Garanzie e manleva Clausole campione

Garanzie e manleva. 1. Fermo restando quanto previsto negli altri paragrafi delle presenti Condizioni Generali, il Cliente garantisce che l’utilizzo del Servizio da parte sua o di terzi rispetterà la normativa vigente ed in particolare: A. che laddove il Servizio sia utilizzato per lo svolgimento di attività per le quali la legge preveda il possesso di autorizzazioni, licenze o iscrizione ad Albi (da ora anche le "Autorizzazioni"), il Cliente farà in modo che il rilascio delle Autorizzazioni sia precedente all’inizio dell’attività; B. che attraverso il Servizio non saranno veicolati da parte del Cliente, o dei clienti/utenti del medesimo, contenuti che possano cagionare danni o turbative al funzionamento di sistemi informatici o telematici, ad operatori di telecomunicazioni, ad altri utenti in genere, ovvero per diffondere materiale diffamatorio, ingiurioso, osceno o che, comunque violi le leggi ed i regolamenti vigenti o diritti di terzi o sia, comunque, offensivo del pudore e contrario al decoro, facendosi carico di ogni responsabilità per le conseguenze e/o danni causati dall’utilizzo del Servizio da parte di terzi; C. che effettuerà il trattamento dei dati personali dei suoi utenti e clienti nel rispetto della normativa vigente. Nell’eventualità in cui soggetti terzi, senza l’autorizzazione del Cliente, utilizzino il Servizio, il Cliente esplicitamente assume ogni responsabilità per tutte le conseguenze, mantenendo indenne LepidaScpA da ogni pregiudizio che possa xxxxxxxxx.Xx Cliente riconosce che l’uso dei servizi Internet non garantisce la protezione da tentativi di accesso non autorizzati da parte di terzi, senza che nessuna responsabilità possa ascriversi a LepidaScpA danni cagionati da tali accessi abusivi. Il Cliente garantisce che qualunque materiale o messaggio, eventualmente immesso sulla rete Internet o in aree pubbliche delle reti di telecomunicazioni, riconducibile allo stesso è di propria titolarità e/o nella propria disponibilità giuridica e non viola alcun diritto di terzi, pertanto si obbliga a manlevare e tenere indenne LepidaScpA da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole dipendente dalle informazioni o dai contenuti diffusi, esonerando espressamente LepidaScpA da ogni onere di accertamento o controllo. Il Cliente prende, inoltre, atto del fatto che è vietato servirsi o dar modo ad altri di utilizzare il Servizio contro le norme imperative, l’ordine pubblico e il buon costume o con lo scopo di recare molestia alla quiete pubblica o privata, di recare ...
Garanzie e manleva. 8.1 L’Editore garantisce, sulla base dei contratti di edizione in essere con gli autori, la piena ed incondizionata disponibilità dei File e dei diritti di riproduzione, sfruttamento economico, utilizzazione delle Opere per tutta la durata del Contratto e per gli eventuali, ulteriori rinnovi e, quindi, la piena disponibilità dei diritti necessari a consentire lo sfruttamento, l’utilizzazione, la conservazione, la riproduzione e la distribuzione delle Opere che Promedia intende effettuare. 8.2 L’Editore garantisce, inoltre che nessuna delle Opere ha o può avere contenuto osceno, diffamatorio, offensivo o lesivo degli interessi altrui, anche con riguardo alla destinazione, inteso come il luogo dove è o verrà collocata la EBM, obbligandosi ad informare in anticipo Promedia in ordine ad eventuali restrizioni, limitazioni o censure localmente imposte o ad altri fattori, che nella sua esperienza o per quanto a sua conoscenza, rendano o possano rendere sconsigliabile o svantaggiosa la commercializzazione di una determinata Opera in una parte del Territorio. 8.3 L’Editore si obbliga a manlevare e tenere indenne Promedia e/o ODB, i loro amministratori, dirigenti, impiegati e rappresentanti da ogni pretesa, rivendicazione e/o richiesta di risarcimento danni derivante, o comunque conseguenza di, false dichiarazioni o inadempimenti relativamente ai diritti ed alle obbligazioni di cui all’articolo 8.1 che precede. L’Editore solleva altresì Promedia da ogni responsabilità in ordine al mancato od errato funzionamento delle EBM, rinunciando altresì a rivalersi su Promedia in ordine ai danni che dovesse subire conseguentemente a tali disfunzioni (quali, ad esempio, perdite di fatturato etc.).
