Finanziamento dell’Ente Bilaterale Clausole campione

Finanziamento dell’Ente Bilaterale. Il finanziamento dell'Ente Bilaterale avverrà tramite contribuzione (0,20%) calcolata sull'imponibile previdenziale del monte dei salari, di cui una parte a carico delle aziende (0,10%) ed una parte a carico dei lavoratori (0,10%). La suddetta quota è parte integrante dei costi connessi con l’applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) d'importo pari allo 0,10% della retribuzione lorda. Tale elemento andrà denominato all’interno della busta paga con la seguente dicitura: “mancata adesione all’Ente Bilaterale del contratto”. Del mancato pagamento delle quote ENTE BILATERALE NAZIONALE DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA - EPMI l’Azienda dovrà dare comunicazione con raccomandata rr al CST competente. L’Ente Bilaterale Nazionale non persegue fini di lucro e ha lo scopo di promuovere la costituzione degli enti bilaterali regionali e provinciali specialmente nelle aree maggiormente rappresentative. NOTA A VERBALE Le Aziende che applicheranno il presente contratto collettivo, effettueranno da subito la trattenuta mensile che provvederanno a versare in una unica soluzione appena le Parti stipulanti avranno attivato la convenzione con l’Ente esattore. Successivamente a questa prima fase transitoria, i versamenti andranno effettuati mensilmente.
Finanziamento dell’Ente Bilaterale. Il finanziamento dell'EBIA avverrà tramite contribuzione (0,20%) calcolata sull'imponibile previdenziale del monte dei salari, di cui una parte a carico delle aziende (0,10%) ed una parte a carico dei lavoratori (0,10%). La suddetta quota è parte integrante dei costi connessi con l’applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) d'importo pari allo 0,10% della retribuzione lorda. Tale elemento andrà denominato all’interno della busta paga con la seguente dicitura: “mancata adesione all’Ente Bilaterale del contratto”. Del mancato pagamento delle quote ENTE BILATERALE NAZIONALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE ITALIANE - EBIA l’Azienda dovrà dare comunicazione con raccomandata rr al CST competente. L’Ente Bilaterale Nazionale non persegue fini di lucro e ha lo scopo di promuovere la costituzione degli enti bilaterali regionali e provinciali specialmente nelle aree maggiormente rappresentative.
Finanziamento dell’Ente Bilaterale. La contribuzione mensile, da destinare all’Ente Bilaterale Nazionale, può essere effettuata versando la quota fissa di euro 20,00 a dipendente, per dodici mensilità, oppure versando lo 0,50% da calcolarsi sulla paga base conglobata mensile per ciascun lavoratore e per dodici mensilità. Tale contributo è totalmente a carico dell’impresa e l’Ente Bilaterale Nazionale, mediante un apposito regolamento, può modificare l’ammontare di tale contributo mensile. Le imprese che non versano all’Ente Bilaterale dovranno riconoscere, ad ogni singolo dipendente, l’E.D.R. (Elemento Distintivo della Retribuzione) pari ad euro 50,00 lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo, che sarà escluso dalla base di calcolo del T.F.R., dovrà essere erogato al lavoratore mantenendo carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni dipendente. Infine l’azienda che non versa le quote mensili all’Ente Bilaterale non può avvalersi del presente contratto.
Finanziamento dell’Ente Bilaterale. A partire dal 1° luglio 2010, le aziende verseranno - con modalità ancora da stabilire - all'Ente bilaterale di settore (EBS) un importo di € 3,00 mensili per dipendente (riferito a 12 mensilità).
Finanziamento dell’Ente Bilaterale. La quota contrattuale per il finanziamento dell'EBIL è fissata nella misura dello 0,15% a carico dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore, da calcolarsi sulla paga base conglobata. L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.a.r. di importo pari allo 0,20% della paga base conglobata, per 13 mensilità.
Finanziamento dell’Ente Bilaterale. Il finanziamento dell'ENTE BILATERALE � garantito mediante contribuzione (0,20%) calcolata sull'imponibile previdenziale del monte dei salari, di cui una parte a carico delle aziende (0,10) ed una parte a carico dei lavoratori (0,10%). La suddetta quota � parte integrante dei costi connessi con l'applicazione del presente contratto collettivo nazionale cli lavoro, L'ENTE BILATERALE non persegue fini di lucro.
Finanziamento dell’Ente Bilaterale per il “Fondo per la Formazione Industria – Artigianato e Agricoltura (FoFoIAC). Per garantire le risorse necessarie alla fase di definizione progettuale e di attivazione operativa viene attivato un apposito sistema di autofinanziamento. Detto sistema si articolerà secondo le seguenti modalità:
Finanziamento dell’Ente Bilaterale. TITOLO XXXVI – Fondo per la Formazione

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: