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Garanzie e manleva Clausole campione

Garanzie e manleva. 1. Fermo restando quanto previsto negli altri paragrafi delle presenti Condizioni Generali, il Cliente garantisce che l’utilizzo del Servizio da parte sua o di terzi rispetterà la normativa vigente ed in particolare: A. che laddove il Servizio sia utilizzato per lo svolgimento di attività per le quali la legge preveda il possesso di autorizzazioni, licenze o iscrizione ad Albi (da ora anche le "Autorizzazioni"), il Cliente farà in modo che il rilascio delle Autorizzazioni sia precedente all’inizio dell’attività; B. che attraverso il Servizio non saranno veicolati da parte del Cliente, o dei clienti/utenti del medesimo, contenuti che possano cagionare danni o turbative al funzionamento di sistemi informatici o telematici, ad operatori di telecomunicazioni, ad altri utenti in genere, ovvero per diffondere materiale diffamatorio, ingiurioso, osceno o che, comunque violi le leggi ed i regolamenti vigenti o diritti di terzi o sia, comunque, offensivo del pudore e contrario al decoro, facendosi carico di ogni responsabilità per le conseguenze e/o danni causati dall’utilizzo del Servizio da parte di terzi; C. che effettuerà il trattamento dei dati personali dei suoi utenti e clienti nel rispetto della normativa vigente. Nell’eventualità in cui soggetti terzi, senza l’autorizzazione del Cliente, utilizzino il Servizio, il Cliente esplicitamente assume ogni responsabilità per tutte le conseguenze, mantenendo indenne LepidaScpA da ogni pregiudizio che possa xxxxxxxxx.Xx Cliente riconosce che l’uso dei servizi Internet non garantisce la protezione da tentativi di accesso non autorizzati da parte di terzi, senza che nessuna responsabilità possa ascriversi a LepidaScpA danni cagionati da tali accessi abusivi. Il Cliente garantisce che qualunque materiale o messaggio, eventualmente immesso sulla rete Internet o in aree pubbliche delle reti di telecomunicazioni, riconducibile allo stesso è di propria titolarità e/o nella propria disponibilità giuridica e non viola alcun diritto di terzi, pertanto si obbliga a manlevare e tenere indenne LepidaScpA da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole dipendente dalle informazioni o dai contenuti diffusi, esonerando espressamente LepidaScpA da ogni onere di accertamento o controllo. Il Cliente prende, inoltre, atto del fatto che è vietato servirsi o dar modo ad altri di utilizzare il Servizio contro le norme imperative, l’ordine pubblico e il buon costume o con lo scopo di recare molestia alla quiete pubblica o privata, di recare ...
Garanzie e manleva. 8.1 L’Editore garantisce, sulla base dei contratti di edizione in essere con gli autori, la piena ed incondizionata disponibilità dei File e dei diritti di riproduzione, sfruttamento economico, utilizzazione delle Opere per tutta la durata del Contratto e per gli eventuali, ulteriori rinnovi e, quindi, la piena disponibilità dei diritti necessari a consentire lo sfruttamento, l’utilizzazione, la conservazione, la riproduzione e la distribuzione delle Opere che Promedia intende effettuare. 8.2 L’Editore garantisce, inoltre che nessuna delle Opere ha o può avere contenuto osceno, diffamatorio, offensivo o lesivo degli interessi altrui, anche con riguardo alla destinazione, inteso come il luogo dove è o verrà collocata la EBM, obbligandosi ad informare in anticipo Promedia in ordine ad eventuali restrizioni, limitazioni o censure localmente imposte o ad altri fattori, che nella sua esperienza o per quanto a sua conoscenza, rendano o possano rendere sconsigliabile o svantaggiosa la commercializzazione di una determinata Opera in una parte del Territorio. 8.3 L’Editore si obbliga a manlevare e tenere indenne Promedia e/o ODB, i loro amministratori, dirigenti, impiegati e rappresentanti da ogni pretesa, rivendicazione e/o richiesta di risarcimento danni derivante, o comunque conseguenza di, false dichiarazioni o inadempimenti relativamente ai diritti ed alle obbligazioni di cui all’articolo 8.1 che precede. L’Editore solleva altresì Promedia da ogni responsabilità in ordine al mancato od errato funzionamento delle EBM, rinunciando altresì a rivalersi su Promedia in ordine ai danni che dovesse subire conseguentemente a tali disfunzioni (quali, ad esempio, perdite di fatturato etc.).
Garanzie e manleva. AGS non sarà in nessun caso ritenuta responsabile per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici o eventuali terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il funzionamento del Portale. AGS non assume alcuna responsabilità circa l’esattezza, la veridicità, l’aggiornamento e la conformità alla normativa vigente del contenuto del Portale – per la sezione relativa all’Albo Fornitori –, nonostante la stessa porrà in essere ogni opportuna attività al fine di verificare e controllare l’aggiornamento dei contenuti della predetta sezione del Portale medesimo. Gli operatori economici si impegnano a manlevare e a tenere indenne AGS, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere addebitate o sofferte da AGS stesse , e/o da terzi a causa di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Portale o di violazioni della normativa vigente. In caso di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Portale o di violazioni della normativa vigente, oltre a quanto stabilito nel presente Regolamento, AGS si riserva il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
Garanzie e manleva. Il Partner, per tutta la durata del presente Contratto ed anche successivamente al suo naturale o anticipato scioglimento, si obbliga a manlevare e tenere indenne il Fornitore da qualunque responsabilità, onere o costo, azione, domanda o contestazione, in dipendenza o in connessione con le obbligazioni dal Partner assunte nell’ambito del presente Contratto, incluso per mancato adempimento degli obblighi di informazione, mancato ottenimento del consenso al trattamento da parte degli interessati per finalità ulteriori e proprie del Partner ed in particolare per finalità non compatibili con lo scopo per i quali sono stati raccolti e comunicati ovvero, più in generale, dal mancato rispetto della normativa in materia di trattamento dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 e al decreto legislativo 196/2003 come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101. Il Fornitore, pertanto, è manlevato da ogni responsabilità derivante dalle modalità adottate dal Partner per l'inserimento dei dati ottenuti dal Fornitore nei propri database, dalle modalità con cui effettuerà il successivo trattamento, nonché dalla perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati ai propri sistemi."
Garanzie e manleva. Lo Sponsee dichiara e garantisce di essere titolare e di poter disporre dei diritti che attribuirà allo Sponsor in forza del presente contratto e che non esiste e non esisterà alcun accordo da esso stipulato con terzi che possa pregiudicare i diritti concessi a Generali Italia, pena la risoluzione del contratto.

