Fondi di solidarietà bilaterali Clausole campione
Fondi di solidarietà bilaterali. Descrizione
Fondi di solidarietà bilaterali. Nel caso di imprese artigiane non aderenti o morose al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, e quindi impossibilitate per mancanza di requisito soggettivo ad accedere all’assegno ordinario per i propri dipendenti in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, la Regione Autonoma della Sardegna si impegna, con ogni consentita urgenza, a istituire uno specifico finanziamento a tasso zero con ammortamento pluriennale, in regime di de minimis, finalizzato a consentire a tali imprese di regolarizzare la propria iscrizione al suddetto Fondo e avere così accesso ai trattamenti di sostegno al reddito per i dipendenti. La gestione della misura con la relativa dotazione finanziaria potrà essere affidata alla SFIRS, che potrà provvedere per conto dell’impresa artigiana a liquidare direttamente al FSBA gli importi dovuti, previa acquisizione dal medesimo del calcolo delle relative competenze. La Regione Autonoma della Sardegna, allo scopo di assicurare omogeneità di trattamento a tutti i lavoratori destinatari di misure di sostegno al reddito a causa di quest’emergenza sanitaria, s’impegna a provvedere ad assegnare identica forma di finanziamento di cui ai commi precedenti alle imprese aderenti ad altri Fondi regionali Bilaterali di Solidarietà di settore che lo richiedessero per lo stesso motivo. Laddove i suddetti Fondi bilaterali di solidarietà di settore regionali abbiano esaurito le proprie risorse a disposizione per l’erogazione delle misure a favore dei lavoratori per i quali sia stata inoltrata domanda dai datori di lavoro per sospensione o riduzione dell’attività con causale emergenza Covid-19, questi ultimi potranno avere accesso al trattamento di integrazione salariale in deroga di cui al precedente Titolo II, con le modalità ivi definite, per la medesima durata dei trattamenti previsti per gli altri lavoratori, entro il tetto massimo complessivo di durata, attualmente fissato in nove settimane.
Fondi di solidarietà bilaterali. I FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI - ART. 26 Il decreto prevede l’obbligo di stipulare accordi sindacali per la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO o della CIGS, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Alla stipula dell’accordo sindacale deve seguire entro 90 giorni l’emanazione del decreto interministeriale istitutivo del Fondo. I Fondi così costituiti sono gestioni presso l’INPS. Il termine per la stipula degli accordi sindacali istitutivi dei Fondi è fissato nel 31 dicembre 2015. Entro la stessa data i Fondi già esistenti48 dovranno adeguarsi alle disposizioni del decreto: in caso di mancata stipula degli accordi (per la costituzione dei Fondi o per il loro adeguamento) i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti confluiranno dal 1° gennaio 2016 nel Fondo di integrazione salariale (ex Fondo residuale - v. oltre).
Fondi di solidarietà bilaterali. In relazione alle dispo- sizioni di legge che pre- vedono l’istituzione dei fondi di solidarietà bi- laterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazio- ne salariale, le parti si sono impegnate a prose- guire il confronto. Si evidenzia che, ove non si realizzino en- tro il 31 marzo 2014 le condizioni sindacali ed economiche per la co- stituzione di un fondo di natura privatistica, interverranno automati- camente le disposizioni di legge che prevedono la confluenza nel cosid- detto fondo residuale istituito presso l’INPS.
Fondi di solidarietà bilaterali. (articoli 26 e 40 del d.lgs. n.148). Adeguamento platea dei datori di lavoro e Adeguamento prestazione. In assenza di tale adeguamento entro il 31 dicembre 2022, tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.
Fondi di solidarietà bilaterali. 1. Fermo restando quanto previsto al comma 9 dell’articolo 14, e in attesa della riforma dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore con l’o- biettivo di risolvere esigenze di innovazione delle organizzazioni azien- dali e favorire percorsi di ricambio generazionale, anche mediante l’ero- gazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi in- terprofessionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oltre le finalità previste dall’articolo 26, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, possono altresì erogare un assegno straordi- nario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l’opzione per l’accesso alla pensione quota 100 di cui al pre- sente decreto entro il 31 dicembre 2021 e ferma restando la modalità di finanziamento di cui all’articolo 33, comma 3, del citato decreto legisla- tivo n. 148 del 2015.
2. L’assegno di cui al comma 1 può essere erogato solo in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nei quali è stabilito a garanzia dei livelli occupazionali il nu- mero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che acce- dono a tale prestazione.
3. Nell’ambito delle ulteriori prestazioni di cui all’articolo 32 del de- creto legislativo n. 148 del 2015, i Fondi di solidarietà provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista fi- nanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contri- buzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili pre- cedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà. Le disposizioni di cui al pre- sente comma si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di accesso alla prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiun- zione. Le relative risorse sono versate ai Fondi di solidarietà dal datore di lavoro interessato e costituiscono specifica fonte di finanziamento riser- vata alle finalità di cui al presente comma. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente.
4. Per le prestazioni di ...
Fondi di solidarietà bilaterali. (art. 3, commi 22-41) - viene prevista la contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura di 2/3 e a carico dei lavoratori nella misura di 1/3. - Sono altresì previsti specifici contributi addizionali a carico del datore di lavoro in caso di erogazione degli assegni ordinari e straordinari di sostegno al reddito da parte dei fondi stessi, da calcolarsi in relazione alla misura delle prestazioni erogate.
Fondi di solidarietà bilaterali. Ordinaria: minimo 0,45% retribuzione lorda - Ripartizione definita dagli accordi
Fondi di solidarietà bilaterali. (art. 3, c. 4-47)
Fondi di solidarietà bilaterali. Assegno ordinario Assegno di solidarietà Assegno di solidarietà Assegno ordinario (solo datori che occupano mediamente più di 15 dipendenti) La contribuzione previdenziale correlata alle prestazioni (calcolata sulla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito) è a carico dei Fondi (fatta eccezione per l’assegno straordinario).