Pubblicazione dei risultati. 9.1 - Nell’ipotesi di Conoscenze e Risultati derivanti dal Programma di Ricerca realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei e non oggettivamente distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. Le pubblicazioni dovranno sempre riportare il nominativo degli autori/inventori.
9.2 - Nell’ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati delle proprie attività di ricerca, riconoscendo espressamente il contributo dell’altra Parte e chiedendone la preventiva autorizzazione alla pubblicazione per iscritto. La suddetta autorizzazione non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.
Pubblicazione dei risultati. La graduatoria sarà pubblicata all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xx/xxxx_00_00. La data di pubblicazione sarà indicata al medesimo link. Questi sono i soli canali ufficiali di comunicazione dei risultati.
Pubblicazione dei risultati. Le graduatorie saranno pubblicate all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx-x-xxxx-xx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx-xxxxxx-x-xxxxxxxxxxxxx- studentesca/collaborazioni-part-time/bandi-collaborazione-part-time. Le date in cui sono previste le pubblicazioni saranno indicate al medesimo link.
Pubblicazione dei risultati. Una volta terminato lo studio per la Pubblicazione dei risultati occorre far riferimento alla SOP GITMO PO- LICY DI PUBBLICAZIONE nella sua ultima versione.
Pubblicazione dei risultati. Poiché il fine ultimo della sperimentazione è il miglioramento delle conoscenze sulla patologia, sul principio attivo sperimentale nonché sul rapporto rischio-beneficio per il paziente, le parti concordano sulla necessità di garantire la più ampia diffusione e divulgazione dei Risultati in modo coerente e responsabile. Il promotore, anche ai sensi della Circolare del Ministero Salute n. 6 del 2 settembre 2002, si obbliga a rendere pubblici i risultati della sperimentazione, in maniera tempestiva, non appena disponibili da parte di tutti i centri che hanno partecipato allo stesso utilizzando anche la sezione specifica dell’Osservatorio Nazionale sulle Sperimentazioni. Allo Sperimentatore, ai sensi dell’art. 5 comma 3. c) del Decreto 12 maggio 2006, deve essere garantito il diritto alla diffusione e pubblicazione dei risultati e, nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di riservatezza dei dati sensibili e di tutela brevettale, non devono sussistere vincoli di diffusione e pubblicazione da parte del promotore. Prima di ogni pubblicazione o divulgazione dei risultati, lo Sperimentatore dovrà fornire al Promotore, entro 30 giorni dalla sottomissione della pubblicazione e/o della presentazione, una bozza della pubblicazione e/o presentazione (sia che si riferisca ad un intervento in sede congressuale, sia che riguardi articoli scritti). Il Promotore avrà un periodo di 30 giorni dal ricevimento del manoscritto finale proposto per rivederlo, e avrà il diritto, in questo lasso di tempo, di esigere un posticipo della pubblicazione o della divulgazione; qualora a seguito della revisione del manoscritto finale rilevasse elementi tali da supportare un’iniziativa di tutela brevettale. In caso di Sperimentazioni multicentriche, la pubblicazione dei Risultati da parte di singoli Centri non è permessa prima della pubblicazione dei Risultati finali e cumulativi dello studio. Questo al fine di assicurare che queste pubblicazioni non interferiscano con la pubblicazione primaria; Resta inteso che il Promotore deve garantire una rapida diffusione delle informazioni acquisite attraverso lo studio; Resta inteso che il rinvio della pubblicazione non può essere a tempo indeterminato, ma deve essere limitato al periodo necessario alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale del promotore..
Pubblicazione dei risultati. I risultati dell’AGA saranno annunciati mediante il servizio di informazioni normative del sito Web della London Stock Exchange e pubblicati nel modo appropriato in ciascuna delle altre giurisdizioni in cui la Società sia quotata su una borsa valori. I risultati saranno altresì disponibili sul sito xxx.xxxxxxx.xxx. Cordiali saluti, ___________________ Xxxxxxx XxXxxxxxx Presidente Attualmente, Xxxxxxx XxXxxxxxx è anche professore ospite presso il College of Europe (Bruges) e ha tenuto lezioni su molteplici argomenti in diverse università, tribunali e istituzioni, come l’European University Institute of Florence, la Florence School of Regulation (energia, clima, comunicazioni e media), la Commissione europea e le università appartenenti alla NUI (Università Nazionale d’Irlanda). È membro del Comitato consultivo dell’Istituto europeo di diritto per quanto riguarda l’intelligenza artificiale e la pubblica amministrazione ed è membro del team di progetto su tecnologia blockchain e smart contract. Xxxxxxx XxXxxxxxx ha conseguito una laurea in diritto civile, una laurea in giurisprudenza, Senior Counsel e un master in diritto europeo ed è un mediatore accreditato CEDR.
Pubblicazione dei risultati. Novartis considera importante e incoraggia la pubblicazione, su riviste scientifiche e/o di farmacoeconomia, dei risultati dei propri studi, a condizione che siano presentati in maniera accurata e siano in linea con gli standard etici che governano la ricerca clinica. Novartis pertanto, nel rispetto dell’art. 7 della Determinazione AIFA del 20.03.2008 e della Circolare Ministeriale n. 6 del 02.09.2002 e s.m.i., si impegna a garantire la pubblicazione e la divulgazione dei risultati una volta concluso lo Studio e a darne comunicazione a tutti gli Enti coinvolti. In considerazione di quanto previsto dal D.M. 12 maggio 2006, art. 5, co. 3, lett. c), le parti concordano che i risultati della Studio dovranno essere sempre discussi dal Responsabile dello Studio insieme ai referenti della Società, prima della pubblicazione e che, in ogni caso, nessuna pubblicazione verrà presa in considerazione fino a quando tutti i pazienti in tutti i centri coinvolti nello Studio avranno completato il Protocollo e i dati saranno stati elaborati. Si precisa inoltre che la redazione del manoscritto scientifico destinato alla pubblicazione deve riflettere accuratamente il disegno, le finalità e le modalità di conduzione dello Studio, con particolare riferimento alla raccolta, valutazione e interpretazione dei dati. Devono essere altresì rispettate le linee guida della rivista cui il manoscritto sarà sottomesso. Gli autori sono autorizzati a trasferire il copyright della pubblicazione alla rivista o all’editore, ma non possono trasferire la proprietà intellettuale dei dati che la pubblicazione contiene o ai quali essa si riferisce.
Pubblicazione dei risultati. I risultati realizzati congiuntamente potranno essere pubblicati e/o resi noti includendo tutti gli autori coinvolti, salvo gli eventuali e marginali casi in cui l’autorizzazione potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati alla tutela e allo sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati. In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell’altra Parte. Se tali pubblicazioni dovessero contenere dati ed informazioni resi noti da una Parte all’altra confidenzialmente, ciascuna Parte dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all’altra Parte.
Pubblicazione dei risultati. 7.1 Le Parti si riservano il diritto di pubblicare i risultati delle ricerche derivanti dall’attività del laboratorio congiunto, previo reciproco assenso scritto sul testo da pubblicare e purché venga comunque espressamente menzionata SELEX come committente della ricerca, ove ricorra tale circostanza.
Pubblicazione dei risultati. L’eventuale pubblicazione dei risultati della collaborazione scientifica sarà preventivamente concordata dai responsabili scientifici di cui all’art. 2 del