Common use of Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito Clause in Contracts

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 comma 13 del Codice. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG 7041133828 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di XXXX al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

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Samples: Contratto, www.amesvenezia.it

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del CodiceÈ fatto assoluto divieto all’appaltatore di cedere, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per salvo quanto previsto dal precedente articolo.E’ altresì vietato cedere in tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. L’Appaltatore può cedere o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione della fornitura senza l’espressa autorizzazione dell’Amministrazione, pena l’incameramento della cauzione, l’immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti. L’Amministrazione consente la cessione dei crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’artcontratto, fatta salva la preventiva autorizzazione, solo esclusivamente e tassativamente a favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio di crediti di impresa. 106 comma 13 del Codice. L’AppaltatoreIn tale ultima ipotesi, in caso l’atto di cessione dei creditidovrà essere stipulato mediante atto pubblico e dovrà essere notificato all’Amministrazione ( mediante raccomandata A/R) almeno trenta giorni prima la scadenza effettiva del pagamento, si impegna a comunicare il CIG 7041133828 al cessionario, eventualmente anche nell’atto pena di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIGinopponibilità della cessione alla citata Amministrazione. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articoloinadempimento, fermo restando il diritto di XXXX al risarcimento del danno, prioritariamente mediante l’incameramento della cauzione, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto si intende risolto di dirittorapporto contrattuale .

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Samples: Disciplinare Di Gara, 158.255.242.116

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto contratto, disciplinate all’art. 106 comma 1 lett116 del D.Lgs. d) n. 2 del Codice163/2006 e s.m.i., è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessanullità. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. L’Appaltatore L’Impresa può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’artalle condizioni e nel rispetto delle disposizioni recate dall’art.117 del D.Lgs. 106 comma 13 del Codice163/2006. L’AppaltatoreLe cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione. E’ fatto divieto all’Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG 7041133828 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati il conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, all’Impresa mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, postale sul conto corrente dedicato dell’Impresa medesima riportando il CIGCIG dalla stessa comunicato. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli dell’Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando articolo il diritto di XXXX al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

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Samples: trasparenza.regione.emilia-romagna.it

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte È fatto divieto all’operatore economico di cedere in tutto o in parte, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett116 del D. Lgs. d) n. 2 del Codice163/2006, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 116 del Codicecitato d.lgs. L’Appaltatore L’operatore economico può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 comma 13 117 del CodiceD. Lgs. L’Appaltatore163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in caso materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di cessione acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti, si impegna a comunicare il CIG 7041133828 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, crediti devono essere stipulate mediante bonifico bancario atto pubblico o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIGscrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Ente. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli dell’operatore economico degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di XXXX dell’IIT al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

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Samples: www.urp.cnr.it

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 comma 13 del Codice. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG 7041133828 74636617E5 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di XXXX al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

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Samples: www.amesvenezia.it

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 116 del Codice., è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 116 del Codice. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 comma 13 117 del Codice, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti. L’AppaltatoreLe cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in caso di cessione dei creditiqualsiasi forma, si impegna a comunicare il CIG 7041133828 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzatiprocure all’incasso. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIGCIG . In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di XXXX dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di dirittodiritto I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.

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Samples: www.poliziadistato.it

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del dal Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. Codice L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’artdel Codice e cioè, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio e devono essere notificate all’UTG nelle forme di rito. 106 comma 13 del CodiceSi applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG 7041133828 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di XXXX dell’UTG al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

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Samples: Contratto Di Appalto

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è È fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 106, comma 13 13, del Codiced.lgs. L’Appaltatoren.50/2016. Si applicano, pertanto, le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991. La Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG 7041133828 000000000 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, alla Società mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo, medesimo riportando il medesimo CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di XXXX della stazione appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

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Samples: www.comune.sacile.pn.it

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 116 del Codice., è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 116 del Codice. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 comma 13 117 del Codice, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG 7041133828 n. 6304979942 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il predetto CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di XXXX dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

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Samples: www.politicheagricole.it

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. Fatte E’ fatto divieto all’operatore economico di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett116 del D. Lgs. d) n. 2 del Codice163/2006, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 116 del Codicecitato D. Lgs. L’Appaltatore L’operatore economico può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità espresse all’art. 106 comma 13 117 del CodiceD. Lgs. L’Appaltatore163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’operatore economico di conferire, in caso di cessione dei creditiqualsiasi forma, si impegna a comunicare il CIG 7041133828 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIGprocure all’incasso. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli dell’operatore economico degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di XXXX dell’Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

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