Indennità di mensa. (CCNL 28 luglio 1989) A partire dall'1-1-1990, le aziende corrispondono a ciascun agente un'indennità di mensa pari a 32.000, lire mensili, da ricomprendersi nella retribuzione normale di cui all'art. 1 del C.C.N.L. 12-3-1980. L'importo predetto assorbe il valore dell'indennità minima mensile di cui all'art. 11 del C.C.N.L. 23-7-1976, quale consolidato alla data del 31 dicembre 1989 per effetto dei progressivi riproporzionamenti della originaria percentuale dell'1,50%. L'assorbimento di cui sopra non potrà superare la misura mensile di lire 3.550.
Indennità di mensa. 1. Nelle more dell’attivazione delle procedure di istituzione del servizio mensa o dell’erogazione dei buoni pasto, al dipendente viene corrisposta un’indennità di mensa giornaliera pari a € 10,33 lorde con le modalità di cui all’art. 104.
Indennità di mensa. Gli Enti, tenuto conto delle caratteristiche dell’organizzazione del servizio, della distribuzione dell’orario di lavoro, istituiscono, previa contrattazione, delle modalità di fruizione, con le rappresentanze sindacali, un servizio mensa, con servizio diretto, o mediante convenzione con terzi oppure l’adozione di buoni pasto o ticket restaurant. Il servizio mensa, comunque costituito, spetta a tutti i lavoratori che effettuano rientri pomeridiani non inferiori alle due ore. L’azienda si riserva il controllo sul corretto utilizzo dei buoni pasto. Nel caso in cui è istituito il servizio mensa è prevista una partecipazione dei dipendenti al costo del pasto pari ad un terzo. Il servizio è attribuito per ciascun giorno di prestazione effettiva di lavoro, e il suo costo non costituisce elemento retributivo con effetti su altri istituti retributivi contrattuali. Il contributo per il pasto non è monetizzabile.
Indennità di mensa. 1. L’indennità di mensa viene corrisposta nella misura di euro 0,09 giorna- lieri.
2. Premesso che l’indennità di mensa è regolata dall’Accordo interconfederale 10 aprile 1956 recepito in legge con D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1026, le Parti confermano che l’equivalente del costo della mensa sostenuto dal datore di lavoro non è computabile agli effetti del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c. né dagli altri istituti contrattuali e di legge.
Indennità di mensa. ► sostituito dall’art. 4 (v. pag. 27) e dall’art. 4 bis (v. pag. 27) del CCNL 12 marzo 1980, a loro volta, successivamente integrati dal punto 8 del CCNL 2 ottobre 1989 (v. pag. 33)
Indennità di mensa. A partire dall’1-1-1990,le aziende corrispondono a ciascun agente un’indennità di mensa pari a 32.000 lire mensili, da ricomprendersi nella retribuzione normale di cui all’art. 1 del CCNL 12-3-1980. L’importo predetto assorbe il valore dell’indennità minima mensile di cui all’art. 11 del CCNL 23-7- 1976, quale consolidato alla data del 31dicembre 1989per effetto dei progressivi riproporzionamenti della originaria percentuale dell’1,50%. L’assorbimento di cui sopra non potrà superare la misura mensile di lire 3.550. Dall’1-1-1990, è abrogato l’art. 11 del CCNL 23-7-1976.
Indennità di mensa. Per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno è prevista un’indennità di mensa pari a 7 euro per ogni giorno di lavoro presso l’Ente. Tale indennità è parte integrante della retribuzione. La contrattazione aziendale può estendere tale indennità al personale non docente, agli assunti a tempo part time anche a tempo determinato che effettuano servizio nella prossimità delle ore dei pasti presso l’Ente. Tale indennità può essere sostituita dal servizio mensa anche se in condivisione con gli alunni.
Indennità di mensa. Secondo le previsioni dei contratti collettivi di categoria, in particolare nel settore indu- striale, le aziende hanno facoltà di predisporre per i propri dipendenti un servizio mensa. In numerose fattispecie - sia stato organizzato o meno il servizio di cui sopra - le azien- de corrispondono un'indennità sostitutiva, per obbligo contrattuale o unilateralmente. A norma dell'art. 6, D.L. n. 333/1992: • il valore del servizio di mensa, comunque gestito ed erogato, o della corrispondente indennità sostitutiva, non entra a far parte della retribuzione utile ai fini del calcolo degli istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato, salvo che accordi o contratti collettivi, anche aziendali, diversamente stabilendo, dispongano se, ed in quale misura, la mensa debba essere riconosciuta come retribuzione in natura; • sono comunque fatte salve, a far data dalla loro decorrenza, le disposizioni degli ac- cordi e dei contratti collettivi, pure aziendali, anche se stipulati anteriormente alla da- ta di entrata in vigore del citato D.L. n. 333 (11 luglio 1992), che assegnino limiti e valori convenzionali al servizio di mensa o all'importo della corrispondente indennità sostitutiva, utili ai fini del calcolo dei predetti istituti. Al riguardo, è opportuno ricordare che nel settore industriale l'accordo interconfederale 20 aprile 1956 prevede specificatamente che l'indennità sostitutiva di mensa deve essere considerata utile ai fini del calcolo del trattamento per festività, ferie, gratifica natalizia e tredicesima mensilità e dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Indennità di mensa. Premesso che la computabilità dell’indennità di mensa nella retribuzione valevole ai fini degli istituti contrattuali e di legge è disciplinata dall’Accordo interconfederale 20 aprile 1956, recepito in legge con D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1026 e dagli accordi aziendali in materia, le parti confermano che l’equivalente del costo della mensa sostenuto dal datore di lavoro non è computabile agli effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del Codice civile né degli altri istituti contrattuali e di legge.
Indennità di mensa. Norma valida per il settore auto senza conducente Resta confermata la normativa prevista dall'art. 41 del c.c.n.l. 3 luglio 1996. Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore concessi allo stesso titolo in sede aziendale.