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Common use of Ferie Clause in Contracts

Ferie. Il lavoratore ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha diritto Ai lavoratori spettano, per ogni anno ad un di servizio prestato, 26 giornate corrispondenti a 169 ore annue di ferie retribuite. Nel caso in cui l’orario settimanale di lavoro sia distribuito in cinque gior- ni, spettano 22 giornate di ferie retribuite (escluso il sabato). Nell’ipotesi di rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno spetta il rateo di ferie proporzionale al periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solaremedesimo. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/annoa questi effetti, quando l’orario settimanale come mese intero. Il diritto alle ferie matura normalmente durante i periodi di lavoro è ripartito malattia o infortunio. Le ferie sono irrinunciabili e devono essere godute nel periodo concorda- to col datore di lavoro, sentite le esigenze dei lavoratori. Comunque il lavoratore può scegliere il periodo in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/annocui effettuarle fino a metà, quando l’orario settimanale compatibilmente con l’organizzazione del lavoro. Ove, per ragioni eccezionali, il godimento delle ferie non avvenga duran- te l’anno di lavoro è ripartito maturazione, le ferie stesse dovranno essere completate non oltre 18 mesi dal 31 dicembre dell’anno in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giornicui sono maturate. In caso di inizio o di cessazione eccezionali esigenze che comportino il richiamo del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; lavora- tore dalle ferie, l’azienda è tenuta al rimborso delle spese eventualmente sostenute a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti causa del ritorno in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta e al rimborso del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte costo della vacanza a seconda dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazionegiorni persi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha diritto Ai lavoratori spettano, per ogni anno ad un di servizio prestato, 26 giornate corrispondenti a 169 ore annue di ferie retribuite. Nel caso in cui l’orario settimanale di lavoro sia distribuito in cinque gior- ni, spettano 22 giornate di ferie retribuite (escluso il sabato). Nell’ipotesi di rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno spetta il rateo di ferie proporzionale al periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solaremedesimo. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/annoa questi effetti, quando l’orario settimanale come mese intero. Il diritto alle ferie matura normalmente durante i periodi di lavoro è ripartito malattia o infortunio. Le ferie sono irrinunciabili e devono essere godute nel periodo concorda- to col datore di lavoro, sentite le esigenze dei lavoratori. Comunque il lavoratore può scegliere il periodo in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/annocui effettuarle fino a metà, quando l’orario settimanale compatibilmente con l’organizzazione del lavoro. Ove, per ragioni eccezionali, il godimento delle ferie non avvenga duran- te l’anno di lavoro è ripartito maturazione, le ferie stesse dovranno essere completate non oltre 18 mesi dal 31 dicembre dell’anno in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giornicui sono maturate. In caso di inizio o di cessazione eccezionali esigenze che comportino il richiamo del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie dalle ferie, l’azienda è tenuta al rimborso delle spese eventualmente soste- nute a causa del ritorno in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazionesede.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi ferie annuali pari a 26 giorni. Le ferie non potranno essere divise in più di servizio due periodi l’anno e comunque concordati tra le parti. Durante il periodo di assenza per ferie il lavoratore ha dirit- to allo stesso trattamento economico che avrebbe percepito se avesse prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale servizio. Il diritto alle ferie è irrinuncia- bile e generalmente deve essere fruito da giugno a settem- bre. Le ferie non possono essere godute durante il periodo di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale preavviso né durante il periodo di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati malattia o di infortunio o maternità. Al lavoratore cui competono vitto e alloggio spetta per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorniil periodo delle ferie il compenso sostitutivo convenzionale. In caso di inizio licenziamento o di cessazione dimissioni, o se al momento di inizio del rapporto periodo di xxxxx il lavoratore non abbia rag- giunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato. Ai fini del computo del periodo di maturazione delle ferie, la frazione di anno è calcolata in dodicesimi. Nel calcolo delle ferie non sono comprese quelle concesse dal datore di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi a causa di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazionepropri impedimenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Colf E Badanti

