Common use of Garanzie e responsabilità Clause in Contracts

Garanzie e responsabilità. 1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", ai sensi dell'articolo 103 del Codice, così come disciplinato nello schema contrattuale. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte del Comune, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. 2. L’Appaltatore assume in carico e in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante allo stesso ai sensi di legge nell’espletamento delle attività previste dal presente capitolato, come meglio specificato allo schema di contratto a cui si fa espresso rinvio. 3. Il Comune rimane esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata. La ditta aggiudicataria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività da prestarsi nell’ambito dell’appalto e per l'intera durata del medesimo, mallevando al riguardo il Comune di Fiorano ed i suoi amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa o richiesta anche risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti. Pertanto la ditta aggiudicataria, a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, dovrà comprovare di avere stipulato e in corso di vigenza - con primaria compagnia assicuratrice, presentandone copia all’Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall’espletamento dei servizi formanti oggetto dell’appalto, compresa la conduzione dei locali costituenti l’edificio storico e la struttura museale e delle relative aree e servizi pertinenti, anche esterni, senza eccezioni. Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere: a) massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali. b) le seguenti estensioni: riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) estensione del novero dei terzi al Comune e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo; estensione del novero dei terzi a: - titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché a tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari ai servizi oggetto di affidamento; - appaltatori/subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro; - consulenti amministrativi, tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed ai rispettivi prestatori di lavoro o addetti. estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati della ditta aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell’espletamento dei servizi e dell’attività oggetto dell’appalto; estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose della ditta aggiudicataria ovvero detenute dalla medesima o da persone delle quali la stessa debba rispondere a termini di legge, con sottolimite non inferiore a 200 mila euro; estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e/o custodia; estensione alla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico; estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi; riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) estensione dell’assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro; 4. L'esistenza e la validità della prescritta copertura assicurativa, nei limiti minimi previsti, dovrà essere documentata con deposito di copia delle relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Committenza e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la ditta aggiudicataria si obbliga a produrre copia dei documenti attestanti il rinnovo di validità dell’ anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. 5. Costituirà onere a carico della ditta aggiudicataria, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera la stessa ditta aggiudicataria dalle responsabilità incombenti a termini di legge sulla medesima o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Detta polizza dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata contrattuale. La presentazione della polizza condiziona la stipula del contratto. 6. Per quanto non esplicitato nel presente capitolato e per ulteriori disposizioni, si fa espresso rinvio allo schema di contratto.

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Samples: Service Management Agreement

Garanzie e responsabilità. 113.1. L'appaltatore Gli obblighi e le responsabilità del Fornitore verso il Cliente sono quelli definiti dall’articolo precedente. In qualsiasi caso di violazione o inadempimento imputabile al Fornitore, lo stesso risponderà nei limiti previsti dallo SLA restando espressamente escluso, ora per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanziaallora, denominata "garanzia definitiva"qualsiasi altro indennizzo o risarcimento al Cliente per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura e specie. Il Cliente prende atto ed accetta, ai sensi dell'articolo 103 del Codice, così come disciplinato nello schema contrattuale. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte del Comuneora per allora, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoriatutti i casi in cui non trova applicazione lo SLA, il Fornitore risponderà esclusivamente nei limiti della somma spesa dal Cliente negli ultimi 12 mesi. 2. L’Appaltatore assume in carico e in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante allo stesso ai sensi di legge nell’espletamento delle attività previste dal presente capitolato, come meglio specificato allo schema di contratto a cui si fa espresso rinvio. 313.2. Il Comune rimane esentato Cliente prende atto e accetta che il Fornitore non rilascia dichiarazioni e garanzie espresse o implicite sul fatto che l’Applicazione sia adatta a soddisfare le esigenze del Cliente o che sia esente da ogni azione giudiziale errori. Il Cliente prende atto che il Fornitore, in nessun caso, potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno dovesse derivare al Cliente o stragiudizialea terzi in conseguenza di ritardi, da chiunque instaurata. La ditta aggiudicataria risponderà di eventuali danni, a persone mancato svolgimento o malfunzionamenti e/o coseinterruzioni nell’erogazione dell’Applicazione. In ogni caso, cagionati nei limiti massimi consentiti dalla legge, la responsabilità del Fornitore non potrà mai eccedere l’ammontare della somma spesa negli ultimi 12 mesi dal Cliente. 13.3. Il Cliente prende altresì atto che il Fornitore in nessun caso potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno dovesse derivare al Cliente stesso o a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività da prestarsi nell’ambito dell’appalto e per l'intera durata del medesimoconseguenza dell’uso dell’Applicazione così come delle elaborazioni generate dall’Applicazione, mallevando al riguardo essendo il Comune di Fiorano ed i suoi amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa o richiesta anche risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggettiCliente tenuto in ogni caso a verificare la correttezza delle elaborazioni ottenute utilizzando l’Applicazione. 13.4. Pertanto la ditta aggiudicataria, a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, dovrà comprovare di avere stipulato e in corso di vigenza - con primaria compagnia assicuratrice, presentandone copia all’Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione Senza pregiudizio per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) generalità di quanto previsto dal presente articolo 13, il Cliente accetta e verso i prestatori prende atto che in nessun caso il Fornitore potrà essere ritenuto responsabile in caso di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone guasti e/o cosemalfunzionamenti alla rete né, derivanti dall’espletamento dei servizi formanti oggetto dell’appalto, compresa la conduzione dei locali costituenti l’edificio storico e la struttura museale e delle relative aree e servizi pertinenti, anche esterni, senza eccezioni. Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere: a) massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali. b) le seguenti estensioni: riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) estensione del novero dei terzi al Comune e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo; estensione del novero dei terzi a: - titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché a tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari ai servizi oggetto di affidamento; - appaltatori/subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro; - consulenti amministrativi, tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed ai rispettivi prestatori di lavoro o addetti. estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati della ditta aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell’espletamento dei servizi e dell’attività oggetto dell’appalto; estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose della ditta aggiudicataria ovvero detenute dalla medesima o da persone delle quali la stessa debba rispondere a termini di legge, con sottolimite non inferiore a 200 mila euro; estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e/o custodia; estensione alla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico; estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi; riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) estensione dell’assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro; 4. L'esistenza e la validità della prescritta copertura assicurativa, nei limiti minimi previsti, dovrà essere documentata con deposito di copia delle relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Committenza e in ogni caso prima della stipulazione caso, potrà essere ritenuto responsabile del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità risarcimento del danno per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la ditta aggiudicataria si obbliga a produrre copia dei documenti attestanti il rinnovo di validità dell’ anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenzalucro cessante. 5. Costituirà onere a carico della ditta aggiudicataria, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera la stessa ditta aggiudicataria dalle responsabilità incombenti a termini di legge sulla medesima o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Detta polizza dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata contrattuale. La presentazione della polizza condiziona la stipula del contratto. 6. Per quanto non esplicitato nel presente capitolato e per ulteriori disposizioni, si fa espresso rinvio allo schema di contratto.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Garanzie e responsabilità. 1. L'appaltatore per Il Titolare non garantisce la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanziacontinuità di accesso né la corretta visualizzazione, denominata "garanzia definitiva", ai sensi dell'articolo 103 del Codice, così come disciplinato nello schema contrattuale. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento il download o l’utilizzo degli elementi e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte del Comunedelle informazioni contenute nelle pagine dell’applicativo, che aggiudica l'appalto possono essere impediti, ostacolati o interrotti da fattori o circostanze al concorrente che segue in graduatoria. 2. L’Appaltatore assume in carico e in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante allo stesso ai sensi di legge nell’espletamento delle attività previste dal presente capitolato, come meglio specificato allo schema di contratto a cui si fa espresso rinvio. 3fuori del suo controllo. Il Comune rimane esentato Titolare non è responsabile per le informazioni e altri contenuti integrati accessibili dall’ Applicativo. Il Titolare non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda le informazioni, contenuti, prodotti e servizi offerti o forniti attraverso l’applicativo da ogni azione giudiziale terze persone o stragiudizialeentità. Né il Titolare, da chiunque instaurata. La ditta aggiudicataria risponderà né i fornitori terzi di informazioni assumono alcuna responsabilità per eventuali danni, a persone perdite, reclami o spese derivanti da: (i) interferenze, interruzioni, errori, omissioni, guasti telefonici, ritardi, blocchi o sconnessioni nel funzionamento del sistema elettronico causati da carenze, errori e sovraccarichi sulle linee e le reti di telecomunicazioni, o per qualsiasi altra causa al di fuori del controllo del Titolare, (ii) l’impiego di qualsiasi programma illegale e/o cosemaligno e con ogni tipo di media, cagionati a terzi come ad esempio virus o quant’altro, (compresi gli utentiiii) in relazione allo svolgimento l’uso improprio o scorretto dell’Applicativo del Titolare, (iv) la sicurezza di tutte navigazione o errori causati da un cattivo funzionamento dei sistemi di trasmissione dei dati o non utilizzando le attività da prestarsi nell’ambito dell’appalto e per l'intera durata del medesimoversioni aggiornate dell’Applicativo. Il Titolare non si impegna ad effettuare alcuna verifica di veridicità correttezza o qualità delle informazioni reperi- te, mallevando al riguardo il Comune di Fiorano ed i suoi amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa o richiesta anche risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti. Pertanto la ditta aggiudicataria, a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, dovrà comprovare di avere stipulato e in corso di vigenza - con primaria compagnia assicuratrice, presentandone copia all’Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone inserite dall’Utente e/o coserese disponibili dalle Piattaforme, derivanti dall’espletamento dei servizi formanti oggetto dell’appaltoportali o siti web esterni e conseguentemente nessuna responsabilità egli si assume nei confronti degli Utenti Professionisti e non che abbiano fatto affidamento su di esse. Il Titolare non fornisce DIRETTAMENTE DATI PERSONALI su persone o società. Il Titolare può tuttavia fornire dati INDIRETTAMENTE RICONDUCIBILI a persone e società e cioè dati pubblici che necessitano di ulteriori indagini da parte dell’Utente professionista per poter risalire a persone o società. Qualsiasi attività successiva volta a reperire informazioni e o documenti da parte dell’Utente professionista restano sotto le sua diretta responsabilità. Il Titolare non è e non sarà responsabile delle informazioni di carattere pubblico e non, compresa la conduzione dei locali costituenti l’edificio storico che verranno inserite e la struttura museale trattate dall’Utente professionista in maniera continuativa e delle relative aree non,all’interno dell’Applicativo. Il trattamento continuativo e servizi pertinentinon, anche esterni, senza eccezioni. Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere: a) massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 1.000.000,00 per danni a cose DATI SENSIBILI e/o animali. b) le seguenti estensioni: riguardo alla PERSONALI sono disciplinati dalla normativa sul GDPR e l’Utente professionista si assume l’esclusiva responsabilità civile verso terzi (RCT) estensione del novero dei terzi al Comune e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori dell’eventuale mancato rispetto di suddetta normativa. Il Titolare si impegna a qualsiasi titolo; estensione del novero dei terzi a: - titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché risolvere eventuali disservizi imputabili a tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari ai servizi oggetto di affidamento; - appaltatori/subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro; - consulenti amministrativi, tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed ai rispettivi prestatori di lavoro o addetti. estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati della ditta aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell’espletamento malfunzionamenti dei servizi e dell’attività oggetto dell’appalto; estensione stessi entro le 72 ore successive alla responsabilità civile per danni a cose derivanti segnalazione da incendio di cose della ditta aggiudicataria ovvero detenute dalla medesima o da persone delle quali la stessa debba rispondere a termini di legge, con sottolimite non inferiore a 200 mila euro; estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e/o custodia; estensione alla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico; estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi; riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) estensione dell’assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro; 4. L'esistenza e la validità della prescritta copertura assicurativa, nei limiti minimi previsti, dovrà essere documentata con deposito di copia delle relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Committenza e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la ditta aggiudicataria si obbliga a produrre copia dei documenti attestanti il rinnovo di validità dell’ anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenzaparte dell’utente. 5. Costituirà onere a carico della ditta aggiudicataria, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera la stessa ditta aggiudicataria dalle responsabilità incombenti a termini di legge sulla medesima o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Detta polizza dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata contrattuale. La presentazione della polizza condiziona la stipula del contratto. 6. Per quanto non esplicitato nel presente capitolato e per ulteriori disposizioni, si fa espresso rinvio allo schema di contratto.

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Samples: Condizioni Generali Del Servizio Per Utenti Professionisti

Garanzie e responsabilità. 113.1 Gli obblighi e le responsabilità del Fornitore verso il Cliente sono quelli definiti dall’articolo precedente. L'appaltatore In qualsiasi caso di violazione o inadempimento imputabile al Fornitore, lo stesso risponderà nei limiti previsti dallo SLA restando espressamente escluso, ora per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanziaallora, denominata "garanzia definitiva"qualsiasi altro indennizzo o risarcimento al Cliente per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura e specie. Il Cliente prende atto ed accetta, ai sensi dell'articolo 103 del Codice, così come disciplinato nello schema contrattuale. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte del Comuneora per allora, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoriatutti i casi in cui non trova applicazione lo SLA, CG SOLUZIONI INFORMATICHE SRL risponderà esclusivamente nei limiti della somma spesa dal Cliente negli ultimi 12 mesi. 2. L’Appaltatore assume in carico 13.2 Il Cliente prende atto e in proprio ogni responsabilità, accetta che il Fornitore non rilascia dichiarazioni e garanzie espresse o implicite sul fatto che EPW sia civile adatta a soddisfare le esigenze del Cliente o che sia penale, derivante allo stesso ai sensi di legge nell’espletamento delle attività previste dal presente capitolato, come meglio specificato allo schema di contratto a cui si fa espresso rinvio. 3esente da errori. Il Comune rimane esentato da ogni azione giudiziale Cliente prende atto che il Fornitore, in nessun caso, potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno dovesse derivare al Cliente o stragiudizialea terzi in conseguenza di ritardi, da chiunque instaurata. La ditta aggiudicataria risponderà di eventuali danni, a persone mancato svolgimento o malfunzionamenti e/o coseinterruzioni nell’erogazione di EPW. In ogni caso, cagionati nei limiti massimi consentiti dalla legge, la responsabilità del Fornitore non potrà mai eccedere l’ammontare della somma spesa negli ultimi 12 mesi dal Cliente. 13.3 Il Cliente prende altresì atto che il Fornitore in nessun caso potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno dovesse derivare al Cliente stesso o a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento conseguenza dell’uso di tutte le attività da prestarsi nell’ambito dell’appalto e per l'intera durata del medesimoEPW così come delle elaborazioni generate dall’Applicazione o mediante i Servizi Collegati, mallevando al riguardo essendo il Comune di Fiorano ed i suoi amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa o richiesta anche risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti. Pertanto Cliente tenuto in ogni caso a verificare la ditta aggiudicataria, a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, dovrà comprovare di avere stipulato e in corso di vigenza - con primaria compagnia assicuratrice, presentandone copia all’Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione correttezza delle elaborazioni ottenute utilizzando l’Applicazione. 13.4 Senza pregiudizio per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) generalità di quanto previsto dal presente articolo 13.3, il Cliente accetta e verso i prestatori prende atto che in nessun caso il Fornitore potrà essere ritenuto responsabile in caso di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone guasti e/o cosemalfunzionamenti alla rete né, derivanti dall’espletamento dei servizi formanti oggetto dell’appalto, compresa la conduzione dei locali costituenti l’edificio storico e la struttura museale e delle relative aree e servizi pertinenti, anche esterni, senza eccezioni. Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere: a) massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali. b) le seguenti estensioni: riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) estensione del novero dei terzi al Comune e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo; estensione del novero dei terzi a: - titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché a tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari ai servizi oggetto di affidamento; - appaltatori/subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro; - consulenti amministrativi, tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed ai rispettivi prestatori di lavoro o addetti. estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati della ditta aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell’espletamento dei servizi e dell’attività oggetto dell’appalto; estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose della ditta aggiudicataria ovvero detenute dalla medesima o da persone delle quali la stessa debba rispondere a termini di legge, con sottolimite non inferiore a 200 mila euro; estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e/o custodia; estensione alla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico; estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi; riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) estensione dell’assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro; 4. L'esistenza e la validità della prescritta copertura assicurativa, nei limiti minimi previsti, dovrà essere documentata con deposito di copia delle relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Committenza e in ogni caso prima della stipulazione caso, potrà essere ritenuto responsabile del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità risarcimento del danno per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la ditta aggiudicataria si obbliga a produrre copia dei documenti attestanti il rinnovo di validità dell’ anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenzalucro cessante. 5. Costituirà onere a carico della ditta aggiudicataria, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera la stessa ditta aggiudicataria dalle responsabilità incombenti a termini di legge sulla medesima o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Detta polizza dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata contrattuale. La presentazione della polizza condiziona la stipula del contratto. 6. Per quanto non esplicitato nel presente capitolato e per ulteriori disposizioni, si fa espresso rinvio allo schema di contratto.

