DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. L’aggiudicataria non può sospendere forniture o servizi con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Regione Campania. La sospensione unilaterale da parte dell’aggiudicataria costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto ex art. 1456 del c.c.. Restano a carico della stessa aggiudicataria tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. E’ fatto divieto assoluto sospendere o interrompere il servizio anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell’Istituto, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla legge.
DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. L’affidatario non può sospendere o ritardare i servizi unilateralmente, neanche in caso di controversie con l’Università. L’unilaterale sospensione o ritardo nell’espletamento dei servizi, da parte dell’affidatario, costituisce una grave inadempienza contrattuale, tale da determinare la risoluzione di diritto del contratto. In questo caso, l’affidatario non potrà vantare alcun credito nei confronti dell’Università, mentre quest’ultima ha diritto al risarcimento del danno subito in relazione alla unilaterale sospensione del servizio.
DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. Alla Ditta aggiudicataria è fatto divieto assoluto di sospendere ed interrompere il servizio, an- che nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell’ASL BI, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla legge.
DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi di fornitura e, comunque, delle attività previste nel presente Capitolato.
DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. La Ditta aggiudicataria non può sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'AUSL di Pescara. L'illegittima sospensione del servizio costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione di diritto del contratto (art. 1456 c.c.). In tale ipotesi, restano a carico della Ditta aggiudicatane tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. L’attività prestata dalla Ditta aggiudicataria, al fine di evitare l’interruzione del servizio pubblico essenziale erogato ai sensi della Legge n. 146/90 dall’Azienda, non potrà essere sospesa. Nel caso di scioperi la Ditta non potrà pertanto sospendere l’attività prestata, ma eventualmente ridurla, garantendo comunque il livello minimo di fornitura dei servizi stabilito dalla normativa, con modalità concordate con l’Azienda. La Ditta dovrà comunque garantire le consegne e le altre prestazioni urgenti. Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, la Ditta si trovasse nelle condizioni di non poter assolvere pienamente ai propri obblighi contrattuali, dovrà comunicarlo tempestivamente all’Azienda. Qualora il servizio non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell’Azienda, le stesse provvederanno al regolare svolgimento del servizio nel modo che riterranno più opportuno, riservandosi di addebitare alla Ditta inadempiente il maggior onere sostenuto.
DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. E’ fatto divieto assoluto di interrompere o sospendere il servizio anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell’Azienda appaltante, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista per Xxxxx.
DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. ART. 18 -
DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. L’attività prestata dalla Ditta aggiudicataria dovrà avvenire, tenendo conto di quanto disposto dalla Legge n. 146/90. Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, la Ditta si trovasse nelle condizioni di non poter assolvere pienamente ai propri obblighi contrattuali, dovrà comunicarlo tempestivamente all’Azienda U.S.L. di Parma.