Gli "appalti pubblici Clausole campione

Gli "appalti pubblici sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o piu' operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice.
Gli "appalti pubblici. L’art. 645 del Codice civile libico stabilisce la natura dell’appalto definendolo quel contratto in forza del quale una delle parti contraenti si impegna a realizzare un lavoro o a prestare un servizio, a fronte della retribuzione che l’altra parte contraente si obbliga a corrispondere. Per quanto riguarda il rifornimento dei materiali, l’art. 646 afferma che l’appaltatore può decidere di assicurare esclusivamente il suo lavoro, lasciando al committente la responsabilità della fornitura dei materiali che egli utilizza nel compimento dell’opera. L'appaltatore può, secondo quanto stabilito dall’art. 647, del Codice civile, decidere di provvedere anche ai materiali, oltre che al proprio lavoro, in tal caso assumendosene la responsabilità e garantendo la loro buona qualità al committente. Quando i materiali sono predisposti dal committente, l’appaltatore si limita alla cura per la loro conservazione, ad usarli con abilità tecnica e a restituire qualsiasi rimanenza o eccedenza. Se parte dei materiali diventa inadatta all'uso, a causa della negligenza o della mancanza di abilità professionale dell’appaltatore oppure dell’imperizia questi è tenuto a rimborsare al proprietario il valore della merce sulla base del costo di mercato della stessa, ai sensi dell’art. 648 cod. civ.. Ulteriore obbligazione dell’appaltatore è quella di fornire a sue spese, in assenza di diverse pattuizioni contrattuali con il committente, gli attrezzi e gli strumenti necessari per la prestazione del lavoro. Nel caso in cui l’appaltatore, nel corso dell’esecuzione, realizzi il lavoro in un modo difettoso o contrario all’accordo, il committente può ordinare di sospendere i lavori, per un periodo ragionevole di tempo da lui fissato, in modo da permettergli di modificare le modalità di realizzazione dell’opera. Se dopo la scadenza di un tale periodo l’appaltatore non ha realizzato l’opera secondo la regola dell’arte, il committente può richiedere la risoluzione del contratto o consegnare le opere ad un altro appaltatore al costo del primo. La risoluzione immediata del contratto può, tuttavia, essere richiesta senza ritardi, in base all’art 649, cod. civ., quando risulta impossibile la rettifica delle modalità di esecuzione del lavoro. Il progettista e l'appaltatore sono insieme e separatamente responsabili per un periodo di 10 anni per la rovina totale o parziale delle costruzioni o di altri impianti permanenti da loro edificati, anche se tale distruzione è dovuta alla struttura del terreno, ...
Gli "appalti pubblici. 1.1. Cosa sono e come funzionano gli appalti pubblici - La pubblicaamministrazione, al fine di poterrealizzaredeilavori,diacquistaredeibeni o di erogare dei servizi, non sempre ha la possibilità di spendere del denaro in autonomia, così come lo potrebbe fare un’impresa privata, o come viene comunemente fatto dal privato cittadino. Le imprese private e i cittadini infatti, non solo spendono del denaro che gli appartiene, ma spendono o investono i loro soldi in acquisti che, di norma, hanno una ricaduta del tutto personale. Viceversa, ogni organizzazione pubblica, possedendo denaro pubblico, non solo è tenuta a rendicontare la propria attività quotidiana secondo il principio dell’«accountability» [9], ma ha altresì il compito di redistribuire la ricchezza che amministra alla cittadinanza.

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  • Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L’Autorità verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Autorità, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, restando inteso che l’Autorità, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a) comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.