INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ Clausole campione

INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ. (Art. 17 co. 2 lett. f) 1. L’attribuzione dell’indennità di particolare responsabilità spetta alle figure professionali corrispondenti alle seguenti fattispecie: a) ai responsabili di Servizio o di squadre formalmente individuati b) ai dipendenti incaricati di funzioni sostitutive, mediante attribuzione di mansioni superiori, con responsabilità procedimentali e di risultato; c) ai dipendenti cui è affidata formalmente la titolarità di gruppi di lavoro o di progetti finalizzati a obiettivi specifici a tempo determinato 2. Tra i ruoli così individuati si individua la graduazione delle indennità da 500 a 2.500 euro (art. 36 del CCNL 22/1/2004) in relazione alla valutazione dei seguenti elementi, dei quali vengono specificati i criteri riportati nelle tabelle sottostanti: Fino a 30 punti COMPLESSITA’ DEGLI INCARICHI IN RELAZIONE AL GRADO DI RESPONSABILITA’ Fino a 30 punti LIVELLO DI AUTONOMIA Fino a 20 punti ENTITÀ DEL BUDGET ASSEGNATO Fino a 20 punti ENTITÀ ED ARTICOLAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO O DELLA SQUADRA COORDINATA Punti COMPLESSITA’ DEGLI INCARICHI IN RELAZIONE ALLE RESPONSABILITA’ 30 Dipendenti che assumono responsabilità collegate ad attività per la realizzazione delle quali è necessario gestire procedimenti particolarmente complessi e non ripetitivi, che comportano un notevole rilievo esterno, trattandosi di incarichi volti a svolgere adempimenti previsti da leggi o regolamenti. Tali incarichi denotano anche relazioni e rapporti interorganici (istituzioni, enti, organi giurisdizionali ecc.). La complessità si misura in relazione al livello di discrezionalità amministrativa o tecnica (grado di dettaglio nell’ambito della disciplina di riferimento) rimesso in capo a chi assume le particolari responsabilità, distinguendosi i casi in cui la procedura e l’atto sono standardizzati fino a quelli in cui l’attività richiesta è prevalentemente diversa e non definibile.
INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ. (Art. 17 co. 2 lett. f) 1. L’attribuzione dell’indennità di particolare responsabilità spetta alle figure professionali corrispondenti alle seguenti fattispecie: a) ai responsabili di Servizio o di squadre formalmente individuati b) ai dipendenti incaricati di funzioni sostitutive, mediante attribuzione di mansioni superiori, con responsabilità procedimentali e di risultato; c) ai dipendenti cui è affidata formalmente la titolarità di gruppi di lavoro o di progetti finalizzati a obiettivi specifici a tempo determinato 2. Tra i ruoli così individuati si individua la graduazione delle indennità da 500 a 2.500 euro (art. 36 del CCNL 22/1/2004) in relazione alla valutazione dei seguenti elementi, dei quali vengono specificati i criteri riportati nelle tabelle sottostanti: Fino a 30 punti COMPLESSITA’ DEGLI INCARICHI IN RELAZIONE AL GRADO DI RESPONSABILITA’ Fino a 30 punti LIVELLO DI AUTONOMIA Fino a 20 punti ENTITÀ DEL BUDGET ASSEGNATO Fino a 20 punti ENTITÀ ED ARTICOLAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO O DELLA SQUADRA COORDINATA 30 Dipendenti che assumono responsabilità collegate ad attività per la realizzazione delle quali è necessario gestire procedimenti particolarmente complessi e non ripetitivi, che comportano un notevole rilievo esterno, trattandosi di incarichi volti a svolgere adempimenti previsti da leggi o regolamenti. Tali incarichi denotano anche relazioni e rapporti interorganici (istituzioni, enti, organi giurisdizionali ecc.). La complessità si misura in relazione al livello di discrezionalità amministrativa o tecnica (grado di dettaglio nell’ambito della disciplina di riferimento) rimesso in capo a chi assume le particolari responsabilità, distinguendosi i casi in cui la procedura e l’atto sono standardizzati fino a quelli in cui l’attività richiesta è prevalentemente diversa e non definibile.
INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ. (Art. 17 co. 2 lett. f) 1. L’attribuzione dell’indennità di particolare responsabilità spetta alle figure professionali corrispondenti alle seguenti fattispecie: a) ai responsabili di Servizio di cat. D o C; b) economo comunale e capo operaio per le aumentate responsabilità connesse alle nuove modalità di gestione dei servizi. 2. Per tutti i ruoli così individuati il valore della retribuzione per l’anno 2015 è pari a € 1.750,00 annui lordi. Lo stesso importo è soggetto a certificazione finale del Responsabile. 3. L’indennità viene erogata a consuntivo dell’esercizio.
INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ. (Art. 17 co. 2 lett. f) 1. L’attribuzione dell’indennità di particolare responsabilità spetta alle figure professionali corrispondenti alle seguenti fattispecie: a) ai responsabili di Servizio o di squadre formalmente individuati b) ai dipendenti incaricati di funzioni sostitutive, mediante attribuzione di mansioni superiori, con responsabilità procedimentali e di risultato; c) ai dipendenti cui è affidata formalmente la titolarità di gruppi di lavoro o di progetti finalizzati a obiettivi specifici a tempo determinato 2. Tra i ruoli così individuati si individua la graduazione delle indennità (art. 36 del CCNL 22/1/2004) riportate nella tabella sottostante: Indennità annua Responsabili di servizio dipendenti CATEGORIA D 2.000,00 Responsabili di servizio o unità operative dipendenti CATEGORIA C 1.500,00 Responsabili di servizio o unità operative dipendenti CATEGORIA B 1.000,00 3. L’indennità viene erogata a consuntivo dell’esercizio.
INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ. (Art. 17 co. 2 lett. f)
INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ. (Art. 17 co. 2 lett. f) L’attribuzione dell’indennità di particolare responsabilità spetta ai responsabili di Servizio formalmente individuati. Tra i ruoli così individuati si propone la graduazione delle indennità da 500 a 2.500 euro (art. 36 del CCNL 22/1/2004) in relazione alla valutazione dei seguenti elementi: • Responsabilità di conduzione di gruppi di lavoro o di coordinamento di personale • Responsabilità di procedure particolarmente complesse • Responsabilità di processi di innovazione Per ciascuno dei fattori di cui sopra verrà attribuito un punteggio da 0 a 3. La pesatura delle posizioni è definita in relazione ai seguenti criteri: CRITERI DI VALUTAZIONE I.P.R. CATEGORIA D VALUTAZIONE Conduzione di gruppi di lavoro o di coordinamento di personale 1 fino a 4 persone 2 Da 5 a 9 persone
INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ. (Art. 17 co. 2 lett. f) 1. L’attribuzione dell’indennità di particolare responsabilità spetta alle figure professionali di cat. D corrispondenti alle seguenti fattispecie: • Direzione di gruppi o squadre di lavoro • Grado di autonomia e di responsabilità nella gestione dell’istruttoria dei procedimenti • Rilevanza multidisciplinare e diversificazione dei procedimenti gestiti 2. Tra i ruoli così individuati si individua la graduazione delle indennità da 1.600 a 1.800 euro (art. 36 del CCNL 22/1/2004) in relazione alla valutazione dei seguenti elementi, dei quali vengono specificati i criteri riportati nelle tabelle sottostanti: 3. Per ciascuno dei fattori di cui sopra verrà attribuito un punteggio da parte del Dirigente/Responsabile competente, da 1 a 10 così individuato: Fattore Attività Punti 1 Direzione di gruppi o squadre di lavoro composte da n. 1 figura 3 Direzione di gruppi o squadre di lavoro composte da n. 2 figure 5 Direzione di gruppi o squadre di lavoro composte da n. 3 figure o più 10 2 Mansioni di responsabilità formalmente attribuite e/o delegate 10 3 Fino a due servizi gestiti 5 Oltre due servizi gestiti 10 Al punteggio così definito verranno ricondotte le seguenti fasce di quantificazione economica dell’indennità: Fino a 19 punti € 1.600 Da 20 a 25 punti € 1.700 Da 26 a 30 punti € 1.800 La particolare responsabilità è altresì riconosciuta alla figura del “capo squadra operai” formalmente individuato dal Responsabile del Settore Tecnico, cui corrisponde un’indennità annua pari a € 500,00. 4. L’indennità viene erogata a consuntivo dell’esercizio.
INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ. (Art. 17 co. 2 lett. f) 1. L’attribuzione dell’indennità di particolare responsabilità spetta alle figure professionali corrispondenti alle seguenti fattispecie: a) ai responsabili di Servizio o di squadre formalmente individuati b) ai dipendenti incaricati di funzioni sostitutive, mediante attribuzione di mansioni superiori, con responsabilità procedimentali e di risultato; c) ai dipendenti cui è affidata formalmente la titolarità di gruppi di lavoro o di progetti finalizzati a obiettivi specifici a tempo determinato 2. Tra i ruoli così individuati si individua la graduazione delle indennità (art. 36 del CCNL 22/1/2004) riportate nella tabella sottostante: 3. L’indennità viene erogata a consuntivo dell’esercizio.
INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ. (Art. 17 co. 2 lett. f) Viene attribuita al personale di categoria D che non risulti incaricato di P.O., l’indennità nei seguenti importi: Responsabili di servizio o unità operative con delega di sostituzione di coordinamento dipendenti CATEGORIA D (formalmente individuati) €1.800,00 annuali Le suddette indennità non sono cumulabili tra loro, ad eccezione dei 2 euro/gg, e in caso di rapporto di lavoro part time vengono proporzionalmente ridotte. Si conferma la seguente tempistica di pagamento dell’ indennità per specifiche responsabilità prevista per i “Responsabili di servizio o u.o. con delega di sostituzione di coordinamento”: Pagamento in due trance: la prima pari al 50% mensilmente in relazione al periodo di riferimento e la seconda parte annualmente a consuntivo. La presente disposizione si applica compatibilmente con le disposizioni normative in materia di finanziamento di istituti mensili con risorse di parte stabile. Si applicano inoltre le vigenti disposizioni in materia di decurtazioni per assenza.
INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ. 1. L’indennità per PARTICOLARI RESPONSABILITÀ prevista dall’articolo 36, comma 2, del CCNL 22.01.2004 – che introduce la lettera i) all’art. 17 comma 2 del CCNL 01.04.1999 nella misura di € 300,00 (eur trecento/00) annui lordi compete ai lavoratori del Comune di Spoleto: a) che svolgono il ruolo di ufficiale di stato civile e anagrafe; b) compensa le specifiche responsabilità agli addetti degli uffici relazioni con il pubblico – informazione ed accoglienza turistica – e agli addetti ai servizi di protezione civile. 2. In tutte le fattispecie indicate al comma 1 è indispensabile il formale conferimento dell’incarico. Non compete ai dirigenti e responsabili di posizione organizzativa e di alta professionalità che ricoprano i ruoli e/o le funzioni suddette. 3. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili con qualsiasi altra tipologia di indennità per responsabilità - art. 17, comma 2, lettera f, CCNL 01.04.1999 -; nel caso ricorrano entrambe le fattispecie legittimanti, al lavoratore competerà quella di importo maggiore. 4. Le indennità di cui al presente articolo non sono frazionabili e vengono erogate annualmente, in un’unica soluzione nell’anno successivo alla maturazione. Sono proporzionate ai mesi di effettivo servizio prestato. In caso di assunzione e/o cessazione costituisce mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni. 5. Le parti concordano che l'indennità è applicata ai lavoratori del servizio informazione ed accoglienza turistica dal 1° gennaio 2012 secondo i criteri di cui al presente CCID in compensazione dell'indennità sospesa con determinazione n° 543 del 24 maggio 2012.