GESTIONE DELL’AZIENDA Clausole campione

GESTIONE DELL’AZIENDA. L’affittuario si impegna a gestire i rami d’azienda sotto l'insegna che li contraddistinguono, senza modificarne l’attuale destinazione e conservando l’efficienza dell’organizzazione e le dotazioni come risultanti dagli inventari già sopra allegato sotto le lettere "A" e “B”. L’affittuario si obbliga ad accettare istruzioni, indicazioni e raccomandazioni che l’affittante intendesse dare al fine del servizio gestito, a mantenere i locali e le loro pertinenze in ordine e pulizia, ad evitare rumori molesti, a garantire l’apertura dei locali negli orari prescritti. In particolare l'affittuario si impegna: - a provvedere alla pulizia dei locali del bar, del magazzino e dei servizi sia durante il periodo di apertura al pubblico che con cadenza almeno quindicinale durante il periodo di chiusura; - a provvedere alla chiusura serale dei 4 cancelli del parco termale su via Marconi e Viale delle Terme (l’apertura della mattina sarà effettuata dal personale delle Terme); - ad utilizzare per il rifornimento di merci (cibi, bevande, dotazioni varie) allo Chalet esclusivamente l’ingresso carrabile posto su Viale delle Terme ed ubicato nelle immediate vicinanze dello Chalet stesso. Tale ingresso è da utilizzare esclusivamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di scarico merci ed è esplicitamente vietata la sosta prolungata di auto, furgoni ed altri veicoli; - ad utilizzare per il rifornimento di merci (cibi, bevande, dotazioni varie) al Chiosco della piscina esclusivamente l’ingresso carrabile posto su Viale Regina Xxxxxxxxxx s.n.c. ed ubicato accanto alla piscina termale coperta. Tale ingresso è da utilizzare esclusivamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di scarico merci ed è esplicitamente vietata la sosta prolungata di auto, furgoni ed altri veicoli; - a conferire i Rifiuti Solidi Urbani derivanti dalle attività del Chiosco e dello Chalet esclusivamente nei cassonetti ubicati all’esterno del parco termale, senza utilizzare i cassonetti delle Terme; - ad esercitare la normale diligenza nella sorveglianza delle strutture suddette, segnalando tempestivamente alle Terme eventuali anomalie, guasti o problemi di qualsiasi genere; - ad evitare che il proprio personale si trovi a passare o sostare in aree vietate al pubblico dello stabilimento termale (aree tecniche, impianti ecc.); - a provvedere alla pulizia della pista da ballo e degli spazi adiacenti lo Chalet ed il Chiosco piscina; - a far indossare sempre le divise ai propri dipen...
GESTIONE DELL’AZIENDA. L’Affittuaria, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2562 c.c., gestirà l’Azienda con la diligenza del buon padre di famiglia, in conformità alla sua attuale destinazione economica, impegnandosi nel concreto a mantenere inalterata la consistenza dei beni aziendali, sia materiali che immateriali, nonché a non variare l’organizzazione dei processi produttivi così come descritta ed allegata al n. e di gestire con mezzi finanziari adeguati l’esercizio industriale, senza sviamento o perdita in genere, di clientela e di avviamento che possa dipendere da particolari negligenze escluse, pertanto, quelle situazioni negative dipendenti dall’andamento del mercato. L’Affittuaria si impegna, in particolare, ad adempiere alle prescrizioni di legge applicabili all’Azienda e alla sua attività, salvi gli obblighi previsti dalla legge a carico della Locatrice. La Locatrice, anche attraverso gli organi della procedura fallimentare e/o con professionisti incaricati da questa ultima, si riserva la facoltà di verificare o far verificare ogni qualvolta lo riterrà necessario, a proprie spese, lo stato e la consistenza dei beni compresi nell’Azienda. La affittuaria si impegna sin da ora a consentire tali accessi pena la immediata risoluzione del presente contatto. Alla Locatrice è riservato, quindi, il diritto di ispezione che deve intendersi oltre che sui beni, anche sui dati e le informazioni gestionali relative alla azienda affittata. La Affittuaria si impegna, pertanto, a trasmettere al curatore fallimentare ogni documentazione, anche contabile, ritenuta necessaria ai fini dell’esercizio del diritto di ispezione previsto dall’art. 104 bis L.F. L’Affittuaria si impegna, inoltre, a consentire al curatore o suoi delegati l’accesso, ogniqualvolta sia richiesto, per far visionare l’azienda a potenziali interessati all’acquisto mediante procedura competitiva.
GESTIONE DELL’AZIENDA. L’affittuario si impegna a gestire l’azienda con la diligenza del buon padre di famiglia, senza modificarne l’attuale destinazione e conservando l’efficienza dell’organizzazione, degli impianti nonché delle dotazioni tutte. Le parti convengono che sarà causa di risoluzione del presente contratto, oltre che la cessazione dell’attività o la mancata gestione da parte dell’Affittuario, anche la cattiva gestione che non consentisse di conservare in efficienza l’organizzazione e le dotazioni dell’azienda.
GESTIONE DELL’AZIENDA. 5.1 L'Affittuaria si impegna a condurre l'azienda ricevuta in affitto ed oggetto del presente accordo senza modificarne l'attuale destinazione e conservando l'efficienza dell'organizzazione.
GESTIONE DELL’AZIENDA. L'affittuario ha l'obbligo di gestire l'azienda senza modificarne la destinazione iniziale e di esercitare l’attività avvalendosi esclusivamente della ditta del concedente1 (la ditta è il nome utilizzato da Casa Artusi per l’esercizio dell’impresa e può coincidere con la denominazione “Casa Artusi”). Egli ha l’obbligo di provvedere alla conservazione del valore e dell’efficienza degli impianti (nonché dell’efficienza dell’organizzazione), assumendo a suo esclusivo carico le utenze, le spese per la manutenzione ordinaria, comprese le spese per la sostituzione e il rinnovo degli impianti, che si rendessero necessarie per mantenere la funzionalità dell’azienda affittata, assicurandosi che l’azienda conservi le stesse qualità che possedeva al momento in cui gli è stata affittata.
GESTIONE DELL’AZIENDA. Il Comune garantisce il pieno e pacifico godimento dell’azienda, in particolare s'impegna a sollevare l’affittuario da ogni e qualsiasi responsabilità per debiti, impegni ed altri oneri relativi all'azienda stessa, nascenti da cause anteriori all'inizio della locazione. Gli utili ricavabili e derivanti dalla gestione del complesso aziendale saranno di totale spettanza ed esclusivo vantaggio dell’affittuario. Tutti i debiti e i crediti afferenti l’esercizio dell’azienda concessa in affitto, sorti posteriormente alla data di inizio del presente contratto sono rispettivamente a carico ed a favore dell’affittuario.
GESTIONE DELL’AZIENDA. 9. La Comodataria è tenuta ad esercitare l’Azienda, diventandone l’ente gestore, sotto la denominazione “Scuola per l’infanzia paritaria …”.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.