Pubblicazione dei risultati Clausole campione

Pubblicazione dei risultati. L’eventuale pubblicazione dei risultati del programma di ricerca sarà preventivamente concordata tra i Responsabili Scientifici di cui all’art. 2 della presente convenzione, che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina. Nell’ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una parte all’altra confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali. Nell’evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell’altra parte per la definizione e realizzazione del programma di ricerca. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una parte all’altra in via confidenziale, le parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla parte svelante ed hanno l’obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali. La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali risultati inventivi.
Pubblicazione dei risultati. Le graduatorie saranno pubblicate all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/xx/xxxx_00_00 . Le date in cui sono previste le pubblicazioni saranno indicate al medesimo link. Questi sono i soli canali ufficiali di comunicazione dei risultati.
Pubblicazione dei risultati. L’eventuale pubblicazione dei risultati del programma di studio e di ricerca sarà preventivamente concordata tra i Responsabili Scientifici di cui all’art. 3 della presente convenzione, che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina. Nell’ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una parte all’altra confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare le/gli autrici/ori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.
Pubblicazione dei risultati. La graduatoria sarà pubblicata alla pagina: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx-x-xxxx-xx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx-xxxxxx-x-xxxxxxxxxxxxx- studentesca/collaborazioni-part-time/bandi-collaborazione-part-time. La data di pubblicazione sarà indicata al medesimo link. Questi sono i soli canali ufficiali di comunicazione dei risultati.
Pubblicazione dei risultati. 9.1 - Nell’ipotesi di Conoscenze e Risultati derivanti dal Programma di Ricerca realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei e non oggettivamente distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. Le pubblicazioni dovranno sempre riportare il nominativo degli autori/inventori.
Pubblicazione dei risultati. Una volta terminato lo studio per la Pubblicazione dei risultati occorre far riferimento alla SOP GITMO PO- LICY DI PUBBLICAZIONE nella sua ultima versione.
Pubblicazione dei risultati. Nell’ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati delle attività, 3 Nel caso di apporto preponderante da parte di ENEA. 6 solo previa autorizzazione scritta dell’altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati. In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell’altra Parte. Se tali pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una Parte all’altra confidenzialmente, ciascuna Parte dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all’altra Parte. ART. 10 –
Pubblicazione dei risultati. I risultati dell’AGA saranno annunciati mediante il servizio di informazioni normative del sito Web della London Stock Exchange e pubblicati nel modo appropriato in ciascuna delle altre giurisdizioni in cui la Società sia quotata su una borsa valori. I risultati saranno altresì disponibili sul sito xxx.xxxxxxx.xxx. Cordiali saluti, ___________________ Xxxxxxx XxXxxxxxx Presidente Attualmente, Xxxxxxx XxXxxxxxx è anche professore ospite presso il College of Europe (Bruges) e ha tenuto lezioni su molteplici argomenti in diverse università, tribunali e istituzioni, come l’European University Institute di Firenze, la Florence School of Regulation (energia, clima, comunicazioni e media), la Commissione europea e le università appartenenti alla NUI (Università Nazionale d’Irlanda). È membro del Comitato consultivo dell’Istituto europeo di diritto per quanto riguarda l’intelligenza artificiale e la pubblica amministrazione ed è membro del team di progetto su tecnologia blockchain e smart contract. XxXxxxxxx ha conseguito una laurea in diritto civile, una laurea in giurisprudenza, Senior Counsele una laurea magistrale in diritto europeo ed è un mediatore accreditato CEDR.
Pubblicazione dei risultati. Poiché il fine ultimo della sperimentazione è il miglioramento delle conoscenze sulla patologia, sul principio attivo sperimentale nonché sul rapporto rischio-beneficio per il paziente, le parti concordano sulla necessità di garantire la più ampia diffusione e divulgazione dei Risultati in modo coerente e responsabile. Il promotore, anche ai sensi della Circolare del Ministero Salute n. 6 del 2 settembre 2002, si obbliga a rendere pubblici i risultati della sperimentazione, in maniera tempestiva, non appena disponibili da parte di tutti i centri che hanno partecipato allo stesso utilizzando anche la sezione specifica dell’Osservatorio Nazionale sulle Sperimentazioni. Allo Sperimentatore, ai sensi dell’art. 5 comma 3. c) del Decreto 12 maggio 2006, deve essere garantito il diritto alla diffusione e pubblicazione dei risultati e, nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di riservatezza dei dati sensibili e di tutela brevettale, non devono sussistere vincoli di diffusione e pubblicazione da parte del promotore. Prima di ogni pubblicazione o divulgazione dei risultati, lo Sperimentatore dovrà fornire al Promotore, entro 30 giorni dalla sottomissione della pubblicazione e/o della presentazione, una bozza della pubblicazione e/o presentazione (sia che si riferisca ad un intervento in sede congressuale, sia che riguardi articoli scritti). Il Promotore avrà un periodo di 30 giorni dal ricevimento del manoscritto finale proposto per rivederlo, e avrà il diritto, in questo lasso di tempo, di esigere un posticipo della pubblicazione o della divulgazione; qualora a seguito della revisione del manoscritto finale rilevasse elementi tali da supportare un’iniziativa di tutela brevettale. In caso di Sperimentazioni multicentriche, la pubblicazione dei Risultati da parte di singoli Centri non è permessa prima della pubblicazione dei Risultati finali e cumulativi dello studio. Questo al fine di assicurare che queste pubblicazioni non interferiscano con la pubblicazione primaria; Resta inteso che il Promotore deve garantire una rapida diffusione delle informazioni acquisite attraverso lo studio; Resta inteso che il rinvio della pubblicazione non può essere a tempo indeterminato, ma deve essere limitato al periodo necessario alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale del promotore..
Pubblicazione dei risultati. Novartis considera importante e incoraggia la pubblicazione, su riviste scientifiche e/o di farmacoeconomia, dei risultati dei propri studi, a condizione che siano presentati in maniera accurata e siano in linea con gli standard etici che governano la ricerca clinica. Novartis pertanto, nel rispetto dell’art. 7 della Determinazione AIFA del 20.03.2008 e della Circolare Ministeriale n. 6 del 02.09.2002 e s.m.i., si impegna a garantire la pubblicazione e la divulgazione dei risultati una volta concluso lo Studio e a darne comunicazione a tutti gli Enti coinvolti. In considerazione di quanto previsto dal D.M. 12 maggio 2006, art. 5, co. 3, lett. c), le parti concordano che i risultati della Studio dovranno essere sempre discussi dal Responsabile dello Studio insieme ai referenti della Società, prima della pubblicazione e che, in ogni caso, nessuna pubblicazione verrà presa in considerazione fino a quando tutti i pazienti in tutti i centri coinvolti nello Studio avranno completato il Protocollo e i dati saranno stati elaborati. Si precisa inoltre che la redazione del manoscritto scientifico destinato alla pubblicazione deve riflettere accuratamente il disegno, le finalità e le modalità di conduzione dello Studio, con particolare riferimento alla raccolta, valutazione e interpretazione dei dati. Devono essere altresì rispettate le linee guida della rivista cui il manoscritto sarà sottomesso. Gli autori sono autorizzati a trasferire il copyright della pubblicazione alla rivista o all’editore, ma non possono trasferire la proprietà intellettuale dei dati che la pubblicazione contiene o ai quali essa si riferisce.