INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE. 18.1 Ogni violazione delle obbligazioni assunte dal Cliente, darà diritto ad ETINET di considerare risolto il presente Contratto qualora il Cliente non abbia provveduto ad adempiere entro 15 giorni dal ricevimento di formale diffida, da inviarsi, a cura dell’altra Parte, a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC.
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE. È fatto obbligo al soggetto contraente di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte di Committente purché per attività inerenti il servizio affidato. Qualora il soggetto contraente non ottemperi, nello svolgimento del servizio, alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare, nei documenti di gara o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dalla Committente, quest'ultima procede, a mezzo PEC, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle obbligazioni contrattuali entro un termine perentorio, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso. In difetto, la Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto. Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ articolo 8. Il contratto può altresì essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi: • ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superiore a 30 (trenta) giorni; • quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina regolante la cessione del contratto ed il subappalto; • quando risulti non rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e o gestionali richieste; Il committente si riserva la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile, o dell’art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso. In tale ipotesi, non sarà riconosciuto al soggetto incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell’inadempimento. Con la risoluzione sorge in capo al Committente il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno del soggetto contraente inadempiente. Al soggetto contraente inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute da Committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto, mentre nulla comporta nel caso di minori spese....
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE. 1. Il contratto di mutuo: natura e rapporto con la categoria dei contratti a prestazioni corrispettive
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE. 12.1 Le C.S.V.C. disciplineranno tutte le forniture dei PRODOTTI effettuate da Xxxxx Superfos al COMPRATORE sino alla loro risoluzione o sostituzione con altre condizioni contrattuali.
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE. 20.1 Ogni violazione delle obbligazioni assunte dal Cliente, darà diritto ad ETINET di considerare risolto il presente Contratto qualora il Cliente non abbia provveduto ad adempiere entro 15 giorni dal ricevimento di formale diffida, da inviarsi, a cura dell’altra Parte, a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC. 18.2 Il presente Xxxxxxxxx si intenderà automaticamente risolto nel caso in cui l’una o l’altra delle Parti venga sottoposta a procedura concorsuale, cessi l’attività ovvero sia posta in stato di liquidazione anche volontaria, ovvero sia occorso il rinvio a giudizio o condanna di un rappresentante del Cliente per delitti relativi alla gestione d'impresa che, per la loro natura e gravità incidano sull'affidabilità e moralità del Cliente stesso siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine e/o quella di ETINET.
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE. Fatto salvo ogni diritto o rimedio di cui ILTI possa disporre in base al Contratto o alla legge e fatto salvo il risarcimento del danno, senza determinare in capo a ILTI responsabilità di alcun genere, ILTI avrà il diritto di risolvere il Contratto o parte di esso con effetti immediati ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 CC, previa comunicazione scritta all’Acquirente, e nel caso:
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE. Fatto salvo ogni diritto o rimedio di cui Philips Lighting Italy possa disporre in base al Contratto o alla legge e fatto salvo il risarcimento del danno, senza determinare in capo a Philips Lighting Italy responsabilità di alcun genere, Philips Lighting Italy avrà il diritto di risolvere il Contratto o parte di esso con effetti immediati ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 CC, previa comunicazione scritta all’Acquirente, e nel caso:
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE. Fatto salvo ogni diritto o rimedio di cui WALVOIL possa disporre in base al Contratto o alla legge e fatto salvo il risarcimento del danno, senza determinare in capo a WALVOIL responsabilità di alcun genere, WALVOIL avrà il diritto di risolvere il Contratto o parte di esso con effetti immediati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., previa comunicazione scritta all’Acquirente, e nel caso: (a) L’Acquirente violi o non adempia una qualsivoglia delle obbligazioni del Contratto ed in particolare: i) le sue obbligazioni di pagamento, come all’articolo 3; ii) alle obbligazioni che riguardano diritti su software, documentazione e proprietà intellettuale come da articolo 6; iii) alle obbligazioni che riguardano la confidenzialità come da articolo 10; (b) vengano instaurati nei confronti dell’Acquirente procedimenti dovuti a insolvenza, fallimento, ristrutturazione, liquidazione o cessazione, o se, volontariamente o involontariamente, sia nominato un trustee o sia proposto un concordato o cessioni nei confronti dei creditori, o (c) il controllo o l’azionariato della società dell’Acquirente cambi. Al verificarsi di uno degli eventi sopra menzionati, tutti i pagamenti che debbano essere eseguiti dall’Acquirente in base al Contratto diverranno esigibili. Nel caso di cessazione o risoluzione del Contratto, le condizioni generali destinate a esplicare ulteriori effetti, continueranno ad essere efficaci.
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE. Il mancato pagamento, anche parziale, del canone mensile o degli oneri accessori, entro 20 giorni dai rispettivi termini pattuiti, come pure la mutata destinazione d'uso dei locali, costi- tuiscono inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 e ss. C.C..
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE. In caso di inadempimento o di eventuali irregolarità accertate in sede di verifica dal soggetto deputato al controllo, il Commissario o la struttura subentrante provvederà ad adottare ogni utile iniziativa affinché il soggetto attuatore provveda alla loro rettifica o rimozione. In presenza di accertate gravi irregolarità, il S.P.R.S.I. potrebbe decadere in tutto o in parte dal finanziamento assegnato con obbligo di restituzione di quanto eventualmente già percepito.