Indennità di trasferimento Clausole campione

Indennità di trasferimento. Il dipendente non può essere trasferito se non per comprovate ragio- ni tecniche ed organizzative. Ricorre l’ipotesi di trasferimento quando il dipendente viene destinato ad altra sede abituale di lavoro dello stesso Consorzio che renda neces- sario il cambiamento di residenza anagrafica. Il trasferimento deve essere comunicato dal Consorzio al dipendente con preavviso di mesi sei. Qualora improrogabili esigenze di trasferimento non consentano al Consorzio di concedere il preavviso di cui al precedente comma, al dipendente che deve prendere servizio presso altra sede del Consorzio prima di sei mesi, verrà corrisposto, nei limiti della minor durata del perio- do di preavviso, il trattamento di trasferta. Al dipendente trasferito spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto suo, della sua famiglia e delle masserizie, con i mezzi convenuti col Consorzio, maggiorate del 10%. Qualora il trasferimento comporti un maggior onere per la pigione, a parità di condizioni d’alloggio, al dipendente trasferito spetta il rimborso di tale maggiore spesa. Detto rimborso compete anche in caso di trasferimento da alloggio con- sorziale calcolandosi in tale ipotesi il predetto maggiore onere sulla base della differenza tra l’importo della nuova pigione e l’importo dei canoni di affitto vigenti nel luogo di provenienza, a parità di condizioni di alloggio. Il dipendente trasferito ha diritto, in tutti i casi di cessazione del rap- porto di lavoro, escluso quello per dimissioni volontarie rassegnate entro i cinque anni successivi alla data dal trasferimento, al rimborso di cui al 5° comma per il ritorno nel luogo di provenienza, purché sia effettuato entro sei mesi dalla cessazione del rapporto. Le parti si danno atto che non ricorre l’ipotesi di trasferimento in tutti i casi di cambiamento della sede degli uffici del Consorzio e che, pertanto, in tali ipotesi non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
Indennità di trasferimento. Il dipendente non può essere trasferito se non per comprovate ragioni tecniche ed organizzative. Ricorre l'ipotesi di trasferimento quando il dipendente viene destinato ad altra sede abituale di lavoro dello stesso Consorzio che renda necessario il cambiamento di residenza anagrafica. Il trasferimento deve essere comunicato dal Consorzio al dipendente con preavviso di mesi sei. Qualora improrogabili esigenze di trasferimento non consentano al Consorzio di concedere il preavviso di cui al precedente comma, al dipendente che deve prendere servizio presso altra sede del Consorzio prima di sei mesi, verrà corrisposto, nei limiti della minor durata del periodo di preavviso, il trattamento di trasferta. Al dipendente trasferito spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto suo, della sua famiglia e delle masserizie, con i mezzi convenuti col Consorzio, maggiorate del 10%. Qualora il trasferimento comporti un maggior onere per la pigione, a parità di condizioni d'alloggio, al dipendente trasferito spetta il rimborso di tale maggiore spesa. Detto rimborso compete anche in caso di trasferimento da alloggio consorziale calcolandosi in tale ipotesi il predetto maggiore onere sulla base della differenza tra l'importo della nuova pigione e l'importo dei canoni di affitto vigenti nel luogo di provenienza, a parità di condizioni di alloggio. Il dipendente trasferito ha diritto, in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, escluso quello per dimissioni volontarie rassegnate entro i cinque anni successivi alla data del trasferimento, al rimborso di cui al 5º comma per il ritorno nel luogo di provenienza, purchè sia effettuato entro sei mesi dalla cessazione del rapporto. Le parti si danno atto che non ricorre l'ipotesi di trasferimento in tutti i casi di cambiamento della sede degli uffici del Consorzio e che, pertanto, in tali ipotesi non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
Indennità di trasferimento. I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità: A) al lavoratore che non sia capo-famiglia: 1. il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve; 2. il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio; 3. il rimborso dell’eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi; B) al lavoratore che sia capo-famiglia o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti: 1. il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per sé e per le persone di famiglia; 2. il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio o bagaglio; 3. il rimborso dell’eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi. Il trasferimento dei lavoratori che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico. In tali ipotesi, ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell’eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.
Indennità di trasferimento. L'operaio non può essere trasferito se non per comprovate ragioni tecniche ed organizzative. Ricorre l'ipotesi di trasferimento quando il dipendente viene destinato ad altra sede abituale di lavoro dello stesso Consorzio che renda necessario il cambiamento di residenza anagrafica. Il trasferimento deve essere comunicato dal Consorzio al dipendente con preavviso di mesi
Indennità di trasferimento. Nel caso di trasferimento individuale disposto dall’azienda in applicazione dell’art. 45 (Trasferimenti) del presente CCNL, al lavoratore compete:
Indennità di trasferimento. Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’Art. 73 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003,
Indennità di trasferimento. 3.5.1 In caso di trasferimento per esigenze di servizio disposto dall’Azienda, al dipendente verrà assicurato il seguente trattamento: a) un preavviso di 20 giorni; b) il rimborso delle spese di viaggio nella classe di cui al punto sulle missioni; c) il rimborso delle spese preventivamente concordate con l’Azienda per il trasporto degli effetti familiari (mobilia, masserizie, bagagli), ovvero qualora non vi sia il trasporto effettivo, il pagamento da parte dell’Azienda di un importo corrispondente alle spese che il dipendente avrebbe sostenuto per l’effettivo trasporto; d) una indennità di trasferimento pari a 10 quote giornaliere di retribuzione. 3.5.2 Quanto previsto dai punti c) e d) sopra dovrà essere corrisposto al dipendente entro il mese successivo a quello del trasferimento.
Indennità di trasferimento. .1 In relazione alla disposizione di cui all’art. 42 del CCNL 14/9/2000, relativa alla fattispecie del trasferimento del personale ad altra sede per motivi organizzativi o di servizio, qualora questo comporti il cambio della residenza, l’importo della indennità di trasferimento prevista da detta norma contrattuale, che grava sulle risorse previste nel bilancio dell’Ente per tale specifica finalità, è determinato nella misura corrispondente a tre mensilità che diventano cinque nel caso in cui il dipendente si trasferisca con la famiglia.
Indennità di trasferimento. Per i trasferimenti disposti nei confronti del Personale inquadrato nelle Aree Professionali e nei Quadri direttivi di 1° e 2° livello, a fronte di esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’Azienda, in località distanti più di 30 Km dalla precedente unità operativa o, comunque, oltre i 45 km dalla località di residenza, viene riconosciuta sempre che vi siano maggiori oneri, un’indennità stabilita nell’importo minimo di € 100,00 mensili, corrisposta nella misura di 1/22 per ogni giornata di effettiva presenza lavorativa.
Indennità di trasferimento. 1. Al dirigente trasferito per motivi organizzativi in una sede diversa e distante oltre 50 Km. da quella di appartenenza e di residenza anagrafica, deve essere corrisposta una indennità una tantum pari a quattro mensilità del trattamento economico fondamentale in godimento. 2. Al dirigente competono anche: a) il rimborso delle spese documentate di viaggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado), nonché il rimborso delle spese documentate di trasporto degli effetti personali (mobilio, bagaglio ecc.);