Ferie. Il lavoratore personale dipendente di cui al presente contratto ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferieferie annuali nella misura di 4 settimane, proporzionale ai mesi salvo diverse prescrizioni di servizio prestato nell’anno solarelegge, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/retribuito. Il datore di lavoro all’inizio di ogni anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno un periodo diverso stabilito con i lavoratori, redige il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo piano delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto tenendo conto delle esigenze del servizio tecnico-produttive dell’azienda e per quanto possibile delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e potranno essere frazionate ma il lavoratore deve godere nell’anno un periodo continuativo di almeno due settimane. Si rinvia alle norme di legge in vigore. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore dalle ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle spese sostenute non recuperabili perché non godute entro l’anno a causa dell’improvviso rientro, purché documentate e anche per i propri familiari se questi debbono rientrare a seguito del lavoratore nella propria residenza abituale per riprendere il lavoro. Inoltre, il datore di maturazione lavoro dovrà remunerare le ore lavorate dopo il richiamo improvviso dalle ferie con una maggiorazione del 30%, per provate esigenze un periodo equivalente al residuo delle ferie che si stavano godendo. In caso di licenziamento o dimissioni, spetteranno al dipendente tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, per quanti sono i mesi di effettivo servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazioneprestato nell'anno.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha diritto I tele-radio giornalisti hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi ferie retribuito di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando . Nelle aziende in cui l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in si articola su 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto anziché sei, il sesto giorno ai fini dell’applicazione della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giornipresente normativa va considerato comunque come giorno lavorativo. In L'epoca delle ferie è stabilita di massima tra il 1° maggio e il 31 ottobre. Le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo delle ferie daranno diritto al godimento di altrettanti giorni di ferie o al pagamento del relativo trattamento economico a scelta dell'azienda. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno richiamo in servizio dalle ferie il lavoratore ha diritto alle al rimborso da parte dell'azienda delle spese sostenute. Al lavoratore che non abbia maturato l'anno di anzianità nel periodo normale di ferie, il godimento delle ferie medesime dovrà essere riconosciuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato. Nel caso di dimissioni o di licenziamento al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali dodicesimi maturati. Le frazioni di mese non inferiori ai superiori a 15 giorni sono computate saranno considerate a questi effetti come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Ferie. Il II diritto ad usufruire in base al D.Lgs 66/03 del godimento delle ferie maturate, nei limiti stabiliti dal vigente CCNL di settore, viene riconosciuto per tutti i lavoratori come segue: 2 settimane, di norma godute collettivamente in coincidenza di ferragosto. In casi particolari dovuti a motivi tecnici o ad intese raggiunte in sede aziendale, le due settimane previste per agosto saranno spostate ad altro periodo. Le restanti settimane eventualmente dovute saranno godute in periodi da definire in sede aziendale secondo le necessità tecniche del cantiere e sentite le esigenze degli operai e comunque non oltre il mese di giugno dell' anno successivo. Le imprese provvederanno a corrispondere direttamente il trattamento economico per ferie in occasione dell' effettivo godimento da parte del lavoratore con retribuzione di fatto. L'impresa, pertanto, non è tenuta ad accantonare alla Cassa Edile di Ferrara la percentuale dell’ 8,50% prevista dal CCNL. La durata delle ferie è stabilita in 4 settimane di calendario pari a 160 ore di orario normale. Al lavoratore che non ha diritto maturato l’anno di anzianità spetta il godimento delle ferie in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale per ogni anno ad un periodo mese intero di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestatianzianità maturata presso l’impresa; a tal fine le even- tuali frazioni si considera mese intero la frazione di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese interosuperiore a gg. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione15.