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Samples: Terms and Conditions

Garanzie e responsabilità. 113.1 Gli obblighi e le responsabilità del Fornitore verso il Cliente sono quelli definiti dall’articolo precedente. L'appaltatore In qualsiasi caso di violazione o inadempimento imputabile al Fornitore, lo stesso risponderà nei limiti previsti dallo SLA restando espressamente escluso, ora per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanziaallora, denominata "garanzia definitiva"qualsiasi altro indennizzo o risarcimento al Cliente per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura e specie. Il Cliente prende atto ed accetta, ai sensi dell'articolo 103 del Codice, così come disciplinato nello schema contrattuale. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte del Comuneora per allora, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoriatutti i casi in cui non trova applicazione lo SLA, Codyfarm risponderà esclusivamente nei limiti della somma spesa dal Cliente negli ultimi 12 mesi. 2. L’Appaltatore assume in carico 13.2 Il Cliente prende atto e in proprio ogni responsabilità, accetta che il Fornitore non rilascia dichiarazioni e garanzie espresse o implicite sul fatto che GestBroker sia civile adatta a soddisfare le esigenze del Cliente o che sia penale, derivante allo stesso ai sensi di legge nell’espletamento delle attività previste dal presente capitolato, come meglio specificato allo schema di contratto a cui si fa espresso rinvio. 3esente da errori. Il Comune rimane esentato da ogni azione giudiziale Cliente prende atto che il Fornitore, in nessun caso, potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno dovesse derivare al Cliente o stragiudizialea terzi in conseguenza di ritardi, da chiunque instaurata. La ditta aggiudicataria risponderà di eventuali danni, a persone mancato svolgimento o malfunzionamenti e/o coseinterruzioni nell’erogazione di GestBroker. In ogni caso, cagionati nei limiti massimi consentiti dalla legge, la responsabilità del Fornitore non potrà mai eccedere l’ammontare della somma spesa negli ultimi 12 mesi dal Cliente. 13.3 Il Cliente prende altresì atto che il Fornitore in nessun caso potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno dovesse derivare al Cliente stesso o a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento conseguenza dell’uso di tutte le attività da prestarsi nell’ambito dell’appalto e per l'intera durata del medesimoGestBroker così come delle elaborazioni generate dall’Applicazione o mediante i Servizi Collegati, mallevando al riguardo essendo il Comune di Fiorano ed Cliente tenuto in ogni caso a verificare la correttezza delle elaborazioni ottenute utilizzando l’Applicazione o i suoi amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa o richiesta anche risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti. Pertanto la ditta aggiudicataria, a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, dovrà comprovare di avere stipulato e in corso di vigenza - con primaria compagnia assicuratrice, presentandone copia all’Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione Servizi Collegati. 13.4 Senza pregiudizio per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) generalità di quanto previsto dal presente articolo 3, il Cliente accetta e verso i prestatori prende atto che in nessun caso il Fornitore potrà essere ritenuto responsabile in caso di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone guasti e/o cosemalfunzionamenti alla rete né, derivanti dall’espletamento dei servizi formanti oggetto dell’appalto, compresa la conduzione dei locali costituenti l’edificio storico e la struttura museale e delle relative aree e servizi pertinenti, anche esterni, senza eccezioni. Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere: a) massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali. b) le seguenti estensioni: riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) estensione del novero dei terzi al Comune e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo; estensione del novero dei terzi a: - titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché a tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari ai servizi oggetto di affidamento; - appaltatori/subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro; - consulenti amministrativi, tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed ai rispettivi prestatori di lavoro o addetti. estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati della ditta aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell’espletamento dei servizi e dell’attività oggetto dell’appalto; estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose della ditta aggiudicataria ovvero detenute dalla medesima o da persone delle quali la stessa debba rispondere a termini di legge, con sottolimite non inferiore a 200 mila euro; estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e/o custodia; estensione alla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico; estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi; riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) estensione dell’assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro; 4. L'esistenza e la validità della prescritta copertura assicurativa, nei limiti minimi previsti, dovrà essere documentata con deposito di copia delle relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Committenza e in ogni caso prima della stipulazione caso, potrà essere ritenuto responsabile del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità risarcimento del danno per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la ditta aggiudicataria si obbliga a produrre copia dei documenti attestanti il rinnovo di validità dell’ anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenzalucro cessante. 5. Costituirà onere a carico della ditta aggiudicataria, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera la stessa ditta aggiudicataria dalle responsabilità incombenti a termini di legge sulla medesima o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Detta polizza dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata contrattuale. La presentazione della polizza condiziona la stipula del contratto. 6. Per quanto non esplicitato nel presente capitolato e per ulteriori disposizioni, si fa espresso rinvio allo schema di contratto.

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Samples: Termini E Condizioni Generali

Garanzie e responsabilità. 1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", ai sensi dell'articolo 103 del Codice, così come disciplinato nello schema contrattuale. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento ABIServizi dichiara di aver testato il Prodotto e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata di aver verificato che questo – in sede condizione di offerta, da parte del Comune, utilizzo normali e avvalendosi di elaboratori che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoriapresentino adeguati requisiti hardware e software e di connessione conformi a quelli minimi segnalati dalla stessa ABIServizi – sia privo di difetti. 2. L’Appaltatore assume ABIServizi non è responsabile per i danni diretti e indiretti comunque subiti dal Licenziatario o da terzi in carico e dipendenza dell'uso del Prodotto in proprio ogni responsabilitàmodo non conforme alla sua destinazione, sia civile sia penale, derivante allo stesso ai sensi di legge nell’espletamento delle attività previste dal presente capitolato, come meglio specificato allo schema di contratto a cui si fa espresso rinvioalla Licenza e/o alle sue istruzioni. 3. Il Comune rimane esentato da ogni azione giudiziale Licenziatario, qualora riscontrasse difetti o stragiudiziale, da chiunque instauratavizi nel Prodotto che ne impedissero od ostacolassero il godimento e tali problemi non fossero risolti con l’ausilio del Servizio Clienti di ABIServizi di cui al precedente art. La ditta aggiudicataria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività da prestarsi nell’ambito dell’appalto e per l'intera durata del medesimo, mallevando al riguardo il Comune di Fiorano ed i suoi amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa o richiesta anche risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti. Pertanto la ditta aggiudicataria, a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati4 comma 7, dovrà comprovare darne comunicazione al ABIServizi a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di avere stipulato e in corso ricevimento entro 10 (dieci) giorni dalla data di vigenza - con primaria compagnia assicuratriceavvenuta consegna del Prodotto o, presentandone copia all’Amministrazione prima della sottoscrizione se successiva, dalla data di scoperta del contratto - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/difetto o cose, derivanti dall’espletamento dei servizi formanti oggetto dell’appalto, compresa la conduzione dei locali costituenti l’edificio storico e la struttura museale e delle relative aree e servizi pertinenti, anche esterni, senza eccezioni. Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere: a) massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 1.000.000,00 per danni a cose e/o animalivizio. b) le seguenti estensioni: riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) estensione del novero dei terzi al Comune e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo; estensione del novero dei terzi a: - titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché a tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari ai servizi oggetto di affidamento; - appaltatori/subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro; - consulenti amministrativi, tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed ai rispettivi prestatori di lavoro o addetti. estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati della ditta aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell’espletamento dei servizi e dell’attività oggetto dell’appalto; estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose della ditta aggiudicataria ovvero detenute dalla medesima o da persone delle quali la stessa debba rispondere a termini di legge, con sottolimite non inferiore a 200 mila euro; estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e/o custodia; estensione alla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico; estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi; riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) estensione dell’assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro; 4. L'esistenza ABIServizi, laddove accerti la sussistenza di tali difetti o vizi e riscontri che i medesimi non siano riconducibili al Licenziatario o ai relativi utenti, provvederà: a) a sostituire il Prodotto con altro identico; b) ove la validità della prescritta copertura assicurativasoluzione sub a) sia impraticabile ad avviso di ABIServizi, nei limiti minimi previsti, dovrà essere documentata con deposito di copia delle relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Committenza e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, a rimborsare al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la ditta aggiudicataria si obbliga a produrre copia dei documenti attestanti Licenziatario il rinnovo di validità dell’ anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenzaprezzo corrisposto. 5. Costituirà onere a carico della ditta aggiudicataria, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficientiIn ogni caso, la cui stipula non esonera la stessa ditta aggiudicataria dalle responsabilità incombenti a termini garanzia sopra indicata è condizionata al corretto funzionamento ed alla compatibilità dell'elaboratore e dei sistemi del Licenziatario e degli utenti con le specifiche tecniche e di legge sulla medesima o sulle persone della cui opera si avvalgaconnessione previste per il Prodotto, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Detta polizza dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata contrattuale. La presentazione della polizza condiziona la stipula nonché al corretto e legittimo uso del contrattoProdotto. 6. Per quanto non esplicitato nel presente capitolato e per ulteriori disposizioni, si fa espresso rinvio allo schema di contratto.

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Samples: Licensing Agreement

Garanzie e responsabilità. 1. L'appaltatore per la sottoscrizione A norma dell’articolo 113 del contratto deve D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, il Gestore è obbligato a costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", ai sensi dell'articolo 103 del Codice, così come disciplinato nello schema contrattuale. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento fideiussoria con le modalità e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede nella misura di offerta, da parte del Comune, che aggiudica l'appalto cui al concorrente che segue in graduatoriamedesimo articolo 113. 2. L’Appaltatore assume in carico La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del servizio e in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante allo stesso ai sensi cessa di legge nell’espletamento delle attività previste dal presente capitolato, come meglio specificato allo schema avere effetto solo alla data di contratto a cui si fa espresso rinvioemissione del certificato di verifica di conformità. 3. Il Comune rimane esentato da ogni azione giudiziale La garanzia definitiva sarà svincolata dopo la conclusione del rapporto contrattuale ed in seguito al rilascio di una dichiarazione liberatoria che attesti il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. In caso di escussione totale o stragiudizialeparziale della cauzione definitiva, da chiunque instaurata. La ditta aggiudicataria risponderà il Gestore ha l’obbligo di eventuali dannireintegrare la cauzione, a persone e/o cosesino all’importo convenuto, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento entro il termine di tutte le attività da prestarsi nell’ambito dell’appalto e per l'intera durata del medesimo, mallevando al riguardo il Comune di Fiorano ed i suoi amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa o richiesta anche risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti. Pertanto la ditta aggiudicataria, a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, dovrà comprovare di avere stipulato e in corso di vigenza - con primaria compagnia assicuratrice, presentandone copia all’Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall’espletamento dei servizi formanti oggetto dell’appalto, compresa la conduzione dei locali costituenti l’edificio storico e la struttura museale e delle relative aree e servizi pertinenti, anche esterni, senza eccezioni. Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere: a) massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali15 giorni. b) le seguenti estensioni: riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) estensione del novero dei terzi al Comune e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo; estensione del novero dei terzi a: - titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché a tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari ai servizi oggetto di affidamento; - appaltatori/subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro; - consulenti amministrativi, tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed ai rispettivi prestatori di lavoro o addetti. estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati della ditta aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell’espletamento dei servizi e dell’attività oggetto dell’appalto; estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose della ditta aggiudicataria ovvero detenute dalla medesima o da persone delle quali la stessa debba rispondere a termini di legge, con sottolimite non inferiore a 200 mila euro; estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e/o custodia; estensione alla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico; estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi; riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) estensione dell’assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro; 4. L'esistenza e la validità della prescritta copertura assicurativaNel caso di risoluzione del contratto per inadempimento di quanto previsto nel presente capitolato, nei limiti minimi previsti, dovrà essere documentata con deposito di copia delle relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Committenza e in ogni caso prima della stipulazione l’Amministrazione comunale tratterrà tale cauzione definitiva fatto salvo il risarcimento del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la ditta aggiudicataria si obbliga a produrre copia dei documenti attestanti il rinnovo di validità dell’ anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenzamaggior danno sofferto. 5. Costituirà onere Il Gestore è tenuto a carico della ditta aggiudicataria, il risarcimento degli importi rispondere dei danni - causati ai veicoli in sosta derivanti da inadempimenti, manchevolezze o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione negligenze al medesimo imputabili nell'esercizio della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera la stessa ditta aggiudicataria dalle responsabilità incombenti a termini di legge sulla medesima o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Detta polizza dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata contrattuale. La presentazione della polizza condiziona la stipula del contrattogestione affidatagli. 6. Per quanto non esplicitato nel presente capitolato Il Gestore deve essere in possesso, per tutto il periodo contrattuale, delle coperture assicurative previste dalla normativa vigente che garantiscano il risarcimento dei danni a persone o cose eventualmente prodotti nell’espletamento del servizio. Tale copertura assicurativa dovrà avere un massimale minimo pari a € 3.000.000,00 (euro tre milioni/00). 7. Il Gestore sarà esonerato da qualsiasi responsabilità in relazione ai danni causati agli autoveicoli in sosta 8. L’Amministrazione comunale resterà del tutto sollevata da qualsiasi responsabilità civile e per ulteriori disposizioni, si fa espresso rinvio allo schema di contrattopenale derivante dall’esercizio degli impianti.

