Common use of Garanzie e responsabilità Clause in Contracts

Garanzie e responsabilità. L’affidatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell’amministrazione comunale relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all’espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse. Sono da ritenersi a carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto affidato. È a carico dell'aggiudicatario l’onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell’appalto. L'affidatario è tenuto a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell’espletamento dell’appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni previste da questo disciplinare. In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.P. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti. Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di Euro 500'000,00. Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi. La polizza dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto affidato. L'affidatario si impegna a presentare all’amministrazione comunale copia delle polizze, e a presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio. L’amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni oggetto di questo disciplinare. L'affidatario solleva il Comune da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate. L'affidatario prima della firma del contratto deve presentare, una dichiarazione della compagnia di assicurazioni, autorizzata all’esercizio del ramo “Responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare, con specifico riferimento ai lavori progettati e, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, la polizza di responsabilità civile professionale di cui all’articolo 24, comma 4 , del codice, a garanzia di nuove spese di progettazione e maggiori costi derivanti da varianti, nonché di danni derivanti da ritardi dovuti alla stessa progettazione esecutiva, con massimale pari a € 250'000,00. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza si intende regolarmente rilasciata se ha specifico riferimento ai lavori progettati e deve garantire quanto indicato all’articolo 269 del Regolamento. Qualora l’amministrazione ritenesse in qualsiasi modo difettoso o inidoneo il servizio espletato oppure rilevasse mancanza nell’adempiere agli obblighi previsti nel presente disciplinare, potrà richiedere al professionista di porre rimedio a tali inconvenienti fissando un termine perentorio. Se errori o necessità di integrazione della progettazione, addebitabili all’opera di progettazione prestata, venissero rilevati durante la fase di realizzazione dell’opera, il professionista si impegna, a semplice richiesta del R.U.P., a inviare immediatamente nel luogo dove i lavori sono in corso una o più persone qualificate affinché provvedano, eventualmente anche sul posto, a correggere gli errori o a integrare gli elaborati progettuali. Qualora l’incaricato non provveda con prontezza ed entro i termini sopra stabiliti a eliminare le deficienze rilevate, sarà facoltà dell’amministrazione avvalersi della garanzia di cui al presente articolo. La garanzia sarà comunque richiesta dall’amministrazione ai sensi del presente articolo anche se il professionista sia intervenuto ad apportare le relative correzioni, nel caso che tale intervento non sia comunque sufficiente a eliminare “in toto” gli effetti del danno verificatosi imputabile all’opera di progettazione espletata. La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 132 — comma 1, lettera e) — del Codice, resesi necessarie in corso di esecuzione. L’incaricato non avrà diritto al riconoscimento di costi addizionali per le correzioni al progetto per gli interventi “sul posto” di cui sopra.

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Garanzie e responsabilità. L’affidatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell’amministrazione comunale relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all’espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse. Sono da ritenersi a carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto affidato. È a carico dell'aggiudicatario dell’affidatario l’onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell’appalto. L'affidatario L’affidatario è tenuto tenuto, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell’espletamento dell’appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni previste da questo disciplinare. In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.P. R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti. Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di Euro 500'000,00€ 300.000,00. Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi. La polizza Le polizze dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto affidato. L'affidatario L’affidatario si impegna a presentare all’amministrazione comunale copia delle polizze, e a presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio. L’amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni oggetto di questo disciplinare. L'affidatario L’affidatario solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate. L'affidatario prima della firma del contratto deve presentare, una dichiarazione della compagnia di assicurazioni, autorizzata all’esercizio del ramo “Responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare, con specifico riferimento ai lavori progettati e, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, la polizza di responsabilità civile professionale di cui all’articolo 24, comma 4 , del codice, a garanzia di nuove spese di progettazione e maggiori costi derivanti da varianti, nonché di danni derivanti da ritardi dovuti alla stessa progettazione esecutiva, con massimale pari a € 250'000,00. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza si intende regolarmente rilasciata se ha specifico riferimento ai lavori progettati e deve garantire quanto indicato all’articolo 269 del Regolamento. Qualora l’amministrazione ritenesse in qualsiasi modo difettoso o inidoneo il servizio espletato oppure rilevasse mancanza nell’adempiere agli obblighi previsti nel presente disciplinare, potrà richiedere al professionista di porre rimedio a tali inconvenienti fissando un termine perentorio. Se errori o necessità di integrazione della progettazione, addebitabili all’opera di progettazione prestata, venissero rilevati durante la fase di realizzazione dell’opera, il professionista si impegna, a semplice richiesta del R.U.P., a inviare immediatamente nel luogo dove i lavori sono in corso una o più persone qualificate affinché provvedano, eventualmente anche sul posto, a correggere gli errori o a integrare gli elaborati progettuali. Qualora l’incaricato non provveda con prontezza ed entro i termini sopra stabiliti a eliminare le deficienze rilevate, sarà facoltà dell’amministrazione avvalersi della garanzia di cui al presente articolo. La garanzia sarà comunque richiesta dall’amministrazione ai sensi del presente articolo anche se il professionista sia intervenuto ad apportare le relative correzioni, nel caso che tale intervento non sia comunque sufficiente a eliminare “in toto” gli effetti del danno verificatosi imputabile all’opera di progettazione espletata. La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 132 — comma 1, lettera e) — del Codice, resesi necessarie in corso di esecuzione. L’incaricato non avrà diritto al riconoscimento di costi addizionali per le correzioni al progetto per gli interventi “sul posto” di cui sopra.