Garanzie e manleva. Il Partner, per tutta la durata del presente Contratto ed anche successivamente al suo naturale o anticipato scioglimento, si obbliga a manlevare e tenere indenne il Fornitore da qualunque responsabilità, onere o costo, azione, domanda o contestazione, in dipendenza o in connessione con le obbligazioni dal Partner assunte nell’ambito del presente Contratto, incluso per mancato adempimento degli obblighi di informazione, mancato ottenimento del consenso al trattamento da parte degli interessati per finalità ulteriori e proprie del Partner ed in particolare per finalità non compatibili con lo scopo per i quali sono stati raccolti e comunicati ovvero, più in generale, dal mancato rispetto della normativa in materia di trattamento dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 e al decreto legislativo 196/2003 come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101. Il Fornitore, pertanto, è manlevato da ogni responsabilità derivante dalle modalità adottate dal Partner per l'inserimento dei dati ottenuti dal Fornitore nei propri database, dalle modalità con cui effettuerà il successivo trattamento, nonché dalla perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati ai propri sistemi."
Garanzie e manleva. AGS non sarà in nessun caso ritenuta responsabile per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici o eventuali terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il funzionamento del Portale. AGS non assume alcuna responsabilità circa l’esattezza, la veridicità, l’aggiornamento e la conformità alla normativa vigente del contenuto del Portale – per la sezione relativa all’Albo Fornitori –, nonostante la stessa porrà in essere ogni opportuna attività al fine di verificare e controllare l’aggiornamento dei contenuti della predetta sezione del Portale medesimo. Gli operatori economici si impegnano a manlevare e a tenere indenne AGS, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere addebitate o sofferte da AGS stesse , e/o da terzi a causa di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Portale o di violazioni della normativa vigente. In caso di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Portale o di violazioni della normativa vigente, oltre a quanto stabilito nel presente Regolamento, AGS si riserva il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
Garanzie e manleva. Lo Sponsee dichiara e garantisce di essere titolare e di poter disporre dei diritti che attribuirà allo Sponsor in forza del presente contratto e che non esiste e non esisterà alcun accordo da esso stipulato con terzi che possa pregiudicare i diritti concessi a Generali Italia, pena la risoluzione del contratto.

Related to Garanzie e manleva

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ............................................................................................................................... Art. 35 Cauzione definitiva .................................................................................................................................. Art. 36 Riduzione delle garanzie.......................................................................................................................... Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7del Nuovo Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 e del suo eventuale rinnovo sono ridotti al 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Nuovo Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (38) 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

  • GARANZIA CRISTALLI Puoi usufruire di questa Garanzia quando sono aperti i Centri Convenzionati, cioè: - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (solo i giorni feriali) - il sabato dalle 8.00 alle 18.00 (solo feriale) numero verde 800.995.233 dall’Italia o 00.00.00.00.00 (Italia o Estero) A) Riparazione presso un Centro Convenzionato Europ Assistance o Dealer venditore Santander B) Riparazione presso centro/tecnico non Convenzionato

  • Garanzie 22.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto. 22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente 22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione. 22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C. 22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate. 22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.

  • Garanzia a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

  • Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale Parte terza - Disciplina dei rapporti di lavoro - Titolo XXVI - Passaggi di qualifica

  • Dichiarazioni precontrattuali Informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

  • Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Indirizzi Internet:

  • Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenze