Pubblicazione dei risultati. 9.1 - Nell’ipotesi di Conoscenze e Risultati derivanti dal Programma di Ricerca realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei e non oggettivamente distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. Le pubblicazioni dovranno sempre riportare il nominativo degli autori/inventori.
9.2 - Nell’ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati delle proprie attività di ricerca, riconoscendo espressamente il contributo dell’altra Parte e chiedendone la preventiva autorizzazione alla pubblicazione per iscritto. La suddetta autorizzazione non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.
Pubblicazione dei risultati. Le graduatorie saranno pubblicate all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/xx/xxxx_00_00 . Le date in cui sono previste le pubblicazioni saranno indicate al medesimo link. Questi sono i soli canali ufficiali di comunicazione dei risultati.
Pubblicazione dei risultati. La graduatoria sarà pubblicata alla pagina: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx-x-xxxx-xx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx-xxxxxx-x-xxxxxxxxxxxxx- studentesca/collaborazioni-part-time/bandi-collaborazione-part-time. La data di pubblicazione sarà indicata al medesimo link. Questi sono i soli canali ufficiali di comunicazione dei risultati.
Pubblicazione dei risultati. I risultati realizzati congiuntamente potranno essere pubblicati e/o resi noti includendo tutti gli autori coinvolti, salvo gli eventuali e marginali casi in cui l’autorizzazione potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati alla tutela e allo sfruttamento della proprietà intellettuale, alla privacy e sullo sviluppo industriale di detti risultati. In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell’altra Parte. Se tali pubblicazioni dovessero contenere dati ed informazioni resi noti da una Parte all’altra confidenzialmente, ciascuna Parte dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all’altra Parte.
Pubblicazione dei risultati. Una volta terminato lo studio per la Pubblicazione dei risultati occorre far riferimento alla SOP GITMO PO- LICY DI PUBBLICAZIONE nella sua ultima versione.
Pubblicazione dei risultati. Novartis considera importante e incoraggia la pubblicazione, su riviste scientifiche e/o di farmacoeconomia, dei risultati dei propri studi, a condizione che siano presentati in maniera accurata e siano in linea con gli standard etici che governano la ricerca clinica. Novartis pertanto, nel rispetto dell’art. 7 della Determinazione AIFA del 20.03.2008 e della Circolare Ministeriale n. 6 del 02.09.2002 e s.m.i., si impegna a garantire la pubblicazione e la divulgazione dei risultati una volta concluso lo Studio e a darne comunicazione a tutti gli Enti coinvolti. In considerazione di quanto previsto dal D.M. 12 maggio 2006, art. 5, co. 3, lett. c), le parti concordano che i risultati della Studio dovranno essere sempre discussi dal Responsabile dello Studio insieme ai referenti della Società, prima della pubblicazione e che, in ogni caso, nessuna pubblicazione verrà presa in considerazione fino a quando tutti i pazienti in tutti i centri coinvolti nello Studio avranno completato il Protocollo e i dati saranno stati elaborati. Si precisa inoltre che la redazione del manoscritto scientifico destinato alla pubblicazione deve riflettere accuratamente il disegno, le finalità e le modalità di conduzione dello Studio, con particolare riferimento alla raccolta, valutazione e interpretazione dei dati. Devono essere altresì rispettate le linee guida della rivista cui il manoscritto sarà sottomesso. Gli autori sono autorizzati a trasferire il copyright della pubblicazione alla rivista o all’editore, ma non possono trasferire la proprietà intellettuale dei dati che la pubblicazione contiene o ai quali essa si riferisce.