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Samples: Contratto Integrativo Provinciale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha Tutti i lavoratori hanno diritto per ogni anno ad un periodo annuale di ferie, proporzionale ai mesi con corresponsione della normale retribuzione, pari a 30 giorni lavorativi Ad ogni dipendente vengono inoltre riconosciuti ulteriori tre giorni di ferie al compimento del 15° anno di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/effettivo presso il British Council. Le ferie maturano dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno durante l’anno, il lavoratore ha diritto alle dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie in proporzione ai quanti sono i mesi interi di servizio prestatilavorati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai eccedenti i 15 giorni sono computate come di calendario verranno considerati mese interointero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. In Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di preavviso. L’utilizzo del periodo di ferie è interrotto in caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsuricovero ospedaliero o malattia documentata. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita ricovero o la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio malattia vanno documentati e delle richieste scritte dei lavoratoricomunicati entro 48 ore dall’evento. Le ferie sono irrinunciabili e vanno godute entro l’anno di maturazione. Eventuali ferie maturate e non usufruite per cause previste dal presente Contratto e dalla legge, devono essere godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di maturazione. I periodi di chiusura programmata dell’attività di ogni sede devono essere comunicati alle RSA ed al personale entro almeno 60 gg. dalla prevista data di chiusura, salvo situazioni di forza maggiore. Nel caso di chiusura totale del servizio durante il periodo natalizio e nel mese di agosto tutte o parte delle ferie del personale coincidono con la sospensione totale dell’attività.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Aziendale

Ferie. Il lavoratore L’impiegato ha diritto diritto, per ogni anno di servizio prestato presso la stes- sa azienda - compreso il primo - ad un periodo di ferieferie retribuite di giorni 30 lavorativi, proporzionale ai mesi fermo rimanendo quanto previsto dal 3° comma dell’art.17. Le assenze per malattia, infortuni, i periodi di servizio prestato nell’anno solarecura stabiliti dall’Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/annoil congedo matrimoniale, quando l’orario settimanale i permessi brevi per motivi di famiglia o per altri motivi giustificati riconosciuti dal dato- re di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie computabili nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsuferie. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto periodo di ferie deve esse- re concordato tra le parti tenendo conto delle esigenze del servizio della azienda e delle richieste scritte dei lavoratoridel- Il periodo annuale di ferie è normalmente continuativo, ma ove le esi- genze dell’azienda lo impongono, il datore di lavoro e l’impiegato posso- no concordare di sostituire, al periodo continuativo, periodi brevi non infe- riori a giorni 15. Le ferie maturate E’ in facoltà dell’impiegato scegliere uno di tali periodi di ferie, secondo le sue necessità e non godute entro l’anno nell’epoca dell’anno di maturazione per provate esigenze suo gradimento. Il datore di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello lavoro ha facoltà, in caso di maturazione.eccezionali esigenze, di differi-

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri E Gli Impiegati Agricoli

Ferie. Il lavoratore ha diritto Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spettano, per ogni anno ad un di servizio prestato, 26 giornate di ferie retribuite. Nel caso in cui l’orario settimanale di lavoro sia distribuito in 5 giorni, spettano 22 giornate di ferie retribuite (escluso il sabato). Nell’ipotesi di rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno spetta il rateo di ferie proporzionale al periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solaremedesimo. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/annoa questi effetti, quando l’orario settimanale come mese intero. Il diritto alle ferie matura normalmente durante i periodi di lavoro è ripartito malattia o infortunio. Le ferie sono irrinunciabili e devono essere godute nel periodo concordato col datore di lavoro, sentite le esigenze dei lavoratori. Comunque il lavoratore può scegliere il periodo in cui effettuarle fino a metà, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro. Ove per ragioni eccezionali il godimento delle ferie non avvenga durante l’anno di maturazione, le ferie stesse dovranno essere completate non oltre i 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giornimesi successivi. Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 52. In caso di inizio o di cessazione eccezionali esigenze che comportino il richiamo del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie dalle ferie, l’azienda è tenuta al rimborso delle spese eventualmente sostenute a causa del ritorno in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratorisede. Le parti si danno atto che, al fine di realizzare la omogeneizzazione normativa tra il presente Ccnl e trattamenti precedenti, per gli impiegati 4 giornate di ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazionesono state trasformate in permessi retribuiti (vedi art. 38).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori Forestali