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Garanzie e responsabilità. L’affidatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell’amministrazione comunale relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all’espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse. Sono da ritenersi a carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto affidato. È a carico dell'aggiudicatario l’onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell’appalto. L'affidatario è tenuto a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell’espletamento dell’appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni previste da questo disciplinare. In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.P. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti. Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di Euro 500'000,00. Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi. La polizza dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto affidato. L'affidatario si impegna a presentare all’amministrazione comunale copia delle polizze, e a presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio. L’amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni oggetto di questo disciplinare. L'affidatario solleva il Comune da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate. L'affidatario prima della firma del contratto deve presentare, una dichiarazione della compagnia di assicurazioni, autorizzata all’esercizio del ramo “Responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare, con specifico riferimento ai lavori progettati e, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, la polizza di responsabilità civile professionale di cui all’articolo 24, comma 4 , del codice, a garanzia di nuove spese di progettazione e maggiori costi derivanti da varianti, nonché di danni derivanti da ritardi dovuti alla stessa progettazione esecutiva, con massimale pari a € 250'000,00. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza si intende regolarmente rilasciata se ha specifico riferimento ai lavori progettati e deve garantire quanto indicato all’articolo 269 del Regolamento. Qualora l’amministrazione ritenesse in qualsiasi modo difettoso o inidoneo il servizio espletato oppure rilevasse mancanza nell’adempiere agli obblighi previsti nel presente disciplinare, potrà richiedere al professionista di porre rimedio a tali inconvenienti fissando un termine perentorio. Se errori o necessità di integrazione della progettazione, addebitabili all’opera di progettazione prestata, venissero rilevati durante la fase di realizzazione dell’opera, il professionista si impegna, a semplice richiesta del R.U.P., a inviare immediatamente nel luogo dove i lavori sono in corso una o più persone qualificate affinché provvedano, eventualmente anche sul posto, a correggere gli errori o a integrare gli elaborati progettuali. Qualora l’incaricato non provveda con prontezza ed entro i termini sopra stabiliti a eliminare le deficienze rilevate, sarà facoltà dell’amministrazione avvalersi della garanzia di cui al presente articolo. La garanzia sarà comunque richiesta dall’amministrazione ai sensi del presente articolo anche se il professionista sia intervenuto ad apportare le relative correzioni, nel caso che tale intervento non sia comunque sufficiente a eliminare “in toto” gli effetti del danno verificatosi imputabile all’opera di progettazione espletata. La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 132 — comma 1, lettera e) — del Codice, resesi necessarie in corso di esecuzione. L’incaricato non avrà diritto al riconoscimento di costi addizionali per le correzioni al progetto per gli interventi “sul posto” di cui sopra.