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Samples: Contratto Di Servizio Per La Gestione Dei Parcheggi a Pagamento

Garanzie e responsabilità. 1. L'appaltatore A garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi posti a carico dell’Affidatario, ivi incluso l’eventuale pagamento delle somme dovute a titolo di penale, lo stesso dovrà presentare una cauzione di 55.000 euro (cinquantacinquemila/00 euro), pari al 10% del valore dell’affidamento. In caso di inadempimento di uno o più obblighi posti a carico dell’Affidatario, la SRM, anche per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", ai sensi dell'articolo 103 del Codice, così come disciplinato nello schema contrattuale. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte conto del Comune, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoriapotrà procedere all’escussione totale o parziale della cauzione, nella misura pari all’importo del danno derivante dall’inadempimento stesso. 2. L’Appaltatore assume in carico e in proprio In caso di ogni responsabilitàescussione della cauzione definitiva di cui al comma 1, totale o parziale, l’Affidatario ha l’obbligo di reintegrare la medesima cauzione sino all’importo vigente al momento della stipula del Contratto entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dall’avvenuta escussione. La ritardata reintegrazione comporterà l’applicazione di una penale di gravità alta per ogni giorno di ritardo. È fatto salvo quanto previsto all’Art. 15, comma 1, del Capitolato dove l’adempimento non sia civile sia penale, derivante allo stesso ai sensi intervenuto entro il termine massimo di legge nell’espletamento delle attività previste dal presente capitolato, come meglio specificato allo schema di contratto a cui si fa espresso rinvio30 (trenta) giorni naturali consecutivi. 3. Il Comune rimane esentato da ogni azione giudiziale L’Affidatario è responsabile di qualsiasi danno che dovesse verificarsi nei confronti degli utenti o stragiudiziale, da chiunque instaurata. La ditta aggiudicataria risponderà di eventuali danni, a persone terzi nel corso dello svolgimento delle operazioni gestite e imputabile a colpa dei propri operatori e/o cosea malfunzionamenti degli impianti utilizzati. È pertanto fatto obbligo all’Affidatario di stipulare, cagionati e di trasmettere al Comune e alla SRM, entro l’avvio dei servizi/attività, con riferimento alle operazioni a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di qualunque titolo gestite, tutte le attività da prestarsi nell’ambito dell’appalto e per l'intera durata del medesimo, mallevando al riguardo il Comune polizze assicurative previste dalla normativa vigente. Esse dovranno avere decorrenza entro l’attivazione dei servizi/attività. L’Affidatario dovrà procedere in particolare alla stipula di Fiorano ed i suoi amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa o richiesta anche risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti. Pertanto la ditta aggiudicataria, a copertura una polizza di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, dovrà comprovare di avere stipulato e in corso di vigenza - con primaria compagnia assicuratrice, presentandone copia all’Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall’espletamento dei servizi formanti oggetto dell’appalto, compresa la conduzione dei locali costituenti l’edificio storico e la struttura museale e delle relative aree e servizi pertinenti, anche esterni, senza eccezioni. Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere: a) massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali. b) le seguenti estensioni: riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) estensione del novero dei terzi al Comune e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo; estensione del novero dei terzi a: - titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché a tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari ai servizi oggetto di affidamento; - appaltatori/subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro; - consulenti amministrativi, tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed ai rispettivi prestatori di lavoro o addetti. estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati della ditta aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell’espletamento dei servizi e dell’attività oggetto dell’appalto; estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose della ditta aggiudicataria ovvero detenute dalla medesima o da persone delle quali la stessa debba rispondere a termini di legge, con sottolimite un importo non inferiore a 200 mila 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) euro; estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e/o custodia; estensione alla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico; estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi; riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) estensione dell’assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro; 4. L'esistenza Il Comune e la validità della prescritta copertura assicurativaSRM si riservano di richiedere all’Affidatario, nei limiti minimi previsti, dovrà essere documentata con deposito di copia delle relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Committenza e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuitàqualunque momento, la ditta aggiudicataria si obbliga dimostrazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi, nonché l’adeguamento dei massimali assicurativi laddove gli stessi non siano giudicati congrui o conformi a produrre copia dei documenti attestanti il rinnovo norme di validità dell’ anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenzalegge. 5. Costituirà onere a carico della ditta aggiudicataria, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera la stessa ditta aggiudicataria dalle responsabilità incombenti a termini di legge sulla medesima o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Detta polizza dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata contrattuale. La presentazione della polizza condiziona la stipula del contratto. 6. Per quanto non esplicitato nel presente capitolato e per ulteriori disposizioni, si fa espresso rinvio allo schema di contratto.

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Samples: Affidamento Della Gestione Del Parcheggio

Garanzie e responsabilità. 1. L'appaltatore per la sottoscrizione 11.1 Eulogika si impegna a fornire un servizio eseguito in conformità allo standard di diligenza media propria del contratto deve costituire una garanziasettore, denominata "garanzia definitiva", ai sensi dell'articolo 103 del Codice, così come disciplinato nello schema contrattuale. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offertaa regola d’arte, da parte del Comunepersonale adeguatamente qualificato e non assume alcuna ulteriore obbligazione e non presta alcuna ulteriore garanzia oltre quelle espressamente previste nelle presenti Condizioni Generali di Manutenzione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue rimanendo in graduatoria. 2. L’Appaltatore assume in carico e in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante allo stesso ai sensi di legge nell’espletamento delle attività previste dal presente capitolato, come meglio specificato allo schema di contratto a cui si fa espresso rinvio. 3. Il Comune rimane esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata. La ditta aggiudicataria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività da prestarsi nell’ambito dell’appalto e per l'intera durata del medesimo, mallevando al riguardo il Comune di Fiorano ed i suoi amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa o richiesta anche risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti. Pertanto la ditta aggiudicataria, a copertura di tutti i rischi casi esclusa e derogata ogni responsabilità di esecuzione da qualsiasi causa determinati, dovrà comprovare di avere stipulato e in corso di vigenza - con primaria compagnia assicuratrice, presentandone copia all’Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall’espletamento dei servizi formanti oggetto dell’appalto, compresa la conduzione dei locali costituenti l’edificio storico e la struttura museale e delle relative aree e servizi pertinenti, anche esterni, senza eccezioni. Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere: a) massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 1.000.000,00 Eulogika per danni a cose e/o animali. b) le seguenti estensioni: riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) estensione del novero dei terzi al Comune di qualsiasi genere e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo; estensione del novero dei terzi a: - titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché a tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari ai servizi oggetto di affidamento; - appaltatori/subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro; - consulenti amministrativi, tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed ai rispettivi prestatori di lavoro o addetti. estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati della ditta aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell’espletamento dei servizi ivi compresi i danni derivanti dall’uso o mancato uso del Software, salvo il caso di dolo o colpa grave. 11.2 La responsabilità di Eulogika, in caso di Bug o difettoso funzionamento del Software è limitata esclusivamente alla prestazione del servizio di Assistenza da Remoto e dell’attività oggetto dell’appalto; estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose della ditta aggiudicataria ovvero detenute dalla medesima o da persone delle quali la stessa debba rispondere a Manutenzione Correttiva, alle condizioni e nei termini di legge, con sottolimite non inferiore a 200 mila euro; estensione alla responsabilità civile per danni a cose cui alle presenti Condizioni Generali di terzi (compresi gli utenti) Manutenzione. Nessun’altra forma di intervento in consegna garanzia e/o custodia; estensione alla risarcimento, sia convenzionale che legale, potrà essere preteso dal Cliente, rimanendo in particolare espressamente esclusa ogni responsabilità civile di Eulogika per mancato guadagno, danni a mezzi di trasporto sotto carico diretti, indiretti, incidentali o scarico; estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni consequenziali che dovessero derivare dalla difettosità e/o sospensioninon conformità del Software, totali o parziali, di attività di terzi; riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) estensione dell’assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro; 4. L'esistenza e la validità della prescritta copertura assicurativache devono pertanto, nei limiti minimi previsticonsentiti dalla legge, dovrà essere documentata con deposito intendersi espressamente rinunciati dal Cliente. in particolare, il Cliente rinuncia espressamente al diritto di copia delle relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Committenza e in ogni caso prima della stipulazione regresso previsto dall’art. 131 del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la ditta aggiudicataria si obbliga a produrre copia dei documenti attestanti il rinnovo di validità dell’ anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenzacodice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005). 5. Costituirà onere a carico della ditta aggiudicataria11.3 Il Cliente riconosce ed accetta che nel caso di Assistenza da Remoto Eulogika non sarà responsabile per la mancata corretta messa in produzione, il risarcimento degli importi dei danni - o installazione e configurazione del Software, nel caso di parte di essi - che Manutenzione Xxxxxxxxxx non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti sarà responsabile qualora gli errori e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione i difetti del Software non vengano corretti e/o eliminati nei tempi o nei modi previsti dal Cliente, mentre, nel caso di assicurazioni insufficienti, la cui stipula Manutenzione Adattativa ed Evolutiva non esonera la stessa ditta aggiudicataria dalle responsabilità incombenti a termini sarà responsabile qualora non siano raggiunti i miglioramenti richiesti o qualora non vengano realizzati gli adeguamenti alle sopravvenute esigenze di legge sulla medesima o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Detta polizza dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata contrattuale. La presentazione della polizza condiziona la stipula utilizzo del contrattoCliente. 6. Per quanto non esplicitato nel presente capitolato e per ulteriori disposizioni, si fa espresso rinvio allo schema di contratto.

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Samples: Software Maintenance Agreement

Garanzie e responsabilità. 1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanziaAesys assicura il funzionamento della fornitura eseguita, denominata "garanzia definitiva", ai sensi dell'articolo 103 del Codice, così come disciplinato nello schema contrattuale. La mancata costituzione salvo il caso di disservizi temporanei della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte del Comune, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. 2. L’Appaltatore assume in carico e in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante allo stesso ai sensi di legge nell’espletamento delle attività previste dal presente capitolato, come meglio specificato allo schema di contratto a cui si fa espresso rinvio. 3. Il Comune rimane esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata. La ditta aggiudicataria risponderà di eventuali danni, a persone rete mobile e/o coseelettrica, cagionati non di competenza Aesys. Aesys assicura, altresì, il funzionamento del sistema di gestione in cloud (Servizio) entro i limiti della copertura della rete e dell’infrastruttura hardware e software fornita. Inoltre il Cliente si impegna sin da ora a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività da prestarsi nell’ambito dell’appalto manlevare e per l'intera durata del medesimo, mallevando al riguardo il Comune di Fiorano ed i suoi amministratori e dipendenti tenere indenne Aesys da qualsiasi pretesa o richiesta anche risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti. Pertanto la ditta aggiudicataria, a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, dovrà comprovare di avere stipulato e in corso di vigenza - con primaria compagnia assicuratrice, presentandone copia all’Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone dal Cliente e/o cose, derivanti dall’espletamento dei servizi formanti oggetto dell’appalto, compresa la conduzione dei locali costituenti l’edificio storico e la struttura museale e delle relative aree e servizi pertinenti, anche esterni, senza eccezioni. Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere: a) massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000,00 complessivamente da terzi per sinistro, con i limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo danni diretti e/o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 1.000.000,00 per danni indiretti a cose e/o animali. b) le seguenti estensioni: riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) estensione del novero dei terzi al Comune persone, nonché perdite eventualmente subite, quali, ad es. perdita economico-finanziaria, perdita di affari, ricavi e ai suoi amministratoriutili, dipendenti e collaboratori dovuti o comunque connessi a qualsiasi titolo; estensione del novero dei terzi a: - titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché a tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari ai servizi oggetto di affidamento; - appaltatori/subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro; - consulenti amministrativi, tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed ai rispettivi prestatori di lavoro o addetti. estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati della ditta aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell’espletamento dei servizi e dell’attività oggetto dell’appalto; estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose della ditta aggiudicataria ovvero detenute dalla medesima o da persone delle quali la stessa debba rispondere a termini di legge, con sottolimite non inferiore a 200 mila euro; estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e/o custodia; estensione alla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico; estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi; riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) estensione dell’assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro; 4. L'esistenza e la validità della prescritta copertura assicurativa, nei limiti minimi previsti, dovrà essere documentata con deposito di copia delle relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Committenza e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la ditta aggiudicataria si obbliga a produrre copia dei documenti attestanti il rinnovo di validità dell’ anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. 5. Costituirà onere a carico della ditta aggiudicataria, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - tutto ciò che non risultino risarcibili è di competenza Aesys (rete mobile, rete elettrica, servizio in relazione cloud, manutenzione hardware e software, ecc.) L’erogazione del servizio di connettività sarà garantito previa verifica della copertura di rete mobile da parte del Cliente. Aesys non sarà, inoltre, responsabile per eventuali danni subiti dal Cliente e da terzi derivanti dal non corretto utilizzo del Servizio. Gli obblighi di Aesys relativi al servizio di assistenza (di seguito il Servizio di Assistenza), laddove previsto in Offerta, devono intendersi limitati alla eventuale pattuizione disponibilità di scoperti eintervento e non anche alla risoluzione delle problematiche lamentate entro tempistiche a priori individuate. Il Servizio di Assistenza mediante reperibilità telefonica è limitato ad un primo supporto in caso di necessità. Prot. n. 23/85915/o franchigie contrattuali ovvero BA/ba – Pag. 4 di 10 Aesys rilascerà al soggetto indicato dal Cliente quale Referente Autorizzato le credenziali per l’accesso e i poteri gestionali del Sistema. Le credenziali dovranno essere utilizzate per l’autenticazione dell’identità del Referente Autorizzato anche al momento in ragione cui richiede assistenza tecnica. Il Cliente è responsabile della sottoscrizione conservazione e della segretezza delle credenziali, del loro utilizzo da parte dei soli soggetti autorizzati – indicato nell’apposito modulo Aesys di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera la stessa ditta aggiudicataria dalle responsabilità incombenti a termini di legge sulla medesima o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Detta polizza dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata contrattuale. La presentazione della polizza condiziona la stipula del contrattoattivazione “Q0319 Modulo Attivazione utenti MyInfocity – pannelli informativi”. 6. Per quanto non esplicitato nel presente capitolato e per ulteriori disposizioni, si fa espresso rinvio allo schema di contratto.

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Samples: Offerta Di Rinnovo Per Servizi Di Gestione in Cloud Myinfocity