Ferie. Il lavoratore ha I Lavoratori hanno diritto per ogni anno ad un periodo di ferieferie di centonovanta ore lavorative retribuite per anno solare. In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo articolo 45. Al lavoratore che non abbia compiuto un anno intero di servizio, proporzionale ai mesi spetta per ogni mese di servizio prestato nell’anno solare1/12 (un dodicesimo) del periodo feriale allo stesso spettante di cui al primo comma del presente articolo. A decorrere dal 1 Gennaio 2004, nelle seguenti misure: - in sostituzione delle festività soppresse il dipendente ha inoltre diritto a ulteriori 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale ore di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute permessi retribuiti da fruirsi entro l’anno solare. L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta interrompe il decorso delle ferie. L’epoca e la durata dei turni di maturazione per provate ferie sono stabiliti dalla Organizzazione secondo criteri concordati con le rappresentanze sindacali, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo non inferiore al 50% del monte ore ferie, sentito l’interessato, e compatibilmente con le esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazioneservizio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore non in prova ha diritto diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi riposo retribuito nella misura di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 4 settimane di calendario (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giornipari a 160 ore). In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle delle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale danno luogo al relativo trattamento economico di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo 30 senza prolungamento del periodo feriale. Le ferie sono frazionabili a mese. Al lavoratore spetteranno tanti dodicesimi delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsuper quanti sono i mesi di anzianità maturati. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta l’epoca sarà stabilita di comune accordo secondo le esigenze del lavoro. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’Azienda è tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall’art. 38. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’aziendanon in prova, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ha diritto alle ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze stesse in proporzione ai mesi di servizio vanno fruite entro prestato. Il periodo di servizio superiore a 15 giorni verrà considerato, a questo fine, come mese intero. L’assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il 30 aprile dell’anno successivo quello periodo di maturazionepreavviso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha diritto Agli operai agricoli con rapporto a tempo indeterminato spetta per ogni anno ad di servizio prestato presso la stessa azienda un periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - ferie retribuito pari a 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giornigior- nate lavorative. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri Il periodo e le modalità per di fruizione, saranno concordate entro il computo mese di marzo di ogni anno tra azienda e R.S.U./R.S. A. o in mancanza, direttamente con i lavoratori. Tre settimane saranno di norma continuative, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnico-produttive, mentre la quarta settimana verrà fruita in separato periodo, possibilmente nei periodi con fasi di lavorazioni meno intense. La fruizione delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti può essere effettuata anche ad ore. Ai lavoratori immigrati che necessitano di un congruo periodo feriale in sede aziendale, previo esame congiunto relazione al ricongiungimento con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratorei propri familiari nei paesi di origine, è garantita data la fruizione possibilità del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto cumulo totale o parziale delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e nell’anno precedente con quelle maturate o da maturarsi nell’anno di competenza. È inoltre facoltà del lavoratore immigrato, chiedere un periodo di aspettativa (massimo due mesi) non godute entro l’anno retribuita al proprio datore di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazionelavoro da aggiungere alle ferie.

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Samples: Contratto Provinciale Operai Agricoli E Florovivaisti

