Indicazioni per i raggruppamenti temporanei Clausole campione

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei. N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie. Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del D.M. 263/2016 di cui alla precedente lett. a1) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui alla precedente lett. a2) deve essere posseduto da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate o GEIE. Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di cui alla precedente lett. a3), è posseduto dai professionisti incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del D.lgs. 81/2008 previsto dalla precedente lett. a4) è posseduto dai professionisti indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui alla precedente lett. b1) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell’elenco dei servizi di cui alla precedente lett. b1) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
Indicazioni per i raggruppamenti temporanei. In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo o di consorzio di concorrenti, la proposta presentata da tali soggetti determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione. La proposta progettuale deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi di concorrenti e contenere in allegato l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di presentazione della proposta e qualificato come mandatario che dovrà appartenere alla categoria di soggetti di cui all’art. 4 del presente avviso. I requisiti di ordine generale e speciale devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati o raggruppandi o consorziati o consorziandi. Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti ovvero di partecipare alla selezione anche in forma individuale, qualora abbia partecipato all’Avviso medesimo in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. E’ ammesso il recesso di uno o più dei soggetti raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento.
Indicazioni per i raggruppamenti temporanei. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett.a) deve essere posseduto dagli operatori economici per i quali tale iscrizione è prevista e in particolare:
Indicazioni per i raggruppamenti temporanei. Relativamente ai raggruppamenti andrebbe previsto l'obbligo di almeno due giovani nel RTP ed inoltre va chiarito che, il giovane professionista, deve far parte integrante del raggruppamento, non ammettendo l’indicazione quale impiegato o con rapporti di collaborazione a contratto, o altre forme. Tale condizione forma, responsabilizzandolo, il giovane professionista. Diversamente pregiudica l’acquisizione della certificazione delle prestazioni eseguite ed ai relativi importi, necessari per partecipare alle gare. Non accolta. L’obbligo della presenza del giovane professionista e le relative modalità di partecipazione sono previste dall’art. 4 del d.m. 263/2016, non derogabili mediante un atto di regolazione qual è il Bando tipo.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).