Garanzie e responsabilità. 1La società garantisce che al momento della consegna i prodotti sono privi di difetti di materiale o di lavorazione e conformi alle caratteristiche richieste e verificate in contraddittorio con il Cliente durante il Collaudo funzionale eseguito presso l’area test della Società. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", ai sensi dell'articolo 103 del Codice, così come disciplinato nello schema contrattuale. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, Fatto salvo il rispetto da parte del Comune, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. 2. L’Appaltatore assume in carico e in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante allo stesso ai sensi Cliente dei dati di legge nell’espletamento delle attività previste dal presente capitolato, come meglio specificato allo schema di contratto a cui si fa espresso rinvio. 3. Il Comune rimane esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata. La ditta aggiudicataria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utentiprocesso previsti nel punto D) in relazione allo svolgimento di tutte le attività da prestarsi nell’ambito dell’appalto e per l'intera durata del medesimo, mallevando al riguardo il Comune di Fiorano ed i suoi amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa o richiesta anche risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti. Pertanto la ditta aggiudicataria, a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, dovrà comprovare di avere stipulato e in corso di vigenza - con primaria compagnia assicuratrice, presentandone copia all’Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall’espletamento dei servizi formanti oggetto dell’appalto, compresa la conduzione dei locali costituenti l’edificio storico e la struttura museale e delle relative aree e servizi pertinenti, anche esterni, senza eccezioni. Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere: a) massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali. b) le seguenti estensioni: riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) estensione del novero dei terzi al Comune e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo; estensione del novero dei terzi a: - titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché a tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari ai servizi oggetto di affidamento; - appaltatori/subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro; - consulenti amministrativi, tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed ai rispettivi prestatori di lavoro o addetti. estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati della ditta aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolodell’offerta, la Società garantisce i prodotti per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla loro opera nell’espletamento dei servizi e dell’attività oggetto dell’appalto; estensione alla responsabilità civile per danni consegna anche attraverso il monitoraggio degli stessi da remoto attraverso apposito collegamento internet che il Cliente si impegna a cose derivanti da incendio di cose della ditta aggiudicataria ovvero detenute dalla medesima o da persone delle quali la stessa debba rispondere a termini di legge, con sottolimite non inferiore a 200 mila euro; estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e/o custodia; estensione alla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico; estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi; riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) estensione dell’assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro; 4. L'esistenza e la validità della prescritta copertura assicurativa, nei limiti minimi previsti, dovrà essere documentata con deposito di copia delle relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Committenza e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità consentire per tutta la durata dell’appaltodel periodo di garanzia. A tale proposito, al fine In assenza del collegamento da remoto il Cliente si fa carico di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la ditta aggiudicataria si obbliga a produrre copia dei documenti attestanti il rinnovo di validità dell’ anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. 5. Costituirà onere a carico della ditta aggiudicataria, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera la stessa ditta aggiudicataria dalle responsabilità incombenti a termini di legge sulla medesima o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Detta polizza dovrà essere mantenuta valida monitorare costantemente (h24) i prodotti per tutta la durata contrattualedella garanzia e di provvedere, qualora necessario, alla rimozione dei prodotti installati e al trasporto degli stessi presso lo stabilimento di Zuccato Energia a propria cura e spese. Eventuali reclami del Cliente per vizi dei prodotti o per difformità tra prodotti ordinati e prodotti consegnati dovranno essere trasmessi a pena di decadenza per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla consegna degli stessi. La presentazione della polizza condiziona Società, quando riconosca la stipula sussistenza del contratto. 6. Per quanto non esplicitato nel presente capitolato e per ulteriori disposizionidifetto tempestivamente denunciato, si fa espresso rinvio allo schema obbliga, con espressa esclusione di contrattoogni altro diritto del Cliente, a ripristinare e/o sostituire i prodotti difettosi. In caso di sostituzione la Società provvederà alla fatturazione dei prodotti in sostituzione ed emetterà nota di credito a fronte dell'avvenuto reso del prodotto difettoso. Resta escluso ogni diritto del Cliente al risarcimento di eventuali danni subiti in conseguenza di vizi o difetti dei prodotti. Sono comunque esclusi da qualsiasi garanzia i prodotti installati o utilizzati o conservati in modo non conforme alle istruzioni della Società o che successivamente alla consegna abbiano subito incidenti o che siano stati modificati da tecnici non autorizzati dalla Società e/o comunque abbiano subito danni imputabili esclusivamente al Cliente. Sono inoltre espressamente escluse da qualsiasi garanzia tutte le apparecchiature elettriche per le quali è prevista una prova di funzionalità al momento dell'avvio. Nei predetti casi di esclusione eventuali interventi tecnici di ripristino/riparazione verranno regolarmente fatturati dalla Società.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Garanzie e responsabilità. 18.1 Il Cliente è tenuto ad assumere tutte le misure idonee affinché le credenziali di accesso siano mantenute nella massima riservatezza, e si assume la responsabilità per qualsiasi danno arrecato al Fornitore e/o a terzi in dipendenza della mancata osservanza dei predetti obblighi di riservatezza. L'appaltatore In caso di furto, smarrimento o perdita, anche solo temuta, delle credenziali il Cliente si impegna ad informare tempestivamente il Fornitore, all’indirizzo mail xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, che valuterà l’opportuna procedura da applicare per il ripristino del normale e corretto utilizzo dei servizi. 8.2 Il Fornitore garantisce che i servizi saranno conformi alle specifiche esposte nell'Allegato A e fruibili costantemente e compatibilmente con la sottoscrizione disponibilità del contratto deve costituire una garanziaservizio di Hosting. 8.3 Il Fornitore si riserva la facoltà di modificare le funzionalità dei servizi, denominata "garanzia definitiva"fermo restando la rispondenza alle funzionalità dichiarate, ai sensi dell'articolo 103 a proprio insindacabile giudizio ogni qualvolta sia necessario e/o opportuno alla luce di nuove disposizioni di legge e/o sviluppi tecnologici o funzionali ritenuti necessari, anche nei casi di cui all’art 13.3 del Codicepresente accordo. 8.4 I servizi sono sviluppati includendo componentistica Software di terze parti, così come disciplinato nello schema contrattualepertanto si solleva il Fornitore da qualunque responsabilità in merito al loro corretto funzionamento. 8.5 La natura di un complesso sistema, quali sono il software ed i relativi servizi, è tale da rendere possibile la presenza di difetti non individuati e non identificati. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina Il Cliente garantisce che la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoriascoperta da parte sua o, presentata in sede comunque, l'esistenza di offerta, tali difetti non sarà considerata inadempienza da parte del Comune, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoriaFornitore. 2. L’Appaltatore assume 8.6 Il Fornitore ed il Cliente prendono reciprocamente atto della necessità di sospendere i servizi, nelle circostanze dettagliate dall’articolo 13 del presente contratto, e che pertanto il Fornitore non potrà essere ritenuto in carico e in proprio ogni responsabilitàalcun modo responsabile del temporaneo, sia civile sia penaleanche se prolungato, derivante allo stesso ai sensi di legge nell’espletamento delle attività previste dal presente capitolato, come meglio specificato allo schema di contratto a cui si fa espresso rinvioinutilizzo del servizio da parte del Cliente. 38.7 Il Fornitore non presta altra garanzia, espressa od implicita. Il Comune rimane esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata. La ditta aggiudicataria risponderà di eventuali Le garanzie come sopra specificate non coprono i possibili danni, a persone e/diretti o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività da prestarsi nell’ambito dell’appalto e per l'intera durata del medesimo, mallevando al riguardo il Comune di Fiorano ed i suoi amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa o richiesta anche risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti. Pertanto la ditta aggiudicatariaindiretti, a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinaticose o a persone, dovrà comprovare di avere stipulato dovuti al non corretto uso, mancato uso, sospensione o a difetti e in corso di vigenza - con primaria compagnia assicuratrice, presentandone copia all’Amministrazione prima della sottoscrizione malfunzionamenti del contratto - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/software o cose, derivanti dall’espletamento dei servizi formanti oggetto dell’appaltoofferti tramite il presente contratto e gli allegati, compresa la conduzione dei locali costituenti l’edificio storico per cui il Fornitore non sarà responsabile, né direttamente né indirettamente. 8.8 Fermo restando quanto sopra, e la struttura museale e delle relative aree e servizi pertinenti, anche esterni, senza eccezioni. Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere: a) massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000,00 complessivamente per sinistro, con fatti salvi i limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali. b) le seguenti estensioni: riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) estensione del novero dei terzi al Comune e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo; estensione del novero dei terzi a: - titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché a tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari ai servizi oggetto di affidamento; - appaltatori/subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro; - consulenti amministrativi, tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed ai rispettivi prestatori di lavoro o addetti. estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati della ditta aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell’espletamento dei servizi e dell’attività oggetto dell’appalto; estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose della ditta aggiudicataria ovvero detenute dalla medesima o da persone delle quali la stessa debba rispondere a termini inderogabili di legge, l’eventuale responsabilità del Fornitore e risarcimento al Cliente non potrà mai essere superiore a quanto corrisposto dal Cliente per ottenere la licenza d’uso del software, con sottolimite non inferiore a 200 mila euro; estensione riferimento alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e/o custodia; estensione alla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico; estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi; riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) estensione dell’assicurazione ai lavoratori parasubordinati naturale scadenza del presente contratto e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro; 4. L'esistenza e la validità della prescritta copertura assicurativa, nei limiti minimi previsti, dovrà essere documentata con deposito di copia delle relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Committenza e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la ditta aggiudicataria si obbliga a produrre copia dei documenti attestanti il rinnovo di validità dell’ anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenzasuccessivi rinnovi. 5. Costituirà onere a carico della ditta aggiudicataria, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera la stessa ditta aggiudicataria dalle responsabilità incombenti a termini di legge sulla medesima o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Detta polizza dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata contrattuale. La presentazione della polizza condiziona la stipula del contratto. 6. Per quanto non esplicitato nel presente capitolato e per ulteriori disposizioni, si fa espresso rinvio allo schema di contratto.

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Samples: Contratto Di Fornitura Servizi in Modalità Saas Licenza Software

Garanzie e responsabilità. 1. L'appaltatore 7.1 VGen non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanziale conseguenze derivanti dalle dichiarazioni, denominata "garanzia definitiva"dalle informazioni e/o dai documenti caricati dai Solver, ai sensi dell'articolo 103 del Codicené sarà in alcun modo responsabile nei confronti dell’Azienda, così come disciplinato nello schema contrattuale. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte del Comune, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. 2. L’Appaltatore assume in carico e in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante allo stesso ai sensi Trentino Sviluppo o di legge nell’espletamento delle attività previste dal presente capitolato, come meglio specificato allo schema di contratto a cui si fa espresso rinvio. 3. Il Comune rimane esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata. La ditta aggiudicataria risponderà di qualsiasi altro terzo per eventuali danni, a persone reclami, spese o qualsivoglia altro costo o spesa che esse dovessero sostenere quale conseguenza di eventuali contestazioni connesse e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività da prestarsi nell’ambito dell’appalto e per l'intera durata del medesimo, mallevando al riguardo il Comune di Fiorano ed i suoi amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa o richiesta anche risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti. Pertanto la ditta aggiudicataria, a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, dovrà comprovare di avere stipulato e in corso di vigenza - con primaria compagnia assicuratrice, presentandone copia all’Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione relative ai materiali caricati dai Solver per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali dannipartecipazione alla Challenge, a persone al Progetto e/o cosead eventuali iniziative organizzate per lo svolgimento della Challenge da parte dell’Azienda. 7.2 VGen, derivanti dall’espletamento dei inoltre, non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di problemi di accesso alla Piattaforma e ai servizi formanti oggetto dell’appalto, compresa la conduzione dei locali costituenti l’edificio storico e la struttura museale e delle relative aree e servizi pertinenti, anche esterni, senza eccezioni. Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere: a) massimali di garanzia resi ivi disponibili dovuti a cause non inferiori a € 3.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 1.000.000,00 per danni a cose direttamente imputabili e/o animali. b) le seguenti estensioni: riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) estensione del novero dei terzi al Comune e ai suoi amministratoricollegate all’attività della stessa, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo; estensione del novero dei terzi a: - titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché a tutte le persone fisiche né quest’ultima garantisce che partecipino a lavori complementari ai i servizi oggetto dell’Accordo rispondano alle esigenze dell’Azienda e di affidamento; - appaltatoriTrentino Sviluppo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, VGen non sarà altresì responsabile di eventuali: 7.3 L’Azienda e Trentino Sviluppo riconoscono e prendono atto che, nell’ambito della Challenge e/subappaltatori o 7.4 Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, ciascuna delle Parti potrà risolvere il presente Accordo in qualsiasi momento e rispettivi prestatori di lavoro; - consulenti amministrativi, tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed ai rispettivi prestatori di lavoro o addetti. estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati della ditta aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestanocon effetto immediato, a qualsiasi titolomezzo lettera raccomandata A.R. e/o PEC, ove la loro opera nell’espletamento Parte adempiente dichiari di volersi avvalere della presente clausola, qualora l’altra Parte: 7.5 Resta inteso tra le Parti che, al ricorrere di uno degli eventi riportati al precedente art. 7.4, l’eventuale prosecuzione nell’utilizzo dei servizi e dell’attività delle attività oggetto dell’appalto; estensione dell’Accordo non potrà essere interpretata in nessun caso come continuazione o rinnovo del rapporto, come sanatoria delle inadempienze, come tolleranza ovvero come rinuncia alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio volontà di cose della ditta aggiudicataria ovvero detenute dalla medesima o da persone delle quali la stessa debba rispondere a termini di legge, risolvere l’Accordo con sottolimite non inferiore a 200 mila euro; estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e/o custodia; estensione alla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico; estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi; riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) estensione dell’assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro; 4. L'esistenza e la validità della prescritta copertura assicurativa, nei limiti minimi previsti, dovrà essere documentata con deposito di copia delle relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Committenza e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la ditta aggiudicataria si obbliga a produrre copia dei documenti attestanti il rinnovo di validità dell’ anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenzaconseguenza ripristinatoria o risarcitoria. 5. Costituirà onere a carico della ditta aggiudicataria, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera la stessa ditta aggiudicataria dalle responsabilità incombenti a termini di legge sulla medesima o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Detta polizza dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata contrattuale. La presentazione della polizza condiziona la stipula del contratto. 6. Per quanto non esplicitato nel presente capitolato e per ulteriori disposizioni, si fa espresso rinvio allo schema di contratto.

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Samples: Challenge Agreement

Garanzie e responsabilità. 1. L'appaltatore Il gestore del Centro Polivalente deve garantire: a. la custodia e la sorveglianza della tensostruttura deve essere assicurata dal gestore che è il soggetto responsabile per tutta la sottoscrizione durata dello svolgimento dell’attività; b. l’utilizzo esclusivo della tensostruttura per l’attività specificata; c. il rispetto della tensostruttura, degli oggetti in essa presenti, delle pertinenze utilizzate e provvedere al loro ripristino in caso di danno; d. la restituzione della tensostruttura perfettamente in ordine e pulita ed il riordino del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", ai sensi dell'articolo 103 materiale usato; e. Il rispetto della pulizia dei servizi igienici e del Codice, così come disciplinato nello schema contrattuale. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte del Comunelocale cucina, che aggiudica l'appalto al concorrente dovranno essere restituiti perfettamente in ordine e puliti; f. il rispetto delle norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni di legge, incluso l’annuale collaudo del perfetto montaggio; g. il rispetto degli orari stabiliti; h. il pagamento della quota stabilita dall’Amministrazione; i. il divieto di accedere alla tensostruttura con mezzi o materiali che segue possono risultare di pericolo per cose e persone; j. il divieto assoluto di fumare nella tensostruttura e nei locali attigui concessi in graduatoriauso; k. il divieto della pratica di attività non adeguate o non conformi alla destinazione d’uso della tensostruttura; l. il divieto di accesso a persone che non partecipano direttamente all’attività specifica o in qualità di spettatore; m. garantire lo scioglimento della neve mediante riscaldamento della tensostruttura utilizzando idonea attrezzatura; n. eventuale apertura dei teloni perimetrali in caso di vento. 2. L’Appaltatore assume in carico Il gestore del Centro Polivalente si rende responsabile civilmente e in proprio ogni responsabilitàpenalmente, sia civile sia penalesollevando sin d’ora l’Amministrazione comunale, derivante allo stesso ai sensi di legge nell’espletamento delle attività previste dal presente capitolatoper danni alle persone e cose arrecati nel corso od a causa dell’attività svolta, come meglio specificato allo schema di contratto a cui si fa espresso rinvioanche se avvenuti negli spazi esterni alla tensostruttura. 3. Il Comune rimane esentato da ogni azione giudiziale o stragiudizialeA tal fine il gestore si impegna a stipulare apposita, da chiunque instaurata. La ditta aggiudicataria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività da prestarsi nell’ambito dell’appalto e per l'intera durata del medesimo, mallevando al riguardo il Comune di Fiorano ed i suoi amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa o richiesta anche risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti. Pertanto la ditta aggiudicataria, idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi e responsabilità di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, dovrà comprovare di avere stipulato e in corso di vigenza - con primaria compagnia assicuratrice, presentandone copia all’Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall’espletamento dei servizi formanti oggetto dell’appalto, compresa la conduzione dei locali costituenti l’edificio storico e la struttura museale e delle relative aree e servizi pertinenti, anche esterni, senza eccezioni. Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere: a) massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 1.000.000,00 per danni a cose e/o animalicui sopra. b) le seguenti estensioni: riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) estensione del novero dei terzi al Comune e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo; estensione del novero dei terzi a: - titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché a tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari ai servizi oggetto di affidamento; - appaltatori/subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro; - consulenti amministrativi, tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed ai rispettivi prestatori di lavoro o addetti. estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati della ditta aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell’espletamento dei servizi e dell’attività oggetto dell’appalto; estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose della ditta aggiudicataria ovvero detenute dalla medesima o da persone delle quali la stessa debba rispondere a termini di legge, con sottolimite non inferiore a 200 mila euro; estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e/o custodia; estensione alla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico; estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi; riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) estensione dell’assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro; 4. L'esistenza e la validità della prescritta copertura assicurativa, nei limiti minimi previsti, dovrà essere documentata con deposito di copia delle relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Committenza e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la ditta aggiudicataria si obbliga a produrre copia dei documenti attestanti il rinnovo di validità dell’ anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. 5. Costituirà onere a carico della ditta aggiudicataria, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera la stessa ditta aggiudicataria dalle responsabilità incombenti a termini di legge sulla medesima o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Detta polizza dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata contrattuale. La presentazione della polizza condiziona la stipula del contratto. 6. Per quanto non esplicitato nel presente capitolato e per ulteriori disposizioni, si fa espresso rinvio allo schema di contratto.