Ferie. Il lavoratore ha diritto I tele-radiogiornalisti hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi ferie retribuito di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando . Nelle aziende in cui l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in si articola su 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto anziché sei, il sesto giorno ai fini dell’applicazione della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giornipresente normativa va considerato comunque come giorno lavorativo. In L'epoca delle ferie è stabilita di massima tra il 1° maggio e il 31 ottobre. Le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo delle ferie daranno diritto al godimento di altrettanti giorni di ferie o al pagamento del relativo trattamento economico a scelta dell'azienda. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno richiamo in servizio dalle ferie il lavoratore ha diritto alle al rimborso da parte dell'azienda delle spese sostenute. Al lavoratore che non abbia maturato l'anno di anzianità nel periodo normale di ferie, il godimento delle ferie medesime dovrà essere riconosciuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato. Nel caso di dimissioni o di licenziamento al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali dodicesimi maturati. Le frazioni di mese non inferiori ai superiori a 15 giorni sono computate saranno considerate a questi effetti come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi ferie annuali pari a 26 giorni. Le ferie non potranno essere divise in più di servizio due periodi l’anno e comunque concordati tra le parti. Durante il periodo di assenza per ferie il lavoratore ha dirit- to allo stesso trattamento economico che avrebbe percepi- to se avesse prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale servizio. Il diritto alle ferie è irrinun- ciabile e generalmente deve essere fruito da giugno a set- tembre. Le ferie non possono essere godute durante il periodo di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale preavviso né durante il periodo di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati malattia o di infortunio o maternità. Al lavoratore cui competono vitto e alloggio spetta per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorniil periodo delle ferie il compenso sostitutivo convenzionale. In caso di inizio licenziamento o di cessazione dimissioni, o se al momento di inizio del rapporto periodo di xxxxx il lavoratore non abbia rag- giunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato. Ai fini del computo del periodo di maturazione delle ferie, la frazione di anno è calcolata in dodicesimi. Nel calcolo delle ferie non sono comprese quelle concesse dal datore di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi a causa di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazionepropri impedimenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Colf E Badanti

Ferie. Il Nei primi 12 mesi di rapporto di lavoro il dipendente maturerà 24 giorni di ferie in ragione d'anno; a partire dal13° mese di anzianità il dipendente maturerà 26 giorni di ferie retribuite in ragione di anno. La scelta del periodo feriale verrà stabilita di comune accordo compatibilmente con le esigenze di servizio. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore ha diritto per ogni anno ad un spettano tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi interi di effettivo servizio prestato, computandosi come mese intero la frazione di mese eguale o superiore ai 15 giorni. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, proporzionale ai mesi la cooperativa è tenuta a riconoscergli, sia per il rientro in sede sia per il ritorno nella località ove trascorreva le ferie, il rimborso delle spese e il trattamento di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/trasferta. La quota di maturazione è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine computandosi come mese intero le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso uguali o superiori a 2 settimane ininterrotte di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazionelavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha diritto per ogni anno ad un periodo Per agevolare il ricongiungimento familiare nei Paesi d’origine dei lavoratori migranti,fermo restando quanto stabilito dalle parti in sede aziendale, le aziende valuteranno positivamente, considerate le esigenze tecnico-organizzative, l’accoglimento delle richieste (in base all’ordine cronologico di ferie, proporzionale ai mesi presentazione) dei lavoratori di servizio prestato nell’anno solare, usufruire di periodi continuativi di assenza mediante l’utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti,nelle seguenti misure: - 26  2% dei lavoratori in forza (ventiseicon arrotondamento all’unità superiore) giorni lavorativi/annoper le aziende fino a 150 dipendenti;  3% dei lavoratori in forza con arrotondamento all’unità superiore) per le aziende con più di 150 dipendenti. Nell’ipotesi di valutazione negativa, quando l’orario settimanale l'azienda informerà il lavoratore, che potrà farsi assistere da un componente della RSU, sui motivi del diniego e si adopererà per individuare un'idonea soluzione in relazione alle sue obiettive e comprovate necessità. Vista la possibilità riconosciuta ai lavoratori di lavoro è ripartito cessione volontaria, a titolo gratuito, di una quota di PAR accantonati in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio conto ore o di cessazione ferie aggiuntive monetizzabili, ai propri colleghi che assistono figli minori che necessitano di cure costanti dovute a particolari condizioni di salute (art. 24 del rapporto D.Lgs n. 151/2015), viene assunto l’impegno ad approfondire con le Istituzioni competenti le tematiche riguardanti il trattamento fiscale e contributivo delle ore di lavoro ferie/PAR versate in banca solidale anche nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie caso in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; cui le ore cedute siano in numero superiore o inferiore a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23quelle effettivamente necessarie, comma 8, i criteri e nonché le modalità per il computo di valorizzazione delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno ore di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazioneferie/PAR cedute.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha I lavoratori di età superiore a 16 anni, che hanno un’anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, hanno diritto per ogni anno ad un periodo di ferie, proporzionale con la retribuzione commisurata all’orario con- trattuale pari a 180 ore a far data dal 1-7-1990. Per gli apprendisti di età non superiore a 16 anni la durata delle ferie, ai mesi di servizio prestato nell’anno solaresensi dell’art. 14 della legge 19-1-1955, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/annon. 25, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 dovrà essere inferiore a 30 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno Comunque agli operai e agli apprendisti, che non abbiano maturato il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai intere, spette- ranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese interoanzianità. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23Si computano, comma 8nell’anzianità, agli effetti della maturazione del diritto alle ferie, i criteri periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti previsti dal presente contratto e per assenze giu- stificate per un periodo non superiore a tre mesi complessivi nell’anno. L’epoca delle ferie, salvo obiettive esigenze tecniche, sarà stabilita di norma nel periodo maggio-otto- bre per le modalità per prime 3 settimane mentre il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con godimento dei giorni eccedenti la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratoriterza settimana potrà essere 30 Contratto grafica ed editoria effettuato al di fuori di tale periodo. Le ferie maturate saranno concesse in via continuativa, salvo diverso accordo fra le parti interessate. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le festività infrasettimanali e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazionenazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamen- to economico, senza prolungamento del periodo feriale.

