Divulgazione dei risultati Clausole campione

Divulgazione dei risultati. La diffusione e la pubblicazione dei risultati parziali o finali della ricerca verranno effettuate previa intesa tra le Parti e purché non compromettano la tutelabilità dei risultati. Le informazioni di carattere confidenziale e/o riservato relative a dati, informazioni e tecnologie derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e ciascuna parte si impegna a far uso delle informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle attività oggetto del presente accordo e a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente coinvolti nell’esecuzione del presente accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. In particolare i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione. L’utilizzazione dei loghi straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto di cui all’art. 1 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.
Divulgazione dei risultati. ARSIAL e IZSLT collaboreranno per definire un progetto di divulgazione dei risultati scientifici della ricerca, oggetto del presente accordo, rivolto in particolare agli apicoltori, ma anche agli Enti Parco ed alle scuole di indirizzo tecnico agrario. ARSIAL attuerà il progetto di divulgazione sopra indicato.
Divulgazione dei risultati. 1. Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuna per i propri ambiti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti del Policlinico, dell’Università e di IIT coinvolti nell’attività oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione in tutte le comunicazioni verso l’esterno, in particolare attraverso pub- blicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività, eventualmente avvalendosi della collaborazione degli uffici di ciascuna Parte a ciò preposti. 2. I risultati congiunti degli studi svolti in collaborazione ai sensi della presente Convenzione avranno carattere riservato ai sensi del succes- sivo art. 9 e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente Convenzione e previo assenso delle altre Parti, da pre- starsi nelle modalità indicate di seguito. 3. Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed inter- nazionali i risultati congiunti delle ricerche in oggetto o esporli o far- ne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, la Parte proponente la divulgazione (“Parte Proponente”) dovrà informare o fornire al responsabile di progetto delle altre Parti (“Parti Riceventi”) copia dell’atto di divulgazione proposto almeno 30 (trenta) giorni prima della data di divulgazione prevista, al fine di permettere alle Parti Riceventi di verificare che il documento non contenga proprie Informazioni Confidenziali o Foreground, come di seguito definiti. Se, durante il periodo di 30 (trenta) giorni di cui al precedente com- ma, le Parti Riceventi notificano alla Parte Proponente che: - la pubblicazione contiene proprie Informazioni Confidenziali, la Parte Proponente dovrà rimuovere tali Informazioni Confidenziali prima della pubblicazione; - il documento rivela Foreground, la Parte Proponente dovrà differire la pubblicazione per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni, sal- vo diverso accordo scritto tra le Parti, al fine di consentire la redazio- ne di una domanda di brevetto, o l’avvio di altri procedimenti finaliz- zati alla protezione della proprietà intellettuale generata. Ad eccezione dei casi elencati al punto precedente, le Parti Riceventi non potranno ritardare o negare il proprio consenso alla pubblicazio- ne proposta dalla Parte Divulgante senza giusta causa. 4. Fermo restando quanto stabilito agli artt. 3.3 e 4.5 e 5...
Divulgazione dei risultati. Il progetto si propone di mettere a punto un’alternativa sia alle attuali modalità di produzione di fitoplancton presso gli allevamenti che all’utilizzo di sospensioni algali reperibili tutt’oggi sul mercato. L’uso di prodotti commerciali (Tetraselmis 3600 della Xxxx Mariculture, USA, valore 419 €/kg, T-Isochrysis Concentrate, valore 750 €/kg e Isochrysis 1800 valore 480 €/kg) è limitato a causa dell’assenza di vitalità (che determina maggiore sedimentazione e rischi di contaminazione), del prezzo molto elevato e della qualità non sempre idonea a causa dell’inquinamento batterico che incrementa col periodo di conservazione.
Divulgazione dei risultati. Le parti si concedono reciprocamente libertà di pubblicazione dei risultati della ricerca in campo nazionale e internazionale con ogni mezzo.
Divulgazione dei risultati. Nel caso di risultati di particolare interesse scientifico che possano costituire oggetto di pubblicazione, l’Università potrà utilizzarli congiuntamente o disgiuntamente dal Committente. Il testo della memoria scientifica dovrà essere approvato dal responsabile scientifico/tecnico del Committente il quale dovrà, entro giorni, esprimere un parere sulla riservatezza dei risultati. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni al riguardo, l’Università si riterrà libera di procedere alla pubblicazione disgiunta dal Committente. In ogni caso il Committente dovrà essere sempre menzionato come promotore o compartecipante dell'iniziativa.
Divulgazione dei risultati. AZIONE 1. Ricerca bibliografica sull'argomento oggetto di studio e definizione dello stato dell'arte Attraverso consultazione di banche dati scientifiche internazionali saranno raccolte informazioni sui prodotti e sulla ricerca condotta negli ultimi anni per ciò che concerne l'utilizzo dei principi fitochimici estratti dall'aglio e la differenziazione dei prodotti su base chimica e sensoriale. (2 mese) DIBAF AZIONE 2. Messa a punto del metodo di preparazione degli estratti su campioni reperiti in commercio.
Divulgazione dei risultati. ARSIAL e XXXXX collaboreranno per definire un progetto di divulgazione dei risultati scientifici della ricerca, oggetto del presente accordo, rivolto in particolare ai vitivinicoltori/vivai del Lazio ARSIAL attuerà il progetto di divulgazione sopra indicato.
Divulgazione dei risultati. Qualora l’aggiudicatario si faccia promotore e/o partecipi a congressi, convegni e seminari, nel corso dei quali intende utilizzare i risultati delle attività sviluppate con riferimento al presente disciplinare, sarà tenuto a concordarne preventivamente le forme con l’Amministrazione. L’aggiudicatario potrà essere coinvolto, a discrezione dell’amministrazione, per la partecipazione a convegni o attività di divulgazione e pubblicizzazione da tenersi all’interno del territorio degli stati dei partners. A tal fine l’amministrazione avviserà l’aggiudicatario con almeno una settimana di anticipo.
Divulgazione dei risultati. Le parti convengono che il regime e l’utilizzazione dei risultati, derivanti dalle attività realizzate nell’ambito della presente convenzione, potranno essere concretizzati con la citazione del progetto.