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Samples: Regolamento Per La Concessione Della Gestione E L’utilizzo Del Centro Polivalente Comunale

Garanzie e responsabilità. 1. L'appaltatore È a carico dell’impresa aggiudicataria la responsabilità per la sottoscrizione eventuali danni arrecati dai propri dipendenti, a terzi ed agli utenti del contratto deve costituire una garanziaservizio, denominata "garanzia definitiva"nonché a cose, ai sensi dell'articolo 103 sia del CodiceComune che di terzi, così come disciplinato nello schema contrattuale. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoriadurante il periodo dell’appalto, presentata in sede di offerta, tenendo sollevata al riguardo l’Amministrazione Comunale da parte del Comune, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. 2. L’Appaltatore assume in carico e in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante allo stesso ai sensi di legge nell’espletamento delle attività previste dal presente capitolato, come meglio specificato allo schema di contratto a cui si fa espresso rinvio. 3. Il Comune rimane esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata. La ditta L’impresa aggiudicataria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività da prestarsi nell’ambito dell’appalto e per l'intera durata del medesimo, mallevando al riguardo il Comune di Fiorano ed i suoi amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa o richiesta anche risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti. Pertanto la ditta aggiudicataria, a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, dovrà comprovare di avere stipulato e in corso di vigenza - con primaria compagnia assicuratrice, assicuratrice presentandone copia all’Amministrazione prima della sottoscrizione dell’avvio del contratto servizio oggetto dell’appalto - una specifica assicurazione assicurazione, per tutta la durata dell’appalto, suoi eventuali rinnovi o proroghe, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall’espletamento dei servizi formanti oggetto dell’appalto, compresa la conduzione comprese tutte le operazioni ed attività accessorie, complementari e integrative alle attività principali, nulla escluso né eccettuato. La polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi: MASSIMALE R.C.T. Euro [3.000.000,00] per ogni sinistro; MASSIMALI R.C.O. Euro [3.000.000,00] per ogni sinistro con il limite di Euro [1.500.000,00] per ogni persona. L'Impresa Aggiudicataria dovrà inoltre provvedere a stipulare apposita polizza infortuni relativa al complesso delle attività dell’accordo quadro, che copra gli infortuni che dovessero subire gli utenti, che usufruiscono dei locali costituenti l’edificio storico e la struttura museale e delle relative aree e servizi pertinenti, anche esterni, senza eccezioni. Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere: a) massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000,00 complessivamente per sinistroservizi, con almeno i limiti di seguenti capitali assicurati minimi: • Caso morte: 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di [3.000.000,00] • Caso invalidità permanente: 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali. b) le seguenti estensioni: riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) estensione del novero dei terzi al Comune e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo; estensione del novero dei terzi a: - titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché a tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari ai servizi oggetto di affidamento; - appaltatori/subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro; - consulenti amministrativi, tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed ai rispettivi prestatori di lavoro o addetti. estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati della ditta aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell’espletamento dei servizi e dell’attività oggetto dell’appalto; estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose della ditta aggiudicataria ovvero detenute dalla medesima o da persone delle quali la stessa debba rispondere a termini di legge, con sottolimite non inferiore a 200 mila euro; estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi [3.000.000,00] Restano ad esclusivo carico dell'Impresa Aggiudicataria gli utenti) in consegna e/o custodia; estensione alla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico; estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi; riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) estensione dell’assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro; 4. L'esistenza e la validità della prescritta copertura assicurativa, nei limiti minimi previsti, dovrà essere documentata con deposito di copia delle relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Committenza e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la ditta aggiudicataria si obbliga a produrre copia dei documenti attestanti il rinnovo di validità dell’ anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. 5. Costituirà onere a carico della ditta aggiudicataria, il risarcimento degli importi dei danni - o rientranti nei limiti di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di eventuali scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero previsti nelle prescritte polizze. Tutti i massimali dovranno essere rideterminati in ragione base agli indici ISTAT relativi al costo della sottoscrizione di assicurazioni insufficientivita, la cui stipula non esonera la stessa ditta aggiudicataria dalle responsabilità incombenti a termini di legge sulla medesima o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativanell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale. Detta polizza Copia delle polizze dovrà essere mantenuta valida consegnata al Comune di Albino e a ciascun Comune procedente almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per tutta la durata contrattuale. La presentazione della polizza condiziona la stipula l’inizio di esecuzione del contrattoservizio e, qualora essa preveda rate scadenti durante il periodo di affidamento dell’incarico, dovrà altresì essere consegnata, entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di rate, copia dell’avvenuta quietanza di pagamento del premio. 6. Per quanto non esplicitato nel presente capitolato e per ulteriori disposizioni, si fa espresso rinvio allo schema di contratto.

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Samples: Capitolato D’onere

Garanzie e responsabilità. 1. L'appaltatore A garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi posti a carico dell’Affidatario, ivi incluso l’eventuale pagamento delle somme dovute a titolo di penale, lo stesso dovrà presentare idonea cauzione, in conformità a quanto disposto dalla documentazione di gara. In caso di inadempimento di uno o più obblighi posti a carico dell’Affidatario, la SRM, anche per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", ai sensi dell'articolo 103 del Codice, così come disciplinato nello schema contrattuale. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte conto del Comune, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoriapotrà procedere all’escussione totale o parziale della cauzione, nella misura pari all’importo del danno derivante dall’inadempimento stesso. 2. L’Appaltatore assume in carico e in proprio In caso di ogni responsabilitàescussione della cauzione definitiva di cui al comma 1, totale o parziale, l’Affidatario ha l’obbligo di reintegrare la medesima cauzione sino all’importo vigente al momento della stipula del Contratto entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dall’avvenuta escussione. La ritardata reintegrazione comporterà l’applicazione di una penale di gravità alta per ogni giorno di ritardo nell’adempimento. È fatto salvo quanto previsto all’Art. 15, comma 1, del Capitolato dove l’adempimento non sia civile sia penale, derivante allo stesso ai sensi intervenuto entro il termine massimo di legge nell’espletamento delle attività previste dal presente capitolato, come meglio specificato allo schema di contratto a cui si fa espresso rinvio30 (trenta) giorni naturali consecutivi. 3. Il Comune rimane esentato da ogni azione giudiziale L’Affidatario è responsabile di qualsiasi danno che dovesse verificarsi nei confronti degli utenti o stragiudiziale, da chiunque instaurata. La ditta aggiudicataria risponderà di eventuali danni, a persone terzi nel corso dello svolgimento delle operazioni gestite e imputabile a colpa dei propri operatori e/o cosea malfunzionamenti degli impianti utilizzati. È pertanto fatto obbligo all’Affidatario di stipulare, cagionati e di trasmettere al Comune e alla SRM, entro l’avvio dei servizi/attività, con riferimento alle operazioni a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di qualunque titolo gestite, tutte le attività da prestarsi nell’ambito dell’appalto e per l'intera durata del medesimo, mallevando al riguardo il Comune polizze assicurative previste dalla normativa vigente. Esse dovranno avere decorrenza entro l’attivazione dei servizi/attività. L’Affidatario dovrà procedere in particolare alla stipula di Fiorano ed i suoi amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa o richiesta anche risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti. Pertanto la ditta aggiudicataria, a copertura una polizza di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, dovrà comprovare di avere stipulato e in corso di vigenza - con primaria compagnia assicuratrice, presentandone copia all’Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall’espletamento dei servizi formanti oggetto dell’appalto, compresa la conduzione dei locali costituenti l’edificio storico e la struttura museale e delle relative aree e servizi pertinenti, anche esterni, senza eccezioni. Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere: a) massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali. b) le seguenti estensioni: riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) estensione del novero dei terzi al Comune e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo; estensione del novero dei terzi a: - titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché a tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari ai servizi oggetto di affidamento; - appaltatori/subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro; - consulenti amministrativi, tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed ai rispettivi prestatori di lavoro o addetti. estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati della ditta aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell’espletamento dei servizi e dell’attività oggetto dell’appalto; estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose della ditta aggiudicataria ovvero detenute dalla medesima o da persone delle quali la stessa debba rispondere a termini di legge, con sottolimite un importo non inferiore a 200 mila 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) euro; estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e/o custodia; estensione alla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico; estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi; riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) estensione dell’assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro; 4. L'esistenza Il Comune e la validità della prescritta copertura assicurativaSRM si riservano di richiedere all’Affidatario, nei limiti minimi previsti, dovrà essere documentata con deposito di copia delle relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Committenza e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuitàqualunque momento, la ditta aggiudicataria si obbliga dimostrazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi, nonché l’adeguamento dei massimali assicurativi laddove gli stessi non siano giudicati congrui o conformi a produrre copia dei documenti attestanti il rinnovo norme di validità dell’ anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenzalegge. 5. Costituirà onere a carico della ditta aggiudicataria, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera la stessa ditta aggiudicataria dalle responsabilità incombenti a termini di legge sulla medesima o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Detta polizza dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata contrattuale. La presentazione della polizza condiziona la stipula del contratto. 6. Per quanto non esplicitato nel presente capitolato e per ulteriori disposizioni, si fa espresso rinvio allo schema di contratto.

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Samples: Affidamento Della Gestione Di Parcheggi

Garanzie e responsabilità. 1Il gestore è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nella prestazioni. L'appaltatore A tal proposito si fa obbligo al soggetto aggiudicatario di stipulare apposita polizza assicurativa per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", ai sensi dell'articolo 103 del Codice, così come disciplinato nello schema contrattuale. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte del Comune, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. 2. L’Appaltatore assume in carico e in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante allo stesso ai sensi di legge nell’espletamento delle attività previste dal presente capitolato, come meglio specificato allo schema di contratto a cui si fa espresso rinvio. 3. Il Comune rimane esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata. La ditta aggiudicataria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività da prestarsi nell’ambito dell’appalto e per l'intera durata del medesimo, mallevando al riguardo il Comune di Fiorano ed i suoi amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa o richiesta anche risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti. Pertanto la ditta aggiudicataria, a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, dovrà comprovare di avere stipulato e in corso di vigenza - con primaria compagnia assicuratrice, presentandone copia all’Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali dannid'opera RCT/O, a persone e/o cose, derivanti dall’espletamento dei servizi formanti oggetto dell’appalto, compresa la conduzione dei locali costituenti l’edificio storico e la struttura museale e delle relative aree e servizi pertinenti, anche esterni, senza eccezioni. Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere: a) massimali di garanzia con un massimale unico non inferiori a € 3.000.000,00 complessivamente inferiore ad euro 1.000.000,00 per sinistro, con i limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali. b) le seguenti estensioni: riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) estensione del detta polizza deve contemplare, nel novero dei terzi terzi, gli utenti del servizio oggetto del presente appalto, nonché il Comune di Rozzano; tale polizza dovrà essere prodotta in copia al Comune committente, prima dell’inizio dell’affidamento. Il gestore, inoltre, si assumerà qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell’ente appaltante e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo; estensione del novero dei terzi a: - titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché a tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari ai servizi oggetto di affidamento; - appaltatori/subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro; - consulenti amministrativi, tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed ai rispettivi prestatori di lavoro o addetti. estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati della ditta aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell’espletamento dei servizi e dell’attività oggetto dell’appalto; estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose della ditta aggiudicataria ovvero detenute dalla medesima o da persone delle quali la stessa debba rispondere a termini di legge, con sottolimite non inferiore a 200 mila euro; estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna nei casi di mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e/o custodia; estensione alla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico; estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parzialinella gestione del progetto, di attività di terzi; riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) estensione dell’assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro; 4. L'esistenza e la validità della prescritta copertura assicurativa, nei limiti minimi previsti, dovrà essere documentata con deposito di copia delle relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Committenza e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità garantirà per tutta la durata della convenzione il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali al servizio, compreso il mantenimento degli standard gestionali. Sono da ascrivere al soggetto aggiudicatario tutti i danni subiti dagli utenti dei servizi oggetto dell’appalto, allorquando non siano risarciti o liquidati dalla compagnia assicuratrice del soggetto aggiudicatario a causa: a) della non operatività della copertura assicurativa, b) dell’applicazione di eventuale franchigia o di particolari scoperti; c) di qualsiasi altro motivo, imputabile alla qualità delle garanzie pattuite dal soggetto aggiudicatario con la compagnia assicuratrice. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la ditta aggiudicataria Il soggetto aggiudicatario si obbliga a produrre copia sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei documenti attestanti medesimi. Le spese che il rinnovo Committente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, saranno dedotte dal deposito cauzionale. Il soggetto aggiudicatario è sempre responsabile, sia verso il Committente che verso i terzi, dell’esecuzione di validità dell’ anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenzatutti i servizi assunti. 5. Costituirà onere a carico della ditta aggiudicataria, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera la stessa ditta aggiudicataria dalle responsabilità incombenti a termini di legge sulla medesima o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Detta polizza dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata contrattuale. La presentazione della polizza condiziona la stipula del contratto. 6. Per quanto non esplicitato nel presente capitolato e per ulteriori disposizioni, si fa espresso rinvio allo schema di contratto.

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Samples: Service Agreement

Garanzie e responsabilità. 112.1 Gli obblighi e le responsabilità del Fornitore verso il Cliente sono quelli definiti dall’articolo precedente. L'appaltatore In qualsiasi caso di violazione o inadempimento imputabile al Fornitore, lo stesso risponderà nei limiti previsti dallo SLA restando espressamente escluso, ora per la sottoscrizione allora, qualsiasi altro indennizzo o risarcimento al Cliente per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura e specie. Il Cliente prende atto ed accetta, ora per allora, che in tutti i casi in cui non trova applicazione lo SLA, Gcantieri risponderà esclusivamente nei limiti della somma spesa dal Cliente negli ultimi 12 mesi. 12.2 Il Cliente prende altresì atto che il Fornitore in nessun caso potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno dovesse derivare al Cliente stesso o a terzi in conseguenza dell’uso del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", ai sensi dell'articolo 103 del Codice, Servizio cloud di Gcantieri così come disciplinato nello schema contrattuale. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento delle elaborazioni 12.3 Il Cliente prende atto e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede accetta che il Fornitore non rilascia dichiarazioni e garanzie espresse o implicite sul fatto che il Servizio cloud di offerta, Gcantieri sia adatto a soddisfare le esigenze del Cliente o che sia esente da parte del Comune, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. 2. L’Appaltatore assume in carico e in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante allo stesso ai sensi di legge nell’espletamento delle attività previste dal presente capitolato, come meglio specificato allo schema di contratto a cui si fa espresso rinvio. 3errori. Il Comune rimane esentato da ogni azione giudiziale Cliente prende atto che il Fornitore, in nessun caso, potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno dovesse derivare al Cliente o stragiudizialea terzi in conseguenza di ritardi, da chiunque instaurata. La ditta aggiudicataria risponderà di eventuali danni, a persone mancato svolgimento o malfunzionamenti e/o coseinterruzioni nell’erogazione di Gcantieri. In ogni caso, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività da prestarsi nell’ambito dell’appalto e per l'intera durata nei limiti massimi consentiti dalla legge, la responsabilità del medesimo, mallevando al riguardo il Comune di Fiorano ed i suoi amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa o richiesta anche risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti. Pertanto la ditta aggiudicataria, a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, dovrà comprovare di avere stipulato e in corso di vigenza - con primaria compagnia assicuratrice, presentandone copia all’Amministrazione prima Fornitore non potrà mai eccedere l’ammontare della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione somma spesa negli ultimi 12 mesi dal Cliente. 12.4 Senza pregiudizio per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) generalità di quanto previsto dal presente articolo 3, il Cliente accetta e verso i prestatori prende atto che in nessun caso il Fornitore potrà essere ritenuto responsabile in caso di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone guasti e/o cosemalfunzionamenti alla rete né, derivanti dall’espletamento dei servizi formanti oggetto dell’appalto, compresa la conduzione dei locali costituenti l’edificio storico e la struttura museale e delle relative aree e servizi pertinenti, anche esterni, senza eccezioni. Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere: a) massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali. b) le seguenti estensioni: riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) estensione del novero dei terzi al Comune e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo; estensione del novero dei terzi a: - titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché a tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari ai servizi oggetto di affidamento; - appaltatori/subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro; - consulenti amministrativi, tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed ai rispettivi prestatori di lavoro o addetti. estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati della ditta aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell’espletamento dei servizi e dell’attività oggetto dell’appalto; estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose della ditta aggiudicataria ovvero detenute dalla medesima o da persone delle quali la stessa debba rispondere a termini di legge, con sottolimite non inferiore a 200 mila euro; estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e/o custodia; estensione alla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico; estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi; riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) estensione dell’assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro; 4. L'esistenza e la validità della prescritta copertura assicurativa, nei limiti minimi previsti, dovrà essere documentata con deposito di copia delle relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Committenza e in ogni caso prima della stipulazione caso, potrà essere ritenuto responsabile del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità risarcimento del danno per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la ditta aggiudicataria si obbliga a produrre copia dei documenti attestanti il rinnovo di validità dell’ anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenzalucro cessante. 5. Costituirà onere a carico della ditta aggiudicataria, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera la stessa ditta aggiudicataria dalle responsabilità incombenti a termini di legge sulla medesima o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Detta polizza dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata contrattuale. La presentazione della polizza condiziona la stipula del contratto. 6. Per quanto non esplicitato nel presente capitolato e per ulteriori disposizioni, si fa espresso rinvio allo schema di contratto.