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Samples: Contratto Per Le Imprese E I Lavoratori Del Settore Grafico Ed Editoria

Ferie. Il lavoratore ha Tutti i dirigenti hanno diritto per ogni anno ad un periodo di ferieferie di 30 giorni lavorativi per ogni anno di servizio, proporzionale ai frazionabili in proporzione al numero di mesi o frazione di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 mesi superiore a 15 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni. Il dirigente, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giornisostituzione delle festività soppresse, ha inoltre diritto a 4 giornate da fruirsi entro l’anno solare. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno orario lavorativo su cinque giorni le ferie dovranno essere riproporzionate, fermo restando il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; monte annuo complessivo pari a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero190 ore. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo Tale periodo va goduto per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno nel corso dell'anno di maturazione e, per provate esigenze il restante periodo, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di servizio vanno fruite maturazione. Il periodo di ferie è aumentato di 15 giorni di calendario per il personale sottoposto a rischio radiologico, fino all’entrata in vigore di diverse norme di legge. L’epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dalla Struttura sanitaria entro il 30 aprile dell’anno successivo quello aprile, previo esame con le XX.XX., tenuto conto della necessità di maturazionegarantire comunque a tutti un periodo di almeno 15 giorni consecutivi di calendario nel corso dell’estate. Il dirigente che – avendo facoltà organizzativa - per motivi personali o per una non corretta propria organizzazione dell’attività lavorativa non fruisca delle ferie, decade dal diritto alle ferie anzidette nonché all’indennità sostitutiva. Il dirigente può cedere ad altro dirigente della stessa Struttura sanitaria le proprie ferie eccedenti le quattro settimane annuali, secondo la regolamentazione definita in sede aziendale; la cessione avviene su base volontaria ed a titolo gratuito, per consentire ad altro dirigente di assistere figli minori che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi ferie pari a 26 gg. che devono essere goduti nell’anno di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giornicompetenza. In caso di inizio o particolari esigenze di cessazione del rapporto di lavoro servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno o in caso di impossibilità derivante da malattia, infortunio o assenza obbligatoria le eventuali ferie residue saranno fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Le ferie non possono essere concesse durante il lavoratore ha diritto alle periodo di preavviso. Durante le ferie in proporzione ai mesi interi è dovuta la normale retribuzione di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese interofatto. In caso di attuazione dell’orario prestazione ridotta o di lavoro multiperiodale rapporti iniziati o cessati nel corso dell’anno, ai soli fini della determinazione dei ratei di cui all’art. 23, comma 8ferie, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsugiorni lavorativi relativi alle frazioni di mese daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di 26mi di un rateo di ferie. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze Per particolari ragioni di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazionedatore potrà richiamare in servizio il lavoratore il quale conserva il diritto a completare le ferie in epoca successiva, nonché ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’anticipato rientro. L’insorgenza della malattia, se tempestivamente comunicata all’INPS, interrompe il decorso delle ferie.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore personale ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane. Compatibilmente con le esigenze aziendali e quelle dei lavoratori, è facoltà del datore di lavoro stabilire un periodo di ferie, proporzionale ai mesi pari a due settimane consecutive, nei periodi di servizio prestato nell’anno solareminor lavoro. Le ferie sono interrotte in caso di sopraggiunta malattia o infortunio, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/annoin presenza di comunicazione tempestiva al datore di lavoro. Durante il periodo di ferie decorre la normale retribuzione di fatto di cui all’art.25 del presente contratto. Per ragioni di servizio, quando l’orario settimanale il datore di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale può richiamare il lavoratore dalle ferie fermo restando il diritto del lavoratore a completare successivamente il periodo di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati ferie nonché ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorniil rientro e per il ritorno nel luogo dove trascorre le ferie. In caso di inizio o di cessazione risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie in proporzione ai deve essere calcolata dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto di cui all’art.25 del presente CCNL, considerando i mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri prestati e le modalità per il computo delle giornate di ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsugodute. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta lavoratore che entro 5 giorni dal termine del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le periodo di ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazionesi presenti al lavoro senza giustificato motivo sarà considerato dimissionario.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha diritto I tele-radiogiornalisti hanno diritto, per ogni anno di ser- vizio prestato, ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi ferie retribuito di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando . Nelle aziende in cui l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in si arti- cola su 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto anziché sei, il sesto giorno ai fini dell’applicazione della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giornipresente normativa va considerato comunque come giorno lavorativo. In L’epoca delle ferie è stabilita di massima tra il 1° mag- gio e il 31 ottobre. Le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo delle ferie daranno diritto al godimento di altrettan- ti giorni di ferie o al pagamento del relativo trattamento eco- nomico a scelta dell’azienda. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno richiamo in servizio dalle ferie il lavoratore ha diritto alle al rimborso da parte dell’azienda delle spese sostenute. Al lavoratore che non abbia maturato l’anno di anziani- tà nel periodo normale di ferie, il godimento delle ferie medesime dovrà essere riconosciuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato. Nel caso di dimissioni o di licenziamento al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali dodicesi- mi maturati. Le frazioni di mese non inferiori ai superiori a 15 giorni sono computate saranno consi- derate a questi effetti come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore non in prova ha diritto diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - riposo retribuito pari a 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o settimana lavorativa distribuita su 5 giorni, il godimento di cessazione del rapporto una giornata di lavoro nel corso dell’anno ferie è pari a giorni 1,2. Al lavoratore assunto per il lavoratore ha diritto alle periodo di campagna spettano 2,166 giorni di ferie in proporzione ai mesi interi retribuiti per ogni mese di servizio prestati; prestato pari a tal 13 giorni al semestre (vedi art. 41). L’epoca delle ferie verrà concordata in sede aziendale, fermo restando il godimento di un periodo minimo continuativo, purché maturato, della durata di 2 settimane. Nel periodo di ferie non sono comprese le festività che ricorrono durante, all’inizio e alla fine le even- tuali frazioni del periodo stesso. La frazione di mese non inferiori superiore ai 15 giorni sono computate si considera come mese interocompiuto. In caso Agli effetti di attuazione dell’orario ciò, non dovranno computarsi le sospensioni di lavoro multiperiodale che abbiano durata superiore a 6 giorni feriali. 1a nota a verbale Le ferie per il personale stagionale, se godute al termine della lavorazione, prolungano convenzionalmente il rapporto di lavoro. Resta ferma la compensazione delle ferie mediante l’applicazione della normativa di cui all’art. 23, comma 8, 41. Sull’importo derivante dall’applicazione di tale normativa avrà esclusivo effetto l’istituto contrattuale della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto. 2a nota a verbale Restano fermi i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno trattamenti individuali di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazionemiglior favore già acquisiti dal personale impiegatizio dipendente conformemente a quanto previsto nel CCNL 20 dicembre 1973.

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