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Garanzie e responsabilità. L’affidatario L’impresa aggiudicataria è il solo la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell’amministrazione comunale delle amministrazioni committenti relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all’espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse. Sono da ritenersi a carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto affidato. È a carico dell'aggiudicatario dell’impresa aggiudicataria l’onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell’appalto. L'affidatario è tenuto L’impresa dovrà disporre, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell’espletamento dell’appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni previste da questo disciplinarecapitolato. In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.P. R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti. Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di Euro 500'000,00€ 1.000.000,00. Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi. La polizza Le polizze dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto affidato. L'affidatario L’impresa si impegna a presentare all’amministrazione comunale committente copia delle polizze, e a presentarepolizze e, a ogni scadenza annuale delle stesse, e la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio. L’amministrazione comunale è manlevata Le amministrazioni committenti sono manlevate da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni oggetto di questo disciplinarecapitolato. L'affidatario L’impresa aggiudicataria solleva il Comune gli enti da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse gli enti dovessero eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate. L'affidatario prima della firma del contratto deve presentare, una dichiarazione della compagnia di assicurazioni, autorizzata all’esercizio del ramo “Responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare, con specifico riferimento ai lavori progettati e, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, la polizza di responsabilità civile professionale di cui all’articolo 24, comma 4 , del codice, a garanzia di nuove spese di progettazione e maggiori costi derivanti da varianti, nonché di danni derivanti da ritardi dovuti alla stessa progettazione esecutiva, con massimale pari a € 250'000,00. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza si intende regolarmente rilasciata se ha specifico riferimento ai lavori progettati e deve garantire quanto indicato all’articolo 269 del Regolamento. Qualora l’amministrazione ritenesse in qualsiasi modo difettoso o inidoneo il servizio espletato oppure rilevasse mancanza nell’adempiere agli obblighi previsti nel presente disciplinare, potrà richiedere al professionista di porre rimedio a tali inconvenienti fissando un termine perentorio. Se errori o necessità di integrazione della progettazione, addebitabili all’opera di progettazione prestata, venissero rilevati durante la fase di realizzazione dell’opera, il professionista si impegna, a semplice richiesta del R.U.P., a inviare immediatamente nel luogo dove i lavori sono in corso una o più persone qualificate affinché provvedano, eventualmente anche sul posto, a correggere gli errori o a integrare gli elaborati progettuali. Qualora l’incaricato non provveda con prontezza ed entro i termini sopra stabiliti a eliminare le deficienze rilevate, sarà facoltà dell’amministrazione avvalersi della garanzia di cui al presente articolo. La garanzia sarà comunque richiesta dall’amministrazione ai sensi del presente articolo anche se il professionista sia intervenuto ad apportare le relative correzioni, nel caso che tale intervento non sia comunque sufficiente a eliminare “in toto” gli effetti del danno verificatosi imputabile all’opera di progettazione espletata. La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 132 — comma 1, lettera e) — del Codice, resesi necessarie in corso di esecuzione. L’incaricato non avrà diritto al riconoscimento di costi addizionali per le correzioni al progetto per gli interventi “sul posto” di cui sopra.

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Garanzie e responsabilità. L’affidatario L’impresa aggiudicataria è il solo la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell’amministrazione comunale relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all’espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse. Sono da ritenersi a carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto affidato. È a carico dell'aggiudicatario dell’impresa aggiudicataria l’onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell’appalto. L'affidatario L’impresa è tenuto tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell’espletamento dell’appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni previste da questo disciplinarecapitolato. In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.P. R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti. Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di Euro 500'000,00€ 1.000.000,00. Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi. La polizza Le polizze dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto affidato. L'affidatario L’impresa si impegna a presentare all’amministrazione comunale copia delle polizze, polizze e a presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio. L’amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni oggetto di questo disciplinarecapitolato. L'affidatario L’impresa aggiudicataria solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate. L'affidatario prima della firma del contratto deve presentare, una dichiarazione della compagnia di assicurazioni, autorizzata all’esercizio del ramo “Responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare, con specifico riferimento ai lavori progettati e, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, la polizza di responsabilità civile professionale di cui all’articolo 24, comma 4 , del codice, a garanzia di nuove spese di progettazione e maggiori costi derivanti da varianti, nonché di danni derivanti da ritardi dovuti alla stessa progettazione esecutiva, con massimale pari a € 250'000,00. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza si intende regolarmente rilasciata se ha specifico riferimento ai lavori progettati e deve garantire quanto indicato all’articolo 269 del Regolamento. Qualora l’amministrazione ritenesse in qualsiasi modo difettoso o inidoneo il servizio espletato oppure rilevasse mancanza nell’adempiere agli obblighi previsti nel presente disciplinare, potrà richiedere al professionista di porre rimedio a tali inconvenienti fissando un termine perentorio. Se errori o necessità di integrazione della progettazione, addebitabili all’opera di progettazione prestata, venissero rilevati durante la fase di realizzazione dell’opera, il professionista si impegna, a semplice richiesta del R.U.P., a inviare immediatamente nel luogo dove i lavori sono in corso una o più persone qualificate affinché provvedano, eventualmente anche sul posto, a correggere gli errori o a integrare gli elaborati progettuali. Qualora l’incaricato non provveda con prontezza ed entro i termini sopra stabiliti a eliminare le deficienze rilevate, sarà facoltà dell’amministrazione avvalersi della garanzia di cui al presente articolo. La garanzia sarà comunque richiesta dall’amministrazione ai sensi del presente articolo anche se il professionista sia intervenuto ad apportare le relative correzioni, nel caso che tale intervento non sia comunque sufficiente a eliminare “in toto” gli effetti del danno verificatosi imputabile all’opera di progettazione espletata. La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 132 — comma 1, lettera e) — del Codice, resesi necessarie in corso di esecuzione. L’incaricato non avrà diritto al riconoscimento di costi addizionali per le correzioni al progetto per gli interventi “sul posto” di cui sopra.