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Samples: Termini E Condizioni Generali

Garanzie e responsabilità. A garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi posti a carico dell’Affidatario, ivi incluso l’eventuale pagamento delle somme dovute a titolo di penale, lo stesso ha presentato idonea cauzione dell’importo di 700.000,00 (settecentomila/00) euro emessa da XXX, con scadenza XX/XX/XXXX. In caso di inadempimento di uno o più obblighi posti a carico dell’Affidatario, la SRM potrà procedere per conto del Comune all’escussione totale o parziale della cauzione, nella misura pari all’importo del danno derivante dall’inadempimento stesso. In caso di ogni escussione della cauzione definitiva di cui al comma 1. L'appaltatore per , totale o parziale, l’Affidatario ha l’obbligo di reintegrare la sottoscrizione medesima cauzione sino all’importo vigente al momento della stipula del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", ai sensi dell'articolo 103 del Codice, così come disciplinato nello schema contrattualeContratto entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dall’avvenuta escussione. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento ritardata reintegrazione comporterà l’applicazione di una penale di 2.000,00 (duemila/00) euro per ogni giorno di ritardo. È fatto salvo quanto previsto all’Art. 29, dove l’adempimento non sia intervenuto entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi. L’Affidatario è responsabile di qualsiasi danno che dovesse verificarsi nei confronti degli utenti o a terzi nel corso dello svolgimento delle operazioni gestite e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte del Comune, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. 2. L’Appaltatore assume in carico e in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante allo stesso ai sensi di legge nell’espletamento delle attività previste dal presente capitolato, come meglio specificato allo schema di contratto imputabile a cui si fa espresso rinvio. 3. Il Comune rimane esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata. La ditta aggiudicataria risponderà di eventuali danni, a persone colpa dei propri operatori e/o cosedegli eventuali subaffidatari, cagionati e/o a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento malfunzionamenti degli impianti utilizzati. È pertanto fatto obbligo all’Affidatario di stipulare, e di trasmettere alla SRM entro l’avvio dei servizi/attività, con riferimento alle operazioni a qualunque titolo gestite, tutte le attività da prestarsi nell’ambito dell’appalto e per l'intera durata del medesimo, mallevando al riguardo il Comune polizze assicurative previste dalla normativa vigente. Esse dovranno avere decorrenza entro l’attivazione dei servizi/attività. Esso dovrà procedere in particolare alla stipula di Fiorano ed i suoi amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa o richiesta anche risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti. Pertanto la ditta aggiudicataria, a copertura una polizza di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, dovrà comprovare di avere stipulato e in corso di vigenza - con primaria compagnia assicuratrice, presentandone copia all’Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall’espletamento dei servizi formanti oggetto dell’appalto, compresa la conduzione dei locali costituenti l’edificio storico e la struttura museale e delle relative aree e servizi pertinenti, anche esterni, senza eccezioni. Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere: a) massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali. b) le seguenti estensioni: riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) estensione del novero dei terzi al Comune e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo; estensione del novero dei terzi a: - titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché a tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari ai servizi oggetto di affidamento; - appaltatori/subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro; - consulenti amministrativi, tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed ai rispettivi prestatori di lavoro o addetti. estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati della ditta aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell’espletamento dei servizi e dell’attività oggetto dell’appalto; estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose della ditta aggiudicataria ovvero detenute dalla medesima o da persone delle quali la stessa debba rispondere a termini di legge, con sottolimite un importo non inferiore a 200 mila 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) euro; estensione alla responsabilità civile per danni a cose . La SRM si riserva di terzi (compresi gli utenti) richiedere all’Affidatario, in consegna e/o custodia; estensione alla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico; estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi; riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) estensione dell’assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro; 4. L'esistenza e la validità della prescritta copertura assicurativa, nei limiti minimi previsti, dovrà essere documentata con deposito di copia delle relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Committenza e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuitàqualunque momento, la ditta aggiudicataria si obbliga dimostrazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi, nonché l’adeguamento dei massimali assicurativi laddove gli stessi non siano giudicati congrui o conformi a produrre copia dei documenti attestanti norme di legge. L’Affidatario ha la facoltà di stipulare altre polizze assicurative in proprio favore, in modo che sia garantito il rinnovo pieno rispetto di validità dell’ anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenzaimpegno assunto dall’Affidatario col Contratto. Subappalti. Divieto di cessione del Contratto. 5. Costituirà onere a carico della ditta aggiudicataria, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera la stessa ditta aggiudicataria dalle responsabilità incombenti a termini di legge sulla medesima o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Detta polizza dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata contrattuale. La presentazione della polizza condiziona la stipula del contratto. 6. Per quanto non esplicitato nel presente capitolato e per ulteriori disposizioni, si fa espresso rinvio allo schema di contratto.

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Samples: Contratto Di Servizio

Garanzie e responsabilità. 19.1 Il Cliente è tenuto ad assumere tutte le misure idonee affinché le credenziali di accesso alla piattaforma siano mantenute nella massima riservatezza e si assume la responsabilità per qualsiasi danno arrecato al Fornitore e/o a terzi, in dipendenza della mancata osservanza dei predetti obblighi di riservatezza. L'appaltatore In caso di furto, smarrimento o perdita anche solo temuta delle credenziali, il Cliente si impegna ad informare tempestivamente per iscritto il Fornitore, che valuterà l’opportuna procedura da applicare per il ripristino del normale e corretto utilizzo dei servizi. 9.2 Il Fornitore garantisce che i servizi saranno conformi alle specifiche esposte nell'articolo 3 del presente contratto e fruibili costantemente e compatibilmente con la disponibilità del servizio di Hosting. 9.3 Il Fornitore si riserva la facoltà di modificare le funzionalità dei servizi, fermo restando la rispondenza alle funzionalità dichiarate, a proprio insindacabile giudizio ogni qualvolta sia necessario e/o opportuno alla luce di nuove disposizioni di legge e/o sviluppi tecnologici o funzionali ritenuti necessari. 9.4 Il Fornitore garantisce il servizio di supporto a favore dei propri Clienti per l’eliminazione di difetti o malfunzionamenti, regolato dall’articolo 13 (Servizio di supporto) del presente contratto. Il Fornitore, proprio a motivo della complessità dei servizi forniti, non garantisce tempi massimi di risoluzione dei difetti o malfunzionamenti del software gestionale, pur garantendo un intervento al meglio delle sue possibilità tecniche per una pronta risoluzione delle problematiche riscontrate. 9.5 Il Cliente è sempre ed esclusivo responsabile dei dati e delle informazioni caricate tramite la piattaforma gestionale. Resta inoltre inteso che il Fornitore non si assume alcuna responsabilità e non esercita alcun controllo in merito. 9.6 Il Cliente è l’unico responsabile per la sottoscrizione tenuta della contabilità e per la redazione del contratto deve costituire una garanziabilancio dell’associazione, denominata "garanzia definitiva"oltre che per il corretto pagamento degli eventuali oneri fiscali. Per i quali il Fornitore non esercita alcun controllo e non si assume alcuna responsabilità diretta o indiretta. Si rileva inoltre che la gestione dell’eventuale attività commerciale dell’ente associativo, ai sensi dell'articolo 103 del Codiceimplica sempre l’assistenza di un commercialista o di un consulente fiscale. 9.7 Il software gestionale è sviluppato includendo componentistica Software di terze parti. Pertanto si solleva il Fornitore da qualunque responsabilità in merito al loro corretto funzionamento. 9.8 La natura di un complesso sistema, così come disciplinato nello schema contrattualequale il software gestionale ed i relativi servizi, è tale da rendere possibile la presenza di difetti non individuati e non identificati. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina Il Cliente garantisce che la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoriascoperta da parte sua o, presentata in sede comunque, l'esistenza di offerta, tali difetti non sarà considerata inadempienza da parte del ComuneFornitore; 9.9 Il Fornitore non presta altra garanzia, che aggiudica l'appalto espressa od implicita. Le garanzie come sopra specificate non coprono i possibili danni, diretti o indiretti, a cose o a persone, dovuti al concorrente che segue in graduatorianon corretto uso, mancato uso, sospensione, difetti o malfunzionamenti del software gestionale o dei servizi offerti tramite il presente contratto e gli allegati, per cui il Fornitore non sarà responsabile, né direttamente né indirettamente. 2. L’Appaltatore assume 9.10 Il Fornitore ed il Cliente prendono reciprocamente atto della necessità di sospendere i servizi nelle circostanze dettagliate dall’articolo 15 (Sospensione dei servizi) del presente contratto e che, pertanto, il Fornitore non potrà essere ritenuto in carico e in proprio ogni responsabilitàalcun modo responsabile del temporaneo, sia civile sia penaleanche se prolungato, derivante allo stesso ai sensi di legge nell’espletamento delle attività previste dal presente capitolato, come meglio specificato allo schema di contratto a cui si fa espresso rinvioinutilizzo del servizio da parte del Cliente. 3. 9.11 Fermo restando quanto sopra e fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’eventuale responsabilità del Fornitore e risarcimento al Cliente non potrà mai essere superiore a quanto corrisposto dal Cliente per l’acquisto della licenza. 9.12 I Servizi sono concessi solo dopo il rilascio del permesso di accesso e fornita la relativa user e password recapitate tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato nel Contratto (Modulo d’Ordine). 9.13 Il Comune rimane esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata. La ditta aggiudicataria risponderà Fornitore si riserva di eventuali danni, a persone procedere all’evasione degli ordini purché non esistano ritardi nei pagamenti e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività da prestarsi nell’ambito dell’appalto e per l'intera durata del medesimo, mallevando al riguardo il Comune di Fiorano ed i suoi amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa o richiesta anche risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti. Pertanto la ditta aggiudicataria, a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, dovrà comprovare di avere stipulato e in corso di vigenza - con primaria compagnia assicuratrice, presentandone copia all’Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone mancati pagamenti e/o cosecontenziosi di qualsiasi genere, derivanti dall’espletamento entro 30 (trenta) giorni lavorativi dall’accettazione dell’Ordine e di quelli ad esso successivi (Ordini Progressivi), ovvero di comunicare al Cliente, entro lo stesso periodo, l’eventuale impossibilità ad effettuare i servizi richiesti. Il Cliente ha quindi la facoltà di annullare un Ordine qualora il Fornitore sia impossibilitato a rendergli disponibili i servizi nei 30 (trenta) giorni stabiliti. 9.14 Il Cliente al primo utilizzo, dovrà necessariamente modificare la Password ricevuta per assolvere completamente alla protezione dell’area dati a Lui riservata e da quel momento si assume ogni onere e responsabilità in ordine all’utilizzazione del servizio e dei servizi formanti oggetto dell’appalto, compresa dati immessi sugli archivi. 9.15 Il Cliente è obbligato a conservare in modo riservato la conduzione dei locali costituenti l’edificio storico Password e la struttura museale User ID, che rimangono strettamente personali, non cedibili e delle relative aree utilizzate solo per accedere ai servizi acquistati (procedura di autenticazione). 9.16 Il Cliente garantisce di porre in essere ogni misura di sicurezza necessaria ad impedire ogni indebito accesso al servizio da parte di terzi non autorizzati allo stesso, rimanendo unico ed esclusivo responsabile di qualsiasi accadimento, furto, smarrimento della USER ID e servizi pertinentiPASSWORD e conseguente perdita della segretezza dei codici stessi, anche esternitenendo sollevato ed indenne il Fornitore da qualsiasi fatto, senza eccezioni. Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere: a) massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000,00 complessivamente per sinistroivi comprese la manomissione, con i limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo distruzione, cancellazione, mancata registrazione o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 1.000.000,00 per danni a cose elaborazione totale e/o animali. b) le seguenti estensioni: riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) estensione del novero dei terzi al Comune e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo; estensione del novero dei terzi a: - titolari e prestatori parziale di lavoro o addetti di ditte terze nonché a tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari ai servizi oggetto di affidamento; - appaltatori/subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro; - consulenti amministrativi, tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed ai rispettivi prestatori di lavoro o addetti. estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati della ditta aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell’espletamento dei servizi e dell’attività oggetto dell’appalto; estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose della ditta aggiudicataria ovvero detenute dalla medesima o da persone delle quali la stessa debba rispondere a termini di legge, con sottolimite non inferiore a 200 mila euro; estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna dati e/o custodia; estensione alla programmi, conseguente a detta perdita avvenuta dopo la trasmissione al Cliente dei codici stessi. 9.17 Il Cliente potrà autorizzare l’accesso ai propri archivi e l’uso di tutto o parte del servizio a propri collaboratori o propri clienti abilitando direttamente tramite apposite funzioni del programma software. 9.18 Conseguentemente il Cliente si assume ogni onere e responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico; estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi; riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) estensione dell’assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro;ordine all’utilizzazione dei propri dati. 4. L'esistenza e la validità della prescritta copertura assicurativa, nei limiti minimi previsti, dovrà essere documentata con deposito di copia delle relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Committenza e 9.19 Il Fornitore potrà in ogni caso prima della stipulazione momento effettuare verifiche e controlli in ordine al corretto uso dei programmi, senza tuttavia accedere direttamente agli archivi dei dati se non dietro autorizzazione o richiesta del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la ditta aggiudicataria si obbliga a produrre copia dei documenti attestanti il rinnovo di validità dell’ anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenzaCliente. 5. Costituirà onere a carico della ditta aggiudicataria, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti 9.20 Non assume comunque alcun obbligo e/o franchigie contrattuali ovvero garanzia in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficientimerito alle informazioni contenute negli archivi e nelle banche dati. Quanto detto vale anche con riferimento ai singoli dati, la cui stipula per i quali non esonera la stessa ditta aggiudicataria dalle responsabilità incombenti a termini di legge sulla medesima o sulle persone della cui opera si avvalgaassume altresì alcun obbligo in ordine alla loro generazione, né dal rispondere di quanto non copertoal loro mantenimento, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Detta polizza dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata contrattuale. La presentazione della polizza condiziona la stipula del contrattoalla loro funzione ed alla loro veridicità. 6. Per quanto non esplicitato nel presente capitolato e per ulteriori disposizioni, si fa espresso rinvio allo schema di contratto.

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Samples: Abbonamento

Garanzie e responsabilità. 1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva"" , ai sensi dell'articolo 103 del Codice, così come disciplinato nello schema contrattuale. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte del Comune, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. 2. L’Appaltatore assume in carico e in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante allo stesso ai sensi di legge nell’espletamento delle attività previste dal presente capitolato, come meglio specificato allo schema di contratto a cui si fa espresso rinvio. 3. Il Comune rimane esentato esentata da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata. 3. La ditta aggiudicataria risponderà L'appaltatore, ai fini della stipula del contratto, deve essere in possesso di eventuali danni, a persone una o più (ovvero stipulare apposita/e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività da prestarsi nell’ambito dell’appalto e per l'intera durata del medesimo, mallevando al riguardo il Comune di Fiorano ed i suoi amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa o richiesta anche risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti. Pertanto la ditta aggiudicataria, polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, dovrà comprovare come di avere stipulato e in corso di vigenza - con primaria compagnia assicuratrice, presentandone copia all’Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall’espletamento dei servizi formanti oggetto dell’appalto, compresa la conduzione dei locali costituenti l’edificio storico e la struttura museale e delle relative aree e servizi pertinenti, anche esterni, senza eccezioni. Detta assicurazione dovrà espressamente prevedereseguito specificato: a) massimali di garanzia per danni alle opere: massimale per sinistro e per anno non inferiori inferiore a € 3.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali5.000.000,00. b) le seguenti estensioni: riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) estensione del novero dei terzi al Comune e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo; estensione del novero dei terzi a: - titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché a tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari ai servizi oggetto di affidamento; - appaltatori/subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro; - consulenti amministrativi, tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed ai rispettivi prestatori di lavoro o addetti. estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati della ditta aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell’espletamento dei servizi e dell’attività oggetto dell’appalto; estensione alla per responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose della ditta aggiudicataria ovvero detenute dalla medesima o da persone delle quali la stessa debba rispondere a termini di legge, con sottolimite terzi: massimale per sinistro e per anno non inferiore a 200 mila euro; estensione alla responsabilità civile € 5.000.000,00. c) per RCO: massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro con limite di € 500.000,00 per prestatore di lavoro. Il fornitore è tenuto altresì ad attivare una Polizza Tutti i rischi dell’informatica per danni a cose materiali e diretti alle strumentazioni elettroniche da qualsiasi evento, compreso virus informatici, furto, perdita e manipolazione di terzi (compresi gli utenti) in consegna e/o custodia; estensione alla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico; estensione alla responsabilità civile per danni archivi e programmi, maggiori costi e supporto dati. L'importo da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi; riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) estensione dell’assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro; 4. L'esistenza e la validità della prescritta copertura assicurativa, nei limiti minimi previsti, garantire dovrà essere documentata con deposito valutato in base al valore delle apparecchiature della Società che vincerà l’appalto e che utilizzerà le proprie apparecchiature elettroniche. Se verranno utilizzate le strumentazioni elettroniche dell' A.A., sarà lo stesso Ente a indicare la somma da assicurare. I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l’intero periodo di copia delle relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Committenza durata del servizio affidato e in ogni caso prima una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali ed eventuali integrative o aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti della stipulazione Amministrazione Aggiudicatrice dall’ inizio del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale propositoservizio, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione raccogliere il preventivo benestare. Trattandosi di continuitàdurata pluriennale del servizio, la ditta Ditta aggiudicataria si obbliga impegna inoltre a produrre fornire per tempo alla Amministrazione Aggiudicatrice una copia quietanzata dei documenti attestanti il rinnovo (atti di validità quietanza/appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza. Si precisa che la stipula delle predette polizze vengono richieste esclusivamente per una maggiore tutela dell’ anzidetta Amministrazione Aggiudicatrice e degli utenti del servizio, e pertanto si ribadisce che: - l’eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture prestate dal contratto di assicurazione (incompletezza/assenza di garanzie o presenza di eventuali sotto limiti di indennizzo per talune tipologie di danni) non esonererà in alcun modo la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad ogni sua scadenza. 5. Costituirà onere a carico della ditta aggiudicatariaessa imputabili ai sensi di legge, il risarcimento degli importi lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danni danneggiati; - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti le eventuali franchigie e/o franchigie contrattuali ovvero scoperti previsti dal contratto non potranno in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula nessun caso essere opposti ai danneggiati; - l’ Amministrazione Aggiudicatrice verrà quindi sempre tenuta indenne per eventuali danni imputabili alla Ditta aggiudicataria e non esonera la stessa ditta aggiudicataria dalle responsabilità incombenti a termini di legge sulla medesima o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, coperti dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Detta sua polizza dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata contrattuale. La presentazione della polizza condiziona la stipula del contrattoassicurativa e da eventuali azioni legali promosse da terzi. 6. Per quanto non esplicitato nel presente capitolato e per ulteriori disposizioni, si fa espresso rinvio allo schema di contratto.

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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale

Garanzie e responsabilità. 1. L'appaltatore per la sottoscrizione Il concessionario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione del contratto deve costituire una garanziaservizio reso con il proprio personale impiegato, denominata "garanzia definitiva"ed è responsabile dei danni a chiunque causati, ai sensi dell'articolo 103 personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del Codice, così come disciplinato nello schema contrattuale. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte del Comune, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoriaservizio o a cause a esso connesse. 2. L’Appaltatore assume in Sono da ritenersi a carico del concessionario gli oneri e in proprio ogni responsabilitài rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, sia civile sia penale, derivante allo stesso ai sensi di legge nell’espletamento delle attività previste dal presente capitolato, come meglio specificato allo schema di contratto a cui si fa espresso rinviomateriali e quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso. 3. Il Comune rimane esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata. La ditta aggiudicataria risponderà Sono a carico del concessionario l'onere della stipula di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi apposite polizze assicurative: a) di Responsabilità Civile verso Terzi (compresi gli utentiR.C.T.) in relazione allo svolgimento di tutte le attività da prestarsi nell’ambito dell’appalto e per l'intera durata del medesimo, mallevando al riguardo il Comune di Fiorano ed i suoi amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa o richiesta anche risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti. Pertanto la ditta aggiudicataria, a copertura di contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio; b) di esecuzione da qualsiasi causa determinati, dovrà comprovare di avere stipulato e in corso di vigenza - con primaria compagnia assicuratrice, presentandone copia all’Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danniR.C.O.), a persone e/o cose, derivanti dall’espletamento dei servizi formanti qualora il concessionario nell'esercizio di tutte le attività oggetto dell’appalto, compresa la conduzione dei locali costituenti l’edificio storico e la struttura museale e delle relative aree e servizi pertinentidella presente concessione si avvalga, anche esterniin maniera temporanea, senza eccezioni. Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere: a) massimali di garanzia non inferiori persone che siano riconducibili a € 3.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore soggetti prestatori di lavoro, secondo la definizione agli stessi attribuita dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro; c) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 1.000.000,00 per danni incendio e furto riferite a cose e/o animali. b) beni mobili di proprietà del medesimo ovvero concessi in uso da terzi. Le polizze, da stipularsi da parte del concessionario, dovranno rispettare le seguenti estensionicaratteristiche: riguardo alla La polizza di responsabilità civile verso terzi (RCTR.C.T.) estensione dovrà ricomprendere ed essere riferita all’esercizio di tutte le attività gestite dal concessionario. Nel testo del novero capitolato della polizza saranno da specificare, nel limite delle coperture rilasciate dagli Assicuratori nei propri contratti riferiti all'associazionismo sportivo e rientranti negli scopi del concessionario, le seguenti garanzie e condizioni particolari: - l’assicurazione delle attività accessorie e complementari (attività economiche collaterali) alla attività principale, nessuna esclusa né eccettuata; - l’assicurazione dei danni a terzi al Comune che siano provocati da soggetti che operano in regime di collaborazione retribuita o non retribuita ovvero in regime di volontariato nella organizzazione e ai suoi amministratorinella gestione delle attività; - considerare terzi gli utenti del servizio; - considerare terzi a tutti gli effetti le persone non direttamente dipendenti del concessionario che, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo; estensione titolo e con mansioni di qualunque natura, svolgano un’attività per conto del novero dei terzi a: - titolari concessionario stesso anche se in forma saltuaria od occasionale, a titolo retribuito o non retribuito e prestatori per la quale il concessionario debba rispondere ai sensi di lavoro o addetti di ditte terze nonché a tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari ai servizi oggetto di affidamentolegge; - appaltatori/subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro; - consulenti amministrativi, tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed ai rispettivi prestatori di lavoro o addetti. estensione alla la responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati della ditta aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell’espletamento dei servizi e dell’attività oggetto dell’appalto; estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose della ditta aggiudicataria ovvero detenute dalla medesima o da persone delle quali la stessa debba rispondere a termini di legge, con sottolimite non inferiore a 200 mila euro; estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e/o custodia; estensione alla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico; estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi; riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) estensione dell’assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi lavoro”, ovvero ogni persona fisica (operatore) di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione rapporti di lavoro; 4. L'esistenza e la validità della prescritta copertura assicurativa, nei limiti minimi previsti, dovrà essere documentata con deposito di copia delle relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Committenza e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la ditta aggiudicataria si obbliga a produrre copia dei documenti attestanti il rinnovo di validità dell’ anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. 5. Costituirà onere a carico della ditta aggiudicataria, il risarcimento degli importi dei concessionario si avvalga nell’esercizio delle attività; sono compresi nella definizione i soggetti che operano nei confronti del concessionario anche a titolo non retribuito (attività di volontariato o comunque addetti); - il riconoscimento della qualifica di “Terzo” - a tutti gli effetti ed ai fini della assicurazione - al Comune di Cuneo, per danni - eventualmente subiti dai propri Amministratori e Dipendenti, ovvero provocati da tutti i soggetti, del cui operato il concessionario si avvalga, a cose, strutture, beni immobili e mobili in genere di proprietà comunale o dal Comune di parte Cuneo detenuti a qualsiasi titolo; − l’estensione alle usuali condizioni particolari, generalmente adottate dal mercato assicurativo, riportate nei contratti di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti assicurazione e riferite a: a) danni derivanti da interruzione e/o franchigie contrattuali ovvero sospensione di attività di terzi; b) responsabilità civile derivante dal D. Lgs. N.81 del 9.04.2008; c) lavori ceduti in ragione della sottoscrizione appalto o sub/appalto (soggetti terzi incaricati di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera la stessa ditta aggiudicataria dalle responsabilità incombenti prestazioni accessorie); d) danni a termini di legge sulla medesima o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Detta polizza dovrà essere mantenuta valida cose in consegna e custodia; e) danni per tutta la durata contrattuale. La presentazione della polizza condiziona la stipula del contrattoinquinamento accidentale. 6. Per quanto non esplicitato nel presente capitolato e per ulteriori disposizioni, si fa espresso rinvio allo schema di contratto.

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Samples: Convenzione Per La Concessione in Uso E Gestione Di Impianti Sportivi Comunali

Garanzie e responsabilità. 113.1 Gli obblighi e le responsabilità del Fornitore verso il Cliente sono quelli definiti dall’articolo precedente. L'appaltatore In qualsiasi caso di violazione o inadempimento imputabile al Fornitore, lo stesso risponderà nei limiti previsti dallo SLA restando espressamente escluso, ora per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanziaallora, denominata "garanzia definitiva"qualsiasi altro indennizzo o risarcimento al Cliente per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura e specie. Il Cliente prende atto ed accetta, ai sensi dell'articolo 103 del Codice, così come disciplinato nello schema contrattuale. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte del Comuneora per allora, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoriatutti i casi in cui non trova applicazione lo SLA, IPS risponderà esclusivamente nei limiti della somma spesa dal Cliente negli ultimi 12 mesi. 2. L’Appaltatore assume in carico 13.2 Il Cliente prende atto e in proprio ogni responsabilità, accetta che il Fornitore non rilascia dichiarazioni e garanzie espresse o implicite sul fatto che IpsAttendand sia civile adatta a soddisfare le esigenze del Cliente o che sia penale, derivante allo stesso ai sensi di legge nell’espletamento delle attività previste dal presente capitolato, come meglio specificato allo schema di contratto a cui si fa espresso rinvio. 3esente da errori. Il Comune rimane esentato da ogni azione giudiziale Cliente prende atto che il Fornitore, in nessun caso, potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno dovesse derivare al Cliente o stragiudizialea terzi in conseguenza di ritardi, da chiunque instaurata. La ditta aggiudicataria risponderà di eventuali danni, a persone mancato svolgimento o malfunzionamenti e/o coseinterruzioni nell’erogazione di IpsAttendand. In ogni caso, cagionati nei limiti massimi consentiti dalla legge, la responsabilità del Fornitore non potrà mai eccedere l’ammontare della somma spesa negli ultimi 12 mesi dal Cliente. 13.3 Il Cliente prende altresì atto che il Fornitore in nessun caso potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno dovesse derivare al Cliente stesso o a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento conseguenza dell’uso di tutte le attività da prestarsi nell’ambito dell’appalto e per l'intera durata del medesimo, mallevando al riguardo il Comune di Fiorano ed IpsAttendand così come delle elaborazioni generate dall’Applicazione o mediante i suoi amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa o richiesta anche risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti. Pertanto la ditta aggiudicataria, a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, dovrà comprovare di avere stipulato e in corso di vigenza - con primaria compagnia assicuratrice, presentandone copia all’Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione Servizi Collegati, 13.4 Senza pregiudizio per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) generalità di quanto previsto dal presente articolo 3, il Cliente accetta e verso i prestatori prende atto che in nessun caso il Fornitore potrà essere ritenuto responsabile in caso di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone guasti e/o cosemalfunzionamenti alla rete né, derivanti dall’espletamento dei servizi formanti oggetto dell’appalto, compresa la conduzione dei locali costituenti l’edificio storico e la struttura museale e delle relative aree e servizi pertinenti, anche esterni, senza eccezioni. Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere: a) massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali. b) le seguenti estensioni: riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) estensione del novero dei terzi al Comune e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo; estensione del novero dei terzi a: - titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché a tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari ai servizi oggetto di affidamento; - appaltatori/subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro; - consulenti amministrativi, tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed ai rispettivi prestatori di lavoro o addetti. estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati della ditta aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell’espletamento dei servizi e dell’attività oggetto dell’appalto; estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose della ditta aggiudicataria ovvero detenute dalla medesima o da persone delle quali la stessa debba rispondere a termini di legge, con sottolimite non inferiore a 200 mila euro; estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e/o custodia; estensione alla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico; estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi; riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) estensione dell’assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro; 4. L'esistenza e la validità della prescritta copertura assicurativa, nei limiti minimi previsti, dovrà essere documentata con deposito di copia delle relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Committenza e in ogni caso prima della stipulazione caso, potrà essere ritenuto responsabile del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità risarcimento del danno per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la ditta aggiudicataria si obbliga a produrre copia dei documenti attestanti il rinnovo di validità dell’ anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenzalucro cessante. 5. Costituirà onere a carico della ditta aggiudicataria, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera la stessa ditta aggiudicataria dalle responsabilità incombenti a termini di legge sulla medesima o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Detta polizza dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata contrattuale. La presentazione della polizza condiziona la stipula del contratto. 6. Per quanto non esplicitato nel presente capitolato e per ulteriori disposizioni, si fa espresso rinvio allo schema di contratto.

