Inderogabilità dei termini di esecuzione Clausole campione

Inderogabilità dei termini di esecuzione. 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
Inderogabilità dei termini di esecuzione. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio degli interventi di manutenzione affidati tramite i Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, della loro mancata regolare conduzione o della loro ritardata ultimazione:
Inderogabilità dei termini di esecuzione. 1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma: • il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua; • l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, se nominato; • l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa; • il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; • il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque previsti dal presente capitolato; • le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; • le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente.
Inderogabilità dei termini di esecuzione. 1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
Inderogabilità dei termini di esecuzione. I lavori devono essere ultimati entro il termine indicato all’art. 3 del presente Capitolato. In caso di consegna parziale il termine per l’esecuzione decorre dall’ultimo dei verbali di consegna. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
Inderogabilità dei termini di esecuzione. 1. Non sono concesse proroghe dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi: a. ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b. adempimento di prescrizioni, o rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c. esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa; d. tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, , analisi e altre prove assimilabili; e. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; f. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; g. eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; h. sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i. sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
Inderogabilità dei termini di esecuzione. 1. L’appaltatore non può vantare alcuna pretesa nè avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori o delle scadenze intermedie individuate all’art.10 per le seguenti cause:
Inderogabilità dei termini di esecuzione. Art. 21 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini .....................................................
Inderogabilità dei termini di esecuzione. 1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio del servizio, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
Inderogabilità dei termini di esecuzione. 1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori oggetto di apposito contratto applicativo, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione: