Gestione delle crisi Clausole campione

Gestione delle crisi. Le parti firmatarie ribadiscono l'esigenza di evitare che gli annunciati tagli dei costi si traducano solo in riduzione dei servizi e non in processi di qualificazione della spesa, salvaguardando la congruità dei corrispettivi alle imprese, la tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori nel rispetto di una qualità del servizio comunque adeguata ad un servizio di pubblica utilità, in particolare in ambienti a rischio come sanità, scuola, ecc. Per evitare tali situazioni è necessario prevedere un tavolo permanente di confronto con i Ministeri interessati che svolga un ruolo di monitoraggio delle stesse, individuando percorsi alternativi nell'ottica di salvaguardare e qualificare l'occupazione e le strutture imprenditoriali. Le parti riconoscono che gli ammortizzatori sociali in deroga hanno consentito di affrontare i riflessi occupazionali che hanno caratterizzato il mercato del lavoro negli ultimi mesi, per effetto della crisi economica e finanziaria che ha indotto la committenza ad attuare continui interventi di riduzione e soppressione dei servizi. Considerato che le stime circa la ripresa risultano ancora incerte e che la manovra finanziaria prevede interventi che avranno ricadute anche sulla committenza pubblica, con conseguente indebolimento del mercato del lavoro nei prossimi anni, le parti, in attesa dei lavori per l'annunciata riforma degli ammortizzatori sociali, concordano sulla necessità di rifinanziare gli ammortizzatori sociali in deroga, per non privare il settore di un adeguato sistema di protezione sociale.
Gestione delle crisi. Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere la pace e la sicurezza internazionali anche tramite l'accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda che istituisce un quadro per la partecipazione della Nuova Zelanda alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'Unione europea, firmato a Bruxelles il 18 aprile 2012.
Gestione delle crisi. Qualora nel corso del periodo di validità del presente accordo occorressero fatti connessi, collegati o causati ad una Parte che fossero ritenuti lesivi del buon nome e della reputazione dell'altra Parte, è prevista l'immediata sospensione di tutte le attività e l'avvio di un tavolo congiunto per la gestione della crisi. È nei compiti del tavolo prendere ogni iniziativa possibile, compresa la modifica o l'annullamento di parte delle condizioni e degli impegni del presente accordo, al fine del superamento della crisi. Esempio di articolo nel contratto per la gestione delle crisi legate al brand
Gestione delle crisi. Coinvolgimento reciproco nel dispositivo di crisi sul posto, evacuazione reciproca.
Gestione delle crisi. Il contratto di secondo livello «gestionale» è già conosciuto nell’ambito delle relazioni sindacali del nostro paese, molto diffuso soprattutto nei periodi di crisi come quello che stiamo vivendo.
Gestione delle crisi dalla riduzione di personale alle garanzie occupazionali CRISI 32% 23% 16% 2015-16 2017 2018

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).