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Samples: Termini E Condizioni Generali

Garanzie e responsabilità. 1Il concessionario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell’amministrazione comunale relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all’espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse. L'appaltatore Sono da ritenersi a carico del concessionario gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per la lo svolgimento dell’appalto affidato. È a carico del concessionario l’onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell’appalto. L’impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto deve costituire una garanziacontratto, denominata "garanzia definitiva"a pena di risoluzione dello stesso, ai sensi dell'articolo 103 a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell’espletamento dell’appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolato. In caso di aggiudicazione del Codicepresente appalto a un R.T.I. o a un consorzio, così come disciplinato nello schema contrattuale. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina viene ammessa la decadenza dell'affidamento stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte del ComuneR.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. 2agirà per sé e per conto delle imprese mandanti. L’Appaltatore assume in carico e in proprio ogni responsabilità, sia Tali assicurazioni dovranno avere i seguenti contenuti obbligatori: La garanzia di responsabilità civile sia penale, derivante allo stesso ai sensi di legge nell’espletamento delle attività previste dal presente capitolato, come meglio specificato allo schema di contratto a cui si fa espresso rinvio. 3. Il Comune rimane esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata. La ditta aggiudicataria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utentiR.C.T.) in relazione allo svolgimento deve ricomprendere ed essere riferita all’esercizio di tutte le attività da prestarsi nell’ambito dell’appalto prestate dal concessionario e per l'intera durata del medesimomeglio descritte nel presente capitolato. La garanzia deve contenere obbligatoriamente, mallevando al riguardo il Comune anche in forma di Fiorano ed i suoi amministratori appendice, le seguenti clausole: • l’assicurazione delle attività accessorie e dipendenti da qualsiasi pretesa o richiesta anche risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti. Pertanto complementari alla attività principale, nessuna esclusa né eccettuata; • la ditta aggiudicataria, a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, dovrà comprovare di avere stipulato e in corso di vigenza - con primaria compagnia assicuratrice, presentandone copia all’Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori personale di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall’espletamento dei servizi formanti oggetto dell’appalto, compresa la conduzione dei locali costituenti l’edificio storico e la struttura museale e delle relative aree e servizi pertinenti, anche esterni, senza eccezioni. Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere: a) massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché ”, ovvero ogni persona fisica di € 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali. b) le seguenti estensioni: riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) estensione del novero dei terzi al Comune e ai suoi amministratoricui, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo; estensione del novero dei terzi a: - titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché a tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari ai servizi oggetto di affidamento; - appaltatori/subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro; - consulenti amministrativi, tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed ai rispettivi prestatori di lavoro o addetti. estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati della ditta aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell’espletamento dei servizi e dell’attività oggetto dell’appalto; estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose della ditta aggiudicataria ovvero detenute dalla medesima o da persone delle quali la stessa debba rispondere a termini di legge, con sottolimite non inferiore a 200 mila euro; estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e/o custodia; estensione alla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico; estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi; riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) estensione dell’assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione rapporti di lavoro; 4. L'esistenza , l’appaltatore si avvalga nell’esercizio delle attività specificate, ivi compreso il titolare dell’operatore economico concessionario, eventuali familiari coadiuvanti, associati in partecipazione, soci del concessionario; • il riconoscimento della qualifica di “Terzo” — a tutti gli effetti e la validità ai fini della prescritta copertura assicurativaassicurazione — al Comune di Cuneo, nei limiti minimi previstiper danni eventualmente subiti dai propri amministratori e dipendenti (prestatori di lavoro come sopra definiti), dovrà essere documentata con deposito da cose, strutture, beni immobili e mobili in genere di copia delle relativa polizza quietanzataproprietà comunale o dal Comune detenuti a qualsiasi titolo; • l’estensione alle usuali condizioni particolari, nei termini richiesti dalla Committenza generalmente adottate dal mercato assicurativo e riferite a: - responsabilità civile derivante dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.; - lavori ceduti in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la ditta aggiudicataria si obbliga a produrre copia dei documenti attestanti il rinnovo di validità dell’ anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenzaappalto o sub/appalto (se tali attività saranno ammesse). 5. Costituirà onere a carico della ditta aggiudicataria, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera la stessa ditta aggiudicataria dalle responsabilità incombenti a termini di legge sulla medesima o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Detta polizza dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata contrattuale. La presentazione della polizza condiziona la stipula del contratto. 6. Per quanto non esplicitato nel presente capitolato e per ulteriori disposizioni, si fa espresso rinvio allo schema di contratto.

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Samples: Concessione Per La Gestione Dei Parcheggi Pubblici a Pagamento

Garanzie e responsabilità. 117.5.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che, all’attuale stato della tecnica, non è possibile garantire l’accesso alla piattaforma software totalmente immune da vizi e difetti. L'appaltatore per la sottoscrizione Per questo le Parti riconoscono un margine di tolleranza di sospensione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", ai sensi dell'articolo 103 del Codice, così come disciplinato nello schema contrattuale. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede Servizio di offerta, da parte del Comune, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoriadurata non superiore a 16 (sedici) ore lavorative. 217.5.2 In ogni caso Edilportale, nei limiti previsti dalla legge, non sarà responsabile per le sospensioni dei Servizi, in tutto o in parte, dovute a forza maggiore o caso fortuito. L’Appaltatore assume in carico A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, sono da considerare casi di forza maggiore eventi non prevedibili e in proprio ogni responsabilitàdipendenti da fatti naturali o di terzi quali scioperi (anche aziendali), sia civile sia penalecatastrofi naturali, derivante allo stesso ai sensi alluvioni, fulmini, incendi, sommosse, pandemie, epidemie e guerre o escalation su larga scala di legge nell’espletamento delle attività previste dal presente capitolato, come meglio specificato allo schema minacce informatiche non preventivabili (c.d. “vulnerabilità 0-day”) sui sistemi di contratto a cui si fa espresso rinvioEdilportale o di terzi. 3. Il Comune rimane esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata. La ditta aggiudicataria risponderà di eventuali 17.5.3 Edilportale non potrà essere in nessun caso ritenuta responsabile per i danni, a persone diretti o indiretti, derivanti dall’utilizzo dei Programmi e/o cosedei Servizi, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività da prestarsi nell’ambito dell’appalto e per l'intera durata del medesimo, mallevando al riguardo il Comune di Fiorano ed i suoi amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa o richiesta anche risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti. Pertanto la ditta aggiudicataria, a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, dovrà comprovare di avere stipulato e in corso di vigenza - con primaria compagnia assicuratrice, presentandone copia all’Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall’espletamento dei servizi formanti oggetto dell’appalto, compresa la conduzione dei locali costituenti l’edificio storico e la struttura museale e delle relative aree e servizi pertinenti, anche esterni, senza eccezioni. Detta assicurazione dovrà espressamente prevederenonché da: a) massimali di garanzia Manomissioni, modifiche o interventi che compromettano il corretto funzionamento del Servizio effettuati da personale del Cliente o da terzi non inferiori a € 3.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoroautorizzati da Edilportale; b) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 1.000.000,00 per danni a cose errata utilizzazione del Servizio da parte del Cliente e/o animalimancato rispetto dei termini, stabiliti nel Contratto;, c) malfunzionamento di hardware e software utilizzati dal Cliente; d) interruzione totale o parziale del Servizio di accesso locale o di terminazione della chiamata fornito da operatore di telecomunicazione e/o della Rete Internet; e) utilizzazione di software non fornite da Edilportale in combinazione con software di provenienza incerta, o privi delle eventuali autorizzazioni stabilite dalla normativa applicabile; f) malfunzionamento dei dispositivi di protezione elettrica del Cliente; g) inadempimenti e violazioni di legge perpetrati dal Cliente (inclusa a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il D. Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni); h) inadempimenti imputabili al vettore e/o a terzi incaricati del ritiro e/o della consegna, sotto qualsiasi formato, dei documenti oggetto dei Servizi di cui al presente Contratto; i) errori nell’acquisizione, trasferimento, custodia, conversione e trasmissione di documenti del Cliente; j) per ritardi e/o interruzioni nell’erogazione del Servizio; k) mancato conseguimento dello scopo per il quale è stato acquistato il Programma o il Servizio; l) attacchi o incidenti informatici. 17.5.4 Edilportale nei limiti previsti dalla legge, non sarà responsabile nei confronti del Cliente o di terzi per danni diretti, indiretti, specifici, incidentali, punitivi, cauzionali o consequenziali derivanti, direttamente o indirettamente, dal Contratto e/o dall’uso dei Servizi o dei Programmi e basati su qualsiasi ipotesi di responsabilità. In particolare,è esclusa qualsivoglia responsabilità: a) per la perdita di ricavi o profitti, costi di interruzione, perdita o danneggiamento di dati, b) le seguenti estensioni: riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) estensione del novero dei terzi al Comune e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo; estensione del novero dei terzi a: - titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché a tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari ai servizi oggetto di affidamento; - appaltatori/subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro; - consulenti amministrativi, tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed ai rispettivi prestatori di lavoro o addetti. estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati della ditta aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, per la loro opera nell’espletamento dei servizi e dell’attività oggetto dell’appalto; estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose della ditta aggiudicataria ovvero detenute dalla medesima o da persone delle quali la stessa debba rispondere a termini di legge, con sottolimite non inferiore a 200 mila euro; estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna sospensione e/o custodia; estensione alla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico; estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi; riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) estensione dell’assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro; 4. L'esistenza e la validità della prescritta copertura assicurativa, nei limiti minimi previsti, dovrà essere documentata con deposito di copia delle relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Committenza e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la ditta aggiudicataria si obbliga a produrre copia interruzione dei documenti attestanti il rinnovo di validità dell’ anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. 5. Costituirà onere a carico della ditta aggiudicataria, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti Servizi connessa e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione dipendente dalle operazioni di assicurazioni insufficientimanutenzione ed aggiornamento; c) per danni derivanti dalla non completezza, la cui stipula non esonera la stessa ditta aggiudicataria dalle responsabilità incombenti esattezza e/o adeguatezza dei dati inseriti dal Cliente; d) danni derivanti dal ritardo o dal mancato adempimento dei propri obblighi dovuti a termini di legge sulla medesima caso fortuito o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Detta polizza dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata contrattuale. La presentazione della polizza condiziona la stipula del contratto. 6. Per quanto non esplicitato nel presente capitolato e per ulteriori disposizioni, si fa espresso rinvio allo schema di contratto.forza maggiore;

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Samples: General Contract Conditions

Garanzie e responsabilità. 1. L'appaltatore per la sottoscrizione Il concessionario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione del contratto deve costituire una garanziaservizio reso con il proprio personale impiegato, denominata "garanzia definitiva"ed è responsabile dei danni a chiunque causati, ai sensi dell'articolo 103 del Codicepersonale, così come disciplinato nello schema contrattuale. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoriautenti o terzi, presentata in sede di offerta, da parte del Comune, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. 2. L’Appaltatore assume in carico e in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante allo stesso ai sensi di legge nell’espletamento delle attività previste dal presente capitolato, come meglio specificato allo schema di contratto a cui si fa espresso rinvio. 3. Il Comune rimane esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata. La ditta aggiudicataria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo all'espletamento del servizio o a cause a esso connesse. Sono da ritenersi a carico del concessionario gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso. È a carico del concessionario l'onere della stipula di tutte le attività da prestarsi nell’ambito dell’appalto e per l'intera durata del medesimo, mallevando al riguardo il Comune apposita polizza assicurativa di Fiorano ed i suoi amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa o richiesta anche risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti. Pertanto la ditta aggiudicataria, a copertura di R.C.T. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell’attività. Il concessionario è tenuto, entro quindici giorni dalla stipula del contratto, a pena di esecuzione da qualsiasi causa determinatirisoluzione dello stesso, dovrà comprovare di avere stipulato e in corso di vigenza - con primaria compagnia assicuratricea stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente al servizio oggetto del presente capitolato. Tale polizza, presentandone copia all’Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall’espletamento dei servizi formanti oggetto dell’appalto, compresa la conduzione dei locali costituenti l’edificio storico e la struttura museale e delle relative aree e servizi pertinenti, anche esterni, senza eccezioni. Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere: a) massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali. b) le seguenti estensioni: riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) estensione del novero dei terzi al Comune e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo; estensione del novero dei terzi a: - titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché a tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari ai servizi oggetto di affidamento; - appaltatori/subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro; - consulenti amministrativi, tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed ai rispettivi prestatori di lavoro o addetti. estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati della ditta aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell’espletamento dei servizi e dell’attività oggetto dell’appalto; estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose della ditta aggiudicataria ovvero detenute dalla medesima al personale, utenti o da persone delle quali la stessa debba rispondere a termini di leggeterzi che venissero arrecati nell’espletamento del servizio, con sottolimite dovrà avere un massimale non inferiore a 200 mila euro; estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (€ 3.000.000,00. La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti) in consegna e/o custodia; estensione alla responsabilità civile per danni utenti del servizio e i terzi. La polizza dovrà coprire l’intero periodo della concessione. Il concessionario si impegna a mezzi di trasporto sotto carico o scarico; estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensionipresentare all’amministrazione comunale l’originale della polizza, totali o parziali, di attività di terzi; riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) estensione dell’assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a presentare, a ogni altro soggetto assimilabile scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio. Il concessionario solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro; 4. L'esistenza e la validità della prescritta copertura assicurativatale titolo saranno addebitate al concessionario e, nei limiti minimi previsti, dovrà essere documentata con deposito di copia delle relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Committenza e in ogni caso prima della stipulazione del contrattocaso, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la ditta aggiudicataria si obbliga a produrre copia dei documenti attestanti il rinnovo di validità dell’ anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenzada questo rimborsate. 5. Costituirà onere a carico della ditta aggiudicataria, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera la stessa ditta aggiudicataria dalle responsabilità incombenti a termini di legge sulla medesima o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Detta polizza dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata contrattuale. La presentazione della polizza condiziona la stipula del contratto. 6. Per quanto non esplicitato nel presente capitolato e per ulteriori disposizioni, si fa espresso rinvio allo schema di contratto.

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Garanzie e responsabilità. 1La società affidataria è obbligata a costituire, a favore di FISE, la garanzia fideiussoria prevista dall’art. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", ai sensi dell'articolo 103 del CodiceD.Lgs 50/16, così come disciplinato nello schema contrattualenei termini e con le modalità prescritte nel Disciplinare di Gara. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento da parte dell’esecutore del contratto. La Società affidataria è altresì obbligata, essendone esclusivamente responsabile, escludendosi ogni diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti di FISE, all’osservanza di tutte le norme e prescrizioni dettate dai contratti collettivi, leggi, regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assistenza, contrinuzione e retribuzione dei lavoratori dipendenti, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto e nel corso dello svolgimento dell’appalto. La Società affidataria svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti della FISE e dei terzi. La Società affidataria, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate ed è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto. La Società affidataria, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del Capitolato e/o derivanti dal presente Contratto, solleva FISE da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della medesima FISE, della Società affidataria e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in occasione dell’esecuzione dell’appalto. A garanzia di tali obbligazioni la Società affidataria si impegna a fornire a semplice richiesta di FISE copia della Polizza Assicurativa di R.C. verso terzi, per un massimale pari ad almeno 1.000,000,00 avente validità per tutto il periodo di durata del contratto. La mancata costituzione stipula della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede predetta Polizza Assicurativa sarà motivo di offerta, da parte risoluzione di diritto del Comune, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. 2. L’Appaltatore assume in carico e in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante allo stesso ai sensi di legge nell’espletamento delle attività previste dal presente capitolato, come meglio specificato allo schema di contratto a cui si fa espresso rinvio. 3. Il Comune rimane esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata. La ditta aggiudicataria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività da prestarsi nell’ambito dell’appalto e per l'intera durata del medesimo, mallevando al riguardo il Comune di Fiorano ed i suoi amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa o richiesta anche risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti. Pertanto la ditta aggiudicataria, a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, dovrà comprovare di avere stipulato e in corso di vigenza - con primaria compagnia assicuratrice, presentandone copia all’Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall’espletamento dei servizi formanti oggetto dell’appalto, compresa la conduzione dei locali costituenti l’edificio storico e la struttura museale e delle relative aree e servizi pertinenti, anche esterni, senza eccezioni. Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere: a) massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali. b) le seguenti estensioni: riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) estensione del novero dei terzi al Comune e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo; estensione del novero dei terzi a: - titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché a tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari ai servizi oggetto di affidamento; - appaltatori/subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro; - consulenti amministrativi, tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed ai rispettivi prestatori di lavoro o addetti. estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati della ditta aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell’espletamento dei servizi e dell’attività oggetto dell’appalto; estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose della ditta aggiudicataria ovvero detenute dalla medesima o da persone delle quali la stessa debba rispondere a termini di legge, con sottolimite non inferiore a 200 mila euro; estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e/o custodia; estensione alla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico; estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi; riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) estensione dell’assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro; 4. L'esistenza e la validità della prescritta copertura assicurativa, nei limiti minimi previsti, dovrà essere documentata con deposito di copia delle relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Committenza e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la ditta aggiudicataria si obbliga a produrre copia dei documenti attestanti il rinnovo di validità dell’ anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. 5. Costituirà onere a carico della ditta aggiudicataria, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera la stessa ditta aggiudicataria dalle responsabilità incombenti a termini di legge sulla medesima o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Detta polizza dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata contrattuale. La presentazione della polizza condiziona la stipula del contratto. 6. Per quanto non esplicitato nel presente capitolato e per ulteriori disposizioni, si fa espresso rinvio allo schema di contratto.

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