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Garanzie e responsabilità. L’affidatario L’impresa aggiudicataria è il solo la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell’amministrazione comunale delle amministrazioni committenti relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all’espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse. Sono da ritenersi a carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto affidato. È a carico dell'aggiudicatario dell’impresa aggiudicataria l’onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell’appalto. L'affidatario L’impresa è tenuto tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell’espletamento dell’appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni previste da questo disciplinarecapitolato. In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.P. R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti. Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di Euro 500'000,00€ 1.000.000,00. Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi. La polizza Le polizze dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto affidato. L'affidatario L’impresa si impegna a presentare all’amministrazione comunale committente copia delle polizze, e a presentarepolizze e, a ogni scadenza annuale delle stesse, e la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio. L’amministrazione comunale è manlevata Le amministrazioni committenti sono manlevate da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni oggetto di questo disciplinarecapitolato. L'affidatario L’impresa aggiudicataria solleva il Comune gli enti da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse gli enti dovessero eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate. L'affidatario prima della firma del contratto deve presentare, una dichiarazione della compagnia di assicurazioni, autorizzata all’esercizio del ramo “Responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare, con specifico riferimento ai lavori progettati e, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, la polizza di responsabilità civile professionale di cui all’articolo 24, comma 4 , del codice, a garanzia di nuove spese di progettazione e maggiori costi derivanti da varianti, nonché di danni derivanti da ritardi dovuti alla stessa progettazione esecutiva, con massimale pari a € 250'000,00. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza si intende regolarmente rilasciata se ha specifico riferimento ai lavori progettati e deve garantire quanto indicato all’articolo 269 del Regolamento. Qualora l’amministrazione ritenesse in qualsiasi modo difettoso o inidoneo il servizio espletato oppure rilevasse mancanza nell’adempiere agli obblighi previsti nel presente disciplinare, potrà richiedere al professionista di porre rimedio a tali inconvenienti fissando un termine perentorio. Se errori o necessità di integrazione della progettazione, addebitabili all’opera di progettazione prestata, venissero rilevati durante la fase di realizzazione dell’opera, il professionista si impegna, a semplice richiesta del R.U.P., a inviare immediatamente nel luogo dove i lavori sono in corso una o più persone qualificate affinché provvedano, eventualmente anche sul posto, a correggere gli errori o a integrare gli elaborati progettuali. Qualora l’incaricato non provveda con prontezza ed entro i termini sopra stabiliti a eliminare le deficienze rilevate, sarà facoltà dell’amministrazione avvalersi della garanzia di cui al presente articolo. La garanzia sarà comunque richiesta dall’amministrazione ai sensi del presente articolo anche se il professionista sia intervenuto ad apportare le relative correzioni, nel caso che tale intervento non sia comunque sufficiente a eliminare “in toto” gli effetti del danno verificatosi imputabile all’opera di progettazione espletata. La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 132 — comma 1, lettera e) — del Codice, resesi necessarie in corso di esecuzione. L’incaricato non avrà diritto al riconoscimento di costi addizionali per le correzioni al progetto per gli interventi “sul posto” di cui sopra.

