1962 e suo regolamento di esecuzione D.P.R. n. 327 del 26/03/80 e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rimanda a tutta la normativa in vigore fino alla scadenza del contratto, che qui si intende tutta tacitamente richiamata.
DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE. Per quanto concerne le norme igienico sanitarie, si fa riferimento alla legge 283 del 30/04/1962 e suo regolamento di esecuzione n. 327 del 26/03/80 e successive modifiche ed integrazioni, al D.Lgs.155/97, a quanto previsto dal Regolamento Locale di Igiene al presente capitolato, nonché ad ogni successiva modifica e integrazione normativa.
DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE. ART. 8 -
DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE. ART. 34 -
DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE. Per quanto concerne le norme igieniche-sanitarie si fa riferimento alla normativa vigente, in particolare alla L.283 del 30.04.1962 e suo regolamento di esecuzione e alle normative denominate “pacchetto Igiene“ (Reg.CE 852,853,854 e 882 del 2004) Le operazioni che precedono la cottura e/o la distribuzione devono essere eseguite secondo le modalità di seguito descritte: - i prodotti surgelati da sottoporre a cottura senza preventivo scongelamento dovranno essere utilizzati nello stato fisico in cui si trovano; - la l avo razi on e delle carni crude potrà essere effettuata il giorno precedente alla loro cottura ( arrosto,pollo, spezzatino); la carne trita deve essere macinata in giornata; - il Parmigiano Reggiano grattugiato deve essere preparato in giornata; - il lavaggio ed il taglio della verdura dovrà essere effettuato nelle ore antecedenti il consumo, ad eccezione delle patate e delle carote, che possono essere preparate il giorno precedente alla loro cottura, purché conservate a temperatura compresa tra 0° e +4°C; le carote devono essere immerse in acqua acidulata con limone; - le operazioni di impanatura e/o di manipolazione ed impastatura degli alimenti devono essere fatte nelle ore antecedenti alla cottura; - le porzionature di salumi e di formaggi devono essere effettuate nelle ore immediatamente antecedenti la distribuzione; -la carne tagliata a fette, laddove necessario, deve essere ulteriormente tagliata; -la frutta, ove necessario, deve essere sbucciata e tagliata; - tutte le vivande dovranno essere cotte nello stesso giorno in cui è prevista la distribuzione; - la frutta (escluso banane, kiwi e gli agrumi ) dovrà essere sottoposta a lavaggio e sanificazione prima di essere consegnata ai terminali di consumo (scuole); nel caso in cui durante l'appalto l'Amministrazione Comunale intendesse comunque richiedere che il lavaggio e sanificazione di alcuni tipi di frutta più facilmente deteriorabile sia effettuato in altra sede, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad eseguire tali operazioni di lavaggio, sanificazione del prodotto direttamente nei locali cucina/lavaggio presenti nelle scuole o in alternativa procedere ad eseguire questi interventi in orari più prossimi alla distribuzione.
DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE. La produzione deve rispettare gli standard igienico-sanitari previsti dalla vigente normativa in materia (L. n. 283/1962 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 327/1980), nonché dal c.d. “Pacchetto Igiene” (Regolamenti UE 852/2004, 853/2004, 854/2004, 183/2005, Direttiva 2002/99); L’impresa ha l’obbligo di redigere per proprio conto il Piano di Autocontrollo di Qualità (HACCP) ai sensi del D.Lgs. 155/1997. Copia del Piano HACCP dovrà essere depositata presso la stazione appaltante. All’inizio del servizio deve essere consegnata alla stazione appaltante copia delle schede dei prodotti di pulizia utilizzati. In particolare l’impresa deve garantire:
a. le opportune procedure di sicurezza igienica avvalendosi dei principi del sistema di autocontrollo HACCP;
b. le carni, le verdure, i salumi e i formaggi, i prodotti surgelati dovranno essere distintamente conservati in celle o frigoriferi che garantiscano il mantenimento delle rispettive temperature di legge;
c. il personale non deve effettuare più operazioni contemporaneamente al fine di evitare rischi di contaminazioni crociate;
d. è assolutamente vietato fumare nei locali di produzione e distribuzione dei pasti;
e. la preparazione dei piatti freddi, la lavorazione delle carni e la lavorazione delle verdure dovranno avvenire in reparti distinti;
f. dovranno essere impiegati utensili e superfici distinte e separate per le lavorazioni delle carni rosse e delle carni bianche;
g. nessun contenitore in banda stagnata aperto e contenente un alimento può essere conservato nella cucina al termine delle operazioni di cottura e confezionamento;
h. tutto il personale adibito al servizio dovrà fare uso della divisa da lavoro e dovrà essere identificato da apposita targhetta di riconoscimento;
i. tutto il personale dovrà far uso di mascherine, guanti monouso, camice e grembiule; la mascherina monouso non è richiesta per gli operatori addetti alla distribuzione, sarà sufficiente applicare le norme di buona prassi igienica.
j. le corrette procedure igieniche di produzione e confezionamento devono essere indicate su cartelli che saranno affissi nelle distinte aree di lavorazione.
DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE. Per quanto concerne le norme igienico-sanitarie, si fa comunque riferimento alla Legge n. 283 del 30 aprile 1962 e suo Regolamento di esecuzione n. 327 del 26 marzo 1980 e successive modifiche ed integrazioni, alle disposizioni regionali in materia, alle Linee di indirizzo nazionali per la ristorazione scolastica del Ministero della Salute del 29 aprile 2010 nonché a quanto previsto dal Regolamento locale di igiene in materia di alimenti e bevande e a quanto espressamente previsto dal Capitolato. In particolare si evidenziano i seguenti divieti: - il fumo è rigorosamente vietato durante tutte le fasi lavorative; - è vietato assaggiare il cibo con le dita; - è vietato manipolare alimenti senza aver protetto tagli, infezioni, ecc. con gli appositi guanti di gomma; - è vietato indossare braccialetti, anelli, orologi da polso, ecc; - evitare di starnutire o tossire sugli alimenti; - evitare il più possibile il contatto diretto delle mani con gli alimenti utilizzando, per quanto possibile, cucchiai, spatole, coltelli, pinze ecc… naturalmente puliti; - evitare di toccare i capelli, la faccia, le orecchie, il naso, ecc…