Facoltà di proroga Clausole campione

Facoltà di proroga. Per i Lotti 1, 2, 3 e 4, l’Amministrazione contraente ha facoltà di chiedere una proroga del contratto per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di scadenza naturale a mezzo di richiesta per iscritto e con 30 giorni solari di anticipo rispetto alla medesima data di scadenza del contratto in essere. Durante i primi tre mesi di proroga il Fornitore applica il canone previsto. Per i successivi tre mesi il Fornitore può richiedere un aggiornamento del canone in base al più recente tasso di inflazione ISTAT. La mancata restituzione dell'autoveicolo alla data di scadenza prevista nel contratto, oltre la tolleranza di 20 giorni solari, non può essere in nessun caso considerata come proroga di fatto.
Facoltà di proroga. L’Amministrazione contraente ha facoltà di chiedere una proroga del contratto per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di scadenza naturale a mezzo di richiesta per iscritto e con 30 giorni solari di anticipo rispetto alla medesima data di scadenza del contratto in essere. La proroga non modificherà, in ogni caso, la percorrenza massima prevista dal contratto; nel caso, ad esempio di un contratto di durata pari a 36 mesi con una percorrenza di 90.000 km, la proroga di 6 mesi aumenterà la durata (quindi 42 mesi) ma non il chilometraggio massimo (pari sempre a 90.000 km). L’Amministrazione, prima di procedere con l’eventuale richiesta di proroga, dovrà verificare la percorrenza effettiva del veicolo rispetto a quella contrattuale per valutare la convenienza economica della proroga anche alla luce delle eventuali eccedenze chilometriche. Durante i primi tre mesi di proroga il Fornitore applicherà il canone previsto. Per i successivi tre mesi il Fornitore potrà richiedere all’Amministrazione Contraente un aggiornamento del canone in base all’indice di “Inflazione acquisita” relativo alla Divisione Trasporti, pubblicato sul Prospetto degli “Indici dei prezzi al consumo NIC, per divisione di spesa”, calcolato dall’Istituto nazionale di statistica e pubblicato nel mese di adeguamento. La mancata restituzione dell'autoveicolo alla data di scadenza prevista nel contratto, oltre la tolleranza di 20 giorni solari, non potrà essere in nessun caso considerata come proroga di fatto.
Facoltà di proroga. 1. Il Cliente ha la facoltà di richiedere, prima della scadenza del contratto, una o più proroghe. Il Locatore si riserva la più amplia discrezionalità nel valutare l'adesione alla proposta di proroga della scadenza contrattuale, che potrà avvenire solo su accettazione scritta del Locatore comunicata al Cliente insieme ad eventuali nuove regolamentazioni economiche del contratto.
Facoltà di proroga. L’Amministrazione contraente ha facoltà di chiedere una proroga del contratto per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di scadenza naturale a mezzo di richiesta per iscritto e con 30 giorni solari di anticipo rispetto alla medesima data di scadenza del contratto in essere nel rispetto di tutte le condizioni previste al par. 5.16 del Capitolato Tecnico.
Facoltà di proroga. Sarà facoltà del Cliente richiedere di prorogare la scadenza del contratto di locazione. ALD si riserva la facoltà di accettare, per il periodo che riterrà più idoneo, fatte salve le eventuali revisioni delle condizioni tariffarie pattuite per iscritto tra le Parti. La mancata restituzione del veicolo locato alla data della scadenza prevista nella Lettera di offerta o nell’eventuale modulo di modifica e/ proroga contrattuale già concessa al Cliente, non potrà essere in nessun caso considerata come proroga di fatto, salvo preventivo accordo scritto tra le Parti. Fermo quanto sopra, qualora il Cliente non consegni il veicolo alla data di scadenza, ALD avrà la facoltà di applicare una penalità per utilizzo senza titolo, (IVA esclusa ex art.15 D.P.R. 663/72), nei termini di cui al precedente art. 12 delle presenti Condizioni Generali. 05/2018
Facoltà di proroga. Sarà facoltà del Cliente richiedere di prorogare la scadenza del contratto di locazione. Rent Max S.p.A. si riserva la facoltà di accettare, per il periodo che riterrà più idoneo, fatte salve le eventuali revisioni delle condizioni tariffarie. La mancata restituzione del veicolo locato alla data della scadenza prevista nel contratto non potrà essere in nessun caso considerata come proroga di fatto. In tale ultima ipotesi, il Cliente dovrà corrispondere alla Rent Max S.p.A. l’importo per i giorni intercorrenti tra la scadenza del contratto e la riconsegna, secondo le tabelle dei prezzi vigenti al momento della mancata riconsegna.
Facoltà di proroga. Xxxxxx ha facoltà di chiedere una proroga dell’Accordo o a mezzo di richiesta per iscritto e con 30 giorni solari di anticipo rispetto alla data di scadenza . Durante i mesi di
Facoltà di proroga. Sarà facoltà del Cliente richiedere di prorogare la scadenza del contratto di locazione. ALD si riserva la facoltà di accettare a condizioni da concordarsi. La mancata restituzione del veicolo locato alla data della scadenza prevista nella Lettera di Offerta o nell’eventuale modulo di modifica e/o proroga contrattuale già concessa al Cliente, ed in ogni caso oltre il termine di 3 (tre) mesi di cui all’articolo 14, non potrà essere in nessun caso considerata come proroga di fatto, salvo preventivo accordo scritto tra le Parti.
Facoltà di proroga. 5.1 Il cliente ha la facoltà di richiedere, prima della scadenza del contratto, una o più proroghe. 5.2 Europmoto Rent si riserva la più ampia discrezionalità nella valutazione dell’accettazione della proroga della scadenza contrattuale, che potrà avvenire solo su accettazione scritta del Locatore comunicata al cliente insieme ad eventuali nuove regolamentazioni economiche del contratto e a fronte di emissione di un nuovo contratto di noleggio con l’indicazione del nuovo periodo di noleggio.
Facoltà di proroga. E’ prevista un’opzione di proroga tecnica, al fine di garantire la continuità del servizio, da esercitarsi per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione dell’affidatario del ciclo di gestione integrata dei rifiuti e nell’eventualità in cui i Comuni non abbiano ritenuto di avvalersi della facoltà di rinnovo di cui al precedente articolo. In tal caso l’appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per i Comuni aderenti. Il Comune comunica, almeno due mesi prima della scadenza contrattuale, mediante pec, la volontà di avvalersi della facoltà di proroga contrattuale. Durante la proroga l’Appaltatore deve mantenere le stesse condizioni, oneri e prezzi stabiliti inizialmente pattuiti, senza null’altro pretendere, fatta salva l’applicazione dell’Articolo Revisione prezzi del Capitolato Speciale d’Oneri.