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Garanzie e responsabilità. L’affidatario L’impresa aggiudicataria è il solo la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell’amministrazione comunale della società appaltante relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio personale impiegato impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all’espletamento delle prestazioni assunte all'espletamento dell’appalto o a cause a esso connesse. Sono da ritenersi a carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto affidatostesso. È E' a carico dell'aggiudicatario l’onere dell’impresa aggiudicataria l'onere della stipula di apposite polizze assicurative apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) R.C.T. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell’appalto. L'affidatario è tenuto a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell’espletamento dell’appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni previste da questo disciplinare. In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.P. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti. Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di Euro 500'000,00. Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi. La polizza dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto affidato. L'affidatario L’impresa si impegna a presentare all’amministrazione comunale alla società appaltante copia delle polizze, e a presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premiopolizza. L’amministrazione comunale La società appaltante è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni dell’appalto oggetto di questo disciplinarecapitolato. L'affidatario L’impresa aggiudicataria solleva il Comune la società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune la società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. dovesse eventualmente sostenere a tale xxxx titolo saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate. L'affidatario prima della firma del contratto deve presentare, una dichiarazione della compagnia di assicurazioni, autorizzata all’esercizio del ramo “Responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare, con specifico riferimento ai lavori progettati e, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, la polizza di responsabilità civile professionale di cui all’articolo 24, comma 4 , del codice, a garanzia di nuove spese di progettazione e maggiori costi derivanti da varianti, nonché di danni derivanti da ritardi dovuti alla stessa progettazione esecutiva, con massimale pari a € 250'000,00. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza si intende regolarmente rilasciata se ha specifico riferimento ai lavori progettati e deve garantire quanto indicato all’articolo 269 del Regolamento. Qualora l’amministrazione ritenesse in qualsiasi modo difettoso o inidoneo il servizio espletato oppure rilevasse mancanza nell’adempiere agli obblighi previsti nel presente disciplinare, potrà richiedere al professionista di porre rimedio a tali inconvenienti fissando un termine perentorio. Se errori o necessità di integrazione della progettazione, addebitabili all’opera di progettazione prestata, venissero rilevati durante la fase di realizzazione dell’opera, il professionista si impegna, a semplice richiesta del R.U.P., a inviare immediatamente nel luogo dove i lavori sono in corso una o più persone qualificate affinché provvedano, eventualmente anche sul posto, a correggere gli errori o a integrare gli elaborati progettuali. Qualora l’incaricato non provveda con prontezza ed entro i termini sopra stabiliti a eliminare le deficienze rilevate, sarà facoltà dell’amministrazione avvalersi della garanzia di cui al presente articolo. La garanzia sarà comunque richiesta dall’amministrazione ai sensi del presente articolo anche se il professionista sia intervenuto ad apportare le relative correzioni, nel caso che tale intervento non sia comunque sufficiente a eliminare “in toto” gli effetti del danno verificatosi imputabile all’opera di progettazione espletata. La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 132 — comma 1, lettera e) — del Codice, resesi necessarie in corso di esecuzione. L’incaricato non avrà diritto al riconoscimento di costi addizionali per le correzioni al progetto per gli interventi “sul posto” di cui sopra.

