INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ Clausole campione

INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ. (Art. 17 co. 2 lett. f) 1. L’attribuzione dell’indennità di particolare responsabilità spetta alle figure professionali corrispondenti alle seguenti fattispecie: a) ai responsabili di Servizio o di squadre formalmente individuati b) ai dipendenti incaricati di funzioni sostitutive, mediante attribuzione di mansioni superiori, con responsabilità procedimentali e di risultato; c) ai dipendenti cui è affidata formalmente la titolarità di gruppi di lavoro o di progetti finalizzati a obiettivi specifici a tempo determinato 2. Tra i ruoli così individuati si individua la graduazione delle indennità da 500 a 2.500 euro (art. 36 del CCNL 22/1/2004) in relazione alla valutazione dei seguenti elementi, dei quali vengono specificati i criteri riportati nelle tabelle sottostanti: Fino a 30 COMPLESSITA’ DEGLI INCARICHI IN RELAZIONE AL GRADO DI punti RESPONSABILITA’ Fino a 30 punti LIVELLO DI AUTONOMIA Fino a 20 punti ENTITÀ DEL BUDGET ASSEGNATO Fino a 20 punti ENTITÀ ED ARTICOLAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO O DELLA SQUADRA COORDINATA 30 Dipendenti che assumono responsabilità collegate ad attività per la realizzazione delle quali è necessario gestire procedimenti particolarmente complessi e non ripetitivi, che comportano un notevole rilievo esterno, trattandosi di incarichi volti a svolgere adempimenti previsti da leggi o regolamenti. Tali incarichi denotano anche relazioni e rapporti interorganici (istituzioni, enti, organi giurisdizionali ecc.). La complessità si misura in relazione al livello di discrezionalità amministrativa o tecnica (grado di dettaglio nell’ambito della disciplina di riferimento) rimesso in capo a chi assume le particolari responsabilità, distinguendosi i casi in cui la procedura e l’atto sono standardizzati fino a quelli in cui l’attività richiesta è prevalentemente diversa e non definibile.
INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ. (Art. 17 co. 2 lett. f) 1. L’attribuzione dell’indennità di particolare responsabilità spetta alle figure professionali corrispondenti alle seguenti fattispecie: a) ai responsabili di Servizio di cat. D o C; b) economo comunale per le aumentate responsabilità connesse alle nuove modalità di gestione dei servizi. 2. Per tutti i ruoli così individuati il valore della retribuzione per l’anno 2016 è pari a € 1.750,00 annui lordi. Lo stesso importo è soggetto a certificazione finale del Responsabile. 3. L’indennità viene erogata a consuntivo dell’esercizio.
INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ. (Art. 17 co. 2 lett. f) 1. L’attribuzione dell’indennità di particolare responsabilità spetta alle figure professionali di cat. D corrispondenti alle seguenti fattispecie: • Direzione di gruppi o squadre di lavoro • Grado di autonomia e di responsabilità nella gestione dell’istruttoria dei procedimenti • Rilevanza multidisciplinare e diversificazione dei procedimenti gestiti 2. Tra i ruoli così individuati si individua la graduazione delle indennità da 1.600 a 1.800 euro (art. 36 del CCNL 22/1/2004) in relazione alla valutazione dei seguenti elementi, dei quali vengono specificati i criteri riportati nelle tabelle sottostanti: 3. Per ciascuno dei fattori di cui sopra verrà attribuito un punteggio da parte del Dirigente/Responsabile competente, da 1 a 10 così individuato: Fattore Attività Punti 1 Direzione di gruppi o squadre di lavoro composte da n. 1 figura 3 Direzione di gruppi o squadre di lavoro composte da n. 2 figure 5 Direzione di gruppi o squadre di lavoro composte da n. 3 figure o più 10 2 Mansioni di responsabilità formalmente attribuite e/o delegate 10 3 Fino a due servizi gestiti 5 Oltre due servizi gestiti 10 Al punteggio così definito verranno ricondotte le seguenti fasce di quantificazione economica dell’indennità: Fino a 19 punti € 1.600 Da 20 a 25 punti € 1.700 Da 26 a 30 punti € 1.800 La particolare responsabilità è altresì riconosciuta alla figura del “capo squadra operai” formalmente individuato dal Responsabile del Settore Tecnico, cui corrisponde un’indennità annua pari a € 500,00. 4. L’indennità viene erogata a consuntivo dell’esercizio.
INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ. (Art. 17 co. 2 lett. f) L’attribuzione dell’indennità di particolare responsabilità spetta ai responsabili di Servizio formalmente individuati. Tra i ruoli così individuati si propone la graduazione delle indennità da 500 a 2.500 euro (art. 36 del CCNL 22/1/2004) in relazione alla valutazione dei seguenti elementi: • Responsabilità di conduzione di gruppi di lavoro o di coordinamento di personale • Responsabilità di procedure particolarmente complesse • Responsabilità di processi di innovazione Per ciascuno dei fattori di cui sopra verrà attribuito un punteggio da 0 a 3. La pesatura delle posizioni è definita in relazione ai seguenti criteri: CRITERI DI VALUTAZIONE I.P.R. CATEGORIA D VALUTAZIONE Conduzione di gruppi di lavoro o di coordinamento di personale 1 fino a 4 persone 2 Da 5 a 9 persone
INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ. (Art. 17 co. 2 lett. f) 1. L’attribuzione dell’indennità di particolare responsabilità spetta alle figure professionali corrispondenti alle seguenti fattispecie: a) ai responsabili di Servizio o di squadre formalmente individuati b) ai dipendenti incaricati di funzioni sostitutive, mediante attribuzione di mansioni superiori, con responsabilità procedimentali e di risultato; c) ai dipendenti cui è affidata formalmente la titolarità di gruppi di lavoro o di progetti finalizzati a obiettivi specifici a tempo determinato 2. Tra i ruoli così individuati si individua la graduazione delle indennità (art. 36 del CCNL 22/1/2004) riportate nella tabella sottostante: Indennità annua Responsabili di servizio dipendenti CATEGORIA D 2.000,00 Responsabili di servizio o unità operative dipendenti CATEGORIA C 1.500,00 Responsabili di servizio o unità operative dipendenti CATEGORIA B 1.000,00 3. L’indennità viene erogata a consuntivo dell’esercizio.
INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ. (Art. 17 co. 2 lett. f) 1. L’attribuzione dell’indennità di particolare responsabilità spetta alle figure professionali corrispondenti alle seguenti fattispecie: a) ai responsabili di Servizio o di squadre formalmente individuati b) ai dipendenti incaricati di funzioni sostitutive, mediante attribuzione di mansioni superiori, con responsabilità procedimentali e di risultato; c) ai dipendenti cui è affidata formalmente la titolarità di gruppi di lavoro o di progetti finalizzati a obiettivi specifici a tempo determinato 2. Tra i ruoli così individuati si individua la graduazione delle indennità (art. 36 del CCNL 22/1/2004) riportate nella tabella sottostante: 3. L’indennità viene erogata a consuntivo dell’esercizio.
INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ. (Art. 17 co. 2 lett. f)
INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ. (art. 17, comma 2, lett. f, CCNL 1/4/1999) 1. L’istituto in oggetto è attivato, nel rispetto delle disponibilità economiche determinate in applicazione dei criteri definiti dalla contrattazione decentrata, nell’ambito del Fondo di alimentazione del salario accessorio del personale dipendente. La ripartizione delle risorse per il finanziamento di detta indennità tra i Settori dell’ente è effettuata sulla base di una preventiva ricognizione interna presso i Dirigenti. 2. L’istituto è da collocarsi in un’ottica di significativa e sostanziale rilevanza delle responsabilità assunte e concretamente esercitate e, coerentemente, il beneficio andrà erogato al personale al quale siano state attribuite responsabilità che non siano già insite nelle declaratorie della categoria di appartenenza (cfr. allegato A al C.C.N.L. 31/3/1999 e mansionario del Comune di Gattinara). Le posizioni di lavoro incentivabili devono quindi riguardare attività, obiettivi, compiti di carattere particolare e/o straordinario non riferibili all’ordinaria e consueta attività della struttura. 3. I criteri per l’attribuzione e la misura massima dell’indennità sono quelle già definite nella contrattazione decentrata per l’anno 2014 e sono le seguenti: “ si concorda di procedere all’attribuzione del compenso di cui agli articoli elencati C.C.N.L. per le posizioni individuate dai Responsabili di Servizio per lo svolgimento di attività che comportano specifiche responsabilità connesse a: • Speciali funzioni che comportano specifiche e complesse responsabilità di procedimento che i Dipendenti Comunali rivestono nel corso dell’anno in aggiunta alle mansioni proprie del profilo, che comportano coordinamento di molteplici processi gestionali amministrativi e richiedono particolare specializzazione nei compiti affidati; • Specifiche funzioni e responsabilità correlate ad attività per le quali è necessaria la specifica presenza del dipendente in quanto unico a conoscenza del particolare processo lavorativo che riveste rilevante importanza per la funzionalità dell’Ente e improcrastinabilità del lavoro entro determinate scadenze; • Specifiche funzioni di sostituzione del Responsabile in caso di assenza per breve periodo; Il compenso assegnato a ciascuna posizione è differenziato in relazione alla peculiarità delle funzioni professionali richieste dal ruolo. Tale compenso viene stabilito con l’atto di individuazione del Dipendente incaricato delle specifiche responsabilità nei limiti previsti dalla legge e n...
INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ. (Art. 17 co. 2 lett. f) Viene attribuita al personale di categoria D che non risulti incaricato di P.O., l’indennità nei seguenti importi: Responsabili di servizio o unità operative con delega di sostituzione di coordinamento dipendenti CATEGORIA D (formalmente individuati) €1.800,00 annuali Le suddette indennità non sono cumulabili tra loro, ad eccezione dei 2 euro/gg, e in caso di rapporto di lavoro part time vengono proporzionalmente ridotte. Si conferma la seguente tempistica di pagamento dell’ indennità per specifiche responsabilità prevista per i “Responsabili di servizio o u.o. con delega di sostituzione di coordinamento”: Pagamento in due trance: la prima pari al 50% mensilmente in relazione al periodo di riferimento e la seconda parte annualmente a consuntivo. La presente disposizione si applica compatibilmente con le disposizioni normative in materia di finanziamento di istituti mensili con risorse di parte stabile. Si applicano inoltre le vigenti disposizioni in materia di decurtazioni per assenza.
INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ. CCNL 01/04/99 così come modificato dall’art. 36 comma 1 CCNL 2004