INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ. (Art. 17 co. 2 lett. f)
INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ. (Art. 17 co. 2 lett. f) L’attribuzione dell’indennità di particolare responsabilità spetta ai responsabili di Servizio formalmente individuati. Tra i ruoli così individuati si propone la graduazione delle indennità da 500 a 2.500 euro (art. 36 del CCNL 22/1/2004) in relazione alla valutazione dei seguenti elementi: • Responsabilità di conduzione di gruppi di lavoro o di coordinamento di personale • Responsabilità di procedure particolarmente complesse • Responsabilità di processi di innovazione Per ciascuno dei fattori di cui sopra verrà attribuito un punteggio da 0 a 3. La pesatura delle posizioni è definita in relazione ai seguenti criteri: CRITERI DI VALUTAZIONE I.P.R. CATEGORIA D VALUTAZIONE Conduzione di gruppi di lavoro o di coordinamento di personale 1 fino a 4 persone 2 Da 5 a 9 persone
INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ. (Art. 17 co. 2 lett. f) Punti Indicatore Punti COMPLESSITA’ DEGLI INCARICHI IN RELAZIONE ALLE RESPONSABILITA’
INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ. (art. 17, comma 2, lett. f, CCNL 1/4/1999)
INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ. Art. 17 CCNL 01/04/99 così come modificato dall’art. 36 comma 1 CCNL 2004
INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ. 1. L’indennità per PARTICOLARI RESPONSABILITÀ prevista dall’articolo 36, comma 2, del CCNL 22.01.2004 – che introduce la lettera i) all’art. 17 comma 2 del CCNL 01.04.1999 nella misura di € 300,00 (eur trecento/00) annui lordi compete ai lavoratori del Comune di Spoleto:
INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ. 1. L’indennità di responsabilità specifica, erogata ex art 32 del CCNL 1999, viene riconosciuta al personale dell’Ente strumentale alla CRI L.C.A. che svolge compiti che comportano responsabilità peculiari legate alla funzione svolta ed in particolare ai responsabili di istruttoria e/o di procedimento, ai responsabili di Ufficio al responsabile della gestione della cassa, con nomina formalizzata dal dirigente che specifica le responsabilità assegnate
INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ. L'art. 17, comma 2, lett. F) del CCNL del 1.04.1999, come modificato dai successivi contratti nazionali di lavoro (da ultimo dall'art.7 del CCNL del 9.5.2006) prevede che al personale appartenente alle categorie B, C e D cui siano attribuite specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato disposizioni organizzative, possa essere corrisposta un'indennità annuale fino ad un massimo di €. 2.500,00 In applicazione dell'art.4, comma 2, lett. C) del CCNL dell'1.04.1999 spetta alla contrattazione integrativa definire: "le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l'individuazione" dei compensi destinati all'esercizio di specifiche responsabilità. L'attribuzione dei compiti è di competenza del Responsabile dell’Unità Organizzativa che vi provvede mediante atto gestionale di assegnazione. L'individuazione degli aventi diritto avviene su indicazione e attestazione rese dai Responsabili di Posizione Organizzativa. L'indennità per specifiche responsabilità ha natura retributiva fìssa e ricorrente ed è erogata in quote semestrali. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato tra quelle indicate al comma 3. La corresponsione di detta indennità sarà oggetto di eventuale contrattazione.
INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ. 1. In riferimento a quanto previsto dall’art. 17, comma 2, lettera f), aggiornato da ultimo dal l’art. 7, comma 1, del CCNL 09.05.2006, si configurano le posizioni di lavoro caratterizzate da particolari e specifiche responsabilità che saranno appositamente ed esclusivamente indi viduate dai competenti Responsabili (APO), in stretta correlazione con la concreta organiz zazione del lavoro, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed otti mizzazione dell’impiego delle risorse umane. L’atto di conferimento di incarico di particola re e specifica responsabilità deve essere scritto ed adeguatamente motivato. Possono essere destinatari dell’incarico dipendenti inquadrati in categoria B, C o D (non titolari di posizione organizzativa).
INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ. (Art. 17 co. 2 lett. f) Viene attribuita al personale di categoria D che non risulti incaricato di P.O., l’indennità nei seguenti importi: Responsabili di servizio o unità operative con delega di sostituzione di coordinamento dipendenti CATEGORIA D (formalmente individuati) €1.800,00 annuali Le suddette indennità non sono cumulabili tra loro, ad eccezione dei 2 euro/gg, e in caso di rapporto di lavoro part time vengono proporzionalmente ridotte. Si conferma la seguente tempistica di pagamento dell’ indennità per specifiche responsabilità prevista per i “Responsabili di servizio o u.o. con delega di sostituzione di coordinamento”: Pagamento in due trance: la prima pari al 50% mensilmente in relazione al periodo di riferimento e la seconda parte annualmente a consuntivo. La presente disposizione si applica compatibilmente con le disposizioni normative in materia di finanziamento di istituti mensili con risorse di parte stabile. Si applicano inoltre le vigenti disposizioni in materia di decurtazioni per assenza.