Pubblicazione dei risultati. La Società, nel rispetto dell’art. 7 della Determinazione AIFA del 20.03.2008 e della Circolare Ministeriale n. 6 del 02.09.2002, si impegna a garantire la pubblicazione e la divulgazione dei risultati una volta concluso lo Studio, anche in caso di risultati negativi e a darne comunicazione a tutti gli sperimentatori. L’Azienda potrà utilizzare in modo gratuito i risultati dello Studio per propri scopi interni, scientifici e di ricerca, che non abbiano carattere commerciale (es. seminari, congressi, convegni e attività didattico-istituzionale), ma non potrà farne oggetto di pubblicazione scientifica senza il consenso scritto della Società. La facoltà di utilizzo dei risultati dello Studio deve comunque essere esercitata nel rispetto dei limiti imposti dalla necessità di garantire la segretezza degli stessi e la tutela brevettuale dei relativi diritti di proprietà intellettuale. Le parti riconoscono reciprocamente che resteranno titolari dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi alle proprie pregresse conoscenze (background knowledge) e alle proprie conoscenze sviluppate o ottenute nel corso dello Studio, ma a prescindere e indipendentemente dalla sua conduzione (sideground knowledge). Ai sensi di quanto previsto dal D.M. 8 Febbraio 2013, art. 5, comma 2 lett. c), il Responsabile dello Studio ha diritto di diffondere e pubblicare, senza limitazione alcuna, i risultati dello Studio ottenuti presso l’Azienda, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati sensibili ,di protezione dei dati personali e di tutela della proprietà intellettuale. Le parti concordano che .i risultati della Studio dovranno essere sempre discussi dal Responsabile dello Studio (e/o Gruppo di ricerca) insieme al rappresentante della Società, prima della pubblicazione, anche ai fini della tutela brevettuale e nel caso in cui dovessero sorgere questioni relative all’integrità scientifica del documento e/o questioni afferenti gli aspetti regolatori, la Società provvederà al riesame del documento unitamente al Responsabile dello Studio. Il Responsabile dello Studio accetta di effettuare le modifiche suggerite dal Promotore o di includere i suggerimenti del Promotore nella pubblicazione o presentazione, se non in contrasto con l’attendibilità dei dati. La Società riconosce di non aver diritto di chiedere l’eliminazione delle informazioni contenute nel documento e non dovrà modificarne il contenuto, salvo quando tali richieste e modifiche siano...
Pubblicazione dei risultati. I risultati dell’AGA saranno annunciati mediante il servizio di informazioni normative del sito Web della London Stock Exchange e pubblicati nel modo appropriato in ciascuna delle altre giurisdizioni in cui la Società sia quotata su una borsa valori. I risultati saranno altresì disponibili sul sito xxx.xxxxxxx.xxx. Cordiali saluti, ___________________ Xxxxxxx XxXxxxxxx Presidente Attualmente, Xxxxxxx XxXxxxxxx è anche professore ospite presso il College of Europe (Bruges) e ha tenuto lezioni su molteplici argomenti in diverse università, tribunali e istituzioni, come l’European University Institute di Firenze, la Florence School of Regulation (energia, clima, comunicazioni e media), la Commissione europea e le università appartenenti alla NUI (Università Nazionale d’Irlanda). È membro del Comitato consultivo dell’Istituto europeo di diritto per quanto riguarda l’intelligenza artificiale e la pubblica amministrazione ed è membro del team di progetto su tecnologia blockchain e smart contract. XxXxxxxxx ha conseguito una laurea in diritto civile, una laurea in giurisprudenza, Senior Counsele una laurea magistrale in diritto europeo ed è un mediatore accreditato CEDR.
Pubblicazione dei risultati. L’eventuale pubblicazione dei risultati della collaborazione scientifica sarà preventivamente concordata dai responsabili scientifici di cui all’art. 2 del
Pubblicazione dei risultati. In considerazione di quanto previsto dal D.M. 12 maggio 2006, art. 5, comma 3 lett. c), le parti concordano che i risultati della Sperimentazione dovranno essere sempre discussi dal Responsabile della Sperimentazione (e/o Gruppo di ricerca) insieme al rappresentante della Società, prima della pubblicazione, anche ai fini della tutela brevettuale e che, in ogni caso, nessuna pubblicazione verrà presa in considerazione fino a quando tutti i pazienti in tutti i centri avranno completato il Protocollo e i dati saranno stati elaborati. Inoltre, sempre in considerazione di quanto previsto dal citato D.M., le parti concordano altresì che, per quanto riguarda la pubblicazione dei risultati della Sperimentazione, la Società si atterrà a quanto contenuto nella propria policy interna dal titolo “Policy on communication and publication of clinical research results», i cui principi sono sinteticamente riportati nell’Allegato A al presente contratto e a cui l’Azienda, il Responsabile della sperimentazione e gli Sperimentatori si atterranno.