INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE Clausole campione

INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE. 18.1 Ogni violazione delle obbligazioni assunte dal Cliente, darà diritto ad ETINET di considerare risolto il presente Contratto qualora il Cliente non abbia provveduto ad adempiere entro 15 giorni dal ricevimento di formale diffida, da inviarsi, a cura dell’altra Parte, a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC.
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE. È fatto obbligo all’Affidatario di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte della Stazione appaltante purché per attività inerenti il Servizio affidato. Qualora l’Affidatario non ottemperi, nello svolgimento del Servizio, alle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare, nei documenti di gara o alle indicazioni e direttive che possano essere impartite dal Comune di Napoli, quest'ultimo procede, a mezzo PEC, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle obbligazioni contrattuali entro un termine perentorio, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso. In difetto, il Comune di Napoli potrà procedere alla risoluzione del contratto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile, in caso di grave inadempimento e di penali per un importo pari al 10% del valore del contratto, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l’Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell’Aggiudicatario stesso nell’espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto. Costituiscono motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile (clausola risolutiva espressa) le seguenti fattispecie: - sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; - falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni; - interdizione, sulla base dell’informativa Antimafia emessa dalla Prefettura, per l’Aggiudicatario provvisorio o il contraente; - accertamento dell’impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa; - inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro oggetto che intervenga a quals...
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE. L’UIBM ha facoltà di risolvere il presente Contratto ex art. 1456 cod. civ. nelle seguenti ipotesi:
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE. 1. Il contratto di mutuo: natura e rapporto con la categoria dei contratti a prestazioni corrispettive
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE. In caso di inadempimento o di eventuali irregolarità accertate in sede di verifica dal soggetto deputato al controllo, il Commissario o la struttura subentrante provvederà ad adottare ogni utile iniziativa affinché il soggetto attuatore provveda alla loro rettifica o rimozione. In presenza di accertate gravi irregolarità, il S.P.R.S.I. potrebbe decadere in tutto o in parte dal finanziamento assegnato con obbligo di restituzione di quanto eventualmente già percepito.
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE. Fatto salvo ogni diritto o rimedio di cui Philips Lighting Italy possa disporre in base al Contratto o alla legge e fatto salvo il risarcimento del danno, senza determinare in capo a Philips Lighting Italy responsabilità di alcun genere, Philips Lighting Italy avrà il diritto di risolvere il Contratto o parte di esso con effetti immediati ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 CC, previa comunicazione scritta all’Acquirente, e nel caso:
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE. MA FG 0 02
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE. La licenza contenuta nel presente Contratto decadrà automaticamente e senza preavviso qualora il licenziatario manchi di rispettare una delle disposizioni del Contratto. In caso di risoluzione, il licenziatario deve immediatamente cessare l’utilizzo delle immagini, distruggerle o, dietro richiesta del cessionario, restituirle a quest’ultimo, e inoltre eliminare o rimuovere le immagini dalle proprie sedi, sistemi di computer e supporti di memorizzazione (elettronici o fisici).
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE. 12.1 Le C.S.V.C. disciplineranno tutte le forniture dei PRODOTTI effettuate da Xxxxx Superfos al COMPRATORE sino alla loro risoluzione o sostituzione con altre condizioni contrattuali.
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE. 20.1 Ogni violazione delle obbligazioni assunte dal Cliente, darà diritto ad ETINET di considerare risolto il presente Contratto qualora il Cliente non abbia provveduto ad adempiere entro 15 giorni dal ricevimento di formale diffida, da inviarsi, a cura dell’altra Parte, a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC. 18.2 Il presente Xxxxxxxxx si intenderà automaticamente risolto nel caso in cui l’una o l’altra delle Parti venga sottoposta a procedura concorsuale, cessi l’attività ovvero sia posta in stato di liquidazione anche volontaria, ovvero sia occorso il rinvio a giudizio o condanna di un rappresentante del Cliente per delitti relativi alla gestione d'impresa che, per la loro natura e gravità incidano sull'affidabilità e moralità del Cliente stesso siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine e/o quella di ETINET.