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  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ............................................................................................................................... Art. 35 Cauzione definitiva .................................................................................................................................. Art. 36 Riduzione delle garanzie.......................................................................................................................... Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

  • GARANZIA CRISTALLI Puoi usufruire di questa Garanzia quando sono aperti i Centri Convenzionati, cioè: - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (solo i giorni feriali) - il sabato dalle 8.00 alle 18.00 (solo feriale) numero verde 800.995.233 dall’Italia o 00.00.00.00.00 (Italia o Estero) A) Riparazione presso un Centro Convenzionato Europ Assistance o Dealer venditore Santander B) Riparazione presso centro/tecnico non Convenzionato

  • Garanzie 22.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto. 22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente 22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione. 22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C. 22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate. 22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.

  • Garanzia 5.1 - Il Venditore garantisce che i Prodotti forniti sono conformi per quantità, qualità, tipo nonché alle specifiche tecniche espressamente concordate in contratto, con esclusione di qualunque garanzia circa l'impiego specifico al quale il Compratore, o il suo sub-acquirente, destina il prodotto acquistato, e che sono esenti da vizi che possano renderli non idonei all’uso cui sono destinati. 5.2 - La garanzia per vizi è limitata ai soli difetti dei Prodotti conseguenti a difetti di materiale o di fabbricazione riconducibili al Venditore e non opera nel caso in cui: a) il Compratore non provi di aver effettuato un corretto uso, manutenzione, stoccaggio e conservazione dei Prodotti; b) il Compratore abbia apportato delle modifiche o riparazioni ai Prodotti, senza il previo consenso scritto del Venditore; c) i Prodotti siano stati montati o utilizzati non correttamente; d) i difetti dei Prodotti siano dovuti alla normale usura di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua; e) i difetti di conformità abbiano la loro causa in un fatto successivo al passaggio dei rischi al Compratore. 5.3 - La garanzia ha una durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data della consegna dei Prodotti al Compratore ed è subordinata alla regolare e tempestiva denunzia dei vizi e delle difformità da parte di quest’ultimo secondo quanto disposto al successivo comma, accompagnata dall’espressa richiesta scritta al Venditore di effettuare un intervento in garanzia. La garanzia per i Prodotti sostituiti o riparati decorre dal giorno dell’eventuale sostituzione o riparazione. La garanzia per i componenti del Prodotto sostituiti o riparati decorre dal giorno dell’eventuale sostituzione o riparazione, e comunque vale per il solo componente riparato o sostituito.

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  • Dichiarazioni precontrattuali Informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

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