EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE Clausole campione

EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE. L’ASSICURAZIONE ha efficacia dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato nella POLIZZA, se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, ovvero dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno del pagamento del PREMIO. Qualora il CONTRAENTE e/o gli ASSICURATI non paghino il PREMIO o le rate di PREMIO successive, l’ASSICURAZIONE resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del 15° giorno successivo a quello della scadenza del pagamento e riprenderà vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno del pagamento, fermo restando l’obbligo di pagamento del PREMIO o delle rate di PREMIO alle successive scadenze. Ove previsto, il PREMIO potrà essere pagato agli ASSICURATORI tramite l’INTERMEDIARIO. Il pagamento del PREMIO eseguito in buona fede all’INTERMEDIARIO si considera effettuato direttamente agli ASSICURATORI ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. 209/2005. Se il premio non è pagato all’ufficio del Rappresentante Generale per l’Italia Lloyd’s Insurance Company S.A. in Milano, oppure al Corrispondente dei Lloyd’s che gestisce il contratto entro 15 giorni dalla data in cui è dovuto, gli Assicuratori hanno diritto di annullare il contratto dalla data di inizio.
EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE. L’Assicurazione è efficace per i sinistri verificatisi nel corso del periodo assicurativo annuale, annuale più frazione di anno e/o temporaneo, sempreché tali sinistri siano conseguenti ad eventi accidentali posti in essere durante tali periodi.
EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE. L’assicurazione è stipulata per periodi assicurativi annuali, per periodi annuali più frazione di anno, per periodi di durata temporanea inferiori ad un anno. L’assicurazione è efficace per i sinistri verificatisi nel corso del periodo assicurativo annuale, annuale più frazione di anno e/o temporaneo, sempreché tali sinistri siano conseguenti ad eventi accidentali posti in essere durante tali periodi.
EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE. L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento - in relazione ad un prodotto difettoso - avanzate nei confronti dell’Assicurato per la prima volta in assoluto durante il periodo assicurativo. In caso di “SINISTRO IN SERIE”, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell’assicurazione e comunque non oltre un anno dalla stessa.
EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE. L’Assicurazione è efficace per i sinistri verificatisi nel corso del periodo assicurativo annuale, annuale più frazione di anno e/o temporaneo, sempreché tali sinistri siano conseguenti ad eventi accidentali posti in essere durante tali periodi. Set Informativo Mod. D A0G – Ed. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Sezione Responsabilità Civile L’Assicurazione è prestata sino a concorrenza dei massimali indicati in Polizza che rappresentano il massimo esborso di Assimoco per ogni Sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto di Assicurazione. Detti massimali, in presenza di clausole speciali, sono ridotti nei limiti e per gli importi – compresi e non in aggiunta – espressamente indicati nello schema riepilogativo. Il Massimale stabilito resta ad ogni effetto unico anche nel caso di responsabilità concorrente o solidale di più Assicurati. Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi del presente contratto, l’Assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all’Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dall’Assicurazione l’obbligo di Risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.
EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE. L’Assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l’efficacia della garanzia: a) L’Impianto deve essere fissato agli appositi sostegni, collaudato, collegato alla rete e deve beneficiare degli incentivi riconosciuti dal “Conto Energia”; b) L’Impianto deve avere superato tutte le verifiche imposte dal GSE riportate nell’allegato 1 del Decreto Ministeriale, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni. In caso di pannelli non certificati e/o in caso di mancato superamento da parte dell’Impianto assicurato di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l’Assicurato decadrà dal diritto all’Indennizzo.
EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE. L’Assicurazione vale a condizione che l'Assicurato ed i suoi collaboratori siano iscritti, ove richiesto dalla legge, all’Albo professionale ed è prestata per la sola attività professionale per la quale essi siano abilitati in base a disposizioni legislative o regolamentari. Prima della e fino all’iscrizione all’Albo professionale, l’Assicurazione è operante esclusivamente per la responsabilità civile verso terzi, esclusa quindi la responsabilità civile professionale, per gli Assicurati che frequentano strutture pubbliche o private e solo durante la loro frequentazione, per il tirocinio obbligatorio propedeutico all’esame di Stato necessario per l’iscrizione all’Albo professionale degli psicologi, comprese eventuali prosecuzioni del tirocinio stesso su base volontaria, e per le altre attività previste dalla normativa vigente. Alle strutture pubbliche e private frequentate a tali fini è riconosciuta la qualifica di terzo in caso di danni al loro personale o ai loro beni.
EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE. L’efficacia dell’assicurazione è subordinata:
EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE. L'assicurazione è valida subordinatamente all'iscrizione del contraente nell'Albo professionale del relativo Registro, Ordine o Collegio ed al possesso da parte dello stesso e delle persone della cui opera questi si avvale, dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione. Salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni di assicurazione, il verificarsi di una condizione che determini in capo al contraente la sospensione, la cancellazione o la radiazione dall'Albo, determina, nei suoi confronti, rispettivamente la sospensione o la risoluzione dell'assicurazione.
EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE. L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica: a) decorre dalla data di accettazione dell'incarico di verifica della progettazione da parte dell'Assicurato; b) cessa alla data di rilascio del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, purché rientrante all'interno del periodo di polizza così come dichiarato dall'Assicurato e riportato nella scheda tecnica. Qualora, per cause non imputabili al verificatore, l'inizio effettivo dell'attività di verifica non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di affidamento dell'attività medesima, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.