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Garanzie e responsabilità. L’affidatario L’impresa aggiudicataria è il solo la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell’amministrazione comunale degli enti relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all’espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse. Sono da ritenersi a carico dell’appaltatore del concessionario gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto affidato. È a carico dell'aggiudicatario dell’impresa aggiudicataria l’onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell’appalto. L'affidatario L’impresa è tenuto tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell’espletamento dell’appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni previste da questo disciplinarecapitolato. In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.P. R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti. Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di Euro 500'000,00€ 10.000.000,00. Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi. La polizza Le polizze dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto affidato. L'affidatario L’impresa si impegna a presentare all’amministrazione comunale agli enti copia delle polizze, e a presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio. L’amministrazione comunale è manlevata Gli enti sono manlevati da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni oggetto di questo disciplinarecapitolato. L'affidatario L’impresa aggiudicataria solleva il Comune gli enti da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse gli enti dovessero eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore del concessionario e, in ogni caso, da questo rimborsate. L'affidatario prima della firma del contratto deve presentareIl concessionario non potrà pretendere dagli enti, una dichiarazione della compagnia di assicurazionisotto qualsiasi forma, autorizzata all’esercizio del ramo “Responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare, con specifico riferimento ai lavori progettati e, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, rimborsi o danni per tutta la durata dei lavori e sino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, la polizza di responsabilità civile professionale di cui all’articolo 24, comma 4 , del codice, a garanzia di nuove spese di progettazione e maggiori costi derivanti da varianti, nonché di danni derivanti da ritardi dovuti alla stessa progettazione esecutiva, con massimale pari a € 250'000,00. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza si intende regolarmente rilasciata se ha specifico riferimento ai lavori progettati e deve garantire quanto indicato all’articolo 269 del Regolamento. Qualora l’amministrazione ritenesse in qualsiasi modo difettoso o inidoneo il servizio espletato oppure rilevasse mancanza nell’adempiere agli obblighi previsti nel presente disciplinare, potrà richiedere chiusura temporanea al professionista di porre rimedio a tali inconvenienti fissando un termine perentorio. Se errori o necessità di integrazione della progettazione, addebitabili all’opera di progettazione prestata, venissero rilevati durante la fase di realizzazione dell’opera, il professionista si impegna, a semplice richiesta del R.U.P., a inviare immediatamente nel luogo dove i lavori sono in corso una o più persone qualificate affinché provvedano, eventualmente anche sul posto, a correggere gli errori o a integrare gli elaborati progettuali. Qualora l’incaricato non provveda con prontezza ed entro i termini sopra stabiliti a eliminare le deficienze rilevate, sarà facoltà dell’amministrazione avvalersi della garanzia di cui al presente articolo. La garanzia sarà comunque richiesta dall’amministrazione ai sensi del presente articolo anche se il professionista sia intervenuto ad apportare le relative correzioni, nel caso che tale intervento non sia comunque sufficiente a eliminare “in toto” gli effetti del danno verificatosi imputabile all’opera di progettazione espletata. La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che transito dell’area sulla quale insiste la stazione appaltante deve sopportare di ricarica disposta dall’ente per le varianti la realizzazione di cui all’articolo 132 — comma 1lavori, lettera e) — del Codice, resesi necessarie in corso eventi o per ragioni di esecuzione. L’incaricato non avrà diritto al riconoscimento di costi addizionali per le correzioni al progetto per gli interventi “sul posto” di cui sopraordine pubblico.

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Garanzie e responsabilità. L’affidatario L’impresa aggiudicataria è il solo la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell’amministrazione comunale relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all’espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse. Sono da ritenersi a carico dell’appaltatore del concessionario gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto affidato. È a carico dell'aggiudicatario dell’impresa aggiudicataria l’onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell’appalto. L'affidatario L’impresa è tenuto tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell’espletamento dell’appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni previste da questo disciplinarecapitolato. In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.P. R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti. Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di Euro 500'000,00€ 10.000.000,00. Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi. La polizza Le polizze dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto affidato. L'affidatario L’impresa si impegna a presentare all’amministrazione comunale copia delle polizze, e a presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio. L’amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni oggetto di questo disciplinarecapitolato. L'affidatario L’impresa aggiudicataria solleva il Comune l’amministrazione comunale da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore del concessionario e, in ogni caso, da questo rimborsate. L'affidatario prima della firma del contratto deve presentareIl concessionario non potrà pretendere dal Comune, una dichiarazione della compagnia di assicurazionisotto qualsiasi forma, autorizzata all’esercizio del ramo “Responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare, con specifico riferimento ai lavori progettati e, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, rimborsi o danni per tutta la durata dei lavori e sino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, la polizza di responsabilità civile professionale di cui all’articolo 24, comma 4 , del codice, a garanzia di nuove spese di progettazione e maggiori costi derivanti da varianti, nonché di danni derivanti da ritardi dovuti alla stessa progettazione esecutiva, con massimale pari a € 250'000,00. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza si intende regolarmente rilasciata se ha specifico riferimento ai lavori progettati e deve garantire quanto indicato all’articolo 269 del Regolamento. Qualora l’amministrazione ritenesse in qualsiasi modo difettoso o inidoneo il servizio espletato oppure rilevasse mancanza nell’adempiere agli obblighi previsti nel presente disciplinare, potrà richiedere chiusura temporanea al professionista di porre rimedio a tali inconvenienti fissando un termine perentorio. Se errori o necessità di integrazione della progettazione, addebitabili all’opera di progettazione prestata, venissero rilevati durante la fase di realizzazione dell’opera, il professionista si impegna, a semplice richiesta del R.U.P., a inviare immediatamente nel luogo dove i lavori sono in corso una o più persone qualificate affinché provvedano, eventualmente anche sul posto, a correggere gli errori o a integrare gli elaborati progettuali. Qualora l’incaricato non provveda con prontezza ed entro i termini sopra stabiliti a eliminare le deficienze rilevate, sarà facoltà dell’amministrazione avvalersi della garanzia di cui al presente articolo. La garanzia sarà comunque richiesta dall’amministrazione ai sensi del presente articolo anche se il professionista sia intervenuto ad apportare le relative correzioni, nel caso che tale intervento non sia comunque sufficiente a eliminare “in toto” gli effetti del danno verificatosi imputabile all’opera di progettazione espletata. La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che transito dell’area sulla quale insiste la stazione appaltante deve sopportare di ricarica disposta dall’ente per le varianti la realizzazione di cui all’articolo 132 — comma 1lavori, lettera e) — del Codice, resesi necessarie in corso eventi o per ragioni di esecuzione. L’incaricato non avrà diritto al riconoscimento di costi addizionali per le correzioni al progetto per gli interventi “sul posto” di cui sopraordine pubblico.

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Garanzie e responsabilità. L’affidatario L’impresa aggiudicataria è il solo la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell’amministrazione comunale relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all’espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse. Sono da ritenersi a carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto affidato. È a carico dell'aggiudicatario dell’impresa aggiudicataria l’onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell’appalto. L'affidatario L’impresa è tenuto tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell’espletamento dell’appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni previste da questo disciplinarecapitolato. In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.P. R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti. Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di Euro 500'000,00€ 1.000.000,00. Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi. La polizza dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto affidato. L'affidatario L’impresa si impegna a presentare all’amministrazione comunale copia delle polizze, e a presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio. L’amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni oggetto di questo disciplinarecapitolato. L'affidatario L’impresa aggiudicataria solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate. L'affidatario prima della firma del contratto deve presentare, una dichiarazione della compagnia di assicurazioni, autorizzata all’esercizio del ramo “Responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare, con specifico riferimento ai lavori progettati e, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, la polizza di responsabilità civile professionale di cui all’articolo 24, comma 4 , del codice, a garanzia di nuove spese di progettazione e maggiori costi derivanti da varianti, nonché di danni derivanti da ritardi dovuti alla stessa progettazione esecutiva, con massimale pari a € 250'000,00. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza si intende regolarmente rilasciata se ha specifico riferimento ai lavori progettati e deve garantire quanto indicato all’articolo 269 del Regolamento. Qualora l’amministrazione ritenesse in qualsiasi modo difettoso o inidoneo il servizio espletato oppure rilevasse mancanza nell’adempiere agli obblighi previsti nel presente disciplinare, potrà richiedere al professionista di porre rimedio a tali inconvenienti fissando un termine perentorio. Se errori o necessità di integrazione della progettazione, addebitabili all’opera di progettazione prestata, venissero rilevati durante la fase di realizzazione dell’opera, il professionista si impegna, a semplice richiesta del R.U.P., a inviare immediatamente nel luogo dove i lavori sono in corso una o più persone qualificate affinché provvedano, eventualmente anche sul posto, a correggere gli errori o a integrare gli elaborati progettuali. Qualora l’incaricato non provveda con prontezza ed entro i termini sopra stabiliti a eliminare le deficienze rilevate, sarà facoltà dell’amministrazione avvalersi della garanzia di cui al presente articolo. La garanzia sarà comunque richiesta dall’amministrazione ai sensi del presente articolo anche se il professionista sia intervenuto ad apportare le relative correzioni, nel caso che tale intervento non sia comunque sufficiente a eliminare “in toto” gli effetti del danno verificatosi imputabile all’opera di progettazione espletata. La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 132 — comma 1, lettera e) — del Codice, resesi necessarie in corso di esecuzione. L’incaricato non avrà diritto al riconoscimento di costi addizionali per le correzioni al progetto per gli interventi “sul posto” di cui sopra.

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